| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 30 agosto 2004 n. 5656
Pres. Iannotta, Est. Mastrandrea
SLED s.p.a. e I.B.I. Idrobioimpianti s.r.l. (Avv. M. Salvi)
contro Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale (Avv. M.
Mereu), Eurodepuratori Sarda s.p.a. (Avv.ti B. ed E. Salone),
Zani Acentro Ambiente s.p.a. (Avv. G. Macciotta) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Procedura di “taglio delle ali” – Finalità – Conseguenze
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Art. 21. co. 1-bis, L. 109/94 – Individuazione delle offerte
anomale – Conseguenze – Sottoposizione obbligatoria a verifica
- Eccezioni
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1. In materia di gare d’appalto, la procedura
di “taglio delle ali” è finalizzata al calcolo della media
aritmetica, non all’esclusione automatica di alcune partecipanti
alla gara, relativamente alle quali, nondimeno (anche se
dunque rientranti nel 10% escluso dal computo della media
delle offerte), non può considerarsi preclusa una valutazione
di congruità delle giustificazioni rese in ordine ai prezzi
offerti.
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2. Applicandosi de plano la versione vigente
dell’art. 21, comma 1-bis, della l. 109/94, risulta chiaro
che negli appalti sopra-soglia, individuate le offerte anomale
secondo la procedura delineata nel primo periodo del predetto
comma (e quindi in virtù dell’esclusione fittizia delle
così dette ali estreme ai fini del computo aritmetico della
media), tutte le offerte anomale vanno obbligatoriamente
sottoposte a verifica, comprensivamente di quelle che si
collocano nelle così dette ali superiori, essendo riservata,
come chiarito dall’ultimo periodo del comma citato, l’esclusione
automatica delle offerte (almeno cinque) sospette di anomalia
ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.5656/04 Reg.Dec.
N.8754Reg.Ric.
Anno: 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8754/03, proposto
da
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SLED s.p.a. e I.B.I. Idrobioimpianti s.r.l.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate
e difese dall’avv. Mario Salvi, e con lo stesso elettivamente
domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 (studio
Grez),
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contro
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il Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Marcello Mereu, ed elettivamente domiciliato
in Roma, v. E.Q. Visconti n. 20 (studio M.S. Masini),
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e nei confronti
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della Eurodepuratori Sarda s.p.a.,
per sé e quale capogruppo della costituenda ATI con Ma.Co.Ge.
s.r.l., Mastio G. – Edilizia L.P.L. s.n.c., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Bartolomeo ed Enrico Salone, ed elettivamente domiciliata
in Roma, v. Portuense n. 104 (sig.ra De Angelis), appellante
incidentale;
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della Zani Acentro Ambiente s.p.a.,
per sé e quale capogruppo della costituenda ATI con Società
Cooperativa Edile Orani a r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Macciotta,
ed elettivamente domiciliata in Roma, v.le Liegi n. 10 (studio
Turano), appellante incidentale,
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna 28 luglio 2003, n. 924, resa inter partes, con
la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti
dalle attuali appellanti principali, nonché dalla Zani Acentro,
rispettivamente avverso la propria esclusione dalla gara,
di cui al pubblico incanto del 24 gennaio 2003, indetta
dal Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale per l’assegnazione
dei lavori di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione
consortile presso l’agglomerato industriale di Ottana, e
avverso la riammissione in gara dell’ATI Eurodepuratori,
già esclusa dalla Commissione di gara nella seduta del 26
febbraio 2003.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato
Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale, nonché della Eurodepuratori
Sarda e della Zani Acentro Ambiente, anche come capogruppo
delle rispettive A.T.I., appellanti incidentali;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 175,
pubblicato il 3 marzo 2004;
Relatore alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il Consigliere
Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Vittoria
e Masini, su delega, rispettivamente, degli avv.ti Salvi
e Mereu;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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1. Con ricorso n. 504/03, proposto dinanzi
al TAR della Sardegna, le odierne ricorrenti principali
esponevano di aver partecipato, in vista di una costituenda
ATI, alla gara per pubblico incanto indetta dal Consorzio
A.S.I. della Sardegna Centrale per l’assegnazione dei lavori
di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione consortile
presso l’agglomerato industriale di Ottana, con importo
a base di gara di € 5.227.727,96, da aggiudicarsi al prezzo
più basso.
