| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 settembre 2004 n.
5845
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1. Contratti della P.A. – Appalti di opere
pubbliche – Conseguimento della attestazione di qualità
da parte di società miste costituite dagli enti locali –
Legittimità – Motivi – Possibilità per le società miste
costituite dagli enti locali di operare sul mercato in veste
di esecutori di lavori pubblici per conto di stazioni appaltanti
terze sia prima che dopo la l. 166/2002
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2. Lavori Pubblici - Società miste costituite
da enti locali - Possibilità di svolgere attività imprenditoriali
c.d. extraterritoriali – Condizioni – Motivi
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3. Lavori pubblici - Società miste costituite
da enti locali - Possibilità, entro certi limiti, di assumere
appalti pubblici anche affidati da soggetti terzi rispetto
a quelli che le hanno dato vita - Motivi – Divieto di extraterritorialità
- Limiti
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4. Appalti di lavori pubblici – Appalti in
– house construction – Divieto – Deroga per i soggetti di
cui all’art. 2, co. 2, L. 109/1994 – Fonti – L. n. 415/1998
– Motivi - Possibilità per i concessionari di eseguire in
via diretta una percentuale dei lavori – Conseguenze - Insussistenza
di un obbligo assoluto di esternalizzazione
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5. Lavori pubblici – Divieto per i soggetti
aggiudicatori di assumere anche la veste di soggetti esecutori
di lavori pubblici ex art. 2, comma 5 bis, L. 109/1994 –
Non sussiste – Motivi – Coesistenza nell’articolo 2, l.
109/1994, del comma 4 e del comma 5 bis – Significato dell’obbligo
di esternalizzazione - Finalità di impedire il cumulo in
uno stesso soggetto del ruolo di stazione appaltante e di
soggetto esecutore dei lavori, ma solo per specifici lavori
di competenza di un dato soggetto (rientrante nel novero
di quelli di cui all’art. 2, co. 2, l. n. 109/1994) – Divieto
di in house construction – Non sussiste nel caso in cui
un soggetto di cui all’art. 2, co. 2, operi, non già in
veste di stazione appaltante, bensì in veste di esecutore
dei lavori pubblici appaltati da altro soggetto (sempre
rientrante nell’art. 2, co. 2) - Motivi
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1. In materia di appalti di opere pubbliche,
è legittimo il conseguimento dell’attestazione di qualità
ex art. 8, l. 109/1994 da parte delle società miste costituite
dagli enti locali, in quanto non è precluso loro di operare
sul mercato come esecutori di lavori pubblici per conto
di stazioni appaltanti. Infatti sia dopo l’entrata in vigore
della l. n. 166/2002 (c.d. Merloni quater) che ha abrogato
il testo dell’art. 2, co. 5 bis, introdotto dalla l. n.
415/1998, sia nel sistema normativo anteriore alla l. n.
166/2002, si deve ritenere che né il t.u. enti locali (d.lgs.
