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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 27 settembre 2004 n. 6307
Pres. E. Frascione, Est. C. Lamberti
Supporti Logistici S.r.l (avv.ti B. Spallina e G. Giugni) c. Comune di Pietrasanta (avv.ti R. Gracili e M. Orzatesi) e Società La Città del Sole S.c.r.l (n.c)


Contratti della P.A – Gara d’appalto – Aggiudicazione offerta prezzo più basso – Non corrispondenza tra prestazioni tipiche del contratto di lavoro delle società in gara e servizi richiesti – Conseguenze – Anomalia dell’offerta

Nella licitazione privata per appalto di servizi con aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più basso, si ha anomalia della stessa qualora le prestazioni tipiche del contratto di lavoro che la società concorrente intenda applicare non siano conformi ai servizi richiesti dall’appalto.Questo determina, infatti, sia un’ovvia riduzione dei costi del datore di lavoro, quanto soprattutto, un detrimento per l’Amministrazione che viene a subire una prestazione difforme da quella richiesta e comunque non in grado di soddisfare le esigenze alle quali è finalizzata.Nella licitazione privata per appalto di servizi con aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più basso, si ha anomalia della stessa qualora le prestazioni tipiche del contratto di lavoro che la società concorrente intenda applicare non siano conformi ai servizi richiesti dall’appalto.Questo determina, infatti, sia un’ovvia riduzione dei costi del datore di lavoro, quanto soprattutto, un detrimento per l’Amministrazione che viene a subire una prestazione difforme da quella richiesta e comunque non in grado di soddisfare le esigenze alle quali è finalizzata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 6307/04REG.DEC.
N. 1364 REG.RIC.
ANNO 2001

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

decisione

 

sul ricorso in appello n. 1364/2001, proposto dalla

 

società Supporti Logistici S.R.L., in persona del Presidente pro-tempore Giuseppe Catassi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bartolo Spallina e Giovanni Giugni con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza Sallustio, n. 9;

 

contro

 

il Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Rino Gracili e Marco Orzalesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

 

e nei confronti

 

della Società La Città del Sole S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita;

 

per la riforma
della sentenza del TAR della Toscana Sez. II, 20 novembre 2000, n. 2181, con la quale:
- è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 3214/1999, proposto avverso l'atto di aggiudicazione della gara bandita dal predetto Comune per l'affidamento in appalto del servizio di sorveglianza e riordino dei locali per il centro culturale "L. Russo" e la Casa natale "G. Carducci" e di organizzazione delle informazioni turistiche, comunicato alla ricorrente in data 25/9/1999 in recepimento della decisione della Giunta Municipale del predetto Comune n. 333 in data 18/9/1999, nonché avverso i verbali della commissione esaminatrice;
- è stato rigettato il ricorso n. 263/2000, proposto avverso la determinazione dirigenziale n. 2765 del 24/11/1999, recante l'aggiudicazione della gara bandita dal predetto Comune per l'affidamento in appalto del servizio di sorveglianza e riordino dei locali per il centro culturale "L. Russo" e la casa natale "G. Carducci" e di organizzazione delle informazioni turistiche.

 

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’appellato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2004, relatore il Consigliere Cesare Lamberti ed udito, altresì, l’avv. Gracili.

 

FATTO

 

