| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 23 luglio 2004
n. 9
Pres. de Roberto, Est. Maruotti
S.p.a. Mazzoni Ambiente (Avv.ti S. Crisci e P. Piselli)
c/ S.p.a. Grandi Stazioni (Avv.ti M. Annoni e P. D’Amelio)
cf/ S.c.r.l. Manutencoop ed altri (Avv.ti F. Mastragostino
e L. Manzi). |
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1. Contratti della P.A. – Appalti di servizi
– Disciplina applicabile – Mancato richiamo della normativa
nel bando di gara – Conseguenze
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2. Contratti della P.A. – Appalti di servizi
– Oggetto articolato della gara –Conseguenze – Applicazione
del D.Lgs. 158 del 1995
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3. Contratti della P.A. – Appalti di servizi
– Attività di gestione delle stazioni ferroviarie – Applicabilità
della disciplina sui settori ex esclusi – Fonti
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4. Contratti della P.A. – Appalti di servizi
– Obbligo di indizione della gara – Sussiste anche in capo
al soggetto contraente con la P.A. – Fattispecie – Conseguenze
– Applicabilità art. 8 co. 3 del D. Lgs. 158 del 1995, e
l’art. 6, co.1, L 205 del 2000
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1. Per determinare la normativa applicabile
per una gara d’appalto, in linea di principio ha senz’altro
rilievo il bando, che deve richiamare la fonte normativa
su cui si fonda, in quanto ab initio devono essere chiare
le disposizioni applicabili, per gli aspetti da esso non
presi in considerazione, ed in quanto l’impresa interessata
deve essere messa l’impresa interessata in condizioni di
valutare se partecipare e formulare l’offerta ovvero se
impugnare l’ atto di indizione, se questo, in ipotesi, le
precluda la partecipazione con un erroneo richiamo alla
normativa di settore. Ove il bando non richiami la fonte
normativa su cui si fondi, tale irregolarità comporta che
in sede giurisdizionale si deve tenere conto dello specifico
oggetto dell’appalto, per accertare la disciplina applicabile
e le sue implicazioni sostanziali e processuali.
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2. L’obbligo di indire una gara continua
a sussistere quando il soggetto che vi è tenuto intenda
concludere un contratto avente per oggetto un quid pluris
rispetto alle prestazioni per le quali è prescritta l’indizione
della gara. Si applica pertanto il D. Lgs. 158 del 1995
alla fattispecie di servizio di pulizia destinato al pubblico
quando la gara e il conseguente contratto abbiano un oggetto
“misto” (nel caso di specie il servizio di pulizia riguardante
spazi destinati agli utenti e agli operatori del servizio
ferroviario e spazi destinati ad uso commerciale).
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3. Ai sensi degli artt. 5 del D. Lgs. 158
del 1995 e 3, lett. c), d.P.R. 277 del 1998, la disciplina
sui settori ex esclusi si applica per l’attività di gestione
delle stazioni ferroviarie, che non sono “totalmente estranee
alla infrastruttura ferroviaria”, ma ne sono parte integrante.
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4. Poiché i servizi disciplinati dal D. Lgs.
n. 158 del 1995 devono comunque essere svolti da soggetti
selezionati tramite la gara, va richiamato il principio
generale per il quale l’obbligo di indire la gara – relativa
ad un appalto comunitario – continua a sussistere anche
quando il soggetto che vi è tenuto non svolge direttamente
le relative attività organizzative e di gestione, ma – sulla
base di un contratto o di un titolo equivalente – ne affida
lo svolgimento ad un altro soggetto. Si applicano pertanto,
in tema di procedure di selezione del contraente da parte
del soggetto “affidatario”, l’art. 8 co. 3 del D. Lgs. 158
del 1995, e l’art. 6, co.1, L 205 del 2000, con la conseguente
sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 2 del 2004 dell’Adunanza
Plenaria (n. 1831 del 2003 della Sesta Sezione), proposto
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dalla s.p.a. Mazzoni Ambiente (in
proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese con la s.r.l. Buccalossi Ferroviaria),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Pierluigi Piselli,
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe
Mercalli n. 13, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi
Piselli,
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contro
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la s.p.a. Grandi Stazioni (appellante
incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Piero
d’Amelio, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
della Vite n. 7, presso lo studio dell’avvocato Piero d’Amelio;
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e nei confronti
della s.c.r.l. Manutencoop (in proprio e quale capogruppo
mandataria dell’A.T.I. costituita con la s.c.r.l. Consorzio
nazionale servizi, la s.c.r.l. Cooperativa di lavoro Team
Service, la s.p.a. Pulitori e affini, la s.c.r.l. L’Operosa),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati Franco Mastragostino e Luigi Manzi,
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Confalonieri,
presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi,
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sez. III ter, 21 ottobre 2002, n. 8918, e per
l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 2544 del 2002;
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Visto il ricorso in appello, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata
s.p.a. Grandi Stazioni, col relativo appello incidentale,
depositato in data 17 marzo 2003 e integrato con memorie
depositate in data 11 giugno 2003 e 11 dicembre 2003;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’A.T.I.
appellata, depositata in data 5 marzo 2003 e integrata con
una memoria depositata in data 10 dicembre 2003;
Viste le memorie depositate dall’appellante in data 6 giugno
2003 e 10 dicembre 2003
Vista l’ordinanza della Sezione Sesta, 3 settembre 2003,
n. 4909, nonché la documentazione successivamente depositata;
Vista l’ordinanza della Sesta Sezione n. 167 del 22 gennaio
2004, con cui la causa è stata deferita all’esame della
Adunanza Plenaria;
Vista la memoria depositata dall’appellante in data 13 maggio
2004;
Vista la memoria depositata dalla s.p.a. Grandi Stazioni
in data 19 maggio 2004; Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi
Maruotti alla pubblica udienza del 24 maggio 2004 e uditi
gli avvocati Stefano Crisci e Pierluigi Piselli per l’appellante
principale, l’avvocato d’Amelio e l’avvocato Marco Annoni
per l’appellante incidentale e Andrea Manzi, su delega dell’avv.
Luigi Manzi, per la s.c.r.l. Manutencoop;
Considerato che è stato depositato il dispositivo della
decisione, cui segue il deposito della relativa motivazione,
ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971,
come modificata dalla legge n. 205 del 2000;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con un bando trasmesso all’Unione Europea
in data 3 settembre 2001, la s.p.a. Grandi Stazioni ha indetto
una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia
in quattordici stazioni ferroviarie (Roma Termini, Milano
Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Principe e Genova Brignole,
Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre,
Bologna Centrale, Firenze S. Maria Novella, Napoli Centrale-Piazza
Garibaldi, Bari Centrale, Palermo Centrale), da aggiudicare
in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo
a base d’asta, fissato in euro 49.500.000 per i tre anni
di durata del servizio.
Al termine della gara, la s.p.a. Grandi Stazioni:
- con la nota n. 2676 dell’8 febbraio 2002, ha comunicato
alla s.p.a. Mazzoni Ambiente l’annullamento della aggiudicazione
provvisoria, già disposta in suo favore;
- con la nota n. 2677 di pari data, ha disposto l’aggiudicazione
in favore della s.a.r.l. Manutencoop.
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2. Col ricorso n. 2544 del 2002 (proposto
al TAR per il Lazio), la s.p.a. Mazzoni Ambiente ha impugnato
gli atti di gara, compreso il bando e l’aggiudicazione finale,
e ne ha chiesto l’annullamento, oltre la condanna della
s.p.a. Grandi Stazioni al risarcimento dei danni.
La ricorrente ha altresì depositato motivi aggiunti.
Il TAR, con la sentenza n. 8918 del 2002, ha respinto il
ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio.
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3. Col gravame in esame, la s.p.a. Mazzoni
Ambiente ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto
che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.
Si sono costituite in giudizio la s.p.a. Grandi Stazioni
e la società aggiudicataria della gara, che hanno concluso
perché l’appello sia respinto. La s.p.a. Grandi Stazioni,
con un atto di appello incidentale, ha anche chiesto che
il Consiglio di Stato dichiari il difetto di giurisdizione
amministrativa. Le parti, nel corso del giudizio, hanno
depositato gli atti difensivi indicati in epigrafe.
La Sesta Sezione, con l’ordinanza n. 167 del 22 gennaio
2004, ha devoluto all’Adunanza Plenaria l’esame della controversia.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le questioni controverse
ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.
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4. All’udienza del 24 maggio 2004 la causa
è stata trattenuta per la decisione.
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DIRITTO
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1. Nel presente giudizio, è controversa la
legittimità degli atti con cui la s.p.a. Grandi stazioni
ha aggiudicato alla s.c.r.l. Manutencoop la gara d’appalto
per l’affidamento del servizio di pulizia in quattordici
stazioni ferroviarie (Roma Termini, Milano Centrale, Torino
Porta Nuova, Genova Principe e Genova Brignole, Verona Porta
Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Bologna Centrale,
Firenze S. Maria Novella, Napoli Centrale-Piazza Garibaldi,
Bari Centrale, Palermo Centrale), in base al criterio del
massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta (euro
49.500.000 per i tre anni di durata del servizio).
Il servizio ha riguardato le aree aperte al pubblico (tra
cui i marciapiedi, le sale di attesa, i depositi bagagli,
i servizi igienici, le biglietterie e i posti di polizia)
e le superfici a destinazione “commerciale-ausiliaria al
commerciale”, inserite nei complessi immobiliari ove si
trovano le stazioni. Col ricorso di primo grado, proposto
al TAR per il Lazio, la s.p.a. Mazzoni Ambiente:
- ha premesso di avere gestito il servizio di pulizia della
stazione di Torino-Porta Nuova (quale consorziata della
s.c.r.l. Centro Nord Ovest);
- ha dedotto che, con gli atti nn. 2676 e 2677 dell’8 febbraio
2002 (poi seguiti dalla nota di ‘chiarimento’ n. 6186 del
22 marzo 2002), la s.p.a. Grandi Stazioni ha annullato l’aggiudicazione
provvisoria già disposta in suo favore ed ha aggiudicato
la gara alla s.c.r.l. Manutencoop;
- ha impugnato gli atti di gara (comprese le previsioni
del bando sui requisiti di ammissione) e ne ha chiesto l’annullamento,
oltre al risarcimento dei danni. Il TAR, con la sentenza
impugnata, dopo avere dichiarato la sussistenza della giurisdizione
amministrativa, ha respinto il ricorso.
Con l’appello principale, la s.p.a. Mazzoni Ambiente ha
chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, siano accolte
le domande e le censure formulate in primo grado.
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2. Ha carattere preliminare l’esame dell’appello
incidentale, con cui la s.p.a. Grandi Stazioni ha chiesto
che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
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2.1. Va premesso che la sentenza impugnata
ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa,
senza richiamarne la norma fondante, sulla base delle seguenti
considerazioni:
- lo Stato Italiano è azionista di maggioranza della s.p.a.
F.S., che ha natura di organismo di diritto pubblico, così
come le società da essa controllate che svolgono le attività
di impresa di vettore ferroviario e di gestore dell’infrastruttura
ferroviaria (come la s.p.a. Grandi Stazioni, che ha personalità
giuridica, è sottoposta ad una influenza pubblica ed è funzionalizzata
al soddisfacimento di bisogni di interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale);
- non rileva in contrario il fatto che la s.p.a. Grandi
Stazioni svolga altre attività, oltre quelle istituzionali,
poiché il fine del soddisfacimento di bisogni di interesse
generale, non aventi carattere industriale o commerciale,
“non implica che il soggetto debba occuparsi in modo esclusivo
o assoluto di bisogni del genere”.
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2.2. Con l’appello incidentale, la s.p.a.
Grandi Stazioni ha contestato tali argomentazioni ed ha
dedotto che:
– non sarebbe “sotto l’influenza dominante di FS”;
- non sarebbe qualificabile come amministrazione aggiudicatrice
o come organismo di diritto pubblico.
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2.3. Con l’ordinanza n. 167 del 2004, in
relazione alla applicabilità dell’art. 6 della legge 21
luglio 2000, n. 205, la Sesta Sezione ha sottoposto alla
valutazione dell’Adunanza Plenaria alcune questioni:
- un primo gruppo riguarda la normativa applicabile per
gli appalti aventi ad oggetto il servizio di pulizia delle
stazioni ferroviarie e, qualora risulti applicabile il decreto
legislativo n. 158 del 1995, la annoverabilità della s.p.a.
