| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 agosto 2004 n. 5417
Pres. Carboni, Est. Buonvino
ORDINE dei CHIMICI di ROMA, INTERREGIONALE dell’UMBRIA,
dell’ABRUZZO e del MOLISE (Avv. M. Cerchiara) c. Comune
di TOSSICIA (Avv. C. Scarpantoni), C.E.P.A.S. s.c.a r.l.
(n.c.) |
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Contratti della P.A. – Appalti pubblici –
Requisito dell’iscrizione in appositi albi di professionisti
abilitati del personale dipendente ai fini della partecipazione
alla gara – Disciplina – Conseguenze – Non è sufficiente
l’iscrizione dell’impresa alle camere di commercio per partecipare
alla gara
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In materia di appalti pubblici, l’Amministrazione
che intenda commissionare attività per lo svolgimento delle
quali occorre l’iscrizione in appositi albi di professionisti
abilitati, deve stipulare contratti d’opera professionale
(art. 2930 c.c.), oppure, quando le singole leggi professionali
consentono che il professionista sia anche lavoratore dipendente,
contratti d’appalto con imprese che abbiano alle dipendenze
professionisti abilitati; in tal caso subordinando - con
apposita previsione da inserire nella disciplina di gara
- la stipula del contratto d’appalto alla presenza di garanzie
di permanenza di professionisti abilitati. Pertanto, quando
nel caso di specie l’accesso alla procedura concorrenziale
è consentito all’impresa semplicemente iscritta alla camera
di commercio per la categoria relativa all’oggetto della
gara, non risulta sufficientemente assicurata la professionalità
delle imprese concorrenti, dal momento che la semplice iscrizione
camerale, se pure attestante il generico espletamento di
attività nel settore di cui si tratta, non garantisce il
possesso, da parte delle stesse, di idonee professionalità;
possesso assicurato solo mediante la richiesta della presenza,
nell’ambito della struttura tecnica d’impresa, di un professionista
iscritto ad un competente albo professionale (o in analogo
registro, se proveniente da Stato membro).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 5417/04 REG.DEC.
N. 6576 REG.RIC.
ANNO 2000
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 6576/2000, proposto
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dall’ORDINE dei CHIMICI di ROMA, INTERREGIONALE
dell’UMBRIA, dell’ABRUZZO e del MOLISE, in persona del
Presidente p.t., dott. Fernando Maurizi, rappresentato e
difeso dall’avv. Maurizio CERCHIARA presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, via Britannia 29,
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CONTRO
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il Comune di TOSSICIA, costituitosi
in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall’avv. Carlo SCARPANTONI, con il quale elettivamente
domicilia in Roma, via Carlo Poma 2/2, presso l’avv. G.
Sante ASSENNATO,
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E NEI CONFRONTI
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di C.E.P.A.S. s.c.a r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
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PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del TAR dell’Abruzzo, Sede di l’Aquila, 28
settembre 1999, n. 559;
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visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 30 aprile 2004, il Cons.
Paolo BUONVINO.
Nessuno è comparso perle parti.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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F A T T O
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1) - Con l’appello in epigrafe è impugnata
la sentenza con la quale il TAR ha respinto il ricorso proposto
dall’Ordine professionale qui appellante per l’annullamento
del bando e degli atti di gara relativi all’affidamento
di analisi chimiche per impianti di depurazione.
La sentenza è appellata dall’ordine professionale dei Chimici
di Roma, che ne chiede la riforma in ogni suo profilo, con
il conseguente accoglimento dell’originario ricorso e l’annullamento
dei provvedimenti impugnati in primo grado.
Resiste il Comune appellato, che insiste per il rigetto
dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi
assunti difensivi.
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D I R I T T O
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1) - È impugnata la sentenza con la quale
il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine professionale
qui appellante per l’annullamento del bando e degli atti
di gara relativi all’affidamento di analisi chimiche per
impianti di depurazione.
