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| n. 9-2004 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 30 agosto 2004 n. 5655
Pres. Iannotta, Est. Millemaggi Cogliani
Soc. Punti Vendita Carburante (Avv. G. Verde) c. Comune
di Castelnuovo di Porto (Avv.ti C. Di Palma e R.A.A. Rinella)
ed altri |
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Autorizzazione e concessione – Ricorso giurisdizionale
– Legittimazione attiva – Titolare di interesse pretensivo
– Incompatibilità – Legittimazione postuma - Inconfigurabilità
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In tema di autorizzazione e concessione,
la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale
deve essere riconosciuta a chi sia titolare di interessi
oppositivi coesistenti, con riferimento al momento in cui
il provvedimento favorevole è stato emanato, e non anche
al soggetto che, successivamente, si qualifichi come titolare
di un interesse pretensivo incompatibile con il beneficio
accordato ad altri, indipendentemente dalla sussistenza
dell’interesse, di fatto, alla rimozione del provvedimento
che costituisce impedimento alla realizzazione dell’interesse
sostanziale cui il soggetto medesimo aspira e della cui
esistenza sia venuto a conoscenza successivamente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5655/04 REG.DEC.
N. 8076 REG.RIC.
ANNO 2003 |
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8076 del 2003,
proposto dalla
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Soc. Punti Vendita Carburante S.r.l.,
in persona dell’Amministratore unico in carica, Sig. Vittorio
Garzelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Giovanni
Verde, con domicilio eletto in Roma, Via Angelo Brunetti
n. 24;
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contro
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- il Comune di Castelnuovo di Porto,
in persona del Sindaco in carica, Dott. Massimo Pugliese,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Costanzo Di Palma e
Rossana A.A. Rinella, con domicilio eletto presso lo studio
della seconda, in Roma, Via della Panetteria n. 15;
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- Sig. Eugenio Felice, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Pompa e Monica Scongiaforno,
con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in
Roma, , Via Montello n. 30;
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e nei confronti
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del Comune di Riano e del Responsabile
dell’Ufficio attività produttive del Comune di Riano
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II, n. 4205 del 14 maggio 2003.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo
di Porto e di Felice Eugenio, appellati resistenti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 aprile 2004, il Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv.to
Verde, l’Avv.to Verrusio, in sostituzione dell’Avv.to Di
Palma e l’Avv.to Pompa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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1. Con sentenza n. 4205 del 2003, la Sezione
Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
riuniti i ricorsi portanti i nn. 10195 del 2002 e 11010
del 2002 di ruolo, separatamente proposti, il primo, dal
Sig. Eugenio Felice - per l’impugnazione dell’autorizzazione
rilasciata, in favore della soc. Punti Vendita Carburante,
per installazione di un nuovo impianto per la distribuzione
di G.P.L. in località Valle dei Selci sulla S.S. Flaminia
al Km 22,666 di cui alla nota protocollo n. 6157 del 1°
agosto 2002 del Responsabile dell’Ufficio attività produttive
del Comune di Riano, e con essa di ogni atto presupposto,
preliminare,preparatorio, consequenziale ed esecutivo, con
particolare riferimento all’autorizzazione edilizia n. 47
prot. n. 2190 del 12 agosto 2000 dell’Ufficio tecnico urbanistico
del Comune di Riano in data 12 agosto 2002 per la realizzazione
della relativa area di servizio - ed il secondo, successivamente,
da Punti Vendita Carburante S.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica - per l’annullamento della concessione
n. 6060 del 9 maggio 1998 rilasciata dal Comune di Castelnuovo
di Porto in favore di Eugenio Felice, per l’esercizio di
distribuzione di carburanti in Via Flaminia, al Km 26,200,
e della autorizzazione n. 1831 del 14 febbraio 2002, del
medesimo Comune, per il potenziamento del medesimo impianto
di carburanti con G.P.L., nonché di ulteriori atti, connessi,
presupposti e conseguenti – ha in parte dichiarato inammissibile
ed in parte respinto il ricorso n. 11010, della società
Punti Vendita Carburanti ed ha, invece accolto il ricorso
n. 1095 del 2002 dell’imprenditore individuale.
