| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 luglio 2004 n.
5288
Pres. Giovannini, Est. Caringella
SOC. EDIZIONE HOLDING S.P.A. (Avv.ti M. Sanino, M. Merola,
N.Irti e R. Cera) c. AUTORITÁ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO (Avv. Stato), SOC. AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.P.A. (Avv.ti C.Punzi, F.Lattanzi e F. Satta) |
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1. Concorrenza – Operazioni di concentrazione
tra imprese – Disciplina dei divieti – Conseguenze
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2. Concorrenza– Operazioni di concentrazione
tra imprese – Poteri dell’Autorità garante per la concorrenza
e il mercato – Natura - Poteri autorizzatori – Inesistenza
– Motivi – Conseguenze
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3. Concorrenza – Concentrazioni tra imprese
– Divieti – Sanzioni - Criteri di determinazione – Requisito
della gravità - Rilevanza
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1. In materia di concentrazioni tra imprese,
dalla lettura coordinata degli articoli 18 e 19, in rapporto
all’articolo 6 della legge 287/1990 (normativa antitrust),
si evincono come ipotesi di divieto sia il provvedimento
puramente interdittivo, sia la cosiddetta autorizzazione
condizionata, meglio qualificabile in termini di divieto
dell’operazione in mancanza di puntuale ed integrale rispetto
delle prescrizioni correttive. Infatti con l’autorizzazione
condizionata, l’Autorità esprime in modo compiuto e definitivo
il suo giudizio negativo circa la liceità dell’originaria
operazione di concentrazione. In ambo i casi la concentrazione
viene considerata illecita e, quindi, vietata, salvo verificare
l’utilità di misure capaci di neutralizzare la potenzialità
distorsiva della fattispecie.
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2. L’effettuazione delle operazioni di concentrazione
costituisce espressione della libertà di iniziativa economica
suscettibile di esplicazione senza avere necessità di titoli
autorizzatori preventivi. Pertanto i poteri in capo all’Autorità
si risolvono nel divieto, a seconda dei casi suscettibile
di intervenire a monte o a valle del concreto dispiegarsi
dell’iniziativa economica, di un’operazione considerata
idonea a determinare una permanente deformazione della struttura
del mercato in chiave anticompetitiva. La stessa comunicazione
preventiva non vale a radicare un inesistente potere autorizzatorio,
estraneo al sistema dei controlli di cui alla legge n. 287/1990
con l’unica eccezione delle autorizzazioni deroga ex art.
4, ma si spiega con l’esigenza di consentire un controllo
ove possibile preventivo rispetto ad un’operazione che,
per la sua strutturalità, presenta significative difficoltà
in termini di deconcentrazione.
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3. Mentre con riferimento alle figure delle
intese restrittive e degli abusi di posizione dominante
la qualificazione della singola violazione in termini di
gravità condiziona la possibilità di un intervento sanzionatorio
pecuniario su di essa (art. 15, co. 1, L. 287/1990), l’inottemperanza
al divieto di concentrazione è sanzionata dall’art. 19 indipendentemente
dalla suddetta qualificazione. L’elemento della “gravità”
rileva solamente come parametro di determinazione della
misura della sanzione, in una con il comportamento dell’impresa
finalizzato a porre rimedio alle conseguenze della violazione
ed alle condizioni economiche (art. 11 L. 689/1981).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso in appello n. 12163/2003, proposto
dalla SOC. EDIZIONE HOLDING S.P.A. rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Mario Sanino, Massimo Merola, Natalino Irti
e Roberto Cera con domicilio eletto in Roma Viale Parioli,
180 presso Mario Sanino;
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contro
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AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12; SOC.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. rappresentato e difeso dagli
Avv. ti Carmine Punzi Filippo Lattanzi Filippo Satta con
domicilio eletto in Roma via P.L. da Palestrina 47 presso
Filippo Satta;
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per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA Sezione I n.7186/2003,
resa tra le parti,
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato e Soc. Autostrade
per l'Italia S.p.a.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2004, relatore il Consigliere
Francesco Caringella ed uditi, altresì gli avvocati Irti
, Merola, Sanino, Satta, Lattanzi e l’avv. dello Stato Gentili;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. A seguito di atto di notificazione
di concentrazione da parte della società Edizione Holding
Spa pervenutole in data 27 dicembre 1999, l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato avviava un'istruttoria nei
confronti della medesima società (di seguito denominata
anche “Edizione”) nonché di Autostrade - Concessioni e Costruzioni
Autostrade Spa. (d’ora in avanti, semplicemente “Autostrade”)
ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Il primo soggetto, una holding di partecipazioni di diritto
italiano, deteneva un portafoglio di partecipazioni di controllo
in svariati settori tra cui, in particolare, quello della
ristorazione autostradale attraverso la società Autogrill
Spa, controllata attraverso una partecipazione pari al 57%
del capitale sociale; la Autostrade Spa, dal canto suo,
era una società di servizi a quel tempo controllata, attraverso
una partecipazione pari al 34,15% del capitale, dall'IRI,
e gestiva in regime di concessione, direttamente o tramite
società controllate, autostrade e trafori a pedaggio.
L'operazione notificata all’Autorità Garante consisteva
nell'acquisto, tramite una società-veicolo denominata Schemaventotto
Spa, del 30% delle azioni ordinarie di Autostrade, detenute
dall’IRI, da parte di un’aggregazione di imprese che avevano
a tal fine stipulato un accordo di joint venture, cordata
nel cui ambito la società Edizione occupava una posizione
di preminenza in forza di una partecipazione nel capitale
di Schemaventotto nella misura del 60 %.
Sulla base di quanto comunicato dalle parti, quindi, a conclusione
dell'operazione l'assetto azionario di Autostrade sarebbe
stato così definito: una quota del 30 % sarebbe stata detenuta
dalla società Schemaventotto; altra quota, del 65,85 % ,
era già stata collocata sul mercato mediante offerta pubblica
di vendita; il residuo 4,15 % sarebbe rimasto all'IRI.