n. 267/2000), né l’art. 2, co. 5 bis, l. n. 109/1994, nel
testo introdotto dalla l. n. 415/1998 (cd. Merloni ter),
precludessero agli enti aggiudicatori, e, segnatamente,
alle società miste costituite dagli enti locali, di operare
sul mercato in veste di esecutori di lavori pubblici per
conto di stazioni appaltanti terze. Conseguentemente, non
era precluso a detti soggetti il conseguimento dell’attestazione
di qualità di cui all’art. 8, l. n. 109/1994
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2. Le società miste costituite da enti locali
possono svolgere attività imprenditoriali c.d. extraterritoriali,
assumendo il ruolo di esecutori di appalti pubblici indetti
da altre stazioni appaltanti pubbliche, diverse dagli enti
locali che hanno dato vita alle società miste, in quanto,
partendo dal principio basilare secondo cui la società mista
costituita da enti locali è strumentale al perseguimento
degli interessi della collettività locale, non si può a
priori escludere la loro possibilità di svolgimento di attività
c.d. extraterritoriali, ma occorre, caso per caso, verificare,
con specifiche indagini e studi, che l’espletamento di tali
attività, da un lato contribuisca al migliore perseguimento
dell’interesse della collettività locale, e, dall’altro
lato, non si traduca in un aumento di costi per tale collettività,
in termini di aumento di tasse o tariffe, o peggioramento
del servizio. Solo a tali condizioni, infatti, si soddisfa
la duplice esigenza che, da un lato, le attività extraterritoriali
della società mista non si traducano in pregiudizio e aumento
di costi della collettività territoriale, in contrasto con
i principi di efficienza e di equa misura di tasse e tariffe,
e che, dall’altro lato, la società mista, una volta immessa
sul mercato, vi operi in condizioni di effettiva concorrenza
e parità con gli imprenditori privati, senza costituzione
di una posizione di privilegio derivante dalla possibilità
di usufruire, in violazione delle norme comunitarie e nazionali
sugli aiuti pubblici alle imprese, di una dote economico
– finanziaria costituita da denaro pubblico e, dunque, in
definitiva, a carico della collettività
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3. Le società miste possono, entro certi
limiti, assumere appalti pubblici anche affidati da soggetti
terzi rispetto a quelli che le hanno dato vita e ciò in
virtù delle innovazioni introdotte con l’art. 35, l. 448/2001
e con il d.l. 269/2003. In particolare l’art. 35, l. n.
448/2001, aveva vietato la c.d. extraterritorialità solo
al termine di un periodo transitorio, e tale divieto è stato
abrogato dall’art. 14, l. n. 326/2003 (recante conversione
del d.l. n. 269/2003); inoltre la l. n. 350/2003 ha introdotto
il divieto di extraterritorialità solo alla fine di un periodo
transitorio (art. 113, commi 6 e 15 quater, d.lgs. n. 267/2000)
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4. Tra i soggetti di cui all’art. 2, co.
2, L. 109/1994, per i concessionari già la stessa l. n.
415/1998 consentiva una deroga al divieto assoluto di in
– house construction. Infatti i concessionari possono eseguire
in via diretta una percentuale dei lavori, e dunque non
hanno un obbligo assoluto di esternalizzazione. Quando i
concessionari eseguono i lavori direttamente, devono possedere
i requisiti di qualificazione, e dunque hanno titolo a conseguire
l’attestazione di qualità.
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5. La coesistenza, nell’articolo 2, l. 109/1994,
del comma 4 e del comma 5 bis, induce a ritenere che il
comma 5 bis non sancisca affatto un divieto assoluto, per
i soggetti aggiudicatori, di assumere anche la veste di
soggetti esecutori di lavori pubblici. Invero, l’obbligo
di eseguire i lavori di propria competenza mediante appalto,
concessione, ovvero lavori in economia, non è un obbligo
inderogabile, perché i concessionari potevano, già prima
della Merloni quater, eseguire in parte, i lavori, in via
diretta. Inoltre l’obbligo di esternalizzazione sancito
dal citato art. 2, co. 5 bis, assume il significato di impedire
il cumulo in uno stesso soggetto, del ruolo di stazione
appaltante e di soggetto esecutore dei lavori, ma tale divieto
di cumulo non può che riferirsi ai lavori di pertinenza
del soggetto di cui si tratta. Solo per specifici lavori
di competenza di un dato soggetto (rientrante nel novero
di quelli di cui all’art. 2, co. 2, l. n. 109/1994) ha un
significato logico l’obbligo di esternalizzazione e il divieto
di in house construction. La norma di cui all’art. 2, co.
5 bis, non impediva, invece, che un soggetto fosse ente
aggiudicatore per un dato appalto e soggetto affidatario
in un altro appalto. E, invero, nel caso in cui un soggetto
di cui all’art. 2, co. 2, operi, non già in veste di stazione
appaltante, bensì in veste di esecutore dei lavori pubblici
appaltati da altro soggetto (sempre rientrante nell’art.
