| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 27 settembre 2004 n.
6302
Pres. Elefante, est. Buonvino
Consorzio ZENIT a r.l. (Avv. A. Antonucci) c. Comune di
FIRENZE (Avv.ti M. A. Lorizio e C. Visciola), “IL CARDINE”
s.c. a r.l. (Avv. L. Barsotti) |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Offerta
inidonea – Nuove proposte del concorrente – Recezione delle
proposte da parte della P.A. – Illegittimità – Motivi –
Condizioni
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È illegittima la nota dell’Amministrazione
che compensa, recependo le proposte del concorrente risultato
poi aggiudicatario, le carenze dell’offerta del medesimo.
Infatti la nota in questione modifica in maniera sostanziale
l’offerta economica e progettuale avanzata dal concorrente,
con la conseguenza che l’accettazione delle nuove e più
favorevoli condizioni in essa contenute costituisce manifesta
e grave violazione dei principi di trasparenza dell’azione
amministrativa e di rispetto della par condicio tra i concorrenti
(nel caso di specie, pur trattandosi di una trattativa privata,
non di meno la stessa è stata articolata come vera e propria
procedura concorrenziale, in base ad apposita lettera d’invito,
a seguito di precedente gara pubblica andata deserta, sicché
non poteva la stazione appaltante consentire la modifica
dei contenuti dell’offerta, tanto più dopo che già erano
noti i contenuti di entrambe le offerte presentate).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 5499/2000, proposto
da
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Consorzio ZENIT a r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Arturo ANTONUCCI presso il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, via dei Villini 4,
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CONTRO
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il Comune di FIRENZE, in persona del
Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Maria Athena LORIZIO e Claudio VISCIOLA
e presso la prima elettivamente domiciliato in Roma, via
Dora 1,
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E NEI CONFRONTI
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della “IL CARDINE” s.c. a r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano BARSOTTI
con il quale elettivamente domicilia in Roma, via Giolitti
118, presso Rocco Bianco,
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PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del TAR della Toscana, Sezione II, 13 aprile
2000, n. 658;
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visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza dell’11 maggio 2004, il
Cons. Paolo BUONVINO;
udito l’avv. BRUNORI, per delega dell’avv. ANTONUCCI, per
l’appellante e l’avv. LORIZIO per il Comune appellato;
visto il dispositivo n. 298 del 12 maggio 2004.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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1) - Con la sentenza appellata il TAR ha
respinto il ricorso proposto dal Consorzio qui appellante
per l’annullamento dell’aggiudicazione alla società cooperativa
appellata di una gara, a licitazione privata, indetta per
l’affidamento dei servizi socio-assistenziali della struttura
ex ONIG per un periodo biennale.
Per i primi giudici, contrariamente a quanto ritenuto dal
ricorrente Consorzio, non sussistevano i requisiti per escludere
l’offerta dell’aggiudicataria, ma solo per ridurne il punteggio
in termini tali, peraltro, da non comportare alterazione
nel risultato finale della gara.
2) - Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea sotto
ogni profilo; chiede, quindi, l’accoglimento dell’appello
e del ricorso di primo grado, con la condanna del Comune
di Firenze al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune appellato che
la società risultata aggiudicataria, che insistono per il
rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi
assunti difensivi.
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DIRITTO
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1) - Con la sentenza appellata il TAR ha
respinto il ricorso proposto dal Consorzio qui appellante
per l’annullamento dell’aggiudicazione alla società cooperativa
appellata di una gara, a licitazione privata, indetta per
l’affidamento dei servizi socio-assistenziali della struttura
ex ONIG per un periodo biennale.
Per i primi giudici, contrariamente a quanto ritenuto dal
ricorrente Consorzio, non sussistevano i requisiti per escludere
l’offerta dell’aggiudicataria, ma solo per ridurne il punteggio
in termini tali, peraltro, da non comportare alterazione
nel risultato finale della gara.
Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea, in primo luogo,
laddove ha riconosciuto che la cooperativa aggiudicataria
avesse dimostrato il possesso di idonei requisiti di partecipazione.
