| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 17 luglio 2004 n. 5127
Pres. Elefante – Est. Carlotti
Comune di Roma (Avv.ti E. Lo Russo e D. Barbicinti) c/ Gorgosalice
(Avv. G. Lavitola) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Intervento diretto
in assenza di strumento attuativo – Oggetto e metodo della
verifica dello stato di urbanizzazione. Individuazione.
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2. Giustizia amministrativa – Appello proposto
dalla parte vittoriosa in primo grado – Ammissibilità –
Motivi assorbiti - Limiti.
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1. In caso di richiesta di titolo edilizio
diretto, cioè in assenza di strumento attuativo, l’indagine
sullo stato di urbanizzazione della zona va effettuata con
carattere di attualità e concretezza e può avere ad oggetto
la specifica zona territoriale omogenee, se esistenti in
sede di strumento generale, le singole sottozone od anche
i singoli comprensori.
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2. La parte vittoriosa in primo grado può
proporre appello avverso la decisione che abbia dichiarato
l’assorbimento di talune censure e detto assorbimento non
può essere correttamente disposto allorquando le censure
non esaminate si rivelino, in sede di deliberazione prognostica,
fonte di un maggior vantaggio sostanziale per la parte ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 3179 del 2000 proposto
da
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COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Lo Russo
e Daniela Barbicinti, con domicilio eletto in Roma, alla
via del Tempio di Giove, n. 21;
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contro
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GORGOSALICE MICHELA, GORGOSALICE GIOVANNA,
GORGOSALICE LAURA e GORGOSALICE PAOLA, rappresentate
e difese dall’avv. Giuseppe Lavitola, con domicilio eletto
in Roma, alla via Costabella n. 23;
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e sul ricorso in appello n. 3229 del 2000
proposto da
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GORGOSALICE MICHELA, GORGOSALICE GIOVANNA,
GORGOSALICE LAURA e GORGOSALICE PAOLA, rappresentate
e difese dall’avv. Giuseppe Lavitola, con domicilio eletto
in Roma, alla via Costabella n. 23;
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contro
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COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Lo Russo
e Daniela Barbicinti, con domicilio eletto in Roma, alla
via del Tempio di Giove, n. 21;
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entrambi per l'annullamento
della sentenza n. 1674 in data 10.6.1999, pronunciata tra
le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione II-bis;
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Visto i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 9 marzo 2004 l’avv. Barbicinti
per il Comune di Roma e l’avv. Lavitola per le Gorgosalice;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Con la sentenza specificata in epigrafe
il T.a.r. del Lazio accoglieva in parte il ricorso proposto
dalle Gorgosalice avverso la determinazione dirigenziale
n. 801 del 6.6.1996.
L’atto impugnato consisteva nel rigetto di un’istanza di
c.e., presentata nel maggio del 1994 dalle ricorrenti, per
l’edificazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione
su di un terreno, in loro comproprietà, sito nel Comune
di Roma, località Centocelle, con destinazione E (espansione),
sottozona E1 di P.R.G.C..
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2. Le ragioni poste alla base del diniego
risiedevano nel ravvisato contrasto tra il progetto e l’art.
8, punti 1 e 3, delle N.T.A. di P.R.G.C. nonché nella ritenuta
carenza di standard urbanistici nell’ambito dell’edificato
di riferimento, siccome determinati dalla delibera C.C.
del 14/09/1995, n. 203.
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3. In dettaglio i tre autonomi motivi di
reiezione riguardavano:
a) l’assenza nell’area oggetto dell’istanza degli strumenti
urbanistici attuativi richiesti, per la sottozona E1, dall’art.
8 n. 1 delle N.T.A. del P.R.G.C.;
b) l’insufficienza degli standard di zona;
c) l’insistenza del lotto delle ricorrenti, sia pure in
minima parte, nel perimetro del piano di zona di Torre Spaccata
Ovest.