A tal fine presentavano la loro offerta corredata della
polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi inerenti
la partecipazione alla gara, secondo quanto previsto dall’articolo
30 della legge n. 109/94, nella misura dell’1% consentita
dall’articolo 8, comma 11 quater, della medesima legge per
le imprese in possesso di certificazione di qualità.
Senonché, nella polizza presentata veniva trascritto l’importo
di € 52.273,00 anziché quello (corretto) di € 52.277,00.
Per tale motivo, dunque, ovvero per importo cauzionale insufficiente,
le ricorrenti venivano escluse dalla gara.
Malgrado il tempestivo inoltro di una dichiarazione della
compagnia assicurativa a conferma della totale copertura
dell’importo richiesto di € 52.277,00, l’esclusione dalla
gara veniva ribadita dal Consorzio appaltante.
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2. Di qui il ricorso di prime cure, affidato
ai seguenti motivi:
1) Eccesso di potere, illogicità ed irragionevolezza: con
riguardo all’esiguità della differenza tra quanto prestato
e quanto richiesto;
2) Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza:
per non essersi considerato che l’importo segnato sulla
polizza presentata con l’offerta era il frutto di un mero
errore di trascrizione, prontamente sanato dalla stessa
compagnia di assicurazione.
Concludevano quindi le ricorrenti chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per
effetto della partecipazione alla gara e per il mancato
utile (quantificati nel 10% dell’importo complessivo dei
lavori).
Con ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti impugnavano
anche i verbali di gara del 26 febbraio e del 14 marzo 2003,
e la deliberazione del consiglio di amministrazione del
Consorzio A.S.I. della Sardegna Centrale n. 27 del 27 febbraio
2003, con la quale era stata disposta la riammissione in
gara dell’ATI Eurodepuratori Sarda S.p.a.
Ad avviso delle ricorrenti, infatti, la decisione del Consorzio
di escluderle per l’errore di minimo rilievo sopra ricordato
sarebbe stata illegittima anche per contraddittorietà e
disparità di trattamento, una volta rapportata alla decisione
di riammettere la Eurodepuratori Sarda S.p.a., in un primo
momento esclusa con riguardo al contenuto della dichiarazione
di cui all’articolo 75 del DPR n. 554/99. Inoltre, a differenza
di quanto accaduto per Eurodepuratori, il Consorzio non
avrebbe neppure considerato i chiarimenti forniti dalla
Sled.
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3. Con separato ricorso (n. 693/2003), anche
la costituenda ATI Zani Acentro Ambiente S.p.a. – Società
Cooperativa Edile Orani a r.l., parimenti partecipante alla
gara, impugnava il provvedimento di riammissione alla gara
della Eurodepuratori Sarda S.p.a.
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4. Con la sentenza impugnata, in epigrafe
indicata, i menzionati ricorsi, riuniti per ragioni di connessione
oggettiva e soggettiva, sono stati dichiarati entrambi inammissibili,
non potendo le società ricorrenti conseguire alcuna utilità
concreta da un’eventuale sentenza di accoglimento dei gravami,
atteso che le offerte della SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti
S.r.l. e quella della Eurodepuratori Sarda S.p.a. – MA.CO.GE.S.r.l.
– Mastio Giuseppe Edilizia s.n.c., integrando i maggiori
ribassi (SLED S.p.a.: 27,103%; Eurodepuratori Sarda: 26,391
%), erano destinate a restare comunque escluse dalla gara,
causa l’applicazione del meccanismo del taglio delle ali
nell’ambito della procedura di individuazione delle offerte
anomale (in tal senso, dunque, era carente di interesse
anche il ricorso proposto, avverso la riammissione della
Eurodepuratori, dalla costituenda ATI Zani Acentro Ambiente
S.p.a., titolare del terzo maggiore ribasso: 26,16 %).
