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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE I - Sentenza 23 settembre 2004 n. 6245
Pres. Riccio, Est. De Felice;
Viteli (Avv.ti A. Ciappa, G. Romano e R. Fattoruso) c. Commissario Straordinario di Governo (n.c.), Consorzio Cooperative Costruzioni (Avv.ti F. Scotto e C. Russo)


1. Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione di aree destinate ad opere pubbliche – Occupazione d’urgenza – Nozione di pubblica utilità – Provvedimenti espropriativi fuori termine – Illegittimità

 

2. Espropriazione per pubblica utilità – Espropriazione di aree destinate ad opere pubbliche- Accordo sull’indennità – Cessione volontaria del bene – Distinzione – Mancata conclusione delle procedure espropriative – Occupazione ed irreversibile trasformazione del bene – Effetti sull’accordo relativo all’indennità – Caducazione

1. Nel procedimento espropriativo, il decreto di espropriazione deve intervenire nel termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità pena l’illegittimità del decreto stesso, ed il perfezionarsi degli estremi per l’ accessione invertita, salvo rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità.

 

2. L’accordo amichevole sull’ammontare dell’indennità di esproprio non comporta una cessione volontaria del bene, sicchè è sempre necessario il completamento del procedimento espropriativo. L’accordo, altresì, viene a caducarsi ed a perdere di efficacia qualora, a seguito della occupazione del bene e della sua radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell’opera pubblica, il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio; in tal caso in luogo della pretesa indennitaria sorge una pretesa risarcitoria correlata al danno ingiusto conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del bene.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.6245/2004
Reg. Dec.
N. 978 Reg. Ric.
Anno 2004

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 978 del 2004 proposto da

 

Vitelli Elisabetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Ciappa, Giovanni Romano e Raffaele Fattoruso, con domicilio eletto in Roma alla via Grazioli Lante 76 presso lo studio dell’avv. Stefania Iasonna,

 

CONTRO

 

Commissario Straordinario di Governo ex Titolo VIII L.219/1981, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

e nei confronti di
Consorzio Cooperative Costruzioni, quale impresa Capogruppo e mandataria del Raggruppamento di imprese tra il Consorzio Cooperative Costruzioni ed il Cons Coop, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Scotto e Carlo Russo, con i quali domicilia in Roma, via Lungotevere Flaminio n. 46-IV B presso lo studio del dott. Gian Marco Grez,

 

e nei confronti di
Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Ciancio, con il quale domicilia in Roma alla Piazza Cavour n. 10, presso lo studio dell’avv. Ferdinando Barucco,

 