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4. Il Giudice di prime cure accoglieva il
ricorso delle Gorgosalice, assorbendo di ogni altro motivo,
in forza delle seguenti argomentazioni:
- il “vincolo di attesa” previsto dall’art. 8 n. 1 delle
N.T.A. del P.R.G.C. non poteva considerarsi decaduto (siccome
sostenuto dalle ricorrenti) in quanto la medesima norma
dello strumento urbanistico generale prevedeva, in alternativa
al piano particolareggiato, la possibilità di adottare un
piano di lottizzazione ad iniziativa dei privati;
- l’applicazione del vincolo alla fattispecie non era tuttavia
incondizionata, poiché l’Amministrazione comunale avrebbe
dovuto piuttosto dimostrare, coerentemente con l’indirizzo
giurisprudenziale consolidato (Cons. St., ad. plen., 6.10.1992,
n. 12), che sussistesse in concreto, allo stato delle urbanizzazioni
esistenti, l’effettiva esigenza della previa adozione di
un piano esecutivo;
- gli accertamenti compiuti sul punto dal Comune dovevano
reputarsi insufficienti perché consistiti nel semplice richiamo,
in assenza di ulteriori riscontri o verifiche, dell’allegato
“c” della delibera di C.C. 14.9.1995, n. 203, nella quale,
per l’ambito territoriale di insistenza dell’area di progetto
(n. 68 “Romanisti”), era indicato un saldo negativo (pari
a -8,22 Ha per verde e -5,74 Ha per servizi) rispetto al
livello degli standard urbanistici stabilito;
- l’irrilevanza dimostrativa del ridetto prospetto scaturiva
dalla non attualità della delibera succitata, in quanto
descrittiva dello stato delle urbanizzazioni esistenti oltre
un anno prima l’adozione del diniego;
- il mancato aggiornamento della tabella ne implicava, quindi,
l’inidoneità a rappresentare fedelmente la situazione fattuale
in essere al momento dell’effettuazione dell’istruttoria
sulla domanda respinta, difettando l’esatta registrazione
delle eventuali sopravvenienze intervenute medio tempore;
- infine l’insistenza di parte del lotto entro il perimetro
del piano di zona di Torre Spaccata Ovest avrebbe potuto
al più comportare, attesa l’irrisorietà della sovrapposizione
di aree, la sottoposizione del rilascio dell’assenso richiesto
alla condizione dell’eliminazione dal progetto della porzione
di terreno ricadente entro i confini del piano suddetto.
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5. Dall’accoglimento del gravame il Tribunale
capitolino faceva tuttavia conseguire solamente l’obbligo
dell’Amministrazione comunale di riesaminare la domanda
di concessione edilizia presentata dalle Gorgosalice, alla
luce delle motivazioni spiegate in sentenza.
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6. Il Comune di Roma impugna la decisione
lamentando che il primo giudice avrebbe fatto mal governo
dei principi giurisprudenziali in materia di strumenti urbanistici
attuativi.
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6.1. In particolare, secondo l’Amministrazione
appellante, qualora lo strumento urbanistico generale preveda
un vincolo di piano, può prescindersi, ai fini edificatori,
dalla preventiva approvazione dello strumento esecutivo
solo allorquando si tratti di costruire in contesti già
dotati di tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie,
per i quali lo strumento attuativo si palesi del tutto superfluo
in ragione dell’assoluta carenza di un qualunque oggetto
della pianificazione: erroneamente il T.a.r. avrebbe ravvisato
l’ipotesi di completa urbanizzazione nel caso dell’area
di insistenza del lotto delle Gorgosalice.
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6.2. La sentenza appellata viene anche censurata
di illogicità e contraddittorietà laddove afferma che, in
presenza di un deficit di standard, un’ulteriore edificazione,
senza alcuna previa pianificazione esecutiva, possa “migliorare”,
invece di peggiorare, lo squilibrio urbanistico esistente,
con la perniciosa conseguenza dell’inevitabile pregiudizio
per il futuro reperimento e la razionale allocazione delle
infrastrutture necessarie a norma di legge.