Grandi Stazioni tra le imprese pubbliche;
- un secondo gruppo riguarda la possibilità di qualificare
la s.p.a. Grandi Stazioni come organismo di diritto pubblico
e, in particolare, la verifica se il servizio di pulizia
di stazioni ferroviarie (compresi i marciapiedi, le sale
di attesa, i servizi igienici, le biglietterie, i posti
di polizia) sia strumentale a infrastrutture destinate al
servizio pubblico di trasporto ferroviario e sia finalizzato
al soddisfacimento di un bisogno di carattere generale.
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3. Così riassunte le vicende che hanno condotto
alla presente fase del giudizio, va verificato se per la
controversia si applica l’art. 6, comma 1, della legge 21
luglio 2000, n. 205, per il quale “sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta
del contraente o del socio, all’applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”.
Con tale disposizione, il legislatore:
- ha individuato una ipotesi di giurisdizione esclusiva
per le liti concernenti le procedure caratterizzate dalla
doverosa indizione di una gara, in applicazione della normativa
comunitaria (o di quella statale o regionale sulla evidenza
pubblica);
- ha previsto una regola processuale strettamente conseguente
alla sussistenza dell’obbligo di indizione della gara in
base a regole pubblicistiche (ed a poteri di natura amministrativa),
poco importando – in coerenza col diritto comunitario -
la natura giuridica del soggetto tenuto a seguire il procedimento.
Diventa così decisiva la verifica se la s.p.a. Grandi Stazioni
fosse o meno tenuta a indire la gara d’appalto per l’affidamento
del servizio di pulizia nelle quattordici stazioni in questione,
per un importo a base d’asta senz’altro superiore alla soglia
comunitaria.
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4. Circa la normativa rilevante per tale
verifica, l’ordinanza di rimessione ha osservato che:
- per la valutazione delle offerte anomale, il bando di
gara ha previsto che all’impresa offerente sarebbero stati
chiesti i relativi elementi giustificativi, da presentare
entro i successivi cinque giorni (similmente a quanto previsto
dal decreto legislativo n. 157 del 1995, sugli appalti pubblici
di servizi);
- l’art. 5 del decreto legislativo n. 158 del 1995 sottopone
alla disciplina sui settori ex esclusi la gestione di reti
di trasporto pubblico per ferrovia.
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5. Osserva al riguardo l’Adunanza Plenaria
che – per determinare la normativa applicabile per una gara
d’appalto – in linea di principio ha senz’altro rilievo
il bando.
Questo, infatti, deve richiamare la fonte normativa su cui
si fonda, poiché: - ab initio devono essere chiare le disposizioni
applicabili, per gli aspetti da esso non presi in considerazione;
- l’impresa interessata può così valutare se partecipare
e formulare l’offerta ovvero se impugnare l’atto di indizione,
se questo - in ipotesi - le precluda la partecipazione,
con un erroneo richiamo alla normativa di settore.
Ove l’obbligo sia rispettato, nel corso del procedimento
di scelta del contraente e in sede giurisdizionale va applicata
la normativa richiamata nel bando (salvo il caso in cui,
sussistendone i presupposti, sia fondatamente contestata
la stessa legittimità del richiamo alla normativa di settore).
Ove il bando, invece, non richiami la fonte normativa su
cui si fondi, tale irregolarità comporta che in sede giurisdizionale
si deve tenere conto dello specifico oggetto dell’appalto,
per accertare la disciplina applicabile e le sue implicazioni
sostanziali e processuali.
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6. Nella specie, l’originario bando (il “disciplinare
per la presentazione dell’offerta”, trasmesso all’Unione
Europea in data 3 settembre 2001) non ha richiamato la fonte
normativa su cui si è fondato (tanto meno il decreto legislativo
n. 157 del 1995 o quello n. 158 del 1995), neppure a p.15,
nella parte riguardante il criterio della valutazione delle
offerte anomale (essendosi limitato a prevedere un criterio
di valutazione ed il relativo procedimento, che in questa
sede non possono essere oggetto di comparazione e di assimilabilità
ai criteri previsti dalle normative di settore). Pertanto,
diventa rilevante l’esame dello specifico oggetto dell’appalto.
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7. Dalla articolata documentazione depositata,
emerge che la gara d’appalto ha unitariamente riguardato:
a) il servizio di pulizia di quattordici grandi stazioni
ferroviarie, ivi compresi i marciapiedi, le sale di attesa,
i depositi bagagli, i servizi igienici, le biglietterie
e i posti di polizia;
b) il servizio di pulizia da svolgere sulle superfici a
destinazione “commerciale-ausiliaria al commerciale”.
La gara e il conseguente contratto hanno dunque avuto un
oggetto articolato (‘misto’), poiché hanno riguardato spazi
destinati agli utenti e agli operatori del servizio ferroviario
e spazi destinati ad un uso commerciale (e utilizzati anche
dagli utenti e dagli operatori del servizio ferroviario,
in ragione della stretta contiguità tra le strutture ferroviarie
e quelle commerciali, facenti parte degli stessi compendi
immobiliari).
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8. Ad avviso dell’Adunanza Plenaria, per
accertare se la s.p.a. Grandi Stazioni fosse ‘tenuta’ a
indire il bando in questione, è sufficiente verificare la
doverosità della gara per la scelta dell’appaltatore del
servizio di pulizia degli spazi destinati agli utenti del
servizio ferroviario e alle persone che vi lavorano.
Infatti, l’obbligo di indire una gara continua a sussistere
anche quando il soggetto, che vi è tenuto, intenda concludere
un contratto avente per oggetto un quid pluris rispetto
alle prestazioni per le quali è prescritta l’indizione della
gara.
Questo principio – fondamentale per evitare l’elusione della
applicazione della normativa pubblicistica – va rimarcato
nel settore degli appalti di rilievo comunitario, poiché
l’obbligo della gara non viene meno se, nella prassi nazionale,
il soggetto tenuto a indire la gara intenda acquisire –
con un contratto unitario - prestazioni ulteriori, rispetto
a quelle da realizzare nel rispetto della normativa pubblicistica.
In materia, non rileva il confronto tra il valore economico
delle prestazioni per le quali è indefettibile la gara e
il valore economico delle prestazioni “ulteriori”, poiché
la regola della gara non viene meno in conseguenza delle
determinazioni del soggetto che è tenuto a bandirla: non
importa il nomen iuris o l’atipicità del contratto da concludere
(cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 12 luglio
2002, C. 399/98; Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2001,
n. 5007; Sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1577; Sez. V, 4 novembre
1994, n. 1257; Sez. II, 11 dicembre 1991, n. 1221/91; Sez.
II, 11 dicembre 1991, n. 1208/91; Sez. II, 19 giugno 1991,
n. 570/91).
Ciò comporta che:
- non rilevano le osservazioni della s.p.a. Grandi Stazioni
sul contenuto delle specifiche clausole del contratto a
suo tempo da essa stipulato con la s.p.a. F.S. (e riguardanti
il suo rischio di impresa, il suo obbligo di effettuare
investimenti sui complessi immobiliari e i criteri di ripartizione
dei costi del servizio di pulizia tra gli utilizzatori dei
medesimi complessi);
- va esclusivamente verificata la normativa applicabile
per la scelta del contraente per il servizio di pulizia
delle superfici destinate al pubblico nelle grandi stazioni
ferroviarie (restando irrilevante nel giudizio la distinta
questione se, ratione personae, doveva essere bandita la
gara nel caso – non verificatosi - di affidamento del servizio
di pulizia unicamente per le superfici a destinazione “commerciale-ausiliaria
al commerciale”).
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9. Ritiene l’Adunanza Plenaria che per il
servizio di pulizia destinato al pubblico nelle stazioni
ferroviarie sia applicabile il decreto legislativo n. 158
del 1995.
In primo luogo, l’art. 7, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo ha sottoposto – alla normativa sui settori ex
esclusi - gli appalti “di servizi”, aventi per oggetto le
prestazioni elencate nell’allegato XVI-A.
Tra tali prestazioni, la cat. 14 dell’allegato ha espressamente
riguardato i “servizi di pulizia degli edifici e di gestione
delle proprietà immobiliari”, così specificando che i servizi
di pulizia, quando riguardano gli edifici rientranti nel
‘settore trasporti’, sono disciplinati dal medesimo decreto
legislativo n. 158 del 1995 (e non da quello n. 157 del
1995).
In secondo luogo, vanno richiamate le disposizioni che hanno
dato una definizione tecnica delle infrastrutture ferroviarie.
Va premesso che – per la definizione di queste infrastrutture
e per il riscontro della normativa applicabile – non rileva
quanto previsto nel contratto, stipulato tra la s.p.a. Grandi
Stazioni e la s.c.r.l. Manutencoop, all’esito della gara
de qua.
Nel contratto, le parti hanno inteso in un senso ‘restrittivo’
il significato delle espressioni “infrastrutture” e “impianti
ferroviari” e – per determinare l’oggetto del contratto
d’appalto – hanno qualificato come infrastrutture le sole
opere destinate al traffico delle vetture ferroviarie (anche
al fine di non far rientrare, tra le prestazioni dovute,
il servizio di pulizia dei binari posti all’interno delle
stazioni).
Per la verifica della normativa applicabile per la procedura
di gara, va invece esaminato l’art. 5 del decreto legislativo
n. 158 del 1995 (vigente ratione temporis alla data di indizione
del bando), il quale ha inserito nei settori ex esclusi:
- al comma 1, “la gestione di reti di pubblico trasporto
per ferrovia”;
- al comma 2, gli “impianti terminali di trasporto”, con
riferimento ai “vettori aerei, marittimi e fluviali”.
Poiché nella “gestione” rientrano le attività di manutenzione
e di pulizia, nell’ambito della “gestione delle reti di
pubblico trasporto per ferrovia” rientra senz’altro il servizio
di pulizia delle stazioni ferroviarie.
Le stazioni ferroviarie vanno qualificate come elementi
costitutivi della rete ferroviaria destinata al servizio
pubblico di trasporto, e non come “impianti terminali di
trasporto”, poiché, sul piano letterale:
- il comma 2 si è riferito a tali “impianti terminali” per
definire i punti di partenza e di arrivo degli aerei, delle
navi e delle altre imbarcazioni, che seguono una rotta e
non utilizzano una “rete” (anche se le interconnessioni
tra le rotte consentono lo svolgimento di un articolato
servizio di trasporto aereo o navale);
- il comma 1 si è riferito alle “reti di pubblico trasporto
per ferrovia”, da intendere come le strutture materiali
necessarie che caratterizzano il percorso e lo svolgimento
del servizio ferroviario, caratterizzato dai binari e dalle
stazioni ferroviarie.
Questa interpretazione – oltre a fondarsi sulla diversità
tra le reti (del servizio ferroviario) e le rotte (seguite
dai vettori aerei, marittimi e fluviali) - è confermata
dalla definizione di “infrastruttura di trasporto”, contenuta
nell’art. 3, lettera c), del d.P.R. n. 277 del 1998, che
ha richiamato la nozione comunitaria di cui all’allegato
1 al regolamento della commissione n. 2598 del 18 dicembre
1970 (cui ha fatto riferimento anche la direttiva n. 440
del 1991).
Per l’allegato, l’infrastruttura ferroviaria è composta,
tra l’altro, dalla “sistemazione dei piazzali per viaggiatori
e per merci, compresi gli accessi stradali”, nonché dagli
“edifici adibiti al servizio delle infrastrutture”, tra
cui senza dubbio rientrano in primis le stazioni ferroviarie.
Pertanto, dall’art. 5 del decreto legislativo n. 158 del
1995 e dall’art. 3, lettera c), del d.P.R. n. 277 del 1998
emerge che la disciplina sui settori ex esclusi si applica
per l’attività di gestione delle stazioni ferroviarie, che
– contrariamente a quanto dedotto dall’appellante incidentale
– non sono “totalmente estranee alla infrastruttura ferroviaria”,
ma ne sono parte integrante.
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10. L’applicabilità del decreto legislativo
n. 158 del 1995 comporta l’esame della questione, sollevata
dall’ordinanza di rimessione, della qualificazione della
s.p.a. Grandi Stazioni come “impresa pubblica”.
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11. Ad avviso della Adunanza Plenaria, la
s.p.a. Grandi Stazioni va effettivamente qualificata come
“impresa pubblica”, tenuta a indire le gare comunitarie
per la scelta del contraente che svolge il servizio di pulizia
nelle stazioni ferroviarie.