2, co. 2), non si ricade nel divieto di in house construction.
Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che un soggetto
che rientra nel novero dei soggetti aggiudicatori non potrebbe
mai essere esecutore di un appalto indetto da altri soggetti
aggiudicatori. Il che si traduce in una incapacità giuridica
a contrarre, in contrasto con la generale capacità di diritto
privato, che va riconosciuta sia ai soggetti privati, sia
ai soggetti solo formalmente privati (società a capitale
pubblico), sia alle pubbliche amministrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.5845/04 Reg.Dec.
N. 11773 Reg.Ric.
ANNO 2003
Disp.vo 359/2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 11773/2003, proposto
da ENEL SOLE s.p.a., in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Diego Corapi
e dall’avv. Vittorio Cappuccilli, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dei medesimi, in Roma, via Flaminia, n.
318;
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contro
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EUROSOA – Organismo di attestazione s.p.a.,
in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita in appello;
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e nei confronti di Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
e per legge domiciliata presso gli uffici di quest’ultima,
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, cointeressata all’accoglimento
dell’appello principale e appellante incidentale;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
persona del legale rappresentante in carica, non costituito
in giudizio;
ACEA s.p.a. , in persona del legale rappresentante
in carica, non costituita in appello;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, sez. III,
30 giugno 2003, n. 5717, resa tra le parti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, cointeressata all’accoglimento
dell’appello principale;
visto l’appello incidentale dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza dell’11 giugno 2004 il consigliere
Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato V. Cappuccilli per
l’appellante, e l'avvocato dello Stato M. L. Spina per l’appellante
incidentale
; ritenuto e considerato quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. ACEA s.p.a. (società mista a partecipazione
maggioritaria del Comune di Roma) conseguiva, su sua richiesta
ai sensi del d.p.r. n. 34/2000, attestazione di qualificazione
n. 837/1/00 in data 31 luglio 2002, rilasciata da EUROSOA
– organismo di attestazione, per una serie di categorie
e classifiche.
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1.1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, riscontrato l’avvenuto inserimento di tale attestazione
nel casellario informatico delle imprese qualificate, comunicava
sia ad EUROSOA che ad ACEA, che della questione della regolarità
o meno del rilascio di detta attestazione si sarebbe occupato
il Consiglio dell’Autorità nella riunione del 14 novembre
2002, tenuto conto del contenuto del comunicato della medesima
Autorità 28 settembre 2001, n. 14.
Con delibera 20 novembre 2002, n. 325/02, l’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici disponeva che in calce
all’attestazione n. 837/1/00 conseguita da ACEA s.p.a. venisse
aggiunta la seguente annotazione: <>.
In particolare, secondo la tesi dell’Autorità:
- le società miste costituite da Comuni e Province per la
gestione dei servizi pubblici locali non possono conseguire
l’attestazione di qualificazione di cui all’art. 8, l. n.
109/1994 (comunicato dell’Autorità 28 settembre 2001, n.
14);
- atteso che l’art. 2, co. 5 bis, l. n. 109/1994, nel testo
introdotto dalla Merloni ter, e vigente all’epoca del rilascio
dell’attestazione ad ACEA da parte di EUROSOA, sanciva il
principio dell’obbligo di esternalizzazione dei lavori pubblici
degli enti aggiudicatori, sicché le stazioni appaltanti
potevano eseguirli solo mediante appalto o concessione,
ne deriverebbe che le stazioni appaltanti, non potendo eseguire
direttamente lavori pubblici, non potrebbero conseguire
l’attestato di qualificazione.
Sebbene alla data di adozione del provvedimento impugnato
(20 novembre 2002), tali considerazioni dovevano ritenersi
superate per effetto dell’abrogazione dell’art. 2, co. 5
bis, l. n. 109/1994, ad opera della l. n. 166/2002 (c.d.