A seguito del perfezionamento dell'operazione Edizione avrebbe
conseguito, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287/1990,
il controllo esclusivo di Autostrade per mezzo della società
Schemaventotto. La quota del 30% del capitale di Autostrade,
infatti, pur corrispondendo ad una partecipazione di minoranza,
era stata valutata dall’Autorità Garante idonea a determinare
un mutamento degli assetti proprietari e di controllo della
società acquisita; quanto all'assetto di Schemaventotto,
tra i partecipanti alla cordata esclusivamente Edizione
avrebbe detenuto un potere di controllo su di essa (attraverso
la sua partecipazione pari al 60%, infatti, avrebbe disposto
della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della
società-veicolo).
L’Autorità rilevava che gli effetti dell'operazione avrebbero
interessato sia il mercato dell'affidamento in subconcessione
dei servizi prestati nelle aree di servizio (dette di seguito
anche “AdS”) sia quelli del servizio di ristorazione autostradale.
In forza della concentrazione, Edizione, già presente attraverso
Autogrill nei mercati della ristorazione autostradale, lo
sarebbe stata anche nel mercato dell'affidamento delle subconcessioni
dei servizi nelle AdS, il che avrebbe determinato una significativa
integrazione verticale tra gruppo acquirente e gruppo acquisito:
integrazione tanto più rilevante in quanto l’Autorità qualificava
come posizione dominante quella già detenuta da Autogrill,
operatore realizzante oltre il 70% del fatturato da ristoro
relativo all'intera rete autostradale, e soggiungeva che
la sua dominanza era resa stabile dalla circostanza che
l'ingresso di nuovi operatori nel suo mercato poteva avvenire
principalmente attraverso l'assegnazione di nuove subconcessioni
o la riassegnazione di quelle scadute, il che dava luogo
ad un mercato difficilmente contendibile.
Su queste basi l’Autorità riteneva che la concentrazione
tra Edizione e Autostrade fosse idonea per più versi a produrre
un rafforzamento della posizione dominante di Autogrill.
Autostrade e le società da essa controllate, attenendosi
a direttive di Edizione, avrebbero potuto assumere direttamente,
alla scadenza delle subconcessioni, la fornitura del servizio
di ristoro autostradale in tutte le aree di servizio o almeno
in quelle strategicamente più rilevanti: e questo avrebbe
consentito ad Edizione, oltre che di conservare all'interno
del proprio gruppo le aree di servizio in cui era già presente
Autogrill, di acquisire senza alcun costo quelle dove attualmente
operavano altre imprese.
Anche laddove, inoltre, Autostrade avesse deciso di affidare
i servizi di ristoro a terzi attraverso procedure ad evidenza
pubblica, la concentrazione sarebbe stata comunque suscettibile
di determinare un vantaggio concorrenziale per Autogrill
(e quindi il rafforzamento della sua posizione dominante)
nella fase di assegnazione delle nuove concessioni o di
rinnovo di quelle già esistenti. Benché, infatti, l'art.
4 della Convenzione ANAS - Autostrade prevedesse che la
seconda, ove ritenuto opportuno avvalersi di un subconcessionario,
lo avrebbe dovuto scegliere in base a "procedure competitive
trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate",
l’Autorità notava che tale previsione risultava di contenuto
generico e lasciava ampia discrezionalità ad Autostrade
circa la definizione delle sue concrete modalità applicative.
Di conseguenza, Autostrade, su direttiva di Edizione, avrebbe
avuto la possibilità di definire modalità di selezione dei
partecipanti alle gare (quanto a dimensioni minime di fatturato,
esperienza consolidata nel settore, ecc.) e di organizzazione
delle gare stesse (per lotti, per singole aree, per gruppi
di servizi, ecc.), oltre che parametri di aggiudicazione
delle subconcessioni, in maniera tale da favorire la controllata
Autogrill: e questa avrebbe anche potuto beneficiare dei
privilegi informativi (su tempi e modalità di organizzazione
delle gare, programmi di sviluppo della rete autostradale,
localizzazione delle AdS più profittevoli, prospettive di
sviluppo delle singole aree, apertura di nuovi caselli,
ecc.) che diventano inevitabilmente disponibili tra società
facenti capo ad un medesimo centro di controllo.
Anche qualora, infine, fossero state prese misure idonee
a neutralizzare alcuni dei vantaggi sopra illustrati, offerti
dalla concentrazione ad Autogrill ed Edizione, veniva osservato
che sarebbero rimasti in ogni caso impregiudicati i vantaggi
strutturali di gruppo implicati dall’operazione. Tra questi,
la possibilità per Edizione -e quindi per Autogrill- di
beneficiare anche solo di parte delle royalties realizzate
da Autostrade (nella misura del 18%) dall'affidamento in
subconcessione del servizio di ristorazione autostradale:
possibilità che si traduceva in un indubbio incentivo a
porre in essere comportamenti strategici di gruppo, quali
la presentazione di offerte per l'affidamento delle subconcessioni
sistematicamente più competitive di quelle alla portata
dei concorrenti.
Nel corso del procedimento la società Edizione si rendeva
promotrice, però, di impegni intesi ad impedire che l'operazione
da lei notificata potesse comportare un rafforzamento della
posizione dominante di Autogrill.
Questi impegni, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni
e precisazioni fornite in proposito da Edizione nell'audizione
finale del 21 febbraio 2000 e negli altri atti del procedimento,
venivano dall’Autorità riepilogati e valutati nei termini
seguenti:
A) Edizione si impegnava affinché Autostrade e le altre
concessionarie del servizio autostradale da essa controllate
non assumessero direttamente la fornitura del servizio di
ristoro, ma l’affidassero sempre a terzi attraverso le procedure
previste dall'art. 4 delle convenzioni stipulate con l'ANAS.
Questo impegno, osservava l’Autorità, risultava idoneo ad
impedire che, quale effetto della concentrazione, Autostrade
e le altre società del gruppo si avvalessero della facoltà
di assumere direttamente, alla scadenza delle subconcessioni,
la fornitura del servizio di ristoro autostradale, in tal
modo rafforzando la posizione dominante di Autogrill.
