| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 agosto 2004 n. 5414
Pres. ELEFANTE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI
Pesole (Avv. P. Quinto) c. Azienda USL LE/1 (Avv. F. Flascassoviti)
ed altro |
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Servizio sanitario nazionale – Moduli organizzativi
– Affidamento – Selezione – Giudizio di sufficienza all’assunzione
della responsabilità – Da parte del Collegio tecnico – Non
è richiesto.
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In sede di selezione per il conferimento
della responsabilità di un modulo organizzativo istituito
nell’ambito di un servizio sanitario a norma dell’art. 116
del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, non si richiede, al
Collegio tecnico nominato per lo svolgimento della procedura,
la formulazione di un autonomo e singolare giudizio relativo
alla sufficienza dei titoli curriculari posseduti da ciascun
partecipante, ai fini della assunzione di responsabilità
di cui si tratta (e tale giudizio sarebbe anzi arbitrario),
in quanto il giudizio di sufficienza é aprioristicamente
effettuato nella stessa sede regolamentare con riguardo
ai titoli di base necessari per partecipare alla procedura,
attraverso la riserva della selezione a“i medici e veterinari
di posizione funzionale intermedia di ruolo nella medesima
struttura”, che siano in possesso di specifici requisiti
che, da un lato, sono ritenuti idonei ad evidenziare l’esperienza
di servizio acquisita sul campo, variamente calibrata (cinque,
sette o tre anni di servizio nella posizione) a seconda
del possesso o meno del titolo professionale specifico o
di un ulteriore titolo professionale maggiormente qualificante
(specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente
connessa alle funzioni da affidare, nessuna specializzazione,
idoneità primariale nella disciplina), dall’altra appaiono
propriamente individuati per assicurare che, comunque, l’aspirante
prescelto sia di per sé idoneo alla funzione con riferimento
alle responsabilità che gli verranno conferite.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 5414/04 Reg.Dec
NN. Reg.Ric.7272 e 9111
Anno 1999
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
DECISIONE
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sui ricorsi in appello n. 7272 e 9111 proposti
da:
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I - (ricorso n. 7272 del 1999)
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Oronzo PESOLE, rappresentato e difeso
dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere
Flaminio n. 48, presso Gian Marco Grez,
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contro
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Raffaele CAGNAZZO,
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e nei confronti
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U.S.L. n. 1 di Lecce, in persona del
legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall’Avv.
Francesco Flascassoviti, con domicilio eletto in Roma, Via
L. Mantegazza, n. 24 c/o cav. L. Gardin;
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II - (ricorso n. 9111 del 1999)
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Raffaele CAGNAZZO, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Roberto G. Marra e Antonio Nichel, con
domicilio eletto in Roma, Via Mantegazza n. 24, presso lo
studio del Cav. Luigi Gardin
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contro
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Oronzo PESOLE, rappresentato e difeso
dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere
Flaminio n. 48, presso Gian Marco Grez,
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e nei confronti
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U.S.L. n. 1 di Lecce, in persona del
legale rappresentante in carica entrambi i ricorsi
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per la parziale riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, II Sezione della sezione staccata di Lecce, n. 362
dell’1 giungo 1999, con la quale è stato accolto il ricorso
principale ed il ricorso incidentale degli attuali appellanti
annullandosi la deliberazione del Direttore generale del
19 marzo 1997 n. 1435
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione, nel primo giudizio, della
U.S.L. appellata e, nel secondo giudizio, della parte privata
appellata, come specificato in epigrafe;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della Relatore, alla pubblica udienza
del 27 aprile 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi
Cogliani; uditi, altresì, l’Avv.toLo Presti in sostituzione
dell’Avv. Quinto e l’Avv. Lofoco in sostituzione dell’Avv.
