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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 10 giugno 2004
Pres. P. Jann – Avv. Gen. Colomer
Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana


Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di alcuni progetti pubblici o privati – Repubblica italiana – Decisione della Regione Abruzzo di non sottoporre il progetto “Lotto zero” alla valutazione di impatto ambientale – Carenza di motivazione – Ricorso – E’ fondato

Poiché la normativa comunitaria e quella italiana di recepimento prevedono che determinati progetti pubblici e privati debbano essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale, l’eventuale decisione dello Stato membro, o di una sua amministrazione locale o decentrata competente a disciplinare la materia, di non sottoporre il progetto alla verifica prodromica alla VIA, deve essere adeguatamente motivata; pertanto, qualora non risulti che la decisione, con cui l’autorità competente esclude la necessità di procedere alla VIA, sia fondata su una previa verifica effettuata secondo i criteri previsti dalla direttiva comunitaria, lo Stato membro, venendo meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, deve rispondere dell’inadempimento.

 


SENTENZA DELLA CORTE
Prima Sezione

 

10 giugno 2004

 

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici o privati – Progetto “Lotto zero”»

 

Nella causa C-87/02,

 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

ricorrente,

 

contro

 

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

convenuta,

 

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva,

 

LA CORTE
Prima Sezione

 

composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass

 

vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 gennaio 2004,
ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»; in prosieguo: il progetto «Lotto zero»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.

 

Contesto normativo

 

Normativa comunitaria

 

2
Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 85/337 attiene alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possano presentare un impatto ambientale importante.

 

3
Conformemente al n. 2 dello stesso articolo si intende per «progetto»: «– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, – altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».

 

4
L’art. 2, n. 1, della direttiva così recita: «Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».

 

5
L’art. 4 della direttiva 85/337 così dispone:
«1.Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2.I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».

 

6
L’allegato II della direttiva 85/337, relativa ai progetti di cui all’art. 4, n. 2, della stessa, menziona nel suo punto 10, intitolato «Progetti d’infrastruttura», alla lett. d):
«Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall’allegato I)».

 

7
L’art. 5 della direttiva precisa, sostanzialmente, le informazioni minime che il committente deve fornire. L’art. 6 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità ed il pubblico interessato siano informati e possano esprimere il proprio parere prima dell’avvio del progetto.
L’art. 8 impone alle autorità competenti l’obbligo di tener conto delle informazioni raccolte ai sensi degli artt. 5 e 6, e l’art. 9 istituisce l’obbligo per le autorità competenti di informare il pubblico in merito alla decisione presa ed alle condizioni che eventualmente l’accompagnano.

 

8
La direttiva 85/337 prevede, al suo art. 12, che gli Stati membri prendano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva nel termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica. La direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985.

 

9
Tale direttiva è stata modificata mediante la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), il cui art. 3, n. 1, ne prevede la trasposizione entro il 14 marzo 1999. La direttiva 97/11 non era quindi applicabile all’epoca dei fatti controversi nella presente causa.

 

10
L’art. 4, nn. 2 e segg., della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, così dispone:
«2.Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a)un esame del progetto caso per caso;
o
b)soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3.Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.
4.Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».

 

Normativa nazionale

 

11
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» (GURI n. 210 del 7 settembre 1996, pag. 28; in prosieguo: il «decreto 12 aprile 1996»), così prevede al suo art. 1: «1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l’attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. (…)
(…)
4.Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato B che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. (…)
6.Per i progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale».

 

12
L’art. 10, commi 1 e 2, del decreto 12 aprile 1996 dispone quanto segue:
«1.Per i progetti di cui all’art. 1, comma 6, il committente, o l’autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo comma. Le informazioni che il committente o l’autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente.
2.L’autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all’allegato D, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano […] provvedono affinché l’elenco [dei progetti] per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici».

 

13
L’allegato B di tale decreto 12 aprile 1996, relativo alle tipologie progettuali di cui all’art. 1, comma 4, di tale decreto, menziona al punto 7, lett. g) e h):
«g)strade extraurbane secondarie;
h)costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1 500 metri».

 

14
L’allegato D del decreto 12 aprile 1996 enumera gli elementi di cui devono tener conto le autorità competenti nell’esaminare le caratteristiche e l’ubicazione del progetto nell’ambito della verifica prevista all’art. 1, sesto comma, dello stesso decreto.

 

15
La Regione Abruzzo ha trasposto il decreto 12 aprile 1996 con legge regionale 23 settembre 1997, n. 112, intitolata «Norme urgenti per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996».

