| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Decisione 10 agosto 2004 n.
5501
Pres. Salvatori, Est. Poli
Comune di Trento (Avv. P. Stella Richter) c. Società Gambarotta
Applicazioni Meccaniche - GAM s.r.l. (Avv. G. Garofalo)
e altri |
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1. Urbanistica – Localizzazione P.I.P. –
Presupposti – Destinazione delle aree ad opere di carattere
industriale
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2. Urbanistica – P.I.P. – Natura e finalità
- Conseguenze
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3. Urbanistica – Approvazione del P.I.P.
– Verifica in ordine allo sviluppo produttivo in atto ed
in fieri – Sufficienza - Conseguenze
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1. Presupposto per la localizzazione del
piano per gli insediamenti produttivi, è che questo coinvolga
aree destinate dal P.R.G. ad opere di carattere industriale,
non già che insista su aree espressamente normate dallo
strumento urbanistico generale come edificabili previa redazione
del p.i.p. medesimo.
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2. Rientra nell’ampia discrezionalità dell’ente
locale la scelta di dotarsi del p.i.p., il quale tuttavia,
non costituisce tanto uno strumento di pianificazione urbanistica,
quanto piuttosto di politica economica, con la precipua
funzione di stimolare l’espansione industriale e di incentivare
le imprese offrendo loro ad un prezzo politico le aree occorrenti.
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3. In sede di approvazione del p.i.p., una
volta che la scelta relativa a nuovi insediamenti venga
suffragata da una puntuale verifica in ordine allo sviluppo
produttivo in atto ed in fieri, quale documentato in particolare
dalla già avvenuta presentazione di richieste di assegnazione
di aree a fini di espansione o di nuovo insediamento, non
si rende necessaria l’acquisizione e l’analisi di ulteriori
dati, in particolare relativi all’andamento demografico
del comune come invece richiesto ex lege ai fini del dimensionamento
di un p.e.e.p.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.5501/2004
Reg. Dec.
N. 9703 Reg. Ric.
Anno 1996
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso iscritto al NRG 9703\1996, proposto
dal
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Comune di Trento in persona del sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo
Stella Richter ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo
in Roma, viale Mazzini n. 11;
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contro
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Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche
- GAM s.r.l. - in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe
Garofalo e presso questo elettivamente domiciliato, in Roma
via Ortigara n. 10;
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e nei confronti di
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Paissan Adriano, non costituito;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino - Alto Adige – sede di Trento, n. 253 del 25
giugno 1996.
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Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Gambarotta
Applicazioni Meccaniche - GAM s.r.l. -;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 15 giugno 2004
la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati
Stella Richter e Garofalo;
ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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1. Con ricorso notificato il 9 dicembre 1996,
il comune di Trento proponeva appello avverso la sentenza
del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del
Trentino - Alto Adige – sede di Trento, n. 253 del 25 giugno
1996, che annullava le deliberazioni del consiglio comunale
– n. 108 del 26 luglio 1994 e n. 42 dell’8 marzo 1995 –
recanti l’adozione e l’approvazione del piano speciale per
gli insediamenti produttivi in località Cadine.
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2. Si costituiva la Società Gambarotta Applicazioni
Meccaniche - GAM s.r.l. – proprietaria di alcune aree inserite
nel perimetro del p.i.p., deducendo l'infondatezza del gravame
in fatto e diritto, riproponendo, altresì, i motivi assorbiti
in prime cure.
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3. La causa è passata in decisione all’udienza
pubblica del 15 giugno 2004.
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DIRITTO
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1. L’appello è fondato e deve essere accolto.
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2. L’oggetto del presente giudizio è costituito
dalle deliberazioni del consiglio comunale di Trento – n.
108 del 26 luglio 1994 e n. 42 dell’8 marzo 1995 – recanti
l’adozione e l’approvazione del piano speciale per gli insediamenti
produttivi in località Cadine.