Nichil;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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1. Con sentenza n. 362 del 16 giugno 1999,
la sezione II della Sezione staccata di Lecce del Tribunale
Amministrativo della Puglia, ha accolti in parte, sia il
ricorso principale proposto dal Dott. Pesole, avverso la
deliberazione 19 marzo 1997 n. 1435 del Direttore generale
della U.S.L.n. 1 di Lecce – che, in via di autotutela, ha
rettificato i punteggi attribuiti dal Collegio tecnico previsto
dall’art. 116, comma 4, D.P.R. n. 384 del 1990, in favore
dei medici aspiranti all’assegnazione del modulo TBC polmonare
e microbatteriosi, collocando al primo posto il Dott. Raffaele
Cagnazzo(con punti 17,23) ed al secondo posto il Dott. Oronzo
Fiesole (con punti 16, 32) ed ha conseguentemente assegnato
il modulo in questione al primo classificato – sia quello
incidentale proposto dal controinteressato Dott. Cagnazzo.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima:
- l’espunsione del punteggio relativo all’attività prestata
dal ricorrente principale Pesole, come medico generico convenzionato,
dalla valutazione effettuata dal Collegio tecnico, nell’ambito
del curriculum formativo e professionale (II motivo del
ricorso introduttivo);
- l’omessa valutazione della sufficienza dei titoli posseduti
dai concorrenti (e valutati in seno al curriculum formativo
e professionale) rispetto alla specifica attività sanitaria
del modulo (I motivo del ricorso incidentale).
Al contrario è stata ritenuta infondata la censura di incompetenza
dedotta dal ricorrente principale e l’altra, dedotta dal
ricorrente incidentale (II motivo), secondo cui non sarebbe
stato formulato il giudizio motivato sul curriculum formativo
e professionale.
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2. La sentenza in parola è appellata, con
autonomi ricorsi dai due contendenti, i quali ne chiedono
la riforma parziale, sulla base delle distinte censure appresso
riassunte.
Il Pesole (ric. n. 7272/99) si duole dell’accoglimento del
I motivo del ricorso incidentale, sostenendo l’errore in
cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel ritenere
mancante la valutazione di sintesi, sulla sufficienza dei
titoli curriculari, che, al contrario, già desumibile dalla
prima decisione del Collegio tecnico, sarebbe stata, poi,
resa esplicita nelle successive decisioni, assunte in risposta
alle contestazioni del Direttore generale.
Il Cagnazzo (ric. n.9111/99), a sua volta, lamenta:
a) l’erroneo accoglimento del II motivo del ricorso principale,
sulla considerazione che il servizio reso dal controinteressato
quale medico di medicina generale convenzionato nel comune
di San Pietro in Lama (contemporaneamente a quello di medico
ospedaliero di ruolo, prima come assistente e poi come aiuto)
non avrebbe potuto essere valutato nel curriculum sia perché,
nell’ambito dei titoli di carriera il concorrente si era
visto attribuire il punteggio più favorevole fra quelli
relativi al servizio, sia perché, in ogni caso, il titolo
in questione sarebbe fra quelli valutabili per i concorsi
relativi alla posizione funzionale di assistente, e non,
invece, nella selezione di cui si tratta, la quale presuppone
una più elevata posizione funzionale;
b) l’altrettanto erronea reiezione del secondo dei motivi
dedotti con il ricorso incidentale, non potendosi ricavare
la motivazione del punteggio globale, richiesta dall’art.
10, comma 8 del D.M. 30 gennaio 1982, dalla elencazione
analitica dei punteggi nell’ambito del curriculum, nella
scheda individuale, come ritenuto dal giudice di primo grado;
del resto, se l’organo tecnico si fosse attenuto all’obbligo
di formulare la necessaria valutazione di idoneità dei candidati,
anche nel caso in cui il controinteressato avesse totalizzato,
in ipotesi, un punteggio più elevato per i titoli di carriera,
in ogni caso, non avrebbe dovuto preferirlo sul piano della
idoneità, in considerazione della specificità dei titoli
posseduti da detto appellante.
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3. Successivamente, costituitasi la USL per
resistere all’appello del Pesole, ed espletate le parti
le rispettive ragioni difensive, le due cause sono state
entrambe chiamate alla pubblica udienza del 27 aprile 2004
e trattenute in decisione.