Merloni quater), e per effetto della modifica dell’art.
113, t.u. enti locali, ad opera dell’art. 35, l. n. 448/2001,
tuttavia, osservava l’Autorità, essendo stata l’attestazione
SOA rilasciata prima dell’entrata in vigore della l. n.
166/2002, la stessa deve ritenersi non utilizzabile perché
rilasciata in contrasto con le norme vigenti alla data del
rilascio.
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1.2. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio –
Roma, EUROSOA s.p.a. ha impugnato la delibera dell’Autorità
20 novembre 2002, n. 325/02 e gli atti presupposti tra cui,
in particolare, il comunicato 28 settembre 2001, n. 14.
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1.3. Il T.a.r. adito, con la sentenza in
epigrafe, ha respinto talune eccezioni preliminari e ha
accolto il ricorso, osservando che:
- le determinazioni di carattere generale adottate dall’Autorità,
siano esse interpretative di norme o prescrittive di comportamenti
per i destinatari, assumono rilevanza autonoma, anche a
fini processuali, solo se collegate a effettivi poteri provvedimentali
spettanti all’Autorità: in particolare, il comunicato alle
SOA del 28 settembre 2001, n. 14, sarebbe privo di autonoma
portata lesiva e correttamente sarebbe stato impugnato solo
unitamente all’atto puntuale applicativo; stesso ragionamento
varrebbe per la delibera dell’Autorità 2 ottobre 2002, consistente
solo in un parere;
- l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non avrebbe
il potere di incidere direttamente sulle attestazioni rilasciate
dalle SOA, e di annullarle in tutto o in parte: sicché sarebbe
illegittimo il provvedimento impugnato, con cui l’Autorità
ha direttamente invalidato una attestazione SOA;
- nel merito, poi, sarebbe erronea la interpretazione accolta
dall’Autorità in relazione all’art. 2, co 5 bis, l. n. 109/1994,
e la conclusione, che l’Autorità ne trae, della impossibilità,
per gli enti aggiudicatori, di conseguire l’attestazione
SOA;
- in particolare: le società costituite da enti locali potrebbero
partecipare a gare di appalto indette da soggetti terzi;
l’art. 2, co. 5 bis, l. n. 109/1994, nel testo introdotto
dalla l. n. 415/1998 (c.d. Merloni ter) andrebbe interpretato
nel senso che è vietato ad un ente aggiudicatore di eseguire
direttamente i propri lavori pubblici, dovendovi provvedere
con appalto o concessione, ma non anche nel senso che un
soggetto (rientrante nelle categorie di enti aggiudicatori)
non possa essere esecutore di lavori pubblici di pertinenza
di altri enti.
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2. Contro tale sentenza hanno proposto, rispettivamente,
appello principale e appello incidentale ENEL SOLE s.p.a.
(interveniente in primo grado, quale controinteressata in
relazione ad una gara di appalto cui ha partecipato ACEA)
e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
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2.1. L’appello principale e quello incidentale
possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono
medesime questioni.
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3. Si lamenta, anzitutto, che il ricorso
di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile
per mancata tempestiva impugnazione del comunicato dell’Autorità
28 settembre 2001, n. 14, e della delibera 2 ottobre 2002
(primo motivo dell’appello principale).
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3.1. Tale mezzo è infondato.
Il comunicato 28 settembre 2001, n. 14, è destinato alle
SOA, al fine di fornire ad esse indicazioni sull’attività
di attestazione; tra le altre molteplici questioni, tale
comunicato contiene la posizione dell’Autorità circa la
impossibilità, per le società miste degli enti locali, di
conseguire l’attestazione SOA.
Si tratta, all’evidenza, di un atto a contenuto generale,
diretto alle SOA, e come tale, privo di autonoma portata
lesiva.
