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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, SEZ. III – Sentenza 12 febbraio 2004 nel procedimento C-406/02
Pres. Skouris
Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio.

Ambiente e territorio – Inquinamento idrico – Inadempimento di uno Stato membro – Omessa comunicazione della relazione di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE – Standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente – Condanna dello Stato inadempiente.

L’omessa comunicazione, entro il termine assegnato, alla Commissione delle Comunità europee della relazione di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE per la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente, comporta l’inadempienza del Regno del Belgio; pertanto, qualora uno Stato membro dell’Unione Europea non recepisca le direttive comunitarie entro il termine da esse stesse stabilito viene condannato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 febbraio 2004 (1)

«Inadempimento di uno Stato - Omessa comunicazione di relazioni di cui alle direttive 76/464/CEE, 78/659/CEE e 80/68 CEE - Standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente»

Nella causa C-406/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovitz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo

convenuto,

avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che il Regno del Belgio, non comunicando nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L222 pag.1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L20, pag. 43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GUL377, pag.48), ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. C.Gulmann, facente funzione di Presidente della Terza Sezione, dal sig. J.-P.Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F.Macken, giudici,
avvocato generale: sig.ra C.Stix-Hackl
cancelliere: sig. R.Grass

vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non comunicandole nel termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, le relazioni di cui alle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GUL129, pag.23), del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GUL222, pag.1), e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU1980, L20, pag.43), come modificate dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GUL377, pag.48) e contenente le informazioni che devono essere comunicate (previamente in relazioni distinte) alla Commissione ai sensi delle direttive 76/464/CEE, 78/659/CEE e 80/68/CEE, è venuto meno alle obbligazioni ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

Contesto normativo

2
La direttiva 91/692 è volta alla standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. Essa ha l'obiettivo di armonizzare e integrare le disposizioni concernenti le relazioni di cui alle suddette direttive per rendere più complete e più coerenti tali disposizioni su una base settoriale. Essa prevede una relazione unica.

3
L'art.2, n.1, della direttiva 91/692 prevede che il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (...). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri».

4
Le direttive interessate da tali nuove disposizioni sono in particolare:
-
la direttiva 76/464;
-
la direttiva 78/659;
-
la direttiva 80/68.

5
I questionari, in base ai quali dev'essere redatta la relazione, sono stati elaborati dalla Commissione assistita da un comitato e sono stati comunicati agli Stati membri con decisione della Commissione 27 luglio 1992, 92/446/CEE, concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque» (GUL247, pag.10), sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla detta relazione.

Procedimento precontenzioso

6
La Commissione, non avendo ricevuto al 30 settembre 1996, termine ultimo risultante dagli obblighi fissati, la relazione di cui all'art.2, n.1, della direttiva 91/692, relativamente agli anni 1993-1995 per la Regione di Bruxelles-Capitale e per la Regione Vallona, ha considerato che il Regno del Belgio era venuto meno ai suoi obblighi.

7
Il 30 giugno 1998 la Commissione ha perciò inviato a quest'ultimo una lettera di diffida.

8
Con lettere 30 luglio e 11 settembre 1998 la rappresentanza permanente del Belgio ha comunicato alla Commissione le osservazioni della Regione Vallona e della Regione di Bruxelles-Capitale.

9
Alle luce di tali osservazioni, la Commissione ha confermato le sue censure solamente nei confronti di quest'ultima regione.

10
Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha notificato al Regno del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive 76/464, 78/659 e 80/68, come modificate dalla direttiva 91/692 (in prosieguo: la «direttiva 76/464», la «direttiva 78/659» e la «direttiva 80/68»), entro due mesi dalla notifica, e a comunicarle, al riguardo, per la regione di Bruxelles-Capitale, le informazioni richieste dalle dette direttive.

11
Con telefax 17 maggio 2000, confermato con lettera 13 giugno 2000, il Regno del Belgio ha inviato alla Commissione una risposta al parere motivato, precisando che le misure volte ad assicurare la raccolta dei dati necessari alla compilazione della relazione da trasmettere avrebbero dovuto essere operative a partire dal 2001.

