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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 agosto 2004 n. 5414
Pres. ELEFANTE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI
Pesole (Avv. P. Quinto) c. Azienda USL LE/1 (Avv. F. Flascassoviti) ed altro


Servizio sanitario nazionale – Moduli organizzativi – Affidamento – Selezione – Giudizio di sufficienza all’assunzione della responsabilità – Da parte del Collegio tecnico – Non è richiesto.

In sede di selezione per il conferimento della responsabilità di un modulo organizzativo istituito nell’ambito di un servizio sanitario a norma dell’art. 116 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, non si richiede, al Collegio tecnico nominato per lo svolgimento della procedura, la formulazione di un autonomo e singolare giudizio relativo alla sufficienza dei titoli curriculari posseduti da ciascun partecipante, ai fini della assunzione di responsabilità di cui si tratta (e tale giudizio sarebbe anzi arbitrario), in quanto il giudizio di sufficienza é aprioristicamente effettuato nella stessa sede regolamentare con riguardo ai titoli di base necessari per partecipare alla procedura, attraverso la riserva della selezione a“i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo nella medesima struttura”, che siano in possesso di specifici requisiti che, da un lato, sono ritenuti idonei ad evidenziare l’esperienza di servizio acquisita sul campo, variamente calibrata (cinque, sette o tre anni di servizio nella posizione) a seconda del possesso o meno del titolo professionale specifico o di un ulteriore titolo professionale maggiormente qualificante (specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare, nessuna specializzazione, idoneità primariale nella disciplina), dall’altra appaiono propriamente individuati per assicurare che, comunque, l’aspirante prescelto sia di per sé idoneo alla funzione con riferimento alle responsabilità che gli verranno conferite.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 5414/04 Reg.Dec
NN. Reg.Ric.7272 e 9111
Anno 1999

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sui ricorsi in appello n. 7272 e 9111 proposti da:

 

I - (ricorso n. 7272 del 1999)

 

Oronzo PESOLE, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 48, presso Gian Marco Grez,

 

contro

 

Raffaele CAGNAZZO,

 

e nei confronti

 

U.S.L. n. 1 di Lecce, in persona del legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Flascassoviti, con domicilio eletto in Roma, Via L. Mantegazza, n. 24 c/o cav. L. Gardin;

 

II - (ricorso n. 9111 del 1999)

 

Raffaele CAGNAZZO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto G. Marra e Antonio Nichel, con domicilio eletto in Roma, Via Mantegazza n. 24, presso lo studio del Cav. Luigi Gardin

 

contro

 

Oronzo PESOLE, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 48, presso Gian Marco Grez,

 

e nei confronti

 

U.S.L. n. 1 di Lecce, in persona del legale rappresentante in carica entrambi i ricorsi

 

per la parziale riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione della sezione staccata di Lecce, n. 362 dell’1 giungo 1999, con la quale è stato accolto il ricorso principale ed il ricorso incidentale degli attuali appellanti annullandosi la deliberazione del Direttore generale del 19 marzo 1997 n. 1435

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione, nel primo giudizio, della U.S.L. appellata e, nel secondo giudizio, della parte privata appellata, come specificato in epigrafe;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della Relatore, alla pubblica udienza del 27 aprile 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv.toLo Presti in sostituzione dell’Avv. Quinto e l’Avv. Lofoco in sostituzione dell’Avv. Nichil;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

1. Con sentenza n. 362 del 16 giugno 1999, la sezione II della Sezione staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo della Puglia, ha accolti in parte, sia il ricorso principale proposto dal Dott. Pesole, avverso la deliberazione 19 marzo 1997 n. 1435 del Direttore generale della U.S.L.n. 1 di Lecce – che, in via di autotutela, ha rettificato i punteggi attribuiti dal Collegio tecnico previsto dall’art. 116, comma 4, D.P.R. n. 384 del 1990, in favore dei medici aspiranti all’assegnazione del modulo TBC polmonare e microbatteriosi, collocando al primo posto il Dott. Raffaele Cagnazzo(con punti 17,23) ed al secondo posto il Dott. Oronzo Fiesole (con punti 16, 32) ed ha conseguentemente assegnato il modulo in questione al primo classificato – sia quello incidentale proposto dal controinteressato Dott. Cagnazzo.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima:
- l’espunsione del punteggio relativo all’attività prestata dal ricorrente principale Pesole, come medico generico convenzionato, dalla valutazione effettuata dal Collegio tecnico, nell’ambito del curriculum formativo e professionale (II motivo del ricorso introduttivo);
- l’omessa valutazione della sufficienza dei titoli posseduti dai concorrenti (e valutati in seno al curriculum formativo e professionale) rispetto alla specifica attività sanitaria del modulo (I motivo del ricorso incidentale).
Al contrario è stata ritenuta infondata la censura di incompetenza dedotta dal ricorrente principale e l’altra, dedotta dal ricorrente incidentale (II motivo), secondo cui non sarebbe stato formulato il giudizio motivato sul curriculum formativo e professionale.

