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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Ordinanza 29 aprile 2004
Presidente J.N. Cunha Rodrigues; Cancelliere R. Grass
Domanda pregiudiziale proposta ex art. 234 Trattato CE dal Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra DAC s.p.a e Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.


Comunità europea – ricorsi in materia di appalti pubblici - direttiva del Consiglio 665/89 – interpretazione – tutela cautelare – obbligo degli Stati membri di assicurarla indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito – sussiste.

L’art. 2, n. 1, lett.a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989 n. 89/665/CE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n.92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell’appalto in esame.

 


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STEFANO TARULLO

La Corte di Giustizia e la tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo: un nodo da sciogliere


Come è noto, in relazione al diritto soggettivo le disposizioni codicistiche del 1942 hanno dato vita ad una tutela cautelare connotata da caratteri ben precisi: sul piano contenutistico essa è atipica (cfr. art. 700 cod. proc. civ.), mentre il suo regime processuale la disegna come una tutela preventiva o ante causam (art. 669-ter cod. proc. civ.) e potenzialmente erogata inaudita altera parte (ossia in eventuale assenza, almeno in una prima fase, di regolare instaurazione del contraddittorio: art. 669-sexies cod. proc. civ.).
Differente si presenta il regime processuale che attiene all’interesse legittimo.
Originariamente, il legislatore del 1971 aveva acceduto ad un’ottica di sostanziale continuità con il precostituzionale t.u. del 1924, reiterando il riferimento, in materia cautelare, alla sola sospensione dell’atto e disponendo che il giudice ammministrativo potesse accordare la misura inibitoria solo previa presentazione (notificazione e deposito) del ricorso (vale a dire, solo quando l’istanza fosse stata inserita nello stesso atto introduttivo o fosse stata successivamente notificata, a giudizio di merito già incardinato); si trattava quindi di una tutela cautelare post causam, fruibile solo a contradditorio regolarmente instaurato (cfr. il vecchio art. 21, comma settimo, legge T.A.R. e l’art. 39, comma secondo, t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924 n.1054).
Nonostante la chiarezza della littera legis, in singoli casi alcuni Tribunali amministrativi regionali si erano pronunciati ante causam ed inaudita altera parte. In particolare la Sezione III del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia si era resa protagonista di una giurisprudenza alquanto innovativa.
Già nel 1997 tale Sezione aveva adottato un provvedimento cautelare a carattere preventivo ed in assenza di contraddittorio (ord. 14 novembre 1997 n.758), fondando la sua ammissibilità sulla presenza di tre concorrenti presupposti: a) la carenza di rimedi alternativi dotati di pari efficacia nell’assicurare la tutela dell’interesse fatto valere; b) l’individuazione di un principio giustificativo di tale forma di tutela tanto in Costituzione (il riferimento del Collegio è agli artt. 24 e 113 della Carta Fondamentale) quanto nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; c) la configurazione, nel caso considerato, di una posizione di diritto soggettivo (affermazione che a dire il vero era apparsa slegata dall’individuazione, nella fattispecie, di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva). La medesima Sezione aveva poi reiterato provvedimenti di tal genere anche in occasioni successive (v. ad es. T.A.R. Lombardia, Sez.III Milano, decr. pres.le 28 gennaio 1998).
Gli insistiti pronunciamenti del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia erano stati prontamente arginati dal Consiglio di Stato (vedansi le ordinanze della Sez.V del Cons. di Stato 28 aprile n.781 e n.784 del 1998). Tali tentativi, unitamente alle voci levatesi in dottrina, stavano tuttavia a dimostrare che i tempi erano maturi per una profonda rivisitazione della tutela cautelare non solo sotto il profilo dei rimedi ottenibili, ma anche sul piano delle modalità procedurali fruibili.
L’art. 3, comma primo, della legge n.205/2000, ha da ultimo sostituito il settimo comma dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, aggiungendovi ulteriori commi.
A mente di tale articolo, accanto alla tradizionale tutela cautelare resa dal Collegio (nuovo comma ottavo dell’art. 21 cit.), è previsto che già prima della trattazione della domanda cautelare, ove ricorra una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto così adottato, che la giurisprudenza ha precisato essere inappellabile (Cons. Stato, Sez.IV, ord. 7 novembre 2000 n.5602), è efficace sino alla pronuncia del Collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile (nuovo comma nono dell’art. 21 cit.).
