| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 agosto 2004 n. 5405
Pres. IANNOTTA, Est. MILLEMAGGI COGLIANI
Delli Carri ed altri (Avv. C. Rizzi) c. Azienda USAL FG/2
di Cerignola (Avv. G. Panza) ed altro |
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Concorso pubblico - Concorsi U.S.L. - Graduatoria
- Validità biennale - Art. 9 L. n. 207 del 1985 - Criterio
di applicazione.
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L' art. 9 L. 20 maggio 1985 n. 207, che dispone
la validità per un biennio delle graduatorie dei concorsi
a posti di pubblico impiego nelle Unità sanitarie locali,
deve essere interpretato nel senso che l' utilizzo di esse
è obbligatorio nell' ipotesi di conferimento di incarichi
temporanei, ma non anche quando si tratti di procedere alla
copertura del posto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 5405/04 REG.DEC.
N. 7579 REG.RIC.
ANNO 1998
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 7579 del 1998,
proposto dalla
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Sig.ra MARIA-ALTOMARE DELLI CARRI,
nata a Foggia il 21 agosto 1960, cod. fisc. DELLMELT60M61D643V,
rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Rizzi, con domicilio
eletto in Roma, Via Alberto Trionfi n. 9/C, presso la prof.ssa
Anna Ferrara Amarisse;
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contro
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Azienda U.S.L. FG/2 di Cerignola,
in persona del Direttore generale in carica, rappresentata
e difesa dall’Avv. Prof. Giuseppe Panza, con domicilio eletto
in Roma, Via Cola di Rienzo n. 190, presso lo studio dell’Avv.
Alessandro Coluzzi;
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e nei confronti
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della Sig.ra Daniela MATARESE, rappresentata
e difesa dall’Avv. Raffaele de’ Robertis, con domicilio
eletto in Roma, Via Bertoloni n. 27, presso lo studio dell’Avv.
Roberto Ciociola;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, Sezione Prima, n. 398/98, del 27 maggio 1998 e per
l’accoglimento del ricorso n. 1999/96, respinto con la sentenza
appellata, con rinuncia alla richiesta di condanna della
U.S.L. di Cerignola al pagamento degli stipendi mensili
non corrisposti;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
e della controinteressata appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 aprile 2004, il Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Rizzi
per l’appellante, l’Avv.to Rannozzi per delega dell’Avv.to
Panza per l’azienda appellata e l’Avv. de’ Robertis per
la controinteressata resistente, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.1. Con sentenza n. 398/98 del 27 maggio
1998, la Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale
della Puglia ha respinto la domanda proposta dalla attuale
appellante per la declaratoria del diritto ad essere obbligatoriamente
assunta dalla intimata USL Fg/2 di Manfredonia, almeno a
far data dalla delibera n. 542/DdG del 30 agosto 1991 della
ex USL FG/10 di Cerignola, cui la suddetta USL era succeduta
nei rapporti con il personale, nonché per la condanna della
medesima USL al pagamento, in favore della stessa appellante,
delle somme di cui risultasse debitrice aumentate di rivalutazione
ed interessi, nonché per la declaratoria di nullità ovvero
anche per l’annullamento della deliberazione n. 542 del
30 agosto 1991 del Comitato di gestione della ex USL FG/10
di Cerignola, dell’avviso di mobilità di cui alla citata
delibera, e di tutti gli atti preparatori, coordinati e
comunque connessi, compresa la deliberazione 102/CdG del
14 febbraio 1990.
Aveva premesso l’istante, nell’atto introduttivo del giudizio
di primo grado, di avere partecipato al concorso pubblico
indetto per la copertura di tre posti di assistente collaboratore,
bandito dalla USL FG/10 di Cerignola con deliberazione 20
ottobre 1988 n. 734 collocandosi al quinto posto in graduatoria,
e di avere titolo alla copertura del posto resosi vacante,
dopo la sistemazione del concorrente collocatosi al quarto
posto (avvenuta con atto del 12 giugno 1991 n. 394), che,
al contrario, è stato ricoperto mediante l’utilizzazione
della mobilità interregionale prevista dall’art. 13 del
D.P.R. n. 28 novembre 1990 n. 384, con deliberazione 30
agosto 1991, impugnata con il ricorso per una serie di censure
volte a contestare la violazione di pretesi diritti soggettivi
perfetti e, sotto vari profili, la violazione di legge e
l’eccesso di potere, a sostegno delle domande tutte formulate
con il ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale adito ha ritenuto
al contrario insussistente la posizione di diritto soggettivo
vantata dalla istante e correttamente accordata la preferenza
alla procedura di mobilità alla stregua della normativa
al tempo applicabile.