 

2. La sentenza in parola è appellata, con autonomi ricorsi dai due contendenti, i quali ne chiedono la riforma parziale, sulla base delle distinte censure appresso riassunte.
Il Pesole (ric. n. 7272/99) si duole dell’accoglimento del I motivo del ricorso incidentale, sostenendo l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel ritenere mancante la valutazione di sintesi, sulla sufficienza dei titoli curriculari, che, al contrario, già desumibile dalla prima decisione del Collegio tecnico, sarebbe stata, poi, resa esplicita nelle successive decisioni, assunte in risposta alle contestazioni del Direttore generale.
Il Cagnazzo (ric. n.9111/99), a sua volta, lamenta:
a) l’erroneo accoglimento del II motivo del ricorso principale, sulla considerazione che il servizio reso dal controinteressato quale medico di medicina generale convenzionato nel comune di San Pietro in Lama (contemporaneamente a quello di medico ospedaliero di ruolo, prima come assistente e poi come aiuto) non avrebbe potuto essere valutato nel curriculum sia perché, nell’ambito dei titoli di carriera il concorrente si era visto attribuire il punteggio più favorevole fra quelli relativi al servizio, sia perché, in ogni caso, il titolo in questione sarebbe fra quelli valutabili per i concorsi relativi alla posizione funzionale di assistente, e non, invece, nella selezione di cui si tratta, la quale presuppone una più elevata posizione funzionale;
b) l’altrettanto erronea reiezione del secondo dei motivi dedotti con il ricorso incidentale, non potendosi ricavare la motivazione del punteggio globale, richiesta dall’art. 10, comma 8 del D.M. 30 gennaio 1982, dalla elencazione analitica dei punteggi nell’ambito del curriculum, nella scheda individuale, come ritenuto dal giudice di primo grado; del resto, se l’organo tecnico si fosse attenuto all’obbligo di formulare la necessaria valutazione di idoneità dei candidati, anche nel caso in cui il controinteressato avesse totalizzato, in ipotesi, un punteggio più elevato per i titoli di carriera, in ogni caso, non avrebbe dovuto preferirlo sul piano della idoneità, in considerazione della specificità dei titoli posseduti da detto appellante.

 

3. Successivamente, costituitasi la USL per resistere all’appello del Pesole, ed espletate le parti le rispettive ragioni difensive, le due cause sono state entrambe chiamate alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 e trattenute in decisione.

 

D I R I T T O

 

1. I due appellanti hanno entrambi partecipato alla procedura riservata per soli titoli indetta dalla soppressa USL LE/1 per l’assegnazione del modulo organizzativo di TBC Polmonare e Microbatteriosi, istituito presso la IV divisione del P.O. “A Galileo” nel novembre del 1994.
La Commissione tecnica all’uopo nominata, a conclusione del procedimento, assegnava il primo posto in graduatoria al Pesole (con punti 23,226) ed il secondo posto al Cagnazzo (con punti 17,980).
Formulava rilievi la Direzione generale, in ordine alla valutazione dell’anzianità di servizio a norma dell’art. 32 nn. 1 e 2 del D.M. 30 gennaio 1982, ed al punteggio assegnato nell’ambito del curriculum per il servizio reso quale medico generico o di guardia medica e per attività divisionale attribuito al primario.
Per il primo aspetto, la Commissione provvedeva a rettificare il punteggio in modo corrispondente all’invito della Direzione, al contrario confermando il punteggio attribuito per il curriculum, corredando la decisione di una puntuale relazione sulle ragioni del proprio operato.
La Direzione generale formulava ulteriori osservazioni reiterando l’invito a rettificare i verbali, ed alla successiva conferma delle conclusioni della Commissione, con proprio provvedimento, ha rideterminato la graduatoria, assegnando punti 17, 23 al Dott. Cagnazzo e punti 16, 32 al Dott. Pesole, con assegnazione del modulo al primo classificato.
Ne è derivata l’impugnazione principale e quella incidentale di cui in narrativa, entrambe parzialmente accolte con la sentenza appellata da entrambi i contendenti.