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5. La Sled s.p.a, unitamente alla IBI s.r.l.,
ha interposto l’appello principale in trattazione avverso
la predetta pronunzia, lamentando la palese erroneità del
giudizio di inammissibilità reso nel primo grado di giudizio
e comunque riproponendo integralmente le censure di merito
proposte originariamente con l’atto introduttivo e i motivi
aggiunti, comprensivamente della domanda risarcitoria.
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6. L’intimato Consorzio A.S.I. si è costituito
in giudizio per resistere all’appello.
Altrettanto ha fatto la Eurodepuratori, che ha promosso
appello incidentale a titolo cautelativo, circa l’affermazione
contenuta nella sentenza appellata in ordine alla doverosità
dell’esclusione anche dell’ATI di riferimento, ed ha resistito,
a sua volta, nel merito (relativamente alla riproposizione
dei motivi di prime cure) all’appello incidentale della
Zani.
Quest’ultima, con il gravame incidentale, ha chiesto, in
particolare, la riforma della sentenza impugnata nella parte
in cui ha giudicato inammissibile il ricorso introduttivo
di pertinenza, riproponendo, come accennato, le censure
originarie.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il ricorso in appello
è stato introitato per la decisione.
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DIRITTO
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1. L’appello principale promosso da SLED
ed IBI merita accoglimento.
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2. Giova, al fine anche di chiarire la posizione
giuridico-processuale delle parti nell’attuale controversia,
ripercorrere l’iter logico-argomentativo seguito dai primi
giudici.
Il TAR Sardegna ha inquadrato la fattispecie sottoposta
al suo vaglio nei termini di cui appresso.
L’appalto di lavori in questione, di importo a base d’asta
di € 5.227.727,96 e da aggiudicarsi mediante pubblico incanto
col criterio del prezzo più basso, trova la sua disciplina
regolatrice, quanto alla determinazione della soglia di
anomalia delle offerte, nell’art. 21, comma 1 bis, della
legge 11 febbraio 1994 n. 109, come da ultimo modificato
dall’art. 7, comma 1, lett. n), della legge 1° agosto 2002
n. 166 (c.d. Merloni-quater), espressamente richiamato sia
dal bando che dal disciplinare di gara, che testualmente
recita (per quanto qui interessa): “(…) l’amministrazione
interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui
all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media…”.
L’anzidetto meccanismo prevede, quindi, l’eliminazione del
10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso (c.d.
taglio delle ali); ciò al fine di evitare, nella determinazione
della soglia di anomalia, il prodursi di effetti distorsivi
determinati dalle offerte marginali.
In giurisprudenza, evidenzia sempre il Collegio di prime
cure, si è altresì precisato che detta esclusione va effettuata
sul totale delle offerte ammesse e ha effetto sia riguardo
alla determinazione della media aritmetica delle offerte,
che all’individuazione dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali superiori alla media.
In sostanza, il procedimento di individuazione della migliore
offerta si snoderebbe, per quanto qui rileva, nelle seguenti
fasi:
a) formazione dell’elenco delle offerte ammesse;
b) calcolo del 10% delle offerte ammesse (arrotondato all’unità
superiore);
c) eliminazione in tale percentuale delle offerte di maggiore
e di minore ribasso.
Alla stregua dell’esigenza di verificare la sussistenza
dell’interesse all’impugnazione delle società originariamente
ricorrenti (Sled e Zani), il primo Collegio ha preso le
mosse dalla graduatoria delle offerte ammesse (in ordine
decrescente di ribasso), che vedeva le ditte partecipanti
così posizionate:
1) SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti S.r.l. 27,103%
2) ATI Eurodepuratori Sarda – Mastio G., (…) 26,391
3) Ati Zani Acentro Ambiente S.p.a. 26,16
4) ATI COME.CAR S.r.l. – CAP S.r.l. 25,41
5) ATI Putignano Giovanni & Figli S.r.l. (…) 25,23
6) ATI Officina Turritana (…) 25,158
7) Antonio e Raffaele GIUZIO s.r.l. 24,68
8) ATi Franco Giuseppe s.r.l. (…) 23,145
9) SO.TE.CO. s.r.l. 23,08
10) GEA S.p.a. 22,873
11) IDROTECNICA s.r.l. 21,56
12) ATI Sideridraulic Sistem S.p.a (…) 20,694
13) ATI Torricelli s.r.l. – CONSCOOP 19,03
14) ATI Galva S.p.a. – Sogeim S.r.l. 18,853
15) SARFATI S.p.a. 18,60
16) C.C.C. S.p.a. 17,053
17) ECOVENETA S.P.A. 16,38
18) ATI BGR s.r.l. – GIDA S.n.c. 15,80
19) DI VINCENZO S.p.a 10,512
20) ONDEO Degremont S.p.a. 9,91.
