| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 6 agosto 2004 n. 5471
Pres. Trotta, Est. Barbagallo
La Gamba (Avv. F. Tedeschini) c. Ministro della giustizia
e il Consiglio superiore della magistratura (Avv. Stato),
Presidenza del Consiglio dei ministri (n.c.), Sfrecola (Avv.
M. Sanino) |
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Processo amministrativo – Giurisdizione del
GA sull’attività valutativa esercitata dal CSM – Piena,
non di merito – Conseguenze – Non vi è sostituzione giurisdizionale
delle determinazioni valutative, ma solo la verifica della
attendibilità o meno di tali valutazioni secondo i criteri
su cui si fondano
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In tema di controllo giurisdizionale sull’esercizio
della discrezionalità tecnica, qual è la attività valutativa
esercitata dal Consiglio superiore della magistratura, pur
essendo la cognizione del giudice amministrativo piena,
il giudicante non può sostituire la propria valutazione
a quella della Amministrazione, poiché non si verte in tema
di giurisdizione di merito, e il potere di valutazione è
stato attribuito dall’ordinamento alla Amministrazione;
il controllo sulla erroneità del giudizio, stante la relatività
delle valutazioni secondo determinate scienze o tecniche,
si risolve nel giudizio sulla attendibilità o meno delle
valutazioni poste a base del giudizio stesso secondo i criteri
delle scienze o tecniche sulle quali tali valutazioni si
fondano.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.5471/2004
Reg. Dec.
N. 2795 Reg. Ric.
Anno 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 2795/2003 proposto
dal
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dottor Enzo La Gamba rappresentato
e difeso dall’avv. Federico Tedeschini presso il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico, n.7;
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c o n t r o
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il Ministro della giustizia e il Consiglio
superiore della magistratura rappresentati e difesi
dalla Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono
domiciliati per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Presidenza del Consiglio dei ministri, non costituita;
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e nei confronti del
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dottor Michele Sfrecola, rappresentato
e difeso dall’avv. Mario Sanino presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 180;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione prima, n. 1635 in data 4 marzo 2002, con
la quale è stato respinto il ricorso proposto dal dottor
Enzo La Gamba avverso la deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura, seduta plenaria del 7 febbraio 2001,
con la quale era stato proposto per la nomina a presidente
del tribunale di Grosseto il dottor Michele Sfrecola; il
d.p.r., in data 14 marzo 2001, con il quale era stato conferito
l’ufficio direttivo di presidente del tribunale di Grosseto
al dottor Michele Sfrecola; la nota del ministero di Grazia
e giustizia protocollo n. 6345/AP/906, in data 2 aprile
2001, con la quale il dottor Michele Sfrecola era stato
autorizzato ad assumere il possesso nel nuovo ufficio nel
periodo intercorrente tra il 10 e di 30 aprile 2001;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
interessate, nonché del controinteressato, dottor Michele
Sfrecola;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 10 febbraio 2004
la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi
gli avvocati F. Tedeschini, M. Sanino e l’Avvocato dello
Stato Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con il ricorso specificato in epigrafe il
dottor Enzo La Gamba avanza appello avverso la sentenza
indicata, riproponendo le censure fatte valere in primo
grado e ritenute infondate con la sentenza impugnata.
Si sono costituiti il Ministero della giustizia e il Consiglio
superiore della magistratura, nonché il controinteressato,
dottor Michele Sfrecola, deducendo entrambi l’infondatezza
delle proposte censure e chiedendo la conferma della sentenza
impugnata.
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D I R I T T O
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Le censure poste a base dell’appello non
sono fondate e, pertanto, l’appello deve essere respinto
e l’impugnata sentenza confermata.
Il Collegio rileva che il Consiglio superiore della magistratura
ha deliberato di proporre all’ufficio direttivo di presidente
del tribunale di Grosseto il dottor Michele Sfrecola, al
tempo consigliere della corte d’appello di Bari e primo
in ordine di anzianità di ruolo fra tutti i magistrati,
i quali avevano presentato domanda per l’ufficio direttivo
in questione, dopo aver esaminato e comparato in maniera
specifica le posizioni degli otto aspiranti più anziani
e dopo aver valutato che i requisiti di attitudine e di
merito degli ulteriori aspiranti, pur ragguardevoli, non
erano tali da consentire, in relazione alle esigenze concrete
del posto da coprire, il superamento della graduatoria di
anzianità. Attraverso una valutazione tecnica dei requisiti
dell’attitudine e del merito, il Consiglio superiore ha
ritenuto il dottor Michele Sfrecola, primo in ordine di
anzianità di ruolo, anche il candidato più idoneo, facendo
riferimento, quanto alle attitudini, alla “variegata ed
ampia esperienza giudicante degli uffici di primo e secondo
grado” e alla circostanza che egli aveva svolto nel corso
della sua attività giurisdizionale “praticamente tutte le
funzioni“, quanto al merito al ”notevole impegno da lui
sempre profuso nell’attività lavorativa, con risultati notevoli
sia per quantità che per qualità”.