 

Procedimento precontenzioso

 

16
Risulta dall’atto introduttivo del ricorso presentato dalla Commissione che l’11 maggio 1998 tale istituzione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni sul progetto Lotto zero. Secondo le informazioni di cui disponeva all’epoca la Commissione, tale progetto sarebbe stato autorizzato senza essere stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e senza essere stato oggetto di una previa verifica diretta a stabilire la necessità di una valutazione di impatto ambientale.

 

17
La Commissione era stata informata, nell’ambito di una questione posta da un membro del Parlamento europeo, del fatto che il progetto consisteva nella costruzione di una strada costituita da un tratto a scorrimento rapido, di 10,50 metri di larghezza, comportante quattro viadotti e quattro gallerie. La strada, che avrebbe traversato una zona prossima all’abitato a pochi metri dal centro storico del Comune di Teramo, in Abruzzo, avrebbe interessato l’alveo del fiume Tordino, oggetto di un progetto di valorizzazione ambientale finanziato dalla Comunità, denominato «Fiume Tordino medio corso». Tale area sarebbe stata proposta dalla Repubblica italiana quale sito di importanza comunitaria nell’ambito della procedura volta a costituire la rete ecologica europea denominata «Natura 2000», ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

 

18
Con lettera 23 luglio 1998 la Repubblica italiana ha confermato alla Commissione che il progetto riguardava effettivamente la costruzione di una strada a due corsie di un’ampiezza di 10,50 metri e di lunghezza non precisata, il cui tratto traversante il territorio del Comune di Teramo interessava la destra idrografica del fiume Tordino e misurava 5 440 metri di lunghezza, di cui 2 260 metri di viadotto e 930 metri di galleria.

 

19
Dallo scambio epistolare tra la Commissione, il Ministero italiano dell’Ambiente e la Rappresentanza permanente risulta che, il 12 marzo 1999, la Regione Abruzzo avrebbe dato il proprio accordo per la realizzazione dell’opera e che il commissario straordinario nominato per la detta opera aveva deciso di non sottoporre l’intervento né ad una valutazione d’impatto ambientale né ad una previa verifica.

 

20
Con lettera 21 maggio 1999 il suddetto Ministero avrebbe ricordato i requisiti fissati dal decreto 12 aprile 1996 e avrebbe invitato il commissario straordinario per la realizzazione del progetto e la Regione Abruzzo a motivare la decisione di non sottoporre il detto progetto né ad una valutazione d’impatto ambientale né ad una previa verifica. Il commissario straordinario avrebbe allora chiesto alla Regione Abruzzo di avviare le procedure regionali previste per la verifica della compatibilità ambientale, ai sensi del decreto 12 aprile 1996.

 

21
Il progetto sarebbe stato sottoposto alla procedura destinata a verificare se dovesse formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale. La Regione Abruzzo, considerando, in particolare, che l’area di cui trattasi non rientrasse tra le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e della legge regionale n. 38/96 avrebbe deciso, con decreto regionale 15 novembre 1999, n. 25/99, prot. n. 3624, di emanare un parere favorevole riguardo alla verifica della compatibilità ambientale e quindi di esonerare il progetto dalla valutazione di impatto ambientale.

 

22
Con lettera 30 maggio 2000, trasmessa alla Commissione con nota della Rappresentanza permanente in data 16 giugno 2000, il Ministero italiano dell’Ambiente ha precisato che il decreto regionale n. 25/99 era stato adottato dietro parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (in prosieguo: il «comitato di coordinamento») datato 22 ottobre 1999, n. 3/76, che a sua volta rinviava ad un parere del Genio civile del quale non era fatta alcuna menzione nel decreto regionale n. 25/99. Il decreto non avrebbe in alcun modo spiegato tale omissione e non fornirebbe alcun argomento a sostegno della decisione presa dall’amministrazione regionale.

 

23
Il 24 ottobre 2000 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica italiana, nella quale enunciava che dagli elementi in suo possesso non risultava che la Regione Abruzzo avesse sottoposto il progetto di cui trattasi, rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337, ad una verifica destinata a stabilire se le sue caratteristiche richiedessero una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 di tale direttiva.

 

24
Non avendo considerato soddisfacenti le diverse risposte fornite dalle autorità italiane a tale lettera di diffida, la Commissione, con lettera 18 luglio 2001, ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato che fissava un termine di due mesi per adottare le misure necessarie a conformarvisi.

 

Procedimento dinanzi alla Corte

 

25
La Corte ha deciso di porre diversi quesiti alla Repubblica italiana e alla Commissione e di chiedere loro di produrre numerosi documenti. In particolare, ha chiesto alla Repubblica italiana di produrre il parere del Genio civile menzionato nell’ambito del procedimento precontenzioso. Dopo aver esaminato le risposte e i documenti, ai sensi dell’art. 44 bis del regolamento di procedura, ha deciso di pronunciarsi senza udienza.