Siffatto regime della cautela di “somma urgenza” recepisce i suggerimenti resi un decennio fa dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Cons. Stato, Ad. Gen., 8 febbraio 1990 n.16) e viene incontro alla necessità di modellare la misura cautelare (divenuta chiaramente atipica) sulle effettive esigenze manifestate di volta in volta dal ricorrente (salva l’intangibilità del c.d. merito amministrativo), in virtù del principio di effettività/adeguatezza della tutela.
Sennonché, la nuova formulazione dell’art. 21 della legge T.A.R., come novellato dall’art. 3 della legge 205/2000, continua a non contemplare una tutela ante causam: l’amministrazione resistente ed il controinteressato, anche se in ipotesi non sentiti dal giudice monocratico, devono comunque essere interpellati prima dell’avvio della “fase presidenziale” del “processo cautelare”; ciò che avviene, appunto, tramite la regolare notificazione del ricorso.
Né tale conclusione è smentita dalla circostanza che la tutela cautelare provvisoria presupponga il semplice deposito del ricorso, “anche se non sia completato con la prova di tutte le notifiche, come è confermato indirettamente dalla espressa previsione di decreto motivato, anche con contraddittorio non completo (art. 3 della legge n. 205 del 2000)” (così l’ordinanza 10 maggio 2002 n. 179, di cui tra breve meglio diremo); la notifica, infatti, costituisce pur sempre adempimento preliminare ed indispensabile.
La dottrina ha invero tentato di accreditare l’esistenza di una tutela cautelare ante causam facendo leva sull’inciso del menzionato comma nono in cui si consente che la richiesta della misura interinale, “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, possa essere avanzata “con separata istanza notificata alle controparti”, sulla quale è chiamato a provvedere il presidente del Tribunale amministrativo regionale adito o della Sezione cui il ricorso è assegnato; in quest’ottica, stando ad un’audace prospettazione, la locuzione “separata istanza” potrebbe autorizzare l’accesso al giudice monocratico prima dell’instaurazione del giudizio di merito.
Tuttavia questa ricostruzione presta il fianco a qualche nota di dissenso. Anzitutto perché confligge con il dato storico ed oggettivo offerto dalla relazione all’originario disegno di legge, ove si esprime l’avviso che sarebbe “eccessivo, nell’attuale modulo organizzatorio della giustizia amministrativa, introdurre, come da alcuni autorevolmente proposto, la possibilità di una tutela ante causam, e tuttavia opportuno introdurre, a valle della proposizione del ricorso, almeno la possibilità di provvedimenti interinali urgenti nella forma monocratica del decreto in attesa dell’esame cautelare da parte del Collegio”; ma soprattutto perché sposa una non condivisibile lettura dell’inciso “con separata istanza” che, se riguardato nel contesto normativo in cui il legislatore lo ha calato, perde la sua (solo apparente) carica di ambiguità.
Basti osservare che, esauritesi le cure presidenziali, tale “separata istanza” è comunque sottoposta al Collegio “nella prima camera di consiglio utile”. La fissazione della camera di consiglio presuppone, com’è noto, che penda giudizio nel merito; ma poichè la legge non disciplina una fase di introduzione del giudizio di merito successiva al conseguimento del provvedimento presidenziale (analoga a quella di cui all’art. 669-octies c.p.c.), è evidente che il giudizio di merito deve reputarsi già incardinato a monte, ossia prima della proposizione della stessa istanza cautelare.
La conclusione cui si deve giungere è quindi che, a tutt’oggi, non è possibile rivolgersi al giudice senza prima aver notificato ai contraddittori necessari il ricorso cui accede l’istanza cautelare ovvero la sola istanza cautelare (successiva al ricorso).
