| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 10 giugno
2004
Pres. P. Jann – Avv. Gen. Colomer
Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana
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Ambiente e territorio – Inquinamento del
territorio – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto
ambientale di alcuni progetti pubblici o privati – Repubblica
italiana – Decisione della Regione Abruzzo di non sottoporre
il progetto “Lotto zero” alla valutazione di impatto ambientale
– Carenza di motivazione – Ricorso – E’ fondato
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Poiché la normativa comunitaria e quella
italiana di recepimento prevedono che determinati progetti
pubblici e privati debbano essere sottoposti ad una valutazione
dell’impatto ambientale, l’eventuale decisione dello Stato
membro, o di una sua amministrazione locale o decentrata
competente a disciplinare la materia, di non sottoporre
il progetto alla verifica prodromica alla VIA, deve essere
adeguatamente motivata; pertanto, qualora non risulti che
la decisione, con cui l’autorità competente esclude la necessità
di procedere alla VIA, sia fondata su una previa verifica
effettuata secondo i criteri previsti dalla direttiva comunitaria,
lo Stato membro, venendo meno agli obblighi che gli incombono
in forza di tale direttiva, deve rispondere dell’inadempimento.
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SENTENZA DELLA CORTE
Prima Sezione
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10 giugno 2004
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«Inadempimento di uno Stato – Ambiente –
Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto di taluni
progetti pubblici o privati – Progetto “Lotto zero”»
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Nella causa C-87/02,
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Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. M. van Beek e R. Amorosi, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
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ricorrente,
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contro
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Repubblica italiana, rappresentata
dal sig. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
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convenuta,
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avente ad oggetto un ricorso diretto a far
dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato
se il progetto di costruzione di una strada extraurbana
tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di
«Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada
statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all'allegato
II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse
una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli
artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica Italiana
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art.
4, n. 2, di tale direttiva,
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LA CORTE
Prima Sezione
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composta dal sig. P. Jann, presidente di
Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e A. La Pergola,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
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vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza dell'8 gennaio 2004,
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della
Corte il 13 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee
ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto
a far dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato
se il progetto di costruzione di una strada extraurbana
tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di
«Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada
statale SS 80»; in prosieguo: il progetto «Lotto zero»),
rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva
del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse una
valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt.
5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art.
4, n. 2, di tale direttiva.
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Contesto normativo
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Normativa comunitaria
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2
Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 85/337 attiene
alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici
e privati che possano presentare un impatto ambientale importante.
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3
Conformemente al n. 2 dello stesso articolo si intende per
«progetto»: «– la realizzazione di lavori di costruzione
o di altri impianti od opere, – altri interventi sull’ambiente
naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo».
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4
L’art. 2, n. 1, della direttiva così recita: «Gli Stati
membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima
del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali
si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente
per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione,
formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti
progetti sono definiti nell’articolo 4».
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5
L’art. 4 della direttiva 85/337 così dispone:
«1.Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti
alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di
valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2.I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato
II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli
da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro
caratteristiche lo richiedano.
A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare
alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione
d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare
quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato
II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli
articoli da 5 a 10».
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6
L’allegato II della direttiva 85/337, relativa ai progetti
di cui all’art. 4, n. 2, della stessa, menziona nel suo
punto 10, intitolato «Progetti d’infrastruttura», alla lett.
d):
«Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca,
e aeroporti (progetti non contemplati dall’allegato I)».
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7
L’art. 5 della direttiva precisa, sostanzialmente, le informazioni
minime che il committente deve fornire. L’art. 6 impone
agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché
le autorità ed il pubblico interessato siano informati e
possano esprimere il proprio parere prima dell’avvio del
progetto.
L’art. 8 impone alle autorità competenti l’obbligo di tener
conto delle informazioni raccolte ai sensi degli artt. 5
e 6, e l’art. 9 istituisce l’obbligo per le autorità competenti
di informare il pubblico in merito alla decisione presa
ed alle condizioni che eventualmente l’accompagnano.
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8
La direttiva 85/337 prevede, al suo art. 12, che gli Stati
membri prendano le misure necessarie per conformarsi alla
direttiva nel termine di tre anni a decorrere dalla sua
notifica. La direttiva è stata notificata agli Stati membri
il 3 luglio 1985.
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9
Tale direttiva è stata modificata mediante la direttiva
del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5),
il cui art. 3, n. 1, ne prevede la trasposizione entro il
14 marzo 1999. La direttiva 97/11 non era quindi applicabile
all’epoca dei fatti controversi nella presente causa.
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10
L’art. 4, nn. 2 e segg., della direttiva 85/337, come modificata
dalla direttiva 97/11, così dispone:
«2.Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti
elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano,
mediante
a)un esame del progetto caso per caso;
o
b)soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma
degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe
le procedure di cui alle lettere a) e b).
3.Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri
ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri
di selezione riportati nell’allegato III.
4.Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate
dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe
a disposizione del pubblico».
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Normativa nazionale
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11
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione
dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale» (GURI n. 210 del 7 settembre 1996, pag. 28;
in prosieguo: il «decreto 12 aprile 1996»), così prevede
al suo art. 1: «1.Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano assicurano che l’attuazione della procedura
di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati
negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni
della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti
nel presente atto. (…)
(…)
4.Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto
ambientale i progetti di cui all’allegato B che ricadono,
anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette
come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. (…)
6.Per i progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono
in aree naturali protette, l’autorità competente verifica,
secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli
elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche
del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di
valutazione d’impatto ambientale».
