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| n. 7-2004 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 7 giugno 2004 n. 3617
Pres. Salvatore, Est. Cacace
Ricorsi riuniti:
- Tecnosistemi S.p.a. (Avv.ti R. Villata e A. Degli Espositi)
c. Motorola S.p.a., Datamat S.p.a. (Avv.ti M. Rubino Sammartano,
A. Cancrini e S. Vinti), Ministero dell’Interno (Avv. Stato),
Consorzio Securcomm (n. c.), Marconi Mobile S.p.a. (n. c.),
Siae Microelettronica S.p.a. (Avv.ti M. Rubino Sammartano,
A. Cancrini e S. Vinti);
- Sirti S.p.a. (Avv.ti R. Villata e A. Degli Espositi) c.
Motorola S.p.a., Datamat S.p.a. (Avv.ti M. Rubino Sammartano,
A. Cancrini e S. Vinti), Ministero dell’Interno (Avv. Stato),
Consorzio Securcomm (n. c.), Marconi Mobile S.p.a. (n. c.),
Siae Microelettronica S.p.a. (Avv.ti M. Rubino Sammartano,
A. Cancrini e S. Vinti);
- Consorzio Securcomm (Avv.ti L. Acquarone, F.G. Scoca,
D. Anselmi e R. Colagrande) c. Motorola S.p.a., Datamat
S.p.a., Siae Microelettronica S.p.a. (Avv.ti M. Rubino Sammartano,
A. Cancrini e S. Vinti), Ministero dell’Interno (Avv. Stato),
Marconi Mobile S.p.a. (n. c.), Sirti S.p.a. (n. c.), Tecnosistemi
S.p.a. (n. c.), Ericcson Enterprise S.p.a. (n. c.) |
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1. Processo amministrativo – Gara d’appalto
– Impugnazione dell’atto di esclusione – Ritiro dell’offerta
economica da parte dell’impresa ricorrente – Acquiescenza
– Non sussiste – Fattispecie
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2. Processo amministrativo – Gara d’appalto
– Impugnazione dell’atto di esclusione – Ritiro dell’offerta
economica da parte dell’impresa ricorrente – Carenza di
interesse – Non sussiste – Interesse strumentale alla rinnovazione
della gara – Sussiste – Fattispecie
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1. Non si ravvisa acquiescenza quando il
ricorso sia proposto da un’impresa che, nel corso del giudizio
avente ad oggetto la legittimità dell’atto di esclusione
da una gara, abbia ritirato la propria offerta economica;
tale circostanza non manifesta infatti una precisa ed inequivoca
volontà di accettare l’esito della gara, ma semmai può dare
luogo ad acquiescenza con riguardo alla sola prescrizione
della lex specialis che imponga la restituzione alle imprese
delle buste contenenti le offerte economiche relativamente
a progetti ritenuti tecnicamente inidonei
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2. Non si ravvisa carenza di interesse quando
il ricorso sia proposto da un’impresa che, nel corso del
giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’atto di esclusione
da una gara, abbia ritirato la propria offerta economica;
difatti, al fine della dimostrazione dell’interesse all’impugnazione
di atti in materia di appalti pubblici è sufficiente un
interesse strumentale a rimettere in discussione il rapporto
mediante la rinnovazione della procedura, non occorrendo
la prova che il ricorrente avrebbe vinto la gara. Tale interesse
strumentale certamente sussiste allorquando la Commissione
giudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità
tecnica, abbia già visionato e valutato altre offerte ed
abbia altresì proceduto all’apertura delle buste contenenti
le relative offerte economiche, poiché l’ impresa originariamente
esclusa potrà giocare le proprie chanches di vittoria nel
procedimento rinnovando, nel quale le offerte tecniche ed
economiche proprie e degli altri concorrenti non hanno alcun
valore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello:
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1) n. 6911 del 2003, proposto
da TECNOSISTEMI S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata
ed Andreina Degli Esposti ed elettivamente domiciliata presso
lo studio degli stessi, in Roma, via Paisiello, 33,
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contro
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- MOTOROLA S.p.A., in persona del
legale rappresentante p.t.;
- DATAMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli
Avv.ti Mauro Rubino – Sammartano, Arturo Cancrini e Stefano
Vinti ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, via Emilia, 88,
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|
nei confronti di
- MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro
p.t., costituitosi in giudizio, ex lege rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi,
12;
- CONSORZIO SECURCOMM,in persona del legale rappresentante
p.t.;
- MARCONI MOBILE S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., non costituitisi in giudizio
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e con l’intervento ad opponendum
di SIAE Microelettronica S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Mauro Rubino – Sammartano, Arturo Cancrini e Stefano Vinti