I nodi ora illustrati sono venuti al pettine per mano della Sez.III Milano del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, e più precisamente del suo presidente; questi, pronunciandosi su un ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con l’ordinanza 15 febbraio 2001 n. 1 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine a due disposizioni: a) l'art. 21 della l. n.1034/71, così come novellato dall’art. 3 della l. n. 205/2000, nella parte in cui esclude la tutela ante causam e la conseguente applicabilità dell'art. 700 e degli artt. 669 e seguenti c.p.c. avanti al giudice amministrativo; b) l’art. 700 c.p.c., là dove espressamente prevede che la tutela cautelare ante causam sia accordabile, nel concorso dei presupposti di legge, per i soli diritti soggettivi e non anche per gli interessi legittimi.
La prima disposizione è stata censurata per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, avuto anche riguardo agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la seconda per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (anche se in realtà similari questioni erano già state sollevate con una ordinanza dello stesso T.A.R. Lombardia, Sez. III, 19 giugno 1998, precedente alla legge n.205/2000, alla quale la Consulta aveva dato riscontro, a seguito della novella processuale, rimettendo gli atti al giudice a quo ai fini di un riesame in punto di rilevanza: v. Corte cost., 15 novembre 20000 n.536).
Nella propria ordinanza, delle due cennate questioni il presidente del Collegio milanese sembra aver voluto sviluppare soprattutto la prima. Egli, pur consapevole del ricordato orientamento del Consiglio di Stato in forza del quale non compete ai presidenti degli organi giurisdizionali amministrativi alcun autonomo potere decisorio (di cui è titolare il solo Collegio) né è comunque esperibile innanzi al giudice amministrativo l'azione cautelare prevista dall'art. 700 c.p.c. (dovendosi applicare la disciplina di cui all’art. 21 della l. n. 1034/71), rimarca tuttavia che sarebbe “mancata sia in dottrina sia in giurisprudenza una puntuale lettura e valorizzazione di quanto meditatamente affermato dalla stessa Corte costituzionale” nella sentenza 28 giugno 1985 n 190; ciò in quanto “la natura additiva della indicata sentenza consta essere stata esplorata solo con riferimento alla novazione introdotta al potere di mera sospensione del provvedimento amministrativo impugnato ed in chiave esclusivamente incidentale, essendone rimasta esclusa una diversa interpretazione, già di per sé capace di autorizzare sin d’allora forme di tutela "ante causam", quanto meno per la tutela dei diritti e degli interessi affidati al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva”.
Secondo il presidente del Tribunale amministrativo regionale milanese siffatta conclusione sarebbe sorretta da molteplici precetti; tra di essi viene puntualmente richiamato l’art. 2 della direttiva ricorsi 665/89, il quale esigerebbe che ciascuno Stato nazionale adotti forme di tutela il più rapide ed efficaci possibili, ivi incluse tecniche di tutela ante causam; inoltre, il risarcimento del danno rappresenterebbe “solo un parziale succedaneo di una reintegrazione piena” e pertanto, “in difetto d’interventi da parte del legislatore o di una pronuncia additiva da parte della Corte costituzionale, la Repubblica italiana” sarebbe destinata a rimanere “al di fuori di un quadro di legittimità comunitaria”, con conseguente sua esposizione ad un possibile “procedimento d’infrazione da parte della Commissione europea”.
Diversamente ha opinato la Corte costituzionale che, con l’ordinanza 10 maggio 2002 n.179, ha dichiarato manifestamente infondata la questione poc’anzi riassunta.
Il percorso argomentativo dell’ordinanza è agevolmente sintetizzabile. La Consulta ha fatto anzitutto richiamo al proprio tradizionale orientamento in virtù del quale “il legislatore, nella sua discrezionalità - con il solo limite della non manifesta irragionevolezza o non palese arbitrarietà - può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali”, aggiungendo che nel processo amministrativo la tempestività e la effettività della tutela anche cautelare sarebbero oggi assicurate dal complesso delle disposizioni vigenti (che, inter cetera, contemplano la possibilità di ottenere l’abbreviazione dei termini per instaurare il giudizio, di effettuare la notifica dell’atto introduttivo per via telematica o per telefax, di conseguire misure cautelari atipiche, di richiedere in camera di consiglio la definizione del giudizio nel merito con decisione in forma semplificata, di far dichiarare i ricorsi urgenti tramite la c.d. istanza di prelazione, etc.) e segnatamente dall’adottabilità, in caso di estrema gravità ed urgenza, di una misura monocratica.