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12
L’art. 10, commi 1 e 2, del decreto 12 aprile 1996 dispone
quanto segue:
«1.Per i progetti di cui all’art. 1, comma 6, il committente,
o l’autorità proponente, richiede la verifica di cui al
medesimo comma. Le informazioni che il committente o l’autorità
proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano
una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto può avere
sull’ambiente.
2.L’autorità competente si pronuncia entro i successivi
sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all’allegato
D, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione
degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti.
Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell’autorità
competente, il progetto si intende escluso dalla procedura.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
[…] provvedono affinché l’elenco [dei progetti] per i quali
sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano
resi pubblici».
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13
L’allegato B di tale decreto 12 aprile 1996, relativo alle
tipologie progettuali di cui all’art. 1, comma 4, di tale
decreto, menziona al punto 7, lett. g) e h):
«g)strade extraurbane secondarie;
h)costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza,
in area urbana, superiore a 1 500 metri».
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14
L’allegato D del decreto 12 aprile 1996 enumera gli elementi
di cui devono tener conto le autorità competenti nell’esaminare
le caratteristiche e l’ubicazione del progetto nell’ambito
della verifica prevista all’art. 1, sesto comma, dello stesso
decreto.
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15
La Regione Abruzzo ha trasposto il decreto 12 aprile 1996
con legge regionale 23 settembre 1997, n. 112, intitolata
«Norme urgenti per il recepimento del decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996».
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Procedimento precontenzioso
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16
Risulta dall’atto introduttivo del ricorso presentato dalla
Commissione che l’11 maggio 1998 tale istituzione ha chiesto
alle autorità italiane di fornirle informazioni sul progetto
Lotto zero. Secondo le informazioni di cui disponeva all’epoca
la Commissione, tale progetto sarebbe stato autorizzato
senza essere stato sottoposto alla procedura di valutazione
di impatto ambientale e senza essere stato oggetto di una
previa verifica diretta a stabilire la necessità di una
valutazione di impatto ambientale.
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17
La Commissione era stata informata, nell’ambito di una questione
posta da un membro del Parlamento europeo, del fatto che
il progetto consisteva nella costruzione di una strada costituita
da un tratto a scorrimento rapido, di 10,50 metri di larghezza,
comportante quattro viadotti e quattro gallerie. La strada,
che avrebbe traversato una zona prossima all’abitato a pochi
metri dal centro storico del Comune di Teramo, in Abruzzo,
avrebbe interessato l’alveo del fiume Tordino, oggetto di
un progetto di valorizzazione ambientale finanziato dalla
Comunità, denominato «Fiume Tordino medio corso». Tale area
sarebbe stata proposta dalla Repubblica italiana quale sito
di importanza comunitaria nell’ambito della procedura volta
a costituire la rete ecologica europea denominata «Natura
2000», ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio
1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(GU L 206, pag. 7).
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18
Con lettera 23 luglio 1998 la Repubblica italiana ha confermato
alla Commissione che il progetto riguardava effettivamente
la costruzione di una strada a due corsie di un’ampiezza
di 10,50 metri e di lunghezza non precisata, il cui tratto
traversante il territorio del Comune di Teramo interessava
la destra idrografica del fiume Tordino e misurava 5 440
metri di lunghezza, di cui 2 260 metri di viadotto e 930
metri di galleria.
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19
Dallo scambio epistolare tra la Commissione, il Ministero
italiano dell’Ambiente e la Rappresentanza permanente risulta
che, il 12 marzo 1999, la Regione Abruzzo avrebbe dato il
proprio accordo per la realizzazione dell’opera e che il
commissario straordinario nominato per la detta opera aveva
deciso di non sottoporre l’intervento né ad una valutazione
d’impatto ambientale né ad una previa verifica.
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20
Con lettera 21 maggio 1999 il suddetto Ministero avrebbe
ricordato i requisiti fissati dal decreto 12 aprile 1996
e avrebbe invitato il commissario straordinario per la realizzazione
del progetto e la Regione Abruzzo a motivare la decisione
di non sottoporre il detto progetto né ad una valutazione
d’impatto ambientale né ad una previa verifica. Il commissario
straordinario avrebbe allora chiesto alla Regione Abruzzo
di avviare le procedure regionali previste per la verifica
della compatibilità ambientale, ai sensi del decreto 12
aprile 1996.
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21
Il progetto sarebbe stato sottoposto alla procedura destinata
a verificare se dovesse formare oggetto di una valutazione
di impatto ambientale. La Regione Abruzzo, considerando,
in particolare, che l’area di cui trattasi non rientrasse
tra le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e della
legge regionale n. 38/96 avrebbe deciso, con decreto regionale
15 novembre 1999, n. 25/99, prot. n. 3624, di emanare un
parere favorevole riguardo alla verifica della compatibilità
ambientale e quindi di esonerare il progetto dalla valutazione
di impatto ambientale.
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22
Con lettera 30 maggio 2000, trasmessa alla Commissione con
nota della Rappresentanza permanente in data 16 giugno 2000,
il Ministero italiano dell’Ambiente ha precisato che il
decreto regionale n. 25/99 era stato adottato dietro parere
favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale sulla
Valutazione di Impatto Ambientale (in prosieguo: il «comitato
di coordinamento») datato 22 ottobre 1999, n. 3/76, che
a sua volta rinviava ad un parere del Genio civile del quale
non era fatta alcuna menzione nel decreto regionale n. 25/99.
Il decreto non avrebbe in alcun modo spiegato tale omissione
e non fornirebbe alcun argomento a sostegno della decisione
presa dall’amministrazione regionale.