Sull’anzidetto elenco, alla luce del procedimento previsto
dall’art. 21, comma 1 bis, citato, va operato il taglio
delle ali nella misura del 10% dei maggiori ribassi e del
10% dei minori ribassi (cioè, essendo pervenute 20 offerte,
vanno eliminati i due maggiori ribassi ed i due minori ribassi).
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3. Il punto chiave, oggetto delle vibrate
censure delle appellanti principali (Sled-Ibi), è costituito
dalle conclusioni che ne ha tratto il Tribunale di prima
istanza: “Ne deriva che le offerte della SLED S.p.a. – I.B.I.
Idrobioimpianti S.r.l. e quella della Eurodepuratori Sarda
S.p.a. – MA.CO.GE.S.r.l. – Mastio Giuseppe Edilizia s.n.c.,
integrando i maggiori ribassi, restano comunque escluse
dalla gara”.
Di qui l’impugnata pronunzia di doppia declaratoria di inammissibilità:
a) l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso
proposto dalla costituenda ATI SLED S.p.a. – I.B.I. Idrobioimpianti
S.r.l. (n. 504/03) contro la sua esclusione dalla gara in
quanto, anche ove conseguisse l’ammissione, per quanto sopra
accertato, dovrebbe comunque esserne esclusa.
b) l’inammissibilità, parimenti per carenza d’interesse,
del ricorso proposto dalla Zani Acentro Ambiente S.p.a.
– Società Cooperativa Edile Orani a r.l. (n. 693/03), volto
a contestare la riammissione dell’ATI Eurodepuratori Sarda
S.p.a. – MA.CO.GE.S.r.l. – Mastio Giuseppe Edilizia s.n.c.,
in quanto, per le stesse ragioni, anche tale ultima associazione
dovrebbe essere comunque esclusa dalla gara rientrando nel
taglio delle ali.
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4. Orbene, tutto ciò premesso, hanno ragione
le appellanti principali a lamentare che dal c.d. taglio
delle ali non può derivare automaticamente l’esclusione
delle offerte rientranti nel detto 10 % di quelle presentate
e quindi non computate ai fini della media aritmetica di
individuazione della soglia di anomalia.
L’esclusione automatica di un’offerta da una gara di appalto
è stata, in effetti, limitata nel nostro ordinamento a casi
del tutto specifici, conformemente ai dettami della normativa
comunitaria, e tra essi non è ricompreso il caso di specie.
La procedura di “taglio delle ali” è finalizzata al calcolo
della media aritmetica, non all’esclusione automatica di
alcune partecipanti alla gara (a cui, del resto, non si
fa alcun cenno nemmeno nel bando), relativamente alle quali,
nondimeno (anche se dunque rientranti nel 10% escluso dal
computo della media delle offerte), non può considerarsi
preclusa una valutazione di congruità delle giustificazioni
rese in ordine ai prezzi offerti.
Individuata, dunque, la soglia di anomalia grazie all’indicata
procedura, l’offerta dell’ATI Sled-Ibi, superando essa per
prima la detta soglia, doveva essere sottoposta al procedimento
di verifica della congruità e non di certo automaticamente
esclusa.
