| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 14 settembre
2004
Pres. C.W.A. Timmermans – Rel. J.N. Cunha Rodrigues
Avv. Gen. J. Kokott – Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica italiana. |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Bandi ed avvisi di gara – Direttiva 93/37/CEE – Appalti
di lavori pubblici – Ricorso alla procedura negoziata senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara – Assenza
dei presupposti – Inadempimento dello Stato italiano – Ricorso
alla CGCE – Accoglimento del ricorso – Condanna alle spese.
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L’attribuzione di appalti di lavori pubblici
mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare
di un bando di gara, è consentita soltanto nei casi tassativamente
previsti dall’art. 7, n. 3, lett. b), c), ed e), della Direttiva
93/37/CEE; pertanto, tali disposizioni, autorizzando deroghe
alle norme miranti a garantire l’efficacia dei diritti conferiti
dal TCE nel settore degli appalti di lavori pubblici, devono
essere interpretate restrittivamente e «l’onere di dimostrare
l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che
giustificano una deroga grava su colui che intende avvalersene»(1).
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(1) Cfr. la sent. in epigrafe al § 19 e le
sentt. da essa richiamate: CGCE, 18 maggio 1995, causa C-57/94,
Commissione/Italia, § 43; 28 marzo 1996, causa C-318/94,
Commissione/Germania, § 13.
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 settembre 2004
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Nella causa C-385/02,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi
dell'art. 226 CE,
proposto alla Corte il 28 ottobre 2002,
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Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. K. Wiedner e R. Amorosi, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
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contro
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Repubblica italiana, rappresentata
dal sig. M. Fiorilli, in qualità di agente, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
convenuta,
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LA CORTE (Seconda Sezione),
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composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente
di sezione, dai sigg. J. P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues
(relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.ra
M. Múgica Arzamendi, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 10 marzo 2004,
considerate le osservazioni svolte dalle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 29 aprile 2004,
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee
chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana,
avendo il Magistrato per il Po di Parma, ufficio periferico
del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti), attribuito gli appalti relativi alle opere
di completamento della costruzione di una cassa di espansione
per la laminazione delle piene del torrente Parma in località
Marano (Comune di Parma), di sistemazione e di completamento
di una cassa di espansione del torrente Enza e di regimazione
delle piene del torrente Terdoppio a sud-ovest di Cerano
mediante ricorso alla procedura negoziata non preceduta
da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero
i presupposti, è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54; in prosieguo: la
«direttiva»), in particolare dell’art. 7, n. 3, della stessa.
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Contesto normativo
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L’art. 7, n. 3, lett. b), c) ed e), della direttiva prevede
quanto segue:
«Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli
appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi
seguenti:
(…)
b)
per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici
o inerenti alla tutela dei diritti d’esclusiva, può essere
affidata unicamente ad un imprenditore determinato;
c)
nella misura strettamente necessaria, quando l’urgenza imperiosa,
risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni
aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di
cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare
l’urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili
alle amministrazioni aggiudicatrici;
(…)
e)
per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere
similari affidate all’impresa titolare di un primo appalto
dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione
che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che
tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito
secondo le procedure di cui al paragrafo 4.
La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere
indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto
e l’importo totale previsto per il seguito dei lavori viene
preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici
per l’applicazione dell’articolo 6. Il ricorso a questa
procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione
dell’appalto iniziale».
3
L’art. 7, n. 4, della direttiva dispone:
«In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici
attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura
aperta o la procedura ristretta».
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Fatti
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4
Con decreti del 9 ottobre 1997, nn. 11414 e 11416, e del
15 ottobre 1997, n. 11678, il Magistrato per il Po di Parma
approvava taluni contratti relativi alle seguenti opere:
–
completamento della costruzione di una cassa di espansione
per la laminazione delle piene del torrente Parma in località
Marano (Comune di Parma);
–
sistemazione e completamento di una cassa di espansione
del torrente Enza, e
–
regimazione delle piene del torrente Terdoppio a sud-ovest
di Cerano.