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23
Il 24 ottobre 2000 la Commissione ha inviato una lettera
di diffida alla Repubblica italiana, nella quale enunciava
che dagli elementi in suo possesso non risultava che la
Regione Abruzzo avesse sottoposto il progetto di cui trattasi,
rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337, ad una
verifica destinata a stabilire se le sue caratteristiche
richiedessero una valutazione ai sensi degli artt. 5-10
di tale direttiva.
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24
Non avendo considerato soddisfacenti le diverse risposte
fornite dalle autorità italiane a tale lettera di diffida,
la Commissione, con lettera 18 luglio 2001, ha inviato alla
Repubblica italiana un parere motivato che fissava un termine
di due mesi per adottare le misure necessarie a conformarvisi.
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Procedimento dinanzi alla Corte
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25
La Corte ha deciso di porre diversi quesiti alla Repubblica
italiana e alla Commissione e di chiedere loro di produrre
numerosi documenti. In particolare, ha chiesto alla Repubblica
italiana di produrre il parere del Genio civile menzionato
nell’ambito del procedimento precontenzioso. Dopo aver esaminato
le risposte e i documenti, ai sensi dell’art. 44 bis del
regolamento di procedura, ha deciso di pronunciarsi senza
udienza.
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Nel merito
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Argomenti delle parti
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26
La Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 4, n. 2,
primo comma, della direttiva 85/337, i progetti appartenenti
alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di
una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 quando gli Stati
membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
L’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337 autorizza,
in particolare, gli Stati membri a fissare criteri o soglie
limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle
classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto
di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10.
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27
La Commissione precisa che, come risulta dalla sentenza
16 settembre 1999, causa C 435/97, WWF e a. (Racc. pag.
I 5613), in mancanza di un atto legislativo che specifichi,
a priori e globalmente, i progetti che vanno sottoposti
ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale,
gli Stati membri possono dispensare un progetto determinato
da tale procedura solo a seguito di un esame in concreto
dello stesso che spieghi, in base ad una valutazione complessiva,
i motivi per i quali tale progetto non è atto ad avere un
impatto sull’ambiente.
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28
Con il decreto 12 aprile 1996, la Repubblica italiana non
avrebbe precisato, a priori e globalmente, a norma dell’art.
4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337, quali progetti
dovevano essere sottoposti ad una valutazione d’impatto
ambientale, ma si sarebbe limitata a designare i progetti
passibili di verifica destinata a determinare la necessità
di effettuare una valutazione d’impatto ambientale. Sarebbero
tali i progetti di cui all’allegato B del decreto 12 aprile
1996, in particolare al punto 7, lett. g) (strade secondarie
extraurbane) o lett. h) (costruzione di strade di scorrimento
in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o
più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1
500 metri), corrispondenti ai progetti enumerati all’allegato
II della direttiva 85/337, in particolare al punto 10, lett.
d) ed e) (costruzione di strade, porti, compresi i porti
di pesca, e aeroporti).
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29
Secondo la Commissione, poiché corrisponde ai progetti previsti
da tali disposizioni, il progetto Lotto avrebbe dovuto essere
sottoposto ad una verifica e la decisione di non procedere
ad una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva
85/337 avrebbe dovuto essere motivata in termini chiari
e precisi. La decisione di non sottoporre tale progetto
ad una valutazione non menzionerebbe alcun criterio di valutazione
determinato in precedenza e neppure chiarirebbe se sia stata
effettuata la verifica di cui all’art. 1, comma 6, del decreto
12 aprile 1996, né, per l’ipotesi in cui essa sia stata
effettuata, ne preciserebbe le modalità. La maniera in cui
è motivato il decreto regionale n. 25/99 farebbe quindi
ritenere che la Regione Abruzzo non abbia verificato se
fosse necessario sottoporre il progetto ad una valutazione
a norma degli artt. 5-10 della direttiva 85/337. Nella sua
memoria di replica, la Commissione precisa che il parere
del comitato di coordinamento, cui fa riferimento il decreto
n. 25/99, non le è mai stato comunicato.
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30
Essa sottolinea che, anche se il contenuto e il meccanismo
della verifica di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva
85/337 sono stati elaborati solo dalla direttiva 97/11,
che modifica la direttiva 85/337 ma non è applicabile nella
fattispecie, non è ammissibile che essi siano completamente
ignorati e che la decisione non contenga alcuna motivazione.
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31
Peraltro, la tesi secondo cui il rigetto, da parte dei giudici
nazionali, di ricorsi presentati dalle associazioni per
la protezione dell’ambiente impedirebbe alla Commissione
di verificare se uno Stato membro abbia onorato gli obblighi
derivanti dalla direttiva sarebbe priva di qualsiasi fondamento
e contraria alla giurisprudenza della Corte. Risulterebbe,
in effetti, dalla citata sentenza WWF e a., che è compito
del giudice nazionale verificare se le autorità competenti
abbiano correttamente valutato la rilevanza dell’impatto
di un progetto sull’ambiente. Ciò non escluderebbe tuttavia
che la Corte possa pronunciarsi sugli obblighi degli Stati
membri derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337
e che pertanto la Commissione abbia, in base ai poteri conferitile
dall’art. 226 CE, il dovere di intervenire per denunciare
la violazione di una disposizione del diritto comunitario.
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32
La Commissione sottolinea infine che uno Stato membro deve
rispondere non solo degli inadempimenti del suo governo
centrale, ma anche di quelli delle sue amministrazioni locali
e decentrate.
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33
La Repubblica italiana ricorda le circostanze relative all’adozione
del decreto 15 novembre 1999, n. 25/99, da parte della Regione
Abruzzo.
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34
Riguardo alla motivazione di tale decisione, essa sostiene
che l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 consente di verificare
caso per caso se un progetto debba essere sottoposto a valutazione.