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7. Infine, con riferimento all’eliminazione
della modesta superficie ricadente nel perimetro del piano
di zona, si esclude che l’Amministrazione potesse approvare,
siccome ritenuto dal Tribunale, un progetto alla condizione
di assoggettarlo a successive modifiche.
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8. Avverso la medesima sentenza hanno interposto
appello anche le Gorgosalice, riproponendo tutti i motivi
dichiarati assorbiti e dolendosi dell’inidoneità della decisione
a soddisfare adeguatamente gli interessi a base del ricorso
di primo grado.
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9. In particolare, le censure delle appellanti
si incentrano sull’implicito remand all’Amministrazione
comunale operato dal giudicante, avendo il T.a.r. preferito
rimettere ogni determinazione sul punto all’ente civico
resistente, in luogo di accertare direttamente e dichiarare
l’illegittimità sostanziale del diniego.
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10. Così sintetizzati i fatti della vicenda
processuale svoltasi in prima istanza, va disposta in via
preliminare, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione degli
appelli, in quanto promossi contro la medesima sentenza.
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11. L’impugnazione del Comune di Roma è totalmente
infondata e merita integrale reiezione per le ragioni di
seguito illustrate.
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12. Occorre muovere dai principi giurisprudenziali,
evocati anche dalla Corte territoriale, in materia di piani
esecutivi.
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13. Ormai da oltre un decennio la giurisprudenza
amministrativa si è assestata nell’opinione che debba considerarsi
illegittimo un diniego di concessione edilizia, fondato
sulla carenza di un piano attuativo pur prescritto dal piano
regolatore, qualora l'area interessata dal progetto risulti
urbanizzata e l’Amministrazione denegante abbia omesso di
valutare in modo rigoroso l’incidenza del nuovo insediamento,
oggetto della richiesta di assenso, sulla situazione generale
del comprensorio o, in altri termini, allorquando non si
sia adeguatamente tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni
già esistenti nella zona di futura insistenza dell’edificazione,
né siano state congruamente evidenziate le concrete, ulteriori
esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione
(Cons. St., ad. plen., 20.5.1980, n. 18; sez. V, 16.6.1990,
n. 538; sez. V, 13.11.1990, n. 776; sez. V, 6.4.1991, n.
446; ad. plen., 6.10.1992, n. 12).
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14. Correttamente pertanto il Giudice di
prime cure ha giudicato insufficiente l’istruttoria svolta
dal Comune di Roma che, a fronte della positiva allegazione
da parte delle Gorgosalice in ordine alla sussistenza di
tutte le indispensabili opere di urbanizzazione (a pag.
3 della relazione tecnica acclusa alla domanda di rilascio
dell’assenso edilizio), si è limitato a recepire acriticamente
il dato negativo risultante, per l’ambito territoriale n.
68, dalla delibera C.C. n. 203/1995, astenendosi dal compiere
qualsiasi ulteriore accertamento sul reale stato dei luoghi.
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15. La verifica della condizione di perdurante
insufficienza dell’urbanizzazione primaria e secondaria,
al quale è funzionalmente collegata l’esigenza di approvare
degli strumenti attuativi, costituisce adempimento istruttorio
del quale è sempre onerata l'Amministrazione in sede di
valutazione della domanda di concessione edilizia e va condotto
con carattere di attualità ed effettività, avendo presente
la situazione effettivamente esistente al momento dell'istruttoria:
non vi è dunque spazio alcuno per riscontri meramente documentali,
fondati su accertamenti eseguiti in tempi anteriori che
potrebbero risultare non attuali.
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16. Con specifico riferimento alla vicenda
dedotta in contenzioso, va poi aggiunto che l’inidoneità,
per i fini della verifica sopra descritta, dei dati contenuti
nell’allegato “c” alla delibera n. 203/1995 discendeva,
oltre che dall’inattualità della stessa, siccome esattamente
messa in evidenza dal primo giudice, anche dalle particolari
caratteristiche di tale atto, relativo non ad un singolo
comprensorio, ma ad una vasta estensione dell’intero territorio
comunale e connotato da una precipua teleologia programmatoria.