5
Il valore economico di tali opere ammontava rispettivamente
a circa 37, 21 e 19,5 miliardi di lire.
6
Gli appalti iniziali relativi alle opere citate erano stati
aggiudicati nelle seguenti date:
–
il 22 dicembre 1988 quello concernente il torrente Parma,
–
il 26 ottobre 1982 quello concernente il torrente Enza e
–
il 20 maggio 1988 quello concernente il torrente Terdoppio.
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Procedimento precontenzioso
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7
Con lettera 27 settembre 2000 la Commissione chiedeva alle
autorità italiane informazioni sulla procedura seguita per
l’aggiudicazione degli appalti menzionati al punto 4 della
presente sentenza (in prosieguo: gli «appalti controversi»).
8
Con lettere 19 ottobre 2000 e 26 marzo 2001 le autorità
italiane rispondevano sostenendo che la procedura da loro
seguita rispondeva ai requisiti di cui all’art. 7, n. 3,
lett. e), della direttiva, atteso che i lavori in esame
consistevano nella ripetizione di opere simili a quelle
già affidate dal Magistrato per il Po alle imprese titolari
degli appalti iniziali ed erano conformi ad un progetto
di base oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo
la procedura prevista all’art. 7, n. 4, della direttiva.
Inoltre, nei primi bandi di gara sarebbe stata prevista
la facoltà, per la stazione appaltante, di fare ricorso
alla procedura negoziata e l’importo totale stimato per
la realizzazione di ciascuna opera sarebbe stato preso in
considerazione dal Magistrato per il Po per l’applicazione
della disciplina comunitaria. Infine, il ricorso alla procedura
negoziata sarebbe avvenuto nel triennio successivo alla
conclusione dell’appalto iniziale.
9
Con lettera 23 aprile 2001 la Commissione invitava la Repubblica
italiana a presentare le sue osservazioni.
10
Le autorità italiane rispondevano con lettere 8 giugno e
17 dicembre 2001 sostenendo, in particolare, che il periodo
di tre anni successivo alla conclusione dell’appalto iniziale,
previsto all’art. 7, n. 3, lett. e), della direttiva, decorreva
dalla data del collaudo dei lavori relativi all’appalto
iniziale, in quanto momento conclusivo della vicenda contrattuale.
11
Non soddisfatta di tale risposta, il 21 dicembre 2001 la
Commissione emanava un parere motivato con il quale invitava
la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie
per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere
dalla sua notifica. Poiché la Repubblica italiana non ha
risposto a tale parere, la Commissione ha proposto il presente
ricorso.
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Conclusioni
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12
La Commissione chiede che la Corte voglia:
–
dichiarare che la Repubblica italiana, avendo il Magistrato
per il Po di Parma aggiudicato gli appalti relativi alle
opere di completamento della costruzione di una cassa di
espansione per la laminazione delle piene del torrente Parma
in località Marano (Comune di Parma), di sistemazione e
di completamento di una cassa di espansione del torrente
Enza e di regimazione delle piene del torrente Terdoppio
a sud-ovest di Cerano, mediante ricorso alla procedura negoziata
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, è venuta
meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva,
in particolare dell’art. 7, n. 3, della stessa,
–
condannare la Repubblica italiana alle spese.
13
La Repubblica italiana chiede che, ferma l’interpretazione
dell’art. 7, n. 3, della direttiva in termini concorrenziali,
la Corte riconosca che il governo italiano a commesso un
errore scusabile interpretando detta disposizione alla luce
della versione italiana, vista l'interpretazione della medesima
in base al tenore della maggioranza delle versioni linguistiche.
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Sull’inadempimento
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14
È pacifico che gli appalti controversi rientrano nell’ambito
di applicazione della direttiva e sono stati conclusi mediante
procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un
bando di gara. Tale procedura è consentita solo nei casi
tassativamente enumerati all’art. 7, n. 3, della direttiva.
Nel controricorso, il governo italiano fa valere tre motivi
diretti a dimostrare che gli appalti controversi rientrano
in uno di tali casi.