12
Con lettera 10 luglio 2000 la Commissione, ritenendo tale termine troppo lungo, ha chiesto alle autorità belghe di prendere tutte le misure adeguate per garantire la tempestiva realizzazione dell'infrastruttura necessaria alla raccolta dei dati richiesti.

13
Con telefax 19 giugno 2001, confermato con lettera 20 giugno 2001, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione osservazioni integrative in risposta al parere motivato.

14
La Commissione, tuttavia, considerando insoddisfacenti tali informazioni, ha deciso di adire la Corte.

Sull'inadempimento

15
La Commissione ha rinunciato alla sua domanda per quanto riguarda le informazioni che dovevano essere comunicate ai sensi della direttiva 80/68. Essa ha ammesso che, nonostante la trasmissione tardiva, il Regno del Belgio aveva fornito informazioni sufficienti.

16
Essa conferma tuttavia che il Regno del Belgio non ha comunicato, nel termine assegnato, le informazioni richieste dalle direttive 76/464 e 78/659.

17
In sua difesa il Regno del Belgio sostiene, da un lato, di aver proceduto all'attuazione, nel proprio ordinamento, di varie direttive che prescrivono le relazioni richieste dalla Commissione e, dall'altro, di aver consegnato alla Commissione, il 17 gennaio 2003, le relazioni di cui alle direttive 76/464 e 78/659 per i periodi 1993-1995, 1996-1998 e 1999-2001.

18
Il Regno del Belgio fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la relazione elaborata per il periodo 1993-1995, ossia quella la cui consegna tardiva è all'origine dell'inadempimento contestato, contiene informazioni precise per ogni anno considerato, conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/692.

19
Tale governo sostiene, inoltre, che la detta relazione presenta tutti i dati disponibili e che le domande cui non è stato risposto riguardo al 1993 non potevano ottenere risposta tenuto conto della novità del questionario. Esso sottolinea, a questo proposito, che la decisione della Commissione 25 luglio 1995, 95/337/CE, che modifica la decisione 92/446/CEE (GUL200, pag.1), prevede le eventuali impossibilità di risposta al questionario in materia di investimenti concernenti le infrastrutture di purificazione delle acque.

20
Tuttavia, la circostanza, ammesso che sia accertata, che la relazione comunicata debba essere ritenuta sufficiente, è irrilevante ai fini dell'inadempimento, che riguarda unicamente il ritardo del governo belga nel comunicarla alla Commissione.

21
Quest'ultimo non contesta di non aver effettuato tale comunicazione prima del 30 settembre 1996, termine ultimo rispetto alle prescrizioni contenute nella direttiva 91/692, e neanche di non averla effettuata entro il termine assegnato nel parere motivato.

22
Orbene, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 5 giugno 2003, causa C-83/02, Commissione/Grecia, Racc.pag.I-5639, punto 10).

23
Pertanto, non comunicando alla Commissione, entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, la relazione di cui all'art.2, n.1, della direttiva 91/692, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

Sulle spese

24
Ai sensi dell'art.69, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi

LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

  1. Il Regno del Belgio, non comunicando alla Commissione entro il termine assegnato, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, la relazione di cui all'art.2, n.1, della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

  2. Il Regno del Belgio è condannato alle spese. Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2004. Il cancelliere Il presidente R.Grass V.Skouris

 

Ambiente e diritto comunitario. Quando il mancato recepimento di una direttiva comunitaria pregiudica la tutela del diritto umano all’ambiente.

Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità Europee, entro il termine ad esso assegnato, la relazione di cui all’art. 2, n. 1, della citata direttiva comunitaria, che è volta alla standardizzazione e alla razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive (1) concernenti l’ambiente.
Per comprendere l’importanza e l’evoluzione della disciplina comunitaria concernete la problematica ambientale è opportuno illustrare la ratio giustificativa della protezione dell’ambiente dall’inquinamento, e spiegare, quindi, l’esigenza di un’efficace tutela in ambito comunitario (2).
I diritti umani sono un’importante conquista, e oggi si ritiene universalmente acquisito il diritto alla felicità, cioè ad un’adeguata qualità di vita . L’evoluzione dei diritti è parallela a quella dello sviluppo industriale e tecnologico, che ha determinato, contestualmente, un maggiore sfruttamento delle risorse energetiche con ovvie ripercussioni negative sul mantenimento dell’ambiente salubre; pertanto, seguendo tale ricostruzione, è naturale considerare la violazione dei diritti dell’ambiente come una violazione dei diritti dell’uomo. La tutela dell’ambiente è quindi un interesse comune, è un punto d’incontro non solo degli interessi nazionali ma dell’umanità nel suo complesso e, dunque, deve essere garantita anche al fine di salvaguardare l’interesse delle generazioni future (3) .
Dall’esame del programma e delle linee generali dell’azione comunitaria si rileva chiaramente come la tutela dell’ambiente fisico, sociale e culturale degli Stati membri sia stato, sin dall’inizio, un impegno fondamentale (4) . La disciplina comunitaria volta alla protezione dell’ambiente tende ad armonizzarsi con le esigenze delle singole economie nazionali, tenendo conto, quanto più possibile, delle importanti differenze “storiche” di ordine politico, economico e culturale proprie dei diversi Stati.
Nel settore ambientale alcune novità particolarmente significative sono state poi introdotte con il Trattato di Amsterdam. Si tratta, in particolare, della maggiore enfasi data nel Trattato a due importanti principi: quello dello sviluppo sostenibile e quello dell’integrazione della tutela dell’ambiente nelle altre politiche ad azioni comunitarie. Inoltre, altrettanto importanti risultano la semplificazione e il rafforzamento dell’elemento democratico del processo decisionale in ambito ambientale, con la generalizzazione della procedura di codecisione e il potenziamento delle garanzie ambientali in materia di mercato interno (5) . Tali principi hanno trovato concreta attuazione in numerose e successive direttive comunitarie alle quali non sempre gli Stati membri hanno dato tempestiva e corretta attuazione (6) . Tale situazione ha causato naturalmente un destabilizzante problema per l’Europa e per tutti gli Stati poiché l’inadempimento delle direttive comunitarie implica una grave responsabilità nei confronti dell’ Unione Europea (7) .
Si è a lungo discusso sulle conseguenze che possono derivare al nostro, come agli altri Paesi, dalla violazione, spesso recidiva, di direttive ambientali sul piano della responsabilità e, se può ravvisarsi una responsabilità per danni causati ai cittadini da tali inadempimenti. La dottrina è sicuramente unanime nel riconoscere l’importanza della connessione tra la disciplina giuridica della tutela ambientale e i problemi della responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’ambiente (8) ; pertanto, non vi sono dubbi nel condannare gli Stati membri per violazione del diritto comunitario e, contestualmente, imputare loro una responsabilità in campo ambientale. Inoltre, parte della dottrina si è spinta fino ad escludere, quantomeno allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza, che la violazione di una direttiva comunitaria in materia ambientale possa comportare la responsabilità dello Stato sul piano civile (9) .
Le problematiche concernenti la tutela dell’ambiente e l’esistenza di un “diritto umano ambientale azionabile in giudizio” sono state oggetto di accesi dibattiti soprattutto successivamente alla proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 14 settembre 2000, dal momento che essa si propone, tra i suoi obiettivi, di realizzare una comune politica ambientale fra gli Stati Membri. Una prima lettura dell’art. 37 della Carta (10) ha suscitato non pochi rilievi critici a causa della eccessiva sinteticità e genericità del testo (11) . Si è osservato, in primo luogo, che si tratta di una disposizione di carattere meramente programmatico, una sorta di indirizzo per le future azioni degli organi comunitari che poco o nulla aggiunge a quanto già contenuto nei trattati (12) e quindi non dotato di alcun valore precettivo e vincolante (13) . Inoltre, si è constatato che l’articolo 37 non contiene alcun riferimento alla definizione di ambiente, nè al diritto di informazione ambientale, nè tantomeno alla legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste o, infine alla possibilità, di organizzazioni di consumatori o enti territoriali, di agire in giudizio per la tutela ambientale (14) . Pertanto, se è chiara l’efficacia “orizzontale” della Carta, è senz’altro più problematico l’effettivo modo in cui gli Stati membri debbano provvedere concretamente ad attuare un diritto fondamentale non meglio definito e non qualificato dal punto di vista soggettivo come “diritto umano comunitario azionabile in giudizio” (15) . Lo scopo dell’articolo sopra richiamato è sicuramente quello di precisare le finalità che la Comunità Europea dovrà perseguire, fissando principi e criteri direttivi, che saranno concretizzati successivamente dagli Stati membri e, comunque, sottolineando l’importanza a livello comunitario della valorizzazione del bene “ambiente” (16) . Tuttavia, quel che si critica maggiormente alla Carta è l’aver perso un occasione fondamentale: quella di introdurre espressamente modalità concrete per il risarcimento e per l’acceso collettivo alla giustizia per danno ambientale. L’unico modo per legger tra le righe della Carta dei diritti fondamentali la via della tutela giurisdizionale si ottiene analizzando il combinato disposto dell’art. 37 con il successivo art. 38, concernente la protezione dei consumatori: questi ultimi, secondo orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, possono agire in giudizio per la tutela della loro salute e della qualità dei beni e, quindi, anche del bene “ambiente” che li circonda (17) .
Pertanto, pur prescindendo dai diversi orientamenti dottrinali sul concetto di responsabilità ambientale, è coerente e conforme ai precedenti giurisprudenziali in tale materia la condanna del Regno del Belgio per l’omessa attuazione della menzionata direttiva comunitaria.