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D I R I T T O
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1. I due appellanti hanno entrambi partecipato
alla procedura riservata per soli titoli indetta dalla soppressa
USL LE/1 per l’assegnazione del modulo organizzativo di
TBC Polmonare e Microbatteriosi, istituito presso la IV
divisione del P.O. “A Galileo” nel novembre del 1994.
La Commissione tecnica all’uopo nominata, a conclusione
del procedimento, assegnava il primo posto in graduatoria
al Pesole (con punti 23,226) ed il secondo posto al Cagnazzo
(con punti 17,980).
Formulava rilievi la Direzione generale, in ordine alla
valutazione dell’anzianità di servizio a norma dell’art.
32 nn. 1 e 2 del D.M. 30 gennaio 1982, ed al punteggio assegnato
nell’ambito del curriculum per il servizio reso quale medico
generico o di guardia medica e per attività divisionale
attribuito al primario.
Per il primo aspetto, la Commissione provvedeva a rettificare
il punteggio in modo corrispondente all’invito della Direzione,
al contrario confermando il punteggio attribuito per il
curriculum, corredando la decisione di una puntuale relazione
sulle ragioni del proprio operato.
La Direzione generale formulava ulteriori osservazioni reiterando
l’invito a rettificare i verbali, ed alla successiva conferma
delle conclusioni della Commissione, con proprio provvedimento,
ha rideterminato la graduatoria, assegnando punti 17, 23
al Dott. Cagnazzo e punti 16, 32 al Dott. Pesole, con assegnazione
del modulo al primo classificato.
Ne è derivata l’impugnazione principale e quella incidentale
di cui in narrativa, entrambe parzialmente accolte con la
sentenza appellata da entrambi i contendenti.
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2. I due appelli, riguardanti la medesima
sentenza, devono essere riuniti.
I tre punti controversi, separatamente proposti, come esposto
in narrativa, concernono:
a) la necessità (o meno) di un’autonoma ed espressa valutazione
in ordine alla sufficienza dei titoli posseduti dai concorrenti,
ai fini del conferimento del modulo (problema posto con
il primo degli appelli in esame);
b) la valutabilità, nel curriculum, di un servizio non valutato
né valutabile, fra i titoli di servizio (problema sollevato
dal secondo appellante unitamente a quello di cui alla lett.
“c” che segue);
c) la sufficienza della scheda contente analiticamente i
titoli valutati ad esprimere la “dettagliata relazione”
in ordine alla valutazione del curriculum, richiesta dall’art.
10, comma 8, del D.M. 30 gennaio 1982.
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3. La controversia concerne una selezione
disciplinata dall’art. 116 del D.P.R. 29 novembre 1990 n.
384, il cui comma 4 dispone che, alla selezione per l’affidamento
della responsabilità (fra l’altro) di un modulo organizzativo,
all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale
di un servizio istituzionale, nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, sono ammessi i medici e veterinari di posizione
funzionale intermedia di ruolo nella medesima struttura,
in possesso “di una anzianità di cinque anni di servizio
nella posizione e di specializzazione nella disciplina o
in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare”,
ovvero “di un'anzianità di sette anni di servizio nella
posizione funzionale intermedia” o infine “di un'anzianità
di tre anni di servizio nella posizione medesima ed in possesso
dell'idoneità primariale nella disciplina”.
Lo stesso quarto comma dispone inoltre l’applicazione, alla
valutazione dei criteri previsti dal decreto del Ministro
della Sanità 30 gennaio 1982, con particolare riguardo,
nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti
alla funzione da ricoprire, affidandosi la valutazione medesima
ad un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari
di posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa
disciplina del personale medico o veterinario di posizione
intermedia da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente
o affine), prescelto dall'Amministrazione, uno della divisione
o servizio interessato, in carenza del quale alla designazione
provvede l'Ordine provinciale dei medici, ed uno designato
dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.
Specificamente, applicabili, con gli adattamenti del caso,
alla selezione in parola, a noma dell’art. 163 del Decreto
ministeriale di cui si tratta, sono le disposizioni contenute
negli artt. 29 e segg., relative al concorso, per titoli
ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore sanitario,
vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero,
oltre, ovviamente, alle regole di carattere generale, contenute
nel medesimo decreto, fra cui, in particolare l’art 10 nel
quale sono fissati i criteri generali di valutazione.