15
In primo luogo, il governo italiano afferma che tra il 1981
e il 1990 il Magistrato per il Po ha avviato le procedure
per l’esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza
idraulica dei territori e degli insediamenti interessati
dalle piene del fiume Po e dei suoi affluenti mediante appalti
aventi ad oggetto la progettazione di massima dell’intera
opera e l’esecuzione dei lavori per lotti in funzione ed
a misura degli stanziamenti di volta in volta disponibili.
La progettazione di massima e l’esecuzione del primo lotto
di lavori sarebbero state aggiudicate a seguito di una procedura
conforme al diritto comunitario. I relativi bandi di gara
avrebbero contenuto una clausola che attribuiva all’amministrazione
appaltante la facoltà di assegnare l’esecuzione dei successivi
lotti di lavori alla medesima impresa.
16
Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, in considerazione
della complessità e delicatezza delle opere, avrebbe precisato
in un parere tecnico che le medesime dovevano essere eseguite
da un unico aggiudicatario qualificato e che, se i lavori
fossero stati eseguiti per lotti funzionali, occorreva assicurarne
la continuità. La clausola contenuta nel bando di gara e
nei contratti relativi alla progettazione di massima e al
primo lotto funzionale avrebbe trasposto tale suggerimento
tecnico. Il ricorso alla procedura negoziata senza preventiva
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento degli
appalti controversi costituirebbe adempimento di un obbligo
contrattuale.
17
Secondo il governo italiano, l’amministrazione aggiudicatrice
ha inteso rispondere ad esigenze tecniche concernenti l’esecuzione
di tutti i lavori ad opera di un unico aggiudicatario. L’esecuzione
per lotti di opere unitarie solleverebbe spesso problemi
di compatibilità di esecuzione e dunque difficoltà, in caso
di distruzione o di deterioramento delle opere, per accertare
le rispettive responsabilità dei danni che ne derivano.
18
Il primo argomento di difesa dev’essere inteso come relativo
all’art. 7, n. 3, lett. b), della direttiva nella misura
in cui tale disposizione autorizza il ricorso alla procedura
negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara, per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici,
può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato.
19
Le disposizioni dell’art. 7, n. 3, della direttiva, che
autorizzano deroghe alle norme miranti a garantire l’efficacia
dei diritti conferiti dal Trattato CE nel settore degli
appalti di lavori pubblici, devono essere interpretate restrittivamente
e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze
eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che
intende avvalersene (v., in tal senso, sentenze 18 maggio
1995, causa C-57/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1249,
punto 23, e 28 marzo 1996, causa C 318/94, Commissione/Germania,
Racc. pag. I 1949, punto 13).
20
Ne discende che le autorità italiane sono tenute a provare
che ragioni tecniche rendevano assolutamente necessaria
l’assegnazione degli appalti controversi all’impresa cui
era stato aggiudicato l’appalto iniziale (v., in tal senso,
sentenza Commissione/Italia, cit., punto 24).
21
È vero che l’obiettivo di assicurare la continuità delle
opere inerenti a progetti complessi e miranti alla sicurezza
idraulica di una regione è una considerazione tecnica di
innegabile importanza. Tuttavia, non basta affermare che
un insieme di lavori è complesso e delicato per dimostrare
che esso deve necessariamente venire affidato ad un solo
imprenditore, in particolare allorché i lavori sono ripartiti
in lotti la cui realizzazione deve protrarsi per vari anni.
22
Orbene, nella fattispecie, il governo italiano si è limitato
a richiamare in modo generico il senso di un parere del
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, senza fornire spiegazioni
dettagliate idonee a dimostrare la necessità del ricorso
ad un unico imprenditore.
23
Per quanto riguarda l’argomento del governo italiano secondo
il quale il ricorso alla procedura negoziata senza preventiva
pubblicazione di un bando di concorso per l’aggiudicazione
degli appalti controversi costituisce l’esecuzione di un
obbligo contrattuale, anche se lo si considera rilevante,
occorre constatare che il detto governo non ha dimostrato
l’esistenza di un obbligo del genere. Al contrario, risulta
dagli elementi presentati alla Corte che il Magistrato per
il Po di Parma non era tenuto ad affidare agli aggiudicatari
dei primi lotti di lavori i lotti successivi, bensì aveva
soltanto la possibilità di farlo.
