| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE I - Sentenza 23 settembre 2004 n.
6245
Pres. Riccio, Est. De Felice;
Viteli (Avv.ti A. Ciappa, G. Romano e R. Fattoruso) c. Commissario
Straordinario di Governo (n.c.), Consorzio Cooperative Costruzioni
(Avv.ti F. Scotto e C. Russo) |
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1. Espropriazione per pubblica utilità –
Espropriazione di aree destinate ad opere pubbliche – Occupazione
d’urgenza – Nozione di pubblica utilità – Provvedimenti
espropriativi fuori termine – Illegittimità
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2. Espropriazione per pubblica utilità –
Espropriazione di aree destinate ad opere pubbliche- Accordo
sull’indennità – Cessione volontaria del bene – Distinzione
– Mancata conclusione delle procedure espropriative – Occupazione
ed irreversibile trasformazione del bene – Effetti sull’accordo
relativo all’indennità – Caducazione
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1. Nel procedimento espropriativo, il decreto
di espropriazione deve intervenire nel termine fissato nella
dichiarazione di pubblica utilità pena l’illegittimità del
decreto stesso, ed il perfezionarsi degli estremi per l’
accessione invertita, salvo rinnovazione della dichiarazione
di pubblica utilità.
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2. L’accordo amichevole sull’ammontare dell’indennità
di esproprio non comporta una cessione volontaria del bene,
sicchè è sempre necessario il completamento del procedimento
espropriativo. L’accordo, altresì, viene a caducarsi ed
a perdere di efficacia qualora, a seguito della occupazione
del bene e della sua radicale ed irreversibile trasformazione
per la costruzione dell’opera pubblica, il procedimento
non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto
di esproprio; in tal caso in luogo della pretesa indennitaria
sorge una pretesa risarcitoria correlata al danno ingiusto
conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del
bene.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.6245/2004
Reg. Dec.
N. 978 Reg. Ric.
Anno 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 978 del 2004 proposto
da
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Vitelli Elisabetta, rappresentata
e difesa dagli avvocati Armando Ciappa, Giovanni Romano
e Raffaele Fattoruso, con domicilio eletto in Roma alla
via Grazioli Lante 76 presso lo studio dell’avv. Stefania
Iasonna,
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CONTRO
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Commissario Straordinario di Governo
ex Titolo VIII L.219/1981, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
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e nei confronti di
Consorzio Cooperative Costruzioni, quale impresa
Capogruppo e mandataria del Raggruppamento di imprese tra
il Consorzio Cooperative Costruzioni ed il Cons Coop, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avvocati Ferdinando Scotto e Carlo Russo, con
i quali domicilia in Roma, via Lungotevere Flaminio n. 46-IV
B presso lo studio del dott. Gian Marco Grez,
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e nei confronti di
Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Ciancio, con
il quale domicilia in Roma alla Piazza Cavour n. 10, presso
lo studio dell’avv. Ferdinando Barucco,
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per l’annullamento
della sentenza n. 9284 del 21.07.2003 con la quale il tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sezione V, ha
rigettato il ricorso proposto per l’accertamento del diritto
a percepire il pagamento delle somme di danaro a titolo
di risarcimento danni alla proprietà per occupazione illecita
in materia di espropriazione di pubblica utilità, con contestuale
condanna (anche in solido) al pagamento di tali somme per
i danni connessi alla diminuzione del valore o al deprezzamento,
degrado e limitazioni derivate alle parti residue del fondo
non direttamente interessato dalla procedura di occupazione
di urgenza.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Boscoreale e del consorzio Cooperative Costruzioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8 giugno 2004, il Dott.
Sergio De Felice; Uditi, altresì, l'avv. Raffaele Fattoruso,
l'avv. Ferdinando Scotto e l'avv. Alfredo Fenizia in sostituzione
dell'avv. Mario Ciancio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La ricorrente premette in fatto che il fondo
di sua proprietà, sito nel Comune di Boscoreale, veniva
sottoposto a procedura espropriativa di pubblica utilità,
e ad occupazione di urgenza, da parte del Commissario Straordinario
di Governo ex L.219/1981, e per esso dal raggruppamento
temporaneo di imprese facenti capo al Consorzio Cooperative
Costruzioni, per la realizzazione di intervento di edilizia
residenziale, nell’ambito del programma straordinario.
Il Concessionario del Commissario Straordinario procedeva
alla occupazione del fondo, e successivamente gli appellanti
addivenivano con il medesimo al concordamento della indennità
di espropriazione, regolarmente percepita e per la quale
veniva emessa quietanza.