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, via Emilia, 88;
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2) n. 6912 del 2003, proposto
da SIRTI S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata
ed Andreina Degli Esposti ed elettivamente domiciliata presso
lo studio degli stessi, in Roma, via Paisiello, 33,
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|
contro
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|
- MOTOROLA S.p.A., in persona del
legale rappresentante p.t.;
- DATAMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli
Avv.ti Mauro Rubino – Sammartano, Arturo Cancrini e Stefano
Vinti ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, via Emilia, 88,
|
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|
nei confronti di
- MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro
p.t., costituitosi in giudizio, ex lege rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi,
12;
- CONSORZIO SECURCOMM, in persona del legale rappresentante
p.t.;
- MARCONI MOBILE S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., non costituitisi in giudizio
|
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|
e con l’intervento ad opponendum
di SIAE Microelettronica S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Mauro Rubino – Sammartano, Arturo Cancrini e Stefano Vinti
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, via Emilia, 88;
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3) n. 7842 del 2003, proposto da
CONSORZIO SECURCOMM, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Acquarone,
Franco Gaetano Scoca, Daniela Anselmi e Roberto Colagrande
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo,
in Roma, via Paisiello, 55,
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contro
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- MOTOROLA S.p.A., in persona del
legale rappresentante p.t.;
- DATAMAT S.p.A.,in persona del legale rappresentante
p.t.;
- SIAE Microelettronica S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., costituitesi in giudizio, rappresentate
e difese dagli Avv.ti Mauro Rubino – Sammartano, Arturo
Cancrini e Stefano Vinti ed elettivamente domiciliate presso
lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Emilia, 88
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e nei confronti di
- MINISTERO dell’INTERNO,in persona del Ministro
p.t.;
- DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA – DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI LOGISTICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO – SERVIZIO
GESTIONE CONTRATTI E FORNITURE, in persona del legale
rappresentante p.t.;
- COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
BANDITO IN DATA 6 AGOSTO 2001, in persona del legale
rappresentante p.t., costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati
presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi,
12;
- MARCONI MOBILE S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t.;
- SIRTI S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t.;
- TECNOSISTEMI S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t.;
- ERICCSON ENTERPRISE S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., non costituitisi in giudizio,
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tutti per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Roma, sez. I ter., n. 4109 del 12 maggio 2003,
nella parte in cui rigetta l’eccezione di improcedibilità
e/o inammissibilità dei ricorsi di primo grado.
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Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, in ciascuno
dei tre ricorsi, dell’Amministrazione dell’Interno, nonché
di MOTOROLA S.p.A., DATAMAT S.p.A. e SIAE Microelettronica
S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
domande e difese; Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 6 aprile 2004,
la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Riccardo Villata per
SIRTI S.p.A. e TECNOSISTEMI S.p.A., gli avv.ti Lorenzo Acquarone
e Roberto Colagrande per CONSORZIO SECURCOMM, gli avv.ti
Stefano Vinti e Pierluigi Piselli, in sostituzione dell’avv.
Arturo Cancrini, per MOTOROLA S.p.A., DATAMAT S.p.A. e SIAE
Microelettronica S.p.A., nessuno essendo ivi comparso per
l’Amministrazione dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con separati ricorsi al T.A.R. per il Lazio,
sede di Roma, le società Motorola s.p.a. e Datamat s.p.a.
( rispettivamente mandataria e mandante di un’A.T.I. costituenda
ai fini della partecipazione alla gara a procedura ristretta
indetta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per la
Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.