B) Edizione si impegnava, altresì, affinché Autostrade e
le sue controllate affidassero ad uno o più soggetti terzi,
indipendenti e altamente qualificati, la gestione delle
procedure di cui al punto A), inclusa la definizione dei
requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione
nonché l'adeguata pubblicizzazione di tutte le informazioni
rilevanti -che dovevano ricomprendere i dati riguardanti
i flussi di traffico, il target di fatturato ed ogni altro
dato riguardante l'area di insistenza del servizio oggetto
di concessione- (verbale di audizione di Edizione del 21
febbraio 2000 e memoria del 22 febbraio 2000). E questo
impegno, sempre ad avviso dell’Autorità, poteva reputarsi
idoneo a impedire che, nella fase dell’assegnazione delle
nuove concessioni e del rinnovo di quelle preesistenti che
sarebbero venute a scadenza, Autogrill ricavasse un vantaggio
concorrenziale consistente nel beneficiare di privilegi
informativi e di gare strutturate in modo ad essa favorevole.
L’Autorità riteneva che gli impegni di cui ai punti A) e
B), pur necessari, non fossero, peraltro, sufficienti ad
impedire il rafforzamento della posizione di Autogrill sui
mercati del servizio di ristorazione autostradale, in quanto
lasciavano impregiudicati i vantaggi strutturali di gruppo
precedentemente accennati. Pertanto agli impegni proposti
da Edizione affiancava una ulteriore misura: Autogrill non
avrebbe potuto incrementare la propria quota percentuale
rispetto al numero totale dei punti di ristoro presenti
sulle tratte autostradali gestite dal gruppo Autostrade.
In definitiva, dunque, l’Autorità, essendo pervenuta alla
conclusione che con l’attuazione delle misure esposte la
concentrazione non sarebbe stata suscettibile di determinare
il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare
o ridurre in termini sostanziali e durevoli la concorrenza,
con deliberazione n. 8090 del 2 marzo 2000 stabiliva di
autorizzare l'operazione comunicatale prescrivendo, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, della legge n. 287/1990, il “pieno
rispetto” delle seguenti condizioni:
“ a) che Autostrade e le altre società concessionarie del
servizio autostradale da essa controllate non assumano direttamente
la fornitura del servizio di ristoro e affidino sempre a
terzi la fornitura di tale servizio attraverso le procedure
previste dall'articolo 4 delle convenzioni stipulate con
l'ANAS;
“ b) che Autostrade e le società da essa controllate affidino
ad uno o più soggetti terzi, indipendenti e altamente qualificati,
la gestione delle procedure di cui al precedente punto a),
inclusa la definizione dei requisiti di partecipazione e
dei parametri di aggiudicazione, nonché l'adeguata pubblicizzazione
di tutte le informazioni rilevanti, che dovranno includere
i dati riguardanti i flussi di traffico, il target di fatturato
e ogni altra informazione che riguardi l'area sulla quale
insiste il servizio oggetto di concessione;
“ c) che Autogrill non incrementi la propria quota, pari
al 72%, riferita al numero di punti di ristoro attualmente
affidati direttamente o indirettamente alla medesima Autogrill,
rispetto al numero totale dei punti di ristoro presenti
sulle tratte autostradali gestite dal gruppo Autostrade.”
2. Tempo dopo, tuttavia, l’Autorità Garante, nell’ambito
dei procedimenti C5249 e I523, acquisiva presso la sede
di Autogrill dei documenti che offrivano motivo di ritenere
che la società Autostrade avesse direttamente partecipato
al disegno delle gare già dette e alla concreta messa a
punto delle relative procedure, inclusa la definizione dei
requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione,
ed altresì che Autogrill fosse stata messa a conoscenza
delle strategie che Autostrade andava elaborando in merito
alle stesse gare. In ragione di tanto, con delibera del
12 settembre 2002 l’Autorità contestava alle società Edizione
e Autostrade la violazione di cui all'art. 19, comma 1,
della legge n. 287/1990 per non avere ottemperato agli obblighi
stabiliti dalla precedente delibera autorizzatoria n. 8090
del 2 marzo 2000, avviando così il relativo procedimento
sanzionatorio
. Quanto poi emergeva dopo l’avvio del procedimento confermava,
secondo l’Autorità, la sussistenza della violazione contestata,
e cioè il mancato rispetto della misura B) prescritta dal
provvedimento n. 8090, avvalorando l’ipotesi accusatoria
di un coordinamento fra Autostrade ed advisor nell’elaborazione
della struttura delle gare, inclusi i requisiti di ammissione
e i parametri di aggiudicazione.
La lettura del provvedimento autorizzatorio della concentrazione
rendeva chiaro, secondo l’Autorità, che Autostrade sarebbe
dovuta rimanere terza rispetto al complesso delle attività
propedeutiche al lancio delle gare, poiché solo in questo
modo si sarebbe potuto “neutralizzare completamente il rischio
teorico di discriminazione a vantaggio di Autogrill” . Ed
Edizione sarebbe stata pienamente consapevole della necessità
di demandare ad un terzo l’intera elaborazione della struttura
di gara, tanto da essersi impegnata proprio in tal senso
affermando che “l’advisor [avrebbe avuto] il compito di
definire i criteri [...] e avrebbe individuato i parametri.
Dagli elementi raccolti era risultato, invece, che il mandato
conferito all’advisor (KPMG) nell’aprile del 2001 aveva
riguardato non “l’organizzazione e l’esecuzione delle procedure
di gara”, come richiesto dagli impegni di Edizione, bensì
la prestazione in merito di una mera attività di consulenza.
In particolare, dall’esame della corrispondenza intercorsa
tra Autostrade e KPMG che aveva preceduto il conferimento
dell’incarico risultava concordato che la seconda avrebbe
dovuto svolgere attività di semplice affiancamento della
prima anche nella definizione dei requisiti di partecipazione
e dei parametri di aggiudicazione delle gare. L’advisor,
pertanto, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate
all’organizzazione della procedura di gara avrebbe dovuto
limitarsi a collaborare con Autostrade, e quest’ultima,
contrariamente a quanto contenuto negli impegni di Edizione,
alla stregua del mandato conferito aveva previsto di elaborare
essa stessa, sia pure con l’assistenza di KPMG, i requisiti
di partecipazione alle gare e i parametri di aggiudicazione.
Proseguiva l’Autorità esponendo che il comportamento successivo
di Autostrade era stato coerente con il contenuto del mandato
conferito all’advisor, e quindi, come già questo, in contraddizione
con gli impegni di Edizione che erano stati recepiti dalla
delibera n. 8090.