Sul punto va rilevato che l’avviso/lettera d’invito a partecipare
prevedeva, in particolare, per quanto attiene ai requisiti
di partecipazione (in conformità con la delibera di Giunta
Comunale 3 novembre 1998, di indizione della procedura concorrenziale),
che il soggetto concorrente avesse maturato un’esperienza
almeno triennale nell’erogazione di servizi quali quelli
messi a concorso e che tale esperienza avesse “riguardato
almeno negli ultimi due anni strutture di dimensione simile
o superiore a quella oggetto della presente selezione, con
un importo di aggiudicazione annuo relativo pari o superiore
a £. 600.000.000”; il periodo in parola era quello corrente
tra il 2 dicembre 1996 e il 2 dicembre 1998, data, quest’ultima,
di pubblicazione dell’avviso di gara.
La disposizione, a ben vedere, poneva l’accento sull’esigenza
che il concorrente non solo avesse avuto esperienze, nell’ultimo
biennio, in strutture assimilabili a quella di cui alla
gara in questione, ma anche che tali esperienze fossero
correlate ad appalti per importi non inferiori a quello
stesso messo a concorso.
Ciò, evidentemente, per assicurare non solo, da parte del
concorrente stesso, la maturazione di esperienze in strutture
di caratteristiche e portata non inferiori, ma anche e soprattutto
che tali esperienze fossero direttamente correlabili a gare
di pari o superiore importo.
Con la conseguenza che non potevano essere logicamente prese
in considerazione – proprio in funzione di quanto previsto
dalla lex specialis della gara – esperienze pur maturate
in strutture adeguate, tutte le volte in cui i singoli appalti
non soddisfacevano il requisito economico minimo di almeno
£. 600.000.000 annue.
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2) - Ciò premesso, la società aggiudicataria
non risulta in possesso del requisito economico ora detto.
Viene attestato, infatti, per il biennio in questione, l’importo
di £. 1.108.338.000 (presso la Casa di riposo E. Giglioli
di Certaldo) nel periodo corrente tra il 1° dicembre 1996
e il 31 dicembre 1998 e l’importo di lire 1.023.715.548
(presso la Casa di Riposo Villa Serena di Montaione) nel
periodo corrente tra il 5 maggio 1997 e il 30 settembre
1998.
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2.1) - Quanto al primo di tali appalti, esso
non può essere ritenuto utile in quanto, per il periodo
1° dicembre 1996/31 dicembre 1998, si indica un importo
pari, globalmente, a £. 1.108.338.000; in particolare, per
il periodo 1° dicembre 1996 – 31 dicembre 1997, si indica
un importo di £. 643.338.000, mentre per il periodo successivo
si attesta un importo differenziali pari a £. 465.000.000.
Quanto al primo di detti periodi, va, però, da esso dedotto
l’importo riferibile al giorno 1° dicembre 1996 (giorno
che precede il biennio preso in considerazione dalla lex
specialis della gara, che decorre dal 2 dicembre 1996) e
quello relativo al periodo dal 2 al 31 dicembre 1998, successivo
al biennio stesso e, perciò, parimenti non utile.
Sottraendo, quindi, dall’importo di £. 643.338.000, quello
relativo ai trentuno giorni ora detti (di importo corrispondente
a circa £. 50.360.000), si perviene ad un valore pari a
circa £. 593.000.000, inferiore al prescritto valore annuo
minimo di £. 600.000.000.
Quanto all’importo di £. 465.000.000, relativo al periodo
successivo, esso è manifestamente inferiore rispetto a quello
prescritto.
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2.2) – Neppure sono utilizzabili, poi (anche
a volerli ritenere, in ipotesi, cumulabili), gli importi
relativi ai vari appalti espletati presso la casa di riposo
Villa Serena, dal momento che essi attestano, secondo la
stessa dichiarazione resa dall’interessata, un importo pari
a £. 1.023.715.548 per il periodo 5 maggio 1997/30 settembre
1998; trattandosi, infatti, di appalti per importi pari
a circa £. 68.250.000 al mese, gli stessi possono ritenersi
utili solo per il periodo successivo al 2 dicembre 1997,
ma non per il periodo precedente, che non raggiunge le prescritte
£. 600.000.000 (dal 5 maggio al 2 dicembre 1997 corrono
circa 7 mesi; moltiplicando l’importo mensile ora detto
per 7 si perviene ad un importo pari a circa £. 477.000.000,
inferiore, quindi, a quello prescritto).