C del D. lgs. 24.07.1992, n. 358, per la fornitura di una
rete radiomobile digitale “Interpolizie” nell’ambito del
Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 Regioni Obiettivo
1 – Piano Operativo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”
), hanno contestato la regolarità della gara stessa, censurando
sia la ammissione alla medesima del Consorzio SECURCOMM
( capofila in R.T.I., già al momento della domanda di qualificazione,
con le società ERICCSON TECNOSISTEMI S.p.A e SIRTI S.p.A,
successivamente esteso alla mandante TECNOSISTEMI S.p.A,
prequalificatasi in modo autonomo, risultato aggiudicatario
provvisorio e, quindi, definitivo della gara medesima ),
sia la legittimità della esclusione della loro offerta tecnica,
ritenuta inidonea dalla Commissione appositamente incaricata.
I primi giudici, con decisione parziale n. 4109/2003, hanno
tra l’altro respinto l’eccezione, sollevata dalle controinteressate
(odierne appellanti), di inammissibilità e/o improcedibilità
dei ricorsi per intervenuta acquiescenza e per carenza di
interesse, determinate, a loro avviso, dall’intervenuto
ritiro della busta contenente la propria offerta economica,
effettuato dalle società ricorrenti dopo aver proposto i
ricorsi stessi.
Appellano ora, con tre distinti ricorsi ( n. 6911/03, n.
6912/03 e n. 7842/03 ), rispettivamente Tecnosistemi S.p.A.,
Sirti S.p.A. e Consorzio Securcomm ( le prime due mandanti
ed il terzo capofila dell’A.T.I. risultata aggiudicataria
), sostenendo, sotto varii profili, l’erroneità delle conclusioni,
cui è pervenuta sul punto la decisione di primo grado.
Si sono costituite, per resistere, MOTOROLA S.p.A., DATAMAT
S.p.A. e SIAE Microelettronica S.p.A. ( la prima quale mandataria
e le altre quali mandanti del R.T.I., della cui esclusione
dalla gara de qua si controverte ). Si è pure costituita
in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, sottolineando
la fondatezza delle doglianze proposte con gli appelli all’esame.
Le cause sono state congiuntamente chiamate alla udienza
pubblica del 6 aprile 2004 ed ivi trattenute in decisione.
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DIRITTO
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1.– Preliminarmente, deve disporsi la riunione
degli appelli all’esame, in quanto proposti avverso la medesima
sentenza di primo grado.
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2. – In linea preliminare, va altresì accertata
l’ammissibilità dell’appello del Consorzio Securcomm, che,
benché notificatario degli appelli di Tecnosistemi S.p.A.
(n. 6911/03) e di Sirti S.p.A. (n. 6912/03), ha proposto
impugnazione non in via incidentale in uno dei detti appelli,
ma in forma autonoma ( n. 7842/03 ).
Tale appello è comunque ammissibile.
Infatti, la Sezione non ha motivo di discostarsi dall'indirizzo
interpretativo, secondo cui, ai sensi dell'art. 333 c.p.c.,
la parte che abbia ricevuto la notificazione dell'appello
proposto contro una sentenza, ha l'onere di impugnarla in
via incidentale se voglia evitare di incorrere nella decadenza
nell'ipotesi di mancata riunione dei giudizi, ma ciò non
toglie che alla parte stessa vada riconosciuta la facoltà
di proporre un'impugnazione in forma autonoma ( v. Consiglio
Stato, sez. VI, 3 giugno 1997, n. 835; sez. V, 22 giugno
1996, n. 790 e 15 marzo 2001, n. 1520 ).
Al riguardo, va chiarito che, nel processo amministrativo,
si applica l'art. 333 c.p.c., a mente del quale la parte,
cui sia stata notificata l'impugnazione principale, deve
a sua volta proporre le proprie doglianze nello stesso processo
in via incidentale.
Tuttavia, allorchè lo scopo di concentrare gli appelli proposti
avverso la medesima sentenza sia raggiunto mediante la riunione
di gravami proposti separatamente, la violazione della norma
predetta non ha rilievo e non possono essere pronunciate
la nullità del ricorso in appello e la conseguente decadenza
dal relativo potere; la tempestività del successivo appello
va, in tal caso, accertata secondo le regole generali e
con riferimento ai termini per proporre appello in via principale
( Consiglio Stato sez. V, 15 marzo 1993, n. 357; sez. IV,
16 marzo 2001, n. 1571 ), términi, che risultano, nel caso
in esame, rispettati.
