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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 settembre 2004 n. 5864
Pres. Iannotta, est. Cerreto
Comune di Capaccio (Avv. A. Brancaccio) c. Pace (Avv.ti F. Lanocita, G. Paolino e M. Annunziata) e altri


1. Enti locali – Nomina del Consigliere comunale al Consiglio generale della Comunità montana – Potere di revoca del consiglio comunale – Legittimità –Motivi – Fonti

 

2. Enti locali - Nomina del Consigliere comunale al Consiglio generale della Comunità montana – Revoca della nomina – Sindacabilità giurisdizionale dell’aspetto formale del relativo procedimento e l’insussistenza di fatti specifici - Sussiste - Sindacato di legittimità del G. A. relativo alla valutazione dell’idoneità dei fatti a cagionare il venir meno del rapporto rappresentativo, salvo la presenza di incongruenze palesi e significative – Non sussiste

 

3. Enti locali - Nomina del Consigliere comunale al Consiglio generale della Comunità montana – Revoca della nomina - Applicabilità dell’art. 50, comma 8, D. L.vo n. 267/2000 – Non sussiste – Motivi – Fonti – Conseguenze - Non sussiste incompetenza del Consiglio comunale a procedere alla revoca della nomina

1. Il potere di revoca del consiglio comunale, inerente alla nomina del Consigliere comunale a rappresentante del Comune in seno al Consiglio generale della Comunità montana è legittimo, in quanto l’esercizio della potestà di revoca è consentito allorché dovesse venir meno il rapporto di rappresentatività tra il Consigliere comunale nominato in seno alla Comunità montana e la parte consiliare che lo ha designato. Ciò era desumibile già dall’art. 4 L. 3.12.1971 n. 1102, che subordinava la costituzione delle Comunità montane ad una legge regionale che doveva prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della maggioranza e della minoranza di ciascun Consiglio comunale ed un organo esecutivo ispirato ad una visione unitaria dei Comuni associati. Rapporto rappresentativo che è stato ulteriormente chiarito dall’art. 28, 2° comma, L. 8.6.1990 n. 142, nel testo sostituito dall’art. 7 L. 3.8.1999 n. 265, prevedendosi che i rappresentati dei Comuni partecipanti alle Comunità montane fossero eletti dai consigli comunali con il sistema del voto limitato, ed infine dall’art. 27, comma 2°, D. L.vo 18.8.2000 n. 267 nella parte in cui precisa che tale elezione deve avvenire con “il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze”. Anche la specifica normativa regionale (art. 6 L.R.C. n. 6/1998) privilegia tale rapporto rappresentativo, precisando che i 5 rappresentanti dei Comuni (o 3 in caso di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), siano eletti, con votazione separata, tre dalla maggioranza (due, in caso di Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti) e due dalla minoranza (uno, in caso di Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti). Deve pertanto ritenersi insita nel sistema la prevalenza dell’esigenza di ristabilire l’equilibrio tra rappresentanti della maggioranza e della minoranza in seno al Consiglio della Comunità montana qualora nel corso del mandato dovesse venir meno tale rappresentatività, in aderenza del resto ai principi generali dell’ordinamento che consentono alla P.A. l’esercizio del potere di autotutela per ristabilire la legalità e l’opportunità dell’azione amministrativa, di cui era espressione lo stesso art. 32, comma 2 lett. n), L. n. 142/1990 (testo originario) allorché prevedeva come competenza dei Consigli degli Enti locali non solo “la nomina e la designazione” ma anche “la revoca” dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni”.

 

2. In relazione alla sussistenza o meno dei presupposti per procedere alla revoca della nomina del consigliere comunale a rappresentante del Comune in seno al Consiglio generale della Comunità montana, si deve osservare al riguardo che lo specifico esercizio del potere di revoca è connesso a valutazioni ampiamente discrezionali, anche di carattere politico, della parte consiliare che ha proceduto alla nomina, nella specie maggioranza, per cui se da una parte può essere sindacato l’aspetto formale del relativo procedimento e l’insussistenza di fatti specifici, sfugge indubbiamente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo la valutazione dell’idoneità dei fatti a cagionare il venir meno del rapporto rappresentativo, salvo la presenza di incongruenze palesi e significative.