 

Nel merito

 

Argomenti delle parti

 

26
La Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 85/337, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. L’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337 autorizza, in particolare, gli Stati membri a fissare criteri o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10.

 

27
La Commissione precisa che, come risulta dalla sentenza 16 settembre 1999, causa C 435/97, WWF e a. (Racc. pag. I 5613), in mancanza di un atto legislativo che specifichi, a priori e globalmente, i progetti che vanno sottoposti ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, gli Stati membri possono dispensare un progetto determinato da tale procedura solo a seguito di un esame in concreto dello stesso che spieghi, in base ad una valutazione complessiva, i motivi per i quali tale progetto non è atto ad avere un impatto sull’ambiente.

 

28
Con il decreto 12 aprile 1996, la Repubblica italiana non avrebbe precisato, a priori e globalmente, a norma dell’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337, quali progetti dovevano essere sottoposti ad una valutazione d’impatto ambientale, ma si sarebbe limitata a designare i progetti passibili di verifica destinata a determinare la necessità di effettuare una valutazione d’impatto ambientale. Sarebbero tali i progetti di cui all’allegato B del decreto 12 aprile 1996, in particolare al punto 7, lett. g) (strade secondarie extraurbane) o lett. h) (costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1 500 metri), corrispondenti ai progetti enumerati all’allegato II della direttiva 85/337, in particolare al punto 10, lett. d) ed e) (costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti).

 

29
Secondo la Commissione, poiché corrisponde ai progetti previsti da tali disposizioni, il progetto Lotto avrebbe dovuto essere sottoposto ad una verifica e la decisione di non procedere ad una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337 avrebbe dovuto essere motivata in termini chiari e precisi. La decisione di non sottoporre tale progetto ad una valutazione non menzionerebbe alcun criterio di valutazione determinato in precedenza e neppure chiarirebbe se sia stata effettuata la verifica di cui all’art. 1, comma 6, del decreto 12 aprile 1996, né, per l’ipotesi in cui essa sia stata effettuata, ne preciserebbe le modalità. La maniera in cui è motivato il decreto regionale n. 25/99 farebbe quindi ritenere che la Regione Abruzzo non abbia verificato se fosse necessario sottoporre il progetto ad una valutazione a norma degli artt. 5-10 della direttiva 85/337. Nella sua memoria di replica, la Commissione precisa che il parere del comitato di coordinamento, cui fa riferimento il decreto n. 25/99, non le è mai stato comunicato.

 

30
Essa sottolinea che, anche se il contenuto e il meccanismo della verifica di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 sono stati elaborati solo dalla direttiva 97/11, che modifica la direttiva 85/337 ma non è applicabile nella fattispecie, non è ammissibile che essi siano completamente ignorati e che la decisione non contenga alcuna motivazione.

 

31
Peraltro, la tesi secondo cui il rigetto, da parte dei giudici nazionali, di ricorsi presentati dalle associazioni per la protezione dell’ambiente impedirebbe alla Commissione di verificare se uno Stato membro abbia onorato gli obblighi derivanti dalla direttiva sarebbe priva di qualsiasi fondamento e contraria alla giurisprudenza della Corte. Risulterebbe, in effetti, dalla citata sentenza WWF e a., che è compito del giudice nazionale verificare se le autorità competenti abbiano correttamente valutato la rilevanza dell’impatto di un progetto sull’ambiente. Ciò non escluderebbe tuttavia che la Corte possa pronunciarsi sugli obblighi degli Stati membri derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 e che pertanto la Commissione abbia, in base ai poteri conferitile dall’art. 226 CE, il dovere di intervenire per denunciare la violazione di una disposizione del diritto comunitario.

 

32
La Commissione sottolinea infine che uno Stato membro deve rispondere non solo degli inadempimenti del suo governo centrale, ma anche di quelli delle sue amministrazioni locali e decentrate.

 

33
La Repubblica italiana ricorda le circostanze relative all’adozione del decreto 15 novembre 1999, n. 25/99, da parte della Regione Abruzzo.

 

34
Riguardo alla motivazione di tale decisione, essa sostiene che l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 consente di verificare caso per caso se un progetto debba essere sottoposto a valutazione. Tale direttiva prevederebbe così l’adozione di una misura esplicita prima di sottoporre un progetto a valutazione. Sarebbe pertanto giustificato consentire alle autorità competenti di mantenere il silenzio laddove non sia necessaria una valutazione e imporre loro di provvedere formalmente solo laddove un progetto debba essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale.

 

35
Tale sarebbe la modalità prevista dall’art. 10, secondo comma, del decreto 12 aprile 1996 secondo cui, nel caso in cui non ritenga necessario procedere ad una valutazione, l’autorità competente può mantenere il silenzio, il che equivale ad una decisione di conclusione della procedura di verifica.