Per maggior precisione, il giudice di primo grado ha ritenuto
che:
a) la Punti Vendita Carburante, che ha visto mettere in
discussione la legittimità dell’autorizzazione alla installazione
di un nuovo impianto di GPL, non avesse interesse ad impugnare
la preesistente concessione avente ad oggetto non già l’erogazione
di G.P.L., ma quella di benzina, gasoli e miscela;
b) d’altra parte (quanto all’autorizzazione n. 1831 del
14 febbraio 2002 per il potenziamento dell’impianto di carburante
con G.P.L.) le relative censure erano da ritenere infondate
per l’inapplicabilità della normativa invocata (art. 3,
comma 4, D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, art. 45 del Regolamento
al codice della strada ed art. 4 D.L. 6 ottobre 1993 n.
198, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,
della L. n. 493 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni).
Al contrario, è stata ritenuta illegittima l’autorizzazione
rilasciata alla Punti Vendita Carburante dal Comune di Riano,
per l’installazione di un nuovo impianto GPL ad insufficiente
distanza dall’impianto di carburante potenziato, per violazione
dell’art. 13, comma 4, lett. b) della legge della Regione
Lazio 2 aprile 2001 n. 8.
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2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto
appello la Società Punti Vendita Carburante, la quale insorge,
in primo luogo avverso la declaratoria di inammissibilità
per difetto di interesse del ricorso proposto contro la
preesistente autorizzazione rilasciata dal Comune di Castelnuovo
di Porto alla ditta individuale per la realizzazione dell’impianto
di carburante, riproponendo, al riguardo le censure dedotte
in primo grado. Altrettanto sindacabile sarebbe il procedimento
logico che ha indotto il giudice di primo grado a respingere
le censure dedotte avverso l’autorizzazione al potenziamento
degli impianti, tutte, anch’esse specificamente riproposte
in appello. 3. Costituitisi il controinteressato ed il Comune
di Castelnuovo di Porto per resistere all’impugnazione,
la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 16 aprile
2004 e trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
1. Per una migliore comprensione della questione, è opportuna
qualche precisazione in fatto.
La S.S. Flaminia interessa, all’altezza del Km 26,200, il
territorio del Comune di Castelnuovo di Porto.
Nel punto considerato, il Comune in questione, con provvedimento
del Sindaco, n. 6060 del 9 maggio 1998, ha deciso, accogliendola,
l’istanza di rinnovo quindicennale, presentata nel 1995 dal
precedente concessionario (attuale controricorrente) dell’esercizio
di vendita di carburanti, i cui impianti risalgono al 1959
(in atti è anche licenza ANAS a tempo indeterminato, rilasciata
con decreto 11504 del 20 giugno 1961, per l’apertura di due
accessi carrabili fra il Km 29+199,60 e 26+259,60 della S.S.n.
3 Flaminia, con allegato disciplinare in data 16 maggio s.a.);
successivamente, in favore di detto titolare, è stata accordata
l’autorizzazione n. 1831 del 14 febbraio 2002, per il potenziamento
dell’impianto con G.P.L.
Nella immediata prossimità, il Comune di Riano, con provvedimento
del 1° agosto 2002, ha autorizzato la Punti Vendita Carburante
S.r.l. ad installare, in località Valle dei Selci, situata
al Km 22,666 della medesima S.S. Flaminia, un nuovo impianto
per la distribuzione di G.P.L. (provvedimento di cui alla
nota prot. n. 6157 del 1° agosto 2002 del Responsabile dell’Ufficio
unità produttive del Comune di Riano).
Questo provvedimento è stato impugnato dal titolare dell’impianto
preesistente (ric. n. 10195/2002).
A sua volta, la titolare del nuovo impianto, una volta avuta
notizia dell’avvio del procedimento, da parte del Comune di
Riano, per il riesame, a seguito dell’anzidetto ricorso giurisdizionale,
ha impugnato gli atti relativi al rinnovo quindicennale del
1998 ed alla autorizzazione al potenziamento del febbraio
2002 (ric. n. 11010/2002).
Le due impugnazioni sono state riunite dal giudice di primo
grado e decise con l’unica sentenza, oggetto dell’appello
in esame, del cui contenuto si è sommariamente detto in narrativa.
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2. La società appellante insorge innanzitutto
contro la declaratoria di inammissibilità del ricorso dalla
stessa proposto in primo grado per l’annullamento del provvedimento
di rinnovo della concessione: ha errato il giudice di primo
grado nel ritenere che non vi sarebbe interesse alla sua
caducazione, in quanto una volta venuto meno il rinnovo,
l’autorizzazione al potenziamento GPL si configurerebbe
alla stregua di nuova concessione, con ciò che ne consegue
in termini di normativa applicabile e di legittimità del
provvedimento immediatamente lesivo.