 

3. Non sussiste incompetenza del Consiglio comunale a procedere alla revoca di tale nomina, con il richiamo dell’art. 50, comma 8, D. L.vo n. 267/2000, in quanto tale disposizione-che prevede genericamente la competenza del Sindaco (o del Presidente della Provincia) a nominare, designare o revocare i rappresentanti del Comune (o della Provincia) presso Enti, Istituzioni ed Aziende- non è applicabile al caso della revoca della nomina del consigliere comunale a rappresentante del Comune in seno al Consiglio generale della Comunità montana. Invero, la Comunità montana è oggetto di una specifica normativa che è contenuta negli artt. 27 e 28 del menzionato decreto legislativo, che attribuiscono espressamente ai Consigli dei Comuni partecipanti alla Comunità montana, con il sistema del voto limitato e garantendo la rappresentanza delle minoranze, l’elezione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità e di conseguenza la revoca di tale nomina non può che appartenere agli stessi Consigli, con le medesime modalità. Anche l’art. 6 L.R.C. n. 6/98 attribuisce la relativa competenza ai Consigli comunali, prevedendo espressamente votazione separata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Cnsiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

N.5864/04REG.DEC.
N. 2429 REG.RIC.
ANNO 2001

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 2429/2001, proposto

 

da comune di Capaccio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via Taranto n.18;

 

CONTRO

 

l’arch. Angela Pace, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense n. 104, presso Studio De Angelis;

 

e nei confronti
del Sig. Cetta Pasquale e della Comunità Montana Calore Salernitano-Roccadaspide, non costituitisi;

 

per la riforma
della sentenza TAR Campania, Salerno, sez. 2°, n. 23 del 25.1.2001, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Pace Angela;

 

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pace Angela;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 4.5.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avv.ti Brancaccio e Fiorentino, in sostituzione dell’avv. Lanocita, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

 

FATTO

 

Con l’appello in epigrafe, il comune di Capaccio ha fatto presente che l’ arch. Angela Pace era consigliera comunale eletta nella lista civica “Rinnovamento” che aveva sostenuto, insieme ad altri partiti della medesima area politica, la candidatura dell’attuale Sindaco durante la tornata elettorale del 1999; che il C.C., con delibera n.75 del 29.7.1999, l’aveva nominata propria rappresentante in seno al Consiglio generale della Comunità Montana Calore Salernitano-Roccadaspide, quale esponente della Maggioranza; che nel corso del mandato l’arch. Pace si era progressivamente dissociata dalle scelte politico-amministrative della maggioranza fino ad assumere posizioni antitetiche anche in relazioni ad atti fondamentali per la vita dell’ente, tra cui l’approvazione del bilancio e del programma triennale di opere pubbliche; che pertanto l’arch. Pace fu espulsa prima dai movimenti civici “Venti Nuovi” e “Rinnovamento” e poi dal corrispondente gruppo consiliare come risulta dalla delibera n.62 del 10.7.2000; che di conseguenza il capogruppo consiliare ne propose in data 17.10.2000 anche la revoca da rappresentante dell’Ente presso la Comunità montana, con la sostituzione di altro esponente della Maggioranza; che nella seduta assembrare del 26.10.2000 l’arch. Pace, in relazione alle contestazioni rivoltele dallo schieramento di appartenenza, formulò gravi accuse nei confronti del Sindaco e della Giunta con la richiesta al Segretario comunale di trasmettere gli atti deliberativi alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei Conti; il Consiglio Comunale, con delibera n. 93 del 26.10.2000, revocò la nomina dell’arch. Pace a rappresentante presso la Comunità Montana, quale esponente della Maggioranza e con successiva delibera n. 94 in pari data designò per il medesimo incarico il consigliere Cetta; che avverso tali provvedimenti l’interessata propose ricorso al TAR Campania, sez. Salerno, che l’accolse con la sentenza in epigrafe.

