| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI
- Parere 26 luglio 2004 n. 429
Pres. Pasquale de Lise, Segr. Licia Grassucci |
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Riparto di competenze legislative Stato –
Regioni – Disciplina della messa in servizio e utilizzazione
delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 – Rientra nella
competenza esclusiva dello Stato – Conseguenze – Possibilità
di adottare atti regolamentari da parte delle Autorità ministeriali
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In relazione alla possibilità per lo Stato
di adottare decreti interministeriali recanti norme per
la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature
a pressione e degli insiemi di cui al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93, si deve rilevare che, pur trattandosi
della attuazione di una direttiva comunitaria protesa alla
armonizzazione sotto vari profili delle discipline vigenti
nei diversi Stati dell’Unione Europea, prendendo tra l’altro
in considerazione i rischi connessi alla pressione degli
apparecchi e degli insiemi in questione, ed al trasporto
degli stessi, nonché la relativa disciplina sulla progettazione,
sulla fabbricazione, sulla commercializzazione, sull’impiego,
sulle certificazioni e sui controlli, resta fermo che con
la direttiva di cui si tratta la detta armonizzazione viene
espressamente preordinata al superamento delle divergenze
riscontrabili in materia nelle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri,
in quanto costituenti un ostacolo agli scambi all’interno
della Comunità. Poiché anche nel citato decreto legislativo
n. 93 del 2000, di attuazione della direttiva, sono presenti
disposizioni che sottolineano l’esigenza di applicazione
della specifica disciplina sulle apparecchiature a pressione
ai fini della “immissione in commercio” e della “libera
circolazione” di tali apparecchiature (artt. 2 e 4), garantendosi
in tal modo, oltre alla salvaguardia di livelli minimi di
sicurezza per l’uso di tali congegni, proprio una adeguata
tutela della leale concorrenza tra gli operatori del settore,
sia nazionali che esteri, non essendo ammessa la fabbricazione,
la immissione nel mercato e la utilizzazione di apparecchiature
non conformi alle regole comunitarie, ne discende che, tenuto
anche conto delle esigenze di unitarietà della normativa
in materia, sussiste la competenza legislativa esclusiva
dello Stato e, conseguentemente può ritenersi corretto,
nella specie, l’esercizio del potere regolamentare da parte
delle Autorità ministeriali.
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CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
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N. della Sezione: 429/04
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Adunanza del 26 luglio 2004
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OGGETTO:
Ministero delle attività produttive. Richiesta di parere
sullo schema di decreto interministeriale recante norme
per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature
a pressione e degli insiemi di cui al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93.
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La Sezione
Viste la nota prot. 18193 R3c/130 del 19 gennaio 2004 e
la relazione trasmessa con nota prot. n. 18408 R3c/130 del
28 gennaio 2004, con cui il Ministero delle attività produttive
ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo
schema di regolamento indicato in oggetto;
Vista la pronuncia interlocutoria in data 9 febbraio 2004;
Viste le note di adempimento del Ministero delle attività
produttive prot. n. 21509 – R3C/130 del 7 luglio 2004 e
del 15 luglio, e n. 21878 del 23 luglio 2004;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere
Pier Luigi Lodi;
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PREMESSO:
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Con la suindicata relazione trasmessa il
28 gennaio 2004, il Ministero delle attività produttive
ha fatto presente che, nel dare attuazione alla direttiva
97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ha previsto, all’art.
19, la emanazione – entro il termine di un anno - di uno
o più decreti del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità,
riguardanti le prescrizioni “volte ad assicurare la permanenza
dei requisiti di sicurezza in occasione dell’utilizzazione
delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi
quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni
tecniche in materia di utilizzazione”.
Da parte del Ministero è stato, pertanto, predisposto il
primo della serie dei decreti previsti, concernente le principali
definizioni, il campo di applicazione, le definizioni di
alcune delle principali funzioni svolte nell’ambito delle
attività di verifica.