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17. Merita invero attenta considerazione
la circostanza che l’oggetto specifico della delibera citata
sono le “Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso
la deliberazione della Giunta Municipale n. 3622 del 4 giugno
1990, ratificata con atto consiliare n. 448 del 19 dicembre
1991, concernente la variante al P.R.G. vigente per il reperimento
di aree per servizi e verde pubblico”. Si tratta, all’evidenza,
di un atto che recepisce il risultato di un’articolata istruttoria,
condotta tuttavia secondo una particolare metodologia di
verifica e, soprattutto, avendo presente una scala dimensionale
differente da quella che deve propriamente venire in rilievo
in occasione del rilascio di una concessione edilizia.
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18. Nel caso di un’istruttoria su di una
richiesta di c.e. in area soggetta a vincolo di piano, l’ambito
della verifica sulla sussistenza degli standard è invero
suscettibile di esatta individuazione e coincide, per evidenti
esigenze di intrinseca correttezza epistemologica della
metodologia istruttoria adottata, con l’area presa di volta
in volta in considerazione dallo specifico “vincolo di attesa”:
in linea generale quindi l’estensione territoriale rilevante
è la zona territoriale omogenea di cui al d.m. 2.4.1968,
n. 1444; laddove siano previste, le sottozone ed, ancor
più in dettaglio, il comprensorio, siccome eventualmente
individuato dallo strumento urbanistico generale.
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19. Le superiori conclusioni sono, del resto,
coerenti con il portato precettivo dello stesso art. 8,
punto 1), delle N.T.A. del P.R.G.C. invocato dal Comune
di Roma, norma che, non a caso, nel secondo paragrafo, precisa:
“Il Piano Regolatore indica i singoli comprensori ai quali
dovranno estendersi i relativi piani particolareggiati o
le convenzioni … “.
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20. L’ente civico appellante ha invece ritenuto
di poter validamente utilizzare, per soddisfare le esigenze
istruttorie surrichiamate, i risultati di un’indagine ispirata
da tutt’altro finalismo e, per di più, effettuata nell’alveo
di un procedimento pianificatorio relativo a gran parte
dell’intero territorio comunale.
Nella relazione allegata alla suddetta delibera infatti
il contesto urbano risulta ripartito in “ambiti edificati
di riferimento”. Tali entità, concepite quali estesi perimetri
territoriali da sottoporre ciascuno ad una complessa metodologia
di verifica degli standard, sono state congegnate appositamente
per gli scopi di un’istruttoria funzionale all’approvazione
di una variante generale al P.R.G.C.; esse consistono in
“aggregazioni funzionali di parti della città, delimitati
sulla base di caratteristiche fisiche del territorio, di
particolari linee di separazione del tessuto urbano quali
grandi viabilità, ferrovie, corsi d’acqua, etc... nonché
dei raggi di influenza delle varie attrezzature di servizi
pubblici ricompresse in detti ambiti, nei quali operare
i conteggi degli abitanti insediati ed insediabili nonché
la verifica degli standard urbanistici” (v. il preambolo
della delibera in questione), dichiaratamente non coincidenti
con le Z.T.O..
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21. Del resto l’inattendibilità della delibera
di C.C. n. 203/1995 è stata ben evidenziata dallo stesso
Tribunale capitolino che, alle pagg. 13 e 14 della decisione,
ha avuto modo di stigmatizzare l’operato amministrativo
del Comune di Roma per aver opposto alle Gorgosalice una
pretesa carenza di standard sulla base di un controllo per
tabulas, consistito nella mera consultazione della precitata
delibera: “… in presenza della conclamata incertezza, risultante
dalla relazione tecnica di accompagno …, dei dati acquisiti,
circa gli 87 ambiti territoriali di riferimento, attraverso
un sistema di rilevamento che applica criteri virtuali e
che conduce a differenti risultati a seconda del metodo
e dei criteri utlizzati, come affermato dalla stessa Amministrazione
nella relazione tecnica citata”.