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3. La Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche
- GAM s.r.l. – è proprietaria di alcune aree inserite nel
perimetro del p.i.p.; su talune di esse sorgono uno stabilimento
industriale, un fabbricato destinato ad uffici ed una cabina
elettrica.
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4. L’impugnata sentenza ha annullato il piano
per aver riscontrato che lo stesso era stato localizzato
in aree destinate dal P.R.G. vigente a zona D 1b – zone
produttive esistenti e di completamento di livello locale
– con ciò violando l’art. 45, terzo e sesto comma, delle
n.t.a. del P.R.G. nel presupposto che tale norma imporrebbe
l’attuazione delle previsioni di piano esclusivamente attraverso
l’intervento diretto dei privati <<… il PRG si attua
attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti
indici …>>.
Sotto tale angolazione il primo giudice ha ritenuto necessaria
la preventiva adozione di una variante al P.R.G., comunque
non ravvisabile nel p.i.p. approvato che non aveva rispettato
i requisiti procedimentali previsti dall’ordinamento urbanistico
della provincia di Trento per l’approvazione di varianti.
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4. Con un unico mezzo il comune contesta
l’annullamento delle proprie deliberazioni escludendo che
l’art. 45 delle n.t.a precludesse l’adozione di p.i.p.
Il motivo è fondato.
In primo luogo occorre precisare che l’art. 45 delle n.t.a.
del P.R.G. non prevede alcun obbligo a carico del comune
ma semplicemente la facoltà per i privati di edificare direttamente,
senza la intermediazione dello strumento particolareggiato,
nel rispetto della destinazione industriale impressa alle
aree in questione.
L’interpretazione del richiamato art. 45 n.t.a. è coerente,
per altro, con la norma sancita dall’art. 45, comma 6, l.p.
n. 21 del 1991 – ordinamento urbanistico della provincia
di Trento – secondo cui: <>.
Presupposto per la localizzazione del piano per gli insediamenti
produttivi, pertanto, è che questo coinvolga aree destinate
dal P.R.G. ad opere di carattere industriale, non già che
insista su aree espressamente normate dallo strumento urbanistico
generale come edificabili previa redazione del p.i.p.
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5. L’impostazione seguita dal primo giudice
e sostenuta dalla difesa dell’appellata è in contrasto con
la natura giuridica, il contenuto, la struttura, gli effetti
del P.I.P, quali risultano dalla disciplina legale e dai
principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza che si
è occupata della materia.
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I) Secondo l'art. 27 della l. n. 865 del
1971, i comuni dotati di piano regolatore e di programma
di fabbricazione approvati, possono formare, previa autorizzazione
della regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti
produttivi nelle zone ricomprese dallo strumento urbanistico
superiore a tale fine (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n.
2939; sez. IV, 5 luglio 1995, n. 539).
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II) Quanto alla natura giuridica del P.I.P.,
è a dire che, limitatamente al profilo urbanistico, tale
piano è equivalente a quello particolareggiato (art. 27,
comma 3°, cit.), poiché entrambi gli strumenti attuano e
specificano le prescrizioni del P.R.G.; in particolare,
il P.I.P. ha la funzione di garantire un'ordinato sviluppo
urbanistico della zona nella quale dovranno sorgere nuovi
insediamenti produttivi o troveranno migliore allocazione
quelli esistenti (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939;
sez. IV, 5 luglio 1995, n. 539).
Tuttavia i piani speciali di zona, fra i quali rientra anche
il P.I.P., hanno funzioni ed effetti che vanno ben oltre
la semplice disciplina dell'uso del territorio; essi sono
programmi di espropriazione di vaste aree del territorio,
nonché strumenti dell'intervento pubblico nell'iniziativa
economica, laddove il piano particolareggiato ha una mera
funzione attuativa delle prescrizioni del P.R.G. configurandosi
come strumento urbanistico a carattere generale e privo
di funzione programmatica (cfr. C.d.S. Ad. Gen., 21 novembre
1991, n. 142; sez. IV, 4 maggio 1995, n. 695; sez. IV, 22
maggio 2000, n. 2939).