L’interesse ad impugnare tale comunicato è sorto, per l’organismo
di attestazione, solo quando l’Autorità ha fatto concreta
applicazione della propria precedente opzione interpretativa,
invalidando, in applicazione della stessa, l’attestazione
rilasciata ad ACEA.
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3.2. Lo stesso ragionamento deve essere esteso
al parere dell’Autorità 2 ottobre 2002, che è atto endoprocedimentale.
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4. Si lamenta, poi, che erroneamente il T.a.r.
ha negato la sussistenza del potere, in capo all’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, di invalidare le attestazioni
rilasciate dalle SOA. Si assume che, al contrario, dal tessuto
normativo vigente si desumerebbe la sussistenza di tale
potere (primo motivo dell’appello principale).
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4.1. La censura è fondata. Questa Sezione,
con svariate decisioni (tra cui Cons. Stato, VI, 2 marzo
2004, nn. 991 e 993), che il Collegio condivide e da cui
non c’è ragione di discostarsi nel caso di specie, ha ritenuto
sussistente il potere dell’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici di intervenire in via diretta sulle attestazioni
SOA, invalidandole in tutto o in parte, dopo aver segnalato
la illegittimità alla SOA, e nell’inerzia di quest’ultima.
Hanno osservato le citate decisioni:
"Posto che, in base alla l. n. 109/1994 e al d.p.r. n. 34/2000:
- le SOA esercitano una pubblica funzione di certificazione;
- le attestazioni sono atti pubblici di certificazione;
- l’Autorità esercita un controllo sia sulle SOA che sulle
attestazioni che esse rilasciano;
- l’Autorità può indicare in modo vincolante il contenuto
delle attestazioni;
- l’Autorità può escludere dal mercato le SOA inadempienti;
- l’Autorità vigila sull’intero sistema di qualificazione,
e dunque ne garantisce l’efficienza e l’efficacia, a tutela
della concorrenza e della pubblica fiducia;
da tale complesso di poteri attribuiti all’Autorità si evince
anche quello, strettamente strumentale, di intervento diretto
sulle attestazioni, mediante annullamento delle stesse".
"In chiave ricostruttiva, va evidenziato che il potere di
annullamento delle attestazioni va esercitato dall’Autorità
solo in caso di inerzia della SOA:
- sicché, in prima battuta, l’Autorità dovrà indicare alla
SOA il contenuto dell’atto che questa deve adottare (rilascio,
modifica, ritiro, dell’attestazione);
- in caso di inerzia della SOA, l’Autorità interverrà in
via diretta ad adottare l’atto omesso dalla SOA;
- la necessità che il sistema di qualificazione sia efficiente
ed efficace, comporta che vi sia una urgenza in re ipsa
nell’adozione degli interventi prescritti, per cui l’Autorità,
nell’indicare alle SOA il contenuto degli atti, potrà assegnare
un termine molto breve, decorso il quale potrà intervenire
in via diretta.
E’ appena il caso di aggiungere che l’atto con cui l’Autorità
"indica" alla SOA il contenuto dell’atto da adottare, deve
rispettare le garanzie di partecipazione, sicché contestualmente
l’Autorità darà avviso di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 7, l. n. 241/1990, all’impresa interessata".
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4.2. Il che è quanto si è verificato nel
caso di specie, perché l’Autorità è intervenuta di ufficio
a dichiarare la non utilizzabilità dell’attestazione dopo
aver previamente informato la EUROSOA dei vizi riscontrati,
e nella perdurante inerzia di quest’ultima.
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5. Ritenuto, in astratto, sussistente il
potere dell’Autorità di invalidare in via diretta le attestazioni
di qualità rilasciate dalle SOA, occorre verificare se tale
potere sia stato, nel caso concreto, correttamente esercitato.
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5.1. Occorre pertanto passare all’esame degli
ulteriori motivi di gravame.
