| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Ordinanza 28 luglio 2004 n. 661
Pres. Virgilio, Est. De Francisco
Soc. Gruppo Samir Global Service s.r.l. (Avv.ti L. Lentini
e M. Ali) c. Soc. La Partenope S.r.l. (Avv. E. Giurdanella)
e Regione Campania (Avv. M. D’Elia) |
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1. Processo amministrativo – Tutela cautelare
– Rapporto tra misure cautelari speciali ex art. 23 – bis,
co. 5. L. 1034/71 e misura cautelare generale ex art. 23
– bis, co. 3, l. cit. – Conseguenze
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2. Processo amministrativo – Competenza del
giudice a decidere sull’istanza cautelare – Successiva incompetenza
a definire la causa nel merito – Non rileva ai fini della
decisione sull’istanza cautelare – Motivi – Eccezioni
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3. Processo amministrativo –Proposizione
del regolamento di competenza – Conseguenze sull’esame della
domanda cautelare – Prevalenza temporale dell’esame sul
regolamento di competenza – Motivi
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4. Processo amministrativo – Rapporti tra
esame del regolamento di competenza ed esame della domanda
cautelare nei casi in cui sia applicabile l’art. 23 – bis
L. 1034/71 – Correlazione con la competenza a decidere la
causa nel merito
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5. Processo amministrativo – Competenza a
decidere sulla domanda cautelare in caso di preventiva delibazione
del T.A.R. sul regolamento di competenza, nel senso della
non manifesta infondatezza o inammissibilità – Spetta al
giudice che risulterà competente all’esito della decisione
del regolamento da parte del Consiglio di Stato
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1. Le misure cautelari speciali, di cui al
comma 5 dell’art. 23 – bis L. 1034/71, sono misure necessariamente
ulteriori a quella, generale, del comma 3 dello stesso articolo,
sicché la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
(o altra misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente
gli effetti della decisione sul ricorso) può essere disposta
solo contestualmente alla fissazione dell’udienza di merito
di cui al comma 3.
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2. Se, fino al momento in cui viene decisa
la domanda cautelare, non sia stato proposto alcun regolamento
di competenza, il giudice adito è senz’altro competente
a decidere sull’istanza cautelare, anche se successivamente
potrebbe risultare incompetente a definire la causa nel
merito, dato che il termine per la proposizione del regolamento
scade normalmente in data successiva a quella in cui viene
fissata la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza
cautelare: in questo caso, in effetti, le parti intimate
non manifestano una specifica volontà di contrastare, sin
dalla fase cautelare, la scelta del giudice compiuta dalla
parte ricorrente. Fanno eccezione quelle ipotesi in cui
la legge consente il rilievo d’ufficio dell’incompetenza,
anche in riferimento alla fase cautelare del processo amministrativo.
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3. Se anteriormente al momento in cui viene
esaminata in camera di consiglio la domanda cautelare sia
stata depositato un regolamento di competenza previamente
notificato a tutte le altre parti in causa, il comma 5 dell’art.
31 L. 1034/71 impone che il Presidente del T.A.R. fissi
immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione:
quest’ultima perciò dovrà essere celebrata, al più tardi,
insieme a quella fissata per l’esame della domanda cautelare
(in pratica il Presidente potrà eventualmente anche limitarsi
ad avvertire le parti presenti, all’inizio della camera
di consiglio già fissata ai sensi dell’art. 21 l. cit.,
che le due delibazioni, quella sull’istanza cautelare e
quella ex art. 31, co. 5, l. cit., si svolgeranno contestualmente,
essendo il diritto di difesa comunque assicurato dalla previa
notifica del regolamento di competenza a tutte le parti
interessate). Deve in ogni caso affermarsi l’esigenza che
la delibazione sommaria del regolamento di competenza già
proposto preceda quella sull’istanza cautelare, avendosi
sempre comunque di mira l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente
orientata della competenza per territorio del giudice amministrativo
di primo grado nella fase cautelare, all’uopo individuando
in ciascun caso il giusto punto di equilibrio e contemperamento
tra i due principi, entrambi costituzionalmente rilevanti,
da una parte di non sottrarre l’intera fase cautelare, per
esclusiva scelta del ricorrente, al giudice naturale di
cui all’art. 25 Cost. e, dall’altra parte, di continuità
della tutela cautelare.