Edizione, dunque, là dove aveva consentito che Autostrade
non rimanesse neutrale rispetto all’elaborazione della struttura
delle procedure di affidamento delle subconcessioni di servizi
di ristoro, e così permesso, nei fatti, che Autogrill potesse
beneficiare di privilegi informativi, avrebbe disatteso
la prescrizione impostale.
Nelle more del nuovo procedimento, con istanza della società
Autostrade pervenuta in data 6 dicembre 2002 veniva domandato
all’Autorità il riesame della misura sub B) del provvedimento
n. 8090 e perciò la sua modifica o precisazione.
All’esito del procedimento, con deliberazione n. 11473 del
12 dicembre 2002 l’Autorità Garante, sulla base degli argomenti
sopra sunteggiati, si pronunziava nel senso di accertare
la mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla propria
delibera n. 8090 del 2000 ai sensi dell'articolo 19, comma
1, della legge n. 287/1990, e si determinava per la diretta
imputazione della relativa responsabilità alla sola Edizione.
Sicché, respinta l’istanza di riesame della misura B) presentatale,
e ritenuti sussistenti presupposti idonei a giustificare
l’irrogazione della sanzione prevista dalla norma citata
nella misura del 3% del fatturato realizzato nei mercati
interessati dalla concentrazione, infliggeva ad Edizione
la sanzione dell’importo di 15,8 milioni di euro.
3. Avverso questo provvedimento ricorrevano in primo
grado società Edizione ed Autostrade.
I Giudici di primo grado respingevano il ricorso.
Appella la sola Società Edizione. Resiste l’Autorità. Si
è costituita Autostrade.
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore
illustrazione delle rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2004 le cause sono state
trattenute in decisione.
4. L’infondatezza dell’appello esime il Collegio
dallo scrutinio delle eccezioni svolte dall’autorità appellata.
5. Con il primo ordine di censure l’appellante revoca
in dubbio la stessa applicabilità alla fattispecie per cui
è causa della norma punitiva di cui si è avvalsa l’Autorità.
Edizione, dopo avere premesso che l’art. 19, comma 1, della
legge n. 287 deve essere letto alla luce del principio generale
di legalità di cui alla legge n. 689\1981 (richiamata dall’art.
31 della stessa fonte), deduce che l’ipotesi della mancata
osservanza delle misure di cui all’art. 6, comma 2, ult.
parte, della legge n. 287 non figurerebbe tra le tassative
situazioni indicate come punibili dalla norma sanzionatoria.
Questa, operando un espresso rinvio ristretto ai commi 1
e 3 dell’art. 18 della legge, renderebbe infatti perseguibili
unicamente due tipologie comportamentali: la realizzazione
di un’operazione di concentrazione vietata dall’Autorità
e la mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla
medesima solo ex post, a concentrazione già eseguita, al
fine di eliminarne gli effetti distorsivi. La fattispecie
dell’autorizzazione condizionata non rientrerebbe, quindi,
nello spettro della norma sanzionatoria.
La stessa società insiste, infine, sull’assunto che la presente
vicenda sarebbe lontana dall’integrare la figura, prevista
dal combinato disposto degli artt. 18 c. 1 – 19 c. 1, della
concentrazione vietata dall’Autorità. Ciò in quanto l’obbligo
della cui inosservanza si tratta integrava una semplice
misura comportamentale (e non strutturale), la condotta
trasgressiva accertata non era stata a suo tempo univocamente
vietata, ma solo in via interpretativa veniva reputata confliggente
con obiettivi e ratio della delibera n. 8090, ed infine
per il fatto che non era stato dimostrato il prodursi di
reali conseguenze anticoncorrenziali.
5.1. La censura non coglie nel segno.
La ricostruzione offerta dall’appellante non è confortata
dal dettato normativo, traguardato sia sul piano letterale
sia sul versante logico-sistematico.
Giova prendere le mosse dal dato positivo.
In base all'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990,
“Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione
in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma
1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3
del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative
pecuniarie …” .
Quanto all'articolo 18, comma 1, della stessa legge, vi
si stabilisce che "l'Autorità, se in esito all'istruttoria
di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra
tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione".
Le operazioni “contemplate dall'articolo 6” (rubricato “Divieto
delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà
di concorrenza”) sono, alla stregua del primo comma, le
concentrazioni che "comportino la costituzione o il rafforzamento
di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo
da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la
concorrenza". Il comma 2 della medesima norma dispone inoltre
che, in presenza di concentrazioni caratterizzate dalla
potenzialità distorsiva di cui sopra, l’autorità vieta la
concentrazione o l’autorizza prescrivendo le misure necessarie
ad impedire tali conseguenze.
Ebbene, prendendo le mosse da dettato letterale, si deve
osservare che l’articolo 19, comma 1, non rinvia direttamente
alle disposizioni di cui all’articolo 6 ma al disposto dell’articolo
18. Detta ultima norma, posta a valle della disciplina dettata
dagli articoli 16 e 17 in tema di procedimento conseguente
alla preventiva comunicazione di un’operazione di concentrazione,
contempla, al comma 1, la fattispecie del divieto; al comma
2, la comunicazione in merito all’inesistenza dei presupposti
per l’esercizio del potere interdittivo, ed al comma 3,
la fattispecie degli effetti del divieto intervenuto a seguito
della realizzazione della operazione.
Ora, la circostanza che il legislatore abbia considerato
come possibili sbocchi dell’istruttoria il divieto e il
non liquet, senza considerare expressis verbis la fattispecie
dell’autorizzazione condizionata, dimostra come detta ultima
fattispecie sia stata considerata come una species del genus
dei provvedimenti vetitori, pur se non nella formula secca
dell’interdizione perentoria ma in quella attenuata del
divieto dell’operazione in mancanza dell’accoglimento e
dell’attuazione delle misure correttive reputate indispensabili
ai fini dell’elisione degli effetti anticoncorrenziali che
altrimenti renderebbero la fattispecie, nella sua versione
primitiva, intrinsecamente illecita.
La ricostruzione, sempre sul piano positivo, è confortata
dalle lettura coordinata degli articoli 18 e 19, in rapporto
all’articolo 6 della medesima normativa.