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4.1. Muovendo dal quadro normativo che precede,
è agevole constatare come da nessuna norma sia prescritto,
che a parte, la commissione giudicatrice, debba esprimere
una valutazione di sufficienza dei titoli posseduti dai
candidati in relazione alla specifica attività della particolare
articolazione del servizio sanitario di cui è espressione
il modulo da conferire, così come indicato nella sentenza
appellata, nella parte in cui illustra le ragioni di accoglimento
del primo motivo del ricorso incidentale.
Invero, il giudizio di sufficienza è aprioristicamente definito
dal regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990
concernente il personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'art. 6, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68,
di cui al D.P.R. 28 novembre 990 n. 384, che all’art. 116,
innanzitutto, riserva la selezione a “i medici e veterinari
di posizione funzionale intermedia di ruolo nella medesima
struttura” e, quindi, individua i requisiti di partecipazione,
in ogni caso, nella necessaria acquisizione di una esperienza
di servizio sul campo, ancorché variamente calibrata (cinque,
sette o tre anni di servizio nella posizione) a seconda
del possesso o meno del titolo professionale specifico o
di un ulteriore titolo professionale maggiormente qualificante
(specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente
connessa alle funzioni da affidare, nessuna specializzazione,
idoneità primariale nella disciplina).
L’espressa definizione dei requisiti di partecipazione,
nell’ambito della selezione riservata, rigorosamente, a
quanti, nella qualificata posizione funzionale, facciano
già parte, in posizione di ruolo, nella medesima struttura
e siano in possesso dei requisiti di servizio o di servizio
e professionali sopra specificati, induce a ritenere che
non soltanto un siffatto giudizio di idoneità alla funzione,
da parte della Commissione, non era richiesto dalla normativa
che disciplina la materia (ed infatti nessuna norma lo prescrive)
ma sarebbe stato arbitrario ed illegittimo, dovendo al contrario
limitarsi, la Commissione, ad individuare, nell’ambito del
curriculum, aprioristicamente, come del resto ha fatto,
i titoli particolarmente qualificanti in rapporto al particolare
conferimento di responsabilità.
E tali titoli preferenziali, come correttamente rilevato
dalla parte appellante con il primo dei ricorsi in esame,
non avrebbero potuto essere rinvenuti nel titolo professionale
computato, ai fini dell’ammissione, ex equo con l’esuberante
anzianità di servizio, nel senso della totale equivalenza
di un’anzianità maggiore (sette anni) al possesso della
specializzazione congiunta ad un’anzianità più ridotta (cinque
anni), bensì (ed in ciò deve convenirsi con la sentenza
appellata) nel curriculum formativo e professionale, ma
non per effetto di una sua automa considerazione (ai fini
della sufficienza dei titoli) ma, come è stato in effetti
praticato dalla Commissione, specificando ed individuando
in tale ambito ciascuno dei titoli classificati e valutati,
in correlazione ad un criterio di base, che, chiaramente
formulato a priori, non potesse indurre a nessuna incertezza
sulle ragioni di attribuzione del punteggio, la cui sommatoria
(con le ulteriori categorie) avrebbe dovuto in definitiva,
stabilire l’ordine di graduazione ed il risultato della
selezione.
E’ pertanto fondato l’appello n. 7272/1999. che solleva
il problema, e la sentenza deve essere riformata nella parte
in cui accoglie il primo motivo del ricorso incidentale.
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4.2. Al contrario la sentenza deve essere
confermata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’espunsione
dal curriculum del titolo relativo al servizio prestato
dal primo degli appellanti come medico generico convenzionato.
Non è in discussione né che la valutabilità, nel curriculum,
abbia costituito oggetto di una previa determinazione dell’apposito
organo tecnico, né che il titolo non sia stato valutato
fra quelli di servizio del concorrente.