 

36
La Repubblica italiana contesta in ogni caso l’inadempimento dedotto, poiché l’autorità nazionale competente ha adottato un provvedimento espresso, vale a dire il decreto n. 25/99, motivato mediante un riferimento al parere del comitato di coordinamento.

 

37
Essa ricorda che, come risulta dalla citata sentenza WWF e a., è compito del giudice nazionale verificare se le autorità competenti abbiano correttamente valutato la rilevanza dell’impatto di un progetto sull’ambiente. Nella fattispecie, il progetto Lotto zero sarebbe stato sottoposto al sindacato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a seguito di un ricorso proposto dall’Associazione Italia Nostra-Onlus e dall’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund. Con ordinanza 21 giugno 2000, tale giudice avrebbe respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione delle decisioni impugnate relative al detto progetto.

 

Giudizio della Corte

 

38
In via preliminare, si deve ricordare che la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l’attuazione di direttive non può avere alcuna influenza sull’applicazione dell’art. 226 CE. Risulta infatti da una giurisprudenza costante che gli Stati membri non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie. Sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell’art. 226 CE, esso resta il solo responsabile, nei confronti della Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (sentenza 13 dicembre 1991, causa C 33/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I 5987, punto 24; in questo senso, v., del pari, ordinanza 1º ottobre 1997, causa C 180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. I 5245, punto 7). Non rileva pertanto, nella fattispecie, che l’inadempimento risulti da una decisione della Regione Abruzzo.

 

39
D'altro canto, la proposizione di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale contro il provvedimento di un’autorità nazionale oggetto di un ricorso per inadempimento e la decisione di tale giudice di non sospendere l’esecuzione del detto provvedimento non possono avere rilevanza sulla ricevibilità del ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione. Infatti, l’esistenza di azioni esperibili dinanzi ai giudici nazionali non può impedire l’esercizio del ricorso contemplato dall’art. 226 CE, dato che le due azioni perseguono scopi ed hanno effetti diversi (v. sentenze della Corte 17 febbraio 1970, causa 31/69, Commissione/Italia, Racc. pag. 25, punto 9, e 18 marzo 1986, causa 85/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1149, punto 24).

 

40
Riguardo al ricorso in esame, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 85/337, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. L’art. 4, n. 2, secondo comma, della stessa direttiva dispone che «gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».

 

41
La Corte ha già statuito che l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337 menziona, a titolo indicativo, i metodi cui gli Stati membri possono ricorrere per determinare quali dei progetti appartenenti all’allegato II debbano essere sottoposti ad una valutazione ai sensi della direttiva 85/337 (sentenza WWF e a., cit., punto 42).

 

42
Di conseguenza, la direttiva conferisce in proposito agli Stati membri un margine di discrezionalità e non osta, quindi, a che essi impieghino altri metodi per specificare i progetti che richiedono una valutazione d’impatto ambientale conformemente alla direttiva. Pertanto, la direttiva non esclude affatto dal novero di tali metodi quello consistente nel dichiarare, sulla base d’un esame caso per caso di ciascun progetto considerato oppure in forza d’un atto legislativo nazionale, che uno specifico progetto, contemplato dall’allegato II della direttiva, non è soggetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (sentenza WWF e a., cit., punto 43).

 

43
Tuttavia, il fatto che gli Stati membri dispongano del margine di discrezionalità ricordato al punto precedente non è da solo sufficiente ad escludere un determinato progetto dalla procedura di valutazione di cui alla direttiva. Diversamente, il margine di discrezionalità che l’art. 4, n. 2, della direttiva riconosce agli Stati membri potrebbe da questi essere utilizzato per sottrarre uno specifico progetto all’obbligo di valutazione anche quando esso potrebbe, per la sua natura, dimensione o ubicazione, avere un impatto ambientale significativo (sentenza WWF e a., cit., punto 44).

 

44
Ne consegue che, qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto ambientale, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in seguito ad un esame caso per caso, tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione d’impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai sensi della direttiva, a meno che lo specifico progetto esonerato potesse essere ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni ambientali importanti (sentenza WWF e a., cit., punto 45).

 

45
Nella fattispecie, l’inadempimento riguarda un progetto di costruzione di una strada che, ai sensi della normativa italiana di trasposizione della direttiva 85/337 e ai sensi della direttiva stessa, avrebbe dovuto formare oggetto di una previa verifica della necessità di sottoporlo ad una valutazione. La Commissione imputa essenzialmente alla Repubblica italiana il fatto che, nella decisione della Regione Abruzzo di non procedere a una valutazione d’impatto ambientale, non compare alcuna motivazione, il che lascia supporre che la previa verifica non sia stata effettuata.