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11.1. Per l’art. 2 del decreto legislativo
n. 158 del 1995:
- l’impresa è “pubblica” (ed è tenuta al rispetto della
normativa di settore) quando è sottoposta alla influenza
dominante di una pubblica amministrazione o di un organismo
di diritto pubblico;
- si presume l’influenza dominante, quando il soggetto influente
detiene la maggioranza del capitale sociale del soggetto
influito.
Per quanto riguarda la s.p.a. Grandi Stazioni, è pacifico
che essa è partecipata al sessanta per cento dalla s.p.a.
Ferrovie dello Stato, sicché è presunta la sua influenza
dominante.
Rileva, pertanto, la qualità della s.p.a. Ferrovie dello
Stato, qualificabile come organismo di diritto pubblico
e amministrazione aggiudicatrice, perché ha la doppia natura
di “impresa pubblica” e di “soggetto privato che si svolge
di diritti speciali o esclusivi”, per l’esercizio della
attività ferroviaria.
Sotto tale aspetto, è sufficiente aggiungere che tale qualità
della s.p.a. F.S. è stata costantemente affermata dalla
giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. VI, 24 settembre
2001, n. 5007; Sez. VI, 5 agosto 1999, n. 1018), contro
la quale non sono state formulate osservazioni dalle parti
e che comunque l’Adunanza Plenaria fa propria, poiché:
- per il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (come convertito
nella legge 8 agosto 1992, n. 359), la s.p.a. F.S. è succeduta
all’Ente Ferrovie dello Stato ed ha acquisito la qualità
di concessionario ex lege del servizio ferroviario, costituente
un servizio pubblico essenziale di interesse nazionale e
riferibile allo Stato (Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 5007;
Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2135; Sez. VI, 20 maggio 1995,
n. 498; Ad. Gen., 1° ottobre 1993, n. 93);
- il Ministero del tesoro (cui è succeduto il Ministero
dell’economia e delle finanze) ne è titolare del capitale,
con la conseguente applicabilità dell’art. 2, lettera b),
del decreto legislativo n. 158 del 1995.
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11.2. La s.p.a. Grandi Stazioni, con l’appello
incidentale, ha negato che essa costituisca una ‘impresa
pubblica’ della s.p.a. F.S, deducendo che:
- vi sarebbe stata una sua “effettiva privatizzazione”,
poiché, a seguito della procedura indetta in data 20 novembre
1998 e in attesa di dismettere ulteriori quote azionarie,
la s.p.a. F.S. ha ceduto una quota di partecipazione pari
al 40 %;
- in base ai relativi accordi di cessione e delle conseguenti
modifiche statutarie (art. 15), il socio di minoranza può
gestire la società, poiché le “delibere strategiche” di
competenza dell’assemblea vanno assunte col voto favorevole
del 61% del capitale sociale anche in seconda convocazione;
- le modalità delle elezioni dei componenti del consiglio
di amministrazione assicura alla minoranza di esprimere
quattro consiglieri su nove;
- tutte le delibere significative vanno assunte da un quorum
deliberativo di almeno sei consiglieri di amministrazione,
mentre i restanti poteri di gestione sono stati delegati
a un amministratore delegato, scelto dal socio privato.
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11.3. Ritiene al riguardo l’Adunanza Plenaria
che:
- poco importa la prospettata scelta della s.p.a. F.S. di
cedere una quota ulteriore di partecipazione nella s.p.a.
Grandi Stazioni, poiché rileva il fatto oggettivo che, al
momento della indizione della gara, questa era partecipata
al 60% dalla s.p.a. F.S.;
- non rileva il fatto che per le “delibere strategiche”
lo statuto sociale preveda la maggioranza del 61% del capitale
sociale anche in seconda convocazione, poiché l’oggetto
del giudizio non riguarda una ‘delibera strategica’, bensì
la legittimità degli atti per la scelta del contraente tenuto
a svolgere l’attività di pulizia nelle grandi stazioni ferroviarie,
che rientra nell’ambito della normale amministrazione;
- neppure rilevano le norme statutarie sulle modalità delle
elezioni dei consiglieri di amministrazione e sul quorum
deliberativo, sia perché attinenti ad aspetti non presi
in considerazione dalla normativa di settore, sia perché
costituisce elemento decisivo la quota di partecipazione
della s.p.a. F.S.
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12. Come ha correttamente rilevato l’ordinanza
di rimessione, la s.p.a. Grandi Stazioni era tenuta a indire
la gara de qua, anche in considerazione del titolo che le
ha consentito di gestire le grandi stazioni.
Poiché i servizi disciplinati dal decreto legislativo n.
158 del 1995 devono comunque essere svolti da soggetti selezionati
tramite la gara, va richiamato il principio generale per
il quale l’obbligo di indire la gara – relativa ad un appalto
comunitario – continua a sussistere anche quando il soggetto
che vi è tenuto non svolge direttamente le relative attività
organizzative e di gestione, ma – sulla base di un contratto
o di un titolo equivalente – ne affida lo svolgimento ad
un altro soggetto (Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2001,
n. 5007; Sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1577; Sez. V, 4 novembre
1994, n. 1257; Sez. II, 11 dicembre 1991, n. 1221/91; Sez.
II, 11 dicembre 1991, n. 1208/91; Sez. II, 19 giugno 1991,
n. 570/91).
Nella specie, risulta dalla documentazione acquisita che
– in assenza di una gara e con un contratto di data 14 aprile
2000 - la s.p.a. F.S. (cui nel frattempo è succeduta la
s.p.a. R.F.I.) ha affidato per 40 anni alla s.p.a. Grandi
Stazioni la gestione esclusiva delle grandi stazioni ferroviarie.
Tale contratto non risulta in contrasto con l’art. 8, comma
3, del decreto legislativo n. 158 del 1995, poiché ha comportato
ipso iure la traslazione sulla s.p.a. Grandi Stazioni dell’obbligo-dovere
di indire la gara, negli stessi termini in cui vi avrebbe
dovuto provvedere la s.p.a. Ferrovie dello Stato, se non
avesse concluso il contratto di data 14 aprile 2000.
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13. Quanto precede comporta che:
- la s.p.a. Grandi Stazioni era tenuta a bandire la gara
de qua per la scelta del contraente, sia quale “impresa
pubblica” [ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
n. 158 del 1995], sia quale soggetto cui è stato traslato
il relativo obbligo (in conseguenza dell’applicazione dell’art.
8, comma 3, del medesimo decreto legislativo);
- è applicabile l’art. 6, comma 1, della legge n. 205 del
2005, con la conseguente sussistenza della giurisdizione
amministrativa esclusiva;
- va respinto l’appello incidentale (sicché diventano irrilevanti
le ulteriori questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione,
sulla qualificabilità della s.p.a. Grandi Stazioni come
organismo di diritto pubblico, nonché quelle sulla applicabilità
di altre norme della legge n. 205 del 2000 sul servizio
pubblico).
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14. Si può pertanto passare all’esame dell’appello
principale, con cui la s.p.a. Mazzoni Ambiente ha riproposto
le originarie censure, formulate avverso l’atto di esclusione
e gli atti successivi.
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15. Per l’esame delle censure, va premesso
che, tra i requisiti di partecipazione, il bando ha prescritto
la produzione di una dichiarazione, poi soggetta al riscontro,
“attestante l’esecuzione nel triennio 1998-2000 di almeno
un contratto di pulizia analoga di importo non inferiore
a ero 19.800.000, ovvero almeno due contratti di importo
complessivo non inferiore a euro 24.750.000 ovvero almeno
tre contratti di importo complessivo non inferiore a euro
29.700.000 dell’importo posto a base di gara, sempre di
servizi di tipologia analoga”.
La stessa clausola del bando ha aggiunto che:
- “nell’ambito di tali contratti, il concorrente dovrà avere
espletato servizi di pulizia di tipologia analoga presso
un unico complesso immobiliare di estensione pari ad almeno
50.000 mq”;
- “per servizi di tipologia analoga, di cui al presente
punto, si intendono servizi di pulizia resi in complessi
immobiliari non residenziali e/o strutture caratterizzati
dalla necessità di intervento in costanza di attività e
di presenza di elevati flussi di pubblico, quali infrastrutture
di trasporto (aeroporti, metropolitane, ferrovie, porti),
centri commerciali, università, ospedali/case di cura, grandi
complessi direzionali”.
Con la nota n. 2676 dell’8 febbraio 2002 (seguita dalla
nota di chiarimento n. 6186 del 22 marzo 2002), la s.p.a.
Grandi Stazioni ha comunicato all’appellante principale
di aver rilevato l’assenza del prescritto requisito di partecipazione
alla gara, poiché – per la determinazione delle superfici
oggetto dei servizi di pulizia svolti presso la stazione
di Torino Porta Nuova, in base al contratto cd TO/3 – non
possono essere computate le attività di pulizia del materiale
rotabile (con la conseguente mancanza del requisito della
pulizia per almeno 50.000 mq).
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16. L’appellante principale – nel riproporre
l’originario secondo motivo aggiunto – ha dedotto che:
- per verificare la sussistenza del sopra riportato requisito
di partecipazione, la s.p.a. Grandi Stazioni avrebbe dovuto
tenere conto anche dei servizi di pulizia espletati dai
concorrenti sul materiale rotabile, cioè della pulizia dei
treni;
- così computandosi anche la superficie dei treni, essa
risulterebbe in possesso del requisito, poiché – per la
stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova – ha svolto un
appalto di servizi di tipologia così analoga a quella oggetto
del contratto, per una superficie superiore a 50.000 mq
e per un importo superiore a 19.800.000 euro;
- la clausola del bando – riferita ai servizi di pulizia
“presso” e non “su” complessi immobiliari - sarebbe quanto
meno ambigua (e pertanto la s.p.a. Grandi Stazioni l’avrebbe
dovuta interpretare in senso estensivo).
Ritiene l’Adunanza Plenaria che tali censure vadano disattese.
In ragione dell’oggetto dell’appalto, consistente nella
pulizia delle superfici immobiliari delle stazioni ferroviarie,
la sopra riportata clausola del bando ha prescritto – tra
i requisiti di partecipazione – il precedente svolgimento
di un servizio di pulizia di complessi immobiliari.
Ciò emerge dalle univoche espressioni adoperate nella clausola,
che si è riferita:
a) al “complesso immobiliare di estensione pari ad almeno
50.000 mq”, costituita da superfici di immobili (con evidente
esclusione delle superfici dei treni, comunque non assimilabili
agli immobili e aventi superfici ‘interne’ ed ‘esterne’,
tali da non potere essere calcolate in metri quadrati).
b) al contratto di “pulizia analoga” o “di tipologia analoga”,
cioè alla pulizia di complessi immobiliari “caratterizzati
dalla necessità di intervento in costanza di attività e
di presenza di elevati flussi di pubblico” (di per sé riferibili
alle stazioni, ai porti, agli aeroporti, ai centri commerciali,
agli ospedali, ma non anche ai treni, che – per ragioni
organizzative e di igiene – vanno puliti quando non vi sono
gli utenti);.
Contrariamente a quanto ha dedotto l’appellante principale,
non risulta irragionevole la scelta di attribuire rilevanza
alla pulizia delle stazioni e non anche a quella dei treni.
Tale distinzione è stata disposta nel bando (in coerenza
col suo oggetto, riguardante la pulizia di complessi immobiliari
e non del materiale rotabile) e trova giustificazione nella
diversità:
- della natura stessa del servizio di pulizia (svolto sul
materiale rotabile in occasione della sua presenza nella
stazione);
- delle tecniche di pulizia (poiché la pulizia della superficie
immobiliare si caratterizza per il contemporaneo flusso
del pubblico, mentre i treni hanno particolari caratteristiche
strutturali e sono puliti in assenza degli utenti);
- delle esigenze da soddisfare sotto il profilo della sicurezza
e quello igienico (anche in relazione alle modalità di organizzazione,
potendosi senz’altro programmare la periodica pulizia delle
superfici immobiliari, a differenza di quanto avviene per
la pulizia del materiale rotabile, condizionata dalle vicende
della sua mobilità).