 

Il Comune appellante ha dedotto quanto segue:

 

-il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che la normativa di settore (L.R.C. n.6/1998, D. L.vo n. 267/2000 e delibera C.C. n. 73 del 29.7.1999) non attribuisse al Consiglio comunale un potere di revoca, sia pure implicito, della nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio generale della Comunità montana, mentre sulla base della relativa normativa il Consiglio comunale era tenuto a garantire il rapporto di rappresentatività tra i Consiglieri eletti in seno al Consiglio della comunità montana e la componente consiliare (di maggioranza o di minoranza ) che l’aveva designata; nè il potere di revoca poteva escludersi per il fatto che lo Statuto della Comunità (art. 12) prevedeva la cessazione della carica di consigliere della Comunità solo per dimissioni, per decadenza per ingiustificate assenze o per cessazione per qualsiasi causa del mandato di consigliere comunale, trattandosi del rapporto tra il Comune ed i propri rappresentanti di cui all’art. 42 , comma 2°, lett. m), D. L.vo n. 267/2000;

 

- l’arch. Pace, appartenente alla Maggioranza, era stata eletta, insieme ad altri due candidati, su indicazione del solo schieramento di appartenenza mediante il prescritto sistema elettorale del voto limitato e perciò tale nomina, discendendo da un’elezione indiretta o di secondo grado, aveva natura derivata e rappresentativa del relativo schieramento, per cui il venir meno di tale rapporto rappresentativo giustificava la revoca della nomina, come ritenuto dalla decisione del Consiglio di Stato, sez, V, n.1017 del 6.9.1999;

 

- il TAR aveva poi erroneamente ritenuto che il consigliere Pace avesse costantemente ribadito sia con scritti che con dichiarazioni a verbale la persistente volontà di partecipazione alla maggioranza consiliare, dal momento che aveva reiteratamente manifestato il proprio dissenso dalle scelte politico-amministrative della coalizione di maggioranza, come evidenziato nella delibera impugnata;

 

- d’altra parte la consigliera Pace non aveva modificato il proprio atteggiamento neppure in sede di discussione della proposta di revoca di detta nomina per aver presentato un atto di denuncia, in sede penale e contabile, dell’operato del Sindaco e relativa maggioranza, venendosi così a dissociare dallo schieramento di appartenenza.

 

Costituitasi in giudizio, l’arch. Pace ha chiesto il rigetto dell’appello, richiamando le censure di 1° grado assorbite dal TAR e precisamente:

 

-incompetenza del Consiglio comunale a procedere alla revoca dell’incarico, essendo attualmente competente il Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale;

 

- nella specie non erano stati neppure rispettati gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 73 del 29.7.1999 per la nomina e la designazione dei rappresentati del Comune, per cui non si poteva procedere alla revoca della nomina in mancanza di idonei presupposti;

 

- era stato violato l’art. 85 del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale che disciplinava la procedura per censurare per “fatto personale” un consigliere comunale; né era stato consentito un confronto preliminare;

 

- la deliberazione n. 94/2000, oltre che viziata per illegittimità derivata, era affetta anche da vizi propri, in quanto era stata illegittimamente ed immotivatamente estromessa dalla votazione relativa alla nomina del nuovo rappresentate del Comune in seno alla Comunità Montana;

 

- era stato violato l’art. 101, comma 5°, del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale in quanto non era stato dato atto della redazione dell’apposito prospetto relativo allo spoglio delle schede. Con ordinanza n. 2116 del 3.4.2001, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

 

In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno presentato memorie conclusive.
Il Comune ha rilevato che legittimamente era stato esercitato il potere di revoca per il venir meno il rapporto di rappresentatività tra il consigliere eletto in seno al Consiglio della Comunità montana e la parte politica che lo aveva designato.
L’arch. Pace ha evidenziato che non vi era stata dissociazione dalla coalizione della maggioranza e che non era venuto meno il rapporto di rappresentatività tra il consigliere comunale designato a membro della Comunità montana e la Maggioranza, in quanto nelle votazioni del Consiglio generale comunitario aveva sempre votato favorevolmente alle proposte del Gruppo consiliare di Maggioranza conformemente agli altri rappresentanti.
Alla pubblica udienza del 4.5.2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1.Con sentenza T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. 2°, n. 23 del 25.1.2001 è stato accolto il ricorso proposto dalla consigliera comunale Angela Pace avverso le delibere C. C. di Capaccio nn. 93 e 94 del 26.10.2000, con le quali era stata revocata la nomina dell’interessata a rappresentante, eletta tra i candidati della maggioranza consiliare del Comune in seno al Consiglio generale della Comunità montana Calore Salernitano-Roccadaspide e quindi era stato nominato per il medesimo incarico il consigliere Cetta.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune.