 

46
Dall’esame dei documenti prodotti risulta che il decreto n. 25/99, con il quale la Regione Abruzzo esprime un parere favorevole sull’esito della procedura di previa verifica e decide di sottrarre il progetto alla procedura di valutazione, è motivato solo per sommi capi e si limita a rinviare al parere favorevole del comitato di coordinamento. Quest’ultimo parere, che è formato dal verbale manoscritto della riunione del detto comitato, tenutasi il 22 ottobre 1999, consiste in una frase che esprime il parere favorevole e indica che, per la sua adozione, il comitato disponeva del parere del Genio civile 6 luglio 1999, n. 8634.

 

47
Come rileva giustamente l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, tale parere del servizio del Genio civile di Teramo, prodotto su domanda della Corte, non costituisce un parere sull’impatto ambientale del progetto, ma solo un’autorizzazione ai «soli fini idraulici» ad attraversare il fiume Tordino e a realizzare alcuni lavori. Riguardo al documento allegato dalla Repubblica italiana al suo controricorso e la cui pagina iniziale, contenente le necessarie precisazioni circa la natura del documento, è stata prodotta su domanda della Corte, non risulta che esso sia previsto dalla legge nell’ambito della procedura di previa verifica. La Corte non dispone peraltro di elementi che consentano di concludere che esso sia stato utilizzato dall’autorità competente a fondamento della sua decisione.

 

48
Risulta da questi elementi che la previa verifica della necessità di sottoporre il progetto Lotto zero ad uno studio sull’impatto ambientale non è stata effettuata e che l’inadempimento come formulato dalla Commissione nelle sue conclusioni è dimostrato.

 

49
Occorre tuttavia rilevare che, se tale parere del Genio civile non fosse stato prodotto, su domanda della Corte, sarebbe stato impossibile controllare se la previa verifica fosse stata o meno effettuata. In proposito è importante sottolineare che una decisione con la quale l’autorità competente considera che le caratteristiche di un progetto non richiedano che esso sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata, effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337.

 

50
In conclusione, occorre dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva 85/337, richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.

 

Sulle spese

 

51
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi

 

LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.

 

Jann Rosas La Pergola
Silva de Lapuerta
Lenaerts

 

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2004.


STEFANO TARULLO
(ricercatore universitario di diritto amministrativo)


Esenzione dei progetti dalla valutazione di impatto ambientale ed obbligo di motivazione


I. In virtù dell’art.1, comma 6, del DPR 12 aprile 1996, relativamente ai progetti elencati nell’allegato B (tra i quali rientrano quelli relativi alle strade extraurbane secondarie, alle strade di scorrimento in area urbana ed al potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1 500 metri), che non ricadano in aree naturali protette, “l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale”.
La procedura da osservare è fissata nell’art. 10, commi 1 e 2, del decreto, ove si specifica che “Le informazioni che il committente o l’autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente” (comma 1) e che “L’autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all’allegato D, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti (…)” (comma 2).
La sentenza della Corte di Giustizia 10 giugno 2004, in causa C – 87/02 concerne la mancata sottoposizione alla verifica prodromica alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del citato DPR, del progetto (denominato “Lotto zero”) di una strada extraurbana tangenziale ricadente nel territorio di Teramo e destinata ad interessare il bacino del fiume Tordino.
Con decreto del presidente della Giunta regionale del novembre 1999 la Regione Abruzzo dichiarava la compatibilità del progetto con l'ambiente, osservando che esso non avrebbe interessato aree protette ai sensi della legge 394/91 e della legge regionale 38/96.
Dalla vicenda traeva origine un contenzioso presso il Tar del Lazio, innanzi al quale alcune associazioni ambientaliste impugnavano i provvedimenti amministrativi attuativi del progetto in parola (tra cui, in primis, il menzionato DPGR del novembre ’99); tale Giudice tuttavia, con ordinanza del giugno 2000, respingeva la domanda incidentale di sospensione.
Sennonché, anche la Commissione CE si rivolgeva allo Stato italiano rimarcando la mancata sottoposizione del progetto, da parte della Regione Abruzzo, alla verifica destinata a stabilire se le caratteristiche dello stesso richiedessero una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva del Consiglio 85/337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Inappagata dai chiarimenti resi dall’Italia, la Commissione proponeva, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso alla Corte di Giustizia onde far dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo operato la verifica in parola, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art. 4, n. 2, della nominata direttiva. Ciò in quanto: a) le autorità italiane erano obbligate, in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva, e dell'art. 1, sesto comma, del D.P.R. 12 aprile 1996, a verificare l'incidenza sull'ambiente del tracciato “Lotto zero”; b) in ogni caso la scelta regionale di non assoggettare il progetto alla VIA avrebbe necessitato di congrua motivazione.
A questi argomenti il Governo italiano replicava: a) che il suddetto progetto sarebbe stato effettivamente sottoposto a verifica; b) che la relativa decisione potrebbe formarsi anche attraverso il silenzio dell'amministrazione, non occorrendo indefettibilmente una motivazione espressa; c) che comunque la decisione contenuta nel decreto del presidente della Giunta regionale abruzzese del novembre ‘99 andava esente da censure, radicandosi saldamente nel precedente parere espresso dal Comitato regionale sulla valutazione dell'impatto ambientale.

