|
Non tutti i comportamenti implicanti un uso del
territorio sono riconducibili alla materia urbanistica, ma solo quelli
che, esprimendo l'esercizio di un potere amministrativo, siano collegati
ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato; in
difetto di tale collegamento, si configura - a carico della Pubblica
Amministrazione - un mero comportamento materiale, integrante, ove lesivo
di situazioni giuridiche di altri soggetti, un fatto illecito generatore
di danno, che e' al di fuori dell'ambito applicativo della riserva di
giurisdizione in favore del giudice amministrativo, prevista dall'art. 34
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205. Ne consegue che nelle controversie aventi ad
oggetto casi di occupazione c.d. usurpativa - nelle quali, manca una
valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera in
ragione della quale e' stata disposta l'occupazione di un fondo, o per
mancanza della dichiarazione di pubblica utilita' o perche'
questa sia venuta meno in seguito all'annuullamento dell'atto in cui era
contenuta ovvero sia divenuta inefficace - sussiste la giurisdizione del
giudice ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo
riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia
urbanistica e imponendosi, al riguardo, il rispetto dei principi
costituzionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazioni inerenti all'art. 1, del protocollo
addizionale n. 1, della CEDU, con particolare riguardo alla distinzione
tra l'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa (Nella specie,
approvato dal Comune il progetto dell'Azienda Municipalizzatata per la
realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani, sul ricorso del
proprietario dell'area, il Consiglio di Stato ha annulato la delibera per
l'illegittimita' della procedura espropriativa, in ragione della mancanza
dei termini iniziali e finali per l'espropriazione ed i lavori, e il
giudice ordinario, adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ha
disposto la restituzione dei terreni, previa rimozione dei rifiuti gia'
accumulati e delle opere di trasformazione dell'area in una discarica. Nel
giudizio di merito, instaurato davanti a quest'ultimo giudice, l'Azienda
ha proposto un regolamento preventivo di giurisdizione, in ragione del
fatto che il Consiglio di Stato sarebbe stato sia il giudice competente
per funzione sull'ottemperanza alla precedente decisione sia il titolare
della giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt. 34 e 35 D. Lgs. n. 80
del 1998, respinto dalla |