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2.3) – In conclusione, l’aggiudicataria ha
dimostrato solo in parte il possesso del requisito economico-finanziario
in questione, con la conseguenza che non avrebbe potuto
essere ammessa alla gara.
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3) – Il motivo ora detto è fondato e assorbente
e potrebbe esimere dall’esame degli ulteriori profili di
gravame.
Il Collegio ritiene, peraltro, utile esaminare, per completezza,
anche il secondo motivo d’appello, con il quale si denuncia
l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto
che l’offerta dell’aggiudicataria fosse da escludere in
quanto contenente l’indicazione di un numero di ore (monte
ore ragguagliato all’impegno giornaliero di ciascun addetto
ai servizi assistenziali moltiplicato per il numero delle
giornate lavorative), non corrispondente al fabbisogno stabilito
nel capitolato (superiore di almeno il 20%).
Con il ricorso introduttivo l’originario ricorrente censurava
il fatto che l’offerta dell’aggiudicataria indicasse un
numero di ore – 30.000 – non corrispondente al fabbisogno
stabilito nel CSA, così risultandone falsato il costo orario
e impossibile il relativo controllo.
Con motivi aggiunti, lo stesso Consorzio ricorrente in primo
grado deduceva, poi, una volta conosciuti gli atti di gara
- che dall’offerta economica della cooperativa “il Cardine”
si sarebbe ricavato che il monte ore offerto era pari, complessivamente,
a 30.451 ore per gli operatori di III e IV livello e di
1602 ore per il coordinatore; con uno scarto, quindi, di
4889 ore rispetto a quanto prescritto dal CSA per ciò che
attiene agli operatori addetti all’assistenza e di 209,3
ore per il coordinatore; sicché l’offerta non avrebbe potuto
essere accettata.
Sul punto, il TAR ha ritenuto che l’offerta della cooperativa
“il Cardine” fosse correttamente compilata, avendo rilevato
come la stessa assicurasse un ammontare complessivo di ore
lavorative pari a 35.340, superiore, per 378 ore annue,
al limite di 34.962 ore riveniente dalle indicazioni di
cui all’art. 3 del capitolato di gara (in particolare, erano
previste, secondo i primi giudici, al mattino dei giorni
feriali, 14.496 ore, al pomeriggio 9.060 e di notte 7.248
ore; nei giorni festivi, 1.890 ore al mattino, 1.134 ore
al pomeriggio e 1.512 ore di notte; oltre al servizio degli
educatori e a quello del coordinatore).
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4) - Il convincimento così maturato dal TAR,
è contestato dall’appellante. Per quest’ultimo, infatti,
l’offerta dell’aggiudicataria, presa in considerazione dalla
Commissione valutatrice in data 18 dicembre 1998, prevedeva
la messa a disposizione di 8 operatori di III livello con
un monte ore pari a 12.821,6; di 11 operatori di IV livello
per un monte ore di 17.629,7 e di uno di VII livello con
monte ore pari a 1.602,7.
Ne conseguiva un monte ore totale largamente carente rispetto
a quello prospettato come minimo dal CSA.
Sul punto, si osserva che l’offerta dell’aggiudicataria
era perplessa.
Se è vero, infatti, che quest’ultima ha presentato un progetto
di organizzazione dei turni di lavoro astrattamente conforme
(e, per certi versi, persino eccedente) rispetto al minimo
prescritto dalla lex specialis della gara (sia per quanto
attiene al numero di dipendenti da mettere a disposizione
per i servizi assistenziali, educativi e di coordinamento,
sia per ciò che attiene ai relativi orari di servizio),
è anche vero che l’offerta economica dalla stessa formulata
non corrispondeva, per difetto, al progetto stesso.