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22. Alla stregua delle precedenti considerazioni,
deve in conclusione affermarsi che va condiviso il giudizio
espresso dal Tribunale romano nella parte in cui ha disatteso
gli esiti dell’istruttoria presupposta al diniego impugnato,
sia in ragione dell’apprezzabile iato temporale tra l’epoca
di effettuazione della complessa attività di rilevamento
descritta nella delibera di C.C. n. 203/1995 e quella, successiva,
dell’esame della domanda inoltrata dalle ricorrenti, sia
in considerazione della illogicità della scelta del “metro”
(l’ambito edificato di riferimento, appunto) utilizzato
per misurare la sufficienza dei ridetti standard urbanistici.
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22.1. L’inattendibilità della delibera di
C.C. n. 203/1995 è stata, del resto, segnalata dalla Sezione
anche in precedenti occasioni (v. la recente decisione n.
448/2003).
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22.2. Non assumono poi rilievo in questa
sede – ma, al più, nella futura fase attuativa della presente
decisione (attesa la particolare valenza che nel sistema
amministrativo assumono le sopravvenienze di fatto e di
diritto, se intervenute in epoca anteriore alla notifica
all’amministrazione soccombente della decisione di secondo
grado) - le scelte pianificatorie compiute dal Comune appellante,
concretatesi a tutt’oggi nell’adozione, con delibera consiliare
n. 33 del 19/20 marzo 2003, di un nuovo P.R.G.C. a norma
del quale il lotto delle Gorgosalice risulterebbe vincolato
in parte a “verde pubblico” ed in parte a “servizi pubblici
di livello locale”: se indubbiamente tali scelte possono
rappresentare in determinati contesti un indice presuntivo
della pregressa carenza di standard, nondimeno siffatta
conclusione non è mai automatica e può addivenirsi a diversi
esiti decisori qualora, come nel caso di specie, il successivo
intervento pianificatorio intervenga a distanza di molti
anni dalla presentazione di un’istanza originariamente respinta
e, dunque, in una situazione di fatto non più corrispondente
a quella in precedenza configuratasi.
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22.3. Nemmeno merita adesione l’ultima critica
alla sentenza appellata dedotta nelle difese comunali: secondo
il Comune di Roma il T.a.r. erroneamente avrebbe omesso
di considerare il patente contrasto (ritenuto da solo sufficiente
a giustificare il diniego) tra il progetto presentato dalle
controparti e l’art. 8, punto 1), delle N.T.A. del P.R.G.C.,
per non esser stato inquadrato il primo in uno studio generale
planivolumetrico dell’intero comprensorio.
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22.4. Siffatto divisare dell’ente civico
appellante fa leva su di un paragrafo dell’art. 8 delle
suddette N.T.A. dal seguente tenore: “La previsioni di piani
particolareggiati e delle lottizzazioni convenzionate debbono
essere estese alla totalità dei singoli comprensori stabiliti
nelle planimetrie del piano; eccezionalmente le convenzioni
possono riguardare soltanto parte di detti comprensori,
a condizione che si tratti di complessi organici ed inquadrato
in uno studio generale planivolumetrico dell’intero comprensorio”.
Sennonché la norma testé riferita contiene all’evidenza
un’eccezione alla regola generale, fissata dallo stesso
piano, sulla necessaria mediazione di uno strumento attuativo
per l’edificazione nella sottozona di riferimento; ebbene
sul punto il Collegio, considerato quanto già osservato
e rinviando a al successivo scrutinio dell’appello proposto
dalle Gorgosalice, condivide l’opinione del primo giudice
circa la radicale inapplicabilità dell’art. 8 alla fattispecie
dedotta in contenzioso. A fronte di questa conclusione è
assorbente il rilievo dell’analoga irrilevanza della previsione
eccezionale, la cui applicabilità ipotetica postula indefettibilmente
quella della richiamata regola generale.