 

II. Con l’annotata sentenza del 10 giugno 2004 la Corte ha accolto il ricorso della Commissione, dichiarando nel dispositivo che “Non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva”.
L’iter motivazionale della sentenza appare piuttosto limpido, come è consuetudine delle pronunce dei Giudici di Lussemburgo. Ma esso è, soprattutto, assai persuasivo.
La Corte, in primo luogo, nega ogni rilievo alla circostanza che nel caso sub iudice la violazione della direttiva 85/337 fosse riconducibile ad una decisione della Regione Abruzzo, ricordando come gli Stati membri siano direttamente responsabili delle violazioni del diritto comunitario a mente dell’art. 226 del Trattato CE, non potendo essi giustificare l’infrazione agli obblighi ed ai termini stabiliti dalle direttive comunitarie adducendo situazioni asseritamente ostative dovute ai rispettivi ordinamenti interni (ad esempio, dovute alla sussistenza di competenze regionali nella materia interessata: v. per tutte Corte di Giust., 13 dicembre 1991, in causa C 33/90, Commissione/Italia).
Né, aggiungono i Giudici lussemburghesi, di fronte ad un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione potrebbe influire l’intervenuta proposizione di una impugnazione dinanzi ad un giudice nazionale contro il medesimo provvedimento portato all’attenzione della Corte (nella specie: decreto del novembre ’99), o la decisione dell’organo giurisdizionale interno di non sospendere l’esecuzione dell’atto gravato (anche su questo profilo si registrano due importanti precedenti: Corte di Giust., 17 febbraio 1970, in causa 31/69, Commissione/Italia ed Id., 18 marzo 1986, in causa 85/85, Commissione/Belgio).

 