Secondo il Giudice delle leggi, “l’anzidetto completo sistema di tutela, anche di urgenza e cautelare, che riguarda tutte le posizioni azionabili davanti al giudice amministrativo, senza distinzione tra interessi legittimi o diritti soggettivi tutelabili, esclude l’applicabilità di altri istituti propri del processo civile e, quindi, che si possa configurare una esigenza (rilevante sul piano costituzionale) di intervento additivo sulle norme relative ai procedimenti di urgenza della procedura civile”.
Come si può facilmente rilevare, lo specifico profilo della disparità di trattamento tra titolare del diritto soggettivo (normalmente attore in sede giurisdizionale ordinaria) e titolare dell’interesse legittimo (normalmente ricorrente in sede giurisdizionale amministrativa) non viene puntualmente affrontato nell’ordinanza, rimanendo assorbito nella più ampia valutazione espressa circa la ragionevolezza dell’operato legislativo e circa il tasso di effettività della tutela garantita a tale seconda situazione giuridica soggettiva.
Ad ogni modo, sedati (ma non del tutto, tenuto conto di quest’ultima constatazione) i dubbi in punto di legittimità costituzionale della nuova disciplina, rimanevano le perplessità in merito alla sua conformità alla normativa comunitaria.
A tal proposito occorre meglio analizzare le direttive del Consiglio C.E. n. 665/89 del 21 dicembre 1989, n.13/92 del 25 febbraio 1992 e n.50/92 del 18 giugno 1992, che hanno introdotto una disciplina uniforme di tutela degli operatori privati nel settore degli appalti di rilevanza comunitaria.
Le citate direttive richiedono esplicitamente agli Stati membri di garantire che l’autorità nazionale investita del ricorso possa adottare “con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti”, e tra di essi quelli “intesi a sospendere o far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione” assunta dall'ente aggiudicatore (cfr. i rispettivi articoli 2, parr. 1, lett. a) delle direttive 665/89 e 13/92). Non è difficile riconoscere che tale ultima disposizione dà vita a standards di tutela cautelare abbastanza rigidi e puntuali, limitando in modo sensibile - pur senza elidere completamente - l’autonomia dei partners nel predisporre gli opportuni rimedi interinali a tutela delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute in ambito comunitario.
Non si deve in questa sede indugiare circa la facoltà accordata ai giudici nazionali di adottare ogni provvedimento che appaia necessario a “riparare” la violazione del diritto comunitario (si tratta ad ogni evidenza di un provvedimento atipico, ma come accennato è tale anche il rimedio introdotto dalla novella del 2000); piuttosto è da rilevare che, almeno secondo la lettura sposata dalla Corte di Giustizia, le ricordate disposizioni comunitarie impongono una tutela cautelare ante causam, fondata cioè su un’azione cautelare “preventiva” o “pura”, scissa dal giudizio di merito. Questa impostazione si rinviene in particolare nelle note sentenze “Commissione contro Repubblica Ellenica” del 1996 (Corte di Giust. C.E., 19 settembre 1996, in causa C-236/95) e “Commissione contro Regno di Spagna” del 2003 (Corte di Giust. C.E., 15 maggio 2003, in causa C-214/00).
Nell’ambito del primo procedimento, promosso dalla Commissione nei confronti della Grecia per mancata attuazione della citata direttiva n. 665/89, il Governo dello Stato convenuto si era difeso facendo leva sulla superfluità di qualsivoglia misura interna di attuazione; tuttavia la constatazione della sussistenza, nello Stato greco, di una tutela cautelare normativamente confinata alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato aveva indotto il Giudice europeo a sancire la violazione della direttiva n.665/89, che prevede l’obbligo per lo Stato membro di predisporre una disciplina che consenta al giudice nazionale o comunque all’autorità investita della procedura di ricorso di adottare "qualsiasi provvedimento provvisorio".
La Corte ha però ulteriormente rilevato che mentre la direttiva contempla la proposizione di un'azione puramente cautelare (cioè slegata dall’azione costitutiva) così configurando una cautela preventiva o “pura” (ante causam), nel diritto greco (come peraltro a tutt’oggi in quello italiano) la formulazione dell'istanza di sospensione del provvedimento si inserisce nel (e non è scindibile dal) giudizio di annullamento dell'atto.