La rubrica di detta ultima disposizione, titolata “Divieto
delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà
di concorrenza”, mostra di considerare come ipotesi di divieto,
pur se con le differenti modulazioni prima descritte, sia
il provvedimento puramente interdittivo che la cosiddetta
autorizzazione condizionata, a questo punto meglio qualificabile
in termini di divieto dell’operazione in mancanza di puntuale
ed integrale rispetto delle prescrizioni correttive. Si
aggiunga che il secondo comma della norma in menzione considera
i due esiti provvedimentali sopra descritti come i precipitati
di una istruttoria che ha portato all’identico accertamento
dell’idoneità dell’operazione oggetto di denuntiatio ad
eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
In ambo i casi la concentrazione viene allora considerata
illecita e, quindi, vietata, salvo verificare l’utilità
di misure capaci di neutralizzare la potenzialità distorsiva
della fattispecie. Il che vale a dire che, pur a fronte
della cd. autorizzazione condizionata, l’Autorità ha espresso
in modo compiuto e definitivo il suo giudizio negativo -
e quindi il suo divieto, nella sostanza come nella forma
- circa la liceità dell’originaria operazione di concentrazione.
La concentrazione vietata e quella realizzata senza il rispetto
delle prescrizioni, presentano allora identici effetti anticompetitivi,
parimenti e definitivamente valutati in termini di illiceità
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge.
Concludendo sul punto, un esame sinergico delle disposizioni
di cui agli articoli 6, 18 e 19 consente di reputare che
il rinvio del primo comma di detta ultima disposizione alla
concentrazione vietata ai sensi dell’articolo 18, comma
1, comprenda entrambe le forme di divieto di cui all’articolo
6, comma 2.
5.2. Il dato letterale è confortato dall’indagine
sulla natura dei poteri affidati all’Autorità in materia
di concentrazioni.
Indagine che, secondo consolidate coordinate pretorie, deve
lumeggiare lo spessore sostanziale del potere e delle posizioni
soggettive antagoniste, senza essere influenzata in termini
decisivi dal nomen juris utilizzato dal legislatore.
Onde verificare la natura giuridica della cd. autorizzazione
condizionata, occorre verificare, allora, se, in subiecta
materia, l’Autorità sia dotata di un potere autorizzatorio
al cospetto del quale venga in rilievo un diritto in attesa
di espansione secondo lo schema del rapporto amministrativo
di stampo autorizzatorio.
L’analisi sistematica della disciplina interna e comunitaria
consente di dare risposta negativa al quesito, ricavandosi
con nettezza che la realizzazione di una concentrazione
non necessita di un provvedimento autorizzatorio capace
di espandere un diritto sospensivamente condizionato o fievole
ma costituisce espressione libera di un diritto di iniziativa
economica privata, suscettibile di incorrere nel potere
inibitorio-repressivo. Non diritto condizionato necessitante
di espansione autorizzatoria dunque; ma espressione di libertà
suscettibile di incisione mercé l’esercizio di un potere
di divieto nelle due accezioni prima ricordate.
L’assunto è confermato dai seguenti rilievi:
a)il procedimento non prende avvio da un’istanza autorizzatoria
ma da una mera comunicazione preventiva dell’operazione
(articolo 18, comma 1);
b)l’esito positivo dell’istruttoria non sbocca in un titolo
abilitante ma ha le forme del mero riscontro dell’assenza
dei presupposti per l’esercizio del potere di divieto (articolo
18, comma 2);
c)l’operazione è suscettibile di attuazione anche prima
della definizione dell’istruttoria, salve le misure cautelari
di cui all’articolo 17 e ferma restando l’adozione di misure
correttive in caso di verifica postuma di effetti anticompetitivi
(articolo 18, comma 3);
d)l’infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi
dell’articolo 16, comma 4, per la definizione della procedura,
non vale a radicare un silenzio-assenso, ossia una fattispecie
di provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza, ma
si limita a consumare il potere interdittivo per intuibili
ragioni di certezza.
I convergenti elementi di cui sopra, letti alla luce dell’omogenea
disciplina comunitaria (vedi par. 5.4.), consentono allora
di concludere che l’effettuazione delle operazioni di concentrazione
costruisce espressione della libertà di iniziativa economica
suscettibile di esplicazione senza avere necessità di titoli
autorizzatori preventivi; i poteri in capo all’Autorità
si risolvono pertanto nel divieto, a seconda dei casi suscettibile
di intervenire a monte o a valle del concreto dispiegarsi
dell’iniziativa economica, di un’operazione considerata
idonea a determinare una permanente deformazione della struttura
del mercato in chiave anticompetitiva. La stessa comunicazione
preventiva non vale allora a radicare un inesistente potere
autorizzatorio, estraneo al sistema dei controlli di cui
alla legge n. 287/1990 con l’unica eccezione delle autorizzazioni
deroga ex art. 4, ma si spiega con l’esigenza di consentire
un controllo ove possibile preventivo rispetto ad un’operazione
che, per la sua strutturalità, presenta significative difficoltà
in termini di deconcentrazione.
Le considerazioni fin qui svolte circa l’inesistenza di
un potere autorizzatorio, consentono allora di reputare
che se l’amministrazione non detiene il potere di autorizzare
l’operazione, non ha a fortiori neanche il potere di rendere
un’autorizzazione condizionata in senso stretto. Nonostante
l’atecnico utilizzo, in seno all’articolo 6, comma 2, del
nomen “autorizzazione”, la cd. “autorizzazione condizionata”
al rispetto delle prescrizioni va pertanto qualificata in
termini sostanzialistici come divieto di un’operazione valutata
come inamissibilmente anticompetitiva in assenza misure
correttive adottate nell’esercizio di un collegato potere
prescrittivo.
Identico è infatti il ricordato presupposto delle due misure
di cui all’articolo 6, comma 2, ossia la valutazione in
termini di illiceità dell’operazione congegnata, da cui
discende l’esplicazione del potere interdittivo.
