| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 27 settembre 2004
n. 6328
Pres. Salvatore, est. Cacace
ANAS - Ente Nazionale per le Strade (Avv. Stato) c. IMMOBILIARE
BELLUCI s.r.l e B.Zattin (Avv.ti G.Sindaco e R.Titomanlio)
|
|
Processo amministrativo – Effetti della Sentenza
C. Cost. n. 204/2004 –Comportamenti della P.A. – Giurisdizione
del G.O. – Condizioni – Insussistenza dell’esercizio di
un potere autoritativo della P.A. – Fattispecie della occupazione
appropriativa
|
|
In virtù della sentenza della Corte Costituzionale
n. 204 del 2004, dall’ambito di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti
della P.A non collegati all’esercizio di un potere autoritativo,
quali, in tema di occupazione c.d. appropriativa ( o accessione
invertita, o occupazione usurpativa, o espropriazione sostanziale
o occupazione acquisitiva), le fattispecie relative ai casi
in cui alla procedura di occupazione d’urgenza di un immobile
non abbia fatto seguito la procedura di espropriazione entro
il termine di validità del decreto di occupazione d’urgenza.
Per detti comportamenti, in quanto incidenti su posizioni
di diritto soggettivo, deve pertanto essere ritenuta sussistente
la giurisdizione del giudice ordinario, posto che principio
fondamentale nell’ordinamento italiano è quello secondo
cui, salvi i casi espressamente previsti da specifiche disposizioni
di legge, la tutela dei diritti soggettivi è esercitata
davanti al giudice ordinario.
|
|
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
D E C I S I O N E
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 5664 del 2002,
proposto da
|
| |
|
ANAS – Ente Nazionale per le Strade,
in persona del legale rappresentante p.t., ex lege rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi,
12,
|
| |
|
c o n t r o
|
| |
|
- IMMOBILIARE BELLUCCI s.r.l. in liquidazione,
in persona del liquidatore p.t.;
|
| |
|
- GAIANI Cesare Pietro;
|
| |
|
- TURATI Giorgio;
|
| |
|
- SCHIATTI Giuliano;
|
| |
|
- CI.ME. s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t.;
|
| |
|
- COLOMBO Sandra;
|
| |
|
- SANGALLI Giuseppe,
costituitisi in giudizio unitamente alla sig.ra Zattin
Bruna, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni
Sindaco e Raffaelle Titomanlio ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del secondo, in Roma, via G.G. Porro, 8,
|
| |
|
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Milano, sez. II, n. 1199/2002.
|
| |
|
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, nonché ricorso
incidentale, degli appellati e della sig.ra Bruna Zattin;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
domande e difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004,
la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Vincenzo Rago dello Stato
per l’appellante e l’avv. Benincasa, in sostituzione dell’avv.
Raffaele Titomanlio, per gli appellati e ricorrenti incidentali;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
Con ricorso notificato in data 6 settembre
2000 e depositato il successivo 3 ottobre 2000, la IMMOBILIARE
BELLUCCI s.r.l. in liquidazione ( nella sua qualità di proprietaria
di alcuni fondi interessati dal progetto relativo ai lavori
di riqualificazione lungo la S.S. n. 36 – lotto n. 1 “Monza
– Desio” approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
n. 2382 in data 9 agosto 1990 ), i sigg.ri GAIANI Cesare
Pietro, TURATI Giorgio, SCHIATTI Giuliano, COLOMBO Sandra
e SANGALLI Giuseppe, nonché la CI.ME. s.r.l. ( tutti cessionarii
ed aventi causa della predetta Immobiliare Bellucci ) e
la sig.ra Bruna Zattin ( coltivatrice diretta affittuaria
di detti fondi ) hanno chiesto al T.A.R. per la Lombardia
il risarcimento del danno spettante loro, per quanto concerne
i primi, per la perdita del diritto di proprietà dei terreni
originariamente occupati dalla Impresa Torno S.p.A. ( quale
mandataria dell’A.T.I. Torno – Cariboni – Ines ), per conto
dell’ANAS, in forza di valido decreto di occupazione poi
scaduto, in quanto irreversibilmente trasformati a séguito
della realizzazione dell’opera pubblica anzidetta; per quanto
riguarda la seconda, per la perdita subìta quale coltivatrice
diretta, così privata dell’area a lei affittata.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per La Lombardia,
Milano, sez. II, con sentenza n. 1199/2002, ritenuta preliminarmente
sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo,
ha accolto la domanda avanzata dai primi, mentre ha rigettato
la domanda proposta dalla seconda.