Sia l’appellante principale che l’appellante incidentale
censurano la sentenza del T.a.r., nella parte in cui ritiene
erronea l’interpretazione dell’art. 2, co. 5 bis, l. n.
109/1994, seguita dall’Autorità (secondo motivo dell’appello
principale; unico motivo dell’appello incidentale).
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5.2. Assumono le appellanti che:
- l’art. 2, co. 5 bis, l. n. 109/1994 (nel testo introdotto
dalla c.d. Merloni ter) imponeva ai soggetti di cui all’art.
2, co. 2, l. n. 109/1994, l’obbligo di esternalizzazione
dei propri lavori, e dunque il divieto di eseguire in proprio
lavori pubblici; tale norma non farebbe alcuna distinzione,
al contrario di quanto affermato dal T.a.r., tra lavori
pubblici di pertinenza della stazione appaltante, e lavori
pubblici di pertinenza di altre stazioni appaltanti;
- il divieto di cui all’art. 2, co. 5 bis, sarebbe di per
sé impeditivo dell’iscrizione delle stazioni appaltanti
all’albo nazionale costruttori, ancora vigente alla data
di introduzione dell’art. 2, co. 5 bis;
- le società miste costituite dagli enti locali, in considerazione
degli interessi territoriali per cui sono costituite, non
potrebbero svolgere attività estranee agli scopi per cui
sono create; tali limitazioni non sarebbero venute meno
a seguito della modifica dell’art. 113, d.lgs. n. 267/2000,
ad opera, dapprima, della l. n. 448/2001, e successivamente
del d.l. n. 269/2003;
- il regime della qualificazione riguarderebbe le <>
ossia i soggetti di cui all’art. 10, l. n. 109/1994, e non
i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 2, medesima legge
(così l’appello incidentale).
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5.3. Le censure sono infondate.
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5.3.1. La questione di diritto è se ACEA
s.p.a., società mista a prevalente partecipazione del Comune
di Roma, potesse o meno conseguire, all’epoca dei fatti
(luglio 2002) l’attestazione di qualità di cui all’art.
8, l. n. 109/1994.
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5.3.2. La soluzione negativa accolta dall’Autorità
si basa su due ordini di considerazioni:
- le società miste costituite dagli enti locali, ai sensi
del relativo t.u. (d.lgs. n. 267/2000), non potrebbero svolgere
attività economico – imprenditoriali al di fuori del servizio
per la cui gestione sono state costituite;
- l’art. 2, co. 5 bis, l. n. 109/1994, nel testo introdotto
dalla l. n. 415/1998, vieterebbe agli enti aggiudicatori
di eseguire in via diretta lavori pubblici, imponendo ad
essi un obbligo di esternalizzazione.
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5.3.4. Entrambe gli argomenti non possono
essere condivisi.
Va anzitutto premesso che la questione oggetto del presente
giudizio è superata, per stessa ammissione degli appellanti,
a far data dalla entrata in vigore della l. n. 166/2002
(c.d. Merloni quater) che ha abrogato il testo dell’art.
2, co. 5 bis, introdotto dalla l. n. 415/1998.
Ciò posto, anche nel sistema normativo anteriore alla l.
n. 166/2002 (c.d. Merloni quater) (che ha abrogato l’art.
2, co. 5 bis, l. n. 109/1994), si doveva ritenere che né
il t.u. enti locali (d.lgs. n. 267/2000), né l’art. 2, co.
5 bis, l. n. 109/1994, nel testo introdotto dalla l. n.
415/1998 (cd. Merloni ter), precludessero agli enti aggiudicatori,
e, segnatamente, alle società miste costituite dagli enti
locali, di operare sul mercato in veste di esecutori di
lavori pubblici per conto di stazioni appaltanti terze.
Conseguentemente, non era precluso a detti soggetti il conseguimento
dell’attestazione di qualità di cui all’art. 8, l. n. 109/1994.
