| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 22 settembre 2004
n. 6185
Pres. Giovannini, Est. Caringella
Provincia di Treviso (Avv.ti F. Botteon e L. Manzi) c. Ordine
Ingegneri della Provincia di Treviso (Avv.ti L. Ronfini
e M. E. Verino), Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici (Avv.
Stato), interv. ad opponendum Consiglio Nazionale Ingegneri
(Avv. M. Sanino) |
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Lavori pubblici – Tariffe applicabili ai
compensi dei direttori tecnici - Art. 17, co. 12 ter, L.
109/1994 – Contenuto – Rinvio al D.M. 4 aprile 2001 (tariffe
professionali per i lavori pubblici), annullato – Questione
di costituzionalità – Ipotizzata violazione degli artt.
3, 24, 101 e seg., 103 e 113 della Costituzione e dei principi
costituzionali sulla separazione dei poteri – È rilevante
e non manifestamente infondata
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Deve essere rimessa alla Corte Costituzionale
q.l.c. relativa all’art. 17, comma 12 ter, della legge n.
109/1994, come introdotto dalla L. 166 del 2002, che rinvia,
in materia di tariffe da applicare per i compensi dovuti
ai professionisti tecnici per l’espletamento di incarichi
professionali relativi ad opere pubbliche, al D.M. 4 aprile
2001; infatti tale disposizione, sortendo in concreto l’effetto
pratico della reviviscenza di un decreto ministeriale in
precedenza annullato dal G.A., si espone a dubbi rilevanti
e non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale,
sul piano della ragionevolezza e dell’eccesso di potere
legislativo rispetto all’esercizio del potere giurisdizionale,
con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 101 e segg.,
103 e 113 della Costituzione e dei principi costituzionali
in punto di separazione dei poteri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso in appello n. 8250/2003 proposto
dalla
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Provincia di Treviso rappresentata
e difesa dagli avv.ti Franco Botteon e Luigi Manzi con domicilio
eletto in Roma via Federico Confalonieri n. 5;
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contro
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l’Ordine Ingegneri della Provincia di
Treviso rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Ronfini
e Mario Ettore Verino con domicilio eletto in Roma via Lima,
15 presso lo studio di quest’ultimo;
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e nei confronti
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dell’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
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interveniente ad opponendum
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Consiglio Nazionale Ingegneri rappresentato
e difeso dall’avv. Mario Sanino con domicilio eletto in
Roma viale Parioli n. 180;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto Venezia sez. I n. 2651/2003, resa tra le parti;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Ingegneri
della Provincia di Treviso, dell’Autorità di Vigilanza Lavori
Pubblici, del Consiglio Nazionale Ingegneri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2004 relatore il Consigliere
Francesco Caringella. Uditi altresì gli avv.ti A. Manzi
per delega dell’avv. L. Manzi, Verino, Clarizia e l’avv.
dello Stato Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. E’ oggetto di impugnazione la sentenza
con la quale i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto
dall’ordine degli Ingegneri di Treviso per l’annullamento
dell’avviso prot. n. 10659 del 31.1.2003 del Dirigente della
Provincia di Treviso – Settore dei Lavori Pubblici – nella
parte in cui stabilisce l’applicabilità ai compensi dovuti
ai professionisti tecnici per l’espletamento di incarichi
professionali relativi ad opere pubbliche della tariffa
di cui alla legge n. 143/1949 piuttosto che del d.m. 4.4.2001.
Il Collegio di primo grado ha reputato che la natura recettizia
del rinvio recato dall’art. 17, comma 12, della legge n.
109/1994 al citato d.m. 4.4.2001, nelle more del varo di
una nuova disciplina regolamentare, abbia reso insensibile
l’operatività del suddetto regolamento rispetto all’intervenuto
andamento giurisdizionale per effetto della sentenza del
TAR Lazio 23 luglio 2002, n. 6552.
Appella l’Amministrazione soccombente in primo grado.
Resistono i ricorrenti originari.
Si è costituita l’Autorità dei lavori pubblici, in posizione
di adesione all’appello. Le parti hanno affidato al deposito
di memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni
difensive.
All’udienza del 16 aprile 2004 la causa è stata trattenuta
per la decisione.
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2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni
volte a dedurre l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
In ordine all’immediata lesività della clausola della lex
specialis, si deve osservare che la disciplina di gara impone
ai professionisti l’accettazione di tutte le clausole, ivi
compresa quella relativa ai compensi professionali, in guisa
da ledere l’interesse, qui dedotto dall’associazione esponenziale,
al corretto computo dei corrispettivi professionali e, prima
ancora, alla formulazione delle offerte in base ai corretti
presupposti economici di riferimento.
Non è poi revocabile in dubbio, alla stregua di un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, l’interesse degli ordini professionali
a difendere in sede giudiziale gli interessi di categoria
non solo quando venga in rilievo la violazione di norme
poste a difesa della professione, ma anche quando si tratti
di perseguire vantaggi di carattere strumentale giuridicamente
riferibili alla sfera della categoria, nella specie con
riferimento alla contestazione dell’applicabilità della
pregressa tariffa di cui alla legge n. 143/1949, reputata
non idonea ad assicurare l’adeguata remunerazione delle
prestazioni di che trattasi.
Si deve soggiungere che la legittimazione di un ordine professionale
o di un’associazione di categoria a proporre ricorso va
scrutinata in relazione all’interesse astrattamente perseguito,
tenendo in non cale la ricorrenza in concreto di un potenziale
conflitto di interessi con alcuni professionisti o associati
(Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 624; 7 marzo 2001,
n. 1339.