Non veniva, al contrario, concordata alcuna indennità relativamente
alla occupazione temporanea, non interveniva alcun atto
di cessione volontaria, né il decreto di espropriazione,
mentre antecedentemente alla data del 18.11.1998, veniva
realizzata sul predetto fondo la opera pubblica comprendente,
secondo la ordinanza CIPE 2198/EST, la costruzione di n.653
alloggi e delle relative opere di urbanizzazione primaria
e secondaria.
In data 18.11.1998 è intervenuta la scadenza dei termini
di efficacia della occupazione e della dichiarazione di
pubblica utilità, fissati con ordinanza CIPE n.2198/EST
del 18.12.1995.
Sul presupposto della intervenuta illegittimità della procedura
ablatoria, della sopravvenuta accessione invertita, e quindi
della inefficacia-caducazione del concordamento della indennità,
l'interessata proponeva ricorso al TAR della Campania per
il risarcimento del danno nei confronti del concessionario
e del concedente per l’illecito subito.
Nelle more, in data 1.8.2002 il Comune di Boscoreale subentrava
nella titolarità delle predette opere, mentre in data 25.10.2002
veniva emesso decreto di esproprio.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso , ritenendo
che alla specie si dovesse applicare il principio in base
al quale, avendo la ricorrente nel concordamento ai fini
della indennità di espropriazione, dichiarato di “non avere
null’altro a pretendere a qualsiasi titolo”, avrebbero manifestato
l’intendimento di abbandonare il bene, dando una effettiva
sistemazione ai rapporti reciproci connessi alla realizzazione
dell’opera ed escludendo pretese residue. Tale dichiarazione
avrebbe una valenza di tipo transattivo e preventivo, riferibile
ad ogni eventuale controversia.
Avverso tale sentenza, ritenendola ingiusta e viziata, insorgono
gli odierni appellanti, che deduce quanto segue.
In primo luogo, si deduce che la efficacia del concordamento
relativo alla indennità di esproprio è subordinata alla
conclusione del procedimento espropriativo, nel senso che
si verifica una condizione risolutiva se il decreto non
viene emesso in modi e tempo legittimi.
Non può ritenersi, inoltre, che, una volta intervenuto il
concordamento bonario, possa prescindersi dalla tempestiva
conclusione del procedimento espropriativo.
Non può ritenersi che avvenga il trasferimento del bene,
dovendosi distinguere l’accordo sulla indennità da una effettiva
cessione volontaria, nella specie non intervenuta.
Il giudice di primo grado non ha considerato i principi
internazionali e costituzionali, secondo i quali il fatto
acquisitivo della proprietà e del possesso non può avvenire
in conseguenza di un fatto illecito.
Gli appellanti, sulla base della considerazione che si è
verificata la accessione invertita, agiscono per il risarcimento
del danno, non ritenendo che possa essere sufficiente a
rinunciare a tutte le pretese la dicitura “di non aver null’altro
a pretendere”, contenuta nel verbale di concordamento.
Si osserva che anche le transazioni, la cui figura è stata
richiamata dal giudice di primo grado, sono sottoposte a
condizione risolutiva o sospensiva. Si lamenta violazione
dell’art. 1370 c.c., in quanto in caso di utilizzo di moduli
e formulari, le clausole debbono essere interpretare nel
senso più favorevole all’aderente.
Gli appellanti lamentano anche che il giudice di primo grado
non abbia dovutamente affrontato la questione della illegittimità
della proroga retroattiva o in sanatoria delle occupazioni
di urgenza scadute, proroga in violazione di tutti i principi
costituzionali e internazionali, in quanto successiva alla
intervenuta scadenza del termine precedente.
La proroga successiva, che verrebbe intesa come retroattiva
(con DPR 354/1999), si è verificata successivamente al perfezionarsi
degli estremi per la accessione invertita, datata 19.11.1998,
mentre è principio pacifico che la proroga deve essere precedente
alla scadenza del termine prorogato.
Né può avere valenza il decreto di esproprio emesso in data
25.10.2002, in base al principio secondo il quale la realizzazione
illecita della opera pubblica determina la estinzione del
diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione
della proprietà in capo all’ente a cui appartiene la opera
pubblica, realizzando un fatto illecito istantaneo con effetti
permanenti. In tale situazione, la sopravvenuta emanazione
del decreto di esproprio non può incidere su di un assetto
proprietario ormai definito, sicchè esso è inutiliter datum.