Questo orientamento è poi stato ribadito nella ridetta sentenza “Commissione contro Regno di Spagna” del 15 maggio 2003, nella quale il Collegio lussemburghese ha ritenuto che il Regno di Spagna fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della ridetta direttiva 665/89 per il fatto di subordinare, “in generale, la possibilità di adottare misure cautelari in relazione alle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici alla necessità di proporre previamente un ricorso contro la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice”; tale conclusione non sarebbe secondo la Corte smentita dalla circostanza che “che, nell'ambito della sospensione per via giudiziaria, il ricorso può essere proposto con semplice atto scritto e che l'atto introduttivo del ricorso può essere formulato successivamente alla domanda di provvedimento provvisorio, dal momento che l'obbligo di un previo esperimento di tale formalità non può neanche essere considerato compatibile con i precetti della direttiva 89/665, come precisati nella già citata sentenza Commissione/Grecia”.
Con l’ordinanza 29 aprile 2004, resa nella causa C-202/03, la Corte ha nuovamente ribadito questo indirizzo, stavolta appuntando direttamente la sua attenzione sulla normativa processuale italiana.
Il pronunciamento trae origine dai rilievi espressi dal presidente del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione di Bescia, dapprima in occasione dell’adozione di un decreto cautelare monocratico (decreto presidenziale 10 marzo 2003 n. 266) e successivamente nella vera e propria ordinanza (sempre monocratica) di rimessione alla Corte di Giustizia pronunciata ai sensi dell’art. 234 del Trattato C.E. (ordinanza presidenziale 26 aprile 2003 n.76).
In quest’ultimo provvedimento il Presidente del Tribunale amministrativo regionale di Brescia, dopo aver richiamato i passaggi salienti della precitata ordinanza della Corte costituzionale n.179/2002, ha desunto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della direttiva ricorsi n.89/665 l’intento (confermato dal secondo, quarto e quinto considerando della stessa direttiva) di “privilegiare ogni possibile, immediato intervento da parte del giudice volto ad ovviare ad ogni violazione che sia stata commessa in sede di gara, sì che l’aggiudicazione definitiva possa intervenire a favore dell’impresa, la cui offerta debba essere prescelta in base alla legittima applicazione delle norme che disciplinano lo svolgimento della procedura di gara”.
Inoltre, nell’invocare i principi comunitari di non discriminazione e di effettività della tutela giurisdizionale, il giudice bresciano ha sottolineato (nuovamente, e non a torto) il rischio di un trattamento discriminatorio tra diritti soggettivi ed interessi legittimi; al riguardo nella prefata ordinanza viene osservato che “mentre nelle controversie fra soggetti privati ovvero in quelle proposte da questi ultimi contro la pubblica Amministrazione, che siano affidate alla giurisdizione del giudice ordinario, è possibile conseguire una tutela urgente prima della proposizione della causa di merito, l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione in materia di controversie concernenti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture impedisce che la tutela cautelare possa intervenire prima dell’introduzione dell’impugnazione di un provvedimento posto in essere nel corso della relativa procedura di gara”.
Tale rischio viene dal rimettente ritenuto suscettibile di tradursi nella violazione dell’art. 10 del Trattato, “trovando una pretesa assistita dal diritto comunitario una tutela cautelare meno efficace e ridotta rispetto ad altre forme della stessa, così come prevista dall’ordinamento nazionale”.