Lo schema consta di 16 articoli, cui si aggiungono due tabelle
allegate, rubricati come segue:
art. 1: Campo di applicazione;
art. 2: Esclusioni;
art. 3: Specifiche tecniche relative all’esercizio delle
attrezzature e degli insiemi;
art. 4: Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della
messa in servizio;
art. 5: Esclusioni dal controllo della messa in servizio;
art. 6: Condizione per la messa in servizio e l’utilizzazione,
dichiarazione di messa in servizio;
art. 7: Obblighi degli utilizzatori;
art. 8: Obbligo delle verifiche periodiche;
art. 9: Verifica degli accessori e dei dispositivi;
art. 10: Riqualificazione periodica;
art. 11: Esenzioni dalla riqualificazione periodica;
art. 12: Verifiche di integrità;
art. 13: Verifica di funzionamento;
art. 14: Riparazione e modifica;
art. 15: Norme transitorie;
art. 16:Recipienti per liquidi e tubazioni già in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
certificati secondo il d.lgs. 93/2000.
Le allegate tabelle “A” e “B” si riferiscono alle frequenze
della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione
riguardanti, rispettivamente, fluidi del gruppo 1 e del
gruppo 2.
Sullo schema in questione il riferente Ministero delle attività
produttive ha acquisito il concerto reso dal Dicastero del
lavoro e delle politiche sociali, recante alcune condizioni,
che sono state tutte recepite. E’ stato anche sentito, in
proposito, il Ministero della salute il quale, peraltro,
ai fini di concordare un testo definitivo dello schema,
ha chiesto la indizione di una riunione di coordinamento.
Questa Sezione, nell’adunanza del 9 febbraio 2004, ha osservato
che non veniva fornito, dal Ministero riferente, alcun elemento
in ordine alla riconducibilità della normativa in questione
all’ambito delle materie di cui al nuovo testo dell’art.
117, secondo comma, della Costituzione, per le quali lo
Stato ha legislazione esclusiva e, correlativamente, potestà
regolamentare, ai sensi del successivo sesto comma.
Nell’invitare il Ministero ad esporre opportune valutazioni
sull’argomento, anche tenendo conto della possibilità di
un intervento dello Stato in via sostitutiva, per inadempienza
delle regioni, ai sensi del quinto comma del citato art.
117, e nel formulare alcuni suggerimenti per la corretta
redazione del testo normativo, la Sezione ha, quindi, sospeso
l’espressione del parere richiesto.
Con le suindicate note del 7 e del 14 luglio 2004, il Ministero
ha dato riscontro alla predetta pronuncia interlocutoria.
Con ulteriore nota del 23 luglio 2004 il Ministero delle
attività produttive ha trasmesso l’assenso del Ministero
della salute - espresso con nota n. 100.1/1799-G/3004 del
21 luglio 2004 - condizionato all’accoglimento di una proposta
di modifica.
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CONSIDERATO:
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1. - Nel rispondere ai dubbi sollevati dalla
Sezione, in ordine alla riconducibilità a materia di competenza
statale esclusiva della normativa regolamentare in questione
(attinente alla messa in servizio e utilizzazione delle
attrezzature a pressione) il Ministero delle attività produttive
ha prospettato l’ipotesi che la normativa stessa possa ritenersi
attinente alla “tutela della concorrenza”, di cui all’art.
117, comma 2, lettera e) della vigente Costituzione.
Ad avviso del Ministero, infatti, assumerebbe rilievo determinante,
al detto fine, la circostanza che si tratti di normativa
necessaria per il completamento tecnico della disposizione
dell’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93, di recepimento della direttiva comunitaria n. 97/23
CE, avente lo scopo di armonizzare le discipline nazionali
in materia di attrezzature a pressione “per rimuovere gli
ostacoli agli scambi”.
L’Amministrazione riferente richiama, inoltre, la recente
giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con le sentenze
n. 303/2003 e n. 6/2004, ha statuito che l’elencazione di
cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione può
non essere esaustiva delle competenze normative esclusive
dello Stato, dovendosi procedere ad una lettura congiunta
degli artt. 117 e 118 e dei principî di legalità e leale
collaborazione, in base alla quale viene riconosciuto allo
Stato l’esercizio della potestà di intervento normativo
legislativo e regolamentare anche in ambiti non espressamente
richiamati dal secondo comma dell’art. 117, quando in tal
senso depongano esigenze di unitarietà, tenuto anche conto
del principio di unità giuridica ed economica posto dall’art.
120 della Costituzione.
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2. - Ritiene la Sezione che le suesposte
argomentazioni possano essere, nella sostanza, condivise.