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17. L’appellante principale ha altresì dedotto
che la clausola del bando sarebbe “di impossibile applicazione
pratica” (in quanto la pulizia di superfici immobiliari
per 50.000 mq – in base all’attuale contratto nazionale
di pulizia delle stazioni – porterebbe ad un fatturato massimo
di 5.000.000 euro e non consentirebbe mai un fatturato minimo
triennale di 19.800.000 euro). Anche tale censura va disattesa.
In primo luogo, le deduzioni riferite al contenuto del contratto
nazionale di pulizia delle stazioni risultano apodittiche
e non supportate da un principio di prova.
In secondo luogo, il bando non ha correlato il fatturato
di 19.800.000 euro a una superficie di 50.000 mq, bensì
ad una superficie “non inferiore” a 50.000 mq, sicché il
requisito in questione è concretamente realizzabile, anche
a voler dare acquisiti i dati numerici prospettati.
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18. L’appellante principale – nel censurare
il mancato esame in primo grado delle ulteriori censure
- ha contestato sotto altri profili la legittimità dell’atto
che l’ha esclusa dalla gara, poiché:
- anche non computando la superficie dei treni (di mq 40.535)
e la superficie di marciapiedi (di mq 28.586), essa potrebbe
vantare il precedente servizio di pulizia – presso la stazione
di Torino Porta Nuova - di una superficie immobiliare di
mq 53.329;
- presso la medesima stazione ha svolto il servizio di pulizia
per mq 22.682,73 negli uffici e per mq 28.243 per i binari,
per un totale di mq 50.925,73. Così riassunte le censure
(che ripropongono il secondo motivo aggiunto, non esaminato
in primo grado), esse risultano infondate e vanno respinte.
Quanto al primo profilo, esso:
- si fonda sulla sommatoria delle superfici - indicate nella
certificazione del 30 novembre 2001 – riguardanti i binari
(mq 24.164), i marciapiedi (mq 28.586), gli uffici, i servizi
e gli spogliatoi (mq 1.194) e l’officina (mq 8.749);
- si basa, dunque, sul dedotto rilievo della pulizia di
mq 28.596 riguardanti i marciapiedi.
Al riguardo, l’operato della commissione risulta corretto,
poiché tale pulizia è avvenuta in base al contratto denominato
“per lo svolgimento dei servizi di pulizia nell’ambito delle
principali stazioni della rete” e non a quello cd TO/3,
riguardante “lo svolgimento dei servizi di pulizia dei treni,
degli impianti e degli uffici di carattere compartimentale-direzione
Torino” [v. i contratti indicati alle lettere b) e c) a
p. 4 del verbale della commissione n. 6 del 2 gennaio 2002,
nonché le schede nn. 22 e 25 allegate al contratto cd TO/3,
prodotte alla commissione dalla stessa s.p.a. Mazzoni Ambiente].
Ciò comporta che - in base alle previsioni del bando sulle
certificazioni di due precedenti contratti – il fatturato
doveva essere pari almeno a euro 24.750.000, che l’appellante
principale non ha dimostrato di avere raggiunto con i due
diversi contratti.
Quanto al secondo profilo, neppure risulta illegittima la
valutazione della commissione di computare in mq 19.222
la superficie degli uffici (e non in mq 22.683,73), poiché:
- nella stessa certificazione di data 30 novembre 2001 essa
è stata quantificata in mq 19.222 (non superata dalla certificazione
del 9 gennaio 2002, che a p. 2 non ha indicato una superficie
maggiore);
- risulta ragionevole la determinazione con cui la commissione
– col verbale n. 7 – ha ritenuto di attenersi alla medesima
certificazione del 30 novembre 2001, in quanto coerente
con le previsioni delle schede 22 e 25 allegato al contratto
cd TO/3, senza considerare la maggiore superficie (pari
a mq 22.683,73) computata successivamente, al diverso fine
di redazione del bando di gara de qua;
- contrariamente a quanto dedotto a p. 18 dell’atto contenente
i motivi aggiunti di primo grado, la commissione ha doverosamente
tenuto conto della quantificazione della superficie formalmente
indicata nella certificazione del 30 novembre 2001 e – sia
pure in modo presuntivo - in allegato al contratto TO/3,
non dovendo essa effettuare ulteriori riscontri o accertamenti
in ordine alla superficie effettivamente oggetto del servizio
di pulizia (o computata per la corresponsione dei relativi
compensi).
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19. A pp. 31 ss. del suo gravame, l’appellante
principale ha dedotto l’illegittimità dell’atto di annullamento
della aggiudicazione provvisoria, e della conseguente aggiudicazione
alla controinteressata, per eccesso di potere. Secondo l’assunto,
la nota n. 2676 dell’8 febbraio 2002, di annullamento della
aggiudicazione provvisoria, sarebbe carente di motivazione,
mentre la successiva nota n. 6186 del 22 marzo 2002 conterrebbe
una inammissibile motivazione postuma.
Tali censure vanno disattese.
In primo luogo, con la nota n. 2676 dell’8 febbraio 2002,
la s.p.a. Grandi Stazioni ha dato seguito alle precedenti
note n. 22675 del 26 novembre 2001 e n. 72 del 3 gennaio
2002, con cui aveva invitato l’appellante principale a documentare
il possesso del requisito di partecipazione, riguardante
l’avvenuto svolgimento del servizio di pulizia per una superficie
pari ad almeno mq 50.000. Pertanto, la nota dell’8 febbraio
2002, nel dare seguito negativo alla lettera trasmessa all’appellante
principale in data 14 gennaio 2002, si è limitata a ritenere
insoddisfacenti i chiarimenti forniti, con ciò rimarcando
l’insussistenza del requisito, oggetto delle precedenti
note interlocutorie. In secondo luogo, con la successiva
nota n. 6186 del 22 marzo 2002 la s.p.a. Grandi Stazioni
– conformandosi a quanto aveva rilevato la commissione col
verbale n. 7 del 14 gennaio 2002 - ha diffusamente esplicitato
la sussistenza della ragione ostativa alla aggiudicazione
definitiva in favore dell’appellante principale, che ha
così potuto impugnare gli atti in sede giurisdizionale,
anche articolando motivi aggiunti a tutela della propria
pretesa.
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20. A pp. 35 ss. del gravame, l’appellante
principale ha dedotto che – poiché essa ha reso una dichiarazione
sostitutiva in data 9 novembre 2002 - la s.p.a. Grandi Stazioni
avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione relativa
al fatturato per i servizi analoghi.
La censura risulta inammissibile, poiché l’incontestata
ulteriore produzione della documentazione non le ha in concreto
arrecato conseguenze lesive. Essa è altresì infondata, per
le seguenti ragioni:
- a p. 15, il bando di gara ha previsto che – prima di procedere
all’aggiudicazione definitiva – la s.p.a. Grandi Stazioni
avrebbe effettuato “la verifica del possesso dei requisiti
dichiarati dal concorrente”, e cioè che vi sarebbe stata
la fase dell’accertamento dell’effettiva sussistenza degli
elementi in precedenza forniti (sulla base dei correlativi
poteri istruttori della commissione);
- l’originario contratto – riguardante la documentazione
in questione - è stato concluso dalla s.r.c.l. Centro Nord
Ovest (di cui è consorziata l’appellante principale) con
la s.p.a. F.S., cioè un soggetto distinto alla s.p.a. Grandi
Stazioni (la quale, anche a seguito della sua istituzione,
non è succeduta nel medesimo contratto, cui risulta subentrata
la s.p.a. Trenitalia in ragione della prevista pulizia del
materiale rotabile);
- la società, nella dichiarazione sostitutiva, non ha reso
la formale dichiarazione prevista dal comma 2, dell’art.
18 della legge n. 241 del 1990, per il caso in cui alcuni
fatti “sono attestati in documenti già in possesso della
stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione”.
Inoltre, l’appellante principale ha riproposto l’originario
terzo motivo, lamentando la contraddittorietà del comportamento
della s.p.a. Grandi Stazioni, che dapprima – in sede di
ammissione alla gara - avrebbe ritenuto sussistenti i requisiti
di partecipazione e poi avrebbe incongruamente cambiato
avviso. La censura va respinta, poiché la s.p.a. Grandi
Stazioni:
- ha seguito il procedimento previsto dal bando, la cui
p. 6 – per l’ammissione alla gara - ha richiesto la presentazione
di ‘dichiarazioni’, mentre la successiva p. 15 ha previsto
che “la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal
concorrente” sarebbe stata effettuata prima della aggiudicazione
definitiva;
- in sede di verifica del possesso dei requisiti, per la
prima volta ha esaminato la documentazione esibita dalla
aggiudicataria provvisoria, rilevando la carenza del requisito
di partecipazione.
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21. A pp. 37 ss. del gravame, l’appellante
principale – nel censurare il mancato esame in primo grado
del corrispondente terzo motivo aggiunto - ha lamentato
una disparità di trattamento con gli altri concorrenti e,
in particolare, con l’aggiudicataria.
Secondo l’assunto, “in base alle notorie potenzialità delle
imprese operanti nel settore delle pulizie e alle ordinarie
consistenze delle commesse, è da escludersi che gli altri
concorrenti alla gara, ivi inclusi i componenti del’ATI
Manutencoop, aggiudicataria, siano in possesso dei requisiti
di cui al punto 11A lett. b) del disciplinate di gara”.
Tale doglianza è inammissibile per genericità, poiché non
ha dedotto la sussistenza di un vizio specifico.
Nel processo amministrativo, infatti, il ricorrente deve
specificare le relative censure: le doglianze generiche
(o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte
di vizi) non possono condurre ad accertamenti istruttori,
che vanno disposti solo per valutare la fondatezza delle
specifiche censure proposte.
Va conseguentemente respinta l’istanza volta ad acquisire
la documentazione concernente l’aggiudicataria (mentre in
relazione agli altri partecipanti alla gara l’istanza risulta
anche priva di interesse).
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22. A p. 38 del gravame, è dedotta l’illegittimità
del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per invalidità
derivata dagli atti di esclusione dell’appellante principale
dalla gara.
L’infondatezza delle precedenti censure comporta il rigetto
di tale doglianza.
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| |
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23. A pp. 38 ss. del gravame, l’appellante
principale ha riproposto la domanda, già formulata in primo
grado, volta ad ottenere il risarcimento del danno in forma
specifica o, in subordine, per equivalente.
La domanda va respinta, poiché il rigetto dei motivi proposti
avverso gli atti impugnati comporta l’infondatezza della
domanda al risarcimento del danno cagionato con l’esercizio
del potere pubblico.
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|
24. Per le ragioni che precedono, l’appello
incidentale e l’appello principale vanno respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
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P.Q.M.
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale:
- respinge l’appello incidentale;
- respinge l’appello principale;
- compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo
grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
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|
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
tenutasi il giorno 24 maggio 2004, presso la sede del Consiglio
di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Alberto de Roberto Presidente del Consiglio di Stato;
Mario Egidio Schinaia Presidente di Sezione
Paolo Salvatore Presidente di Sezione
Raffaele Iannotta Presidente di Sezione Raffaele Carboni
Consigliere
Costantino Salvatore Consigliere
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Dedi Rulli Consigliere
FRANCESCO BUONANNO
|
|
| L’appalto dei servizi
di pulizia delle stazioni ferroviarie: Grandi Stazioni
s.p.a. tra privatizzazione, liberalizzazione e concorrenza.
(Ad. Plen. 23 luglio 2004, n. 9)
| I.
Sintesi dei fatti di causa e delle questioni
rimesse all’Adunanza Plenaria dal Consiglio
di Stato (sez. VI, ord. 22.01.2004 , n.
167) |
| |
| Con
bando per “pubblico incanto” inviato all’Unione
Europea in data 3 settembre 2001, Grandi
Stazioni s.p.a. (di seguito per brevità
“Grandi Stazioni”) indiceva una gara per
l’affidamento del servizio di pulizia delle
quattordici maggiori stazioni ferroviarie
italiane. La gara veniva provvisoriamente
aggiudicata all’ATI Mazzoni Ambiente S.p.A.
- Bucalossi Ferroviaria S.r.l.. Successivamente,
Grandi Stazioni annullava l’aggiudicazione
ritenendo l’aggiudicataria non in possesso
di un requisito di partecipazione stabilito
dal disciplinare di gara.
Avverso la decisione insorgeva l’aggiudicataria
con ricorso al Tar del Lazio che, disattesa
l’eccezione di difetto di giurisdizione
proposta dalla resistente e qualificata
quest’ultima come un organismo di diritto
pubblico, nel merito, rigettava il ricorso
(sez. III/ter, sentenza 21 ottobre 2002,
n. 8918).