Alla luce di tali premesse, nella ordinanza in parola si è chiesto alla Corte di Giustizia di accertare:
1) "se la diversa tutela cautelare prevista per le pretese comunitarie accordabile dal giudice amministrativo nazionale nelle procedure d’appalto rispetto a quella prevista nell’ordinamento interno per i diritti riconosciuti nelle liti fra soggetti privati ovvero in quelle fra questi ultimi e l’Amministrazione per le quali abbia giurisdizione nell’ordinamento nazionale il giudice ordinario violi o meno il principio di collaborazione sancito dall’art. 10 del Trattato, che fa obbligo, in assenza di un sistema processuale armonizzato, di riconoscere alle suddette pretese comunitarie l’identica forma di tutela e non già una tutela meramente incidentale e, dunque, meno efficace rispetto a quella garantita con carattere di generalità agli altri diritti nazionali”;
2) “se inoltre l’art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205, nella parte in cui non prevede che fra i possibili mezzi di ricorso urgente sia previsto quello ante causam, come tale diretto ad impedire in via immediata che l’Amministrazione dia ulteriore corso alla sottoscrizione del contratto dopo la conclusione di una procedura di gara, del tutto indipendentemente dalla proposizione di una previa azione d’impugnazione di un atto della stessa procedura, rappresenti o meno sufficiente adempimento della previsione di cui all’art. 1, n. 3 della direttiva 21.12.1989, n. 665/CEE, che fa obbligo a tutti gli Stati membri d’introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali ricorsi pienamente accessibili per quanti intendano richiedere la riparazione di un danno subito o comunque temano di subire una lesione in dipendenza di una decisione della commissione di gara per il conseguimento di un appalto pubblico”;
3) “se la suddetta tutela cautelare accordabile dal giudice amministrativo nazionale integri o meno violazione dell’art. 2, lett. a) della suddetta direttiva, che fa obbligo di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatici”;
4) “se, infine, la stessa forma di tutela cautelare violi o meno concorrentemente l’art. 6, 2° comma del Trattato che, nel codificare il rispetto da parte dell’Unione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha fatto proprio il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale stabilito dagli artt. 6 e 13 della stessa Convenzione, facendo obbligo agli Stati membri di assicurarne la piena operatività nei rispettivi ordinamenti nazionali”.
Con l’ordinanza del 29 aprile 2004 i Giudici lussemburghesi hanno ritenuto doversi pronunciare unicamente sulle questioni seconda e terza. Richiamando i propri precedenti, il Collegio ha stabilito che “l’art. 2, n. 1, lett.a), della direttiva deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica dell’appalto in esame” (punto 22).
Considerando che “tale risposta deriva da una disposizione specifica del diritto comunitario ossia l’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva”, la Corte ha reputato non doversi “fare riferimento a disposizioni più generali dell’ordinamento giuridico comunitario, quali, in particolare, gli artt. 10 CE o 6, n. 2, UE”, norme evocate dal Giudice rimettente nella prima e nella quarta questione; di qui l’ovvia conclusione che “non si deve (…) rispondere a tali due questioni” (punto 23 dell’ordinanza).
Ancora una volta, con le surriportate statuizioni il Collegio di Lussemburgo dimostra di non voler accettare compromessi o mediazioni con le dissonanti soluzioni processuali accolte negli Stati membri, ancorché avallate – come nel caso del nostro regime di tutela cautelare - dalle rispettive Corti costituzionali.
Il problema è però che gli artt. 242 e 243 del Trattato C.E., così come l’art. 83 del regolamento di procedura della Corte lussemburghese, subordinano l’esercizio dei poteri cautelari di quest’ultima alla instaurazione del ricorso nel merito (come si evince, in particolare, dal primo inciso dell’art. 242), sposando in pieno la tecnica processuale che informa il nostro processo amministrativo. Se, quindi, a tali disposizioni si volesse attribuire una qualche valenza paradigmatica (si noti che la complessiva visione organizzativa perseguita dalla Corte di Giustizia guarda ai giudici dei singoli Stati come ad una sorta di “articolazione territoriale” della Corte medesima), non v’è dubbio che essa andrebbe ad indebolire, piuttosto che a rafforzare, le tesi invalse in seno alla giurisprudenza comunitaria, facendo ancora di più risaltare la peculiarità della soluzione da questa accolta nel settore degli appalti pubblici ricadenti sotto la disciplina sovranazionale.
Inoltre, sul terreno strettamente letterale, le direttive ricorsi, lungi dall’esplicitare l’adesione al modello della tutela ante causam, prevedono semplicemente una tutela cautelare basata sulla “procedura d’urgenza” e sul canone di “massima sollecitudine” (artt. 2, parr.1, lett.a) delle direttive 665/89 e 13/92). Ora, sembra potersi qualificare come “sollecita” ed “urgente” anche la procedura che si svolge innanzi al presidente del Tribunale amministrativo regionale (o del Consiglio di Stato) o di una singola Sezione; si tratta, infatti, di una procedura notevolmente più spedita rispetto all’ordinario processo cautelare che si svolge innanzi al Collegio, poichè la misura provvisoria potrà sempre essere conseguita in un ridottissimo arco temporale, senza attendere l’assegnazione della causa ad una delle camere di consiglio programmate (e senza neppure dover dare prova, come detto, del completamento delle operazioni di notificazione).
