| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 10 agosto 2004 n.
5497
Pres. Trotta, Est. Barbagallo
Russo (Avv.ti G. Sala, L. Picotti, M.A. Sandulli) c. Regione
Veneto (Avv. Stato) e altri |
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Concorsi pubblici – Concorsi per la assegnazione
di sedi farmaceutiche – Requisito del periodo di esercizio
professionale – Criteri di valutazione
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In materia di concorsi per la assegnazione
di sedi farmaceutiche la disposizione di cui all’articolo
5, commi 1, 2 e 3, del decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 (“ regolamento di attuazione
dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n.
3 cento 62, concernente le norme di riordino del settore
farmaceutico. “) va interpretata nel senso che il limite
dei venti anni, ai fini della valutazione dei periodi di
esercizio professionale, è riferito al complesso dell’attività
svolta e non a ciascuno dei quattro gruppi omogenei di riferimento;
che l’esercizio professionale è calcolato, per un periodo
non superiore ai venti anni di attività effettiva, tenendo
distinti i singoli servizi per i quali compete un diverso
punteggio e riconoscendo a ciascun candidato, nei primi
dieci anni i periodi di attività più favorevoli e nel secondo
decennio gli altri, valutati con il punteggio previsto per
il secondo decennio a partire dai gruppi più favorevoli;
che inoltre i periodi attività professionale part-time sono
valutati al 50 per cento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.5497/2004
Reg. Dec.
N. 10905 Reg. Ric.
Anno 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 10905/2002 proposto
da:
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RUSSO MARIO, rappresentato e difeso
da: Avv. GIOVANNI SALA, Avv. LORENZO PICOTTI e Avv. MARIA
ALESSANDRA SANDULLI con domicilio eletto in Roma CORSO VITTORIO
EMANUELE 349 presso MARIA ALESSANDRA SANDULLI
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contro
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REGIONE VENETO, rappresentata e difesa
da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI
PORTOGHESI 12
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e nei confronti di
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BALBINOT GLORIA, rappresentata e difesa
da: Avv. BRUNO RICCARDO NICOLOSO, Avv. LUIGI MANZI e Avv.
SERGIO DAL PRA' con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO
CONFALONIERI, 5 presso LUIGI MANZI
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ZANCHI ENRICO, rappresentato e difeso
da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA' con domicilio
eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI
MANZI
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BERTUZZO MARIA LUISA, rappresentata
e difesa da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA' con
domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso
LUIGI MANZI
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BOTTARO LAURA, rappresentata e difesa
da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA' con domicilio
eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI
MANZI
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PIZZUTO MARIA, rappresentata e difesa
da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA' con domicilio
eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI
MANZI
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LOLLO GIGLIOLA, rappresentata e difesa
da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA' con domicilio
eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI
MANZI
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FEDERFARMA, rappresentata e difesa
da: Avv. GIUSEPPE RAMADORI con domicilio eletto in Roma
VIA MARCELLO PRESTINARI 13 presso GIUSEPPE RAMADORI
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PELLIZZARI GIUSEPPE, non costituitosi;
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LAGO EMANUELA, non costituitasi;
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Interveniente ad Adiuvandum
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SINDACATO NAZIONALE DEI FARMACISTI DEL
S.S.N. (SINAFO) , rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO'
PAOLETTI con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI
34 presso NICOLO' PAOLETTI
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MOVIMENTO NAZIONALE DEI LIBERI FARMACISTI
(MNLF), rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI
e Avv. STEFANO MARCOLINI con domicilio eletto in Roma VIA
BARNABA TORTOLINI 34 presso NICOLO' PAOLETTI
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BERTINI ANTONIO, rappresentato e difeso
da: Avv. MARIA GIUSEPPINA CHEF e Avv. NICOLO' PAOLETTI con
domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso
NICOLO' PAOLETTI
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MINEO LUIGI SALVATORE, rappresentato
e difeso da: Avv. MARINA GORGONE e Avv. NICOLO' PAOLETTI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso
NICOLO' PAOLETTI
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VACCARO AMEDEO ROSARIO, rappresentato
e difeso da: Avv. MARINA GORGONE e Avv. NICOLO' PAOLETTI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso
NICOLO' PAOLETTI
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BIAGINI GUIDO, rappresentato e difeso
da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCA
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso
NICOLO' PAOLETTI
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DEL PINTO VINCENZO, rappresentato
e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCA
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso
NICOLO' PAOLETTI
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LEPORE SEVERINO, rappresentato e difeso
da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCA
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso
NICOLO' PAOLETTI
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BORDIGNON OSCAR, rappresentato e difeso
da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. STEFANO MARCOLINI con domicilio
eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso NICOLO' PAOLETTI
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PALLADINO RAFFAELE, rappresentato
e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. STEFANO MARCOLINI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso
NICOLO' PAOLETTI
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SAVIO FRANCO, rappresentato e difeso
da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. STEFANO MARCOLINI con domicilio
eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso NICOLO' PAOLETTI
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ZANOTTO CLAUDIO, rappresentato e difeso
da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. STEFANO NESPOR con domicilio
eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso NICOLO' PAOLETTI
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CICIRIELLO FRANCESCO, rappresentato
e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. STEFANO NESPOR
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso
NICOLO' PAOLETTI
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VERRINEA ALDO, rappresentato e difeso
da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e Avv. STEFANO NESPOR con domicilio
eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34 presso NICOLO' PAOLETTI
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Interveniente ad Opponendum
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FEDERAZIONE ORDINE FARMACISTI, rappresentata
e difesa da: Avv. SIMONE CICCOTTI con domicilio eletto in
Roma VIA LUCREZIO CARO, 62 presso SIMONE CICCOTTI
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto Sez. II n. 5997/02;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 10 febbraio 2004
la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo;
Uditi, altresì, gli Avv.ti L. Picotti, M.A. Sandulli, B.R.