Di qui il giudizio di appello, la reiterazione
delle censure rassegnate dalla ricorrente
in primo grado e, parimenti, la riproposizione
da parte della resistente, con appello incidentale,
dell’eccezione di difetto di giurisdizione
del Giudice amministrativo e la negazione
della propria natura di organismo di diritto
pubblico e/o di impresa pubblica.
A giudizio della VI sezione del Consiglio
di Stato, per la decisone dell’eccezione
di difetto di giurisdizione proposta dalla
resistente, costituisce questione di particolare
importanza quella se agli appalti aventi
ad oggetto il servizio di pulizia delle
stazioni ferroviarie si applichi il D.lgs.
n. 157/95, ovvero il D.lgs. n. 158/95.
In quest’ultima ipotesi, che la Sezione
ritiene praticabile, si risolverebbe agevolmente
la questione di giurisdizione, potendosi
qualificare Grandi Stazioni come “impresa
pubblica”, cioè amministrazione aggiudicatrice
(ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b)
e comma 2 del D.lgs. n. 158/95); di qui
la giurisdizione del Giudice amministrativo
ai sensi dell’art. 6 della L.n. 205/00.
Ma la questione è di per sé complessa e
sussiste il rischio di conflitto con la
decisione di altra Sezione dello stesso
Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 6.10.2003,
n. 5902) che, invece, in una controversia
avente ad oggetto la gara bandita da Grandi
Stazioni per l’affidamento dei lavori di
rifacimento della facciata di un immobile
della stazione Termini di Roma, ha ritenuto
non applicabile il D.lgs. n. 158/95.
Peraltro, sempre con finalità di riparto
di giurisdizione, volendo applicare il D.lgs.
n. 157/95, a giudizio della VI sezione occorre
chiarire se Grandi Stazioni possa essere
qualificata come “organismo di diritto pubblico”
e, quindi, amministrazione aggiudicatrice
(ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b)).
Anche tale ipotesi è ritenuta ammissibile,
ma sussiste pure in questo caso il rischio
di conflitto con la citata decisione della
Sezione V che, al contrario, ha ritenuto
Grandi Stazioni non qualificabile come organismo
di diritto pubblico.
L’intera materia, dunque, va rimessa all’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, alla quale,
in sintesi, vengono proposte le seguenti
questioni:
1) se agli appalti aventi ad oggetto il
servizio di pulizia delle stazioni ferroviarie,
trovi applicazione il D.lgs. n. 157/1995,
ovvero il D.lgs. n. 158/1995;
2) se Grandi Stazioni sia o meno impresa
pubblica, qualora si ritenga applicabile
il D.lgs. n. 158/1995;
3) se Grandi Stazioni sia o meno organismo
di diritto pubblico;
4) se il servizio di pulizia di stazioni
ferroviarie, ivi compresi binari e relativi
marciapiedi, sale di attesa, biglietterie,
posti di polizia, sia o meno strumentale
a infrastrutture destinate al servizio pubblico
di trasporto ferroviario, e se, dunque,
sia finalizzato o meno al soddisfacimento
di un bisogno di carattere generale;
5) se la gestione di tale servizio di pulizia
con criteri imprenditoriali sia o meno idonea
ad escluderne la natura di servizio strumentale
al servizio pubblico di trasporto ferroviario;
6) se Grandi Stazioni, nel gestire detto
servizio di pulizia con criteri imprenditoriali,
sia organismo di diritto pubblico istituito
per il soddisfacimento di bisogni generali
di carattere non commerciale o industriale,
o sia invece soggetto privato che persegue
fini commerciali/industriali;
7) se, conseguentemente, la giurisdizione
sugli appalti di pulizia suddetti, indetti
da Grandi Stazioni spetti al giudice amministrativo
o al giudice ordinario, ai sensi dell’art.
6, l. n. 205/2000. |
| |
| II.
La decisione dell’Adunanza plenaria: porre
riguardo all’attività oggetto dell’appalto
ai fini della determinazione della normativa
applicabile alla gara e del riparto di giurisdizione
|
| |
| La
rilevanza delle tematiche in punto di riparto
di giurisdizione, specie se esaminate a
breve distanza dalla pubblicazione della
già celebre sentenza della Corte Costituzionale
6 luglio 2004 n. 204, spinge a soffermare
l’attenzione sulle sole parti della sentenza
che riguardano l’affermazione della giurisdizione
del giudice amministrativo, tralasciando
quelle che, nel merito, hanno condotto alla
reiezione dell’appello.
Le questioni sopra emarginate, peraltro,
rischiano prima facie di far apparire la
decisione dell’Adunanza Plenaria addirittura
semplicistica e poco innovativa, tanta è
la razionalizzazione apportata dalla pronunzia
in commento alla linea concettuale seguita
dalla VI sezione del Consiglio di Stato,
in sede di rimessione, per fare fronte alle
opposte allegazioni in fatto ed in diritto
delle parti.
Il ragionamento del supremo Consesso amministrativo
si avvia intorno all’oggetto del contratto,
definito “misto”, cioè comprensivo di attività
di rilievo pubblicistico (pulizia di biglietterie,
deposito bagagli, marciapiedi, servizi igienici,
posti di polizia, sale d’attesa) e privatistico
(bar, ristoranti, negozi, etc.) da svolgere
all’interno delle stazioni gestite da Grandi
Stazioni.
Il Giudice considera irrilevante la compresenza
di attività di rilievo privatistico, anche
se tali attività, secondo un criterio di
valore economico, siano quantitativamente
superiori rispetto a quelle di rilievo pubblicistico.
Considera altresì irrilevanti i caratteri
del rapporto contrattuale in essere tra
Grandi Stazioni e la Holding di partecipazione
(Ferrovie dello Stato), in punto di assunzione
da parte dell’ente appaltante del rischio
di impresa e dell’obbligo di effettuare
investimenti nei complessi immobiliari di
stazione, nonché con riferimento alla ripartizione
dei costi del servizio di pulizia tra gli
utilizzatori dei medesimi complessi.
Ai fini del riparto di giurisdizione, infatti,
rileva solo verificare l’applicabilità della
normativa pubblicistica in materia di gare
d’appalto alla porzione di attività pubblicistica
che il contratto da appaltare richiede di
svolgere.
Si tratta, cioè, di verificare, senza dare
alcuna rilevanza, in questa fase del ragionamento,
alle caratteristiche soggettive dell’ente
appaltante, se il servizio di pulizia degli
spazi destinati agli utenti del servizio
pubblico di trasporto ferroviario e ai soggetti
che lavorano all’interno dei complessi di
stazione, affinché tale servizio sia apprestato,
trovi sistemazione, ratione materiae, in
uno dei due impianti normativi riguardanti
l’appalto di servizi: alternativamente,
il D.lgs. n. 157/95 o il D.lgs. n. 158/95.
Ciò, in quanto secondo l’Adunanza Plenaria
“l’obbligo di indire una gara continua a
sussistere anche quando il soggetto, che
vi è tenuto, intenda concludere un contratto
avente per oggetto un quid pluris rispetto
alle prestazioni per le quali è prescritta
l’indizione della gara”. E’ questo un principio
cardine dell’intera pronunzia dal quale
poter dedurre che, secondo l’Adunanza Plenaria,
sarebbe elusivo della disciplina pubblicistica
consentire di attribuire prevalenza, in
senso economico-quantitativo, alle “prestazioni
ulteriori” che un ente – specie quando operi
in forma di società di capitali – si sia
determinato ad inserire nell’oggetto del
contratto da appaltare, al fine di determinare
l’applicazione o meno delle regole dell’evidenza
pubblica e, conseguentemente, stabilire
la devoluzione al Giudice amministrativo
la controversie relative alla legittimità
dell’affidamento.
Il sistema si presterebbe a facili manomissioni
in quanto basterebbe all’amministrazione
aggiudicatrice inserire nell’oggetto contrattuale
un maggior numero di prestazioni per le
quali non è previsto l’obbligo normativo
della gara per sottrarsi al rispetto delle
regole dell’evidenza pubblica. Al contrario,
va accordata prevalenza ed offerta concreta
tutela all’interesse pubblico sotteso all’esecuzione
delle prestazioni alle quali si riconnettono
funzioni che allo stesso ente aggiudicatore
sono state traslate dallo Stato o da altro
soggetto titolare ex lege di tali funzioni
statali riferite a servizi pubblici di rilievo
nazionale.
In primo luogo, quindi, occorre avere riguardo
alla funzionalizzazione al perseguimento
di interessi economici generali delle attività,
in tutto o in parte, poste in essere dall’ente
appaltante ed affidate a terzi a mezzo di
contratti d’appalto.
In tal senso, l’Adunanza Plenaria, pur non
svolgendo particolari accertamenti in capo
a Grandi Stazioni dal lato soggettivo, dimostra
di essere sostanzialmente allineata con
la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea e dello stesso Consiglio di Stato,
che, invece, proprio in un’ottica soggettivistica,
nel corso dell’elaborazione della figura
dell’organismo di diritto pubblico, hanno
stabilito che un ente si connota come organismo
di diritto pubblico anche quando solo una
parte della sua attività soddisfi bisogni
di interesse generale di carattere non commerciale
o industriale, con la conseguenza, in siffatta
ipotesi, che l’organismo di diritto pubblico
soggiace al diritto comunitario degli appalti
per tutta la sua attività, ivi compresa
quella avente carattere commerciale o industriale
(Corte di giustizia, 15 gennaio 1998, in
causa C 44-96; Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo
2001, n. 1206; Cons. Stato, sez. VI, 24
settembre 2001, n. 5007; Cons. Stato, sez.
V, 10 aprile 2000, n. 2078; Cons. Stato,
sez. III, 11 aprile 2000, n. 588).
Infatti, come evidenziato nell’ordinanza
di rimessione, “lo status di organismo di
diritto pubblico non dipende dall’importanza
relativa, nell’attività dell’organismo medesimo,
del soddisfacimento di bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale
o commerciale” (Corte di Giustizia, sez.
V, 22 maggio 2003, in causa C 18-2001, Taitotalo
Oy, punto 58; Corte di Giustizia, 27 febbraio
2003, in causa C 373-2000, punto 56; Corte
di Giustizia, 15 gennaio 1998, in causa
C 44-96, Mannesmann Anlagenbau Austria,
punti 25, 26, 31 - 34; Corte di Giustizia,
10 novembre 1998, C 360-1996, BFI Holding,
punti 55-56; Corte di giustizia, V, 10 maggio
2001, C 260-1999, punto 56).
Ciò in quanto la condizione posta dalla
direttiva 93/37/CE “secondo cui l’organismo
dev’essere stato istituito per soddisfare
bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale,
non implica che esso sia incaricato unicamente
di soddisfare bisogni del genere” ed, anzi,
l’ente è da qualificare organismo di diritto
pubblico anche se “la soddisfazione dei
bisogni di interesse generale costituisce
solo una parte relativamente poco rilevante
delle attività effettivamente svolte” (Corte
di Giustizia, 15 gennaio 1998, C 44-96,
Mannesmann Anlagenbau Austria, punti 25
e 26).
L’Adunanza Plenaria fa propri questi principi,
anche se ne tiene conto in un approccio
al tema del riparto della giurisdizione
di tipo oggettivistico che, peraltro, potrebbe
anche risultare coerente con i principi
dell’ordinamento comunitario e che, pur
scontando una sorta di limitazione interna
per il giudice nazionale, risulta comunque
più refrattario alle letture, esterne all’azione
del giudicante, ma comunque interne al processo,
del tutto fuorvianti, che originano dall’analisi
delle varie fattispecie che possono essere
sottoposte all’attenzione del medesimo giudice,
tenuto conto delle altrettanto complesse
e diversificate forme di organizzazione
della pubblica amministrazione nel settore
dei servizi pubblici.