La censura è meritevole di considerazione, ma l’appellante
non ha interesse a chiedere, per tale capo, la riforma della
sentenza appellata, dovendo trovare ingresso ed accoglimento
un profilo ulteriore di inammissibilità, sollevato in primo
grado dall’attuale controricorrente e trascurato in sentenza.
Il controricorrente infatti propone, in questa sede, una
serie di eccezioni, fra le quali merita preliminare attenzione
il già dedotto, in primo grado, difetto di legittimazione
attiva.
Trattasi di eccezione che - posta subordinatamente ad altra,
relativa alla autonomia delle cause (ancorché riunite) ed
al rilievo ulteriore del passaggio in giudicato della sentenza
nella parte in cui annulla l’autorizzazione emanata dal
Comune di Riano in favore dell’attuale appellante (in assenza
di specifiche censure avverso tale capo della decisione)
– merita di essere esamitata con priorità logica, in quanto
non appare, al contrario, del tutto destituita di fondamento
l’obiezione della appellante, circa la dipendenza della
soddisfazione del suo interesse sostanziale dalla eliminazione
giudiziale del provvedimento di rinnovo (e della successiva
autorizzazione).
Ed infatti, indipendentemente dalla configurabilità del
passaggio in giudicato della sentenza appellata, per la
parte in cui decide il ricorso proposto in primo grado dal
controricorrente (come conseguenza della mancata proposizione
di censure specifiche avverso tale capo della decisione)
non vi è dubbio che l’annullamento del rinnovo quindicennale
della concessione (e della autorizzazione al potenziamento
degli impianti) sarebbe di per sé idoneo a rimettere in
giuoco, per i profili sostanziali, l’interesse pretensivo
alla installazione di un nuovo impianto GPL.
Occorre dunque accertare, preliminarmente, se l’attuale
appellante - la quale non era titolare di una posizione
qualificata per opporsi ai provvedimenti, al tempo in cui
gli stessi furono adottati - lo sia divenuta, a posteriori,
una volta che si è qualificata come titolare dell’interesse
sostanziale alla istallazione del nuovo impianto.
La difesa dell’appellante, nel rispondere all’eccezione,
imposta il problema in termini di interesse all’impugnazione,
ma è sotto differente angolazione che il problema deve essere
riguardato.
Non vi è dubbio, infatti, l’attuale appellante ha (di fatto)
interesse a vedere rimosso il provvedimento che si frappone
come “impedimento” alla installazione del nuovo impianto
e, d’altra parte, può anche darsi per ammesso che la conoscenza
dell’impedimento sia venuto in luce soltanto in seguito
alla impugnazione avversaria dal provvedimento con cui il
Comune di Riano aveva autorizzato l’installazione (sulla
sola base della progettazione presentata dall’interessata
e senza alcuna istruttoria sullo stato di fatto e di diritto
di altri impianti) e del preannunciato avvio del procedimento
di riesame, anche se è quanto meno discutibile (come osserva
il resistente Comune di Castelnuovo di Porto) che non fosse
nota al progettista almeno la preesistenza di un impianto
per la distribuzione di carburanti (già installato e funzionante
dal 1956); ma, perché siffatto interesse assuma giuridica
consistenza occorre anche che si riconosca, in capo al medesimo
soggetto, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti
da cui nasce l’impedimento, i quali, invero, al tempo in
cui vennero emanati (quanto meno quello di rinnovo quindicennale
della concessione), non vedevano la società appellante in
una posizione qualificata, in relazione al bene della vita
che ne erano oggetto.
L’autorizzazione e la concessione sono, per loro natura,
provvedimenti che, dal momento della loro adozione, si indirizzano
ad un destinatario determinato, e la cui efficacia lesiva
- della sfera giuridica di altri soggetti - non può che
considerarsi con riferimento al tempo della loro adozione,
in quanto, o interferiscono, in tale momento, negativamente,
su qualificate posizioni di terzi, i quali sono dunque legittimati
ad opporsi alla loro adozione e ad impugnarli, una volta
che siano stati illegittimamente adottati ,oppure, non sussistendo
tale interferenza originaria, impediscono che sul medesimo
bene della vita abbiano successivamente ad assumere giuridica
rilevanza interessi concorrenziali o incompatibili.
In altri termini, la circostanza che un soggetto – al tempo
titolare di un mero interesse di fatto – si ponga, in un
momento successivo, come titolare di un interesse pretensivo
alla cui realizzazione sia di ostacolo il precedente provvedimento,
non gli conferisce anche, a posteriori, la titolarità dell’interesse
oppositivo che costituisce il presupposto stesso della legittimazione
ad agire in giudizio.