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1.2. Avverso l’anzidetta sentenza è proposto
l’appello in esame con il quale l’interessata, espressamente
rinunciata la domanda patrimoniale formulata in primo grado,
e riprodotto il contenuto del ricorso di primo grado, con
illustrazione delle ulteriori difese svolte nel corso del
giudizio, sottopone a sindacato il procedimento logico attraverso
cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni
sulla considerazione che l’USL competente era già stata
autorizzata dalla Regione alla assunzione in deroga cosicché
non avrebbe poi potuto fare ricorso alla mobilità regionale,
anche per la considerazione della mancanza della situazione
di esubero cui le norme sulla mobilità condizionerebbero
il ricorso a tale procedura.
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1.3. Costituitasi in giudizio l’Azienda e
la controinteressata appellate, per resistere alla impugnazione
la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 16 aprile
2004 e trattenuta in decisione.
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2.1. L’appello è infondato.
L’interessata ha proposto, soltanto nel 1996 (a distanza
di circa cinque anni dalla attuazione della procedura mediante
mobilità ultraregionale del posto resosi disponibile, nel
1991, nella posizione di titolarità), un’azione di accertamento
dichiarativo, avente come presupposto la sussistenza di
una posizione di diritto soggettivo perfetto alla assunzione
da parte dell’Unità sanitaria locale cui è succeduta l’Azienda
intimata, in quanto utilmente collocata nella graduatoria
di merito di un concorso indetto per l’assunzione di n.
3 assistenti sociali collaboratori.
Sennonché una siffatta posizione non è configurabile.
La Sezione si è specificamente occupata del problema anche
con recenti decisioni (per tutte Sez. V, n. 1510 del 2000
e 5180 del 2001), richiamate dalla stessa appellante (per
confutarne le conclusioni) dal cui orientamento non vi è
ragione di discostarsi, non potendosi desumere alcun ripensamento
della interpretazione resa nelle citate pronunce, dalla
decisone n. 4579 del 23 ottobre 2000 (anch’essa citata dalla
appellante nella memoria difensiva da ultimo depositata)
in quanto trattasi di decisione su appello avverso sentenza
emessa in primo grado in sede di esecuzione di giudicato,
che non contiene nessuna affermazione di principio o interpretativa
delle norme in questione, neppure in via incidentale.
Ed è del resto pienamente condivisibile il dato interpretativo
desunto dalla lettura coordinata dei commi 15 e 16 dell’art.
9, della legge 20 marzo 1985, n. 207, che dispone la validità
per un biennio delle graduatorie dei concorsi delle Unità
sanitarie locali, il cui testo evidenzia una significativa
diversità della portata delle validità biennale delle graduatorie
in questione, nelle due fattispecie delineate dalle norme
stesse.
Mentre, infatti, nel biennio, la graduatoria «deve essere
utilizzata», per il conferimento di incarichi temporanei,
diversamente, le graduatorie «sono utilizzate» per la copertura
dei posti vacanti.
Il ricorso ad una differenziata terminologia non può ritenersi
un fatto meramente grammaticale e privo di significato teleologico,
allorché, come nella specie siano in giuoco i limiti delle
attribuzioni proprie delle Pubbliche amministrazioni, in
ambiti non soltanto ordinariamente rimessi alle loro determinazioni
discrezionali ma anche disciplinati dalle norme contrattuali
di settore, che vincolano a loro volta le scelte discrezionali
in parola. Esso al contrario deve essere assunto ed interpretato
in modo tassativo e restrittivo, tenendo conto dell’obiettivo
che la norma di rinvio (art. 5 D.P.R. a. 554/1988) intende
perseguire, che è soltanto quello del contenimento della
spesa pubblica.
Appare chiaro che l’intendimento è stato quello di mantenere
alle Amministrazioni la facoltà discrezionale di procedere
o meno alla copertura del posto vacante ed anche di ponderare
l’opportunità di fare ricorso alla utilizzazione delle graduatorie
concorsuali o all’espletamento di un nuovo concorso o, infine,
occorre aggiungere, di coprire il posto attraverso l’attivazione
delle procedure di mobilità.
Deve dunque essere negata in radice l’esistenza della una
posizione di diritto soggettivo su cui fanno perno le pretese
della attuale appellante.