 

2. I due appelli, riguardanti la medesima sentenza, devono essere riuniti.
I tre punti controversi, separatamente proposti, come esposto in narrativa, concernono:
a) la necessità (o meno) di un’autonoma ed espressa valutazione in ordine alla sufficienza dei titoli posseduti dai concorrenti, ai fini del conferimento del modulo (problema posto con il primo degli appelli in esame);
b) la valutabilità, nel curriculum, di un servizio non valutato né valutabile, fra i titoli di servizio (problema sollevato dal secondo appellante unitamente a quello di cui alla lett. “c” che segue);
c) la sufficienza della scheda contente analiticamente i titoli valutati ad esprimere la “dettagliata relazione” in ordine alla valutazione del curriculum, richiesta dall’art. 10, comma 8, del D.M. 30 gennaio 1982.

 

3. La controversia concerne una selezione disciplinata dall’art. 116 del D.P.R. 29 novembre 1990 n. 384, il cui comma 4 dispone che, alla selezione per l’affidamento della responsabilità (fra l’altro) di un modulo organizzativo, all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale di un servizio istituzionale, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sono ammessi i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo nella medesima struttura, in possesso “di una anzianità di cinque anni di servizio nella posizione e di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare”, ovvero “di un'anzianità di sette anni di servizio nella posizione funzionale intermedia” o infine “di un'anzianità di tre anni di servizio nella posizione medesima ed in possesso dell'idoneità primariale nella disciplina”.
Lo stesso quarto comma dispone inoltre l’applicazione, alla valutazione dei criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire, affidandosi la valutazione medesima ad un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari di posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione intermedia da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), prescelto dall'Amministrazione, uno della divisione o servizio interessato, in carenza del quale alla designazione provvede l'Ordine provinciale dei medici, ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.
Specificamente, applicabili, con gli adattamenti del caso, alla selezione in parola, a noma dell’art. 163 del Decreto ministeriale di cui si tratta, sono le disposizioni contenute negli artt. 29 e segg., relative al concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, oltre, ovviamente, alle regole di carattere generale, contenute nel medesimo decreto, fra cui, in particolare l’art 10 nel quale sono fissati i criteri generali di valutazione.

 

4.1. Muovendo dal quadro normativo che precede, è agevole constatare come da nessuna norma sia prescritto, che a parte, la commissione giudicatrice, debba esprimere una valutazione di sufficienza dei titoli posseduti dai candidati in relazione alla specifica attività della particolare articolazione del servizio sanitario di cui è espressione il modulo da conferire, così come indicato nella sentenza appellata, nella parte in cui illustra le ragioni di accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
Invero, il giudizio di sufficienza è aprioristicamente definito dal regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, di cui al D.P.R. 28 novembre 990 n. 384, che all’art. 116, innanzitutto, riserva la selezione a “i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo nella medesima struttura” e, quindi, individua i requisiti di partecipazione, in ogni caso, nella necessaria acquisizione di una esperienza di servizio sul campo, ancorché variamente calibrata (cinque, sette o tre anni di servizio nella posizione) a seconda del possesso o meno del titolo professionale specifico o di un ulteriore titolo professionale maggiormente qualificante (specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare, nessuna specializzazione, idoneità primariale nella disciplina).
L’espressa definizione dei requisiti di partecipazione, nell’ambito della selezione riservata, rigorosamente, a quanti, nella qualificata posizione funzionale, facciano già parte, in posizione di ruolo, nella medesima struttura e siano in possesso dei requisiti di servizio o di servizio e professionali sopra specificati, induce a ritenere che non soltanto un siffatto giudizio di idoneità alla funzione, da parte della Commissione, non era richiesto dalla normativa che disciplina la materia (ed infatti nessuna norma lo prescrive) ma sarebbe stato arbitrario ed illegittimo, dovendo al contrario limitarsi, la Commissione, ad individuare, nell’ambito del curriculum, aprioristicamente, come del resto ha fatto, i titoli particolarmente qualificanti in rapporto al particolare conferimento di responsabilità.
E tali titoli preferenziali, come correttamente rilevato dalla parte appellante con il primo dei ricorsi in esame, non avrebbero potuto essere rinvenuti nel titolo professionale computato, ai fini dell’ammissione, ex equo con l’esuberante anzianità di servizio, nel senso della totale equivalenza di un’anzianità maggiore (sette anni) al possesso della specializzazione congiunta ad un’anzianità più ridotta (cinque anni), bensì (ed in ciò deve convenirsi con la sentenza appellata) nel curriculum formativo e professionale, ma non per effetto di una sua automa considerazione (ai fini della sufficienza dei titoli) ma, come è stato in effetti praticato dalla Commissione, specificando ed individuando in tale ambito ciascuno dei titoli classificati e valutati, in correlazione ad un criterio di base, che, chiaramente formulato a priori, non potesse indurre a nessuna incertezza sulle ragioni di attribuzione del punteggio, la cui sommatoria (con le ulteriori categorie) avrebbe dovuto in definitiva, stabilire l’ordine di graduazione ed il risultato della selezione.
E’ pertanto fondato l’appello n. 7272/1999. che solleva il problema, e la sentenza deve essere riformata nella parte in cui accoglie il primo motivo del ricorso incidentale.