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23. Segue da ciò il rigetto della prima doglianza
dell’appello del Comune di Roma.
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24. Non maggior pregio ha la seconda censura.
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25. Si è già detto che l’amministrazione
capitolina ha ravvisato nel ragionamento decisorio esternato
dal Tribunale un preteso vizio di illogicità e di contraddittorietà
per avere il giudice di prime cure ritenuto sufficiente
ogni sopravvenuta modifica degli standard urbanistici “(a)nche
ove siffatte variazioni - … - non abbiano riportato gli
standard urbanistici in discorso alla misura minima prevista”.
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26. Il Collegio è dell’avviso che il vizio
denunciato non emerga dalla sentenza impugnata e che esso
sia piuttosto il risultato di un’arbitraria estrapolazione
dialettica di un periodo da un più articolato discorso motivazionale.
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27. Va innanzitutto valorizzata la circostanza
che l’espressione sopra citata tra virgolette è stata utilizzata,
nell’economia argomentativa della decisione appellata, allo
scopo di spiegare le ragioni dell’immanente obbligo della
P.A. di compiere, in occasione dell’esame di ogni istanza
di c.e., un’indagine, caratterizzata da attualità e concretezza,
sul punto dell’effettiva necessità di subordinare il rilascio
di un assenso edilizio alla preventiva approvazione di un
piano attuativo, pur previsto dallo strumento urbanistico
generale.
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28. Peraltro la giustezza della frase surriportata
è difficilmente contestabile: il T.a.r. ha invero affermato
che non vi è alcun bisogno di un piano esecutivo qualora,
nella zona di riferimento, si sia prodotto un pur minimo
“miglioramento” e, comunque, allorquando il progetto da
assentire non sia suscettibile di alcuna apprezzabile incidenza
sul carico urbanistico esistente. In altre parole, il primo
giudice mostra di aver presente un caso particolarissimo
in cui la realizzazione di un intervento non abbia alcun
riverbero su di una situazione già pregiudicata. Si tratta
all’evidenza di un riferimento che non comporta la pretesa
contraddittorietà della pronuncia, nei termini ravvisati
dal Comune appellante.
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29. È infondata anche la terza doglianza.
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30. Si sostiene che il Comune di Roma non
avrebbe potuto rilasciare una concessione edilizia condizionata
ad una modifica del progetto, peraltro mai richiesta dalle
Gorgosalice, consistente nell’eliminazione della porzione
di lotto ricadente nel perimetro del P.d.Z..
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31. Le ragioni della ritenuta impossibilità
giuridica di subordinare l’assenso edilizio in parola allo
stralcio dei 138 mq. in questione non sono affatto condivisibili.
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32. Militano piuttosto a favore della conclusione
esattamente contraria i principi di buon andamento e di
leale collaborazione.
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33. L’amministrazione pubblica, la cui giustificazione
ontologica va ricercata nella prestazione di varie attività
di “servizio pubblico” rese ai cittadini (Cons. St., ad.
plen., 30.3.2000, n. 1, ord.), non può limitarsi ad un esame
distaccato e meccanico delle istanze indirizzatele dagli
amministrati, procurando di accogliere soltanto quelle che
ex origine si presentino esattamente corrispondenti ai formanti
normativi rilevanti per la singola fattispecie e, di contro,
respingendo quelle che manifestino qualunque difformità,
anche di minima entità, rispetto a detti parametri.
Sulla P.A. incombe invece un preciso dovere di collaborazione
con i cittadini al fine di contribuire a realizzarne, nei
margini consentiti dall’ordinamento giuridico, le legittime
aspettative.
Chiaramente non si è ispirata a questi principi la condotta
del Comune di Roma che, una volta preso atto dell’insistenza
di un’irrisoria parte dell’area del progetto presentato
dalle Gorgosalice in una zona non edificabile, ha rigettato
in toto la richiesta.