Ora, in tema di controllo giurisdizionale sull’esercizio
della discrezionalità tecnica, qual è la attività valutativa
esercitata dal Consiglio superiore della magistratura, pur
essendo la cognizione del giudice amministrativo piena,
il giudicante non può sostituire la propria valutazione
a quella della Amministrazione, poiché non si verte in tema
di giurisdizione di merito, e il potere di valutazione è
stato attribuito dall’ordinamento alla Amministrazione;
il controllo sulla erroneità del giudizio, stante la relatività
delle valutazioni secondo determinate scienze o tecniche,
si risolve nel giudizio sulla attendibilità o meno delle
valutazioni poste a base del giudizio stesso secondo i criteri
delle scienze o tecniche sulle quali tali valutazioni si
fondano(in tal senso, fra le altre: Consiglio di Stato,
sezione quarta, 13 ottobre 2003, n. 6201). Nel caso il Collegio
premette all’esame specifico delle censure avanzate con
l’atto d’appello che le valutazioni che emergono dagli atti
del procedimento e che hanno portato alla proposta di nomina
del controinteressato, non possono essere definite non attendibili.
Passando allo specifico esame delle censure,esaminate nell’ambito
della cornice sopra delineata, si rileva:
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1) sono infondati i motivi di appello primo,
secondo e quinto e sesto, in quanto la miglior valutazione
nei confronti del dottor Michele Sfrecola rispetto al dottor
Enzo La Gamba, in relazione allo specifico ufficio da attribuire,
non è stata determinata dai fatti, che avevano dato luogo
ad un procedimento disciplinare nei confronti dell’attuale
appellante, conclusosi con l’archiviazione; tali fatti non
sono stati presi in considerazione nella relazione di maggioranza
approvata, alla quale, soltanto, occorre far riferimento;
la relazione approvata dalla Consiglio, fra i vari elementi
di valutazione, ha preso in considerazione soltanto il ritardo
subito dal controinteressato nella progressione in carriera
e ciò appare legittimo; è stato, cioè, considerato soltanto
il dato formale del ritardo subito nella progressione in
carriera dall’attuale appellante, ritardo che aveva determinato
che quest’ultimo, il quale era divenuto magistrato prima
degli altri concorrenti, era stato superato nella graduatoria
di anzianità da alcuni di questi;
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2) la terza doglianza non ha pregio. Alla
richiesta di chiarimenti, infatti, di un componente della
quinta Commissione circa una vicenda disciplinare che aveva
interessato il dottor Sfrecola, il relatore aveva precisato
che “una sentenza disciplinare che si limita a prendere
atto dell’intervenuta decorrenza dei termini per l’esercizio
della relativa azione, non può essere utilizzate in alcun
modo nella presente procedura“. Non vi è stato quindi alcun
difetto di istruttoria, ma si è dato un giudizio di non
rilevanza nel procedimento dei fatti che avevano dato luogo
ad una vicenda disciplinare;
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3) la mancata audizione dell’attuale appellante
da parte della Commissione costituisce legittimo esercizio
del potere istruttorio di essa, che ha ritenuto di sentire
soltanto i candidati, i quali sulla base degli atti risultavano
in una posizione più favorevole rispetto al dottor La Gamba,
il quale, inoltre, seguiva tali candidati nella graduatoria
di anzianità;
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4) è infondato anche l’ultimo motivo di appello
con il quale viene dedotta la illegittimità della nomina
del dottor Sfrecola per carenza di esperienza di funzioni
dirigenziali in uffici di identica o analoga natura a quello
da ricoprire o in uffici diversi. Ora, pur ritenuto doversi
superare tale censura sulla base della sola premessa sopra
svolta, si rileva che è documentato nella relazione di maggioranza,
unica approvata, alla quale si deve fare riferimento per
la motivazione del provvedimento,che dal 1984 al 1986 il
dottor Sfrecola ha esercitato anche le funzioni di pretore
titolare; quindi anche il presupposto di fatto sul quale
è fondata tale doglianza non sussiste.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per la
totale compensazione delle spese anche per questo grado
di giudizio
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato
e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa integralmente le spese anche per questo grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo
Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Barbagallo Consigliere est.
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Nicola Russo Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
6 agosto 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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