Una qualsiasi altra interpretazione, del resto, finirebbe
con l’essere contraddetta e superata dalla norma contrattuale
di comparto sopravvenuta che, con differente spessore, è
nel senso di garantire da un lato, e favorire, dall’altro,
la mobilità rispettivamente resa necessaria dalla soppressione
di posti o dalla accertata situazione di esubero, ovvero
domandata dai dipendenti interessati ai trasferimenti sia
infraregionali sia ultreregionali (art. 13 del D.P.R. n.
384 del 1990 in relazione all’art. 12, comma 2, lett. A
dello stesso decreto).
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2.2. La rilevanza o meno della pregressa
autorizzazione regionale alla assunzione in deroga, e la
circostanza che essa fosse diretta alla utilizzazione della
graduatoria concorsuale piuttosto che alla attivazione della
mobilità, per di più volontaria, può assumere tutt’al più
rilievo nel quadro della differente prospettazione della
lesione di una posizione di interesse, la cui tutela è stata
esperita dall’interessata con la cumulativa proposizione
dell’azione impugnatoria.
L’appellante contesta la tardività della impugnazione, oltre
che sulla base della sussistenza di una posizione di diritto
soggettivo (che come si è detto, è infondata) con l’affermazione
di avere avuto piena conoscenza degli atti lesivi con anni
di ritardo, rispetto alla loro adozione, senza che, in contrario,
sia stata fornita prova contraria da parte della controinteressata
o delle Amministrazione resistenti.
In effetti, la decisione della USL di procedere alla copertura
di un posto per mobilità, nella posizione di interesse della
attuale appellante, è successiva alla indizione del concorso
cui la stessa ha partecipato ma anteriore alla approvazione
della graduatoria concorsuale nella quale la stessa si è
collocata in posizione utile, essendosi l’Amministrazione
determinata a tanto, su domanda della dipendente di altra
USL, con deliberazione del 102 del 1090.
Su tale deliberazione sussiste presa d’atto del CO.RE.CO,
alla condizione che fosse stata attivata la procedura di
cui all’art. 12 del D.P.R. n. 270 del 1987.
Al tempo in cui si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso
era però vigente il D.P.R. 28-11-1990 n. 384 contente il
regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo 6 aprile 1990 concernente
il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale,
di cui all'art. 6, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, il cui art.
13, innovando la disciplina di cui al precedente art. 22
del citato D.P.R. n. 270 del 1987 (con la quale è dunque
incompatibile), dispone l’applicabilità, anche ai trasferimenti
nell’ambito di differenti Regioni (possibile soltanto a
domanda), delle disposizioni contenute all’art. 12, comma
2, lettera A alle quali, nel punto 2) è aggiunto anche l'obbligo
di approvazione delle Regioni interessate.
Orbene, il punto 2 del citato art. 12 (cui l’Unità Sanitaria
Locale, correttamente interpretando la condizione apposta
dall’organo di controllo, ha dato applicazione) richiede
la pubblicità degli avvisi di mobilità relativi alla copertura
dei posti vacanti individuati da parte dell'Unità Sanitaria
Locale interessata, nell'albo dell'Unità Sanitaria Locale
medesima per almeno 15 giorni.
Detta pubblicità, nella specie, è stata attuata dalla USL
competente con pubblicazione nell’albo pretorio dal 24 luglio
al 7 agosto 1991 e se ne dà espressamente atto sia pure
senza indicazione delle date (contenute al contrario nel
suddetto avviso), nella successiva deliberazione n. 542
del 30 agosto 1991, che, prodotta in giudizio dalla stessa
interessata, fa pubblica fede, fino a querela di falso.
Tale valore é rafforzato dalla presa d’atto del CO.RE.CO
in calce, in data 27 settembre 1991.
Muovendo da tali premesse ritiene la Sezione che il momento,
in cui il posto disponibile è stato sottratto alla graduatoria
di concorso, non è quello in cui posto è stato assegnato
alla dipendente trasferita, bensì quello anteriore in cui
la disponibilità è stata sottratta alla possibilità di copertura
attraverso utilizzazione della graduatoria del concorso
in fase di svolgimento, per la decisione di attribuirlo
invece per mobilità.
Ne consegue che la pubblicità notizia della citata deliberazione,
attuata attraverso la forma legale della pubblicazione all’albo
pretorio dell’USL, ha assolto alla funzione di conoscenza
propria, con l’effetto di costituire, dall’ultimo giorno
in cui l’avviso è rimasto esposto, il dies a quo dal quale
bisogna muovere per l’impugnazione dell’anzidetta decisione,
che, se non tempestivamente impugnata, preclude anche l’impugnazione
dei successivi atti applicativi.