24
Ne discende che il motivo relativo all’art. 7, n. 3, lett.
b), della direttiva non è fondato e dev’essere respinto.
25
In secondo luogo, il governo italiano rileva che, nel caso
di specie, vi era urgenza di completare i lavori per evitare
che un intervento parziale aggravasse il pericolo di inondazioni.
26
Il secondo motivo di difesa va inteso come relativo all’art.
7, n. 3, lett. c), della direttiva, il quale autorizza il
ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare
di un bando di gara, quando l’urgenza imperativa, risultante
da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici,
non è compatibile con i termini imposti dalle normali procedure.
La seconda frase di tale disposizione precisa che le circostanze
invocate per giustificare l’urgenza imperativa non devono
in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
27
Orbene, nella presente causa, gli appalti iniziali relativi
alle opere di protezione dalle inondazioni erano stati attribuiti
negli anni ottanta. Inoltre, sin dall’inizio era stato previsto
di procedere all’esecuzione dei lavori per lotti in funzione
ed a misura degli stanziamenti di volta in volta disponibili.
28
Tali elementi non dimostrano alcuna urgenza imperativa.
Essi attengono, al contrario, all’organizzazione effettuata
dall’amministrazione aggiudicatrice.
29
Ne consegue che tale secondo motivo di difesa, relativo
all’art. 7, n. 3, lett. c), della direttiva, non è fondato
e dev’essere respinto.
30
In terzo luogo, il governo italiano invoca l’art. 7, n.
3, lett. e), della direttiva, che, a determinate condizioni,
autorizza il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara, per nuovi lavori consistenti
nella ripetizione di opere simili affidate all’impresa titolare
di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici.
31
Ai termini dell’ultima frase di tale disposizione, la suddetta
possibilità sussiste limitatamente al triennio successivo
alla conclusione dell’appalto iniziale. Il governo italiano
sostiene che tale periodo decorre dalla conclusione dei
lavori dell’appalto iniziale e non dall’aggiudicazione di
quest’ultimo.
32
In via subordinata, il governo italiano chiede che la Corte
riconosca il suo errore scusabile indotto dalla versione
italiana dell’art. 7, n. 3, della direttiva.
33
A questo proposito, occorre rilevare che l’art. 7, n. 3,
lett. e), della direttiva autorizza il ricorso alla procedura
negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara, per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di
opere simili affidate all’impresa aggiudicataria di un primo
appalto. L’ultima frase di tale disposizione tuttavia precisa
che si può ricorrere a questa procedura limitatamente «al
triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale».
34
Alla luce di un confronto delle versioni linguistiche di
tale disposizione, occorre intendere l’espressione «conclusione
dell’appalto iniziale» nel senso della conclusione del contratto
iniziale e non nel senso della conclusione dei lavori sui
quali verte l’appalto.
35
In particolare, le versioni danese «indgaaelsen af den orprindelige
kontrakt», inglese «the conclusion of the original contract»,
spagnola «formalización del contrato inicial» e portoghese
«celebração do contrato inicial» si riferiscono senza ambiguità
al contratto e non si può intendere che si riferiscano ai
lavori che ne sono l’oggetto.
36
Questa interpretazione è confermata dall’oggetto della disposizione
di cui trattasi e dalla sua collocazione nel sistema della
direttiva.
37
Da un lato, trattandosi di una disposizione derogatoria
che deve essere interpretata restrittivamente, occorre optare
per l’interpretazione che abbrevia il periodo in cui si
applica la deroga piuttosto che per quella che lo allunga.
Risponde a tale obiettivo l’interpretazione che considera
come punto di partenza la data di conclusione del contratto
iniziale piuttosto che la data, necessariamente successiva,
del completamento dei lavori che ne sono oggetto.
