| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 17 settembre 2004
n. 6183
Pres. Trotta, est. Mele
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA (Avv. M. Sanino)
c. A.N.A.S. S.p.A. (Avv. Stato) e ROMANA SCAVI S.r.l. (Avv.
A. Presutti) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Procedimento di verifica dell’anomalia – Produzione di
giustificazioni – Contenuto – Limiti
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Aggiudicazione – Criteri di valutazione – Rapporti con
il procedimento di verifica dell’anomalia
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1. In materia di gare d’appalto, in relazione
ai rapporti tra quanto dichiarato in sede di presentazione
dell’offerta e le successive più articolate giustificazioni
in ordine all’anomalia dell’offerta, è vero che, successivamente
alla individuazione di anomalia dell’offerta, è necessaria
la produzione di ulteriori giustificazioni rispetto a quelle
indicate preventivamente in sede di offerta, correlate peraltro
alle specifiche richieste e alle particolari contestazioni
dell’ente procedente. Tuttavia tali giustificazioni, quando
riferite ai medesimi elementi di costo già indicati preventivamente,
non possono essere di segno completamente contrario rispetto
alle precedenti, altrimenti si verserebbe in un caso di
vera e propria modifica dell’offerta, che, naturalmente,
non è possibile per una sola impresa e dopo lo scrutinio
di tutte le offerte presentate.
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2. Per quanto riguarda l’esito della gara
d’appalto, la valutazione complessiva è collegata con i
singoli parametri previsti per l’aggiudicazione, ma non
tocca e non può essere riferito all’anomalia, nel senso
che, quando questa è individuata, l’offerta presentata è
(per effetto della formula matematica) automaticamente nell’ambito
dell’anomalia, per cui o si riesce a dimostrare che non
lo è in tutte le voci contestate oppure, anche se ciò non
riesce per un elemento minimale, questa resta anomala. E
ciò vale fino a quando il meccanismo per la individuazione
dell’anomalia delle offerte resta vincolato ad una precisa
formula matematica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 692/04, proposto
da
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SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA,
rappresentata e difesa dall’avv. Mario Sanino e presso lo
stesso elettivamente domiciliata, in Roma, viale dei Parioli,
180;
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CONTRO
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A.N.A.S. S.p.A., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
e presso la medesima domiciliata “ex lege”, in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
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E NEI CONFRONTI
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ROMANA SCAVI S.r.l., anch’essa costituitasi
in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Avilio Presutti
e presso lo stesso elettivamente domiciliata, in Roma, piazza
S. Salvatore in Lauro, 10;
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PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sez. III, n. 1142 del 6 febbraio 2004 (dispositivo
reso con il n. 230 del 2003).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ ANAS S.p.A.
e della controinteressata, nonché l’appello incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2004, il Consigliere
Eugenio Mele;
Uditi l’avv. Mario Sanino, l'Avvocato dello Stato Linda
e l'avv. Avilio Presutti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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L’appello principale è proposto dalla Società
italiana per condotte d’acqua e si dirige contro la sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio indicata
in epigrafe, con la quale quel giudice ha annullato l’aggiudicazione
intervenuta a suo favore per un’opera viaria (tronco Tertenia-Tortolì,
lotto n. 4, stralcio n. 1), essendo stata considerata l’offerta
presentata dalla società appellata non affetta da anomalia.
Con un primo atto di appello, viene impugnato il solo dispositivo
della sentenza, mentre con successivi motivi aggiunti si
censura la sentenza integrale.
Nell’atto di appello preliminare, l’appellante rileva la
inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, in
quanto le censure del medesimo attenevano tutte a valutazioni
di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
In particolare, l’appellata aveva dapprima presentato per
i costi della mano d’opera quelli relativi ad una provincia
diversa da quella dove si dovevano svolgere i lavori (Cagliari
in luogo di Nuoro) senza peraltro evidenziare le spese di
trasferta, mentre in sede di giustificazioni successive,
ha risposto che i costi erano stati elaborati autonomamente,
senza alcun riferimento a tabelle salariali, andando così
in contrario avviso a quanto stabilito nel bando di gara
(che peraltro non era stato neppure tempestivamente impugnato).
Rileva ancora l’appellante che la Romana Scavi non aveva
fornito alcuna giustificazione circa il costo del capo squadra,
che aveva arbitrariamente e senza ragione modificato l’analisi
relativa allo scavo di sbancamento, che non aveva fornito
alcuna giustificazione concreta in ordine al personale da
adibire ai macchinari ed al costo di manutenzione ed infine
per non aver fornito alcuna indicazione (salvo una lettera
di conferma del fornitore) per i noli a freddo.
Pubblicata la sentenza integrale, l’appellante formula motivi
aggiunti, con i quali, oltre a reillustrare le censure dell’atto
introduttivo dell’appello, si censura il formalismo della
sentenza, soprattutto in considerazione delle affermazioni
di mancanza di valutazione complessiva dell’offerta e di
carenza di motivazione nel provvedimento di esclusione.