Si deve quindi ribadire che, nel sistema dei controlli sulle
concentrazioni, l’autorizzazione corredata dalla prescrizione,
però, di misure (strutturali o comportamentali) dirette
ad impedire determinate conseguenze pregiudizievoli, e cioè
che si verifichi “la costituzione o il rafforzamento di
una posizione dominante … in modo da eliminare o ridurre
in modo sostanziale e durevole la concorrenza”, significa
vietare la concentrazione nei termini in cui era stata concepita
e comunicata dalle imprese interessate: ed un divieto del
genere è ontologicamente insito in un’autorizzazione soggetta
al rispetto di prescrizioni capaci di evitare un vulnus
che, in caso contrario, si produce in termini identici rispetto
alla realizzazione di un’operazione tout court vietata.
Il mancato rispetto della prescrizione, al pari della realizzazione
di una concentrazione in toto interdetta, equivale all’
inottemperanza ad un provvedimento di divieto, concretando
una condotta formalmente violativa di un provvedimento interdittivo
e sostanzialmente lesiva del medesimo bene giuridico.
La differenza, poi, tra misure comportamentali e strutturali
non incide sulla esistenza della violazione in ambo i casi
di prescrizioni il cui rispetto è integralmente stato reputato
necessario per evitare l’effetto anticoncorrenziale stigmatizzato
dall’articolo 18, comma 1, potendo rilevare il discrimen
sul versante meramente sanzionatorio, alla luce della verifica
(vedi par. 6) della portata e dell’importanza della misura
e della relativa trasgressione. La trasfusione in una condizione-prescrizione
imposta dall’Autorità rende poi non decisiva la circostanza
che la stessa abbia avuto la sua scaturigine in un impegno
delle imprese interessate, essendo con chiarezza differenziata
oltretutto la fattispecie in esame rispetto all’ipotesi
di cui all’articolo 18, comma 2, nella parte in cui si fa
riferimento alla prova delle parti di avere eliminato dall’originario
progetto gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
Risulta allora confermato che il precetto dell’art. 19,
comma 1, va inteso nel senso di riferirsi, con il suo richiamo
al divieto di cui all’art. 18 c. 1 (che a sua volta rinvia
all’art. 6), a tutte le fattispecie di concentrazione comunque
vietate dall’art. 6 c. 1 della stessa legge.
5.3. A sostegno ulteriore della lettura fin qui svolta
si pone la considerazione relativa alla necessità di privilegiare
la soluzione ermeneutica conforme al cd. principio dell’effetto
utile, che consenta cioè di dare del sistema normativo una
lettura armonica rispetto all’obiettivo di assicurare adeguata
tutela al valore costituzionale e comunitario della tutela
della concorrenza.
La soluzione ermeneutica offerta dall’appellante e qui contrastata,
depotenzia, infatti, l’essenza del potere prescrittivo attribuito
all’Autorità dall’articolo 6, comma 2, seconda parte, in
guisa da redere inutiliter datae le misure correttive di
cui si è detto, nonostante le stesse siano state considerate
irrinunciabili al fine della salvaguardia di una dinamica
concorrenziale altrimenti strutturalmente frustrata.
La lettura restrittiva dell’articolo 19, comma 1, svolta
in sede di ricorso, porta infatti a ritenere non autonomamente
ed effettivamente sanzionate le prescrizioni dettate dall’Autorità,
a prescindere dalla caratterizzazione strutturale o comportamentale
delle medesime; e, quindi, a legittimare le imprese a tenere
una condotta pure vietata e considerata illecita dall’Autorità.
Le alternative sanzionatorie paventate in sede di gravame
e di discussione non risultano pertinenti al caso di specie
e comunque, si appalesano a tutta prima incapaci di attingere
l’effetto utile di cui si è detto. In ordine all’articolo
15, è sufficiente rimarcare l’inestensibilità all’ipotesi
di illecito strutturale, dato dalla realizzazione di concentrazione
vietata, lesiva della struttura del mercato, di misure sanzionatorie
calibrate su illeciti meramente attizi e comportamentali
(intese restrittive ed abusi di posizione dominante), incidenti
sul funzionamento del mercato.
La consapevolezza, in capo alle imprese, dell’anticoncorrenzialità
e, soprattutto, il definitivo accertamento di quest’ultima
da parte dell’Autorità, non permettono, poi, di accomunare
questa evenienza, come vorrebbe l'odierna ricorrente, alla
situazione, fotografata dall’articolo 18, comma 3, delle
imprese che, nelle more di una pronuncia, abbiano realizzato
una concentrazione solo successivamente risultata, a conclusione
dell'istruttoria, non assentibile (imprese le quali sono
soggette, senza sanzione, solo alle misure necessarie a
ripristinare condizioni di concorrenza effettiva eliminando
gli effetti distorsivi nel frattempo generatisi). Del tutto
atipico ed inefficace si appalesa, a ben vedere, il sistema
di controllo prefigurato dall’appellante, sul solco dell’articolo
18, comma 3; sistema incentrato sull’inefficacia dell’autorizzazione
(provvedimento, quest’ultimo, oltretutto estraneo allo spettro
reale dei poteri dell’Autorità come sopra ricordato), sull’
imposizione di nuove misure ripristinatorie (costituenti
un defatigante duplicato delle misure correttive già date)
e, infine, sulla possibilità per le imprese di rinunciare
al concentrazione o di adeguarsi alle misure ripristinatorie
(soluzione che rimette alla libertà di impresa il rispetto
delle prime e delle seconde prescrizioni e, soprattutto,
lascia prive di conseguenze le violazioni già perpetrate
e gli effetti lesivi da queste partoriti).
Non persuade, in definitiva, la pretesa di accomunare un
comportamento lecito, quale la realizzazione di una concentrazione
non ancora vietata ex articolo 18, comma 3, e la tenuta
di una condotta illecita e non conforme ad una logica di
leale cooperazione, quale la realizzazione della concentrazione
secondo modalità vietate dall’Autorità.
Contraria ad un ratio legis tesa a valorizzare la portata
precettiva delle misure imposte dall’Autorità al fine di
evitare divieti rigidi penalizzanti per le imprese e, al
tempo stesso, di scongiurare vulnera al giuoco concorrenziale,
è in definitiva una soluzione che rende le imprese destinatarie
del precetto libere di trasgredirlo fino a quando non intervengano
nuovi precetti, volti questi ultimi ad attivare, a loro
volta, una ulteriore e libera decisione dei privati interessati
circa la convenienza della prosecuzione della concentrazione
con i correttivi imposti in seconda battuta dall’Autorità
5.4. La soluzione divisata in sede di appello non
trova sponda neanche nel quadro comunitario.