In particolare, di quelli forniti attraverso
“reti”, suscettibili, come tali, di una
gestione economicamente più efficiente,
al limite e in parte lucrativa e comunque
compatibile con le caratteristiche dell’impresa
che, tuttavia, non cessa completamente di
essere una articolazione strumentale dell’ente
pubblico titolare del capitale sociale e
delle funzioni ad essa trasferite. La ricostruzione
dell’ambito oggettivo entro cui ricomprendere
la materia di giudizio (si veda infra),
così come proposta dall’Adunanza Plenaria,
può dirsi quindi astrattamente corretta
e va da sé, peraltro, che una qualsiasi
diversa impostazione, divergente dai principi
elaborati dalla Corte di Giustizia in materia
di impresa pubblica od organismo di diritto
pubblico, pur se elaborata nell’ambito dell’analisi
dell’oggetto del contratto da affidare e
non delle caratteristiche soggettive dell’ente
aggiudicatore, avrebbe dovuto essere portata
all’attenzione del giudice comunitario ai
sensi dell’art. 234 del Trattato, per vagliarne
la compatibilità con i principi ispiratori
del Trattato medesimo, in primis, quelli
di neutralità nei confronti dello statuto,
pubblico o privato, delle imprese; di libertà
di stabilimento; di libera prestazione dei
servizi; di parità di trattamento; di trasparenza;
di proporzionalità e di mutuo riconoscimento.
|
| |
| (segue):
l’applicabilità del D.lgs. n. 158/95 |
| |
| Ciò
premesso, ritiene l’Adunanza Plenaria che
le attività oggetto dell’appalto, ma meglio
sarebbe dire una loro parte, quella relativa
alla pulizia di biglietterie, deposito bagagli,
marciapiedi, servizi igienici, posti di
polizia, sale d’attesa, siano comprese tra
quelle indicate nella categoria 14 dell’All.
XVI-A del D.lgs. n. 158/95 (“servizi di
pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari”) e, pertanto, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del
medesimo provvedimento, Grandi Stazioni
sia tenuta all’applicazione delle regole
dell’evidenza pubblica per l’affidamento
dell’appalto dei servizi di pulizia delle
stazioni e vada considerata amministrazione
aggiudicatrice stante la qualificazione
di “impresa pubblica”. Al riguardo, il ragionamento
proposto dall’Adunanza Plenaria si svolge
come segue.
L’art. 5 del D.lgs. n. 158/95 include nei
settori speciali, per quanto riguarda i
trasporti, alla lett. a): “la gestione di
reti di trasporto pubblico per ferrovia
(…)”; alla lett. b) “la messa a disposizione
dei vettori aerei, marittimi e fluviali,
di aeroporti, di porti marittimi o interni,
nonché di altri impianti terminali di trasporto”.
Nel concetto di “gestione” rientrano le
attività di manutenzione e di pulizia e,
quindi, nella “gestione di reti di trasporto
pubblico per ferrovia” rientra senz’altro
il servizio di pulizia delle stazioni ferroviarie
che vanno qualificate come elemento costitutivo
della rete ferroviaria destinata al servizio
pubblico di trasporto e non come “impianti
terminali di trasporto” che sono, invece,
costituiti dai punti di partenza e di arrivo
degli aerei, delle navi e degli altri vettori
che seguono una rotta e non utilizzano una
rete. Le reti di pubblico trasporto ferroviario
sono “strutture materiali necessarie” nelle
quali si comprendono i binari e le stazioni
ferroviarie, queste ultime, comprese a loro
volta tra gli “edifici adibiti al servizio
delle infrastrutture” e come tali formanti
parte integrante della infrastruttura di
trasporto pubblico denominata ferrovia (art.
3, lett. c), d.P.R. n. 277/98 e All. 1,
al regolamento della Commissione 18.12.1970,
n. 2598).
In tal senso, sempre in un approccio sostanzialistico,
attento ad evitare impostazioni atomistiche,
dietro le quali potrebbero celarsi elusioni
della normativa in materia di gare pubbliche,
l’Adunanza Plenaria supera in un sol colpo
il punto di vista precedentemente espresso
dalla V sezione del Consiglio di Stato (sentenza
6 ottobre 2003, n. 5902) che, in una fattispecie
riguardante l’appalto dei lavori di rifacimento
della facciata di un edificio della stazione
di Roma Termini, affidato in gestione a
Grandi Stazioni, non aveva avuto difficoltà
nel ritenere che: “nell’ambito del servizio
ferroviario, rientrano anche gli impianti
di stazioni. Il servizio si configura, appunto,
anche come gestione di reti e, di conseguenza,
non può che ricondursi, in quest’ultima
categoria, anche ciò che concerne le stazioni
propriamente dette”. E, tuttavia, aveva
concluso che: “gli immobili in cui sono
da compiere le opere di edilizia in discussione
non fanno parte degli impianti di stazione.
La loro fisica adiacenza a detti impianti,
ma la destinazione a scopi diversi di sfruttamento
economico, non consentono di affermare che
gli immobili dati in amministrazione alla
s.p.a. G.S. facciano parte della rete di
trasporto pubblico per ferrovia, presa in
considerazione dall’art. 5, lett. a), in
esame”.
Ma corregge, altresì, l’impostazione seguita
dalla VI sezione del Consiglio di Stato
nell’ordinanza di rimessione, nella quale
la pulizia delle stazioni ferroviarie rientrava
nell’ambito della lett. a) del citato art.
5, quasi per esclusione, nella (erronea)
considerazione che le stazioni sono impianti
terminali di trasporto non compresi nell’art.
5, lett. b), in quanto tale norma si sarebbe
riferita “sì a trasporti diversi da quelli
ferroviari o stradali, e in particolare,
solo a quelli aerei, marittimi e fluviali,
per la semplice ragione che si tratta di
trasporti che non necessitano di una rete,
ma solo di impianti terminali (non vi sono
reti materiali aeree o marine o fluviali,
ma solo rotte, entità immateriali)”. |
| |
| (segue):
la qualificazione di Grandi Stazioni come
“impresa pubblica” |
| |
| Nel
condividere la soluzione portata dall’Adunanza
Plenaria, con riferimento all’ambito oggettivo
di applicazione del D.lgs. n. 158/95, in
relazione ai servizi di pulizia delle stazioni
ferroviarie, non può che condividersi anche
la conseguenza più ovvia dell’applicabilità
dello stesso decreto legislativo, ovvero
la qualificazione di Grandi Stazioni come
“impresa pubblica” e amministrazione aggiudicatrice
tenuta al rispetto delle regole dell’evidenza
pubblica per l’affidamento dei contratti
di pulizia delle stazioni.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.lgs.
n. 158/95 l’impresa è “pubblica” quando
è sottoposta alla influenza dominante di
una pubblica amministrazione o di un organismo
di diritto pubblico e tale influenza dominante
si presume quando, rispetto all’impresa
influita, il soggetto influente, direttamente
o indirettamente, detiene la maggioranza
del capitale sottoscritto. Grandi Stazioni
è partecipata al sessanta per cento (60%)
da Ferrovie dello Stato, sicché è presunta
l’influenza dominante di quest’ultima, che,
a sua volta, è un organismo di diritto pubblico.
Dunque, Grandi Stazioni è tenuta ad applicare
il D.lgs. n. 158/1995 e le relative procedure
di gara di derivazione comunitaria, con
conseguente applicazione della giurisdizione
del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
6, della l. n. 205/2000 che stabilisce “sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie
relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del
socio, all’applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti
di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale”.
Ad analoga conclusione, peraltro, l’Adunanza
plenaria perviene alla luce della consolidata
giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex
multis, sez. VI, 24.09.2001, n. 5007), che,
in relazione alla natura giuridica di Ferrovie
dello Stato e ai rapporti con le società
collegate (in quel caso, Italferr s.p.a.),
rilevato come l’art. 8, comma 3, del D.lgs.
n. 158/95 (nella parte in cui dispone che
“il presente decreto non si applica … agli
appalti di servizi: a) assegnati da un soggetto
aggiudicatario ad un’impresa collegata”)
pone una deroga di natura eccezionale al
principio generale della necessità della
gara per la scelta del contraente da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice, limitatamente
alla stipula di un contratto tra questa
e la sua impresa collegata, ha ritenuto
che la società controllata che riceva senza
gara, sulla base di un contratto o di un
titolo equivalente, l’affidamento (c.d.
in house) di un servizio disciplinato dal
D.lgs. n. 158/95, è tenuta, a sua volta,
ad indire la gara pubblica qualora non presti
direttamente il servizio ed intenda avvalersi
dell’attività di un altro soggetto; e ciò,
anche quando il contratto abbia consentito
all’impresa collegata di scegliere i suoi
contraenti in assenza di gare. |
| |
| III.
Spunti di riflessione |
| |
| Volendo
sintetizzare e “sistemare” i principi forniti
dalla decisione in commento si avrà che:
- le stazioni, che sono edifici adibiti
al servizio delle infrastrutture, formano
parte integrante della infrastruttura di
trasporto pubblico ferroviario che è determinata
da una “rete” che comprende appunto i binari
e le stazioni. Il servizio di trasporto
ferroviario è un servizio pubblico;
- nella gestione delle reti di trasporto
pubblico per ferrovia rientra la pulizia
delle stazioni;
- Grandi Stazioni ha ricevuto da Ferrovie
dello Stato s.p.a., in via esclusiva, senza
gara, l’affidamento quarantennale della
gestione delle quattordici maggiori stazioni
ferroviarie italiane. Grandi Stazioni non
opera in un mercato concorrenziale;
- Grandi Stazioni è un soggetto privatizzato
nella forma, ma pubblico nella sostanza,
per via della partecipazione maggioritaria
di Ferrovie dello Stato s.p.a. - organismo
di diritto pubblico – al capitale sociale;
- non è rilevante ai fini della determinazione
della normativa pubblicistica applicabile
alle gare d’appalto e di conseguenza ai
fini del riparto di giurisdizione, distinguere,
nell’ambito dell’unico contratto, in base
ad un criterio di valore economico, le attività
di pulizia che si riferiscono agli spazi
destinati all’utenza del servizio di trasporto,
da quelle relative agli spazi a destinazione
commerciale o ausiliaria al commerciale,
locati a terzi. Non può attribuirsi prevalenza
alle attività destinate agli spazi commerciali
al fine di escludere il ricorso alla gara
pubblica.
Al riguardo, inoltre, va aggiunto che non
si può affermare con certezza che gli utenti
del servizio di trasporto ferroviario non
percepiscano la maggiore o minore qualità
del servizio stesso attraverso l’utilizzo
di tali spazi commerciali, o meglio attraverso
l’uso gratuito o l’acquisto dei beni e/o
servizi che nelle stazioni vengono forniti
(anche) da terzi unitamente alle prestazioni
essenziali di cui si compone il servizio
pubblico di trasporto.
Quindi, a parziale conclusione sul punto,
anche a volere prescindere da qualsiasi
ulteriore accertamento dal lato soggettivo,
compiendo, ad esempio, l’analisi dei rapporti
tra Grandi Stazioni e Ferrovie dello Stato
s.p.a. (rectius Rete Ferroviaria Italiana
s.p.a.), come risultano dal contratto con
il quale, nell’aprile del 2000, è stata
trasferita alla prima Società la gestione
delle stazioni e che, peraltro, nel caso
di specie, sembrerebbero complicare il quadro
d’insieme, come si rileva dall’ordinanza
di rimessione (punto 18), in quanto si evincerebbe
che “Grandi Stazioni non sopporta in proprio
il costo e il rischio del servizio di pulizia
delle stazioni, perché Grandi Stazioni addebita
tale costo, secondo il criterio millesimale,
a Ferrovie – Divisione Infrastrutture e
alle altre Divisioni di Ferrovie e agli
altri utilizzatori dei complessi immobiliari
e percepisce in ogni caso, a prescindere
dal buon esito dei contratti di pulizia,
una provvigione fissa del 6% del prezzo
contrattuale”, si dovrebbe potere sostenere
che, dopo la sentenza in commento, sia stato
definitivamente chiarito come tutti gli
appalti (di servizi), che riguardano le
stazioni gestite da Grandi Stazioni, siano
soggetti alle regole pubblicistiche, nazionali
e comunitarie, in materia di modalità di
scelta del contraente.
Né dovrebbe sussistere dubbio, al riguardo,
con riferimento a quanto affermato dall’Adunanza
Plenaria a pag. 12 della sentenza in commento,
dove si legge, in un inciso, che è questione
distinta, irrilevante nel giudizio (e, quindi,
non trattata), quella se, ratione personae,
avrebbe dovuto essere comunque bandita la
gara nel caso di affidamento del servizio
di pulizia unicamente per le superfici a
destinazione commerciale o ausiliaria al
commerciale.