Il P.I.P., al contrario, appartiene alla categoria dei piani
urbanistici funzionali di rilievo locale, la cui finalità
è quella di realizzare uno specifico interesse primario:
sotto il profilo economico, ha la funzione di rilanciare
l'attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro
offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti,
ad un prezzo politico (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n.
2939; Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 1999, n. 1602); sotto
il profilo sociale, contribuisce a prevenire tensioni sociali
connesse alla dismissione produttiva attraverso il rilancio
di attività imprenditoriali aventi forte impatto occupazionale
(cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, 21 novembre
1994, n. 919; sez. IV, 1 aprile 1992, n. 354).
Sotto tale angolazione il P.I.P. è uno strumento eccezionale
attraverso il quale si realizza un trasferimento di ricchezza
dal proprietario espropriato all'assegnatario con il sacrificio
del principio di eguaglianza, nonché del diritto di proprietà
costituzionalmente tutelato, sacrificio che potrà essere
imposto solo in nome di un interesse generale, ex art. 42,
3° comma, Cost., la cui sussistenza dovrà formare oggetto
di specifica istruttoria da parte del comune (cfr. sez.
IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, n. 539 del 1995 cit.).
Ne discende, secondo il consolidato indirizzo di questo
Consiglio (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV,
n. 539 del 1995 cit.; n. 919 del 1994 cit.; 14 settembre
1989, n. 590), che l'ente locale motivi in modo specifico
ed a pena di nullità l'adozione del P.I.P. sia sotto il
profilo dell'an che del quantum: per ciò che concerne il
primo aspetto, si badi che l'art. 27 cit., prevede la semplice
facoltà dei comuni di formare, previa autorizzazione regionale,
un piano delle aree produttive, facoltà che impone il contemperamento
di due opposti interessi: da un lato quello dei proprietari,
in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dall'esproprio
generalizzato delle aree ricomprese nel piano; dall'altro
quello della collettività, nel senso che lo strumento attuativo
in questione dovrà apportare concreti benefici sociali ed
economici. Solo ove un'adeguata istruttoria conduca ad affermare
la prevalenza della seconda istanza sulla prima potrà affermarsi
l'opportunità dello strumento nel senso della piena corrispondenza
alla specifica funzione ad esso attribuita dalla legge.
La riprova della natura di strumento di politica economica
del P.I.P. emerge proprio dalla necessità della relazione
finanziaria di accompagnamento in sede di adozione (richiesta
da sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, n. 354 del
1992 cit.); nonché dalla necessità della previa autorizzazione
regionale che non ha funzione urbanistica, ma di programmazione
economica e che non è stata abrogata dagli art. 24, 1° comma,
e 25, 3° comma, l. n. 47 del 1985, i quali hanno eliminato
soltanto l'approvazione regionale per gli strumenti urbanistici
attuativi, sia quelli generali - piano particolareggiato
e piano di lottizzazione - sia quelli funzionali - P.I.P.,
piani di recupero, piani di zona, ecc.
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III) Sotto il profilo del contenuto, ovvero
della estensione di terreno da vincolare e conseguentemente
da espropriare, il P.I.P. può riguardare il complesso delle
aree previste nello strumento urbanistico generale, non
vigendo il limite del 60% del fabbisogno stimato per il
successivo decennio posto per il piano di zona dall'art.
4, l. n. 167 del 1962; la ragione risiede nel fatto che
il rinvio a tale ultima legge operato dall'art. 27, comma
4°, l. 865 del 1971, concerne solo alcuni aspetti procedimentali
non estendendosi alla disciplina sostanziale (cfr. sez.
IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, 5 dicembre 1994, n.
978; 12 aprile 1989, n. 234); inoltre il P.E.E.P., contrariamente
al P.I.P., risponde ad un fabbisogno dato, facilmente determinabile
sulla base di indici obbiettivi quali l'andamento demografico
o il numero medio di componenti per famiglia con riferimento
al successivo decennio; mentre caratteristica del P.I.P.