Tale direttiva prevederebbe così l’adozione di una misura
esplicita prima di sottoporre un progetto a valutazione.
Sarebbe pertanto giustificato consentire alle autorità competenti
di mantenere il silenzio laddove non sia necessaria una
valutazione e imporre loro di provvedere formalmente solo
laddove un progetto debba essere sottoposto a valutazione
dell’impatto ambientale.
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35
Tale sarebbe la modalità prevista dall’art. 10, secondo
comma, del decreto 12 aprile 1996 secondo cui, nel caso
in cui non ritenga necessario procedere ad una valutazione,
l’autorità competente può mantenere il silenzio, il che
equivale ad una decisione di conclusione della procedura
di verifica.
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36
La Repubblica italiana contesta in ogni caso l’inadempimento
dedotto, poiché l’autorità nazionale competente ha adottato
un provvedimento espresso, vale a dire il decreto n. 25/99,
motivato mediante un riferimento al parere del comitato
di coordinamento.
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37
Essa ricorda che, come risulta dalla citata sentenza WWF
e a., è compito del giudice nazionale verificare se le autorità
competenti abbiano correttamente valutato la rilevanza dell’impatto
di un progetto sull’ambiente. Nella fattispecie, il progetto
Lotto zero sarebbe stato sottoposto al sindacato del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio a seguito di un ricorso
proposto dall’Associazione Italia Nostra-Onlus e dall’Associazione
Italiana per il World Wildlife Fund. Con ordinanza 21 giugno
2000, tale giudice avrebbe respinto la domanda di sospensione
dell’esecuzione delle decisioni impugnate relative al detto
progetto.
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Giudizio della Corte
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38
In via preliminare, si deve ricordare che la circostanza
che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni
l’attuazione di direttive non può avere alcuna influenza
sull’applicazione dell’art. 226 CE. Risulta infatti da una
giurisprudenza costante che gli Stati membri non possono
richiamarsi a situazioni del loro ordinamento interno per
giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini
stabiliti dalle direttive comunitarie. Sebbene ogni Stato
membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze
normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell’art.
226 CE, esso resta il solo responsabile, nei confronti della
Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto
comunitario (sentenza 13 dicembre 1991, causa C 33/90, Commissione/Italia,
Racc. pag. I 5987, punto 24; in questo senso, v., del pari,
ordinanza 1º ottobre 1997, causa C 180/97, Regione Toscana/Commissione,
Racc. pag. I 5245, punto 7). Non rileva pertanto, nella
fattispecie, che l’inadempimento risulti da una decisione
della Regione Abruzzo.
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39
D'altro canto, la proposizione di un ricorso dinanzi ad
un giudice nazionale contro il provvedimento di un’autorità
nazionale oggetto di un ricorso per inadempimento e la decisione
di tale giudice di non sospendere l’esecuzione del detto
provvedimento non possono avere rilevanza sulla ricevibilità
del ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione.
Infatti, l’esistenza di azioni esperibili dinanzi ai giudici
nazionali non può impedire l’esercizio del ricorso contemplato
dall’art. 226 CE, dato che le due azioni perseguono scopi
ed hanno effetti diversi (v. sentenze della Corte 17 febbraio
1970, causa 31/69, Commissione/Italia, Racc. pag. 25, punto
9, e 18 marzo 1986, causa 85/85, Commissione/Belgio, Racc.
pag. 1149, punto 24).
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40
Riguardo al ricorso in esame, occorre ricordare che, ai
sensi dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 85/337,
i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato
II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli artt.
5-10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche
lo richiedano. L’art. 4, n. 2, secondo comma, della stessa
direttiva dispone che «gli Stati membri possono, tra l’altro,
specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una
valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite
per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi
elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una
valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
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41
La Corte ha già statuito che l’art. 4, n. 2, secondo comma,
della direttiva 85/337 menziona, a titolo indicativo, i
metodi cui gli Stati membri possono ricorrere per determinare
quali dei progetti appartenenti all’allegato II debbano
essere sottoposti ad una valutazione ai sensi della direttiva
85/337 (sentenza WWF e a., cit., punto 42).
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42
Di conseguenza, la direttiva conferisce in proposito agli
Stati membri un margine di discrezionalità e non osta, quindi,
a che essi impieghino altri metodi per specificare i progetti
che richiedono una valutazione d’impatto ambientale conformemente
alla direttiva. Pertanto, la direttiva non esclude affatto
dal novero di tali metodi quello consistente nel dichiarare,
sulla base d’un esame caso per caso di ciascun progetto
considerato oppure in forza d’un atto legislativo nazionale,
che uno specifico progetto, contemplato dall’allegato II
della direttiva, non è soggetto alla procedura di valutazione
d’impatto ambientale (sentenza WWF e a., cit., punto 43).
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43
Tuttavia, il fatto che gli Stati membri dispongano del margine
di discrezionalità ricordato al punto precedente non è da
solo sufficiente ad escludere un determinato progetto dalla
procedura di valutazione di cui alla direttiva. Diversamente,
il margine di discrezionalità che l’art. 4, n. 2, della
direttiva riconosce agli Stati membri potrebbe da questi
essere utilizzato per sottrarre uno specifico progetto all’obbligo
di valutazione anche quando esso potrebbe, per la sua natura,
dimensione o ubicazione, avere un impatto ambientale significativo
(sentenza WWF e a., cit., punto 44).