Del resto, questo Consiglio ha costantemente evidenziato
che, nel caso in cui contro la stessa sentenza del giudice
di primo grado vengano proposti nello stesso processo un
appello principale ed uno incidentale non di controimpugnazione,
ma contenente doglianze autonome e del tutto indipendenti
rispetto al primo, l'appello incidentale è soggetto ai termini
ordinarii per l'impugnazione, di cui agli art. 28 della
legge n. 1034 del 1971 e 327 del c.p.c. ( Consiglio Stato,
sez. V, 29 novembre 1994, n. 1424 ), sottolineando, così,
l’autonomia di un tale appello incidentale rispetto all’appello
principale e dunque ammettendone pure, indirettamente, la
proposizione come appello autonomo, come appunto avvenuto
nella fattispecie che ne òccupa.
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3. – Venendo alla unica questione sollevata
da tutti e tre gli atti di appello, va ricordato che, con
la sentenza parziale appellata, il T.A.R. per il Lazio ha,
tra l’altro, respinto l’eccezione di inammissibilità e/o
improcedibilità dei ricorsi in primo grado proposti dalle
odierne appellate avverso la esclusione dalla gara specificata
in narrativa, disposta dall’Amministrazione in base ad una
ritenuta non conformità della loro offerta tecnica alle
prescrizioni contenute nel capitolato.
In particolare, i primi giudici hanno reietto l’eccezione,
sollevata dalle odierne appellanti, secondo cui sarebbe
intervenuta acquiescenza o comunque carenza di interesse
all’impugnazione, determinate, a loro avviso, dal ritiro
della busta contenente la propria offerta economica, effettuato
dalle società ricorrenti dopo aver proposto i ricorsi stessi.
Va premesso, in linea generale ed astratta, che sussiste
sicuramente l’interesse, in capo al partecipante ad una
gara d’appalto, a ricorrere contro le clausole del relativo
bando di gara e contro le modalità di svolgimento della
gara stessa.
In particolare, in caso di esclusione dalla gara, l’interesse
concreto fatto valere in giudizio dal concorrente è chiaramente
quello di assicurarsi il bene della vita della aggiudicazione,
rispetto al quale emerge per intero la funzione meramente
strumentale della impugnazione dell’esclusione; la eventuale
inutilità, poi, della decisione di accoglimento ( e dunque
la carenza di interesse ) del ricorso proposto contro l’esclusione
va valutata alla stregua di un giudizio di prognosi delle
operazioni, che si renderanno necessarie all’ésito di un
eventuale annullamento del provvedimento di esclusione e
degli effetti (positivi o meno), che dal compimento di tali
operazioni possano derivarne per l’escluso.
Ciò posto, gli appelli, con i quali tutti viene riproposta
l’eccezione respinta dai giudici di primo grado, sono infondati.
Non è, in primo luogo, condivisibile la tesi, secondo la
quale i ricorsi originarii avrebbero dovuto essere dichiarati
inammissibili per acquiescenza, in forza del fatto che l'impresa
interessata ( la mandataria Motorola S.p.a. ) risulta aver
ritirato, nel corso del giudizio, la busta contenente la
propria offerta economica presentata nella gara in questione.
Non può invero prescindersi dal fatto che la circostanza
denunciata non sembra in sé mettere in luce una precisa
ed inequivoca volontà dell'interessata di accettare l'esito
per essa negativo della procedura ( dopo l’approvazione
dei risultati della gara ).