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4. Nei soli casi in cui sia applicabile l’art.
23 – bis L. 1034/71 la correlazione tra competenza del giudice
per la decisione della causa nel merito e sua capacità ad
emanare misure cautelari si appalesa sicuramente inscindibile;
infatti quando il giudizio ricade sotto la disciplina del
citato art. 23 – bis, assume carattere dirimente ed insuperabile
il rilievo che il che il relativo comma 5 non consente l’adozione
di misure cautelari che non sia accompagnata dalla fissazione
della data dell’udienza di discussione della causa nel merito
(postulando ovviamente che il T.A.R. abbia esaminato il
regolamento di competenza e concluso la sua delibazione
necessariamente nel senso di ritenerlo manifestamente inammissibile
o infondato).
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5. Ove il T.A.R., all’esito della preventiva
delibazione sul regolamento di competenza, non rilevi la
manifesta infondatezza (o anche inammissibilità) “dispone
che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio
di Stato”, dovendosi però astenere, almeno nei casi in cui
risulti applicabile l’art. 23 – bis, dal provvedere sull’istanza
cautelare:la quale ultima, evidentemente, dovrà essere decisa
dal giudice che risulterà competente all’esito della decisione
del regolamento da parte del Consiglio di Stato (ed a quello
stesso giudice “la parte interessata può riproporre il ricorso
e l’istanza cautelare entro il termine di cui all’articolo
31, comma undicesimo, L. 1034/71).
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sentenza clicca qui
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SALVATORE RAIMONDI
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| Un freno al turismo cautelare
| Il
regolamento di competenza, previsto dalla legge
6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali (art. 31) è sempre stato
afflitto da una disciplina alquanto asfittica, che
ne ha reso difficoltosa l'applicazione (1). E che
si è prestata ad una duplice strumentalizzazione:
l'uso, da parte dell'amministrazione resistente
e/o dei controinteressati, del regolamento al fine
di prolungare il tempo della decisione nel merito;
la scelta, da parte del ricorrente, del giudice
al quale fare decidere l'istanza cautelare, pur
se palesemente incompetente.
L'innovazione introdotta con la legge 21 luglio
2000 n. 205 - che all'art. 9, 4° comma, ha previsto
(sostituendo il 5° comma dell'art. 31 L. 1034 del
1971), per il caso in cui le altre parti non siano
d'accordo sulla remissione ad altro tribunale, una
previa delibazione del collegio sulla non manifesta
infondatezza del regolamento -, ha risolto il primo
problema. Il TAR, tenuto ad effettuare "immediamente"
la delibazione, ove la contestazione sulla competenza
si presenti manifestamente infondata, la respinge,
sicché il giudizio prosegue. Ha lasciato però irrisolto
l'altro problema, più volte oggetto di attenzione
da parte dei commentatori, i quali hanno parlato
al riguardo di "opportunità giudiziarie" (2), o
di "migrazioni cautelari" (3).
Come è noto, sebbene l'art. 31 L. 1034 del 1971,
nella versione originaria, stabilisse espressamente,
per il caso di mancato accordo delle altre parti
sulla remissione del ricorso ad altro tribunale,
l'immediata sospensione del processo (5° comma,
poi sostituito dall'art. 9, 4° comma, L. 205 del
2000), e, per contro, non prevedesse (come continua
a non prevedere nella versione vigente) che la proposizione
del regolamento di competenza non impedisce al tribunale
la decisione sull'istanza cautelare, dottrina e
giurisprudenza hanno costantemente ritenuto che
non è precluso al Tribunale adito l'esame dell'istanza
cautelare (4). E' appena il caso di rammentare al
riguardo che l'art. 30, disciplinante il regolamento
di giurisdizione, stabilisce espressamente: "La
proposizione di tale istanza non preclude l'esame
della domanda di sospensione del provvedimento impugnato".