per l’annullamento
della sentenza n. 9284 del 21.07.2003 con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione V, ha rigettato il ricorso proposto per l’accertamento del diritto a percepire il pagamento delle somme di danaro a titolo di risarcimento danni alla proprietà per occupazione illecita in materia di espropriazione di pubblica utilità, con contestuale condanna (anche in solido) al pagamento di tali somme per i danni connessi alla diminuzione del valore o al deprezzamento, degrado e limitazioni derivate alle parti residue del fondo non direttamente interessato dalla procedura di occupazione di urgenza.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Boscoreale e del consorzio Cooperative Costruzioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8 giugno 2004, il Dott. Sergio De Felice; Uditi, altresì, l'avv. Raffaele Fattoruso, l'avv. Ferdinando Scotto e l'avv. Alfredo Fenizia in sostituzione dell'avv. Mario Ciancio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La ricorrente premette in fatto che il fondo di sua proprietà, sito nel Comune di Boscoreale, veniva sottoposto a procedura espropriativa di pubblica utilità, e ad occupazione di urgenza, da parte del Commissario Straordinario di Governo ex L.219/1981, e per esso dal raggruppamento temporaneo di imprese facenti capo al Consorzio Cooperative Costruzioni, per la realizzazione di intervento di edilizia residenziale, nell’ambito del programma straordinario.
Il Concessionario del Commissario Straordinario procedeva alla occupazione del fondo, e successivamente gli appellanti addivenivano con il medesimo al concordamento della indennità di espropriazione, regolarmente percepita e per la quale veniva emessa quietanza.
Non veniva, al contrario, concordata alcuna indennità relativamente alla occupazione temporanea, non interveniva alcun atto di cessione volontaria, né il decreto di espropriazione, mentre antecedentemente alla data del 18.11.1998, veniva realizzata sul predetto fondo la opera pubblica comprendente, secondo la ordinanza CIPE 2198/EST, la costruzione di n.653 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
In data 18.11.1998 è intervenuta la scadenza dei termini di efficacia della occupazione e della dichiarazione di pubblica utilità, fissati con ordinanza CIPE n.2198/EST del 18.12.1995.
Sul presupposto della intervenuta illegittimità della procedura ablatoria, della sopravvenuta accessione invertita, e quindi della inefficacia-caducazione del concordamento della indennità, l'interessata proponeva ricorso al TAR della Campania per il risarcimento del danno nei confronti del concessionario e del concedente per l’illecito subito.
Nelle more, in data 1.8.2002 il Comune di Boscoreale subentrava nella titolarità delle predette opere, mentre in data 25.10.2002 veniva emesso decreto di esproprio.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso , ritenendo che alla specie si dovesse applicare il principio in base al quale, avendo la ricorrente nel concordamento ai fini della indennità di espropriazione, dichiarato di “non avere null’altro a pretendere a qualsiasi titolo”, avrebbero manifestato l’intendimento di abbandonare il bene, dando una effettiva sistemazione ai rapporti reciproci connessi alla realizzazione dell’opera ed escludendo pretese residue. Tale dichiarazione avrebbe una valenza di tipo transattivo e preventivo, riferibile ad ogni eventuale controversia.
Avverso tale sentenza, ritenendola ingiusta e viziata, insorgono gli odierni appellanti, che deduce quanto segue.
In primo luogo, si deduce che la efficacia del concordamento relativo alla indennità di esproprio è subordinata alla conclusione del procedimento espropriativo, nel senso che si verifica una condizione risolutiva se il decreto non viene emesso in modi e tempo legittimi.
Non può ritenersi, inoltre, che, una volta intervenuto il concordamento bonario, possa prescindersi dalla tempestiva conclusione del procedimento espropriativo.
Non può ritenersi che avvenga il trasferimento del bene, dovendosi distinguere l’accordo sulla indennità da una effettiva cessione volontaria, nella specie non intervenuta.
Il giudice di primo grado non ha considerato i principi internazionali e costituzionali, secondo i quali il fatto acquisitivo della proprietà e del possesso non può avvenire in conseguenza di un fatto illecito.
Gli appellanti, sulla base della considerazione che si è verificata la accessione invertita, agiscono per il risarcimento del danno, non ritenendo che possa essere sufficiente a rinunciare a tutte le pretese la dicitura “di non aver null’altro a pretendere”, contenuta nel verbale di concordamento.
Si osserva che anche le transazioni, la cui figura è stata richiamata dal giudice di primo grado, sono sottoposte a condizione risolutiva o sospensiva. Si lamenta violazione dell’art. 1370 c.c., in quanto in caso di utilizzo di moduli e formulari, le clausole debbono essere interpretare nel senso più favorevole all’aderente.
Gli appellanti lamentano anche che il giudice di primo grado non abbia dovutamente affrontato la questione della illegittimità della proroga retroattiva o in sanatoria delle occupazioni di urgenza scadute, proroga in violazione di tutti i principi costituzionali e internazionali, in quanto successiva alla intervenuta scadenza del termine precedente.
La proroga successiva, che verrebbe intesa come retroattiva (con DPR 354/1999), si è verificata successivamente al perfezionarsi degli estremi per la accessione invertita, datata 19.11.1998, mentre è principio pacifico che la proroga deve essere precedente alla scadenza del termine prorogato.
Né può avere valenza il decreto di esproprio emesso in data 25.10.2002, in base al principio secondo il quale la realizzazione illecita della opera pubblica determina la estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione della proprietà in capo all’ente a cui appartiene la opera pubblica, realizzando un fatto illecito istantaneo con effetti permanenti. In tale situazione, la sopravvenuta emanazione del decreto di esproprio non può incidere su di un assetto proprietario ormai definito, sicchè esso è inutiliter datum.
Si sono costituiti il Comune di Boscoreale, e il concessionario Consorzio Cooperative Costruzioni, che insistono per il rigetto dell’appello. Non si è costituito in Commissario Straordinario di Governo.
In via gradata, il Comune di Boscoreale chiede che, in caso di ritenuta fondatezza della domanda avversa, per effetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, il Commissario Straordinario di Governo sia condannato a rivalere il comune intimato di ogni pagamento derivante da condanna.
Con memoria depositata in data 3 giugno 2004, il Consorzio Cooperative Costruzioni ha eccepito la tardività e irricevibilità dell’appello, applicandosi la regola della dimidiazione dei termini; è stata inoltre eccepita la inammissibilità per difetto di giurisdizione, trattandosi di questione che sarebbe devoluta al giudice ordinario. E’ stata eccepita la inammissibilità a causa della mancata impugnazione del decreto di esproprio. Nel merito, si insiste nel rigetto dell’appello.
Alla udienza pubblica dell’8 giugno 2004, è avvenuta la discussione, nella quale l’avvocato di parte appellante ha eccepito la tardività del deposito della memoria del Consorzio controinteressato, avvenuta in data 3 giugno 2004; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