38
Dall’altro, la certezza del diritto, auspicabile nelle procedure
di aggiudicazione di appalti pubblici, impone che la data
d’inizio del periodo in questione possa essere definita
in modo certo e obiettivo. Ebbene, se la data di conclusione
di un contratto è certa, varie date possono essere considerate
rappresentative della conclusione dei lavori e dar luogo
ad altrettante incertezze. Inoltre, se la data di conclusione
del contratto è definitivamente acquisita all’inizio, la
data di conclusione dei lavori, indipendentemente dalla
definizione che se ne dà, può essere modificata da fattori
accidentali o intenzionali durante tutto il periodo di esecuzione
dell’appalto.
39
Ne consegue che, nella fattispecie, il triennio di cui all’ultima
frase dell’art. 7, n. 3, lett. e), della direttiva decorreva
dalla conclusione dei contratti iniziali nel 1982 e nel
1988. Poiché gli appalti controversi sono stati attribuiti
nel 1997, la deroga prevista dalla detta disposizione non
è dunque applicabile.
40
Quanto alla richiesta del governo italiano di vedersi riconosciuto
il beneficio di un errore scusabile, occorre ricordare che
il procedimento per inadempimento di uno Stato consente
di determinare con precisione l’esatta estensione degli
obblighi degli Stati membri in caso di interpretazioni divergenti
e si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza
da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal
Trattato o da un atto di diritto derivato (v., in tal senso,
sentenza 18 gennaio 2001, causa C-83/99, Commissione/Spagna,
Racc. pag. I-445, punto 23). La nozione di errore scusabile
non può dunque essere fatta valere da uno Stato membro per
giustificare un inadempimento degli obblighi che gli incombono
in forza di una direttiva.
41
Ne discende che il terzo argomento di difesa, relativo all’art.
7, n. 3, lett. e), della direttiva dev’esere respinto in
quanto infondato.
42
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre
dichiarare che la Repubblica italiana, avendo il Magistrato
per il Po di Parma, ufficio periferico del Ministero dei
Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti), attribuito gli appalti relativi alle opere di
completamento della costruzione di una cassa di espansione
per la laminazione delle piene del torrente Parma in località
Marano (Comune di Parma), di sistemazione e di completamento
di una cassa di espansione del torrente Enza e di regimazione
delle piene del torrente Terdoppio a sud-ovest di Cerano,
mediante ricorso alla procedura negoziata non preceduta
da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero
i presupposti, è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza della direttiva.
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Sulle spese
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43
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda,
la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata
alle spese.
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Avendo il Magistrato per il Po di Parma, ufficio periferico
del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti), attribuito gli appalti relativi alle opere
di completamento della costruzione di una cassa di espansione
per la laminazione delle piene del torrente Parma in località
Marano (Comune di Parma), di sistemazione e di completamento
di una cassa di espansione del torrente Enza e di regimazione
delle piene del torrente Terdoppio a sud-ovest di Cerano
mediante ricorso alla procedura negoziata non preceduta
da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero
i presupposti, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio
14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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GIOVANNA PISTORIO
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| Un’ennesima condanna della
Repubblica italiana per inadempimento di obblighi comunitari
| La
CGCE condanna la Repubblica italiana, in quanto,
venendo meno agli obblighi che le incombono in forza
della Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE,
volta a coordinare le procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici, ha deciso di ricorrere
alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare
di un bando di gara, nonostante non ne sussistessero
i presupposti (2).
I motivi di difesa, esposti dal governo italiano,
volti a dimostrare la sussistenza delle circostanze
eccezionali in presenza delle quali la direttiva
comunitaria giustifica tale procedura, in luogo
di quella aperta o ristretta, vengono respinti,
in quanto infondati.
In primo luogo, autorizzando la direttiva comunitaria
(art. 7, n. 3, lett. b)) la procedura negoziata
non preceduta dalla pubblicazione di un bando di
gara qualora si debbano svolgere lavori, la cui
esecuzione, per motivi tecnici, debba essere affidata
unicamente ad un imprenditore determinato, le autorità
italiane rilevano che risulti assolutamente necessaria
l’assegnazione degli appalti controversi all’impresa
cui era stato aggiudicato l’appalto iniziale per
assicurare la continuità delle opere inerenti ad
un progetto particolarmente complesso (3). Tuttavia,
la CGCE non ritiene sufficiente che la particolare
difficoltà o delicatezza di determinati lavori o
costruzioni richieda necessariamente l’affidamento
degli stessi ad un solo imprenditore.