Si è ritenuto esattamente che se in presenza di
una contestazione sulla giurisdizione (non derogabile)
il TAR presso il quale il ricorso è stato proposto
non si spoglia del potere cautelare, a maggior ragione
allo stesso risultato bisogna pervenire nel caso
in cui sia contestata la competenza territoriale.
La ritenuta competenza del Tribunale amministrativo
regionale a pronunziarsi sulle istanze cautelari
ha ingenerato il non lieve inconveniente al quale
si è fatto cenno: il ricorrente tante volte sceglie
quel Tribunale i cui orientamenti gli sembrano maggiormente
conformi alla sue pretese in giudizio (5).
L'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa
(sezione giurisdizionale) n. 161 del 28 luglio 2004,
che si annota, affronta proprio tale problema, in
relazione al quale perviene a conclusioni, e prospetta
argomentazioni, che appaiono di notevole interesse.
Il caso esaminato dal giudice di appello siciliano
è paradigmatico. Sono stati impugnati innanzi al
TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, provvedimenti
emessi dalla Regione Campania, aventi ad oggetto
l'affidamento del servizio di pulizia dei locali
sedi di uffici di tale regione. Una scelta all'evidenza
dovuta non ad incertezza o ad errore, ma al desiderio
del ricorrente di fare decidere l'istanza cautelare
al giudice ritenuto, a torto o a ragione, più favorevole
alle sue pretese.
Ed il TAR (II sez. interna), a seguito della proposizione
del regolamento di competenza, dopo avere trattato
l'istanza cautelare in due successive udienze camerali
a distanza di un mese, senza frattanto procedere
alla delibazione di cui al novellato 5° comma dell'art.
31 (sebbene ne sia espressamente prescritta l'immediatezza)
- in esito alla quale avrebbe dovuto dichiarare
la manifesta infondatezza del regolamento e quindi
respingerlo, ovvero disporre (ancora una volta "immediatamente")
la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato
-, aveva accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti
impugnati.
Peraltro senza fissare, come è prescritto, per le
materie c.d speciali (sulle quali impinge il giudizio)
- in relazione all'ipotesi in cui si ritengano sussistenti
il fumus boni iuris ed il grave pregiudizio - la
discussione del merito (art. 23 bis, 3° e 5° comma,
L. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 4. L. 205
del 2000). Comprensibile che non lo abbia fatto,
non potendo (continuare ad) esimersi dal procedere
alla delibazione, in esito alla quale, una volta
che avesse ritenuto il regolamento non manifestamente
infondato (in realtà esso appare piuttosto manifestamente
fondato), avrebbe trasmettere senza indugio il fascicolo
al Consiglio di Stato, spogliandosi quindi di ogni
potestà decisionale.
E' proprio questo uno dei punti principali sui quali
si impernia la decisione del Consiglio, il quale
ha effettuato, alla stregua delle innovazioni introdotte
con la riforma del 2000, una ricostruzione della
disciplina, che, per le materie speciali, può essere
considerata esaustiva. E che, sebbene in modo più
sfumato, viene estesa anche al di fuori delle materie
speciali.
Il centro di gravità del ragionamento è costituito
dall'affermazione, frutto dell'esegesi delle disposizioni
contenute nell'art. 23 bis, 3° e 5° comma, secondo
la quale "almeno nelle materie di cui al comma 1
dell'art. 23 bis, il legislatore ha vietato in radice
l'adozione di provvedimenti cautelari potenzialmente
destinati a dispiegare i propri effetti per un tempo
indefinito, ed ha perciò statuito che l'adozione
di misure cautelari specifiche possa eventualmente
aggiungersi, ma giammai sostituirsi, alla misura
cautelare generale di cui al comma 3, consistente
nella fissazione entro un brevissimo termine dell'udienza
di merito".