1. - In via preliminare di rito, va esaminata la questione della irricevibilità per tardività dell’appello, rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice (e pertanto non rileva la tardività o meno dell’ultimo deposito da parte del consorzio controinteressato), sia con riferimento al decorso del termine lungo di centoventi giorni, previsto dall’art. 23 bis L.1034/1971, che con riguardo al deposito dell’appello, che deve essere effettuato entro il termine dimezzato di quindici giorni dalla avvenuta notifica.
Ai sensi dell’art. 23 bis L.1034/1971, introdotto dall’art. 4, comma 2, L.205/2000, nei giudizi relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso: tale dimidiazione trova applicazione generalizzata e le eventuali eccezioni debbono essere espressamente previste nella stessa normativa che richiami quel rito. Ne conseguirebbe la irricevibilità dell’appello depositato oltre i quindici giorni (l’appello è stato notificato in data 16 gennaio 2004 mentre il deposito è avvenuto solo in data 4 febbraio 2004).
L’appello, inoltre, nella suddetta materia, dovrebbe avvenire entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza (risalente al 21 luglio 2003).
Pertanto, l’appello, a prescindere da ogni altra considerazione di merito, dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
Trattandosi, tuttavia, di azione soltanto risarcitoria, anche se connessa a procedura di esproprio, il Collegio ritiene di dover affrontare tutte le questioni di rito e di merito ad esso sottoposte.

 

2. - Con riguardo alla questione di giurisdizione, anche essa rilevabile d’ufficio, deve osservarsi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità non si limita al giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, ma si estende al sindacato sul rapporto tra privato e amministrazione nella sua portata più ampia, comprensivo anche dei comportamenti materiali nei quali si risolve la c.d. occupazione acquisitiva, con la conseguente richiesta di risarcimento del danno (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 9.7.2002, n.3819, VI, 10.10.2002, n.5443 e Ad. Pl. 4/2003).
Nella specie, come già accennato, si verte in tema di tutela (sia pure soltanto risarcitoria), avverso attività di tipo espropriativo della pubblica amministrazione, in presenza di legittima, quantomeno ab initio, dichiarazione di pubblica utilità, di decreto di esproprio, seppure successivo alla asserita irreversibile trasformazione del bene, e pertanto non può dubitarsi della giurisdizione di questo giudice amministrativo.