Si sono costituiti il Comune di Boscoreale, e il concessionario
Consorzio Cooperative Costruzioni, che insistono per il
rigetto dell’appello. Non si è costituito in Commissario
Straordinario di Governo.
In via gradata, il Comune di Boscoreale chiede che, in caso
di ritenuta fondatezza della domanda avversa, per effetto
della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, il
Commissario Straordinario di Governo sia condannato a rivalere
il comune intimato di ogni pagamento derivante da condanna.
Con memoria depositata in data 3 giugno 2004, il Consorzio
Cooperative Costruzioni ha eccepito la tardività e irricevibilità
dell’appello, applicandosi la regola della dimidiazione
dei termini; è stata inoltre eccepita la inammissibilità
per difetto di giurisdizione, trattandosi di questione che
sarebbe devoluta al giudice ordinario. E’ stata eccepita
la inammissibilità a causa della mancata impugnazione del
decreto di esproprio. Nel merito, si insiste nel rigetto
dell’appello.
Alla udienza pubblica dell’8 giugno 2004, è avvenuta la
discussione, nella quale l’avvocato di parte appellante
ha eccepito la tardività del deposito della memoria del
Consorzio controinteressato, avvenuta in data 3 giugno 2004;
quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. - In via preliminare di rito, va esaminata
la questione della irricevibilità per tardività dell’appello,
rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice (e pertanto
non rileva la tardività o meno dell’ultimo deposito da parte
del consorzio controinteressato), sia con riferimento al
decorso del termine lungo di centoventi giorni, previsto
dall’art. 23 bis L.1034/1971, che con riguardo al deposito
dell’appello, che deve essere effettuato entro il termine
dimezzato di quindici giorni dalla avvenuta notifica.
Ai sensi dell’art. 23 bis L.1034/1971, introdotto dall’art.
4, comma 2, L.205/2000, nei giudizi relativi alle procedure
di occupazione e di espropriazione delle aree destinate
alle opere pubbliche i termini processuali sono ridotti
alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso:
tale dimidiazione trova applicazione generalizzata e le
eventuali eccezioni debbono essere espressamente previste
nella stessa normativa che richiami quel rito. Ne conseguirebbe
la irricevibilità dell’appello depositato oltre i quindici
giorni (l’appello è stato notificato in data 16 gennaio
2004 mentre il deposito è avvenuto solo in data 4 febbraio
2004).
L’appello, inoltre, nella suddetta materia, dovrebbe avvenire
entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione
della sentenza (risalente al 21 luglio 2003).
Pertanto, l’appello, a prescindere da ogni altra considerazione
di merito, dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
Trattandosi, tuttavia, di azione soltanto risarcitoria,
anche se connessa a procedura di esproprio, il Collegio
ritiene di dover affrontare tutte le questioni di rito e
di merito ad esso sottoposte.
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2. - Con riguardo alla questione di giurisdizione,
anche essa rilevabile d’ufficio, deve osservarsi che la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di espropriazione per pubblica utilità non si limita al
giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo,
ma si estende al sindacato sul rapporto tra privato e amministrazione
nella sua portata più ampia, comprensivo anche dei comportamenti
materiali nei quali si risolve la c.d. occupazione acquisitiva,
con la conseguente richiesta di risarcimento del danno (in
tal senso Consiglio di Stato, IV, 9.7.2002, n.3819, VI,
10.10.2002, n.5443 e Ad. Pl. 4/2003).
Nella specie, come già accennato, si verte in tema di tutela
(sia pure soltanto risarcitoria), avverso attività di tipo
espropriativo della pubblica amministrazione, in presenza
di legittima, quantomeno ab initio, dichiarazione di pubblica
utilità, di decreto di esproprio, seppure successivo alla
asserita irreversibile trasformazione del bene, e pertanto
non può dubitarsi della giurisdizione di questo giudice
amministrativo.
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3. - A parte le questioni di rito, il presente
Collegio ritiene comunque di doversi pronunciare sul merito
della controversia, in relazione alla quale si svolgono
le seguenti considerazioni.
Nel merito, con l’atto di appello si contesta e censura
la impugnata sentenza, che ha ritenuto che la espressione
consistente nella dichiarazione di “non avere null’altro
a pretendere”, contenuta nell’accordo relativo alla indennità
di esproprio, avesse una implicita valenza transattiva e
rinunziativa in via preventiva, rispetto alle pretese collegate
al fenomeno espropriativo. Conseguentemente, tale accordo
non verrebbe meno nella sua efficacia, anche in caso di
mancato perfezionamento dell’iter espropriativo.