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44
Ne consegue che, qualunque sia il metodo adottato da uno
Stato membro per stabilire se uno specifico progetto richieda
o meno una valutazione d’impatto ambientale, vale a dire
la sua individuazione per via legislativa o in seguito ad
un esame caso per caso, tale metodo non deve ledere l’obiettivo
perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in
modo che non sfugga alla valutazione d’impatto nessun progetto
idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai sensi
della direttiva, a meno che lo specifico progetto esonerato
potesse essere ritenuto, in base ad una valutazione complessiva,
inidoneo ad avere ripercussioni ambientali importanti (sentenza
WWF e a., cit., punto 45).
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45
Nella fattispecie, l’inadempimento riguarda un progetto
di costruzione di una strada che, ai sensi della normativa
italiana di trasposizione della direttiva 85/337 e ai sensi
della direttiva stessa, avrebbe dovuto formare oggetto di
una previa verifica della necessità di sottoporlo ad una
valutazione. La Commissione imputa essenzialmente alla Repubblica
italiana il fatto che, nella decisione della Regione Abruzzo
di non procedere a una valutazione d’impatto ambientale,
non compare alcuna motivazione, il che lascia supporre che
la previa verifica non sia stata effettuata.
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46
Dall’esame dei documenti prodotti risulta che il decreto
n. 25/99, con il quale la Regione Abruzzo esprime un parere
favorevole sull’esito della procedura di previa verifica
e decide di sottrarre il progetto alla procedura di valutazione,
è motivato solo per sommi capi e si limita a rinviare al
parere favorevole del comitato di coordinamento. Quest’ultimo
parere, che è formato dal verbale manoscritto della riunione
del detto comitato, tenutasi il 22 ottobre 1999, consiste
in una frase che esprime il parere favorevole e indica che,
per la sua adozione, il comitato disponeva del parere del
Genio civile 6 luglio 1999, n. 8634.
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47
Come rileva giustamente l’avvocato generale al paragrafo
33 delle sue conclusioni, tale parere del servizio del Genio
civile di Teramo, prodotto su domanda della Corte, non costituisce
un parere sull’impatto ambientale del progetto, ma solo
un’autorizzazione ai «soli fini idraulici» ad attraversare
il fiume Tordino e a realizzare alcuni lavori. Riguardo
al documento allegato dalla Repubblica italiana al suo controricorso
e la cui pagina iniziale, contenente le necessarie precisazioni
circa la natura del documento, è stata prodotta su domanda
della Corte, non risulta che esso sia previsto dalla legge
nell’ambito della procedura di previa verifica. La Corte
non dispone peraltro di elementi che consentano di concludere
che esso sia stato utilizzato dall’autorità competente a
fondamento della sua decisione.
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48
Risulta da questi elementi che la previa verifica della
necessità di sottoporre il progetto Lotto zero ad uno studio
sull’impatto ambientale non è stata effettuata e che l’inadempimento
come formulato dalla Commissione nelle sue conclusioni è
dimostrato.
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49
Occorre tuttavia rilevare che, se tale parere del Genio
civile non fosse stato prodotto, su domanda della Corte,
sarebbe stato impossibile controllare se la previa verifica
fosse stata o meno effettuata. In proposito è importante
sottolineare che una decisione con la quale l’autorità competente
considera che le caratteristiche di un progetto non richiedano
che esso sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto
ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti
gli elementi che consentano di controllare che essa è fondata
su una previa verifica adeguata, effettuata secondo i requisiti
posti dalla direttiva 85/337.
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50
In conclusione, occorre dichiarare che, non avendo la Regione
Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una
strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto
con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova,
alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati
all’allegato II della direttiva 85/337, richiedesse una
valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt.
5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 4,
n. 2, di tale direttiva.
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Sulle spese
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51
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda,
la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere
condannata alle spese.
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Per questi motivi
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LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto
di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo
(progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante,
tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante
tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva del
Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale,
ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a
norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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Jann Rosas La Pergola
Silva de Lapuerta
Lenaerts
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il
10 giugno 2004.
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STEFANO
TARULLO
(ricercatore universitario di diritto amministrativo)
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| Esenzione dei progetti
dalla valutazione di impatto ambientale ed obbligo di motivazione
| I.
In virtù dell’art.1, comma 6, del DPR 12 aprile
1996, relativamente ai progetti elencati nell’allegato
B (tra i quali rientrano quelli relativi alle strade
extraurbane secondarie, alle strade di scorrimento
in area urbana ed al potenziamento di strade esistenti
a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
superiore a 1 500 metri), che non ricadano in aree
naturali protette, “l’autorità competente verifica,
secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base
degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche
del progetto richiedono lo svolgimento della procedura
di valutazione d’impatto ambientale”.
La procedura da osservare è fissata nell’art. 10,
commi 1 e 2, del decreto, ove si specifica che “Le
informazioni che il committente o l’autorità proponente
deve fornire per la predetta verifica riguardano
una descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti
che il progetto può avere sull’ambiente” (comma
1) e che “L’autorità competente si pronuncia entro
i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi
di cui all’allegato D, individuando eventuali prescrizioni
per la mitigazione degli impatti e monitoraggio
delle opere e/o degli impianti (…)” (comma 2).
La sentenza della Corte di Giustizia 10 giugno 2004,
in causa C – 87/02 concerne la mancata sottoposizione
alla verifica prodromica alla valutazione di impatto
ambientale, ai sensi del citato DPR, del progetto
(denominato “Lotto zero”) di una strada extraurbana
tangenziale ricadente nel territorio di Teramo e
destinata ad interessare il bacino del fiume Tordino.
Con decreto del presidente della Giunta regionale
del novembre 1999 la Regione Abruzzo dichiarava
la compatibilità del progetto con l'ambiente, osservando
che esso non avrebbe interessato aree protette ai
sensi della legge 394/91 e della legge regionale
38/96.