Se ne deduce - ed al riguardo elementi pregnanti
si traggono dal duplice riferimento all'immediatezza
contenuto nel novellato art. 31, 5° comma ("il presidente
fissa immediatamente la camera di consiglio per
la sommaria delibazione"; qualora il collegio non
ritenga la manifesta infondatezza del regolamento
di competenza "dispone che gli atti siano immediatamente
trasmessi al Consiglio di Stato") - che la camera
di consiglio per la sommaria delibazione "dovrà
essere celebrata, al più tardi, insieme a quella
fissata per l'esame della domanda cautelare".
Per giungere a tale risultato, stante la regola
(non espressamente richiamata, ma implicitamente
ben presente nel ragionamento) secondo la quale
la discussione dell'istanza cautelare deve essere
fissata per la prima camera di consiglio utile -
vale a dire quella immediatamente successiva alla
scadenza del termine di 10 giorni liberi dalla notifica
per le materie non speciali e di 5 giorni liberi
per quelle speciali (art. 36 R.D. n. 642 del 1903
ed art. 23 bis, 2° c. L: 1034 del 1971) -, il Consiglio
ha ritenuto che "in pratica il Presidente potrà
eventualmente anche limitarsi ad avvertire le parti
presenti, all'inizio della camera di consiglio già
fissata ai sensi dell'art. 21 legge cit., che le
due delibazioni - quella sull'istanza cautelare
e quella ex art. 31, comma 5, cit. - si svolgeranno
contestualmente, essendo il diritto di difesa comunque
assicurato dalla previa notifica del regolamento
di competenza a tutte le parti interessate".
Dall'affermata precedenza logica della delibazione
sul regolamento di competenza rispetto alla decisione
cautelare (che ovviamente risulta rispettata anche
nel caso di contemporaneità delle due decisioni)
il Consiglio fa discendere che la seconda non può
non tenere conto dell'esito della prima, con la
conseguenza che, nel caso di manifesta fondatezza
della contestazione sulla competenza, si deve ritenere
precluso l'esame dell'istanza cautelare, mentre
nel caso in cui la fondatezza appaia incerta, il
giudice amministrativo dovrà individuare "il giusto
punto di equilibrio e contemperamento tra i due
principi, entrambi costituzionalmente rilevanti,
da una parte di non sottrarre l'intera fase cautelare,
per esclusiva scelta del ricorrente, al giudice
naturale di cui all'art. 25 Cost., e, dall'altra
parte, di continuità della tutela cautelare". Ove
non sia possibile un contemperamento, il primo principio,
secondo il Consiglio, prevale sul secondo, sia per
effetto dell'art. 669 bis c.p.. ("La domanda si
propone con ricorso depositato nella cancelleria
del giudice competente") espressivo di una regola
estensibile ad ogni procedimento cautelare, sia
perché "l'eventuale interruzione della continuità
della tutela cautelare, che potrebbe semmai verificarsi,
conseguirebbe ad un atto processuale imputabile
esclusivamente al ricorrente sul quale, per il principio
di autoresponsabilità, devono ricadere interamente
le conseguenze".