Con ricorso notificato il 24 giugno 2002 e depositato il
successivo 19 luglio 2002, l’ANAS ha proposto appello avverso
la indicata sentenza, denunciandone l’erroneità sotto due
diversi profili.
Gli appellati, unitamente alla sig.ra Bruna Zattin, si sono
costituiti in giudizio con atto depositato in data 25 luglio
2002, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello
incidentale autonomo avverso il capo della sentenza che
ha respinto la domanda risarcitòria della sig.ra Bruna Zattin.
Con memorie depositate rispettivamente in data 7 e 2 luglio
2004 l’appellante e gli appellanti incidentali hanno insistito
sulle rispettive tesi e domande.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla
udienza pubblica del 13 luglio 2004.
|
| |
|
D I R I T T O
|
| |
|
1. - I ricorrenti originarii hanno chiesto
al T.A.R. per la Lombardia il risarcimento del danno spettante:
a) alla società proprietaria ed ai suoi cessionarii ed aventi
causa per la perdita della proprietà dei terreni originariamente
occupati dalla Impresa Torno S.p.A. (quale mandataria dell’A.T.I.
Torno – Carboni – Ines ), per conto dell’ANAS, in forza
di valido decreto di occupazione poi scaduto, in quanto
irreversibilmente trasformati a séguito della realizzazione
dell’opera pubblica, cui l’occupazione stessa era preordinata;
b) alla coltivatrice diretta affittuaria di detti fondi,
per la perdita subìta con la sottrazione e trasformazione
dell’area a lei affittata. Il T.A.R., con la sentenza appellata,
affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ha
accolto la domanda di cui al precedente punto a), mentre
ha rigettato la domanda di cui al precedente punto b).
Deve d’ufficio dichiararsi il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo sulla controversia in questione.
La domanda di risarcimento avanzata dagli originarii ricorrenti,
in quanto attinente a danni derivanti da occupazione divenuta
illegittima perché protrattasi oltre il términe di legge
senza che ad essa abbia fatto séguito il tempestivo decreto
di esproprio, poteva infatti farsi rientrare nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in quanto riconducibile
alle previsioni contenute nel primo comma dell’art. 34 della
legge n. 80 del 1998 (come sostituito dall’art. 7, comma
1, lett. b) della legge 21 luglio 2000, n. 205), a norma
del quale erano devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto
gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia
urbanistica ed edilizia; proprio con esclusivo riferimento
a tale disposizione, infatti, la prevalente giurisprudenza
amministrativa si era pronunciata nel senso che rientrasse
nella giurisdizione del giudice amministrativo ogni controversia,
in cui la pretesa azionata riguardasse la declaratòria dell’avvenuta
acquisizione del diritto di proprietà in forza della c.d
accessione invertita, nonché la condanna dell’Amministrazione
al risarcimento del danno (cfr., in particolare, Cons. giust.
amm. Sicilia, sez. giurisd., 14 giugno 2001, n. 296; Cons.
St.: sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6921 ; Ad. plen., 26
marzo 2003, n. 4).
Orbene, tale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
è venuta meno per effetto della nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 204 del 2004, che ha affermato, sub 3.4.3,
che l’art. 34 cit. “si pone in contrasto con la Costituzione
nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva
– oltre gli atti e i provvedimenti attraverso i quali le
pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso
soggetti alle stesse equiparati) svolgono le loro funzioni
pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia – anche
i comportamenti, la estende a controversie nelle quali la
pubblica amministrazione non esercita – nemmeno mediatamente,
e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente
privatistici – alcun pubblico potere”.
Ne consegue che dall’àmbito di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti
della P.A. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo,
quali, appunto, in tema di occupazione c.d. appropriativa
(o occupazione usurpativa, o accessione invertita, o espropriazione
sostanziale o occupazione acquisitiva), le fattispecie (qualificate
dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio come
ipotesi di occupazione usurpativa), relative ai casi, come
quello in esame, in cui alla procedura di occupazione d’urgenza
dell’immobile non abbia fatto séguito la procedura di espropriazione
nel términe di validità del decreto di occupazione d’urgenza
(v. Cons. St., VI, 20 maggio 2004, n. 3267).
Per detti comportamenti, in quanto incidenti su posizioni
di diritto soggettivo, deve pertanto essere ritenuta sussistente
la giurisdizione del giudice ordinario, posto che principio
fondamentale, nel nostro ordinamento, è quello secondo cui,
salvi i casi espressamente previsti da specifiche disposizioni
di legge, la tutela dei diritti soggettivi è esercitata
davanti al giudice ordinario.