Vengono in gioco, infatti, come è stato rilevato dal resistente,
differenti principi, posti a tutela della posizione consolidata
del destinatario del provvedimento favorevole, la cui intangibilità
è pur vero che soggiace all’esercizio del potere di autotutela
dell’Amministrazione, ma si tratta, come pure è noto, di
una soggezione per la verità non scevra da limiti imposti
dall’ordinamento, quale la necessaria ponderazione del pubblico
interesse specifico in relazione al sacrificio imposto all’amministrato.
Se così non fosse, ne risulterebbe interamente compromessa
la generalità delle relazioni intercorrenti con le pubbliche
amministrazioni, per l’assoluta incertezza dalla quale sarebbero
dominate le posizioni individuali derivanti dai provvedimenti
favorevoli, sempre in bilico, rispetto al sopravenire di
interessi di terzi contrastanti con il benefico accordato.
Non a caso, in tema di concessione, i procedimenti introducono
il più delle volte fasi propriamente volte a risolvere,
all’interno del procedimento, i problemi connessi alle ipotizzabili
concorrenze e incompatibilità di interessi altrui, e, in
tema di autorizzazione vengono fatti salvi i diritti dei
terzi, nell’ottica, in ogni caso, della coesistenza di interessi
oppositivi. Non è invece coerente con le regole ed i principi
generali che la posizione legittimante si configuri in un
momento successivo, per la stessa iniziativa del terzo (esercizio
della pretesa incompatibile), quasi che vi fosse un diritto
potestativo della generalità dei consociati di rimettere
in discussione, in ogni momento, il provvedimento con il
quale la pubblica amministrazione è intervenuta favorevolmente,
arricchendola di un qualche elemento o rimuovendo un ostacolo,
nella sfera giuridica di altro amministrato.
Sulla base di tali considerazioni deve essere negato che
l’attuale appellante fosse legittimato ad impugnare il provvedimento
di rinnovo, sebbene avesse (di fatto) interesse alla rimozione
dell’atto.
Ne consegue, dunque che il capo di sentenza che dichiara,
limitatamente alla suddetta impugnazione, l’inammissibilità
del ricorso di primo grado, deve essere confermato, sia
pure per tale differente ragione ostativa.
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4.1. Ciò fa venir meno i profili di illegittimità
derivata della autorizzazione al potenziamento, investita,
in primo grado da altre autonome censure che, dichiarate
infondate dal giudice di primo grado, non appaiono meritevoli,
in appello, di un difforme giudizio.
Ed invero, tre sono i profili di illegittimità sui quali
si articolava, sul punto, l’originaria impugnazione:
a) violazione dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 32 del 1998, per mancata verifica dei requisiti di sicurezza
sanitaria ed ambientale, di competenza della ASL;
b) violazione dell’art. 45 del regolamento del codice della
strada, che prevede una distanza per gli accessi su strade
extraurbane e secondarie non inferiore a mt. 300;
c) mancanza di concessione edilizia per le opere assentite,
non ritenendo sufficiente, il ricorrente il mero assenso
alla DIA per la ristrutturazione dell’impianto.
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4.2. La violazione di legge di cui al punto
a) riguarda, come rilevato dal giudice di primo grado, esclusivamente
le autorizzazioni di nuovi impianti G.P.L. per autotrazione,
in deroga all’obbligo di chiusura degli impianti preesistenti.
Obietta tuttavia l’appellante che l’oggetto specifico della
norma transitoria non esclude che, anche in caso di potenziamento
degli impianti non in deroga, è necessaria la verifica di
conformità alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria
ambientale e stradale, ma trascura di indicare quale, nella
specie, debba essere la sequela procedimentale da seguire,
contraddicendo se stesso allorché rileva che gli accertamenti
in parola riguardano non l’impianto, bensì l’attività ed
il suo modo di esercizio.
Orbene, per tale profilo assume rilievo, specificamente
l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32, che richiede
che la verifica sull’idoneità tecnica degli impianti ai
fini della sicurezza sanitaria ed ambientale sia effettuata
al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla
precedente verifica. Il collaudo è intervenuto, come documentato
in atti in data 10 dicembre 2002, anche relativamente al
potenziamento con G.P.L., e alle date del 10 ottobre 2002
e 12 dicembre 2002 sono stati rilasciati i certificati di
prevenzione incendi e la licenza UTIF, cui era condizionato,
in sede di collaudo, l’erogazione del prodotto.
