| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 27 settembre 2004 n.
6307
Pres. E. Frascione, Est. C. Lamberti
Supporti Logistici S.r.l (avv.ti B. Spallina e G. Giugni)
c. Comune di Pietrasanta (avv.ti R. Gracili e M. Orzatesi)
e Società La Città del Sole S.c.r.l (n.c) |
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Contratti della P.A – Gara d’appalto – Aggiudicazione
offerta prezzo più basso – Non corrispondenza tra prestazioni
tipiche del contratto di lavoro delle società in gara e
servizi richiesti – Conseguenze – Anomalia dell’offerta
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Nella licitazione privata per appalto di
servizi con aggiudicazione a favore dell’offerta con il
prezzo più basso, si ha anomalia della stessa qualora le
prestazioni tipiche del contratto di lavoro che la società
concorrente intenda applicare non siano conformi ai servizi
richiesti dall’appalto.Questo determina, infatti, sia un’ovvia
riduzione dei costi del datore di lavoro, quanto soprattutto,
un detrimento per l’Amministrazione che viene a subire una
prestazione difforme da quella richiesta e comunque non
in grado di soddisfare le esigenze alle quali è finalizzata.Nella
licitazione privata per appalto di servizi con aggiudicazione
a favore dell’offerta con il prezzo più basso, si ha anomalia
della stessa qualora le prestazioni tipiche del contratto
di lavoro che la società concorrente intenda applicare non
siano conformi ai servizi richiesti dall’appalto.Questo
determina, infatti, sia un’ovvia riduzione dei costi del
datore di lavoro, quanto soprattutto, un detrimento per
l’Amministrazione che viene a subire una prestazione difforme
da quella richiesta e comunque non in grado di soddisfare
le esigenze alle quali è finalizzata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 6307/04REG.DEC.
N. 1364 REG.RIC.
ANNO 2001
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 1364/2001, proposto
dalla
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società Supporti Logistici S.R.L.,
in persona del Presidente pro-tempore Giuseppe Catassi,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolo Spallina e Giovanni
Giugni con domicilio eletto presso lo studio del primo,
in Roma, piazza Sallustio, n. 9;
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contro
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il Comune di Pietrasanta, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti.
Rino Gracili e Marco Orzalesi ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Sanino in Roma, viale Parioli,
n. 180;
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e nei confronti
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della Società La Città del Sole S.c.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita;
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per la riforma
della sentenza del TAR della Toscana Sez. II, 20 novembre
2000, n. 2181, con la quale:
- è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 3214/1999,
proposto avverso l'atto di aggiudicazione della gara bandita
dal predetto Comune per l'affidamento in appalto del servizio
di sorveglianza e riordino dei locali per il centro culturale
"L. Russo" e la Casa natale "G. Carducci" e di organizzazione
delle informazioni turistiche, comunicato alla ricorrente
in data 25/9/1999 in recepimento della decisione della Giunta
Municipale del predetto Comune n. 333 in data 18/9/1999,
nonché avverso i verbali della commissione esaminatrice;
- è stato rigettato il ricorso n. 263/2000, proposto avverso
la determinazione dirigenziale n. 2765 del 24/11/1999, recante
l'aggiudicazione della gara bandita dal predetto Comune
per l'affidamento in appalto del servizio di sorveglianza
e riordino dei locali per il centro culturale "L. Russo"
e la casa natale "G. Carducci" e di organizzazione delle
informazioni turistiche.
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’appellato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2004, relatore il Consigliere
Cesare Lamberti ed udito, altresì, l’avv. Gracili.
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FATTO
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Con bando di gara pubblicato il 13 5 1999,
il Comune di Pietrasanta (Lucca) ha indetto una licitazione
privata, ai sensi dell’art.89 del RD n. 827/1924 e dell’art.
10, comma 8 del d.leg.vo n.157/1995, per l’appalto dei servizi
di sorveglianza, riordino ed informazioni turistiche da
svolgersi presso il Centro culturale “G.Carducci”, precisando
che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell’offerta
con il prezzo più basso. La ditta Supporti logistici è stata
invitata alla procedura ed ha presentato la propria offerta,
risultata la più vantaggiosa. Prima di procedere all’aggiudicazione,
la Commissione di gara ha invitato l’appellante a presentare,
ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 573/1994 ed in relazione
all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, gli elementi
costitutivi dell’offerta, in quanto presentava una percentuale
di ribasso superiore del 20 % (un quinto) alla media di
tutti i ribassi offerti ed ha richiesto pareri in merito
ad alcune OO.SS..