Al riguardo, infatti, non dovrebbe potersi
trarre da quanto sopra il principio per
cui ciò che non è vietato, o meglio ciò
su cui il giudice non si è pronunziato,
sia di per sé lecito e, tuttavia, non si
può neppure negare che l’argomento debba
essere comprensibilmente aperto alla discussione.
Sul punto si ritornerà in seguito anche
perché va dato atto che la sentenza offre
lo spunto per alcune riflessioni sull’attività
degli ex enti pubblici privatizzati e sul
processo di liberalizzazione in atto in
alcuni settori di interesse economico generale,
che comunque presentano importanti ricadute
sul piano del riparto di giurisdizione.
La recentissima direttiva 17/2004/CE del
31.03.2004 annovera tra i settori compresi
nel proprio ambito oggettivo di applicazione
il trasporto ferroviario e l’art. 30 di
tale disciplina, unica disposizione già
applicabile a far data dal 30.04.2004, stabilisce
una innovativa procedura per determinare
se un settore di interesse economico generale
possa essere considerato effettivamente
liberalizzato, perché direttamente esposto
alla concorrenza su mercati liberamente
accessibili.
Allo stato, il settore del trasporto ferroviario
non è liberalizzato, non esistendo una normativa
comunitaria che disciplini la materia (si
veda, l’All. XI richiamato dal citato art.
30 della direttiva 17/2004/CE).
E, tuttavia, è in atto da tempo un processo
di riorganizzazione degli asset industriali
attraverso la separazione e la privatizzazione
di rami di attività, la dismissione, acquisizione
o modernizzazione/valorizzazione di beni
o servizi, nonché attività finanziarie in
genere, che hanno portato l’ex monopolista
pubblico ad assumere la forma e le funzioni
della Holding di partecipazione, che ha
organizzato le parti di cui si compone il
servizio pubblico di trasporto, attribuendole
a diverse società infra-gruppo e realizzando
così una integrazione verticale tra le attività
della filiera produttiva.
Il monopolio pubblico ha quindi mutato forma;
è divenuto un monopolio privato, preparandosi
di fatto alla sfida competitiva della liberalizzazione
allargata a livello comunitario.
Le società del Gruppo Ferrovie dello Stato
s.p.a. che attualmente curano i diversi
interessi dell’utenza coinvolti nell’esercizio
del servizio, talvolta, si limitano ad fornire
un’offerta di beni e servizi essenziali
all’espletamento delle funzioni di trasporto,
talaltra, offrono beni e servizi innovativi
e solo strumentali al nucleo di attività
di cui imprescindibilmente il servizio di
trasporto pubblico ferroviario si compone.
Volendo fare qualche esempio avremo: i)
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per quanto
riguarda il potenziamento, il miglioramento
e la sicurezza della infrastruttura di trasporto
ferroviario; ii) Trenitalia s.p.a. per quanto
attiene ai servizi espressamente e direttamente
offerti alla clientela che utilizza il treno
quale mezzo di trasporto; ed infine iii)
Grandi Stazioni s.p.a. per quanto attiene
alla ristrutturazione e alla valorizzazione
commerciale dei complessi immobiliari di
stazione.
Orbene, in presenza di tale articolata organizzazione,
si potrebbe sostenere che la sottrazione
di Grandi Stazioni al rispetto delle regole
dell’evidenza pubblica per l’affidamento
degli appalti (di servizi) non dovrebbe
dipendere, in ultima analisi, dall’oggetto
dell’appalto da affidare, sul presupposto,
ad esempio, che questo riguardi spazi, compresi
nel perimetro delle stazioni, ma destinati
non direttamente all’utenza, bensì allo
svolgimento di attività prettamente commerciali
e solo indirettamente o saltuariamente fruite
dall’utenza.
Al contrario, tale effetto dovrebbe semmai
dipendere e potrebbe prodursi solo con l’eventuale
apertura del “mercato” riguardante la gestione
delle maggiori stazioni ferroviarie italiane
all’effettiva concorrenza, che, al momento,
non si è realizzata essendo stato tale “mercato”
affidato, in esclusiva quarantennale, alla
stessa Grandi Stazioni.
E’ quindi il rapporto che lega Ferrovie
dello Stato s.p.a. (o RFI) a Grandi Stazioni
che avrebbe dovuto essere analizzato dall’Adunanza
Plenaria, ai fini del riparto di giurisdizione,
in quanto è proprio tale rapporto contrattuale
che determina la necessità di ricorrere
alla gara pubblica per l’affidamento degli
appalti banditi da Grandi Stazioni.
In tal senso, il principio stabilito dall’art.
8, comma 3, del D.lgs. n. 158/95 presiede
alla tutela dei terzi di fronte alla pubblica
amministrazione, in relazione alla traslazione
di funzioni e relativi poteri pubblici autoritativi
da quest’ultima ad altri soggetti che ne
costituiscono promanazione, organizzati
in forma di società di capitali.
Il giudice nazionale deve dirimere il conflitto
tra le giurisdizioni in base ai criteri
di riparto indicati dalla legge ed è, quindi,
formalmente corretta l’impostazione seguita
nel caso di specie dall’Adunanza Plenaria
che ha avviato il proprio ragionamento partendo
dall’analisi dell’attività oggetto dell’appalto
da affidare ed lo ha proseguito verificando
l’inclusione di tale attività tra quelle
elencate in un determinato allegato normativo
(All. XVI-A, cat. 14, D.lgs. n. 158/95),
ai sensi dell’art. 6 della L.n. 205/2000.
Tuttavia, va valutata la presenza di complesse
organizzazioni industriali, che hanno sostituito
le forme standardizzate dell’amministrazione
pubblica e diversificato le attività di
servizio pubblico, spesso non distinguendo
tra quelle necessarie e quelle strumentali
e/o solo connesse alle prestazioni che determinano
l’essenza del servizio stesso, senza mutare,
peraltro, il ricorso a forme, dirette o
indirette, e anche solo parziali, di finanziamento
pubblico, attraverso meccanismi contrattuali
atti a realizzare “sinergie” infra-gruppo
(si veda l’ordinanza di rimessione, punto
18).
Deve cioè essere prestata la massima attenzione
alla circostanza che lo sviluppo di economie
non di mercato nel settore dei servizi pubblici
rischia di trasferire i propri effetti nell’
“indotto” costituito dagli appalti di servizio
banditi dai soggetti ai quali sono state
assegnate parti della filiera produttiva
dei servizi stessi.
Occorrerà, dunque, in tale situazione, che
il giudice nazionale, nel rispetto dei principi
del Trattato, in punto di tutela e promozione
della concorrenza nella produzione e/o nello
scambio di beni e servizi su tutto il territorio
della Comunità Europea, preservi, al di
là, per quanto possibile, dei tecnicismi
- non sempre risolutivi – applicati all’uso
dei criteri per stabilire la devoluzione
all’una o all’altra magistratura competente,
quella funzione di giudice “economista”
imparziale che, pure nel nostro Ordinamento,
non sembra essere preclusa dalle norme della
Carta Costituzionale.
Tale funzione del giudice nazionale si ritiene
doverosa nell’ambito del fenomeno di integrazione
multinazionale in atto nel settore dei servizi
pubblici per evitare frustrazioni dello
stesso fenomeno o, comunque, suoi rallentamenti
(si veda l’interessante ragionamento in
merito proposto dal Consiglio di Stato,
sez. V, ord. 22.04.2004, n. 2316).
Fuori dalle regole del mercato, libero e
concorrenziale, infatti, spetta alle regole
pubblicistiche sulle modalità di affidamento
degli (appalti di lavori e) di servizi garantire
la concorrenza “per” il mercato, cioè la
possibilità che tutte le imprese che offrono
in Europa un dato bene o servizio partecipino,
in eguali condizioni, alla gara per l’affidamento
del relativo contratto.
Ciò, a maggior ragione, nel settore dei
servizi di interesse economico generale
offerti a mezzo di reti, come quello di
trasporto ferroviario, dove opera la sfida
al superamento delle resistenze all’apertura
del mercato, per via dei c.d. vincoli del
monopolio naturale che caratterizzano il
servizio o sue parti. Vero è che tali vincoli
sussistono storicamente nel settore ferroviario,
ma andrebbe accertato se anche la gestione
degli immobili di stazione ne sia gravata.
Se così non si ritenesse, si potrebbero
liberare le risorse del relativo mercato
offrendo alla concorrenza privata la gestione
di ciascuna delle quattordici grandi stazioni
italiane, selezionando il gestore a mezzo
di gara pubblica. L’aggiudicatario, nel
rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione
con l’ente aggiudicatore, potrebbe poi stipulare
qualunque accordo con i terzi (anche il
contratto d’appalto dei servizi di pulizia
delle stazioni) senza ricorso alla gara
pubblica. Il relativo contenzioso dovrebbe
essere devoluto alla giurisdizione del giudice
ordinario.
Se viceversa, tuttavia, come si crede più
corretto, si rilevasse la sussistenza di
vincoli monopolistici anche nel campo della
gestione degli immobili di stazione che,
quali entità complesse, vedono al loro interno
svolgersi interessi eterogenei e non sempre
districabili - come nel caso di specie,
dove si è visto che per pulire le grandi
stazioni italiane occorre prevedere in contratto
la cura dell’igiene tanto dei bagni o delle
sale d’attesa, quanto dei bar, dei negozi
o dei ristoranti presenti - sarà opportuno
continuare a mantenere l’attuale organizzazione
del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a.,
con Grandi Stazioni, società a partecipazione
maggioritaria pubblica, che pure sembra
avviarsi verso la privatizzazione sostanziale,
alla quale è attribuita la gestione degli
asset strategici per il servizio pubblico
di trasporto (le stazioni), che non sono
passibili di una gestione in senso integralmente
privatistico, ma al più, come sembra accadere
attualmente, di una valorizzazione commerciale
degli aspetti gestionali non direttamente
riconducibili alle funzioni primarie delle
stazioni medesime, quali parti integranti
dell’infrastruttura pubblica di trasporto.
In tale contesto, Grandi Stazioni non potrà
però lamentare l’assoggettamento al controllo
di legittimità degli atti di assegnazione
dei contratti di appalto di servizi (o di
lavori) da parte del giudice amministrativo.
Tale controllo giurisdizionale è infatti
necessario per fornire effettiva e concreta
tutela alle posizioni soggettive dei terzi
che, in occasione delle gare bandite da
Grandi Stazioni, entrano in contatto con
l’esercizio di poteri autoritativi che non
derivano da norme di legge o non sono accomunabili
a potestà unilateralmente attribuite da
disposizioni pattizie, bensì sono ontologicamente
connessi alla natura di amministrazione
pubblica aggiudicatrice dell’Ente – società
per azioni, scaturente dalla sua costituzione
in seno all’organismo di diritto pubblico
Ferrovie dello Stato s.p.a. (si pensi al
caso in cui ci si trovi ad affrontare unilaterali
decisioni di esclusione dalla gara alla
quale, in ipotesi, uno di tali soggetti
abbia partecipato con esito vittorioso).
A tal riguardo, si potrebbe affermare che
i poteri di Grandi Stazioni derivano dagli
atti attributivi dei medesimi poteri a Ferrovie
dello Stato s.p.a., cioè, in primo luogo,
il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333
- come convertito nella legge 8 agosto 1992,
n. 359 – con il quale la società per azioni
Ferrovie dello Stato è succeduta all’Ente
Ferrovie dello Stato ed ha acquisito la
qualità di concessionario ex lege del servizio
ferroviario, costituente un servizio pubblico
essenziale di interesse nazionale e riferibile
allo Stato (si veda, punto 11.1 della sentenza
in commento; nonché Cons. Stato, sez. VI,
24 settembre 2001, n. 5007; sez. VI, 9 aprile
2001, n. 2135; sez. VI, 20 maggio 1995,
n. 498; Ad. Gen., 1° ottobre 1993, n. 93).
La vicenda, peraltro, potrebbe essere prospettata
in maniera differente nell’ipotesi in cui
si ritenesse l’oggetto di un appalto di
servizi, bandito da Grandi Stazioni, non
compreso tra le categorie di cui al D.lgs.
n. 158/95; in tal caso, potrebbe trovare
applicazione il D.lgs. n. 157/95 che richiama
la figura dell’organismo di diritto pubblico.