Con bando di gara pubblicato il 13 5 1999, il Comune di Pietrasanta (Lucca) ha indetto una licitazione privata, ai sensi dell’art.89 del RD n. 827/1924 e dell’art. 10, comma 8 del d.leg.vo n.157/1995, per l’appalto dei servizi di sorveglianza, riordino ed informazioni turistiche da svolgersi presso il Centro culturale “G.Carducci”, precisando che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell’offerta con il prezzo più basso. La ditta Supporti logistici è stata invitata alla procedura ed ha presentato la propria offerta, risultata la più vantaggiosa. Prima di procedere all’aggiudicazione, la Commissione di gara ha invitato l’appellante a presentare, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 573/1994 ed in relazione all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, gli elementi costitutivi dell’offerta, in quanto presentava una percentuale di ribasso superiore del 20 % (un quinto) alla media di tutti i ribassi offerti ed ha richiesto pareri in merito ad alcune OO.SS..
Forniti i chiarimenti, all’appellante è stato comunicato, con nota 21 9 1999, che la Giunta, recependo analogo orientamento della Commissione, non aveva ritenuto ammissibile la sua offerta, in relazione al Contratto collettivo da essa indicato con riferimento ai propri dipendenti (portierato), perché non applicabile al tipo di servizio oggetto dell’appalto. L’appalto era stato aggiudicato alla società cooperativa “La città del sole”. Con successiva determinazione dirigenziale, il Comune di Pietrasanta ha approvato l’aggiudicazione del servizio alla predetta società cooperativa.
I provvedimenti sono stati impugnati al Tar della Toscana con distinti ricorsi, precisamente il n. 3214/1999, avverso l'atto di aggiudicazione della gara e il n. 263/2000, avverso la determinazione dirigenziale n. 2765 del 24/11/1999, recante l'aggiudicazione della gara bandita. Ambedue sono sorretti dai motivi di irragionevolezza ed illogicità manifesta, violazione dei criteri di valutazione delle offerte e violazione della legge n. 241/90. il CCNL categoria B/1 applicato per calcolare l’offerta è quello più ripondente alla natura dei servizi di cui consta la gara, alla quale è estraneo il CCNL delle imprese di pulizia. Contrariamente a quanto rappresentato in merito alle esigenze di celerità della gara, la Commissione non ha concluso sollecitamente i propri lavori. L’amministrazione non ha infine dato sufficientemente conto delle ragioni dell’esclusione.
Costituitosi il contraddittorio, il Tar della Toscana, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso n. 3214/1999 e respingeva il ricorso n. 263/2000.
Nei confronti della sentenza ha interposto appello la società Supporti Logistici a.r.l., chiedendo il risarcimento del danno. Si è costituito in giudizio il Comune di Pietrasanta, che ha eccepito l’intervenuta formazione del giudicato sulla declaratoria d’inammissibilità del ricorso n. 3214/1999 e l’inammissibilità dei motivi per genericità nonché l’inammissibilità della richiesta risarcitoria perché non formulata in prime cure.

 

DIRITTO

 