Forniti i chiarimenti, all’appellante è stato comunicato,
con nota 21 9 1999, che la Giunta, recependo analogo orientamento
della Commissione, non aveva ritenuto ammissibile la sua
offerta, in relazione al Contratto collettivo da essa indicato
con riferimento ai propri dipendenti (portierato), perché
non applicabile al tipo di servizio oggetto dell’appalto.
L’appalto era stato aggiudicato alla società cooperativa
“La città del sole”. Con successiva determinazione dirigenziale,
il Comune di Pietrasanta ha approvato l’aggiudicazione del
servizio alla predetta società cooperativa.
I provvedimenti sono stati impugnati al Tar della Toscana
con distinti ricorsi, precisamente il n. 3214/1999, avverso
l'atto di aggiudicazione della gara e il n. 263/2000, avverso
la determinazione dirigenziale n. 2765 del 24/11/1999, recante
l'aggiudicazione della gara bandita. Ambedue sono sorretti
dai motivi di irragionevolezza ed illogicità manifesta,
violazione dei criteri di valutazione delle offerte e violazione
della legge n. 241/90. il CCNL categoria B/1 applicato per
calcolare l’offerta è quello più ripondente alla natura
dei servizi di cui consta la gara, alla quale è estraneo
il CCNL delle imprese di pulizia. Contrariamente a quanto
rappresentato in merito alle esigenze di celerità della
gara, la Commissione non ha concluso sollecitamente i propri
lavori. L’amministrazione non ha infine dato sufficientemente
conto delle ragioni dell’esclusione.
Costituitosi il contraddittorio, il Tar della Toscana, con
la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso
n. 3214/1999 e respingeva il ricorso n. 263/2000.
Nei confronti della sentenza ha interposto appello la società
Supporti Logistici a.r.l., chiedendo il risarcimento del
danno. Si è costituito in giudizio il Comune di Pietrasanta,
che ha eccepito l’intervenuta formazione del giudicato sulla
declaratoria d’inammissibilità del ricorso n. 3214/1999
e l’inammissibilità dei motivi per genericità nonché l’inammissibilità
della richiesta risarcitoria perché non formulata in prime
cure.
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DIRITTO
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La presente materia del contendere impinge
l’aggiudicazione alla controinteressata Città del Sole a.r.l.
della gara indetta dal Comune di Pietrasanta per il servizio
di sorveglianza e riordino dei locali per il centro culturale
"L. Russo" e la Casa natale "G. Carducci" e di organizzazione
delle informazioni turistiche. La decisione impugnata ha
respinto il primo motivo del ricorso proposto dalla società
a r.l. Supporti logistici ritenendo legittimo l’operato
dell’Amministrazione sotto l’aspetto della logica laddove
ha ritenuto applicabile il CCNL per le imprese di pulizia
in luogo di quello di portierato sulla scorta delle mansioni
previste dal primo dei suddetti con la consistenza dei servizi
richiesti, come risultanti dal capitolato speciale. Circa
le ulteriori due censure, il tribunale ha respinto la prima
di violazione dell’art. 10 del D.lgs. n. 157/1996 in quanto
rivolto ad accelerare i tempi di svolgimento della gara
anteriori all’aggiudicazione, mentre il ritardo lamentato
dalla ricorrente attiene alla comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva ed ha disatteso il secondo motivo, data l’espressa
menzione delle ragioni che hanno determinato l’esclusione
dell’offerta della ricorrente contenute nel provvedimento
della Giunta Comunale e nel verbale di aggiudicazione in
data 17.9.1999.
Nessuna delle ragioni addotte nell’appello appaiono in grado
di contrastare efficacemente tali assunti.
L’amministrazione, costituita in giudizio, ha dato atto
che la Commissione di gara, constatata l’anomalia dell’offerta
ai sensi dell’art. 7 del capitolato, ha chiesto precisazioni
in merito agli elementi costitutivi dell’offerta dell’appellante
ai fini di valutarne la congruità. In tale sede è emerso
che per la determinazione dei compensi orari agli addetti
al servizio, quest’ultima aveva richamato il contratto di
portierato, in merito alla cui applicabilità sono stati
richiesti chiarimenti alle organizzazioni sindacali di categoria.