Altrettanto documentate sono le complessive certificazioni
sanitarie richieste per la messa a regime dell’impianto
GPL ed in ogni caso il complesso degli elementi di cui sopra
si collocano in un momento successivo al rilascio dell’autorizzazione,
anche nella previsione normativa, cosicché la censura, in
quanto volta ad inficiare il provvedimento, appare del tutto
fuor di luogo.
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4.3. Per quanto concerne il punto b) correttamente
è stato osservato dal giudice di primo grado che il potenziamento
non ha richiesto alcun nuovo accesso all’impianto, cosicché
non è possibile ricondurre la pretesa violazione della norma
regolamentare invocata al nuovo provvedimento.
L’appellante sembra voler sostenere che, nel momento in
cui il potenziamento si avvale delle preesistenti aperture,
corresse l’obbligo dell’amministrazione di accertare se
gli accessi al distributore fossero conformi o meno alle
prescrizioni contenute nel regolamento del codice stradale.
La tesi non ha pregio in quanto, come è palese, nessuna
norma prescrive che debbano essere revisionati gli ingressi
dei distributori installati anteriormente alla entrata in
vigore della norma invocata.
Quanto agli accessi preesistenti, essi sono stati concessi
dall’’ANAS “a tempo indeterminato a decorrere dall’1 luglio
1961” con decreto del 20 giugno 1961.
L’appellante trae argomento dalla clausola di durata contenuta
al punto 1 dell’art. 6 del disciplinare sottoscritto in
data 16 maggio 1961 (ventinove anni) per sostenere che la
licenza sarebbe scaduta.
E però, mentre è priva di ogni e qualsiasi supporto logico-giuridico
l’affermazione secondo cui la clausola di durata contenuta
nel disciplinare prevarrebbe sull’atto autoritativo (il
decreto ANAS) emanato successivamente e non impugnato dal
destinatario (é vero, invece esattamene il contrario), omette
l’appellante di considerare che, nel suo stesso fascicolo
documenti, depositato in atti il 12 marzo 2004, si rinviene,
in data 1 ottobre 2001, il parere favorevole alla richiesta
di potenziamento, dell’Ente nazionale per le strade, Compartimento
della viabilità del Lazio che, con riferimento al progetto
trasmesso ed approvato invoca il “rispetto di quanto contenuto
nel disciplinare di licenza ANAS che rimane valido a tutti
gli effetti”, e già in data 20 ottobre 1997 il medesimo
ente aveva espresso parere favorevole al rinnovo della concessione,
richiamando l’anzidetto disciplinare.
Risulta con ciò confermato che la clausola temporale contenuta
nel disciplinare è stata considerata non apposta dallo stesso
Ente che è succeduto all’ANAS, e ciò del tutto correttamente,
attesa la prevalenza della differente volontà manifestata
nel provvedimento di licenza, di conferire all’autorizzazione
una durata a tempo indeterminato.
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4.4. Per quanto infine concerne il preteso
mancato rispetto della normativa urbanistica, la trattazione
in sentenza, con individuazione della normativa applicabile,
che ha indotto il giudice di primo grado a colludere per
la sufficienza della DIA, non esime la Sezione dal considerare
la totale estraneità del vizio rispetto al provvedimento
impugnato.
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4.5. Sulla base di quanto precede, indipendentemente
dalla eccezione di inammissibilità del controricorrente
(il quale riferisce il difetto di legittimazione attiva
anche alla impugnazione dell’autorizzazione al potenziamento
dell’impianto) l’appello, anche per questa parte, deve essere
respinto.
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5. In conclusione, la sentenza di primo grado
deve essere interamente confermata, e l’appellante deve
essere condannata al pagamento, in favore dei resistenti,
delle spese del giudizio che si liquidano in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge
l’appello in epigrafe;
Condanna l’appellante al pagamento, in favore degli appellati
costituiti, delle spese del giudizio che si liquidano in
complessivi € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA e CPA da ripartirsi
in ragione del 50% in favore di ciascuno dei resistenti
e cioè quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune
e quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) in favore del controricorrente;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 16 aprile 2004,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta PRESIDENTE
Chiarenza Millemaggi Cogliani CONSIGLIERE Est
Goffredo Zaccardi CONSIGLIERE
Aldo Fera CONSIGLIERE
Claudio Marchitiello CONSIGLIERE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 30 AGOSTO 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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