 

2. L’appello è fondato.
2.1. La prima questione da risolvere è quella concernente l’ammissibilità o meno del potere di revoca della nomina del Consigliere comunale a rappresentante del Comune in seno al Consiglio generale della Comunità montana. Al quesito il TAR ha dato risposta negativa interpretando la normativa di settore, che è stata individuata nell’art. 6 L. R. Canpania 15.4.1998 n. 6, nell’art. 42, 2° comma lett. g) ed m), D. L.vo 18.8.2000 n. 267 e delibera C. C. di Capaccio n. 73 del 29.7.1999, la quale non consentirebbe neppure implicitamente l’esercizio di tale potere di revoca.
L’assunto del TAR è contestato dal Comune, che invoca l’orientamento favorevole di questa Sezione (V. le decisioni n. 1017 del 6.9.1999 e n. 707 dell’11.2.2003), secondo cui l’esercizio della potestà di revoca è consentito allorché dovesse venir meno il rapporto di rappresentatività tra il Consigliere comunale nominato in seno alla Comunità montana e la parte consiliare che lo ha designato, come nella specie.
Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal menzionato orientamento di questa Sezione, rilevando in particolare che il TAR non ha tenuto conto in modo adeguato dell’evoluzione normativa che è intervenuta in materia, la quale tende a garantire un costante rapporto di rappresentatività tra i consiglieri comunali eletti in seno al Consiglio della Comunità montana e la componente consiliare (di maggioranza o di minoranza) da cui promanano. Ciò era desumibile già dall’art. 4 L. 3.12.1971 n. 1102, che subordinava la costituzione delle Comunità montane ad una legge regionale che doveva prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della maggioranza e della minoranza di ciascun Consiglio comunale ed un organo esecutivo ispirato ad una visione unitaria dei Comuni associati.
Rapporto rappresentativo che è stato ulteriormente chiarito dall’art. 28, 2° comma, L. 8.6.1990 n. 142, nel testo sostituito dall’art. 7 L. 3.8.1999 n. 265, prevedendosi che i rappresentati dei Comuni partecipanti alle Comunità montane fossero eletti dai consigli comunali con il sistema del voto limitato, ed infine dall’art. 27, comma 2°, D. L.vo 18.8.2000 n. 267 nella parte in cui precisa che tale elezione deve avvenire con “il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze”.
Anche la specifica normativa regionale (art. 6 L.R.C. n. 6/1998) privilegia tale rapporto rappresentativo, precisando che i 5 rappresentanti dei Comuni (o 3 in caso di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), siano eletti, con votazione separata, tre dalla maggioranza (due, in caso di Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti) e due dalla minoranza (uno, in caso di Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti).
Per cui, deve ritenersi insita nel sistema la prevalenza dell’esigenza di ristabilire l’equilibrio tra rappresentanti della maggioranza e della minoranza in seno al Consiglio della Comunità montana qualora nel corso del mandato dovesse venir meno tale rappresentatività, in aderenza del resto ai principi generali dell’ordinamento che consentono alla P.A. l’esercizio del potere di autotutela per ristabilire la legalità e l’opportunità dell’azione amministrativa, di cui era espressione lo stesso art. 32, comma 2 lett. n), L. n. 142/1990 (testo originario) allorché prevedeva come competenza dei Consigli degli Enti locali non solo “la nomina e la designazione” ma anche “la revoca” dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni”.
2.2. La seconda questione concerne la sussistenza o meno nella fattispecie dei presupposti per procedere alla revoca della nomina.
Si osserva al riguardo che lo specifico esercizio del potere di revoca è connesso a valutazioni ampiamente discrezionali, anche di carattere politico, della parte consiliare che ha proceduto alla nomina, nella specie maggioranza, per cui se da una parte può essere sindacato l’aspetto formale del relativo procedimento e l’insussistenza di fatti specifici, sfugge indubbiamente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo la valutazione dell’idoneità dei fatti a cagionare il venir meno del rapporto rappresentativo, salvo la presenza di incongruenze palesi e significative.
Nella vicenda, il rapporto di rappresentatività deve ritenersi senz’altro venuto meno, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, mentre la valutazione strettamente politica della vicenda deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