Con il primo motivo deduce l’appellante l’erroneità della
sentenza stessa per avere rigettato la censura di violazione
e falsa applicazione della normativa in materia di esercizio
della professione chimica e, in particolare, del r.d. n.
842/1928 e della legge n. 679/1957 e conseguente violazione
degli artt. 2231 e 2232 c.c..
Si deduce, in particolare, che oggetto della gara era l’effettuazione
di analisi chimiche delle acque reflue, con la conseguenza
che il bando avrebbe dovuto limitare la partecipazione alla
stessa soltanto alla categoria professionale dei chimici
(le relative operazioni spettando, in base alla disciplina
normativa anzidetta, solo a tali professionisti), con esclusione
degli appartenenti ad altre categorie e, in particolare,
quella dei biologi; ciò anche in quanto le analisi di cui
nella specie si tratta non sarebbero state rivolte all’aspetto
biologico, mentre la società risultata aggiudicataria non
avrebbe avuto, nel proprio organigramma, alcun chimico,
ma solo professionisti appartenenti ad altre specializzazioni;
in definitiva, il bando di gara, richiedendo solo l’iscrizione
camerale e non rispettando le tariffe professionali dei
chimici, non avrebbe garantito le necessarie professionalità
e avrebbe pregiudicato l’interesse dell’ordine professionale
originariamente ricorrente.
L’appello appare fondato, ma nei soli termini e limiti che
si vanno a precisare.
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2) - All’epoca dell’emanazione del bando
la disciplina vigente e che qui interessa, per quanto attiene
ai biologi, era la seguente: legge 24 maggio 1967, n. 396
(ordinamento della professione di biologo) e regolamento
di cui al d.m. n. 362 del 22 luglio 1993 (relativo alla
disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri
per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali
dei biologi).
Quanto alla legge anzidetta, l’art. 3 prevede, in particolare,
che “formano oggetto della professione di biologo:
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo,
degli animali e delle piante;
c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle
piante;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti)
dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione
degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta,
al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di
insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni,
enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue;
sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza,
metaboliche);
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle
acque potabili e minerali;
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte
le attribuzioni sopramenzionate”; e che “l'elencazione di
cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni
altra attività professionale consentita ai biologi iscritti
nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività
di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e
di regolamenti”.
A proposito di tale norma questo Consiglio, con decisione
Sez. IV, n. 1868 del 4 aprile 2002, che il Collegio pienamente
condivide, ha rilevato che il rilievo che la normativa di
settore assicura alla figura del biologo non implica confusione
e fungibilità con altre figure professionali che concorrono
nella tutela della salute, ma postula semplicemente la necessità
di diverse competenze, che debbono essere armonicamente
integrate in taluni specifici ambiti: concorrenza parziale
e interdisciplinarietà che appaiono sempre più necessarie
in una società, quale quella attuale, i cui interessi si
connotano in ragione di una accresciuta complessità ed alla
tutela dei quali è, in via di principio, preordinato l’accertamento
e il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di categoria,
della professionalità specifica di cui all’art. 33, quinto
comma, della Costituzione; il che porta ad escludere una
interpretazione delle sfere di competenza professionale
in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. sul
punto la già citata sentenza C. Cost. n. 345 del 21 luglio
1995).
E che (sempre tenuto conto di quanto statuito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza ora detta) non sussiste una
competenza riservata ed esclusiva dei chimici ad effettuare
analisi nei laboratori col metodo chimico, atteso che non
è il metodo, ma il tipo di analisi ad essere preso in considerazione
dalle disposizioni di legge che disciplinano l’esercizio
delle singole attività professionali e le connesse competenze
(sul punto, cfr. anche Sez. VI, 9 ottobre 1998, n. 1370;
IV, 25 novembre 1991, n. 965).