Pur trattandosi, infatti, della attuazione di una direttiva
comunitaria protesa alla armonizzazione sotto vari profili
delle discipline vigenti nei diversi Stati dell’Unione Europea,
prendendo tra l’altro in considerazione i rischi connessi
alla pressione degli apparecchi e degli insiemi in questione,
ed al trasporto degli stessi, nonché la relativa disciplina
sulla progettazione, sulla fabbricazione, sulla commercializzazione,
sull’impiego, sulle certificazioni e sui controlli, resta
fermo che con la direttiva di cui si tratta la detta armonizzazione
viene espressamente preordinata al superamento delle divergenze
riscontrabili in materia nelle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri,
in quanto costituenti un ostacolo agli scambi all’interno
della Comunità.
Anche nel citato decreto legislativo n. 93 del 2000, di
attuazione della direttiva, sono presenti disposizioni che
sottolineano l’esigenza di applicazione della specifica
disciplina sulle apparecchiature a pressione ai fini della
“immissione in commercio” e della “libera circolazione”
di tali apparecchiature (v. artt. 2 e 4), garantendosi in
tal modo, oltre alla salvaguardia di livelli minimi di sicurezza
per l’uso di tali congegni, proprio una adeguata tutela
della leale concorrenza tra gli operatori del settore, sia
nazionali che esteri, non essendo ammessa la fabbricazione,
la immissione nel mercato e la utilizzazione di apparecchiature
non conformi alle regole comunitarie.
Per tale aspetto, e tenuto conto in special modo delle esigenze
di unitarietà della normativa in materia, può ammettersi,
dunque, la competenza legislativa esclusiva dello Stato
e, conseguentemente può ritenersi corretto, nella specie,
l’esercizio del potere regolamentare da parte delle Autorità
ministeriali.
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3. - Tanto premesso, può passarsi all’esame
delle disposizioni regolamentari in discorso, in ordine
alle quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in sede di concerto, con nota del 24 giugno 2004, ha formulato
proposte di modifica agli articoli 9 e 14, che risultano
essere state integralmente recepite nel testo definitivo
dell’articolato.
A tal riguardo si prende atto anche delle modifiche al testo
originario, riguardanti gli articoli 4 e 9 che, come fatto
presente dal Ministero, sono state decise in seguito ad
un incontro avuto con i rappresentanti della Commissione
europea.
Si prende atto, altresì, che trattasi di norme non applicabili
alle attrezzature e agli insiemi in uso alle amministrazioni
preposte alla tutela della sicurezza e della difesa dello
Stato, e non è richiesto, pertanto, il concerto con il competente
Dicastero.
Per quanto riguarda il suggerimento del Ministero della
salute, in ordine alla modifica dell’articolo 9, comma 4,
dello schema, si prende atto della disponibilità del riferente
Ministero delle attività produttive all’accoglimento di
tale proposta, pur se non risultano compiutamente esplicitate
ragioni in proposito.
Per quel che concerne il contenuto specifico delle disposizioni
regolamentari in questione, atteso il carattere esclusivamente
tecnico che le contraddistingue, non si hanno rilievi da
formulare.
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4. - Sul piano formale si è constatato che
il Ministero riferente non si è dato carico di emendare
il testo regolamentare nei sensi indicati dalla Sezione
nel parere interlocutorio del 9 febbraio 2004 (con la sola
eccezione della indicazione di una specifica denominazione
della tabella allegato “B”).
Si ribadisce, pertanto, la necessità che venga data puntuale
applicazione alla circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, specie
per quanto riguarda i riferimenti normativi interni ed esterni,
l’uso dell’espressione e/o, l’uso di abbreviazioni e sigle.
In dettaglio si segnala, inoltre, che nel preambolo manca
la proposizione relativa alla comunicazione alla Presidenza
del Consiglio; all’art. 1, comma 1, lettera d), il numero
del decreto legislativo è 93; le rubriche degli artt. 6
e 16 non appaiono chiare.
Si segnala, ancora, con riferimento all’art. 9, comma 1,
dello schema, che la suddivisione interna del comma deve
avvenire mediante lettere e l’ulteriore suddivisione si
effettua mediante numeri cardinali seguiti dalla parentesi
(v. pagg. 25 e 26 della circolare citata); con riferimento
all’art. 2, poi, si fa presente che si usano solo le lettere
dell’alfabeto italiano (non, quindi, le lettere w,x,y);
infine, negli allegati deve ripristinarsi il richiamo all’art.
10, rispettivamente commi 3 e 5.
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P.Q.M.
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Esprime parere favorevole con le osservazioni
di cui in motivazione.
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Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)
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Visto:
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)
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