L’appellata Romana Scavi si costituisce in giudizio e controdeduce
punto per punto alle censure dell’appello, presentando peraltro
ricorso incidentale in ordine al capo della sentenza che
ordina la rinnovazione della procedura di anomalia mentre
si può benissimo attribuire l’aggiudicazione alla stessa
Romana Scavi, che relativamente, in subordine alla reintegrazione
in forma specifica, alla mancata individuazione di un risarcimento
per equivalente.
L’ANAS, costituitasi in giudizio, rileva la correttezza
del procedimento seguito e chiede, conseguentemente, l’accoglimento
dell’appello.
Sia l’appellante principale che l’appellante incidentale
presentano memorie conclusionali.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27
aprile 2004.
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DIRITTO
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Occorrono, preliminarmente, due premesse:
una in relazione ai rapporti tra quanto dichiarato in sede
di presentazione dell’offerta e le successive più articolate
giustificazioni in ordine all’anomalia dell’offerta, e ciò
anche in relazione alla nota sentenza del Consiglio di giustizia
delle comunità europee del 27 novembre 2001, ed un’altra
con riferimento alla valutazione complessiva dell’offerta.
In ordine al primo punto, se è vero che, successivamente
alla individuazione di anomalia dell’offerta, è necessaria
la produzione di ulteriori giustificazioni rispetto a quelle
indicate preventivamente in sede di offerta, (relativamente
al 75% delle categorie di lavoro), correlate peraltro alle
specifiche richieste e alle particolari contestazioni dell’ente
procedente, è pur vero che tali giustificazioni, quando
riferite ai medesimi elementi di costo già indicati preventivamente,
non possono essere di segno completamente contrario rispetto
alle precedenti, altrimenti si verserebbe in un caso di
vera e propria modifica dell’offerta, che, naturalmente,
non è possibile per una sola impresa e dopo lo scrutinio
di tutte le offerte presentate.
Per quanto concerne il secondo punto, la valutazione complessiva
è collegata con i singoli parametri previsti per l’aggiudicazione,
ma non tocca e non può essere riferito all’anomalia, nel
senso che, quando questa è individuata, l’offerta presentata
è (per effetto della formula matematica) automaticamente
nell’ambito dell’anomalia, per cui o si riesce a dimostrare
che non lo è in tutte le voci contestate oppure, anche se
ciò non riesce per un elemento minimale, questa resta anomala.
E ciò vale fino a quando il meccanismo per la individuazione
dell’anomalia delle offerte resta vincolato ad una precisa
formula matematica, come è attualmente.
Passando al merito della controversia azionata in questa
sede, l’appello principale è fondato.
Ed infatti l’Amministrazione ha correttamente ritenuto che
le giustificazioni presentate dalla Romana Scavi non potessero
essere accettate.
Ed invero, relativamente al costo della mano d’opera, mentre
nell’offerta i costi della stessa erano stati calcolati
sulla base delle tabelle della provincia di Cagliari, invece
che su quelle di Nuoro, ove dovevano svolgersi i lavori
(senza peraltro individuare i costi aggiuntivi necessari
per il trasferimento degli operai), successivamente la Romana
Scavi ha dichiarato che avrebbe operato autonomamente, al
di fuori di qualsiasi tabella di riferimento, determinando
una sicura incertezza sulla possibilità della copertura
dei costi medesimi.
Relativamente alla presenza del capo-squadra, l’attuale
appellata non ha fornito alcuna adeguata giustificazione
circa il fatto di aver dichiarato di adibire a tale compito
un operaio qualificato, anziché, come richiesto dall’Amministrazione,
un operaio specializzato, limitandosi a mere affermazioni
di assicurazioni di buon funzionamento dell’organizzazione.
Anche con riferimento allo scavo di sbancamento, la stessa
impresa candidamente afferma di non averne tenuto conto
in sede di offerta e che dopo un attento esame è giunta
alla conclusione di una riutilizzazione dei materiali di
sbancamento, annullando così i costi relativi, ma non specifica
né quale riutilizzo intende fare né quale incidenza tale
riutilizzo potrà avere. Infine, anche sui noli a freddo,
la Romana Scavi non riesce a fornire precise argomentazioni
relativamente alla copertura degli ammortamenti, delle assicurazioni
e dei noli, limitandosi a trasmettere una generica nota
confermativa di tale copertura da parte del proprio fornitore,
senza alcuna analisi e alcuna specificazione.
E’ evidente, perciò, che le giustificazioni fornite dalla
Romana Scavi non contengono quegli elementi tecnici ed economici
che, solo, avrebbero potuto convincere l’Amministrazione
circa la non anomalia dell’offerta, per cui la stessa è
stata conseguentemente dichiarata anomala ed esclusa dalla
gara. L’appello incidentale, che presenta motivi che avrebbero
potuto essere presi in considerazione soltanto in presenza
di un rigetto dell’appello principale (risarcimento in forma
specifica o per equivalente), va, di necessità, rigettato.
Le spese di giudizio del doppio grado, però, in considerazione
della complessiva vicenda giurisdizionale, possono essere
integralmente compensate fra tutte le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, rigetta il ricorso in primo grado
- Rigetta l’appello incidentale.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),
riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
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Gaetano TROTTA - Presidente
Vito POLI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
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