Le offerte del tipo di quella presentata dalle reclamanti,
nell’ambito - come nella fattispecie (importo a base d’asta
superiore a 5 milioni di €) - di un appalto di lavori che
si colloca al di sopra della soglia comunitaria, vengono
solo fittiziamente escluse, attraverso il c.d. taglio delle
ali, nella prima fase del calcolo della soglia di anomalia
(e cioè, quella ordinata al computo della media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse), restando
peraltro irrilevanti anche ai fini della successiva fase
del calcolo, tesa a determinare lo scarto medio dei ribassi
percentuali che superano la detta media (Cons. Stato, V,
11 luglio 2001, n. 3861).
La pronunzia di inammissibilità formulata dal TAR con riguardo
al ricorso Sled, proposto avverso il provvedimento della
propria esclusione, va, pertanto, riformata (il percorso
logico-giuridico è stato incidentalmente contestato anche
dalla Eurodepuratori, salvo quanto appresso si dirà circa
la procedibilità del rispettivo atto di appello, atteso
che il TAR sardo, nell’affermare l’inammissibilità anche
del ricorso proposto dalla Zani contro la riammissione della
stessa Eurodepuratori, ha affermato che anche l’offerta
di quest’ultima andava “comunque esclusa dalla gara rientrando
nel taglio delle ali”). Né può sostenersi che spettava alle
appellanti principali medesime dimostrare, ai fini dell’interesse
a ricorrere, surrogandosi alle valutazioni tecnico-discrezionali
della stazione appaltante, che l’eventuale giudizio di congruità
si sarebbe concluso in termini effettivamente positivi,
tali da determinare l’aggiudicazione della gara.
Applicandosi de plano la versione vigente dell’art. 21,
comma 1-bis, della l. 109/94, risulta chiaro, in definitiva,
che negli appalti sopra-soglia, individuate le offerte anomale
secondo la procedura delineata nel primo periodo del predetto
comma (e quindi in virtù dell’esclusione fittizia delle
così dette ali estreme ai fini del computo aritmetico della
media), tutte le offerte anomale vanno obbligatoriamente
sottoposte a verifica, comprensivamente di quelle che si
collocano nelle così dette ali superiori, essendo riservata,
come chiarito dall’ultimo periodo del comma citato, l’esclusione
automatica delle offerte (almeno cinque) sospette di anomalia
ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria.
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5. E del resto a tali principi si è correttamente
conformata la Commissione di gara (cfr. verbale del 14 marzo
2003), la quale, però, dapprima aveva escluso l’offerta
Sled-Ibi per i profili che ora occorre analizzare.
Di qui la necessità per l’odierno Collegio di procedere
alla disamina, nel merito, delle censure dedotte dalle attuali
appellanti principali nel primo grado di giudizio, peraltro
integralmente riproposte con il gravame in trattazione.
Le appellanti principali, destinate a costituirsi in ATI,
sono state escluse dalla gara poiché la polizza di cauzione
offerta in garanzia (equivalente all’1% dell’importo di
€ 5.227.727,96) riportava un capitale assicurato di € 52.273,00,
invece di € 52.277,00, ovvero un minor importo, rispetto
al dovuto, di soli € 4,00.
Tale discrasia non può che essere ricondotta, in effetti,
ad un mero errore di trascrizione dell’importo sulla polizza,
considerando anche che, come tempestivamente indicato dalla
stessa ditta Sled, e confermato dall’impresa di assicurazioni,
l’importo del premio versato (€ 119,20) è esattamente relazionato
al capitale assicurato di € 52.277,00.
Non a caso, rilevato tale errore di trascrizione, la Sled,
mandataria della costituenda ATI, ha fornito in data 27
febbraio 2003, prima quindi dell’apertura delle buste contenenti
le offerte (fissata per il 14 marzo 2003), chiarimenti adeguatamente
supportati dalla dichiarazione della compagnia assicuratrice,
che attestava l’errore e precisava che il capitale assicurato
era in effetti di € 52.277,00.
Il giorno successivo (28 febbraio 2003), la Sled, avuta
notizia dell’esclusione, ha chiesto, inoltre, di riesaminare
la propria posizione e quindi di essere riammessa alla gara
in argomento, allegando ulteriore dichiarazione dell’impresa
assicuratrice.