Dalla vicenda traeva origine un contenzioso presso
il Tar del Lazio, innanzi al quale alcune associazioni
ambientaliste impugnavano i provvedimenti amministrativi
attuativi del progetto in parola (tra cui, in primis,
il menzionato DPGR del novembre ’99); tale Giudice
tuttavia, con ordinanza del giugno 2000, respingeva
la domanda incidentale di sospensione.
Sennonché, anche la Commissione CE si rivolgeva
allo Stato italiano rimarcando la mancata sottoposizione
del progetto, da parte della Regione Abruzzo, alla
verifica destinata a stabilire se le caratteristiche
dello stesso richiedessero una valutazione ai sensi
degli artt. 5-10 della direttiva del Consiglio 85/337
del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Inappagata dai chiarimenti resi dall’Italia, la
Commissione proponeva, ai sensi dell’art. 226 CE,
un ricorso alla Corte di Giustizia onde far dichiarare
che, non avendo la Regione Abruzzo operato la verifica
in parola, la Repubblica italiana era venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art.
4, n. 2, della nominata direttiva. Ciò in quanto:
a) le autorità italiane erano obbligate, in forza
dell'art. 4, n. 2, della direttiva, e dell'art.
1, sesto comma, del D.P.R. 12 aprile 1996, a verificare
l'incidenza sull'ambiente del tracciato “Lotto zero”;
b) in ogni caso la scelta regionale di non assoggettare
il progetto alla VIA avrebbe necessitato di congrua
motivazione.
A questi argomenti il Governo italiano replicava:
a) che il suddetto progetto sarebbe stato effettivamente
sottoposto a verifica; b) che la relativa decisione
potrebbe formarsi anche attraverso il silenzio dell'amministrazione,
non occorrendo indefettibilmente una motivazione
espressa; c) che comunque la decisione contenuta
nel decreto del presidente della Giunta regionale
abruzzese del novembre ‘99 andava esente da censure,
radicandosi saldamente nel precedente parere espresso
dal Comitato regionale sulla valutazione dell'impatto
ambientale. |
| |
| II.
Con l’annotata sentenza del 10 giugno 2004 la Corte
ha accolto il ricorso della Commissione, dichiarando
nel dispositivo che “Non avendo la Regione Abruzzo
verificato se il progetto di costruzione di una
strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto
conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante,
tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS
80»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato
II della direttiva del Consiglio 85/337/CEE del
27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale,
ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
che le incombono a norma dell’art. 4, n. 2, di tale
direttiva”.
L’iter motivazionale della sentenza appare piuttosto
limpido, come è consuetudine delle pronunce dei
Giudici di Lussemburgo. Ma esso è, soprattutto,
assai persuasivo.
La Corte, in primo luogo, nega ogni rilievo alla
circostanza che nel caso sub iudice la violazione
della direttiva 85/337 fosse riconducibile ad una
decisione della Regione Abruzzo, ricordando come
gli Stati membri siano direttamente responsabili
delle violazioni del diritto comunitario a mente
dell’art. 226 del Trattato CE, non potendo essi
giustificare l’infrazione agli obblighi ed ai termini
stabiliti dalle direttive comunitarie adducendo
situazioni asseritamente ostative dovute ai rispettivi
ordinamenti interni (ad esempio, dovute alla sussistenza
di competenze regionali nella materia interessata:
v. per tutte Corte di Giust., 13 dicembre 1991,
in causa C 33/90, Commissione/Italia).
Né, aggiungono i Giudici lussemburghesi, di fronte
ad un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione
potrebbe influire l’intervenuta proposizione di
una impugnazione dinanzi ad un giudice nazionale
contro il medesimo provvedimento portato all’attenzione
della Corte (nella specie: decreto del novembre
’99), o la decisione dell’organo giurisdizionale
interno di non sospendere l’esecuzione dell’atto
gravato (anche su questo profilo si registrano due
importanti precedenti: Corte di Giust., 17 febbraio
1970, in causa 31/69, Commissione/Italia ed Id.,
18 marzo 1986, in causa 85/85, Commissione/Belgio).
|
| |
| III.
Ma al di là di queste (tutt’altro che irrilevanti)
puntualizzazioni della Corte, il vero fulcro della
decisione in commento è rappresentato dall’interpretazione
fornita all’art. 4, n. 2, commi primo e secondo,
della direttiva 85/337.
Occorre precisare che il legislatore comunitario
ha individuato determinate tipologie progettuali
che, sulla scorta di una presunzione legale, incidono
sempre sull'ambiente in maniera significativa: trattasi
dei progetti elencati nell'allegato I della direttiva,
ai quali si riferisce l'art. 4, n. 1, della medesima;
questi progetti, pertanto, vengono senza eccezione
alcuna sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale.
Accanto a tale primo novero di progetti se ne rinviene
un altro, connotato da una meno evidente incidenza
ambientale, tale per cui l’art. 4, n. 2, stabilisce
che spetta agli Stati membri decidere se tali progetti
debbano essere assoggettati alla procedura delineata
dagli articoli da 5 a 10 della direttiva. Più in
dettaglio, nel primo comma della menzionata disposizione
si stabilisce che i progetti appartenenti alle classi
elencate nell’allegato II formano oggetto di una
valutazione ai sensi degli artt. 5-10 non in via
generale, ma soltanto – si badi - quando gli Stati
membri ritengono che le loro caratteristiche lo
richiedano.
Nel secondo comma si concede agli Stati membri un’ampia
facoltà di “specificare alcuni tipi di progetti
da sottoporre ad una valutazione d’impatto” e di
“fissare criteri e/o soglie limite per determinare
quali dei progetti appartenenti alle classi elencate
nell’allegato II debbano formare oggetto di una
valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10”.