Nicoloso, S. Dal Prà, A. Manzi su delega dell’Avv. L. Manzi,
N. Paoletti, G. Ramadori, S. Ciccotti e l’Avvocato dello
Stato Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il dottor Mario Russo propone appello avverso
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
n. 5997, in data 10 ottobre 2002, con la quale è stata respinta
l’impugnazione degli atti inerenti le procedure concorsuali
per il conferimento di sedi farmaceutiche nelle province
di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.
Resistono la Regione Veneto e alcuni dei controinteressati
risultati vincitori nelle procedure concorsuali.
Sono intervenienti, a sostegno dell’appellante, alcuni farmacisti
militari o direttori di farmacia, il Movimento nazionale
dei liberi farmacisti e il Sindacato nazionale dei farmacisti
dirigenti del servizio sanitario nazionale, nonché, dopo
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti
i soggetti collocati nelle graduatorie impugnate, autorizzata
mediante notifica del ricorso attraverso pubblici proclami,
la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia
italiani e la Federazione ordine farmacisti italiani, le
quali contrastano la posizione dell’appellante e sostengono
quella della Regione Veneto.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha ritenuto
che l’interpretazione dell’articolo 5, commi 2 e 3, del
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 298
del 30 marzo 1994, seguita dalle commissioni giudicatrici
per il conferimento di sedi farmaceutiche nelle province
di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, in relazione
alla valutazione del titolo consistente nell’esercizio professionale,
fosse esatta; ciò sia per quanto riguardava l’applicabilità
del limite dei vent’anni di esercizio professionale, che
per quanto concerneva la riduzione del punteggio al 50 per
cento per i servizi resi part-time. Con l’atto di appello
il dottor Russo ripropone le censure fatte valere in primo
grado, deducendo in particolare che: i 20 anni di esercizio
professionale , di cui al secondo comma dell’articolo 5
del decreto citato, costituiscono un limite interno a ciascuna
delle quattro categorie omogenee indicate nel successivo
comma 3 e non un limite assoluto di estensione del periodo
di attività professionale valutabile;
l’interpretazione effettuata dall’Amministrazione è illogica
e contrasta con le norme di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, in quanto impone una ricostruzione fittizia
dell’attività professionale dei concorrenti con un ingiustificato
sfavore nei confronti di coloro che hanno svolto la loro
attività nelle categorie di cui alle lettere c) e d) del
terzo comma dell’articolo 5 del decreto citato;
le valutazioni dell’amministrazione non sono motivate;
è illegittima la valutazione con il punteggio del 50% dell’attività
professionale svolta part-time;
la valutazione di periodi inferiori ad un anno viola la
lettera dell’articolo 5, comma 2, del decreto richiamato.
La Regione Veneto e i controinteressati costituitisi sostengono
argomentatamente la infondatezza dell’appello. È stata proposta
da parte resistente anche eccezione di carenza di interesse
sopravvenuta in capo all’appellante Dottor Russo, in quanto
quest’ultimo nel corso del giudizio ha accettato la sede
farmaceutica di Calto, posta a concorso nella provincia
di Rovigo.