Nel procedimento espropriativo, sia la dichiarazione di
pubblica utilità che la occupazione di urgenza, sono sottoposti
a termini indicati nei procedimenti che le dispongono.
Entro i suddetti termini i provvedimenti sono legittimi,
mentre scaduti tali termini, essi diventano illegittimi.
Il decreto di espropriazione deve intervenire nel termine
fissato nella dichiarazione di pubblica utilità. Se non
interviene in tempo, la procedura diventa illegittima, ed
illegittimo il decreto intervenuto successivamente, salva
rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità.
In caso di mancato rispetto dei termini, e del verificarsi
del fenomeno della occupazione espropriativa, non va pagata
la indennità di espropriazione, ma il valore pieno del bene
(quello che sarebbe il prezzo in una ordinaria compravendita),
a titolo di risarcimento del danno.
Nella specie, si assume che i termini siano scaduti in data
18.11.1998, che la proroga ex lege dei termine sarebbe inefficace
perché intervenuta dopo la scadenza del termine precedente,
e il decreto di esproprio sarebbe inutilter datum, in quanto,
essendo intervenuto in data 25.10.2002, sarebbe successivo
di gran lunga rispetto alla irreversibile trasformazione
del bene (intervenuta prima della scadenza dei termini),
che costituisce titolo del risarcimento per fatto illecito.
Alla amichevole determinazione della indennità, secondo
l’appellante, non ha fatto seguito un decreto di espropriazione
nei termini dovuti.
In data 19.11.1998 è scaduto il periodo di occupazione legittima,
e a quella epoca era stata già realizzata l’opera, sicché
a quella data la pubblica amministrazione avrebbe già acquistato
la proprietà del suolo, con conseguente diritto degli appellanti
al risarcimento del danno per la relativa perdita di proprietà
in conseguenza dell’illegittimo operato della stessa.
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4. - Ai fini della risoluzione, in punto
di merito, della presente controversia, occorre valutare
la efficacia sia dell’accordo sulla indennità di esproprio
(e le sue differenze dalla cessione volontaria), nel quale
sia contenuta la dichiarazione di “non avere null’altro
a pretendere in relazione a tale iniziativa”, che dell’effettivo
pagamento e corrispondente quietanza.
Occorre, cioè, valutare se alla espressione di “non aver
null’altro a pretendere” possa attribuirsi valore circa
soltanto la indennità di esproprio, ovvero, anche, in relazione
al trasferimento del bene, alla rinuncia ad ogni altra pretesa,
compresi il risarcimento, o per esempio, la retrocessione,
e così via.
L’art. 26 L.2359/1865 prevede che i proprietari interessati
e colui che promuove la espropriazione possono amichevolmente
stabilire l’ammontare delle indennità.
L’art. 28 stabilisce che gli accordi amichevoli conclusi
tra espropriante e proprietari dei beni da espropriarsi
“si considerano dipendenti dalla condizione che il piano
venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione”.
In effetti, ai sensi dell’art. 48, dopo la effettuazione
del pagamento autorizzata dal giudice, viene emesso il decreto
di espropriazione.
Tale procedimento mira alla rapida determinazione della
indennità e ad evitare che successivamente alla espropriazione
sopravvengano contrasti.
L’accordo, tuttavia, è subordinato al compimento del procedimento
espropriativo ed è destinato ad essere posto nel nulla in
ipotesi di mancata emissione del provvedimento ablativo.
Al suddetto istituto, l’art. 12 L.865/1971 ha affiancato
quello della cessione volontaria del bene e la giurisprudenza
è intervenuta a chiarire che l’accordo amichevole sull’ammontare
della indennità di esproprio non comporta una cessione volontaria
del bene, sicché è sempre necessario il completamento del
procedimento espropriativo al fine del passaggio della proprietà
del bene dall’espropriato all’espropriante (Cassazione,
18 ottobre 2001, n.12704).
Si è anche affermato che, quando nel corso di un procedimento
di espropriazione per pubblica utilità, intervenga un accordo
tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l’espropriante
sull’ammontare della indennità, quell’accordo viene a caducarsi
e a perdere di efficacia ove il procedimento non si concluda
con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio,
poiché la pretesa del privato viene allora a trovare titolo
risarcitorio nel danno ingiusto, conseguente alla sopraggiunta
perdita della proprietà del bene per effetto della occupazione
di esso divenuta illegittima e della sua radicale ed irreversibile
trasformazione per la costruzione dell’opera pubblica (Cass.