Esulando dall’ambito del presente giudizio l’approfondimento
del quadro dei poteri della Commissione in materia di concentrazioni,
è sufficiente rimarcare che:
a) il richiamo ai principi comunitari di cui all’articolo
1, comma 4, della legge 287/1990, non vale ad imporre una
precisa simmetria circa la natura dei poteri e delle misure
sanzionatorie irrogabili dalle autorità nazionali e comunitarie,
dovendosi al contrario reputare conforme ai principi europei
una soluzione interna calibrata in termini di maggiore efficacia
deterrente e sanzionatoria con riferimento a condotte lesive
di beni primariamente tutelati in ambito europeo;
b) la legge n. 287/1990 non conosce la distinzione tra condizioni
ed oneri evocata dall’appellante con riguardo al regolamento
comunitario sulle concentrazioni n. 4064/1989, nell’ambito
di una prospettiva tesa a dimostrare la sanzionabilità delle
sole violazioni degli oneri, diversamente dalla trasgressione
delle condizioni;
c) una lettura conforme al ricordato principio comunitario
dell’effetto utile, della disciplina dettata dall’articolo
14, comma 2, del citato regolamento consente di leggere
il rinvio agli oneri imposti in sede di provvedimento provvisorio
ex art. 7, comma 2, e di misura definitiva ai sensi dell’articolo
8, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento comunitario,
come riferito anche alla violazione delle condizioni poste
alla concentrazione in relazione ad impegni assunti dalle
imprese interessate (in tal senso si veda la comunicazione
della Commissione pubblicata sulla GUCE C68 del 2 marzo
2001);
d) il regolamento n. 139/2004, all’articolo 14, paragrafo
2, lettera d), ha chiartito expressis verbis l’esistenza
del potere sanzionatorio della Commissione in caso di violazione
di qualsiasi impegno assunto dalle imprese in sede di controllo
delle concentrazioni.
5.5.Questa interpretazione non trova poi preclusione
nei principi di certezza, tassatività e determinatezza a
cui sono soggette le disposizioni sanzionatorie, in quanto
dalla norma interpretata emerge con chiarezza, senza che
al riguardo sia ravvisabile una lacuna che renda necessario
il ricorso ad una non ammissibile analogia in malam partem,
accanto all’intenzione legislativa di assoggettare a sanzione
pecuniaria la realizzazione di concentrazioni vietate, la
consapevolezza che operazioni così qualificabili si configurino
anche quando sia stata omessa l'osservanza delle prescrizioni
che erano state dettate per impedire che la concentrazione
prefigurata producesse conseguenze anticompetitive.
L’art. 19 sanziona, dunque, anche la realizzazione di una
concentrazione in cui l'Autorità abbia ravvisato caratteristiche
anticoncorrenziali solo quando non corretta da determinate
misure, ove queste finiscano inosservate.
6. Si può ora passare alle censure che attengono
all’entità della sanzione.
Anche in sede di appello la società sanzionata si è doluta
che l’Autorità abbia affermato in modo apodittico la gravità
dell’infrazione, senza effettuare alcuna valutazione dei
suoi profili oggettivi e soggettivi. Tra i primi è stato
messo in risalto il punto che delle tre condizioni a suo
tempo imposte dall’Autorità, dopo tutto, due di esse (quelle
di cui alle lettere a) e c) del provvedimento n. 8090) erano
state rispettate. Quanto ai profili soggettivi della responsabilità
ascrittale, Edizione ha contestato la significatività e
concludenza degli elementi di prova dai quali era stata
inferito la conoscenza da parte sua (anch’essa valorizzata
dall’Amministrazione) del coinvolgimento di Autostrade nella
predisposizione delle procedure di gara.
Si mette poi l’accento sulla circostanza che l’autorità
non avrebbe adeguamente indagato circa l’effettiva esistenza
di effetti anticoncorrrenziali delle violazioni in parola;
così come la debita importanza non sarebbe stata data all’impossibilità
di esplicare un controllo sulle scelte di pertinenza di
Autostrade e alla scarsa chiarezza della prescrizione trasgredita.
Le censure non colgono nel segno
6.1. Va preliminarmente rammentato che, mentre con
riferimento alle figure delle intese restrittive e degli
abusi di posizione dominante la qualificazione della singola
violazione in termini di gravità condiziona la possibilità
di un intervento sanzionatorio pecuniario su di essa (art.
15 c. 1 legge n. 287), l’inottemperanza al divieto di concentrazione
è sanzionata dall’art. 19 indipendentemente dalla sussistenza
di questo estremo. A proposito di questa violazione è richiesto
di avere riguardo al livello di gravità dell’infrazione
semplicemente come ad uno dei parametri utili a pervenire
ad una congrua e proporzionata misura della sanzione, in
una con il comportamento dell’impresa finalizzato a porre
rimedio alle conseguenze della violazione ed alle e condizioni
economiche (articolo 11 della legge n. 689/1981).
Va altresì rimarcato che con il provvedimento in epigrafe,
in presenza di limiti edittali compresi tra l’uno ed il
dieci per cento del fatturato rilevante (art. 19 cit.),
l’Autorità ha quantificato la sanzione in contestazione
applicando la percentuale, dettamente al di sotto della
metà della sanzione teoricamente comminabile, del tre per
cento del fatturato. Fatte queste considerazioni preliminari,
l’esame dei passaggi argomentativi del provvedimento dei
quali ci si deve ora occupare (paragrr. 100-105) rivela
subito come l’apprezzamento dell’Autorità si sia correttamente
formato valutando l’infrazione accertata nei suoi profili
tanto soggettivi quanto oggettivi, risultando immune dalle
censure svolte in primo grado e ribadite in appello.