 

3. - A parte le questioni di rito, il presente Collegio ritiene comunque di doversi pronunciare sul merito della controversia, in relazione alla quale si svolgono le seguenti considerazioni.
Nel merito, con l’atto di appello si contesta e censura la impugnata sentenza, che ha ritenuto che la espressione consistente nella dichiarazione di “non avere null’altro a pretendere”, contenuta nell’accordo relativo alla indennità di esproprio, avesse una implicita valenza transattiva e rinunziativa in via preventiva, rispetto alle pretese collegate al fenomeno espropriativo. Conseguentemente, tale accordo non verrebbe meno nella sua efficacia, anche in caso di mancato perfezionamento dell’iter espropriativo.
Nel procedimento espropriativo, sia la dichiarazione di pubblica utilità che la occupazione di urgenza, sono sottoposti a termini indicati nei procedimenti che le dispongono.
Entro i suddetti termini i provvedimenti sono legittimi, mentre scaduti tali termini, essi diventano illegittimi.
Il decreto di espropriazione deve intervenire nel termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità. Se non interviene in tempo, la procedura diventa illegittima, ed illegittimo il decreto intervenuto successivamente, salva rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità.
In caso di mancato rispetto dei termini, e del verificarsi del fenomeno della occupazione espropriativa, non va pagata la indennità di espropriazione, ma il valore pieno del bene (quello che sarebbe il prezzo in una ordinaria compravendita), a titolo di risarcimento del danno.
Nella specie, si assume che i termini siano scaduti in data 18.11.1998, che la proroga ex lege dei termine sarebbe inefficace perché intervenuta dopo la scadenza del termine precedente, e il decreto di esproprio sarebbe inutilter datum, in quanto, essendo intervenuto in data 25.10.2002, sarebbe successivo di gran lunga rispetto alla irreversibile trasformazione del bene (intervenuta prima della scadenza dei termini), che costituisce titolo del risarcimento per fatto illecito.
Alla amichevole determinazione della indennità, secondo l’appellante, non ha fatto seguito un decreto di espropriazione nei termini dovuti.
In data 19.11.1998 è scaduto il periodo di occupazione legittima, e a quella epoca era stata già realizzata l’opera, sicché a quella data la pubblica amministrazione avrebbe già acquistato la proprietà del suolo, con conseguente diritto degli appellanti al risarcimento del danno per la relativa perdita di proprietà in conseguenza dell’illegittimo operato della stessa.

 