L’Adunanza Plenaria, infatti, non ha chiarito
se tutti gli appalti di servizi che riguardano
le stazioni rientrano nell’ambito oggettivo
di applicazione del citato D.lgs. n. 158/95
ed ha ritenuto irrilevante, al fine di decidere
la controversia, indagare a fondo l’ambito
soggettivo di applicazione della normativa
pubblicistica in materia di appalto di servizi,
con riferimento alle caratteristiche specifiche
di Grandi Stazioni (lasciando trasparire
una manifesta tendenza verso il sistema
di “case law” di tipo anglosassone).
Nell’ipotesi sopra prospettata, dunque,
si avrebbe che, in mancanza di una esplicita
ed esaustiva qualificazione soggettiva di
Grandi Stazioni come organismo di diritto
pubblico e, soprattutto, di una analisi
del rapporto tra tale figura e l’altra denominata
“impresa pubblica”, con eventuale cumulabilità
in capo ad uno stesso soggetto di entrambe
le qualificazioni, a seconda delle fattispecie
concrete, paradossalmente, potrebbe giungersi
ad affermare la sottrazione della controversia
riguardante una procedura di affidamento
di un appalto bandito da Grandi Stazioni
dall’ambito della giurisdizione del giudice
amministrativo.
La stessa VI sezione del Consiglio di Stato,
nell’ordinanza di rimessione (punto 21),
ha ricordato che l’art. 6 della L. n. 205/2000,
nel riferirsi ai soggetti “comunque tenuti”
al rispetto delle procedure di evidenza
pubblica, ha fatto riferimento solo ad un
obbligo eteronomo di rispetto dell’evidenza
pubblica e non ad un obbligo autonomo che
un soggetto privato si imponga in via di
autolimitazione. A tal riguardo, ove si
ritenesse che Grandi Stazioni non sia organismo
di diritto pubblico, non potrebbe avere
rilevanza, al fine di radicare la giurisdizione
del giudice amministrativo, neppure la circostanza
che, in concreto, Grandi Stazioni abbia
seguito una procedura di evidenza pubblica.
Giova a questo punto brevemente evidenziare
che la Corte Costituzionale, con la notissima
sentenza 6.07.2004 n. 204, in materia di
servizi pubblici, ha dichiarato costituzionalmente
illegittimi gli artt. 33, comma 1 e 2, e
34, comma 1, del D.lgs. 31.03.1998, n. 80,
riscrivendo sostanzialmente l’art. 7 della
L.n. 205/2000.
Secondo la Consulta, ai fini del riparto
di giurisdizione, è necessaria la considerazione
delle posizioni soggettive coinvolte nel
giudizio e non l’esclusivo affidamento sul
dato “oggettivo” delle materie.
In tal senso, è stato “bocciato” il criterio
di riparto c.d. per blocchi di materie,
a fronte della sua eccessiva genericità,
determinante la conseguente lesione delle
norme della Costituzione, segnatamente,
tra gli altri, gli artt. 24, 103 e 113,
che delineano un chiaro rapporto di genere
a specie tra la giurisdizione ordinaria
e quella esclusiva del giudice amministrativo
(in materia di diritti).
La pronunzia della Corte Costituzionale,
quanto meno per ciò che attiene ai principi
fondamentali affermati in punto di riparto,
sembra essere di ausilio anche nel caso
di specie.
Tornando all’art. 6 della L.n. 205/2000,
infatti, non si può non rilevare come tale
norma, in modo non dissimile dall’art. 7,
sia afflitta da eccessiva genericità nella
parte in cui si riferisce ai soggetti “comunque
tenuti al rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica”, rimandando implicitamente ad
una lettura oggettivistica della funzione
di riparto, fondata, come abbiamo avuto
concretamente occasione di osservare nelle
pagine che precedono, sull’inclusione delle
prestazioni oggetto di gara tra le materie
comprese in una determinata elencazione
contenuta in un allegato di legge.
Dunque, allo stato, affinché un soggetto
si possa qualificare come amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, occorre
che l’appalto da assegnare consista - anche
solo in parte - di prestazioni afferenti
a categorie classificatorie predeterminate
in elenchi ufficiali ed oggettivi e solo
quando ciò si verifichi il soggetto è “tenuto”
a svolgere la gara pubblica e, di conseguenza,
si ritiene radicata la giurisdizione del
giudice amministrativo per ciò che attiene
alla contestazione della procedura di gara
stessa, fino all’aggiudicazione compresa,
salvi gli effetti ulteriori dell’annullamento
di quest’ultima sul contratto.
Questo anche se l’ente appaltante abbia
in concreto esercitato, nel corso del procedimento
di gara, poteri in tutto e per tutto simili
a quelli normalmente esercitati dall’amministrazione
pubblica e se sussistano indici rilevanti
l’esistenza di tali poteri (quali: la determinazione
di bandire la gara, con pubblicazione del
relativo bando e del disciplinare tecnico
di offerta da rispettare a “pena di esclusione”,
l’assoggettamento ai principi che regolano
il giusto procedimento amministrativo, disciplinando
la richiesta di chiarimento, i termini e
le modalità della partecipazione procedimentale,
la verifica dei requisiti soggettivi a seguito
dell’aggiudicazione, l’uso di termini come
“revoca” e “annullamento” per nominare le
determinazioni che incidono sulle posizioni
soggettive dei partecipanti, etc.).
La norma di cui all’art. 6 della L.n. 205/2000,
dunque, potrebbe essere riletta e, se del
caso, censurata alla luce dell’orientamento
espresso dalla Consulta, in quanto, fondando
la giurisdizione del giudice amministrativo
sulla locuzione sopra citata (“sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie relative
a procedure di affidamento … svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente
o del socio, all’applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti
di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale”), sembra consentire
possibili elusioni, o comunque indesiderati
ampliamenti del campo aleatorio sussistente
nella individuazione del giudice competente,
dei principi di riparto costituzionalmente
garantiti ed affermati, per via di una formulazione
eccessivamente generica ed in relazione
al non sempre agevole o univoco inquadramento
delle materie oggetto d’appalto tra quelle
elencate a livello normativo, nonché per
il conseguente difficile inquadramento dell’ente
appaltante nel novero dei soggetti pubblici
definiti dalla giurisprudenza nazionale
e comunitaria, prima e dal legislatore che
ad essa si è conformato, poi: “impresa pubblica”
o “organismo di diritto pubblico”. Tanto
premesso, volendo citare due scritti del
passato, entrambi di esemplare chiarezza
espositiva e profondità concettuale, diremo
che: “Il privato ha dei limiti alla propria
autonomia, la quale, talvolta, può essere
sacrificata alle pubbliche esigenze, ma
non ha né l’obbligo di conseguire i fini,
né quello di operare in modo vincolato alla
soddisfazione dell’interesse che presiede
all’autonomia. Il limite cioè è fuori dalla
volontà, come argine, o limite esterno.
Il soggetto pubblico invece nella sua c.d.
autonomia, opera per il raggiungimento di
un fine che è obbligato a perseguire con
un vincolo interno, che deve guidare la
sua volontà, risultante dall’interesse pubblico
per cui gli è stato attribuito il potere
e la cui attuazione è controllata, non solo
dagli organi dell’amministrazione, ma anche
dagli organi della giurisdizione amministrativa,
al punto di definirsi illegittima l’azione
difforme dal fine o comunque in contrasto
con l’interesse per cui la legge ha attribuito
il potere discrezionale” (Valente Simi,
“Il potere discrezionale come carattere
essenziale della pubblica amministrazione”,
pubblicato nell’ormai lontano 1960 sulla
Rivista trimestrale di diritto pubblico).
La vera differenza tra autonomia pubblica
e autonomia privata è allora quest’ultima:
“abuso del diritto e eccesso di potere sono
teoricamente due figure identiche, nell’uno
e nell’altro campo; ma praticamente il vizio
causale è rilevante solo per l’atto di autonomia
pubblica, non per quello di autonomia privata”
(Francesco Carnelutti, in “Chiose”, estratto
dalla Rivista di diritto processuale, Cedam,
XVI, n. 3, 1961).
Venendo ad oggi, solo quando Grandi Stazioni
o soggetti analoghi ad essa avranno definito
il processo di privatizzazione e, al contempo,
avranno risolto il rapporto con il soggetto
pubblico che al momento esercita su di loro
un’influenza dominante, solo allora tali
soggetti godranno di autonomia privata.
Fino a quel momento, l’autonomia pubblica
di cui Grandi Stazioni è stata dotata e
che, in presenza di un unico centro decisionale,
quanto meno per ciò che attiene all’ordinaria
amministrazione, si riconduce a quella delle
Ferrovie dello Stato s.p.a. – pure in una
contraddizione difficile da accettare anche
per chi scrive, avuto riguardo alla forma
giuridica privatistica dei soggetti coinvolti
– non potrà che essere assoggettata al controllo
del giudice amministrativo che è l’unico
in grado di sindacare il “vizio” causale
nell’esercizio di tale autonomia che, altrimenti,
non rileverebbe nei soggetti tout court
privati.
Il giudice amministrativo è il giudice della
funzione pubblica e non quello dell’amministrazione-organo
solo quando il criterio in base al quale
attribuirgli la giurisdizione sia centrato
sull’analisi delle posizioni soggettive
in contesa (c.d. petitum sostanziale), avuto
riguardo al rapporto tra potere pubblico
e posizioni soggettive dei privati.
Solo tale criterio, che pure era stato di
fatto superato in favore del riparto per
blocchi di materie e considerato “residuale”,
in difetto della annunciata riforma della
Costituzione repubblicana (artt. 103 e 113,
si veda Atto Camera 7465 XIII Legislatura),
sembra garantire la continuità con il sistema
di giustizia amministrativa delineatosi
fino ad oggi a decorrere dalla L.A.C. e
la pienezza ed efficacia della tutela dei
terzi nei confronti dell’amministrazione
pubblica, con particolare riferimento alla
certezza del giudice da adire, nel rispetto
della preminente funzione giurisdizionale
del giudice ordinario (in materia di diritti).
In conclusione, sembra appena il caso di
aggiungere una ulteriore riflessione, che
peraltro richiederebbe un più attento accertamento
delle circostanze di fatto, la quale, pur
non riguardando le problematiche relative
al riparto di giurisdizione, trae comunque
spunto dalla sentenza in commento e dell’aver
spinto il ragionamento sulla necessarietà
della ricerca di un’effettiva concorrenza
nel settore dei servizi pubblici a rete
alle sue estreme conseguenze.
Va detto infatti che, in considerazione
delle caratteristiche soggettive di Grandi
Stazioni e delle funzioni ad essa trasferite
da Ferrovie dello Stato s.p.a. (o RFI),
si potrebbe sostenere come anche gli spazi
commerciali locati a terzi all’interno delle
stazioni gestite da Grandi Stazioni debbano
essere affidati attraverso l’esperimento
di procedure selettive comparative.
Al riguardo, se è vero che quello attribuito
a Grandi Stazioni non è un mercato liberamente
accessibile e che tale Società, in ragione
dell’influenza pubblica dominante di Ferrovie
dello Stato s.p.a. e della non completa
assunzione del rischio di impresa nello
svolgimento di alcune sue attività a carattere
commerciale, è tenuta ad effettuare gare
pubbliche per l’affidamento dei contratti
d’appalto di lavori e di servizi inerenti
alla gestione esclusiva delle stazioni (art.
8, comma 3, D.lgs. n. 158/95), è pur vero
che anche l’affidamento delle attività economiche
commerciali - quanto meno di quelle più
rilevanti per dimensioni o fatturato e per
le quali esista un “mercato” competitivo
a livello nazionale o internazionale - dovrebbe
avvenire nel rispetto dei principi comunitari
di concorrenza, trasparenza, proporzionalità,
parità di trattamento e mutuo riconoscimento,
con il ricorso a procedure comparative selettive
per l’affidamento di tali spazi, sulla falsa
riga di quanto accaduto nel caso dell’affidamento
dei servizi di ristoro sulla rete autostradale
gestita da Autostrade per l’Italia s.p.a.
– si veda, provvedimento AGCM n. 8090/2000
e vicende successive).
Salva naturalmente ogni decisione in merito
alla qualificazione di tali gare come “pubbliche”,
nell’accezione conosciuta con riferimento
alle diverse normative sugli appalti di
lavori, servizi o forniture (che, a dire
il vero, non sembrano conferenti) o, piuttosto,
come procedure selettive “atipiche” da bandire
nel rispetto dei principi stabiliti in altre
normative. |
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