è quella di essere, come dianzi visto, strumento di promozione
ed incentivazione, esso stesso fonte di nuove istanze imprenditoriali
e produttive difficilmente valutabili ex ante; il chè non
esclude l'obbligo di una adeguata istruttoria e motivazione
attraverso uno studio sullo sviluppo economico dell'area
interessata (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez.
IV, 2 marzo 1995, n. 128; n. 590 del 1989 cit.; Ad. Plen.
19 dicembre 1983, n. 26).
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6. Si devono esaminare i motivi assorbiti
in prime cure e riproposti con la memoria di costituzione
della GAM s.r.l.
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7. Con il secondo motivo si deduce la carenza
di motivazione del piano approvato.
Il motivo non ha pregio alla luce dei principi sopra esaminati
e della documentazione versata in atti.
La relazione di accompagnamento, le planimetrie, le norme
tecniche di attuazione sono chiare nel fare emergere le
ragioni della scelta compiuta dal comune: razionalizzare
lo sviluppo urbanistico di una ben delimitata zona (parzialmente
compromessa da edificazione sparsa e di tipo misto residenziale
produttivo), assecondando le richieste di alcune imprese
artigiane (cfr. nota prot. n. 9050 del 15 marzo 1990), che
avevano indicato proprio la località di Cadine, per ovviare
all’incompleta utilizzazione dell’area stessa destinata
dal P.R.G. a zona di completamento produttiva (sin dal 1968,
ma con un reale sfruttamento inferiore al trenta per cento).
L’operato del comune è conforme a noti principi giurisprudenziali:
<> (Cons. Stato, sez.IV, 27 ottobre 2003, n. 6631).
Quanto alla paventata demolizione dei manufatti insistenti
sui terreni di proprietà dell’appellata – che a suo dire
avrebbe comportato l’obbligo di una penetrante motivazione
- la sezione osserva che tale preoccupazione è fugata dall’esame
del piano e delle norme tecniche attuative, infatti: a)
in alcun modo si prevede la demolizione delle opere esistenti;
b) si affida all’iniziativa dei privati l’attuazione del
piano, configurandosi l’intervento espropriativo del comune
in via alternativa; c) sono stati creati appositi ambiti
aventi ad oggetto gli insediamenti preesistenti (cfr. pagina
2 della relazione).
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7.1. Con il terzo e quarto degli originari
motivi si introducono una serie di censure che in parte
sono infondate ed in parte inammissibili perché attinenti
al merito delle scelte tecniche operate dal p.i.p.
Sono infondate, sulla scorta del raffronto fra prescrizioni
di P.R.G. e prescrizioni del p.i.p., quelle che afferiscono
alla violazione delle altezze massime degli opifici, al
riferimento delle future concessioni edilizie all’intero
ambito del lotto, all’erronea valutazione della estensione
della proprietà complessiva della ricorrente.
Sono inammissibili quelle afferenti alla qualità delle scelte
di piano avuto riferimento agli standard nonché all’individuazione
dei rapporti di copertura in misura inferiore al massimo
del 50% previsto dal P.R.G.
Parimenti infondata è la doglianza con cui si deduce la
carente motivazione del rigetto dell’osservazione presentata
dalla società GAM s.r.l.; per consolidata giurisprudenza,
è sufficiente il richiamo, da parte degli organi tecnici
(come accaduto nella specie) alla difformità dell’osservazione
con le linee guida dello strumento urbanistico.
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8. Sulla scorta delle precisate conclusioni
l’appello deve essere accolto. Le spese di entrambi i gradi
di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio
della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione quarta):
- accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza
indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado.
- condanna la Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche
- GAM s.r.l. - , a rifondere in favore del comune di Trento,
le spese, le competenze e gli onorari del presente grado
di giudizio, che liquida in complessivi euro cinquemila\00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 15 giugno 2004, con la partecipazione di:
Paolo Salvatore - Presidente
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Carlo Saltelli - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/08/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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