4. - Ai fini della risoluzione, in punto di merito, della presente controversia, occorre valutare la efficacia sia dell’accordo sulla indennità di esproprio (e le sue differenze dalla cessione volontaria), nel quale sia contenuta la dichiarazione di “non avere null’altro a pretendere in relazione a tale iniziativa”, che dell’effettivo pagamento e corrispondente quietanza.
Occorre, cioè, valutare se alla espressione di “non aver null’altro a pretendere” possa attribuirsi valore circa soltanto la indennità di esproprio, ovvero, anche, in relazione al trasferimento del bene, alla rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi il risarcimento, o per esempio, la retrocessione, e così via.
L’art. 26 L.2359/1865 prevede che i proprietari interessati e colui che promuove la espropriazione possono amichevolmente stabilire l’ammontare delle indennità.
L’art. 28 stabilisce che gli accordi amichevoli conclusi tra espropriante e proprietari dei beni da espropriarsi “si considerano dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione”. In effetti, ai sensi dell’art. 48, dopo la effettuazione del pagamento autorizzata dal giudice, viene emesso il decreto di espropriazione.
Tale procedimento mira alla rapida determinazione della indennità e ad evitare che successivamente alla espropriazione sopravvengano contrasti.
L’accordo, tuttavia, è subordinato al compimento del procedimento espropriativo ed è destinato ad essere posto nel nulla in ipotesi di mancata emissione del provvedimento ablativo.
Al suddetto istituto, l’art. 12 L.865/1971 ha affiancato quello della cessione volontaria del bene e la giurisprudenza è intervenuta a chiarire che l’accordo amichevole sull’ammontare della indennità di esproprio non comporta una cessione volontaria del bene, sicché è sempre necessario il completamento del procedimento espropriativo al fine del passaggio della proprietà del bene dall’espropriato all’espropriante (Cassazione, 18 ottobre 2001, n.12704).
Si è anche affermato che, quando nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l’espropriante sull’ammontare della indennità, quell’accordo viene a caducarsi e a perdere di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, poiché la pretesa del privato viene allora a trovare titolo risarcitorio nel danno ingiusto, conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del bene per effetto della occupazione di esso divenuta illegittima e della sua radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell’opera pubblica (Cass. 22 marzo 1994, n.2738).
Questo subprocedimento porta alla percezione della indennità solo a seguito del compimento del procedimento espropriativo, tanto che si dice che l’espropriante che lo abbia iniziato non è obbligato per legge a completarlo, e, per converso, non è configurabile in capo al privato che abbia concluso tale accordo un diritto ad essere espropriato, ma soltanto un diritto a ricevere una indennità nella misura concordata se e quando l’esproprio abbia luogo, mentre, al contrario, se il procedimento non si conclude con la espropriazione, viene meno la efficacia del suddetto accordo (Cass. 18 ottobre 2001, n.12704).
Deve pertanto, nella suddetta materia, distinguersi tra l’accordo tra proprietario del bene e la p.a. sull’ammontare dell’indennità, che perde di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio (che nella specie, secondo il tenore dell’atto di appello, sarebbe inutiliter datum, per scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità), dalla ipotesi di un vero e proprio accordo, di natura transattiva (in effetti il richiamo alla valenza transattiva va limitato alle ipotesi nelle quali sussistano la res controversa e la res dubia, come nel caso della sentenza Cassazione n.6968/2002, nel quale si pone fine ad una lite, come non è nel caso in esame) o, preferibilmente, rinunziativa, con il quale il privato, nel ricevere ulteriori somme di danaro, dichiari di non avere null’altro a pretendere nei confronti dell’espropriante; tale ultimo accordo non perde efficacia ove il procedimento espropriativo non si concluda nei termini, e, in caso di irreversibile e radicale trasformazione del bene per intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, deve escludersi che il suddetto privato possa agire per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà a seguito della intervenuta accessione invertita.
Si ribadisce, pertanto, che il mero accordo sulla indennità di esproprio, subordinato alla fine legittima della procedura, se resta tale, non contiene né obblighi a disporre, né con esso si dispone (anche con rinunzia) immediatamente di diritti.
Tale accordo non è pertanto in alcun modo assimilabile ad un preliminare contenente l’obbligo di prestare il consenso.
Quando, tuttavia, il concordamento della espropriazione contenga un quid pluris, perché si accompagna al pagamento e relativa quietanza, e alla dichiarazione di non avere null’altro a pretendere per quel titolo, l’interprete si deve porre il problema dell’effettivo valore da attribuire a tale accordo e in che limiti si possa richiamare la giurisprudenza che riguarda i casi in cui si è realizzata una mera amichevole determinazione della indennità, che esplica i suoi effetti solo quando il procedimento espropriativo segue il suo corso, mentre non esplica alcun effetto quando il procedimento non venga concluso e la pretesa risarcitoria del privato tragga origine dalla vicenda ablativa dell’accessione invertita.
Ad opinione del Collegio, deve tenersi certamente conto del fatto dell’avvenuto pagamento della indennità di espropriazione, in un quadro normativo che non prevede alcun procedimento o subprocedimento che consenta la concreta percezione di tale indennità senza alcun riverbero sulla vicenda ablativa, così come deve tenersi conto della dichiarazione ampiamente liberatoria resa dai proprietari nei confronti della controparte, in relazione alle future situazioni soggettive, nella quale non può non rilevarsi una dichiarazione di rinunzia a pretese future, comprese quelle risarcitorie.
Né può ritenersi che i proprietari non possano rinunciare preventivamente al diritto al risarcimento non ancora sorto ( in tal senso Cassazione civile , sezione I, 14 maggio 2002, n.6968), ben essendo ammissibile la disponibilità di situazioni soggettive di tipo economico non ancora sorte nel patrimonio dei soggetti, con le sole limitazioni previste dal sistema (come si argomenta dal complesso degli artt. 458, 692, 771, 1348, 1472, 2331, 2823 c.c.).
Nella specie, si è in presenza di un accordo, nel quale si è dichiarato di non avere null’altro a pretendere, e al quale è seguito l’effettivo pagamento, seppure non possa dirsi che a tale accordo vada fatta risalire la efficacia traslativa ex art. 1376 c.c.; deve osservarsi che il procedimento si è comunque concluso con il decreto di esproprio, che non è stato impugnato, come eccepito dal Consorzio Cooperative Costruzioni.
La mancata impugnazione del decreto di esproprio non è priva di rilievo, in base ai principi affermati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n.4 del 26 marzo 2003, secondo la quale, se rientra ai sensi dell’art. 7, comma 3, L.TAR (novellato dall’art. 7 L.205/2000), nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche di legittimità, la cognizione di tutte le domande di risarcimento dei danni conseguenti ad espropri ritenuti illegittimi, la domanda risarcitoria va proposta soltanto se sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento lesivo, e può essere accolta solo se tale provvedimento sia stato annullato. In mancanza di annullamento, e a maggior ragione, di totale impugnazione, di un atto, quale il decreto di esproprio, certamente lesivo, in quanto costitutivo di nuove situazioni, rectius, estintivo del diritto di proprietà, poiché determina il trasferimento del bene, l’assetto di interessi deve ritenersi stabile, legittimo (per la presunzione di legittimità degli atti amministrativi), valido, non annullato, e quindi non disapplicabile dal giudice a fini risarcitori.