Ad avviso di queste ultime, le prestazioni proprie di tale
tipologia di contratto non avrebbero consentito all’offerente
di rispettare durante l’esecuzione dell’appalto le condizioni
richiesta dall’art. 21 del capitolato. Le associazioni sindacali
interpellate avevano infatti evidenziato come i servizi
di allestimento sala, collocazione libri, visita guidata,
organizzazione dell’uso delle sale delle attrezzature, book
shop, informazione ed organizzazione di promozione turistica
richiesti dalla stazione appaltante, non potevano essere
ricondotti nell’ambito di tale tipo di contratto collettivo.
Nel che l’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente,
che è stata esclusa dalla gara non tanto perché il ribasso
fosse eccessivo, quanto perché le prestazioni tipiche del
contratto di lavoro che la società Supporti logistici intendeva
applicare non erano confacenti ai servizi richiesti nell’appalto.
Ciò avrebbe portato senz’altro a una riduzione dei costi
per il datore di lavoro, ma sicuramente un detrimento per
l’amministrazione che avrebbe dovuto subire una prestazione
difforme da quella richiesta e comunque non in grado di
soddisfare le esigenze per il cui soddisfacimento era stata
indetta la gara. E’ pertanto del tutto privo di significato
il confronto operato dall’appellante con la migliore offerta
qualificatasi per seconda, risultata poi aggiudicataria
e questo, sia perché la medesima offerta non è mai risultata
anomala ai sensi dell’art. 7 del capitolato sia perché la
differenza del costo orario con quella dell’appellante,
pari a lire 930 oltre Iva sul prezzo base d’asta (di lire
25.000) deve considerarsi essenziale, tenuto conto dell’entità
complessiva del servizio appaltato. Risulta quindi confermata
l’infondatezza del primo motivo, non essendo ravvisabile
alcuna illogicità nelle scelte dell’amministrazione. Lo
svolgimento dei tre tipi di servizi complessivamente considerati,
travalicavano i compiti del portierato indipendentemente
dal loro costo: l’aggiudicazione del servizio ad un prezzo
inferiore non collima solo in apparenza con l’obiettivo
di conseguire un minor esborso per l’Amministrazione, che
è quello di pagare un prezzo economicamente più conveniente
in rapporto al servizio, ferma però restando la necessità
che il servizio stesso sia, quanto alle modalità, conforme
alle sue esigenze.
L’esame delle capitolato speciale d’appalto evidenzia poi
come i criteri di valutazione e delle offerte siano stati
ben definiti e pubblicizzati, sì rendere del tutto inconferente
il richiamo alla procedura accelerata della gara adottata
in base all’articolo 10 del D.Lgs. n. 157/1995. Correttamente
al proposito, la sentenza impugnata ha collocato l’eventuale
ritardo nella conclusione dell’intera procedura nella fase
della comunicazione dell’esito della gara e non nell’aggiudicazione,
come è proprio della norma citata. Ma a parte tutto ciò,
va ancora una volta precisato che i tempi dell’istruttoria
non hanno inciso sulla par condicio dei partecipanti e sono
stati idonei ad assicurare la maggior trasparenza in sede
di scelta del concorrente, comprando, anche con l’aiuto
delle organizzazioni sindacali di categoria, il contenuto
delle offerte e i relativi parametri con le esigenze del
Comune esplicitate nel bando di gara. Ciò premesso, risulta
infondata anche la terza censura di difetto di congrua motivazione,
atteso l’attento operato dell’amministrazione locale, da
condividere anche sotto questo profilo.
L’appello deve complessivamente essere respinto perché infondato,
senza che sia necessario prendere in esame le eccezioni
di inammissibilità delle domande ivi formulate, di genericità
di taluni suoi profili e di violazione del divieto di jus
novorum per il risarcimento del danno, richiesto per la
prima volta in apppello.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma la sentenza
impugnata.
Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio
che liquida nella misura di euro 3.000,00 complessivi oltre
Iva, C.A.P. e spese generali in favore del Comune di Pietrasanta.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 20 aprile 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Nicolina Pullano Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27 settembre 2004
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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