In tal modo il Consiglio di giustizia amministrativa
ha motivatamente preso posizione in ordine ad alcuni
problemi rimessi, con una recente pronunzia della
VI sez., 19 gennaio 2004, n. 137, all'adunanza plenaria
del Consiglio di Stato (6). La sezione ha esaminato
un caso nel quale la sommaria delibazione del regolamento
di competenza era stata effettuata dal TAR, in uno
alla decisione cautelare nella prima camera di consiglio
utile fissata per la seconda, senza previo avviso,
e senza che risultasse dal verbale che i difensori
delle parti fossero stati sentiti. Al riguardo ha
rimesso all'adunanza plenaria diverse questioni,
delle quali, ai fini della presenta nota, appare
sufficiente richiamare la prima: se per la delibazione
del regolamento debba essere dato specifico avviso
alle parti, pure nel caso in cui la camera di consiglio
coincida con quella fissata per l'incidente cautelare,
di cui non sia stato dato avviso, trattandosi della
prima camera di consiglio utile.
La sezione opina nel senso che debba essere dato
specifico avviso alle parti, stante che la camera
di consiglio può concludersi con decisione in forma
semplificata.
L'orientamento espresso dalla sezione è condiviso
dall'autore che per primo l'ha commentata, il quale
ha osservato che le due domande, quella cautelare,
e quella relativa alla competenza territoriale,
corrispondono all'esercizio di due diverse facoltà
e danno luogo a due procedimenti diversi ciascuno
dei quali deve seguire le sue regole (7).
Non vi è dubbio che quando si tenta di conciliare
il rispetto della regola della competenza territoriale
dei TAR con l'immediatezza della tutela cautelare
(8), ci si trova di fronte ad una coperta troppo
corta. La prospettazione contenuta nella sentenza
della sez. VI, suffragata dalle richiamate argomentazioni
di commento, non sembra condivisibile, quanto meno
in relazione alle materie speciali, perché non tiene
conto proprio dell'aspetto che costituisce il perno
della costruzione prospettata nell'ordinanza che
si annota, vale a dire l'impossibilità di accordare
la misura cautelare senza al contempo fissare l'udienza,
e, d'altra parte, l'impossibilità di fissare l'udienza
prima di avere effettuato la sommaria delibazione,
in esito alla quale soltanto nel caso di ritenuta
manifesta infondatezza, e conseguentemente di ritenzione
della causa, si potrà fissare e poi tenere l'udienza.
Donde la necessità di procedere alla delibazione
prima di decidere la cautela.
Tuttavia non può essere trascurata la salvaguardia
del contraddittorio. La non necessità dell'avviso
alle parti in relazione alla camera di consiglio
nella quale si deve decidere sull'istanza cautelare
vale soltanto per questa e non anche per la sommaria
delibazione di cui all'art. 31, 5° comma.
Dalla prescrizione relativa all'immediatezza del
procedimento di sommaria delibazione da una parte
e dalla inscindibilità tra competenza del giudice
a decidere la causa nel merito e sua capacità ad
emettere misure cautelari dall'altra, non in tutti
i casi si può trarre la conseguenza che ne ha tratto
il CGA, vale a dire che, essendo precluso al TAR
di esaminare l'istanza cautelare prima di avere
effettuato la sommaria delibazione, sarebbe sufficiente
che all'inizio della camera di consiglio il presidente
avverta che si procederà anche alla sommaria delibazione.
E' da tenere presente che il regolamento di competenza
è successivo al ricorso e quindi all'istanza cautelare
(nel caso solitamente ricorrente che questa sia
contenuta nel ricorso). Questa non può essere decisa
se non sono trascorsi, nelle materie speciali, cinque
giorni liberi dalla notifica della stessa.
Sebbene non sia previsto alcun termine tra la notifica
del regolamento di competenza e la sua trattazione,
una volta stabilita (condividendo la costruzione
del CGA) la precedenza logica della delibazione
di cui all'art. 31, 5° comma, rispetto alla decisione
cautelare, si può ritenere applicabile alla prima
lo stesso termine previsto per la seconda, con la
conseguenza che solo nel caso in cui nel giorno
della celebrazione della camera di consiglio fissato
per la misura cautelare, il termine di cinque giorni
sia trascorso, non solo dalla notifica dell'istanza
cautelare ma, anche dalla notifica del regolamento
di competenza, il TAR potrà decidere su entrambe
le questioni, pure in mancanza del previo avviso,
ritenendosi sufficiente per la salvaguardia del
contraddittorio la notifica del regolamento (e tenuto
conto da una parte della prescrizione relativa all'immediatezza
e dall'altra della sostanziale concatenazione tra
le due pronunzie). Negli altri casi, il TAR dovrà
rinviare la trattazione della sommaria delibazione
e della cautela ad una successiva camera di consiglio.