NOTE

  1. Si tratta, più precisamente, delle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità, del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, e del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanza pericolose.
  2. Per un’analisi più dettagliata sul riconoscimento del diritto all’ambiente come diritto umano e sul fondamentale ruolo svolto dall’Unione Europea al fine di garantirne un’efficace protezione, cfr., RIVA A., Il diritto umano all’ambiente. Ogni violenza sull’ecosistema è una violenza sull’individuo, in Parlamento, 1999, 11 ss.; NUCCI A., Il ruolo dell’Unione europea e della Comunità internazionale nell’istituzione della Corte internazionale dell’ambiente, in Diritto e giurisprudenza agraria, 1999, 139 ss.; DALLE MURA A., Natura e ambiente. Una normativa internazionale per proteggere l’ecosistema, in Parlamento, 1999, 5-7.
  3. Per tale orientamento, cfr. DALLE MURA A., Natura e ambiente. Una normativa internazionale per proteggere l’ecosistema, cit., 5-7
  4. Per un commento più analitico concernente la politica ecologica comunitaria, cfr. ANDREANI L., Il programma delle comunità europee per la protezione dell’ambiente, in Il diritto marittimo, 1973, 127-139; LETTERA F., La disciplina comunitaria dell’ambiente idrico, in Il nuovo diritto agrario, 1987, 217 ss.
  5. In tal senso, cfr. GARABELLO R., Le novità del Trattato di Amsterdam in materia di politica ambientale comunitaria, in Riv. giur. amb., 1999, 151 ss.; MONTINI M, SEERDEN R., Verso uno ius comune ambientale? Note a margine della Conferenza dell’Università di Maastricht sul diritto ambientale comparato nell’Unione Europea, in Riv. giur. amb., 1998, 161-165.
  6. A tal proposito, cfr. C.G.C.E., sez VI, sentenza 12 giugno 2003, C-130/01; in tale occasione la Corte di Giustizia condanna la Repubblica francese dal momento che, non avendo adottato i programmi di riduzione dell’inquinamento previsti dalle prescrizioni dell’art. 7 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464 CEE, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità, è venuta meno agli obblighi comunitari ad essa incombenti in forza della citata direttiva; analogamente, cfr. C.G.C.E., sez IV, sentenza 15 maggio 2003, Causa C-419/01; anche in tal caso viene condannato il Regno di Spagna per inadempimento della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; in senso conforme, cfr. C.G.C.E., sez IV, sentenza 11 settembre 2003; in tale occasione l’Irlanda, non adottando i programmi per le acque in conformità all’art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979 797923/CEE, viene condannata dalla Corte di giustizia, in quanto inadempiente; cfr, C.G.C.E., sez II, sentenza 11 settembre 2003; il mancato recepimento della direttiva 1999, 99/94/CEE ad opera della Repubblica italiana comporta la condanna della stessa per non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla citata direttiva, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
  7. Per un commento critico concernente il ruolo dell’Italia, non invidiabile, né encomiabile, constatata la “collezione” (sicuramente indiscussa fino all’entrata in vigore della L. 9 marzo 1989, n. 86) del maggior numero di condanne davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per inadempienze, cfr. VALENTI A., Un grave problema per l’Europa e per l’Italia: l’inadempimento delle direttive comunitarie, in Il foro it., 1982, 285 ss.; per un approfondimento sulle conseguenze della legge comunitaria, cfr. FIORAVANTI C., L‘“adeguamento” dell’ordinamento