Giova premettere che, in base alla disciplina di gara, avrebbero
dovuto essere assicurate, nel minimo, le seguenti presenze
giornaliere, con turni, comunque, non superiori alle sei
ore lavorative: per i servizi assistenziali, nei giorni
feriali, non meno di 13 presenze giornaliere in fascia diurna
e 2 in fascia notturna; nei giorni festivi, non meno di
10 presenze in fascia diurna e 2 in fascia notturna; per
il servizio educativo e di animazione, almeno 2 operatori
in fascia diurna nei giorni feriali ed 1 in quelli festivi;
per il coordinamento, 1 operatore presente tutti i giorni
(senza precisazione se si trattasse solo di quelli feriali,
come presumibile, o anche di quelli festivi). Quindi:
- per i servizi assistenziali, complessive ore 27.180 nei
302 giorni feriali (302 x 15 x 6) e ore 3.780 nei 63 giorni
festivi (63 x 10 x 6), per un totale di ore 30.960;
- per il servizio educativo e di animazione, ore 3.624 nei
giorni feriali (302 x 2 x 6) e ore 378 (63 x 1 x 6) in quelli
festivi, per un totale di ore 4002. Il progetto dell’aggiudicataria,
quanto all’organizzazione dei turni di lavoro, era articolato
assicurando la presenza (per i servizi assistenziali – voci
da 1 a 10 della lettera d’invito) di 11 operatori di III
livello e 8 di IV livello, di 3 operatori di VI livello
per i servizi educativi e di un operatore con funzione di
responsabile inquadrato nel VII livello.
Subito dopo il progetto stesso prevedeva:
per i giorni feriali – fascia diurna: 8 operatori al mattino
e 5 al pomeriggio;
per i giorni feriali – fascia notturna: 4 operatori;
per i giorni festivi – fascia diurna: 8 operatori;
per i giorni festivi – fascia notturna: 4 operatori;
per il servizio educativo-animazione: 2 operatori tutti
i giorni (feriali e festivi).
Poiché ciascun operatore non poteva essere utilizzato per
più di sei ore giornaliere, ne conseguivano, sempre stando
al detto progetto, i seguenti monti ore complessivi:
- servizi assistenziali:
per i giorni feriali (302): 302 x (17 x 6) = 30.804;
per i giorni festivi (63) : 63 x (12 x 6) = 4.536;
per un totale, quindi, di ore 35.340;
- servizi educativi e di animazione:
giorni feriali e festivi: 365 x 2 x 6 = 4380;
- coordinamento:
302 x 1 x 6 = 1812.
A fronte di questo progetto l’aggiudicataria presentava,
peraltro, un’offerta economica articolata, quanto a numero
di operatori, monte ore e costo orario, come segue:
a) - 8 operatori di III livello; 12.821,6 ore; costo orario
26.017,58;
b) - 11 operatori di IV livello; 17.629,7 ore; costo orario
28.043,00;
quindi, complessivamente, un monte ore pari a 30.451,3 ore;
c) – 3 educatori di VI livello; 4.808 ore; costo orario
31.506;
d) – 1 operatore di VII livello; 1.602,7 ore; costo orario
33.655.
Ne conseguiva un’offerta economica pari a £. 1.129.900.750
(corrispondenti ad un ribasso del 6,5% sulla base d’asta
di £. 1.208.450.000), con un costo economico, quanto al
predetto personale, pari a circa £. 1.033.000.000.
Un’offerta economica siffatta non corrispondeva, però, a
quella presente nel progetto, presentando un monte ore complessivo,
quanto ai servizi assistenziali, inferiore di 4.900 ore
rispetto al progetto stesso; quanto al servizio educativo
e di animazione, presentava una eccedenza di oltre 400 ore
rispetto al progetto; mentre, quanto al servizio di coordinamento,
era deficitaria di oltre 200 ore.
La stessa offerta economica, inoltre, prevedeva, per ciò
che attiene agli operatori di III e IV livello addetti ai
servizi assistenziali, un monte ore di circa 500 ore inferiore
rispetto al minimo di ore desumibile dalla disciplina di
gara anzidetta; anche per ciò che attiene al coordinatore,
l’offerta economica era carente, rispetto alla lex specialis
della gara, di oltre 200 ore; con una carenza complessiva,
quindi, di circa 700 ore, non compensabile con le ore offerte
in eccedenza rispetto al minimo per il distinto e affatto
autonomo servizio educativo e di animazione.
Per ciò stesso, l’offerta economica risultata aggiudicataria
avrebbe dovuto portare all’esclusione della concorrente
dalla gara, presentando significative carenze rispetto alla
consistenza minima del servizio da assicurare.