Né l’esigenza di celerità nell’erogazione della tutela cautelare potrebbe essere frustrata nei casi di assenza od impedimento del presidente (del Tribunale amministrativo regionale o di una sua Sezione) al momento del deposito del ricorso o della separata (e successiva) istanza, atteso che il silenzio della norma sembra autorizzare una possibile sostituzione del presidente con altro magistrato (ad esempio, il più anziano) presente nell’ufficio, senza che occorra all’uopo una specifica delega.
Comunque occorre prendere consapevolezza del fatto che la giurisprudenza della Corte lussemburghese pone veri e propri principi del diritto comunitario, vincolanti per gli Stati membri: oramai la indefettibilità di una tutela cautelare ante causam è uno di questi, quantomeno nell’ambito degli appalti pubblici comunitari.
Conseguentemente, per quanto a noi possa sembrare che la soluzione italiana si faccia ampiamente carico delle esigenze di effettività/tempestività della tutela cautelare espresse dalle fonti sovranazionali, e che per tale motivo essa soddisfi in modo complessivamente appagante (come in fondo ha rimarcato la Consulta) l’elevata domanda di “giustizia cautelare”, quel che ora interessa è che si è di fronte ad un vuoto legislativo che va colmato, anche al fine di prevenire eventuali procedure di infrazione che potrebbero coinvolgere lo Stato italiano.
Ciò significa (salvo quanto tra breve si osserverà a proposito dell’ampiezza dell’auspicata riforma) che l’adozione della misura cautelare dovrà perdere il carattere di incidentalità che sinora essa ha avuto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 1977 n. 846). Sarà in tal modo possibile (e la notazione è di estremo interesse soprattutto per il Foro) la proposizione di una domanda cautelare disgiunta dalla specifica contestazione dei vizi del provvedimento, salvo ovviamente l’obbligo di tratteggiare comunque le censure di legittimità mosse avverso quest’ultimo al fine di supportare il fumus boni iuris dell’istanza (qualora, beninteso, il successivo giudizio di “merito” rivesta carattere impugnatorio).
Si potrebbe pensare ad un’immediata applicabilità della direttiva 665/89 nel nostro ordinamento, facendo leva sulla pronuncia della Corte; sennonché, la già rilevata mancanza di una disciplina positiva attinente alla introduzione del giudizio di merito fa apparire questa ipotesi poco praticabile, anche a voler tacere del dubbio carattere autoesecutivo (self-executing) della direttiva in parola.
Più verosimilmente, le opzioni possibili sembrerebbero essere due: si può decidere di novellare ancora una volta, ed in via generale, il regime della tutela cautelare; ovvero si può scegliere di introdurre disposizioni particolari (o meglio “settoriali”) che si limitino a dare compiuta attuazione alla direttiva 665/89, recependo gli insegnamenti della Corte comunitaria. La prima ipotesi implicherebbe l’arduo compito di rimettere mano in modo incisivo e globale alle fonti del diritto processuale amministrativo (T.U. Cons. Stato 1054/24, legge TAR come recentemente novellata, regolamento di procedura 642/1907), con l’obiettivo di introdurre una distinzione netta tra processo cautelare e processo di merito, tale da configurare questi segmenti procedurali come reciprocamente autonomi (in primis, attraverso la previsione di separati e distinti atti introduttivi: cfr. artt. 669-octies, comma primo, e 669-novies, comma primo, cod. proc. civ.).
La seconda soluzione, incentrata su una deroga alle regole della cautela processuale amministrativa, appare meno impegnativa, ma porta con sé il rischio di generare una indesiderabile (e poco giustificabile) discriminazione tra situazioni giuridiche soggettive di identica natura (vale a dire tra interessi legittimi), disegnando un percorso processuale del tutto speciale (ed ancora più accelerato) nelle sole controversie in materia di appalti.
Il dilemma è arduo, ma la scelta è indilazionabile.

 


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