italiano alle norme comunitarie secondo la legge 9 marzo 1989, n. 86, in Riv. dir. agr., 1990, 31-65; PUGLIESE M.C., Disciplina comunitaria e direttive CEE non recepite: i rimedi della giurisprudenza ai puntuali ritardi del legislatore italiano, in Giur. mer., 1995, 460 ss.; MANFREDI G., Inadempimenti nell’attuazione della valutazione di impatto ambientale e diretta applicabilità delle direttive comunitarie, in Urbanistica e appalti, 2000, 843 ss.; fondamentale, a tal proposito, è la Legge approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 20/02/2002 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea” – legge comunitaria 2001, in particolare art. 5; sul mancato recepimento delle direttive comunitarie, cfr. JANNARELLI A. SCANNICCHIO N., Recentissime dalle Corti Europee, in Giur. it., 2002, 57-61.
  8. Per tale orientamento, cfr. SIMONE P., L’esigenza di garantire la qualità delle acque può determinare una lesione dei principi generali dell’ordinamento comunitario?, in Diritto e giurisprudenza agraria, 2000, 450 ss.; GRASSI S., Ambiente e diritto: principi costituzionali e comunitari di tutela, in Testimonianze, 1996, 23-44. Per un’analisi più dettagliata sulle fattispecie che rappresentano violazioni di obblighi comunitari in materia di protezione ambientale, cfr. CARELLA G., La nozione di crimine degli Stati e il crimine ecologico, in Jus, 1999, 175-190; per un approfondimento sul principio “chi inquina paga” ex art. 174 TCE dal quale si desume che la politica ambientale comunitaria «è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'», cfr. DE LUCA A., L’evoluzione del principio “chi inquina paga” nel diritto dell’Unione Europea; questioni in attesa di soluzione uniforme in vista del Libro Bianco della Commissione, in Contratto e impresa/Europa, 2000, 287 ss.
  9. In tal senso, cfr. FINAZZER E., Responsabilità degli Stati membri nei confronti dei cittadini per inadempimento di direttive ambientali. Gli orientamenti della Corte di Giustizia, in Responsabilità civile e previdenza, 1999, 535 ss.
  10. Art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: «Un livello elevato di tutela ambientale ed il miglioramento della sua qualità devono essere sempre integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».
  11. Per tale orientamento, cfr. PALOMBA A., La tutela dell’ambiente nella Carta fondamentale dell’Unione Europea, in www.lexambiente.com-Ambiente.
  12. Più precisamente si tratta degli artt. 130 R, S, T, vecchia numerazione del Trattato di Roma.
  13. Per tale orientamento, cfr. FANTIGROSSI U., Debole sull’ambiente il progetto di carta fondamentale dell’Unione, in Rivistambiente, 2000, 10 ss. Peraltro non mancano dubbi in tal senso anche nei confronti dell’intero progetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e non solo con riferimento alla tutela dell’ambiente, cfr. DE SIERVO U., Atti del Convegno, Torino, 1-2 dicembre 2000, 5 ss.
  14. In tal senso, cfr. MADDALENA P., L’evoluzione del diritto e della politica per l’ambiente dell’Unione Europea. Il problema dei diritti fondamentali, in Riv. Amm., 2000, 483 ss.
  15. Per tale orientamento, cfr. PALOMBA A., La tutela dell’ambiente nella Carta fondamentale dell’Unione Europea, cit.
  16. Per un maggior approfondimento sul concetto di bene “ambiente”, cfr. DELL’ANNO P., Manuale di diritto ambientale, 1998, Padova, Cedam., 45 ss.
  17. In tal senso, cfr. PALOMBA A., La tutela dell’ambiente nella Carta fondamentale dell’Unione Europea, cit.

 

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