E ciò dicesi non solo alla luce del costante insegnamento
giurisprudenziale, secondo il quale l'acquiescenza postula
da parte del ricorrente un comportamento chiaro ed inequivocabile,
liberamente posto in essere dall’interessato, dal quale
possa evincersi la sua evidente ed irrefutabile volontà
di accettare gli effetti e l’operatività delle determinazioni
a lui sfavorevoli, rinunciando a far valere contro di esse
eventuali motivi di impugnativa ( cfr., tra le tante, C.d.S.,
V Sez., 30 marzo 1998, n. 398 e 20 giugno 2001, n. 3259
), ma soprattutto alla stregua della considerazione che
la predetta circostanza ( ritiro della documentazione in
data 7 ottobre 2002 ) non può avere il significato che le
appellanti vorrebbero attribuirle, dato che detto comportamento
risulta tenuto in adempimento degli obblighi posti in capo
al concorrente escluso dalla lettera di invito alla gara
( che al punto 9., relativo alla “Aggiudicazione”, prevedeva
espressamente che, nella relativa seduta pubblica, il presidente
del seggio di gara avrebbe aperto le buste sigillate contenenti
le offerte economiche delle ditte a.t.i rimaste in gara
e data di esse lettura, mentre “... le buste contenenti
le offerte economiche ed i relativi elementi costitutivi,
relative ai progetti ritenuti tecnicamente inidonei, non
saranno aperte e restituite ai Rappresentanti delle Ditte/A.T.I.,
se presenti, al termine della seduta pubblica” ); sì che
lo stesso configura, al più, una acquiescenza a detta specifica
clausola (infatti non impugnata), ma di certo non un atto
o comportamento univoco posto in essere liberamente dal
destinatario dell’atto ( nella fattispecie, di esclusione
dalla gara ), che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile
volontà di accettare gli effetti e l’operatività della esclusione
stessa e dunque l’ésito irrimediabilmente per lui negativo
della gara ( del resto, ha chiarito la giurisprudenza di
questo Consiglio, non è mai configurabile una acquiescenza
per mera presunzione, perché non si può, in tal caso, trovare
univoco riscontro della volontà dell’interessato di accettare
tutte le conseguenze derivanti dall’atto stesso: v. sez.
V, 26 ottobre 1998, n. 1544 ).
Né risulta conferente il rilievo, mosso tanto dalla difesa
erariale (dalla questione di ammissibilità delle cui deduzioni
si può prescindere, in quanto infondate) quanto dall’appellante
Securcomm, secondo cui la citata previsione, recata dalla
lettera di invito, “avrebbe dovuto essere impugnata dalle
Società appellate unitamente alla nota con cui venivano
invitate a ritirare la busta contenente l’offerta economica”
( cfr. mem. Avvocatura dello Stato in data 25 marzo 2004,
pag. 9 ); detta nota, infatti, si configura come atto conseguenziale
rispetto all’atto di esclusione, sì che vale in proposito
il principio, secondo cui l'intervenuta impugnazione dell'atto
presupposto esonera il ricorrente dall'onere di gravarsi
anche contro l'atto conseguenziale, attesa l'automatica
sua caducazione per effetto dell'eventuale annullamento
del primo (pertanto, non si verifica alcuna acquiescenza
del ricorrente, già gravatosi nei confronti dell'atto presupposto,
sol perché egli non abbia poi impugnato l’atto consequenziale:
Cons. St., V, 14 aprile 2000, n. 2237 ).
In secondo luogo, venendo al secondo profilo della questione
posta con l’eccezione in argomento ( riproposta con gli
appelli all’esame ), nemmeno si può ritenere che l’anzidetto
ritiro dell’offerta economica da parte delle appellate (dopo
che l’Amministrazione le aveva estromesse dalla gara in
base ad una ritenuta non conformità della loro offerta tecnica
alle prescrizioni contenute nel capitolato) valga sicuramente,
come ampiamente dedotto negli atti di appello e nelle successive
memorie delle appellanti, a configurare una carenza di interesse
ai ricorsi proposti avverso detta estromissione.
Anzitutto, profondamente errata si rivela la deduzione,
secondo cui “nessuna chance di vittoria può essere … riconosciuta
[ alle società appellate ], avendo … [ esse ] ritirato l’offerta
economica, e non potendo quindi dimostrare con certezza
che potevano avere possibilità di vittoria” ( cfr. mem.