Come appare evidente, e come la Corte ha già avuto
modo di riconoscere nel recente passato (Corte di
Giust., 16 settembre 1999, in causa C 435/97, sentenza
WWF) la direttiva 85/337 accorda agli Stati membri
un vasto campo d’azione, potendo questi ultimi avvalersi
di una certa autonomia nella scelta dei metodi atti
ad individuare i progetti da sottoporre a VIA.
Nella delineata prospettiva (cui già aveva aderito
la citata sentenza del 16 settembre 1999), gli Stati
possono optare per una valutazione caso per caso
di ogni progetto, ovvero preferire l’emanazione
di un atto normativo inteso a dichiarare che determinati
progetti, contemplati dall’allegato II della direttiva,
non sono soggetti alla procedura di valutazione
d’impatto ambientale. Come ben spiega l’Avvocato
Generale nelle proprie conclusioni presentate l’8
gennaio 2004, qualora lo Stato membro opti per la
soluzione di individuare in via generale i progetti
da sottoporre a VIA, la complessiva procedura viene
a scindersi in due fasi: dapprima si esegue una
verifica preliminare inerente alla possibile incisione
(significativa) sull’ambiente del progetto; in caso
di esito positivo di questo primo scrutinio, si
applica la procedura di VIA.
Con il decreto 12 aprile 1996 la Repubblica italiana
sembra aver sposato una soluzione “mista”: alcuni
progetti sono stati assoggettati alla procedura
di valutazione di impatto ambientale (tipologie
indicate nell'allegato B del DPR 12 aprile 1996,
che ricadono parzialmente all'interno di aree naturali
protette: cfr. art. 1, quarto comma). Altri, viceversa,
soggiacciono alla VIA solo in quanto venga preventivamente
verificato che il progetto produce un impatto ambientale
(tipologie elencate nell'allegato B che non ricadono
in aree naturali protette: cfr. art. 1, sesto comma).
In questo secondo ambito la tecnica normativa è
consistita non già nel precisare, a priori ed in
via generale, quali progetti dovessero andare soggetti
a VIA, bensì nell’individuare i progetti passibili
di una sorta di accertamento preliminare, finalizzato
a determinare l’eventuale necessità di addivenire
ad una valutazione d’impatto ambientale. E l'opera
di costruzione stradale controversa nella causa
in esame rientrava per l’appunto in questa seconda
categoria di progetti.
E’ vero che, proprio in forza dell’ampia discrezionalità
affidata agli ordinamenti nazionali, tale soluzione
normativa non sembra prestare il fianco a motivate
perplessità (che infatti non vengono sollevate,
sotto questo profilo, dalla Corte), ma non si può
per altro verso non considerare la ratio della ridetta
direttiva del 27 giugno 1985, che consiste nell’attrarre
nell’orbita della VIA ogni progetto che si presenti
idoneo a produrre un apprezzabile impatto sull’ambiente.
Ecco dunque che la discrezionalità degli Stati membri
incontra un limite invalicabile: questi non possono
sfruttare il proprio margine di libertà – per quanto
sancito claris verbis dall’art. 4, n. 2, della direttiva
- per sottrarre uno specifico progetto all’obbligo
di valutazione anche quando esso, osserva la Corte,
“potrebbe, per la sua natura, dimensione o ubicazione,
avere un impatto ambientale significativo” (in tal
senso v. ancora la richiamata sentenza del 16 settembre
1999). In ultima analisi, se è vero che viene sancita
una significativa libertà di metodo per gli Stati
membri al fine di stabilire se uno specifico progetto
richieda o meno una valutazione d’impatto ambientale,
è anche vero che viene posto un divieto assoluto
di compromettere lo scopo della direttiva.
In questo senso dall'art. 2, n. 1, della direttiva
85/337 si ricava un principio basilare: “Gli Stati
membri adottano le disposizioni necessarie affinché,
prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti
per i quali si prevede un impatto ambientale importante,
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni
e la loro localizzazione, formino oggetto di una
valutazione del loro impatto”. Non è dunque consentito
agli Stati membri di “aggirare” tale precetto, che
costituisce il cardine dell’intera direttiva.
Alla luce di queste coordinate, Il percorso logico
che conduce al decisum della Corte viene suffragato
da un’argomentazione di fondo: il rilevato difetto
di motivazione sottostante alla scelta di non procedere
alla VIA, a sua volta indiziario del fatto che la
previa verifica, in concreto, non sarebbe stata
nel caso di specie effettuata (ed è singolare notare
come la Corte, così ragionando, utilizzi un meccanismo
di giudizio basato su “spie” e su indici sintomatici,
assimilabile al vizio di eccesso di potere dei provvedimenti
amministrativi ben noto alla giurisprudenza amministrativa
nostrana). A supporto del proprio convincimento
il Collegio lussemburghese evidenzia come: a) il
parere della Regione Abruzzo favorevole sull’esito
della procedura di previa verifica, con il quale
era stato manifestato l’avviso di non assoggettare
il progetto alla procedura di valutazione, fosse
“motivato solo per sommi capi e si limita a rinviare
al parere favorevole del comitato di coordinamento”
(trattasi del comitato di coordinamento regionale
sulla valutazione dell'impatto ambientale); b) il
parere favorevole del comitato di coordinamento
consistesse a sua volta “in una frase che esprime
il parere favorevole e indica che, per la sua adozione,
il comitato disponeva del parere del Genio civile
6 luglio 1999, n. 8634”; c) tale ultimo parere del
servizio del Genio civile di Teramo non potesse
configurarsi come parere sull’impatto ambientale
del progetto, ma unicamente come un’autorizzazione
ai soli fini idraulici ad attraversare il fiume
Tordino ed a realizzare alcuni lavori (questa importante
notazione si rinviene nelle magistrali conclusioni
dell’Avvocato Generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate
in data 8 gennaio 2004). |
| |
| IV.
