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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Ordinanza 27 maggio 2004 n. 492
Pres. Giuseppe Barbagallo
BANCO DI SICILIA S.P.A (AVV. GIOVANNI PITRUZZELLA e AVV. MARIO GIUDICE) contro BANCA POPOLARE DI LODI S.C.R.L. e nei confronti di PROVINCIA DI SIRACUSA (AVV. M. MESSINA)


Processo-amministrativo – Appello avverso dispositivo pubblicato ex art. 23 bis L. 1034/71 – Pubblicazione della sentenza prima della pronuncia cautelare – Giudizio in appello – è improcedibile.

L’impugnazione in appello del dispositivo pubblicato ex art. 23 bis L. 1034/71 diviene improcedibile qualora, prima della pronuncia cautelare, venga pubblicata la sentenza nel suo testo integrale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Reg. Ordinanze: 492/04
Reg. Generale: 779/2003

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale

 

composto dai Signori: Pres. Giuseppe Barbagallo - Cons. Pier Giorgio Trovato Est. - Cons. Ermanno De Francisco - Cons. Antonino Corsaro - Cons. Francesco Teresi

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004

 

Visti gli art. 33, commi terzo e quarto, e l’art. 23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l’appello proposto da:

 

BANCO DI SICILIA S.P.A. rappresentato e difeso da:AVV. GIOVANNI PITRUZZELLA, AVV. MARIO GIUDICE con domicilio eletto in Palermo VIA GEN.LE MAGLIOCCO N. 1 Presso MARIO GIUDICE

 

contro

 

BANCA POPOLARE DI LODI S.C.R.L.

 

E nei confronti di

 

PROVINCIA DI SIRACUSA rappresentata e difesa da AVV. M. MESSINA

 

Per l’annullamento
Previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania: Sezione II n. 22/2003, il cui dispositivo è stato depositato il 2 maggio 2003, resa tra le parti, concernente GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata presentata dalla parte appellante.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: PROVINCIA DI SIRACUSA;
Udito il relatore Cons. Pier Giorgio Trovato e uditi, altresì, per la parte appellante l’Avv. M. Giudice e l’Avv. A. Mirone, su delega dell’Avv. M. Messina per l’appellata Provincia;
Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

 

Ritenuto che, allo stato degli atti e ad un sommario esame: - l’appello n. 779/2003 concreta, nella sostanza, una impugnazione immediata cautelare su dispositivo, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, della legge n. 1034/1971;
- tale impugnazione diviene improcedibile ove la pubblicazione della sentenza, nel testo integrale, sia intervenuta prima della pronuncia cautelare (cfr. C.S., V, 21 ottobre 2003, n. 6523), avuto riguardo anche alla natura provvisoria della medesima;
- nella specie il Banco di Sicilia ha proposto la domanda cautelare in epigrafe, dopo la pubblicazione del dispositivo, con ricorso depositato il 17 giugno 2003 e ha successivamente depositato in data 25 maggio 2004 la sentenza n. 1260/2003 in data 11 agosto 2003 del Tar Sicilia sezione staccata di Catania, unitamente a memoria difensiva con la quale si insiste nella istanza di sospensione della sentenza medesima;
- per quanto detto peraltro la originaria domanda cautelare è divenuta improcedibile;
- d’altra parte la memoria depositata il 25 maggio 2004 non è stata notificata alle controparti e quindi non è utile ad incardinare i motivi “riservati” ex art. 23 bis, comma 7 cit. e una nuova, autonoma, domanda cautelare:

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale dichiara improcedibile la domanda di sospensione in epigrafe.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 27 maggio 2004



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