6.2 Sul piano soggettivo, va rimarcato che la responsabilità
dell’Edizione non è stata affermata in relazione alla non
ammissibile imputazione di un fatto altrui quanto con riferimento
al fatto proprio dato dalla mancata tenuta dei comportamenti
necessari al fine di indurre Autostrade al rispetto delle
prescrizioni dettate dall’Autorità, segnatamente sub specie
di non ingerenza nelle scelte dell’advisor in ordine all’espletamento
delle procedure selettive per la scelta dei gestori delle
aree di sosta nella rete autostradale. Detta soluzione è
coerente con la considerazione che nella specie soggetto
attivo dell’operazione della concentrazione non poteva che
essere (se non altro in via principale), in una fattispecie
di acquisto esclusivo di controllo giusta il disposto dell’articolo
5, comma 1, lettera b), della legge 287, il soggetto che
acquisisce il controllo di altra impresa; nonché con la
circostanza che la condizione aveva riflettuto il contenuto
di impegno assunto dall’Edizione nell’assunto della sua
possibilità di svolgere le attività necessarie al fine di
assicurarne l’integrale rispetto.
A fronte di detti rilevi non persuade l’insistito accento
sull’ inesigibilità del controllo di una prescrizione riflettentesi
sull’altrui autonomia imprenditoriale, a tutta prima smentito
dall’assunzione di un specifico impegno in tale direzione.
Per converso, la documentazione in atti dimostra la conoscenza
da parte della società ricorrente, se non altro attraverso
la continuativa partecipazione dei rappresentanti di Edizioni
alle riunioni del comitato esecutivo di Autostrade dedicate
al tema, della condotta tenuta dalla società controllata
non compatibile con la neutralità rispetto alla disciplina
di gara oggetto dell’impegno di cui sopra; così come non
consta alcuna condotta di Edizioni volta a persuadere Autostrade
a tenere comportamenti compatibili con gli impegni dalla
prima volontariamente assunti.
Nella sostanza, sul piano soggettivo, la condotta appare
caratterizzata dal profilo della piena consapevolezza della
società sanzionata circa la continuativa trasgressione delle
prescrizioni dell’Autorità, in guisa da rendere non fondati
i rimproveri sul punto mossi in sede di appello al provvedimento
impugnato.
6.3. Del pari non fondate risultano le censure tese
a stigmatizzare la sanzione sul piano dell’adeguatezza rispetto
ai contorni oggettivi dell’illecito sanzionato.
Giova ricordare che la prescrizione della cui inosservanza
si controverte aveva ad oggetto l’affidamento da parte di
Autostrade “ad uno o più soggetti terzi, indipendenti e
altamente qualificati, (del) la gestione delle procedure
di cui al precedente punto a), inclusa la definizione dei
requisiti di partecipazione e dei parametri di aggiudicazione
…”.
Di qui la deduzione della difesa di parte resistente che
la piena partecipazione di Autostrade alla definizione delle
procedure di gara, integrando un’aperta violazione della
misura, costituiva di per sé stessa già un’inottemperanza
ad una misura strutturale di rilevanza primaria al fine
di assicurare in un momento nevralgico l’apertura di un
mercato tradizionalmente connotato da difficoltà di accesso.
La centralità della prescrizione, la protrazione nel tempo
della condotta violativa e, più a monte, la chiarezza della
portata precettiva della misura trasgredita, non consentono,
poi, di condividere le censure tese a stigmatizzare l’incongruità
della sanzione in rapporto alla limitata importanza della
violazione di una sola prescrizione nonché in merito alla
caratterizzazione non cristallina della condizione non adempiuta.
6.4. Non coglie nel segno, infine, la censura tesa
a stigmatizzare la mancata considerazione dell’assenza di
comprovati effetti anticompetitivi generati dalla violazione
della prescrizione di che trattasi.
La Sezione condivide l’assunto sostenuto dal primo giudice
secondo cui l’Autorità si è sentita esonerata da una puntuale
ed analitica indagine circa la verificazione in concreto
di specifici effetti anticompetitivi quali conseguenza della
violazione, in quanto, in sintesi, la misura di cui alla
lettera B) aveva finalità di prevenzione delle conseguenze
dannose potenzialmente rivenienti dalla realizzazione della
concentrazione sena le ricordate misure correttive. La stessa
circostanza che l’Autorità abbia imposto la neutralità del
soggetto incaricato della gestione delle gare è la dimostrazione
di come a tal fine non fosse sufficiente la prescrizione
di un obbligo di rispetto di regole competitive in sede
di gara. In sostanza la rilevanza della modifica della struttura
del mercato ha reso necessaria una non contestata misura
compensativa tesa ad escludere ex ante la possibilità di
condotte anticoncorrenziali in sede di regolazione della
procedura, nell’assunto dell’insufficienza e dell’inefficienza
di controlli ex post sul rispetto delle regole concorrenziale
nella gestione delle singole gare. Ne deriva l’irrilevanza,
ai fini dello scrutinio del provvedimento in parola - teso
alla sterilizzazione del soggetto incaricato della gestione
delle gare rispetto agli effetti anticoncorrenziali della
concentrazione sul mercato dell’assegnazione delle aree
di sosta - della sussistenza di concreti effetti anticompetitivi
in seno alla singole procedure; profilo quest’ultimo estraneo
all’odierno thema decidendum, in quanto concernente il diverso
piano della concreta coerenza delle specifiche procedure
di assegnazione delle aree di servizio con la disciplina
interna e comunitaria in materia di gare.
In definitiva la gravità dell’infrazione è stata ragionevolmente
desunta dal ruolo che la stessa prescrizione rivestiva nell’economia
del provvedimento, senza annettere rilievo al dato estrinseco
dell’andamento concreto delle procedure competitive
6.5 Le esposte considerazioni consentono di concludere
che la valutazione operata dall’Autorità si è formata in
modo completo e congruamente motivato, ed è stata rapportata
con equilibrio alla ragguardevole consistenza intrinseca
della violazione ed al dato soggettivo connotato dalla consapevole
violazione degli obblighi assunti in sede procedimentale
da parte dell’appellante .
7. Per le ragioni esposte, l’appello deve esser respinto.
Si rinvengono, tuttavia, ragioni tali da giustificare la
compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004 dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giorgio
GIOVANNINI Presidente Luigi MARUOTTI Consigliere Giuseppe
ROMEO Consigliere Giuseppe MINICONE Consigliere Francesco
CARINGELLA Consigliere Est.
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