 

4.2. Al contrario la sentenza deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’espunsione dal curriculum del titolo relativo al servizio prestato dal primo degli appellanti come medico generico convenzionato.
Non è in discussione né che la valutabilità, nel curriculum, abbia costituito oggetto di una previa determinazione dell’apposito organo tecnico, né che il titolo non sia stato valutato fra quelli di servizio del concorrente.
Gli argomenti addotti a sostegno della non valutabilità nel curriculum da parte del secondo degli appellanti appaiono, pertanto non pertinenti all’oggetto.
Ciò che l’interessato avrebbe dovuto chiarire è in che cosa risulti viziato (sempre nei limiti in cui il giudizio tecnico dell’apposito collegio risulti sindacabile dall’Autorità preposta, e non sia al contrario, viziata, l’interferenza, da parte del Direttore generale dell’Unità Sanataria Locale, in sede di esercizio del potere di autotutela), il procedimento logico che ha indotto il suddetto Collegio a ritenere che il servizio prestato in qualità di medico generico convenzionato dal candidato gli avesse consentito “di maturare esperienze pratiche ed arricchire la propria capacità professionale che si esprime anche nell’attività specialistica quotidiana” sulla considerazione ulteriore che “la disciplina pneumatologica è una branca della medicina generale interna e, d’altra parte, i nostri degenti respiratori (affetti da tubercolosi, asma, insufficienza respiratoria, neoplasie polmonari, etc,) presentano spesso patologie concomitanti d’interesse internistico”.
Il giudizio è lucido ed inattaccabile sul piano della logicità e della pertinenza alla specificità del modulo in concorso, e l’inserimento del titolo fra quelli valutabili nel curriculum risponde proprio all’esigenza messa in luce dalla stessa norma di base, secondo cui bisognava avere “particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire”.
Del tutto correttamente, dunque il giudice di primo grado ha ritenuto di dovere annullare, per tale profilo, la deliberazione impugnata.

 

4.3. Altrettanto correttamente è stato ritenuto che la scheda predisposta dal collegio tecnico, con l’elencazione dei titoli valutati nel curriculum, in forza della sua analiticità e della corretta correlazione con i criteri, abbia compiutamente assolto alla prescrizione dell’art. 10, comma 8, del D.M. 30 gennaio 1982, nel quadro della esigenza di trasparenza evidenziato dalla prescrizione.

 

5. In conclusione deve essere accolto l’appello n. 7272/99 e deve essere respinto l’appello n. 8111/99.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere interamente accolto il ricorso di primo grado n. 1762 del 1997 r.r. della Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e respinto interamente il ricorso incidentale proposto dal Dott. Cagnazzo nel ricorso medesimo, con consequenziale riforma della sentenza appellata, ed annullamento della deliberazione 19 marzo 1997 n. 1435 in base e per gli effetti del solo accoglimento del ricorso principale di primo grado.
Le spese dei giudizi riuniti, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico del Dott. Cagnazzo ed in favore del Dott. Pesole.
Nulla per quanto riguarda l’Azienda succeduta alla USL Le/1.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe; accoglie l’appello n. 7272 del 1999 e respinge l’appello n. 9111 del 1999 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1762 del 1997 r.r. della Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e respinge interamente il ricorso incidentale proposto dal Dott. Cagnazzo nel ricorso medesimo, con consequenziale riforma della sentenza appellata, ed annullamento della deliberazione 19 marzo 1997 n. 1435 in base e per gli effetti del solo accoglimento del ricorso principale di primo grado;
Condanna l’appellante Cagnazzo, resistente sull’appello proposto dal Pesole, al pagamento, in favore di quest’ultimo, delle spese dei giudizi riuniti che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre CPA ed IVA come per legge;
Nulla per quanto riguarda l’Azienda succeduta alla USL Le 1.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Agostino Elefante PRESIDENTE
Corrado Allegretta CONSIGLIERE
Chiarenza Millemaggi Cogliani CONSIGLIERE Est.
Goffredo Zaccardi CONSIGLIERE
Claudio Marchitiello CONSIGLIERE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 agosto 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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