E’ possibile, a questo punto, tentare di articolare
un giudizio sulla sentenza qui in esame. Ed è un
giudizio senza dubbio positivo.
Anzitutto perchè la pronuncia sottolinea la pregnanza
dell’obbligo di motivazione degli atti adottati
dai pubblici poteri, in consonanza con una regola
che è oramai pacifica in tutti gli ordinamenti democratici
e nello stesso ordinamento comunitario (cfr. art.
253, già art. 190, del Trattato C.E.). Di poi, perché
l’orientamento sposato dalla Corte sottende un nitido
monito agli Stati membri, affinchè essi si astengano
dal porre in essere condotte elusive delle direttive
o, peggio, finalizzate a frustrarne gli obiettivi,
abusando della fiducia che troppo frequentemente
il legislatore comunitario dimostra di avere nei
riguardi delle autorità nazionali.
In terzo luogo perché l’atteggiamento dei Giudici
europei ci rende ancora una volta consapevoli del
rilievo imprescindibile che i valori ambientali
rivestono nel contesto sovranazionale.
Oramai è una constatazione scontata che la tutela
dell'ambiente rappresenta una priorità delle politiche
comunitarie: basti pensare che, fin dall'approvazione
dell'Atto unico europeo, il Trattato CE ha dedicato
all’ambiente un intero titolo (il XIX della terza
parte), con gli obiettivi di provvedere alla sua
tutela e al miglioramento della sua qualità, di
contribuire alla protezione della salute umana,
nonché di promuovere un'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali (art.174, n. 1).
Inoltre, gli stessi Stati membri si sono preoccupati
di salvaguardare l’ambiente mediante normative incisive
e poderose, alcuni persino con disposizioni di livello
costituzionale (l’Avvocato Generale richiama, nelle
proprie conclusioni, l’art. 20a della Legge fondamentale
della Repubblica Federale di Germania; l'art. 45,
n. 2, della Costituzione spagnola; l'art. 14a della
Legge fondamentale di governo finlandese 17 luglio
1919, che rappresenta la Costituzione finlandese;
l'art. 24, n. 1, della Costituzione greca; l'art.
21 della Legge fondamentale del Regno dei Paesi
Bassi, l'art. 9, lett. e), della Costituzione della
Repubblica portoghese; a questo elenco possiamo
senza dubbio aggiungere l’art. 117, comma secondo,
lett. s) della nostra Costituzione, che affida al
legislatore statale la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali”, nonché i pure fondamentali
articoli 9 e 32 sulla tutela del paesaggio e della
salute).
Oltretutto il diritto dei cittadini di esigere il
rispetto dell'ambiente non soltanto risulta canonizzato
in diversi ordinamenti nazionali (l'art. 45, n.
1, della Costituzione spagnola riconosce il diritto
ad un ambiente adeguato; analogo diritto è sancito
dall’art.66 della Costituzione portoghese; nell’ordinamento
svedese l'art. 18, terzo comma, del capitolo secondo
della legge 24 novembre 1994 sancisce il diritto
di ognuno ad accedere all'ambiente naturale), ma
trova altresì riscontro nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, il cui art. 37
assicura un livello elevato di tutela dell'ambiente
ed il miglioramento della sua qualità.
In questa panoramica, coglie nel segno la considerazione
espressa nelle proprie conclusioni dall’Avvocato
Generale, nelle quali si evidenzia che “le caratteristiche
fondamentali di ogni provvedimento che comporti
un discostamento dai criteri generali finalizzati
alla tutela ambientale devono essere adeguatamente
esplicitate, come espressione della razionalità
nell'esercizio del potere, e, contemporaneamente,
come strumenti atti a facilitare l'eventuale controllo
a posteriori del suddetto provvedimento”. Ma lo
stesso Avvocato Generale si spinge a sviluppare
un’ulteriore riflessione riguardante, su un piano
più generale, la “tecnica” dell’amministrare (e
del motivare), soffermandosi sul rapporto tra i
pareri acquisiti in sede istruttoria dall’organo
investito della decisione ed il provvedimento finale.
Nelle proprie conclusioni egli osserva infatti che,
seppure deve ammettersi una motivazione per relationem,
allorchè il soggetto decidente aderisca al parere
espresso dagli organi consultivi, devono nondimeno
risultare soddisfatte due condizioni: anzitutto,
“che la decisione di fare proprio il parere di altri
venga debitamente motivata”; in secondo luogo, che
il parere “provenga da organi o soggetti incaricati
di illustrare, consigliare o informare l'autorità
competente a decidere e che rendano a quest'ultima
più agevole l'adozione della decisione”.
Ad avviso dell’Avvocato Generale soltanto il rispetto
di siffatti criteri assicura “l'obiettività ed il
rispetto degli interessi generali nell'adozione
della decisione”, non reputandosi “sufficiente a
tal fine, il rinvio ad un parere qualsiasi, emesso
da un soggetto qualsiasi in circostanze imprecisate”.
La tesi dell’Avocato Generale depone, in definitiva,
nel senso che la motivazione del provvedimento debba
essere appropriata anche quando la decisione finale
recepisca il parere (proveniente da soggetti qualificati),
e non solo quando se ne discosti.
L’enunciazione di questa regola di condotta, ancorchè
non reiterata dalla Corte, merita plauso ed attenta
considerazione da parte delle amministrazioni nazionali.
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