Che se, poi, si volesse, in astratta ipotesi, assegnare
rilevanza preminente al “progetto” presentato dall’aggiudicataria
medesima, allora l’offerta economica avrebbe dovuto essere
significativamente corretta, con un aumento di circa 5.500
ore rispetto alla predetta offerta economica ed un necessario
aumento della stessa che, per arrotondamento, può essere
quantificato in £. 27.000/ora per operatore x 5.500 ore,
pari a £. 148.500.000; ciò che avrebbe portato ad un’offerta
in aumento che, se pure lo si volesse ritenere in ipotesi
ammissibile, avrebbe, comunque, portato all’assegnazione
per la voce “prezzo” di un punteggio, a tutto concedere,
non superiore a punti 4 su 40 (punti 4 erano attribuibili
a ribassi da 0 a 0,49%); ciò che avrebbe collocato l’offerta
in parola molto al di sotto, quanto a punteggio totale,
rispetto a quella del Consorzio appellante.
Si aggiunga infine, per completezza, che, avendo preso per
buona (salvo quanto ora si dirà) l’offerta economica dell’aggiudicataria,
allora l’assegnazione del punteggio tecnico avrebbe dovuto
tenere conto della più modesta entità del servizio da essa
assicurato rispetto al “progetto” di cui si è detto, con
la conseguenza che il punteggio complessivamente assegnatole
per le voci “merito tecnico organizzativo” e “qualità del
progetto e del servizio”(complessivamente, punti 46) non
avrebbero potuto non risentire, in ribasso, di un’offerta
di servizi inferiore rispetto al minimo stabilito dalla
lex specialis della gara.
L’Amministrazione ha ritenuto di poter compensare le carenze
dell’offerta della cooperativa il Cardine accogliendo la
proposta dalla stessa avanzata con nota del 21 dicembre
1998, con la quale vengono garantite 1872 per il servizio
di coordinamento, 13.377 ore per il personale di III livello
e 18.393 ore per quello di IV livello, nonché un miglioramento
del ribasso d’asta, che viene portato al 7%.
Ora, da un lato la nota in questione modifica in maniera
sostanziale l’offerta economica e progettuale avanzata dalla
cooperativa in questione, con la conseguenza che l’accettazione
delle nuove e più favorevoli condizioni in essa contenute
costituisce manifesta e grave violazione dei principi di
trasparenza dell’azione amministrativa e di rispetto della
par condicio tra i concorrenti; pur trattandosi di una trattativa
privata, non di meno la stessa è stata articolata come vera
e propria procedura concorrenziale, in base ad apposita
lettera d’invito, a seguito di precedente gara pubblica
andata deserta, sicché non poteva la stazione appaltante
consentire la modifica dei contenuti dell’offerta, tanto
più dopo che già erano noti i contenuti di entrambe le offerte
presentate (e, in ogni caso, un’analoga possibilità non
è stata accordata, in sede di eventuale negoziazione, anche
all’odierna appellante).
Dall’altro lato, la stessa porta ad un aumento di 280 ore
complessive per il coordinatore e, quindi, ad un aumento
della relativa voce economica, pari a £. annue 9.423.000
circa; quanto al personale di III livello, ad un aumento
di 556 ore, pari a £. 14.465.000 circa; per quello di IV
livello, ad un aumento di 764 ore circa e, quindi, pari,
approssimativamente, a £. 21.425.000.
Si tratta, perciò, di un accrescimento di costi economici
pari, approssimativamente, a £. 45.000.000, corrispondenti
al 4% circa della base d’asta, che sarebbe andato ad aggiungersi
all’offerta originaria; con la conseguente significativa
modificazione dei punteggi relativi al prezzo (l’offerta
Zenit sarebbe risultata persino più favorevole rispetto
a quella dell’aggiudicataria).
Ebbene, non è neppure dato comprendere, sul piano logico,
né è in qualche modo precisato, come, a fronte di costi
oggettivamente in aumento, la concorrente stessa possa aver
prodotto - al di fuori della procedura concorsuale - persino
un ulteriore ribasso dello 0,5%.
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5) – La fondatezza, per i motivi ora detti,
dell’appello porta all’accoglimento dell’originario ricorso
e all’annullamento dell’aggiudicazione a favore dell’originaria
aggiudicataria (la cui offerta avrebbe dovuto essere esclusa
o, comunque, ampiamente sopravanzata, nel punteggio, da
quella del Consorzio appellante) e, per converso, all’aggiudicazione
della gara a favore del medesimo Consorzio appellante, la
cui legittima partecipazione alla gara non è stata oggetto
di contestazione.