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3. Venendo al merito, il Collegio condivide
l’assunto sostenuto dal Primo Giudice in ordine al carattere
recettizio del rinvio dell’art. 17, comma 12 ter, della
legge n. 109/1994, come introdotto dalla legge n. 166/2002
al D.M. 4 aprile 2001, con conseguente legificazione della
fonte originariamente secondaria e sua insensibilità alle
vicende giudiziarie che hanno interessato la disciplina
regolamentare. A sostegno di detta conclusione militano
i seguenti ordini di motivi:
a) sul piano letterale, la formulazione normativa, nella
parte in cui stabilisce che continua ad applicarsi “quanto
previsto” nel D.M. in esame, evoca il richiamo del contenuto
sostanziale più che del contenitore normativo;
b) la tesi del rinvio recettizio è l’unica capace di attribuire
all’art. 17, comma 12 ter, cit. un significato utile, non
essendo revocabile in dubbio che, in base ai principi generali
in tema di successione delle norme e di continuità delle
fonti il decreto ministeriale, ove non annullato, avrebbe
comunque continuato a trovare applicazione nelle more dell’intervento
della nuova disciplina regolamentare prefigurato dalla prima
parte della norma in esame;
c) i lavori preparatori consentono di percepire con nettezza
che il rinvio legificante alla normativa regolamentare si
è reso necessario al fine di determinarne l’insensibilità,
nell’ottica propria appunto del rinvio recettizio, all’esito
della pendente impugnativa giurisdizionale oltre che di
elisione degli effetti della sospensiva già accordata dal
Primo Giudice;
d) non rileva in senso contrario la permanenza del regime
transitorio contemplato dal comma 14 ter del medesimo articolo,
dovendosi reputare che detta normativa transitoria, introdotta
dall’art. 6 della legge n. 415/1998, abbia esaurito i suoi
effetti in via definitiva, si da non rendere necessaria
una successiva abrogazione espressa, con il varo del regolamento
pronunciato dalla norma medesima e, con esso, con l’esaurimento
della fase transitoria;
e) non è infine dubitabile, alla luce della lettera e della
ratio della disciplina in esame, che le disposizioni ultravigenti
del D.M. 4.4.2001 continuino ad operare alla stregua di
normativa che fissa un minimun inderogabile in tema di compensi
professionale;
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4. Alla stregua delle superiori considerazioni,
l’art. 17, comma 12 ter, della legge 109/94 legifica la
fonte secondaria al fine di sottrarla all’esito dell’annullamento
giurisdizionale, sortendo in concreto l’effetto pratico
della reviviscenza di un decreto ministeriale annullato
dalla sentenza del TAR Lazio in epoca temporale anteriore
all’entrata in vigore della norma di legge.
Reputa a questo punto il Collegio che la suddetta legificazione
della fonte regolamentare (rectius, reviviscenza di fonte
secondaria ormai inesistente e quindi non più passibile
di essere oggetto di rinvio) si esponga, per le pecularietà
della fattispecie, a dubbi rilevanti (in quanto incidenti
sulla legittimità del fondo impugnato in primo grado) e
non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale,
sul piano della ragionevolezza e dell’eccesso di potere
legislativo rispetto all’esercizio del potere giurisdizionale,
con conseguenza violazione degli artt. 3, 24, 101 e seg.,
103 e 113 della Costituzione e dei principi costituzionali
in punto di separazione dei poteri.
A sostegno di detta prospettazione valgono i seguenti rilievi:
a) la ricordata legificazione della fonte regolamentare
è stata nella specie attuata allo scopo specifico di eludere
gli effetti costitutivi della sentenza di annullamento all’esito
del giudizio di impugnativa, senza essere suffragata da
una valutazione nel merito dell’oggetto della disciplina
e da un meccanismo finalizzato alla correzione dei vizi
dedotti in sede giurisdizionale;
b) detto rinvio recettizio non è inoltre accompagnato da
meccanismi temporali idonei a circoscrivere con certezza
nel tempo gli effetti della blindatura del testo regolamentare,
non essendovi neanche certezza sull’effettività del varo
della nuova disciplina regolamentare.
c) la legificazione non risulta neanche giustificata da
una non insindacabile scelta di elevazione della fonte di
regolazione della materia in esame, essendo confermato dalla
prima parte del comma il permanere dell’attribuzione della
disciplina dei compensi di che trattasi ad atto regolamentare
e la conseguente volontà di derogarvi ad hoc nel solo frangente
in questione ed al solo fine di elidere gli effetti della
sentenza di annullamento;
d) l’effetto pratico di elisione della portata della sentenza
sub specie di reviviscenza di regolamento ormai giuridicamente
inesistente all’atto dell’entrata in vigore della legge,
non risulta in definitiva confortato dai criteri, costantemente
richiamati dalla giurisprudenza costituzionale, di ragionevolezza
e di congruità, che siano in grado di evidenziare una non
sindacabile composizione degli interessi e dei valori costituzionali
in rilievo.
Si deve pertanto rimettere gli atti alla Corte delle leggi
per lo scrutinio delle esposte questioni di costituzionalità.
Consegue ex lege la sospensione del processo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, sospende il giudizio e rimette gli atti alla
Corte Costituzionale.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004 dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Giorgio GIOVANNINI - Presidente
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Francesco D’OTTAVI - Consigliere
Lanfranco BALUCANI - Consigliere
Francesco CARINGELLA - Consigliere Est.
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