 

5. - Alla luce delle su indicate considerazioni, ad opinione del Collegio, non sussiste la esigenza di valutare la legittimità della proroga retroattiva (a proposito della quale, secondo Cassazione civile, I, 12 dicembre 2002, n.17709, in tema di attuazione di procedimenti espropriativi emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII L.219/1981, la norma dell’art. 9 d.lg.20 settembre 1999, n.354 sul completamento delle procedure in corso, va interpretata nel senso che attraverso di essa è stata disposta la occupazione di urgenza, a prescindere dal fatto che le occupazioni in corso alla sua data di entrata in vigore fossero ancora dotate del requisito della legittimità).

 

6. - A proposito della richiesta di risarcimento del danno, inoltre, da un lato, è stata effettivamente percepita la somma concordata a titolo di indennità di espropriazione, sicché, avendo parte attrice ricevuto un bene capitale, produttivo di frutti, deve certamente ritenersi che, quale che sia la somma pretesa a titolo risarcitorio, anche in caso di accoglimento, essa sarebbe stata decurtata in ogni caso in base al principio della compensatio lucri cum damno.
Dall’altro lato, deve osservarsi che sia nel ricorso di primo grado che nell’atto di appello, non sono stati allegati, né tantomeno provati i danni patrimoniali che sarebbero derivati, sia all’immobile oggetto della procedura espropriativa che alle parti residue del fondo, anche nel caso, che la presente decisione nega, di riconoscimento della illiceità della attività della amministrazione.
Non si vede infatti quale possa essere il danno subito dala ricorrente dal momento che, con il pagamento della indennità concordata, il valore patrimoniale del fondo si è trasformato nel valore del capitale versato a titolo di indennizzo, ed i frutti che la ricorrente avrebbero potuto trarre dalla coltivazione del fondo si sono trasformati negli interessi che la ricorrente hanno riscosso sul capitale versato a titolo di indennizzo.

 

7. - Va considerato, inoltre, per quanto riguarda eventuali danni relativi alla sola occupazione, che il Comune di Boscoreale ha eccepito, e tale circostanza non risulta smentita né contestata da parte appellante, che è stato instaurato apposito procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

 

8. - Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell’appello e la conferma della impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania, sezione quinta, n. 9282 del 2003, così provvede: rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro tremila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 8 giugno 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- Sezione quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori Magistrati:
Stenio RICCIO, residente; Dedi Marinella RULLI, Consigliere; Vito POLI, Consigliere; Bruno MOLLICA, Consigliere; Sergio DE FELICE; Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA, 23 settembre 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

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