Le altre parti costituitesi sostengono in maniera diffusa
le tesi dei soggetti, in adesione alle posizioni dei quali
sono rispettivamente intervenute;
l’appellante deduce inoltre che permane il proprio interesse
alla decisione.
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DIRITTO
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Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato
e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere confermata,
con l’assorbimento dell’eccezione di carenza di interesse
sopravvenuta.
La questione posta dalla presente controversia riguarda
la interpretazione dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 del regolamento,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n.298, in data 30 marzo 1994 (attuazione dell’articolo 4,
comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente
norme di riordino del settore farmaceutico), per quanto
riguarda la valutazione dei periodi di esercizio professionale
nei concorsi di assegnazione di sedi farmaceutiche.
Tale articolo 5, che reca la rubrica “ Valutazione dei titoli
“, ai commi 1, 2 e 3 , così dispone:
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“ 1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario
dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di
carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio
professionale.
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2. Non sono valutabili i periodi di esercizio
professionale superiori ai 20 anni ed inferiori ad un anno.
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3. Ai fini della valutazione dell’esercizio
professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) per l’attività di titolare e direttore di farmacia aperta
al pubblico: punti.0, 5 per anno per i primi dieci anni;
0, 2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l’attività di collaboratore di farmacia aperta al
pubblico: punti 0, 45 per anno per i primi dieci anni; 0,
18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l’attività di professore ordinario di ruolo della
facoltà di farmacia, per l’attività di farmacista dirigente
dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l’attività di
direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare,
per l’attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico:
punti 0, 40 per i primi dieci anni 0, 15 per anno per i
secondi dieci anni;
d) per l’attività di direttore di aziende farmaceutiche
municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore
ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore
o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali,
di farmacista militare, di direttore di deposito un magazzino
all’ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine
di produzione di cosmetici, di professore universitario
associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente
del Ministero della sanità o dell’Istituto superiore di
sanità, delle regioni e delle province autonome: ponti 0,
35 per anno per i primi dieci anni; 0, 10 per i secondi
dieci anni.”
Le commissioni hanno ritenuto che il limite dei venti anni
dovesse essere riferito al complesso dell’attività svolta
e non a ciascuno dei quattro gruppi omogenei di riferimento;
che l’esercizio professionale dovesse essere calcolato per
un periodo non superiore ai venti anni di attività effettiva,
tenendo distinti i singoli servizi per i quali competeva
un diverso punteggio, riconoscendo a ciascun candidato,
nei primi dieci anni i periodi di attività più favorevoli
e nel secondo decennio gli altri, valutati con il punteggio
previsto per il secondo decennio a partire dai gruppi più
favorevoli; che inoltre i periodi attività professionale
part-time dovessero essere valutati al 50 per cento.
L’appellante sostiene invece che il limite dei venti anni
opera all’interno di ciascuno dei quattro gruppi, perché
sarebbe artificioso ridurre la vita lavorativa di ciascun
concorrente a soli venti anni quando questi fossero stati
di più. L’appellante argomenta inoltre che, in precedenza
l’articolo 7 della legge 475 del 1968 stabiliva che “ la
valutazione dell’esercizio professionale non può superare
i venti anni di attività di servizio e non può essere inferiore
ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia
“; che tale previsione è stata superata dall’articolo 5
del regolamento n. 298/1994, che contiene un sistema diverso
articolato in quattro gruppi distinti, per ciascuno dei
quali si prevedono dei periodi ventennali. L’appellante
fonda tale sua interpretazione sull’elemento letterale consistente
nell’utilizzazione del plurale “ periodi di esercizio professionale
e superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno “e sulla
circostanza che la tesi seguita dalle commissioni porta
a risultati assurdi, in quanto svaluta eccessivamente le
esperienze professionali nei gruppi per i quali la disposizione
assegna un punteggio minore e riduce artificiosamente la
vita professionale dei concorrenti.
Il Collegio condivide, invece, l’orientamento seguito dalle
Commissioni. Inducono a tale conclusione sia la finalità
della disposizione che i lavori preparatori. Per quanto
riguarda questi ultimi si rileva che il testo del comma
2 dell’articolo 5 dello schema di regolamento di esecuzione
delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 9, della
legge 8 novembre 1991 così disponeva: “ La valutazione dell’esercizio
professionale non può superare i 20 anni di attività di
servizio e non può essere inferiore ad un anno.” Tale testo
fu cambiato in quello attuale, per ragioni esclusivamente
formali, su indicazione del Consiglio di Stato contenuta
nel parere dell’Adunanza generale del 23 dicembre 1993.
