Ambiente e territorio – Inquinamento idrico – Inadempimento di uno Stato membro – Omessa comunicazione della relazione di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE – Standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente – Condanna dello Stato inadempiente.
L’omessa comunicazione, entro il termine assegnato, alla Commissione delle Comunità europee della relazione di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE per la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente, comporta l’inadempienza del Regno del Belgio; pertanto, qualora uno Stato membro dell’Unione Europea non recepisca le direttive comunitarie entro il termine da esse stesse stabilito viene condannato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 febbraio 2004 (1)
«Inadempimento di uno Stato - Omessa comunicazione di relazioni di cui alle direttive 76/464/CEE, 78/659/CEE e 80/68 CEE - Standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente»
Nella causa C-406/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovitz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che il Regno del Belgio, non comunicando nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L222 pag.1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L20, pag. 43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GUL377, pag.48), ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. C.Gulmann, facente funzione di Presidente
della Terza Sezione, dal sig. J.-P.Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F.Macken,
giudici,
avvocato generale: sig.ra C.Stix-Hackl
cancelliere: sig. R.Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare
la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 novembre
2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art.
226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non comunicandole
nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale,
le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE,
concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate
nell'ambiente idrico della Comunità (GUL129, pag.23), del Consiglio 18
luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GUL222, pag.1),
e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU1980,
L20, pag.43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991,
91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni
relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GUL377,
pag.48) e contenente le informazioni che devono essere comunicate (previamente
in relazioni distinte) alla Commissione ai sensi delle direttive 76/464/CEE,
78/659/CEE e 80/68/CEE, è venuto meno alle obbligazioni ad esso incombenti
in forza delle dette direttive.
Contesto normativo
2
La direttiva 91/692 è volta alla standardizzazione e la razionalizzazione
delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
Essa ha l'obiettivo di armonizzare e integrare le disposizioni concernenti le
relazioni di cui alle suddette direttive per rendere più complete e più
coerenti tali disposizioni su una base settoriale. Essa prevede una relazione
unica.
3
L'art.2, n.1, della direttiva 91/692 prevede che il testo delle disposizioni
menzionate nell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni
sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale
concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione
è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE
(...). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima
dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa
alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa
contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva
entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri».
4
Le direttive interessate da tali nuove disposizioni sono in particolare:
-
la direttiva 76/464;
-
la direttiva 78/659;
-
la direttiva 80/68.
5
I questionari, in base ai quali dev'essere redatta la relazione, sono stati
elaborati dalla Commissione assistita da un comitato e sono stati comunicati
agli Stati membri con decisione della Commissione 27 luglio 1992, 92/446/CEE,
concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque»
(GUL247, pag.10), sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla detta
relazione.
Procedimento precontenzioso
6
La Commissione, non avendo ricevuto al 30 settembre 1996, termine ultimo risultante
dagli obblighi fissati, la relazione di cui all'art.2, n.1, della direttiva
91/692, relativamente agli anni 1993-1995 per la Regione di Bruxelles-Capitale
e per la Regione Vallona, ha considerato che il Regno del Belgio era venuto
meno ai suoi obblighi.
7
Il 30 giugno 1998 la Commissione ha perciò inviato a quest'ultimo una
lettera di diffida.
8
Con lettere 30 luglio e 11 settembre 1998 la rappresentanza permanente del Belgio
ha comunicato alla Commissione le osservazioni della Regione Vallona e della
Regione di Bruxelles-Capitale.
9
Alle luce di tali osservazioni, la Commissione ha confermato le sue censure
solamente nei confronti di quest'ultima regione.
10
Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha notificato al Regno del Belgio un parere
motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi
derivanti dalle direttive 76/464, 78/659 e 80/68, come modificate dalla direttiva
91/692 (in prosieguo: la «direttiva 76/464», la «direttiva
78/659» e la «direttiva 80/68»), entro due mesi dalla notifica,
e a comunicarle, al riguardo, per la regione di Bruxelles-Capitale, le informazioni
richieste dalle dette direttive.
11
Con telefax 17 maggio 2000, confermato con lettera 13 giugno 2000, il Regno
del Belgio ha inviato alla Commissione una risposta al parere motivato, precisando
che le misure volte ad assicurare la raccolta dei dati necessari alla compilazione
della relazione da trasmettere avrebbero dovuto essere operative a partire dal
2001.
12
Con lettera 10 luglio 2000 la Commissione, ritenendo tale termine troppo lungo,
ha chiesto alle autorità belghe di prendere tutte le misure adeguate
per garantire la tempestiva realizzazione dell'infrastruttura necessaria alla
raccolta dei dati richiesti.
13
Con telefax 19 giugno 2001, confermato con lettera 20 giugno 2001, le autorità
belghe hanno comunicato alla Commissione osservazioni integrative in risposta
al parere motivato.