22 marzo 1994, n.2738).
Questo subprocedimento porta alla percezione della indennità
solo a seguito del compimento del procedimento espropriativo,
tanto che si dice che l’espropriante che lo abbia iniziato
non è obbligato per legge a completarlo, e, per converso,
non è configurabile in capo al privato che abbia concluso
tale accordo un diritto ad essere espropriato, ma soltanto
un diritto a ricevere una indennità nella misura concordata
se e quando l’esproprio abbia luogo, mentre, al contrario,
se il procedimento non si conclude con la espropriazione,
viene meno la efficacia del suddetto accordo (Cass. 18 ottobre
2001, n.12704).
Deve pertanto, nella suddetta materia, distinguersi tra
l’accordo tra proprietario del bene e la p.a. sull’ammontare
dell’indennità, che perde di efficacia ove il procedimento
non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto
di esproprio (che nella specie, secondo il tenore dell’atto
di appello, sarebbe inutiliter datum, per scadenza dei termini
della dichiarazione di pubblica utilità), dalla ipotesi
di un vero e proprio accordo, di natura transattiva (in
effetti il richiamo alla valenza transattiva va limitato
alle ipotesi nelle quali sussistano la res controversa e
la res dubia, come nel caso della sentenza Cassazione n.6968/2002,
nel quale si pone fine ad una lite, come non è nel caso
in esame) o, preferibilmente, rinunziativa, con il quale
il privato, nel ricevere ulteriori somme di danaro, dichiari
di non avere null’altro a pretendere nei confronti dell’espropriante;
tale ultimo accordo non perde efficacia ove il procedimento
espropriativo non si concluda nei termini, e, in caso di
irreversibile e radicale trasformazione del bene per intervenuta
realizzazione dell’opera pubblica, deve escludersi che il
suddetto privato possa agire per ottenere il risarcimento
del danno conseguente alla perdita della proprietà a seguito
della intervenuta accessione invertita.
Si ribadisce, pertanto, che il mero accordo sulla indennità
di esproprio, subordinato alla fine legittima della procedura,
se resta tale, non contiene né obblighi a disporre, né con
esso si dispone (anche con rinunzia) immediatamente di diritti.
Tale accordo non è pertanto in alcun modo assimilabile ad
un preliminare contenente l’obbligo di prestare il consenso.
Quando, tuttavia, il concordamento della espropriazione
contenga un quid pluris, perché si accompagna al pagamento
e relativa quietanza, e alla dichiarazione di non avere
null’altro a pretendere per quel titolo, l’interprete si
deve porre il problema dell’effettivo valore da attribuire
a tale accordo e in che limiti si possa richiamare la giurisprudenza
che riguarda i casi in cui si è realizzata una mera amichevole
determinazione della indennità, che esplica i suoi effetti
solo quando il procedimento espropriativo segue il suo corso,
mentre non esplica alcun effetto quando il procedimento
non venga concluso e la pretesa risarcitoria del privato
tragga origine dalla vicenda ablativa dell’accessione invertita.
Ad opinione del Collegio, deve tenersi certamente conto
del fatto dell’avvenuto pagamento della indennità di espropriazione,
in un quadro normativo che non prevede alcun procedimento
o subprocedimento che consenta la concreta percezione di
tale indennità senza alcun riverbero sulla vicenda ablativa,
così come deve tenersi conto della dichiarazione ampiamente
liberatoria resa dai proprietari nei confronti della controparte,
in relazione alle future situazioni soggettive, nella quale
non può non rilevarsi una dichiarazione di rinunzia a pretese
future, comprese quelle risarcitorie.
Né può ritenersi che i proprietari non possano rinunciare
preventivamente al diritto al risarcimento non ancora sorto
( in tal senso Cassazione civile , sezione I, 14 maggio
2002, n.6968), ben essendo ammissibile la disponibilità
di situazioni soggettive di tipo economico non ancora sorte
nel patrimonio dei soggetti, con le sole limitazioni previste
dal sistema (come si argomenta dal complesso degli artt.
458, 692, 771, 1348, 1472, 2331, 2823 c.c.).
