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sentenza in esame rappresenta un fondamentale intervento
della Corte di Strasburgo in materia di espropriazione
per pubblica utilità ed esperimento del “ricorso
Pinto”.
In primo luogo, invocando l’articolo 1 del Protocollo
addizionale n. 1 e l’articolo 6 della Convenzione,
i ricorrenti lamentano la circostanza per cui sono
stati indennizzati a più di venti anni dalla privazione
del loro terreno in forza di un procedimento espropriativo,
per di più in misura nettamente inferiore al valore
venale del terreno, in ragione dell’applicazione
al caso di specie di disposizioni legislative entrate
in vigore nel corso della procedura innanzi le giurisdizioni
nazionali.
La Corte europea dichiara l’avvenuta violazione
tanto dell’articolo 1 del Protocollo addizionale
n. 1, quanto dell’articolo 6 della Convenzione in
relazione all’equità della procedura.
In secondo luogo, invocando l’articolo 6 della Convenzione,
i ricorrenti lamentano la durata eccessiva delle
procedure esperite innanzi le giurisdizioni interne.
A tal proposito, i ricorrenti affermano di aver
esperito il “ricorso Pinto” innanzi la Corte d’appello
competente, ma contestano l’effettività di un eventuale
ricorso in Cassazione, volto a contestare il quantum
riconosciuto dalla Corte d’appello. Essi notano
infatti che la Corte di cassazione non ha di fatto
mai assunto a parametro i criteri propri della giurisprudenza
di Strasburgo in materia di quantificazione del
danno derivante dall’eccessiva durata di una procedura
interna.
La Corte europea, dopo aver rigettato l’eccezione
di non esaurimento delle vie di ricorso interne
sollevata dal Governo, alla luce del carattere uniforme
e costante assunto nel corso degli anni dalla giurisprudenza
della Suprema Corte in materia, dichiara l’avvenuta
violazione dell’articolo 6 par. 1 della Convenzione,
per ciò che concerne la durata della procedura.
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