Occorrendo potrà frattanto adottare una cautela
provvisoria destinata a valere sito alla camera
di consiglio nella quale deciderà sulla sommaria
delibazione, e definitivamente sulla cautela. |
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| (1)
La lacunosità dell’art. 31 è constatazione diffusa
in dottrina. Cfr. M. NIGRO, Giustizia amministrativa,
V ed., Bologna, 2000, 283, secondo il quale "la
disciplina di questo procedimento è mal fatta e
lacunosa e sta dando luogo a molte questioni"; MANFELLOTTO,
Del regolamento di competenza nel processo amministrativo,
in Foro amm. 1976, 1763; C.E. GALLO, Ricostruzione
giurisprudenziale del regolamento di competenza
nel processo amministrativo, in Foro it. 1983, II,
43; E. PULICI, La proposizione del regolamento di
competenza nel processo amministrativo: i limiti
oggettivi della pronuncia ed i rapporti con la tutela
cautelare, in Dir. proc. amm. 1998, 173. Da ultimo,
in relazione alla disciplina vigente, con riferimento
alla fase della procedura che si svolge davanti
al TAR, N. SAITTA, I giudizi in camera di consiglio
nella giustizia amministrativa, II ed., Milano,
Giuffré, 2003, 244. Cfr. inoltre dello stesso A.,
gli scritti apparsi sulla rivista on line www.giustit.it
(La nuova… regolamentazione del regolamento di competenza;
Il filtro del TAR sulle domande di regolamento di
competenza: nuove prospettive (anche per i motivi
aggiunti), il secondo dei quali può leggersi anche
nella rivista cartacea Giustizia amministrativa,
2001, n.7-8, 808). |
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| (2)
F. MARCONI -. G. SAPORITO, Attualità del regolamento
di competenza nel giudizio amministrativo, www.giustit.it
2000. |
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| (3)
G. VIRGA, La nuova disciplina del regolamento di
competenza ed il fenomeno delle "migrazioni cautelari"
(nota a TAR Lombardia, Brescia, sent. 12 marzo 2001
n. 104), in Giustizia amministrativa 2001, n. 5,
496. |
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| (4)
F. FRANCARIO, Regolamento di competenza e tutela
cautelare nel processo amministrativo, ESI, Napoli,
1990; Cons. Stato, Ad. Plen. 20 gennaio 1997, n.
2, in Dir. Proc. Amm. 1998, 169, con nota di E.
PULICI, La proposizione del regolamento di competenza
nel processo amministrativo: i limiti oggettivi
della pronuncia ed i rapporti con la tutela cautelare,
cit. |
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| (5)
V. al riguardo le esemplificazioni prospettate da
F. MARCONI - G. SAPORITO, op. cit. riguardanti migrazioni
in materia di appalti, di numero chiuso universitario,
ecc. |
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| (6)
La sentenza può leggersi in Foro amm. CdS 2004,
172, con nota di C.E. GALLO, L'adunanza plenaria
del Consiglio di Stato chiamata a definire aspetti
importanti del processo amministrativo dopo la l.
n. 205 del 2000. |
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| (7)
C.E. GALLO, op. loco ult. cit. |
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| (8)
All'argomento, in relazione alla disciplina originaria,
è dedicatao il già citato lavoro di F. FRANCARIO,
Regolamento di competenza e tutela cautelare nel
processo amministrativo. |
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