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5.3.5. Per quanto riguarda la questione della
possibilità, per le società miste costituite da enti locali,
di svolgere attività imprenditoriali c.d. extraterritoriali,
assumendo il ruolo di esecutori di appalti pubblici indetti
da altre stazioni appaltanti pubbliche (diverse dagli enti
locali che hanno dato vita alle società miste), tale questione
era stata risolta in senso affermativo dalla giurisprudenza,
sia pure con paletti e limitazioni volti a non snaturare
il ruolo istituzionale delle società miste.
Questo Consesso ha infatti ritenuto, già nel vigore dell’art.
113, d.lgs. n. 267/2000, nel testo anteriore alle innovazioni
introdotte con la l. n. 448/2001, con il d.l. n. 269/2003,
e con la l. n. 350/2003, che <> (C. Stato,
V, 3 settembre 2001, n. 4586).
Tale soluzione il Collegio ritiene pienamente condivisibile,
in quanto, partendo dal principio basilare secondo cui la
società mista costituita da enti locali è strumentale al
perseguimento degli interessi della collettività locale,
non si può a priori escludere la possibilità di svolgimento
di attività c.d. extraterritoriali, ma occorre, caso per
caso, verificare, con specifiche indagini e studi, che l’espletamento
di tali attività, da un lato contribuisca al migliore perseguimento
dell’interesse della collettività locale, e, dall’altro
lato, non si traduca in un aumento di costi per tale collettività,
in termini di aumento di tasse o tariffe, o peggioramento
del servizio.
Solo a tali condizioni, infatti, si soddisfa la duplice
esigenza che, da un lato, le attività extraterritoriali
della società mista non si traducano in pregiudizio e aumento
di costi della collettività territoriale, in contrasto con
i principi di efficienza e di equa misura di tasse e tariffe,
e che, dall’altro lato, la società mista, una volta immessa
sul mercato, vi operi in condizioni di effettiva concorrenza
e parità con gli imprenditori privati, senza costituzione
di una posizione di privilegio derivante dalla possibilità
di usufruire, in violazione delle norme comunitarie e nazionali
sugli aiuti pubblici alle imprese, di una dote economico
– finanziaria costituita da denaro pubblico e, dunque, in
definitiva, a carico della collettività.
Le innovazioni introdotte con l’art. 35, l. n. 448/2001
e con il d.l. n. 269/2003, militano, del pari, nel senso
della possibilità, entro certi limiti, che la società mista
assuma appalti pubblici anche affidati da soggetti terzi
rispetto a quelli che le hanno dato vita.
In particolare:
- l’art. 35, l. n. 448/2001, aveva vietato la c.d. extraterritorialità,
ma solo al termine di un periodo transitorio (così statuendo:
<>);
- tale divieto è stato abrogato dall’art. 14, l. n. 326/2003
(recante conversione del d.l. n. 269/2003);
- la l. n. 350/2003 ha introdotto il divieto di extraterritorialità
solo alla fine di un periodo transitorio (art. 113, commi
6 e 15 quater, d.lgs. n. 267/2000).
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5.3.6. Per quanto attiene alla corretta interpretazione
dell’art. 2, co. 5 bis, l. n. 109/1994, giova ricordare
che tale norma, nel testo introdotto dalla c.d. Merloni
ter (l. n. 415/1998), così disponeva:
"I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione
dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici
ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 (...)".
La norma è stata letta dall’Autorità nel senso di un divieto
assoluto di esecuzione diretta dei lavori pubblici da parte
dei soggetti di cui all’art. 2, co. 2, l. n. 109/1994, che
hanno veste di amministrazioni e enti aggiudicatori.
Tuttavia, tale interpretazione non può essere condivisa
alla luce di molteplici considerazioni.