14
La Commissione, tuttavia, considerando insoddisfacenti tali informazioni, ha
deciso di adire la Corte.
Sull'inadempimento
15
La Commissione ha rinunciato alla sua domanda per quanto riguarda le informazioni
che dovevano essere comunicate ai sensi della direttiva 80/68. Essa ha ammesso
che, nonostante la trasmissione tardiva, il Regno del Belgio aveva fornito informazioni
sufficienti.
16
Essa conferma tuttavia che il Regno del Belgio non ha comunicato, nel termine
assegnato, le informazioni richieste dalle direttive 76/464 e 78/659.
17
In sua difesa il Regno del Belgio sostiene, da un lato, di aver proceduto all'attuazione,
nel proprio ordinamento, di varie direttive che prescrivono le relazioni richieste
dalla Commissione e, dall'altro, di aver consegnato alla Commissione, il 17
gennaio 2003, le relazioni di cui alle direttive 76/464 e 78/659 per i periodi
1993-1995, 1996-1998 e 1999-2001.
18
Il Regno del Belgio fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione,
la relazione elaborata per il periodo 1993-1995, ossia quella la cui consegna
tardiva è all'origine dell'inadempimento contestato, contiene informazioni
precise per ogni anno considerato, conformemente alle prescrizioni della direttiva
91/692.
19
Tale governo sostiene, inoltre, che la detta relazione presenta tutti i dati
disponibili e che le domande cui non è stato risposto riguardo al 1993
non potevano ottenere risposta tenuto conto della novità del questionario.
Esso sottolinea, a questo proposito, che la decisione della Commissione 25 luglio
1995, 95/337/CE, che modifica la decisione 92/446/CEE (GUL200, pag.1), prevede
le eventuali impossibilità di risposta al questionario in materia di
investimenti concernenti le infrastrutture di purificazione delle acque.
20
Tuttavia, la circostanza, ammesso che sia accertata, che la relazione comunicata
debba essere ritenuta sufficiente, è irrilevante ai fini dell'inadempimento,
che riguarda unicamente il ritardo del governo belga nel comunicarla alla Commissione.
21
Quest'ultimo non contesta di non aver effettuato tale comunicazione prima del
30 settembre 1996, termine ultimo rispetto alle prescrizioni contenute nella
direttiva 91/692, e neanche di non averla effettuata entro il termine assegnato
nel parere motivato.
22
Orbene, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla
situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine
stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 5 giugno 2003, causa
C-83/02, Commissione/Grecia, Racc.pag.I-5639, punto 10).
23
Pertanto, non comunicando alla Commissione, entro il termine assegnato, per
quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, la relazione di cui all'art.2,
n.1, della direttiva 91/692, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
Sulle spese
24
Ai sensi dell'art.69, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente
è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente,
dev'essere condannato alle spese.
Per questi motivi
LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
Ambiente e diritto comunitario. Quando il mancato recepimento di una direttiva comunitaria pregiudica la tutela del diritto umano all’ambiente.
Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso
incombenti in forza della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE,
non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità Europee, entro
il termine ad esso assegnato, la relazione di cui all’art. 2, n. 1, della
citata direttiva comunitaria, che è volta alla standardizzazione e alla
razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive
(1) concernenti l’ambiente.
Per comprendere l’importanza e l’evoluzione della disciplina comunitaria
concernete la problematica ambientale è opportuno illustrare la ratio
giustificativa della protezione dell’ambiente dall’inquinamento,
e spiegare, quindi, l’esigenza di un’efficace tutela in ambito comunitario
(2).
I diritti umani sono un’importante conquista, e oggi si ritiene universalmente
acquisito il diritto alla felicità, cioè ad un’adeguata
qualità di vita . L’evoluzione dei diritti è parallela a
quella dello sviluppo industriale e tecnologico, che ha determinato, contestualmente,
un maggiore sfruttamento delle risorse energetiche con ovvie ripercussioni negative
sul mantenimento dell’ambiente salubre; pertanto, seguendo tale ricostruzione,
è naturale considerare la violazione dei diritti dell’ambiente
come una violazione dei diritti dell’uomo. La tutela dell’ambiente
è quindi un interesse comune, è un punto d’incontro non
solo degli interessi nazionali ma dell’umanità nel suo complesso
e, dunque, deve essere garantita anche al fine di salvaguardare l’interesse
delle generazioni future (3) .
Dall’esame del programma e delle linee generali dell’azione comunitaria
si rileva chiaramente come la tutela dell’ambiente fisico, sociale e culturale
degli Stati membri sia stato, sin dall’inizio, un impegno fondamentale
(4) . La disciplina comunitaria volta alla protezione dell’ambiente tende
ad armonizzarsi con le esigenze delle singole economie nazionali, tenendo conto,
quanto più possibile, delle importanti differenze “storiche”
di ordine politico, economico e culturale proprie dei diversi Stati.