Invero, l’interessata, eletta consigliere comunale nella lista civica Rinnovamento, coalizione che aveva sostenuto insieme ad altri partiti l’attuale Sindaco del Comune, inizialmente era stata esclusa dai movimenti civici “Venti Nuovi” e “Rinnovamento” per opinioni e divergenze con le scelte politiche della Maggioranza, come risultava dalla delibera n. 62 del 10.7.2000 su dichiarazione del consigliere R. (aspetto che non risulta contestato in modo adeguato, ad es. con querela di falso). Di conseguenza, su proposta del capogruppo consiliare, correttamente era stata revocata la sua nomina a rappresentante dell’Ente locale presso la Comunità montana per aver votato in difformità agli indirizzi della maggioranza su alcuni atti fondamentali (programma opere pubbliche, bilancio e statuto comunale). Tanto più che, nella seduta assembleare del 26.10.2000, l’istante, in relazione alle contestazioni rivoltele dallo schieramento di appartenenza, aveva formulato gravi accuse nei confronti del Sindaco con la richiesta al Segretario comunale di trasmettere gli atti deliberativi alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei Conti, ponendosi in formale contrasto con la Maggioranza.
2.3. Sono poi infondate o inammissibili le ulteriori doglianze proposte dall’interessata in primo grado e ritenute assorbite dal TAR.
2.3.1.Priva di pregio è innanzitutto la doglianza di incompetenza del Consiglio comunale a procedere alla revoca di tale nomina, con il richiamo dell’art. 50, comma 8, D. L.vo n. 267/2000, in quanto tale disposizione-che prevede genericamente la competenza del Sindaco (o del Presidente della Provincia) a nominare, designare o revocare i rappresentanti del Comune (o della Provincia) presso Enti, Istituzioni ed Aziende- non è applicabile al caso in esame. Invero, la Comunità montana è oggetto di una specifica normativa che è contenuta negli artt. 27 e 28 del menzionato decreto legislativo, che attribuiscono espressamente ai Consigli dei Comuni partecipanti alla Comunità montana, con il sistema del voto limitato e garantendo la rappresentanza delle minoranze, l’elezione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità e di conseguenza la revoca di tale nomina non può che appartenere agli stessi Consigli, con le medesime modalità. Anche l’art. 6 L.R.C. n. 6/98 attribuisce la relativa competenza ai Consigli comunali, prevedendo espressamente votazione separata.
2.3.2. Non pertinente è la doglianza con la quale si sostiene che non sarebbero stati rispettati gli indirizzi fissati dal Consiglio comunale con la delibera n. 73/1999, atteso che la revoca della nomina è dovuta al venir meno del rapporto di rappresentatività, come sopra precisato.
2.3.3. Neppure è applicabile al caso in esame l’invocato art. 85 del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale riguardante la censurabilità della condotta di un Consigliere comunale, dal momento che nella specie non si tratta di un procedimento sanzionatorio in senso tecnico ma solo della revoca della nomina a rappresentante presso la Comunità montana, a prescindere dal fatto che le specifiche modalità procedurali di cui al menzionato art. 85 dovevano essere eventualmente richieste dall’interessata in sede di discussione consiliare.
2.3.4. Inammissibile per carenza di interesse è la censura con la quale si sostiene che non sarebbe stato dato atto nelle deliberazioni impugnate della redazione dell’apposito prospetto relativo allo spoglio delle schede, trattandosi di mera irregolarità.
2.3.5. Una volta che l’interessata non faceva più parte della maggioranza consiliare, non si vede la ragione per cui la medesima avrebbe dovuto partecipare alla nomina del nuovo rappresentante presso la Comunità che era riservata appunto alla coalizione di maggioranza, come costituita al momento.

 

4. Per quanto considerato l’appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.
Spese Compensate.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.5.2004 con l’intervento dei Signori:

 

Presidente Raffaele Iannotta
Consigliere Corrado Allegretta;
Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani;
Consigliere Marzio Branca;
Consigliere Aniello Cerreto estensore

 

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta

 

L'ESTENSORE
f.to Aniello Cerreto

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 7 Settembre 2004 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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