In proposito, con la stessa decisione n. 1868/2002 è stato
pure osservato come la Corte di Cassazione – con sentenza
n. 7023/1999 - abbia, a sua volta evidenziato che il libero
professionista può anche compiere attività comuni all’area
di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette
attività abbiano formato oggetto dell’esame di abilitazione
professionale e che non siano riservate dalla legge esclusivamente
ad altre categorie professionali. Passando, ora, ai contenuti
del regolamento di cui al citato d.m. n. 362 del 22 luglio
1993, è ivi prevista espressamente, alla “tabella A - CLASSI
E CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI RETRIBUIBILI A PERCENTUALE
(art. 18 del regolamento)”, la corresponsione di compensi
per attività relative a “impianti di depurazione, di antinquinamento,
di compostaggio e di interesse ecologico”.
Nella stessa tariffa professionale propria dei biologi,
quindi, erano comprese, al momento di indizione della gara,
e sono tuttora comprese, attività astrattamente riconducibili
a quelle oggetto dell’appalto di cui qui si discute.
Ciò è confermato anche dalla tabella, allegata al decreto
stesso, recante: TARIFFARIO MINIMO PER L'IDENTIFICAZIONE
DI AGENTI PATOGENI (INFETTANTI ED INFESTANTI) DELL'UOMO”
etc. “(lettera d), art. 3, legge n. 396/1967)”, secondo
cui alla lettera C), “suolo”, è previsto, tra l’altro:
- valutazione dell'effetto di compost e di fanghi di supero
di impianti di depurazione di acque reflue sulle caratteristiche
generali dei suoli;
- valutazione dei nutrienti per determinate colture vegetali;
- test di mutagenesi su microrganismi per la valutazione
di sostanze potenzialmente mutagene;
- controllo di impianti di depurazione con particolare riferimento
ai fattori di correlazione tra efficienza depurativa ed
effetti sulla salute umana;
- fanghi derivanti di impianti di depurazione:
1) controllo e studi di attività, sterilità, ed innocuità
2) caratteristiche tossicologiche
3) carbonio organico
4) C O D
5) coliformi totali
6) coliformi patogeni
7) sostanze organiche clorurate
- individuazione del tipo di smaltimento e/o riciclaggio,
nel rispetto ambientale,di rifiuti urbani,speciali,tossici
e nocivi”.
Ebbene, come ritenuto da questo Consiglio con la ripetuta
decisione Sezione IV, n. 1868/2002, il sistema delle competenze
dei biologi, quale risulta dall’insieme delle norme sin
qui elencate, supera, secondo i consueti criteri – gerarchico
e cronologico – risolutivi del conflitto tra norme, la disposizione
antecedente, di rango regolamentare, di cui all’art. 16
del r.d. n. 842 del 1° marzo 1928.
La complementarietà e, talora, la corrispondenza tra i compiti
professionali di cui si tratta è stata, del resto, ulteriormente
rimarcata dalla disciplina sopravvenuta rispetto a quella
che ha trovato, nella specie, applicazione; in particolare,
in base all’art. 31 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (recante:
“modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina
dei relativi ordinamenti”), tra le attività professionali
proprie dei biologi sono poste, tra le altre:
a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini
biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico,
biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di
ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito
ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo
e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico,
biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico
e di genetica;
e) procedure di controllo di qualità.
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3) - Passando, ora, all’esame del bando di
gara, principale oggetto di impugnativa, non assume rilievo
– giusta quanto sin qui considerato - il fatto che lo stesso
non limiti solo a professionisti chimici iscritti all’apposito
albo la partecipazione alla gara in questione, né il fatto
che l’importo posto a base d’asta sarebbe inferiore rispetto
a quello che avrebbe dovuto essere se si fossero considerati
i valori contenuti nel d.m. 25 marzo 1986 (“adeguamento
della tariffa professionale dei chimici”); ciò in quanto,
come si è visto, anche la categoria dei biologi è abilitata
ad espletare un’ampia gamma di analisi riconducibili a quelle
oggetto di gara, in relazione alle quali la categoria stessa
è stata ritenuta dotata dei necessari requisiti di capacità
professionale (e tanto più lo è oggi, giusta le più recenti
modalità di accesso alla professione).