È opinione del Collegio che la circostanza avrebbe dovuto
indurre l’amministrazione appellante a prediligere un ben
diverso stile gestorio: in primo luogo il Comune di Roma
avrebbe dovuto verificare se effettivamente la modesta porzione
di terreno in questione fosse stata computata dalle ricorrenti
ai fini volumetrici ed altresì se essa incidesse sul calcolo
degli standard previsti nel progetto (circostanze che le
Gorgosalice negano e sulle quali l’ente civico non ha controdedotto).
In caso di esito negativo di questa preliminare verifica,
nulla avrebbe impedito al Comune di Roma di rilasciare l’assenso
richiesto, epurandolo d’ufficio del piccolo “ritaglio” in
parola (siccome, del resto, prospettato in sede istruttoria,
giusta il rapporto dell’Ufficio, prot. n. 29587 del 23.5.1994);
nell’ipotesi contraria, prima di optare per la radicale
e recisa bocciatura dell’istanza, il Comune avrebbe potuto
e dovuto sollecitare le richiedenti a proporre diverse soluzioni
progettuali che tenessero conto dell’esigenza di eliminare
la parte rientrante nel P.d.Z. di Torre Spaccata Ovest.
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34. In conclusione le superiori considerazioni
conducono inesorabilmente all’integrale reiezione dell’appello
dell’Amministrazione comunale di Roma.
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35. È invece fondato quello interposto dalle
appellanti private.
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36. Innanzitutto deve riconoscersi in capo
alle Gorgosalice l’interesse ad impugnare.
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36.1. Quantunque vittoriose in primo grado,
le stesse si dolgono dell’inidoneità della sentenza gravata
a far conseguire loro il bene della vita avuto di mira con
la proposizione del ricorso di primo grado. Siffatta incapacità
satisfattiva deriverebbe, in particolare, dall’impropria
applicazione alla specifica vicenda processuale dell’istituto
pretorio dell’assorbimento dei motivi di censura. Il T.a.r.,
a detta delle ricorrenti, avrebbe infatti dichiarato assorbite
doglianze dirette a far valere la ravvisata illegittimità
“sostanziale” del diniego, miranti cioè ad ottenere dal
giudicante una pronuncia che, in luogo di esaurirsi nel
mero rinvio dell’affare all’Amministrazione per un nuovo
esame, investisse piuttosto il “merito” della spettanza
della concessione edilizia.
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37. La prospettazione delle Gorgosalice è
convincente: l’interesse ad impugnare sussiste ogniqualvolta
dall’esito dell’appello la parte, vittoriosa in primo grado,
speri di ottenere un’utilità - altrimenti non conseguibile
- per effetto dell’accoglimento di motivi pur formulati
in primo grado, ma non esaminati in conseguenza del dichiarato
assorbimento degli stessi.
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38. La contestazione dell’avvenuto assorbimento
dei mezzi di gravame disposto in prime cure è ammissibile
e giustificata alla luce dei riverberi della decisione sul
piano conformativo; a ben vedere infatti il ridetto istituto
pretorio, ispirato a patenti esigenze di economia processuale,
può trovare spazio applicativo nei soli casi in cui, ad
una delibazione prognostica adeguata rispetto al concreto
atteggiarsi degli interessi allegati dal ricorrente nella
specifica vicenda sottoposta al sindacato giurisdizionale,
l’eventuale accoglimento delle censure assorbite comunque
non arrecherebbe alla parte un maggior vantaggio sostanziale.
Diversamente opinando l’istituto comporterebbe il deleterio
effetto di vanificare surrettiziamente il valore primario
ad un’effettiva tutela giurisdizionale, entrando in diretto
e radicale conflitto sia con le direttive costituzionali
sulla pienezza del diritto alla difesa in ogni stato e grado
del giudizio (art. 24 Cost.) sia, scendendo al livello legislativo,
con l’art. 112 c.p.c. che vieta ad ogni giudicante di pronunciare
in non liquet.