In tali ipotesi non è invero ravvisabile neppure la giurisdizione
generale di legittimità dello stesso giudice amministrativo
(nell’àmbito della quale egli pur sempre “conosce anche
di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento
del danno”: primo periodo del terzo comma dell’art. 7 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034), in quanto nell’occupazione
usurpativa non sono configurabili situazioni giuridiche
aventi consistenza di interesse legittimo, bensì solo situazioni
di diritto soggettivo (quando, come nel caso di specie,
si tratti di azioni restitutorie o risarcitòrie correlate
al diritto di proprietà od alla qualità di fittavolo, mezzadro,
colono o compartecipante coltivatore del fondo), oppure
situazioni possessorie, la cui tutela è demandata, come
s’è detto, in assenza di norme che ne affidino la cognizione
ad altro giudice, al giudice ordinario (v. Cons. St., VI,
n. 3267/2004, cit.).
Né è possibile ritenere che il mutamento di legge in tema
di giurisdizione, risultante dalla citata pronuncia della
Corte costituzionale, possa non valere nel presente processo.
Va osservato, infatti, che le sentenze della Corte Costituzionale,
che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma,
hanno efficacia retroattiva, poiché operano una ricognizione
di un vizio originario ed intrinseco della norma stessa,
la cui eliminazione dall'ordinamento non è assimilabile
a quella disposta, per effetto di abrogazione, in virtù
di altra norma sopravvenuta (Cass. 757-92).
Del resto l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella
parte in cui stabilisce che "le norme dichiarate incostituzionali
non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione" deve essere interpretato
(Cass. 9604-94) nel senso che la decisione dichiarativa
di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai
rapporti giuridici insorti anteriormente purché ancora pendenti
(Cass. n. 5004-96).
Nessun ostacolo a codesto atteggiarsi della efficacia della
pronunzia d'incostituzionalità si rinviene nella regola
dell'irrilevanza ai fini della competenza dei "mutamenti
della legge successivi alla proposizione della domanda"
(art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ.), in quanto l'intervento
della Corte Costituzionale non segna un cambiamento od una
variazione del quadro normativo, né è equiparabile ad una
legge sopraggiunta con contenuto modificativo, ma elimina
in tutto od in parte, con forza retroattiva (ancorché con
il limite del precorso verificarsi di definitività del rapporto),
la norma già presente nell'ordinamento a causa di un contrasto
"ab origine" con precetti della Costituzione (Cass. n. 6487-2002;
n. 3352-1997; n. 7445-1996).
Anche in tal caso resta, peraltro, salvo il limite dei rapporti
esauriti al momento della pubblicazione della decisione,
intendendosi per tali quelli accertati con sentenza passata
in giudicato o per altro verso già consolidati (v. Cass.
n. 6487/2002, cit.); ma il fatto che, nella fattispecie,
il giudice di primo grado si sia pronunciato con una espressa
statuizione sulla giurisdizione e che la stessa non sia
stata specificamente impugnata non assume a tal fine rilevanza,
poiché si deve escludere, fino a quando il rapporto processuale
resti pendente e sempreché sulla giurisdizione non sia intervenuta
una decisione della Corte di cassazione, che tale statuizione
sia passibile di passare in giudicato, non essendo preclusiva
della declaratoria in sede di appello una pronuncia espressa
del giudice di merito non specificamente impugnata dalla
parte soccombente (v. Cons. Stato, sez. IV: 2 luglio 2002,
n. 3606; 8 giugno 2000, n. 3215; 1 dicembre 1999, n. 2052;
4 febbraio 1999, n. 112; sez. VI, 10 aprile 2002, n. 1939;
23 novembre 1999, n. 1922; 11 giugno 1999, n. 774; 25 marzo
1998, n. 390; Sez. V, 15 marzo 2001, n. 1519; Ad. plen.,
28 ottobre 1980, n. 42).
|
| |
|
2. – In conclusione, va quindi dichiarato
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla
controversia e, per l'effetto, l'impugnata sentenza va annullata
senza rinvio.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del doppio grado di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e, per l’effetto, annulla senza
rinvio la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2004 ed
il 31 agosto 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
Paolo SALVATORE - Presidente
Antonino ANASTASI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Bruno MOLLICA - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere, rel. est.
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09//2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
|
|