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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Sentenza 29 luglio 2004
Président MM. C.L. ROZAKIS, greffier de section M. S. NIELSEN
Scordino e altri c. Italia


Espropriazione per pubblica utilità – Quantum dell’indennizzo – Durata della procedura volta all’ottenimento dell’indennizzo – Ricorso Pinto – Esaurimento delle vie di ricorso interne – Violazione Art. 6 C.e.d.u. - Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Decisione sulla ricevibilità

Espropriazione per pubblica utilità – Quantum dell’indennizzo –Ammontare dell’indennizzo - C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 – Indennizzo per privazione della proprietà - Retroattività della legge -Violazione - Pubblico interesse - Diritti fondamentali - Equo bilanciamento - Interferenze arbitrarie - Pacifico godimento della proprietà - Legalità - Articolo 6 C.e.d.u. - Durata del procedimento - Esaurimento delle vie di ricorso interne – c.d. Ricorso Pinto – Giurisprudenza di Strasburgo - Certezza e prevedibilità dell'esito del procedimento - Effettiva tutela del diritto

 


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EMILIANO SIMONELLI

Un’importante sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di espropriazione per pubblica utilità ed esperimento del c.d. ricorso Pinto


La sentenza in esame rappresenta un fondamentale intervento della Corte di Strasburgo in materia di espropriazione per pubblica utilità ed esperimento del “ricorso Pinto”.
In primo luogo, invocando l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 e l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la circostanza per cui sono stati indennizzati a più di venti anni dalla privazione del loro terreno in forza di un procedimento espropriativo, per di più in misura nettamente inferiore al valore venale del terreno, in ragione dell’applicazione al caso di specie di disposizioni legislative entrate in vigore nel corso della procedura innanzi le giurisdizioni nazionali.
La Corte europea dichiara l’avvenuta violazione tanto dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1, quanto dell’articolo 6 della Convenzione in relazione all’equità della procedura.
In secondo luogo, invocando l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la durata eccessiva delle procedure esperite innanzi le giurisdizioni interne. A tal proposito, i ricorrenti affermano di aver esperito il “ricorso Pinto” innanzi la Corte d’appello competente, ma contestano l’effettività di un eventuale ricorso in Cassazione, volto a contestare il quantum riconosciuto dalla Corte d’appello. Essi notano infatti che la Corte di cassazione non ha di fatto mai assunto a parametro i criteri propri della giurisprudenza di Strasburgo in materia di quantificazione del danno derivante dall’eccessiva durata di una procedura interna.
La Corte europea, dopo aver rigettato l’eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo, alla luce del carattere uniforme e costante assunto nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia, dichiara l’avvenuta violazione dell’articolo 6 par. 1 della Convenzione, per ciò che concerne la durata della procedura.

 

 

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