Anzitutto, nell’ambito del medesimo articolo 2, il comma
4, sempre nel testo introdotto dalla l. n. 415/1998, così
dispone:
"I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera
b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico
incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati
direttamente o tramite imprese controllate che devono essere
espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione
anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire;
l'elenco delle imprese controllate viene successivamente
aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti
tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla
presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario
ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto
della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per
il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima
del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. (...)".
Se ne desume che, tra i soggetti di cui all’art. 2, co.
2, per i concessionari già la stessa l. n. 415/1998 consentiva
una deroga al divieto assoluto di in – house construction.
Infatti i concessionari possono eseguire in via diretta
una percentuale dei lavori, e dunque non hanno un obbligo
assoluto di esternalizzazione.
Quando i concessionari eseguono i lavori direttamente, devono
possedere i requisiti di qualificazione, e dunque hanno
titolo a conseguire l’attestazione di qualità.
La coesistenza, nell’articolo 2, del comma 4 e del comma
5 bis, induce a ritenere che il comma 5 bis non sancisca
affatto un divieto assoluto, per i soggetti aggiudicatori,
di assumere anche la veste di soggetti esecutori di lavori
pubblici.
Invero, l’obbligo di eseguire i lavori di propria competenza
mediante appalto, concessione, ovvero lavori in economia,
non è un obbligo inderogabile, perché, si è visto, i concessionari
potevano, già prima della Merloni quater, eseguire in parte,
i lavori, in via diretta.
In secondo luogo, l’obbligo di esternalizzazione sancito
dal citato art. 2, co. 5 bis, assume il significato di impedire
il cumulo in uno stesso soggetto, del ruolo di stazione
appaltante e di soggetto esecutore dei lavori, ma tale divieto
di cumulo non può che riferirsi ai lavori di pertinenza
del soggetto di cui si tratta.
Solo per specifici lavori di competenza di un dato soggetto
(rientrante nel novero di quelli di cui all’art. 2, co.
2, l. n. 109/1994) ha un significato logico l’obbligo di
esternalizzazione e il divieto di in house construction.
La norma di cui all’art. 2, co. 5 bis, non impediva, invece,
che un soggetto fosse ente aggiudicatore per un dato appalto
e soggetto affidatario in un altro appalto.
E, invero, nel caso in cui un soggetto di cui all’art. 2,
co. 2, operi, non già in veste di stazione appaltante, bensì
in veste di esecutore dei lavori pubblici appaltati da altro
soggetto (sempre rientrante nell’art. 2, co. 2), non si
ricade nel divieto di in house construction.
La opposta lettura, propugnata dalle parti appellanti, conduce
all’illogico risultato che un soggetto che rientra nel novero
dei soggetti aggiudicatori non potrebbe mai essere esecutore
di un appalto indetto da altri soggetti aggiudicatori.
Il che si traduce in una incapacità giuridica a contrarre,
in contrasto con la generale capacità di diritto privato,
che va riconosciuta sia ai soggetti privati, sia ai soggetti
solo formalmente privati (società a capitale pubblico),
sia alle pubbliche amministrazioni.
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6. In conclusione, l’appello principale e
quello incidentale vanno respinti, nei sensi suesposti.
E, invero, pur dovendosi riconoscere, in astratto, la sussistenza
del potere dell’Autorità di intervenire in via diretta,
con effetti invalidanti, sulle attestazioni SOA, tuttavia,
nel caso di specie, tale potere di invalidazione, di cui
l’Autorità è titolare, è stato mal esercitato, sicché rimane
fermo l’annullamento, disposto dal T.a.r., della delibera
dell’Autorità 20 novembre 2002, n. 325/02.
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7. La novità delle questioni giustifica la
compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello
principale e sull’appello incidentale in epigrafe, li respinge,
nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
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Ordina che la pubblica amministrazione dia
esecuzione alla presente decisione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del con la partecipazione di:
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Mario Egidio Schinaia - Presidente
Carmine Volpe - Consigliere
Francesco D’Ottavi - Consigliere
Lanfranco Balucani - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
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