Appare chiaro quindi che l’intenzione del Governo che aveva
predisposto lo schema di regolamento era quella che il limite
dei venti anni dovesse concernere la valutazione complessiva
del periodo di esercizio professionale e non una delle parti
di esso; il Consiglio di Stato, nel suo parere, non ha inteso
modificare il significato della espressione utilizzata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda la finalità della disposizione, essa
è quella di dare un rilievo decrescente alle attività indicate
con le diverse lettere e, quindi, un rilievo maggiore all’attività
di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico,
di cui alla lettera a). La tesi del ricorrente porterebbe,
ad esempio, alla conseguenza che un concorrente, il quale
avesse svolto dieci anni in attività di cui alla categoria
d) (punti 3, 5) e nove anni in quelle di cui alla categoria
c) (punti 3, 6), avrebbe lo stesso punteggio massimo per
l’esercizio professionale (7 punti per ciascun commissario,
ovvero 35 da parte della commissione, in quanto i commissari
sono cinque) del concorrente il quale avesse svolto 35 anni
di attività professionale nella categoria a).
Effettivamente, come rilevato dal ricorrente, l’interpretazione
che il Collegio ha data, comporta la non necessità della
disposizione di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo
5, la quale prevede che ogni commissario dispone fino ad
un massimo di sette punti per i titoli relativi all’esercizio
professionale, in quanto, appunto, nessun candidato potrebbe
raggiungere un punteggio superiore a 7 per l’esercizio professionale(20
anni in categoria a) danno, infatti, il punteggio massimo
di 7 per ciascun commissario); va inteso,quindi, che la
disposizione sta a significare che il punteggio massimo
possibile è quello dato dallo svolgimento per 20 anni di
attività comprese nella categoria di cui alla lettera a)
del comma 3, dell’articolo 5.
Il Collegio ritiene, poi, che, muovendo dalla interpretazione
indicata, fra le varie possibilità interpretative, in effetti
ulteriormente possibili, debba essere seguita quella scelta
dalle commissioni, le quali hanno dato il punteggio dei
primi dieci anni alle attività più favorevoli, quello del
secondo decennio gli altri periodi di diversa attività,
a partire dai gruppi più favorevoli. Questa interpretazione
appare infatti la più aderente alle finalità della disposizione,
che intende dare considerazione decrescente a partire dalle
attività cui alla lettera a); è quindi coerente che, nella
valutazione dell’attività professionale si dia rilievo a
cominciare dalle attività, alle quali la disposizione dà
la maggior importanza.
Così è condivisibile l’interpretazione della disposizione
di cui al comma 2 dell’articolo 5 questione, secondo la
quale, una volta che l’esercizio professionale abbia superato
il periodo di un anno, si consideri l’intero periodo, in
quanto in tal modo la valutazione, rispettando la lettera
della disposizione, è più aderente alla realtà.
Così, ancora, il Collegio ritiene esatta la valutazione
del 50 per cento del punteggio per quanto riguarda le attività
svolte part-time, in quanto, fra le infinite possibili,
tale scelta, per il suo carattere mediano, è quella preferibile.
Può aggiungersi che, ai fini del calcolo, dimezzare il punteggio
ovvero calcolare il punteggio pieno e dimezzare il periodo
dà lo stesso risultato, perché cambiando l’ordine dei fattori
il risultato non cambia.
Parimenti infondata è la censura di difetto di motivazione
avanzata dall’appellante; si tratta, infatti, di valutazioni
vincolate alla norma, di cui all’articolo 5, commi 1 o,
2 e 3, sopra riportato, la giustificazione delle quali è
contenuta nei criteri indicati dalle commissioni, i quali,
attraverso operazioni matematiche, conducono ai risultati
contestati dalla ricorrente. Non ha rilievo, infine, la
deduzione secondo la quale la stessa attività professionale
delle ricorrente è stata valutata in maniera diversa in
altri concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
ciò sta soltanto significare che, l’interpretazione della
disposizione in questione non è stata uniforme da parte
delle varie commissioni di concorso, in mancanza di indicazioni
da parte della giurisprudenza.
Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere
respinto e, conseguentemente, la sentenza impugnata confermata.
Tenuto conto della novità della questione e della circostanza
che effettivamente la disposizione si poteva prestare a
più, plausibili, interpretazioni, anche per questo grado
di giudizio le spese vanno interamente compensate fra le
parti.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello
specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma
la sentenza appellata.
Compensa interamente le spese di giudizio fra le parti anche
per questo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo
Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Barbagallo Consigliere est.
Costantino Salvatore Consigliere
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Aldo Scola Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/08/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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