III. Ma al di là di queste (tutt’altro che irrilevanti) puntualizzazioni della Corte, il vero fulcro della decisione in commento è rappresentato dall’interpretazione fornita all’art. 4, n. 2, commi primo e secondo, della direttiva 85/337.
Occorre precisare che il legislatore comunitario ha individuato determinate tipologie progettuali che, sulla scorta di una presunzione legale, incidono sempre sull'ambiente in maniera significativa: trattasi dei progetti elencati nell'allegato I della direttiva, ai quali si riferisce l'art. 4, n. 1, della medesima; questi progetti, pertanto, vengono senza eccezione alcuna sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale.
Accanto a tale primo novero di progetti se ne rinviene un altro, connotato da una meno evidente incidenza ambientale, tale per cui l’art. 4, n. 2, stabilisce che spetta agli Stati membri decidere se tali progetti debbano essere assoggettati alla procedura delineata dagli articoli da 5 a 10 della direttiva. Più in dettaglio, nel primo comma della menzionata disposizione si stabilisce che i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 non in via generale, ma soltanto – si badi - quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
Nel secondo comma si concede agli Stati membri un’ampia facoltà di “specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto” e di “fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10”.
Come appare evidente, e come la Corte ha già avuto modo di riconoscere nel recente passato (Corte di Giust., 16 settembre 1999, in causa C 435/97, sentenza WWF) la direttiva 85/337 accorda agli Stati membri un vasto campo d’azione, potendo questi ultimi avvalersi di una certa autonomia nella scelta dei metodi atti ad individuare i progetti da sottoporre a VIA.
Nella delineata prospettiva (cui già aveva aderito la citata sentenza del 16 settembre 1999), gli Stati possono optare per una valutazione caso per caso di ogni progetto, ovvero preferire l’emanazione di un atto normativo inteso a dichiarare che determinati progetti, contemplati dall’allegato II della direttiva, non sono soggetti alla procedura di valutazione d’impatto ambientale. Come ben spiega l’Avvocato Generale nelle proprie conclusioni presentate l’8 gennaio 2004, qualora lo Stato membro opti per la soluzione di individuare in via generale i progetti da sottoporre a VIA, la complessiva procedura viene a scindersi in due fasi: dapprima si esegue una verifica preliminare inerente alla possibile incisione (significativa) sull’ambiente del progetto; in caso di esito positivo di questo primo scrutinio, si applica la procedura di VIA.
Con il decreto 12 aprile 1996 la Repubblica italiana sembra aver sposato una soluzione “mista”: alcuni progetti sono stati assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (tipologie indicate nell'allegato B del DPR 12 aprile 1996, che ricadono parzialmente all'interno di aree naturali protette: cfr. art. 1, quarto comma). Altri, viceversa, soggiacciono alla VIA solo in quanto venga preventivamente verificato che il progetto produce un impatto ambientale (tipologie elencate nell'allegato B che non ricadono in aree naturali protette: cfr. art. 1, sesto comma).
In questo secondo ambito la tecnica normativa è consistita non già nel precisare, a priori ed in via generale, quali progetti dovessero andare soggetti a VIA, bensì nell’individuare i progetti passibili di una sorta di accertamento preliminare, finalizzato a determinare l’eventuale necessità di addivenire ad una valutazione d’impatto ambientale. E l'opera di costruzione stradale controversa nella causa in esame rientrava per l’appunto in questa seconda categoria di progetti.
E’ vero che, proprio in forza dell’ampia discrezionalità affidata agli ordinamenti nazionali, tale soluzione normativa non sembra prestare il fianco a motivate perplessità (che infatti non vengono sollevate, sotto questo profilo, dalla Corte), ma non si può per altro verso non considerare la ratio della ridetta direttiva del 27 giugno 1985, che consiste nell’attrarre nell’orbita della VIA ogni progetto che si presenti idoneo a produrre un apprezzabile impatto sull’ambiente.
Ecco dunque che la discrezionalità degli Stati membri incontra un limite invalicabile: questi non possono sfruttare il proprio margine di libertà – per quanto sancito claris verbis dall’art. 4, n. 2, della direttiva - per sottrarre uno specifico progetto all’obbligo di valutazione anche quando esso, osserva la Corte, “potrebbe, per la sua natura, dimensione o ubicazione, avere un impatto ambientale significativo” (in tal senso v. ancora la richiamata sentenza del 16 settembre 1999). In ultima analisi, se è vero che viene sancita una significativa libertà di metodo per gli Stati membri al fine di stabilire se uno specifico progetto richieda o meno una valutazione d’impatto ambientale, è anche vero che viene posto un divieto assoluto di compromettere lo scopo della direttiva.
In questo senso dall'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 si ricava un principio basilare: “Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro localizzazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto”. Non è dunque consentito agli Stati membri di “aggirare” tale precetto, che costituisce il cardine dell’intera direttiva.
Alla luce di queste coordinate, Il percorso logico che conduce al decisum della Corte viene suffragato da un’argomentazione di fondo: il rilevato difetto di motivazione sottostante alla scelta di non procedere alla VIA, a sua volta indiziario del fatto che la previa verifica, in concreto, non sarebbe stata nel caso di specie effettuata (ed è singolare notare come la Corte, così ragionando, utilizzi un meccanismo di giudizio basato su “spie” e su indici sintomatici, assimilabile al vizio di eccesso di potere dei provvedimenti amministrativi ben noto alla giurisprudenza amministrativa nostrana). A supporto del proprio convincimento il Collegio lussemburghese evidenzia come: a) il parere della Regione Abruzzo favorevole sull’esito della procedura di previa verifica, con il quale era stato manifestato l’avviso di non assoggettare il progetto alla procedura di valutazione, fosse “motivato solo per sommi capi e si limita a rinviare al parere favorevole del comitato di coordinamento” (trattasi del comitato di coordinamento regionale sulla valutazione dell'impatto ambientale); b) il parere favorevole del comitato di coordinamento consistesse a sua volta “in una frase che esprime il parere favorevole e indica che, per la sua adozione, il comitato disponeva del parere del Genio civile 6 luglio 1999, n. 8634”; c) tale ultimo parere del servizio del Genio civile di Teramo non potesse configurarsi come parere sull’impatto ambientale del progetto, ma unicamente come un’autorizzazione ai soli fini idraulici ad attraversare il fiume Tordino ed a realizzare alcuni lavori (questa importante notazione si rinviene nelle magistrali conclusioni dell’Avvocato Generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate in data 8 gennaio 2004).