In secondo luogo, il governo italiano afferma che
la procedura adottata debba essere giustificata
dall’urgenza di completare i lavori per evitare
il pericolo di destabilizzanti eventi naturali;
infatti, la direttiva comunitaria (art. 7, n. 3,
lett. c)) consente il ricorso alla procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara qualora l’urgenza
imperativa, risultante da eventi imprevedibili per
le amministrazioni aggiudicatici, sia incompatibile
con i termini previsti dalle normali procedure.
Tuttavia, l’assenza di tale presupposto emerge chiaramente
sia constatando che gli appalti iniziali, inerenti
alle opere delle quali si procede al completamento,
sono stati attribuiti negli anni ottanta, sia rilevando
che, sin dall’inizio, l’esecuzione dei lavori avveniva
in funzione degli stanziamenti di volta in volta
disponibili.
Infine, la direttiva comunitaria (art. 7, n. 3,
lett. e)) autorizza la procedura de qua per nuovi
lavori consistenti nella ripetizione di opere simili
già affidate ad una determinata impresa dalle stesse
amministrazioni aggiudicatici, limitatamente, però,
al triennio successivo alla conclusione dell’appalto
iniziale; il dies a quo comincia decorre dalla conclusione
del contratto iniziale e non dalla conclusione dei
lavori sui quali verte l’appalto; pertanto, questa
seconda soluzione adottata dal governo italiano
causata di un errore, a suo avviso, scusabile derivante
dal tenore della versione italiana della disposizione
comunitaria non può essere accolta, non solo perché
foriera di incertezza ed ambiguità, in quanto la
data di conclusione dei lavori, oltre ad essere
difficilmente definibile, può agevolmente subire
modifiche accidentali o intenzionali durante l’esecuzione
dell’appalto, ma anche alla luce di quanto confermato
dall’oggetto della disposizione comunitaria e dalla
sua contestualizzazione nel sistema della direttiva.
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| (2)
Sulle modalità formali di partecipazione alle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici cfr. BERTA,
Aspetti operativi per lo svolgimento delle procedure
di gara, in Nuova Rass., 2000, 2540 e ss.; TESCAROLI,
Principi comunitari in materia di appalti, in I
Contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2001,
189 e ss.; BANDINI, Le procedure di aggiudicazione
dei contratti di lavori pubblici, in Riv. trim.
appalti, 2002, 383 e ss.
In particolare, sulla Direttiva CEE 93/37, si vedano,
ex plurimis, PICOZZA, Le direttive comunitarie e
la normativa nazionale sugli appalti pubblici con
particolare riferimento ai lavori pubblici, in Dir.
com e degli scambi internaz., 1994, 519 e ss.; FLORIDIA,
Opere di urbanizzazione e disciplina comunitaria
degli appalti pubblici, in Nuove autonomie, 2002,
395 e ss.; CRIVELLI, Nuovi interventi giurisprudenziali
e normativi in materia di concessioni di servizi
e di lavori, in Dir. e formaz., 2002, 807 e ss.
Sulla proposta di Direttiva relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, servizi e lavori, quale risulta
dalla posizione comune adottata dal Consiglio il
20 marzo 2003 e volta a semplificare, aggiornare
e rendere più flessibile l’attuale disciplina, si
veda DALLARI, Proposta di Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al coordinamento
delle procdure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di forniture, di servizi e di lavori COM (2000)
275 def. – 2000/0115 (COD), in Riv. it. dir. pubbl.
comunitario, 2003, 1333 e ss.
(3) Nel caso di specie, oggetto degli appalti sono
le opere di completamento della costruzione di una
cassa di espansione per la laminazione delle piene
del torrente Parma in località Marano (Comune di
Parma), di sistemazione e di completamento di una
cassa di espansione del torrente Enza e di regimazione
delle piene del torrente Terdoppio a sud-ovest di
Cerano. |
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