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39. Nel caso di specie le appellanti, non
soltanto nutrivano un solido interesse a veder scrutinate
anche le lagnanze assorbite, ma le stesse doglianze erano
altresì meritevoli di accoglimento.
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40. Le Gorgosalice lamentano l’erroneità
della sentenza impugnata perché il giudice di prime cure,
pur fornito di tutti gli elementi necessari per riconoscere,
una volta negata la perdurante efficacia del vincolo di
attesa, la sussistenza in concreto degli standard urbanistici
necessari e sufficienti all’edificazione del fabbricato
progettato, ha preferito rimettere la questione ad una nuova
valutazione dell’Amministrazione.
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41. L’obiezione è condivisibile: il giudice
amministrativo può riservare alla P.A. il successivo riesame
di un’istanza soltanto qualora l’atto di diniego, oggetto
di annullamento giurisdizionale, mantenga un apprezzabile
contenuto discrezionale.
Siffatto modo di procedere assume tuttavia connotati impropri
là dove il giudicante, dopo aver eliminato dal mondo giuridico
un precedente atto negativo, a) già disponga di tutti gli
elementi per decidere direttamente sulla spettanza della
richiesta, b) l’atto positivo al quale aspira la parte ricorrente
sia dovuto (è questo il caso della concessione edilizia,
se la costruzione progettata risulti rispettosa della disciplina
urbanistica rilevante ed applicabile) e c) ricorrano, soprattutto,
i presupposti processuali per l’adozione di una decisione
del genere.
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42. A chiarimento di quest’ultima affermazione
(sub c)) va osservato che il T.a.r. romano non avrebbe potuto
astenersi dal pronunciarsi direttamente sulla spettanza
dell’assenso, atteso che:
- tale questione rientrava nello specifico thema decidendum;
- della sussistenza degli standard urbanistici le ricorrenti
avevano offerto un consistente principio di prova (si veda
la perizia stragiudiziale, giurata il 19.5.1999);
- il Tribunale territoriale aveva ritenuto inattendibili
le contrarie risultanze dell’istruttoria procedimentale
condotta dal Comune di Roma;
- a fronte di siffatto giudizio di inattendibilità, le affermazioni
contenute nella suddetta perizia si presentavano come non
confutate.
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43. Inoltre la completa edificazione del
comprensorio E1 emerge ictu oculi dalla semplice visione
degli allegati planimetrici alla perizia succitata. Il lotto
delle appellanti è quello residuo di un contesto ampiamente
edificato. Ricorre, insomma, nella fattispecie un caso analogo
a quello del “lotto intercluso” contiguo a zona già costruita
(v. le planimetrie) ed urbanizzata (v. la perizia giurata
versata in atti, che prevale sulle contrarie allegazioni
del Comune per effetto dell’operare sinergico del giudizio
di inattendibilità espresso dal giudice di prime cure e
dalla regola di giudizio sulla ripartizione dell’onere della
prova), per la cui edificazione non occorre alcuna mediazione
di uno strumento attuativo, anche se previsto dal piano
regolatore.
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44. In conclusione il primo motivo di appello
proposto dalle Gorgosalice, corrispondente alla terza censura
del ricorso di primo grado, va accolto.
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45. La decisione si palesa come pienamente
satisfattoria delle pretese avanzate dalle Gorgosalice e,
quindi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, il Collegio
è esonerato dallo scrutinio degli altri motivi riproposti
dalle appellanti.
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46. Delle spese di lite va disposta l’integrale
compensazione, sussistendo giustificati motivi.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente decidendo, riuniti gli appelli
in epigrafe:
- respinge il ricorso n. 3179 del 2000;
- accoglie il ricorso n. 3229 del 2000 e, per l’effetto,
in riforma dell’appellata sentenza, accoglie integralmente
il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 9 marzo 2004 con l'intervento dei Signori:
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Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere rel. est.
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