 

IV. E’ possibile, a questo punto, tentare di articolare un giudizio sulla sentenza qui in esame. Ed è un giudizio senza dubbio positivo.
Anzitutto perchè la pronuncia sottolinea la pregnanza dell’obbligo di motivazione degli atti adottati dai pubblici poteri, in consonanza con una regola che è oramai pacifica in tutti gli ordinamenti democratici e nello stesso ordinamento comunitario (cfr. art. 253, già art. 190, del Trattato C.E.). Di poi, perché l’orientamento sposato dalla Corte sottende un nitido monito agli Stati membri, affinchè essi si astengano dal porre in essere condotte elusive delle direttive o, peggio, finalizzate a frustrarne gli obiettivi, abusando della fiducia che troppo frequentemente il legislatore comunitario dimostra di avere nei riguardi delle autorità nazionali.
In terzo luogo perché l’atteggiamento dei Giudici europei ci rende ancora una volta consapevoli del rilievo imprescindibile che i valori ambientali rivestono nel contesto sovranazionale.
Oramai è una constatazione scontata che la tutela dell'ambiente rappresenta una priorità delle politiche comunitarie: basti pensare che, fin dall'approvazione dell'Atto unico europeo, il Trattato CE ha dedicato all’ambiente un intero titolo (il XIX della terza parte), con gli obiettivi di provvedere alla sua tutela e al miglioramento della sua qualità, di contribuire alla protezione della salute umana, nonché di promuovere un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art.174, n. 1).
Inoltre, gli stessi Stati membri si sono preoccupati di salvaguardare l’ambiente mediante normative incisive e poderose, alcuni persino con disposizioni di livello costituzionale (l’Avvocato Generale richiama, nelle proprie conclusioni, l’art. 20a della Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania; l'art. 45, n. 2, della Costituzione spagnola; l'art. 14a della Legge fondamentale di governo finlandese 17 luglio 1919, che rappresenta la Costituzione finlandese; l'art. 24, n. 1, della Costituzione greca; l'art. 21 della Legge fondamentale del Regno dei Paesi Bassi, l'art. 9, lett. e), della Costituzione della Repubblica portoghese; a questo elenco possiamo senza dubbio aggiungere l’art. 117, comma secondo, lett. s) della nostra Costituzione, che affida al legislatore statale la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, nonché i pure fondamentali articoli 9 e 32 sulla tutela del paesaggio e della salute).
Oltretutto il diritto dei cittadini di esigere il rispetto dell'ambiente non soltanto risulta canonizzato in diversi ordinamenti nazionali (l'art. 45, n. 1, della Costituzione spagnola riconosce il diritto ad un ambiente adeguato; analogo diritto è sancito dall’art.66 della Costituzione portoghese; nell’ordinamento svedese l'art. 18, terzo comma, del capitolo secondo della legge 24 novembre 1994 sancisce il diritto di ognuno ad accedere all'ambiente naturale), ma trova altresì riscontro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui art. 37 assicura un livello elevato di tutela dell'ambiente ed il miglioramento della sua qualità.
In questa panoramica, coglie nel segno la considerazione espressa nelle proprie conclusioni dall’Avvocato Generale, nelle quali si evidenzia che “le caratteristiche fondamentali di ogni provvedimento che comporti un discostamento dai criteri generali finalizzati alla tutela ambientale devono essere adeguatamente esplicitate, come espressione della razionalità nell'esercizio del potere, e, contemporaneamente, come strumenti atti a facilitare l'eventuale controllo a posteriori del suddetto provvedimento”. Ma lo stesso Avvocato Generale si spinge a sviluppare un’ulteriore riflessione riguardante, su un piano più generale, la “tecnica” dell’amministrare (e del motivare), soffermandosi sul rapporto tra i pareri acquisiti in sede istruttoria dall’organo investito della decisione ed il provvedimento finale. Nelle proprie conclusioni egli osserva infatti che, seppure deve ammettersi una motivazione per relationem, allorchè il soggetto decidente aderisca al parere espresso dagli organi consultivi, devono nondimeno risultare soddisfatte due condizioni: anzitutto, “che la decisione di fare proprio il parere di altri venga debitamente motivata”; in secondo luogo, che il parere “provenga da organi o soggetti incaricati di illustrare, consigliare o informare l'autorità competente a decidere e che rendano a quest'ultima più agevole l'adozione della decisione”.
Ad avviso dell’Avvocato Generale soltanto il rispetto di siffatti criteri assicura “l'obiettività ed il rispetto degli interessi generali nell'adozione della decisione”, non reputandosi “sufficiente a tal fine, il rinvio ad un parere qualsiasi, emesso da un soggetto qualsiasi in circostanze imprecisate”. La tesi dell’Avocato Generale depone, in definitiva, nel senso che la motivazione del provvedimento debba essere appropriata anche quando la decisione finale recepisca il parere (proveniente da soggetti qualificati), e non solo quando se ne discosti.
L’enunciazione di questa regola di condotta, ancorchè non reiterata dalla Corte, merita plauso ed attenta considerazione da parte delle amministrazioni nazionali.

 


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