Nella specie, si è in presenza di un accordo, nel quale
si è dichiarato di non avere null’altro a pretendere, e
al quale è seguito l’effettivo pagamento, seppure non possa
dirsi che a tale accordo vada fatta risalire la efficacia
traslativa ex art. 1376 c.c.; deve osservarsi che il procedimento
si è comunque concluso con il decreto di esproprio, che
non è stato impugnato, come eccepito dal Consorzio Cooperative
Costruzioni.
La mancata impugnazione del decreto di esproprio non è priva
di rilievo, in base ai principi affermati dalla Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, n.4 del 26 marzo 2003,
secondo la quale, se rientra ai sensi dell’art. 7, comma
3, L.TAR (novellato dall’art. 7 L.205/2000), nella giurisdizione
del giudice amministrativo, anche di legittimità, la cognizione
di tutte le domande di risarcimento dei danni conseguenti
ad espropri ritenuti illegittimi, la domanda risarcitoria
va proposta soltanto se sia stato impugnato tempestivamente
il provvedimento lesivo, e può essere accolta solo se tale
provvedimento sia stato annullato. In mancanza di annullamento,
e a maggior ragione, di totale impugnazione, di un atto,
quale il decreto di esproprio, certamente lesivo, in quanto
costitutivo di nuove situazioni, rectius, estintivo del
diritto di proprietà, poiché determina il trasferimento
del bene, l’assetto di interessi deve ritenersi stabile,
legittimo (per la presunzione di legittimità degli atti
amministrativi), valido, non annullato, e quindi non disapplicabile
dal giudice a fini risarcitori.
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5. - Alla luce delle su indicate considerazioni,
ad opinione del Collegio, non sussiste la esigenza di valutare
la legittimità della proroga retroattiva (a proposito della
quale, secondo Cassazione civile, I, 12 dicembre 2002, n.17709,
in tema di attuazione di procedimenti espropriativi emanati
per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
L.219/1981, la norma dell’art. 9 d.lg.20 settembre 1999,
n.354 sul completamento delle procedure in corso, va interpretata
nel senso che attraverso di essa è stata disposta la occupazione
di urgenza, a prescindere dal fatto che le occupazioni in
corso alla sua data di entrata in vigore fossero ancora
dotate del requisito della legittimità).
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6. - A proposito della richiesta di risarcimento
del danno, inoltre, da un lato, è stata effettivamente percepita
la somma concordata a titolo di indennità di espropriazione,
sicché, avendo parte attrice ricevuto un bene capitale,
produttivo di frutti, deve certamente ritenersi che, quale
che sia la somma pretesa a titolo risarcitorio, anche in
caso di accoglimento, essa sarebbe stata decurtata in ogni
caso in base al principio della compensatio lucri cum damno.
Dall’altro lato, deve osservarsi che sia nel ricorso di
primo grado che nell’atto di appello, non sono stati allegati,
né tantomeno provati i danni patrimoniali che sarebbero
derivati, sia all’immobile oggetto della procedura espropriativa
che alle parti residue del fondo, anche nel caso, che la
presente decisione nega, di riconoscimento della illiceità
della attività della amministrazione.
Non si vede infatti quale possa essere il danno subito dala
ricorrente dal momento che, con il pagamento della indennità
concordata, il valore patrimoniale del fondo si è trasformato
nel valore del capitale versato a titolo di indennizzo,
ed i frutti che la ricorrente avrebbero potuto trarre dalla
coltivazione del fondo si sono trasformati negli interessi
che la ricorrente hanno riscosso sul capitale versato a
titolo di indennizzo.
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7. - Va considerato, inoltre, per quanto
riguarda eventuali danni relativi alla sola occupazione,
che il Comune di Boscoreale ha eccepito, e tale circostanza
non risulta smentita né contestata da parte appellante,
che è stato instaurato apposito procedimento giurisdizionale
dinanzi al giudice ordinario.
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8. - Le considerazioni che precedono impongono
la reiezione dell’appello e la conferma della impugnata
sentenza, nei sensi di cui in motivazione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la
soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo
fissato.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso
proposto nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo
per la Campania, sezione quinta, n. 9282 del 2003, così
provvede: rigetta l’appello e per l’effetto conferma la
sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio,
che liquida in complessivi euro tremila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 8 giugno 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- Sezione
quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei seguenti signori Magistrati:
Stenio RICCIO, residente; Dedi Marinella RULLI, Consigliere;
Vito POLI, Consigliere; Bruno MOLLICA, Consigliere; Sergio
DE FELICE; Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA, 23 settembre 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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