Gli argomenti addotti a sostegno della non valutabilità
nel curriculum da parte del secondo degli appellanti appaiono,
pertanto non pertinenti all’oggetto.
Ciò che l’interessato avrebbe dovuto chiarire è in che cosa
risulti viziato (sempre nei limiti in cui il giudizio tecnico
dell’apposito collegio risulti sindacabile dall’Autorità
preposta, e non sia al contrario, viziata, l’interferenza,
da parte del Direttore generale dell’Unità Sanataria Locale,
in sede di esercizio del potere di autotutela), il procedimento
logico che ha indotto il suddetto Collegio a ritenere che
il servizio prestato in qualità di medico generico convenzionato
dal candidato gli avesse consentito “di maturare esperienze
pratiche ed arricchire la propria capacità professionale
che si esprime anche nell’attività specialistica quotidiana”
sulla considerazione ulteriore che “la disciplina pneumatologica
è una branca della medicina generale interna e, d’altra
parte, i nostri degenti respiratori (affetti da tubercolosi,
asma, insufficienza respiratoria, neoplasie polmonari, etc,)
presentano spesso patologie concomitanti d’interesse internistico”.
Il giudizio è lucido ed inattaccabile sul piano della logicità
e della pertinenza alla specificità del modulo in concorso,
e l’inserimento del titolo fra quelli valutabili nel curriculum
risponde proprio all’esigenza messa in luce dalla stessa
norma di base, secondo cui bisognava avere “particolare
riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli
attinenti alla funzione da ricoprire”.
Del tutto correttamente, dunque il giudice di primo grado
ha ritenuto di dovere annullare, per tale profilo, la deliberazione
impugnata.
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4.3. Altrettanto correttamente è stato ritenuto
che la scheda predisposta dal collegio tecnico, con l’elencazione
dei titoli valutati nel curriculum, in forza della sua analiticità
e della corretta correlazione con i criteri, abbia compiutamente
assolto alla prescrizione dell’art. 10, comma 8, del D.M.
30 gennaio 1982, nel quadro della esigenza di trasparenza
evidenziato dalla prescrizione.
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5. In conclusione deve essere accolto l’appello
n. 7272/99 e deve essere respinto l’appello n. 8111/99.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata,
deve essere interamente accolto il ricorso di primo grado
n. 1762 del 1997 r.r. della Sezione di Lecce del Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia e respinto interamente
il ricorso incidentale proposto dal Dott. Cagnazzo nel ricorso
medesimo, con consequenziale riforma della sentenza appellata,
ed annullamento della deliberazione 19 marzo 1997 n. 1435
in base e per gli effetti del solo accoglimento del ricorso
principale di primo grado.
Le spese dei giudizi riuniti, che si liquidano in dispositivo,
devono essere poste a carico del Dott. Cagnazzo ed in favore
del Dott. Pesole.
Nulla per quanto riguarda l’Azienda succeduta alla USL Le/1.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, riunisce
i ricorsi in epigrafe; accoglie l’appello n. 7272 del 1999
e respinge l’appello n. 9111 del 1999 e per l’effetto, in
riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di
primo grado n. 1762 del 1997 r.r. della Sezione di Lecce
del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e respinge
interamente il ricorso incidentale proposto dal Dott. Cagnazzo
nel ricorso medesimo, con consequenziale riforma della sentenza
appellata, ed annullamento della deliberazione 19 marzo
1997 n. 1435 in base e per gli effetti del solo accoglimento
del ricorso principale di primo grado;
Condanna l’appellante Cagnazzo, resistente sull’appello
proposto dal Pesole, al pagamento, in favore di quest’ultimo,
delle spese dei giudizi riuniti che si liquidano in complessivi
€ 3.000,00 oltre CPA ed IVA come per legge;
Nulla per quanto riguarda l’Azienda succeduta alla USL Le
1.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2004,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Agostino Elefante PRESIDENTE
Corrado Allegretta CONSIGLIERE
Chiarenza Millemaggi Cogliani CONSIGLIERE Est.
Goffredo Zaccardi CONSIGLIERE
Claudio Marchitiello CONSIGLIERE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 agosto 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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