E, del resto, sebbene il bando di gara si richiamasse all’espletamento
di “analisi chimiche”, non di meno il capitolato speciale
d’appalto precisava che l’appalto aveva “per oggetto le
analisi presso gli impianti di depurazione…….per la garanzia
del loro regolare andamento biologico e per l’ottenimento
di un effluente finale a norma della legge n. 319/1976”;
e poiché la finalità delle analisi chimiche in questione
era rivolta alla verifica di parametri valutabili non soltanto
dal chimico, deve, per ciò stesso, escludersi – anche alla
luce delle considerazioni di cui alla ripetuta decisione
n. 1868/2002 - che il bando dovesse limitare l’accesso alla
gara solo alla categoria professionale ricorrente e sulla
base delle sole tariffe per questa operanti.
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4) - Ciò che, invece, con specifico riferimento
al bando stesso, non può essere condiviso – e in tali termini
e limiti va ridotta la portata della censura - è il fatto
che esso non individui alcun professionista abilitato ai
fini dell’accesso alla gara, in tal modo pregiudicando le
categorie professionali in genere che possono essere chiamate
all’espletamento del servizio di cui si tratta e, tra esse,
per quanto qui interessa, quella dei chimici.
Invero, l’Amministrazione che intenda commissionare attività
per lo svolgimento delle quali occorre l’iscrizione in appositi
albi di professionisti abilitati, deve stipulare contratti
d’opera professionale (art. 2930 c.c.), oppure, quando le
singole leggi professionali consentono che il professionista
sia anche lavoratore dipendente, contratti d’appalto con
imprese che abbiano alle dipendenze professionisti abilitati;
in tal caso subordinando - con apposita previsione da inserire
nella disciplina di gara - la stipula del contratto d’appalto
alla presenza di garanzie di permanenza di professionisti
abilitati. Nelle specie, invece, l’accesso alla procedura
concorrenziale era consentito all’impresa semplicemente
“iscritta alla camera di commercio per la categoria relativa
all’oggetto della presente gara con l’indicazione del numero
di iscrizione nonché la categoria di attività e l’esplicita
dichiarazione di essere in regola con il pagamento della
tassa annuale”, e dotata della capacità tecnica all’assunzione
dell’appalto, da documentarsi mediante “elenco dei principali
servizi prestati….; l’elenco dei titoli di studio e professionali
dei prestatori di servizi e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione di servizi”,
mentre l’Amministrazione si riservava di effettuare, eventualmente,
gli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni prima
della stipula del contratto.
In tal modo, però, non era sufficientemente assicurata la
professionalità delle imprese concorrenti, dal momento che
la semplice iscrizione camerale, se pure attestante il generico
espletamento di attività nel settore di cui si tratta, non
garantiva il possesso, da parte delle stesse, di idonee
professionalità; possesso che solo mediante la richiesta
della presenza, nell’ambito della struttura tecnica d’impresa,
di un professionista iscritto ad un competente albo professionale
(o in analogo registro, se proveniente da Stato membro)
avrebbe potuto assicurare.
In tali termini e limiti va circoscritto, quindi, l’accoglimento
dell’appello; con il conseguente annullamento del bando
di gara, in quanto privo di puntuali indicazioni nei termini
anzidetti.
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5) - Per tali motivi, in accoglimento, nei
soli termini e limiti appena precisati, dell’appello in
epigrafe e in riforma, per l’effetto – con assorbimento
di ogni altra censura - della sentenza appellata, vanno
annullati i provvedimenti impugnati in primo grado.
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente
compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie, nei termini e limiti appena precisati,
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma il 30 aprile 2004 dal
Collegio costituito dai Sigg.ri:
RAFFAELE CARBONI – Presidente
CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
CESARE LAMBERTI - Consigliere
GABRIELE CARLOTTI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 agosto 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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