Si verte in un campo in cui la posizione del partecipante
al concorso, è di mera aspettativa di fatto, fin tanto che
non sia stata approvata la graduatoria e l’amministrazione
non abbia operato, in concreto, la scelta di utilizzarla,
nell’arco temporale della sua validità.
A maggior ragione, quando la scelta viene ad essere effettuata
prima ancora che la procedura concorsuale si sia conclusa,
è chiaro che nessun obbligo di informativa diretta può sussistere
per l’amministrazione.
Sotto differente profilo si osserva che una aspettativa
chiaramente definita nel tempo (validità biennale della
graduatoria), non può ritenersi sussistente all’infinito.
Principi di carattere generale impongono la certezza degli
assetti definiti dall’Amministrazione e la garanzia delle
posizioni consolidate dei terzi, cosicché, là dove manchi
un obbligo specifico di informazione individuale da parte
dell’Amministrazione, vengono in giuoco, altresì obblighi
di diligenza dell’amministrato, il quale, a fronte della
mancata soddisfazione della propria aspettativa, deve pure
attivarsi per conoscerne le ragioni, se del caso attraverso
significativi strumenti volti a provocare o il provvedimento
esplicito di reiezione o il c.d. silenzio-rifiuto, sempre
nei limiti in cui la propria pretesa sia ancora suscettibile
di soddisfazione.
Da tale riflessione deriva che, in tema di validità biennale
delle graduatorie concorsuali, non è possibile insorgere
avverso la scelta di coprire il posto disponibile tramite
mobilità piuttosto che mediante utilizzazione della graduatoria,
a distanza di oltre cinque anni dalla decisione dell’Amministrazione
e di circa cinque dalla stessa attribuzione del posto per
trasferimento e della approvazione della graduatoria concorsuale.
Una differente conclusione implicherebbe che l’esigenza
di celerità insita nella fissazione del termine di decadenza
per l’esercizio della tutela giurisdizionale contro gli
atti dell’Amministrazione resterebbe elusa ed alla tutela
nei confronti della Pubblica Amministrazione, proprio per
quella categoria di atti per la quale non sussiste un obbligo
di informazione individuale (come nella specie la deliberazione
n. 102 del 1990), si finirebbe con l’attribuire uno spazio
di tutela talora anche più estesa di quella dei diritti,
soggetti al termine di prescrizione (con grave lesione delle
posizioni nel frattempo conseguite da altri amministrati).
Sotto più di un profilo, pertanto, l’azione costitutiva,
cumulativamente proposta con la domanda di accertamento
dichiarativo è inammissibile, e dunque, correttamente il
giudice di primo grado ha ritenuto assorbite tutte le ulteriori
questioni, una volta accertata l’insussistenza della posizione
di diritto soggettivo vantata, a fronte delle eccezioni
dedotte dai resistenti.
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2.3. Infine non appare configurabile in punto
di fatto la prospettata inesistenza dell’organo che ha adottato
la deliberazione n. 542/CdG del 30 agosto 1991.
Invero si rinvengono in atti il decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 625 del 12 settembre 1991, concernente
la nomina dell’Amministratore straordinario della USL FG/10
a norma dell’art. 1, commi 7/11 della L. n. 111/1991 (alias,
D.L. 6-2-1991 n. 35), vistato dal Commissario di governo
il 20 settembre successivo, la successiva deliberazione
di insediamento in data 26 settembre 1991, non soggetta
a controllo ma trasmessa per conoscenza al CO.RE.CO.
E dunque evidente che il Comitato di gestione, all’atto
della adozione della deliberazione impugnata, era nell’esercizio
delle sue funzioni, sia pura in regime di prorogatio.
Manca dunque il presupposto stesso della dedotta causa di
nullità.
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3. In definitiva l’appello deve essere respinto.
A carico dell’appellante ed in favore dei resistenti, devono
essere poste le spese del presente grado del giudizio che
si liquidano in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge
l’appello in epigrafe;
Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle resistenti,
delle spese del giudizio in ragione di € 1.500,00, per ciascuno
e così complessivamente, al pagamento di € 3.000,00 complessive,
oltre IVA e CPA come per legge;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 16 aprile 2004,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta PRESIDENTE
Chiarenza Millemaggi Cogliani Est. CONSIGLIERE
Goffredo Zaccardi CONSIGLIERE
Aldo Fera CONSIGLIERE
Claudio Marchitiello CONSIGLIERE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 agosto 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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