Ciò nonostante, con assoluto (ed ingiustificato) formalismo,
la Commissione di gara è pervenuta alla decisione di escludere
le reclamanti atteso che la cauzione provvisoria prevista
nel bando e nel disciplinare di gara “non è stata tratta
per l’importo corretto”.
Orbene, alla luce di quanto sopra riportato ed in disparte
l’eventuale disparità rispetto al trattamento riservato
all’Eurodepuratori, riammessa alla gara visto che l’irregolarità
commessa aveva carattere meramente formale e non alterava
la parità di condizioni tra i concorrenti, emerge, senza
dubbio, che un così banale e lampante errore di trascrizione,
svelatosi quando le buste delle offerte non erano state
ancora aperte, non poteva comportare le conseguenze (espulsive)
lamentate.
Solo un approccio ingiustificatamente formalistico, infatti,
ha consentito di sottrarre alla gara imprese che, in possesso
dei requisiti di partecipazione, sono incorse in un errore
materiale, in occasione della tempestiva produzione dei
documenti, agevolmente rilevabile dall’Ente appaltante e
comunque tempestivamente segnalato dagli stessi interessati
mediante formali precisazioni rese in appendice alla polizza
da parte della compagnia assicuratrice (senza dunque alcuna
polizza integrativa, modificativa o sostitutiva della cauzione
originariamente fissata).
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6. L’appello merita nei suddetti termini
accoglimento ed analogo responso va riservato al ricorso
presentato in prime cure dalle odierne appellanti principali,
senza che possa darsi seguito però, allo stato, alla richiesta
risarcitoria, in assenza della previa valutazione delle
giustificazioni relative all’offerta, sospetta di anomalia,
presentata dalle stesse ricorrenti.
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7. Quanto agli appelli incidentali, presentati
dalla Eurodepuratori e dalla Zani Acentro Ambiente, gli
ulteriori sviluppi in punto di fatto resi noti dal Consorzio
ASI intimato appaiono decisivi ai fini della pronunzia dell’improcedibilità
per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Nelle
more del giudizio, infatti, le giustificazioni di anomalia
delle offerte presentate da entrambe le ATI di riferimento
non sono state valutate positivamente, con conseguente loro
esclusione e definitiva aggiudicazione della gara di appalto
all’ATI Franco Giuseppe.
La definitiva esclusione dei detti raggruppamenti, sulla
base di provvedimenti autonomamente impugnabili in esito
alla verifica dell’anomalia dell’offerta, comporta l’obiettivo
venir meno dell’interesse a veder decisi i gravami incidentalmente
proposti, dovendosi rappresentare, tra l’altro, che la Zani
Acentro ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in
cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo
grado avverso la riammissione alla gara della Eurodepuratori,
intervenuta prima del procedimento di verifica dell’anomalia
delle offerte, poi conclusosi – come accennato - con l’esclusione
di entrambe e che la Eurodepuratori ha, a sua volta, appellato
incidentalmente la sentenza del TAR Sardegna nella parte
in cui si sarebbe affermata la doverosa esclusione automatica
della sua offerta dalla gara per il solo fatto di ricadere
nelle c.d. ali superiori (sulla base di un ragionamento
generale non condiviso, come visto, dalla Sezione con riferimento
all’appello principale proposto da Sled-Ibi), mentre poi
l’esclusione definitiva, come accennato, è derivata dal
mancato superamento della verifica di anomalia.
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8. Alla stregua delle considerazioni che
precedono, l’appello principale va accolto e per l’effetto,
in riforma della decisione impugnata, va accolto il ricorso
di primo grado ad istanza Sled-Ibi, con conseguente annullamento
del provvedimento di esclusione dalla gara delle medesime,
mentre entrambi gli appelli incidentali vanno dichiarati
improcedibili.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti
delle spese dei due gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello
principale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso di primo grado n. 504/03.
Dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti
dall’ATI Eurodepuratori Sarda e dall’ATI Zani Acentro Ambiente.
Compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 30 AGOSTO 2004
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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