Poiché il servizio di cui si tratta è, però, ormai esaurito,
il Consorzio stesso non può essere risarcito in forma specifica,
ma solo per equivalente e con le modalità che seguono.
Si tratta, nella specie, di stabilire, in particolare, l’entità
del lucro cessante, nulla essendo stato addotto per quantificare
quella dell’eventuale danno emergente, ovvero per documentare
la perdita di altre occasioni di stipula di contratti simili
o identici a quello non concluso, imputabili al mancato
espletamento dell’appalto di servizi di cui si tratta.
In proposito, va, invero, rilavato (cfr. tra le altre, sul
punto, Sezione IV, 27 ottobre 2003, n. 6666) che il lucro
cessante di cui qui si discute, vale a dire l’utile economico
che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto in caso
di aggiudicazione non avvenuta per illegittimità dell’azione
amministrativa - generalmente reputato pari al 10% del valore
dell’appalto, criterio cui fa riferimento la giurisprudenza
in applicazione analogica dell’art. 345 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, ora sostanzialmente
riprodotto dall’art. 122 del regolamento emanato con D.P.R.
n. 554/99, che quantifica in tale misura il danno risarcibile
a favore dell’appaltatore in caso di recesso della P.A.
(ciò sia allo scopo di ovviare ad indagini alquanto difficoltose
ed aleatorie sia allo scopo di cautelare la P.A. da eventuali
richieste di liquidazioni eccessive) - la giurisprudenza
riconosce la spettanza nella sua interezza dell’utile di
impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare
di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi,
lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi.
Nel caso in cui, invece, tale dimostrazione non sia stata
offerta – come nella specie è avvenuto – è da ritenere che
l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi
e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori
o di servizi o di forniture (anche per servizi e forniture
essendo ritenuti estensibili i criteri ora detti), così
vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità;
in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via
equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa
(cfr. Cons. St., 8 luglio 2002, n. 3796; Cons. St., Sez.
V, 24 ottobre 2002, n. 5860; v. pure Cons. St., Sez. V,
18 novembre 2002, n. 6393, che esclude l’utilizzo dell’art.
345 della legge n. 2248/1865 all. F ove non sia fornito
un principio di prova sulle opportunità alternative alle
quali l’interessato ha dovuto rinunciare).
Sulle somme così liquidate, che riguardano tutte il risarcimento
del danno e che consistono, perciò, in un debito di valore,
deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli
indici ISTAT, da computarsi dalla data della stipula del
contratto da parte dell’impresa che è rimasta illegittimamente
aggiudicataria e fino alla data di deposito della presente
decisione (data quest’ultima che costituisce il momento
in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito
di valore si trasforma in debito di valuta).
Sulle somme progressivamente e via via rivalutate sono,
altresì, dovuti gli interessi nella misura legale secondo
il tasso vigente all’epoca della stipulazione del contratto,
a decorrere dalla data della stipulazione medesima e fino
a quella di deposito della presente decisione; ciò in funzione
remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità
della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Su tutte le somme dovute ai sensi delle precedenti lettere
decorrono, altresì, gli interessi legali dalla data di deposito
della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo.
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6) – Per tali motivi l’appello in epigrafe
appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata e in accoglimento del ricorso di
primo grado, vanno annullati i provvedimenti in quella sede
impugnati e condannato il Comune di Firenze al risarcimento
del danno nei termini e limiti testé precisati.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza
e sono liquidate nel dispositivo.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in
accoglimento del ricorso di primo grado, annulla gli atti
in quella sede impugnati e condanna il Comune al risarcimento
del danno nei termini di cui in motivazione.
Condanna le parti appellate al pagamento delle spese del
doppio grado, che liquida in complessivi € 4000,00(quattromila/00),
di cui € 2000,00(duemila/00) a carico del Comune di Firenze
ed € 2000,00(duemila/00) a carico della “il Cardine” s.c.a
r.l..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma l’11 maggio 2004, dal
Collegio costituito dai Sigg.ri:
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AGOSTINO ELEFANTE – Presidente
GIUSEPPE FARINA – Consigliere
PAOLO BUONVINO–Consigliere est.
CESARE LAMBERTI – Consigliere
NICOLINA PULLANO - Consigliere
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