Nel settore ambientale alcune novità particolarmente significative sono
state poi introdotte con il Trattato di Amsterdam. Si tratta, in particolare,
della maggiore enfasi data nel Trattato a due importanti principi: quello dello
sviluppo sostenibile e quello dell’integrazione della tutela dell’ambiente
nelle altre politiche ad azioni comunitarie. Inoltre, altrettanto importanti
risultano la semplificazione e il rafforzamento dell’elemento democratico
del processo decisionale in ambito ambientale, con la generalizzazione della
procedura di codecisione e il potenziamento delle garanzie ambientali in materia
di mercato interno (5) . Tali principi hanno trovato concreta attuazione in
numerose e successive direttive comunitarie alle quali non sempre gli Stati
membri hanno dato tempestiva e corretta attuazione (6) . Tale situazione ha
causato naturalmente un destabilizzante problema per l’Europa e per tutti
gli Stati poiché l’inadempimento delle direttive comunitarie implica
una grave responsabilità nei confronti dell’ Unione Europea (7)
.
Si è a lungo discusso sulle conseguenze che possono derivare al nostro,
come agli altri Paesi, dalla violazione, spesso recidiva, di direttive ambientali
sul piano della responsabilità e, se può ravvisarsi una responsabilità
per danni causati ai cittadini da tali inadempimenti. La dottrina è sicuramente
unanime nel riconoscere l’importanza della connessione tra la disciplina
giuridica della tutela ambientale e i problemi della responsabilità individuale
e collettiva nei confronti dell’ambiente (8) ; pertanto, non vi sono dubbi
nel condannare gli Stati membri per violazione del diritto comunitario e, contestualmente,
imputare loro una responsabilità in campo ambientale. Inoltre, parte
della dottrina si è spinta fino ad escludere, quantomeno allo stato attuale
della legislazione e della giurisprudenza, che la violazione di una direttiva
comunitaria in materia ambientale possa comportare la responsabilità
dello Stato sul piano civile (9) .
Le problematiche concernenti la tutela dell’ambiente e l’esistenza
di un “diritto umano ambientale azionabile in giudizio” sono state
oggetto di accesi dibattiti soprattutto successivamente alla proclamazione della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza il
14 settembre 2000, dal momento che essa si propone, tra i suoi obiettivi, di
realizzare una comune politica ambientale fra gli Stati Membri. Una prima lettura
dell’art. 37 della Carta (10) ha suscitato non pochi rilievi critici a
causa della eccessiva sinteticità e genericità del testo (11)
. Si è osservato, in primo luogo, che si tratta di una disposizione di
carattere meramente programmatico, una sorta di indirizzo per le future azioni
degli organi comunitari che poco o nulla aggiunge a quanto già contenuto
nei trattati (12) e quindi non dotato di alcun valore precettivo e vincolante
(13) . Inoltre, si è constatato che l’articolo 37 non contiene
alcun riferimento alla definizione di ambiente, nè al diritto di informazione
ambientale, nè tantomeno alla legittimazione attiva delle associazioni
ambientaliste o, infine alla possibilità, di organizzazioni di consumatori
o enti territoriali, di agire in giudizio per la tutela ambientale (14) . Pertanto,
se è chiara l’efficacia “orizzontale” della Carta,
è senz’altro più problematico l’effettivo modo in
cui gli Stati membri debbano provvedere concretamente ad attuare un diritto
fondamentale non meglio definito e non qualificato dal punto di vista soggettivo
come “diritto umano comunitario azionabile in giudizio” (15) . Lo
scopo dell’articolo sopra richiamato è sicuramente quello di precisare
le finalità che la Comunità Europea dovrà perseguire, fissando
principi e criteri direttivi, che saranno concretizzati successivamente dagli
Stati membri e, comunque, sottolineando l’importanza a livello comunitario
della valorizzazione del bene “ambiente” (16) . Tuttavia, quel che
si critica maggiormente alla Carta è l’aver perso un occasione
fondamentale: quella di introdurre espressamente modalità concrete per
il risarcimento e per l’acceso collettivo alla giustizia per danno ambientale.
L’unico modo per legger tra le righe della Carta dei diritti fondamentali
la via della tutela giurisdizionale si ottiene analizzando il combinato disposto
dell’art. 37 con il successivo art. 38, concernente la protezione dei
consumatori: questi ultimi, secondo orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati,
possono agire in giudizio per la tutela della loro salute e della qualità
dei beni e, quindi, anche del bene “ambiente” che li circonda (17)
.
Pertanto, pur prescindendo dai diversi orientamenti dottrinali sul concetto
di responsabilità ambientale, è coerente e conforme ai precedenti
giurisprudenziali in tale materia la condanna del Regno del Belgio per l’omessa
attuazione della menzionata direttiva comunitaria.
NOTE