Avvocatura dello Stato cit., pag. 10 ); è pacifico, infatti,
che, al fine della dimostrazione dell'interesse all'impugnazione
di atti in materia di appalti pubblici, è sufficiente un
interesse strumentale a rimettere in discussione il rapporto,
mentre non occorre la prova che il soggetto ricorrente avrebbe
vinto la gara, né il giudice è tenuto a compiere indagini
a questo riguardo ( v. Cons. St., VI, 14 ottobre 2003, n.
6280 ).
Quanto all’anzidetto interesse strumentale, lo stesso si
traduce, nella particolare fattispecie all’esame, in caso
di accoglimento dei ricorsi di primo grado, nell’interesse
del concorrente illegittimamente escluso alla rinnovazione
della gara, con la presentazione, ammissione e valutazione
comparativa delle offerte ex novo presentate da tutti i
partecipanti; e ciò sulla base dei principii consolidati,
affermati in tema di annullamento parziale delle operazioni
di gara e di riammissione in gara di imprese originariamente
escluse, dove l'esigenza di tutela della segretezza delle
offerte e della par condicio dei concorrenti ( che si raggiunge
assicurando la necessaria contestualità del giudizio comparativo
tra le varie offerte e l’altrettanto imprescindibile antecedenza
di tale giudizio rispetto al momento della conoscenza delle
offerte economiche, a fugare ogni possibile dubbio che le
nuove determinazioni rispetto alle offerte dei partecipanti
neo-ammessi possano essere strumentalmente orientate dalla
già acquisita conoscenza delle offerte degli altri concorrenti
) impone il rinnovamento dell'intero procedimento, allorquando,
come appunto avvenuto nel caso di specie, la commissione
giudicatrice, nell'esercizio del potere di discrezionalità
tecnica, abbia già visionato e valutato altre offerte ed
abbia inoltre già proceduto alla apertura delle buste contenenti
le relative offerte economiche ( cfr. Cons. Stato, V, 21
gennaio 2002, n. 340; 25 gennaio 2003, n. 355; 9 dicembre
1986, n. 599; VI, 1 marzo 1996, 281 ).
Nel caso de quo, in cui si discetta di riammissione alla
gara delle imprese appellate originariamente escluse, le
loro chances, in caso di accoglimento dei ricorsi proposti
avverso l’esclusione, andranno quindi “giocate” nel procedimento
da rinnovarsi, nel quale le offerte economiche e tecniche
dalle stesse e dagli altri concorrenti presentate nel precedente
procedimento di gara non potranno avere alcun ruolo, sì
che è chiaro come del tutto ininfluente, ai fini della valutazione
della sussistenza del loro interesse a ricorrere per denunciare
le irregolarità della gara svoltasi, va ritenuta la ridetta
circostanza dell’intervenuto ritiro, da parte delle stesse,
dell’offerta economica in essa presentata.
In ogni caso, giova rimarcare come, in caso di definitivo
accoglimento dei ricorsi di primo grado, rientri negli ambiti
legittimi del potere discrezionale della stazione appaltante
l’individuazione delle modalità più realistiche e lineari
di comportamento, a fronte dei vizii, che siano stati riscontrati
nel precedente procedimento e dello stato di attuazione
e di esecuzione dell’appalto ( seppur illegittimamente )
aggiudicato.
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4. – L’impugnata pronunzia va, in definitiva,
confermata e gli appelli avverso la stessa proposti vanno
respinti.
Le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata
in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
P.Q.M.
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati
in epigrafe e definitivamente pronunciando sugli stessi,
li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna in solido SIRTI S.p.A., TECNOSISTEMI S.p.A., il
CONSORZIO SECURCOMM ed il Ministero dell’Interno alla rifusione
di spese ed onorarii del presente grado in favore di MOTOROLA
S.p.A., DATAMAT S.p.A. e SIAE Microelettronica S.p.A., liquidandoli
in complessivi Euro 6.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 6 aprile 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento
dei seguenti Magistrati:
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Paolo Salvatore - Presidente
Antonino Anastasi - Consigliere
Vito Poli - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, rel. est.
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IL PRESIDENTE
Paolo Salvatore
L’ESTENSORE
Cacace Salvatore
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 giugno 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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