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La giurisdizione della Corte dei conti in
materia di responsabilita' contabile nei confronti degli
amministratori e dipendenti degli enti pubblici economici
- e dunque dell'Ente Ferrovie dello Stato, ove i fatti di
causa siano anteriori alla sua trasformazione in societa'
per azioni - sussiste limitatamente agli atti che si configurano
come espressione di poteri autoritativi di natura pubblicistica.
(Nella fattispecie, relativa ad azione di responsabilita'
per il danno alla finanza pubblica conseguente all'atto,
adottato dall'amministratore straordinario dell'Ente Ferrovie
dello Stato il 12 marzo 1992, con il quale, modificando
la precedente convenzione attuativa del piano di sviluppo
del 'Sistema Alta velocita'' intercorso tra l'Ente e la
TAV s.p.a., erano state svincolate le anticipazioni previste
dalla detta convenzione in favore dei consorzi affidatari
delle opere, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice
ordinario, rilevando che la costituzione della TAV s.p.a.,
i successivi rapporti con quest'ultima e quelli con i consorzi
affidatari dei lavori si erano svolti secondo strumenti
tipici del diritto privato).
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