La presente materia del contendere impinge l’aggiudicazione alla controinteressata Città del Sole a.r.l. della gara indetta dal Comune di Pietrasanta per il servizio di sorveglianza e riordino dei locali per il centro culturale "L. Russo" e la Casa natale "G. Carducci" e di organizzazione delle informazioni turistiche. La decisione impugnata ha respinto il primo motivo del ricorso proposto dalla società a r.l. Supporti logistici ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione sotto l’aspetto della logica laddove ha ritenuto applicabile il CCNL per le imprese di pulizia in luogo di quello di portierato sulla scorta delle mansioni previste dal primo dei suddetti con la consistenza dei servizi richiesti, come risultanti dal capitolato speciale. Circa le ulteriori due censure, il tribunale ha respinto la prima di violazione dell’art. 10 del D.lgs. n. 157/1996 in quanto rivolto ad accelerare i tempi di svolgimento della gara anteriori all’aggiudicazione, mentre il ritardo lamentato dalla ricorrente attiene alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ed ha disatteso il secondo motivo, data l’espressa menzione delle ragioni che hanno determinato l’esclusione dell’offerta della ricorrente contenute nel provvedimento della Giunta Comunale e nel verbale di aggiudicazione in data 17.9.1999.
Nessuna delle ragioni addotte nell’appello appaiono in grado di contrastare efficacemente tali assunti.
L’amministrazione, costituita in giudizio, ha dato atto che la Commissione di gara, constatata l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 7 del capitolato, ha chiesto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta dell’appellante ai fini di valutarne la congruità. In tale sede è emerso che per la determinazione dei compensi orari agli addetti al servizio, quest’ultima aveva richamato il contratto di portierato, in merito alla cui applicabilità sono stati richiesti chiarimenti alle organizzazioni sindacali di categoria. Ad avviso di queste ultime, le prestazioni proprie di tale tipologia di contratto non avrebbero consentito all’offerente di rispettare durante l’esecuzione dell’appalto le condizioni richiesta dall’art. 21 del capitolato. Le associazioni sindacali interpellate avevano infatti evidenziato come i servizi di allestimento sala, collocazione libri, visita guidata, organizzazione dell’uso delle sale delle attrezzature, book shop, informazione ed organizzazione di promozione turistica richiesti dalla stazione appaltante, non potevano essere ricondotti nell’ambito di tale tipo di contratto collettivo.
Nel che l’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente, che è stata esclusa dalla gara non tanto perché il ribasso fosse eccessivo, quanto perché le prestazioni tipiche del contratto di lavoro che la società Supporti logistici intendeva applicare non erano confacenti ai servizi richiesti nell’appalto. Ciò avrebbe portato senz’altro a una riduzione dei costi per il datore di lavoro, ma sicuramente un detrimento per l’amministrazione che avrebbe dovuto subire una prestazione difforme da quella richiesta e comunque non in grado di soddisfare le esigenze per il cui soddisfacimento era stata indetta la gara. E’ pertanto del tutto privo di significato il confronto operato dall’appellante con la migliore offerta qualificatasi per seconda, risultata poi aggiudicataria e questo, sia perché la medesima offerta non è mai risultata anomala ai sensi dell’art. 7 del capitolato sia perché la differenza del costo orario con quella dell’appellante, pari a lire 930 oltre Iva sul prezzo base d’asta (di lire 25.000) deve considerarsi essenziale, tenuto conto dell’entità complessiva del servizio appaltato. Risulta quindi confermata l’infondatezza del primo motivo, non essendo ravvisabile alcuna illogicità nelle scelte dell’amministrazione. Lo svolgimento dei tre tipi di servizi complessivamente considerati, travalicavano i compiti del portierato indipendentemente dal loro costo: l’aggiudicazione del servizio ad un prezzo inferiore non collima solo in apparenza con l’obiettivo di conseguire un minor esborso per l’Amministrazione, che è quello di pagare un prezzo economicamente più conveniente in rapporto al servizio, ferma però restando la necessità che il servizio stesso sia, quanto alle modalità, conforme alle sue esigenze.
L’esame delle capitolato speciale d’appalto evidenzia poi come i criteri di valutazione e delle offerte siano stati ben definiti e pubblicizzati, sì rendere del tutto inconferente il richiamo alla procedura accelerata della gara adottata in base all’articolo 10 del D.Lgs. n. 157/1995. Correttamente al proposito, la sentenza impugnata ha collocato l’eventuale ritardo nella conclusione dell’intera procedura nella fase della comunicazione dell’esito della gara e non nell’aggiudicazione, come è proprio della norma citata. Ma a parte tutto ciò, va ancora una volta precisato che i tempi dell’istruttoria non hanno inciso sulla par condicio dei partecipanti e sono stati idonei ad assicurare la maggior trasparenza in sede di scelta del concorrente, comprando, anche con l’aiuto delle organizzazioni sindacali di categoria, il contenuto delle offerte e i relativi parametri con le esigenze del Comune esplicitate nel bando di gara. Ciò premesso, risulta infondata anche la terza censura di difetto di congrua motivazione, atteso l’attento operato dell’amministrazione locale, da condividere anche sotto questo profilo.
L’appello deve complessivamente essere respinto perché infondato, senza che sia necessario prendere in esame le eccezioni di inammissibilità delle domande ivi formulate, di genericità di taluni suoi profili e di violazione del divieto di jus novorum per il risarcimento del danno, richiesto per la prima volta in apppello.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida nella misura di euro 3.000,00 complessivi oltre Iva, C.A.P. e spese generali in favore del Comune di Pietrasanta.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Nicolina Pullano Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27 settembre 2004
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

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