| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Ordinanza 27 maggio 2004 n. 492
Pres. Giuseppe Barbagallo
BANCO DI SICILIA S.P.A (AVV. GIOVANNI PITRUZZELLA e AVV.
MARIO GIUDICE) contro BANCA POPOLARE DI LODI S.C.R.L. e
nei confronti di PROVINCIA DI SIRACUSA (AVV. M. MESSINA)
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Processo-amministrativo – Appello avverso
dispositivo pubblicato ex art. 23 bis L. 1034/71 – Pubblicazione
della sentenza prima della pronuncia cautelare – Giudizio
in appello – è improcedibile.
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L’impugnazione in appello del dispositivo
pubblicato ex art. 23 bis L. 1034/71 diviene improcedibile
qualora, prima della pronuncia cautelare, venga pubblicata
la sentenza nel suo testo integrale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Reg. Ordinanze: 492/04
Reg. Generale: 779/2003
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale
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composto dai Signori: Pres. Giuseppe Barbagallo
- Cons. Pier Giorgio Trovato Est. - Cons. Ermanno De Francisco
- Cons. Antonino Corsaro - Cons. Francesco Teresi
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004
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Visti gli art. 33, commi terzo e quarto,
e l’art. 23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre
1971, n. 1034;
Visto l’appello proposto da:
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BANCO DI SICILIA S.P.A. rappresentato
e difeso da:AVV. GIOVANNI PITRUZZELLA, AVV. MARIO GIUDICE
con domicilio eletto in Palermo VIA GEN.LE MAGLIOCCO N.
1 Presso MARIO GIUDICE
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contro
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BANCA POPOLARE DI LODI S.C.R.L.
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E nei confronti di
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PROVINCIA DI SIRACUSA rappresentata
e difesa da AVV. M. MESSINA
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Per l’annullamento
Previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR
per la Sicilia – sezione staccata di Catania: Sezione II
n. 22/2003, il cui dispositivo è stato depositato il 2 maggio
2003, resa tra le parti, concernente GARA D’APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA;
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Visti gli atti e documenti depositati con
l’appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
appellata presentata dalla parte appellante.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: PROVINCIA DI
SIRACUSA;
Udito il relatore Cons. Pier Giorgio Trovato e uditi, altresì,
per la parte appellante l’Avv. M. Giudice e l’Avv. A. Mirone,
su delega dell’Avv. M. Messina per l’appellata Provincia;
Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;
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Ritenuto che, allo stato degli atti e ad
un sommario esame: - l’appello n. 779/2003 concreta, nella
sostanza, una impugnazione immediata cautelare su dispositivo,
ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, della legge n. 1034/1971;
- tale impugnazione diviene improcedibile ove la pubblicazione
della sentenza, nel testo integrale, sia intervenuta prima
della pronuncia cautelare (cfr. C.S., V, 21 ottobre 2003,
n. 6523), avuto riguardo anche alla natura provvisoria della
medesima;
- nella specie il Banco di Sicilia ha proposto la domanda
cautelare in epigrafe, dopo la pubblicazione del dispositivo,
con ricorso depositato il 17 giugno 2003 e ha successivamente
depositato in data 25 maggio 2004 la sentenza n. 1260/2003
in data 11 agosto 2003 del Tar Sicilia sezione staccata
di Catania, unitamente a memoria difensiva con la quale
si insiste nella istanza di sospensione della sentenza medesima;
- per quanto detto peraltro la originaria domanda cautelare
è divenuta improcedibile;
- d’altra parte la memoria depositata il 25 maggio 2004
non è stata notificata alle controparti e quindi non è utile
ad incardinare i motivi “riservati” ex art. 23 bis, comma
7 cit. e una nuova, autonoma, domanda cautelare:
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale dichiara
improcedibile la domanda di sospensione in epigrafe.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 27 maggio 2004
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