| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 9 luglio 2004 n. 5025
Pres. Varrone, Est. Chieppa
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno
e M. Gallavotti) c. COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. (Avv.ti E.
Lubrano, F. Lubrano e G. Carratelli), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
DI SERIE A E B, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO
SPORT PRESSO IL CONI, U.S. CATANZARO (n.c.), C.O.N.I. COMITATO
OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (Avv. A. Angeletti), LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI DI SERIE C (Avv.ti B. Biscotto e L. Scognamiglio),
LEGA NAZIONALE DILETTANTI, ACF FIORENTINA S.P.A. (n.c.),
CODACONS, (Avv.ti C. Rienzi e M.C. Tabano), ASSOCIAZIONE
DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI (n.c.) |
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1. Legittimazione ad agire – amministratori
giudiziari di beni sottoposti a sequestro – fattispecie
Società di calcio sottoposta a sequestro preventivo – configurabilità.
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2. Competenza e giurisdizione – sport e turismo
– diniego ammissione di società da campionato – impugnazione
– giurisdizione amministrativa – configurabilità.
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3. Competenza e giurisdizione – sport e turismo
– impugnazione provvedimenti F.I.G.C. - obbligo esaurire
gradi di giustizia sportiva (art. 3 legge n. 280/2003) –
legittimità – obbligo avvenuto esperimento ricorso Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – configurabilità.
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4. Competenza e giurisdizione – sport e turismo
– decisione Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport – natura lodo arbitrale – esclusione – natura provvedimento
amministrativo – configurabilità – giurisdizione amministrativa
piena – configurabilità.
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5. Competenza e giurisdizione – sport e turismo
– decadenza dall’affiliazione di società da federazione
– impugnazione – giurisdizione amministrativa – configurabilità.
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6. Competenza e giurisdizione – sport e turismo
– impugnazione provvedimenti F.I.G.C. decadenza affiliazione
– obbligo esperimento ricorso Corte Federale F.I.G.C. –
esclusione – obbligo esperimento ricorso Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport – esclusione.
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7. Sport e turismo – provvedimento di decadenza
dall’affiliazione a Federazione sportiva – natura provvedimentale
– obbligo comunicazione avvio procedimento – configurabilità
– ratio.
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1. Il custode–amministratore giudiziario
di una società di calcio sottoposta a sequestro preventivo
giudiziario ha legittimazione processuale attiva e passiva
in giudizio come rappresentante di ufficio di un patrimonio
separato, qualora la proposizione di azioni giurisdizionali
venga promossa al fine di evitare la cessazione dell’attività
della società sequestrata, in quanto tali azioni sono finalizzate
alla conservazione dei beni (società) sottoposti alla sua
custodia.
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2. L’atto con il quale la F.I.G.C. - in base
alle proprie norme regolamentari predisposte per consentire
l’espletamento del controllo da parte della Federazione
sulla gestione delle Società sportive ai sensi dell’art.
12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 - nega l’ammissione
ad una società di calcio al campionato per il quale la stessa
detiene il titolo sportivo, è un provvedimento avente rilevanza
esterna all’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1
e 2 della legge n. 280/2003, in quanto è adottato in esecuzione
di un potere pubblicistico ed è potenzialmente lesivo di
posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi
legittimi: ne consegue che esso rientra nella competenza
del giudice amministrativo.
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3. L’obbligo di esaurire i gradi di giustizia
sportiva prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione
statale avverso atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive
nazionali (previsto dall’art. 3 della legge n. 280/2003)
implica che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono
con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l’ulteriore
ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport istituita presso il C.O.N.I., sia per il tentativo
di conciliazione, sia per l’arbitrato, in quanto la stessa
costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva.
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4. L’atto con il quale la Camera di Conciliazione
ed Arbitrato per lo Sport decide le questioni ad essa sottoposte
con “arbitrato” non costituisce un atto qualificabile come
lodo arbitrale (nonostante tale qualificazione giuridica
venga indicata nel Regolamento della stessa), in quanto
esso ha carattere sostanziale di provvedimento amministrativo,
impugnabile innanzi alla giurisdizione piena del giudice
amministrativo.
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5. L’atto con il quale una Federazione sportiva
dispone la decadenza dall’affiliazione di una società sportiva,
è un provvedimento avente rilevanza esterna all’ordinamento
sportivo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003,
in quanto è adottato in esecuzione di un potere pubblicistico
ed è potenzialmente lesivo di posizioni giuridiche soggettive
qualificabili come interessi legittimi: ne consegue che
esso rientra nella competenza del giudice amministrativo.
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6. L’atto con il quale una Federazione sportiva
dispone la decadenza dall’affiliazione di una società sportiva
può essere impugnato direttamente innanzi al giudice amministrativo,
in quanto non sono configurabili, per un soggetto non facente
più parte dell’ordinamento sportivo, i rimedi previsti dalla
giustizia sportiva (ricorso a Corte Federale F.I.G.C. o
ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo
Sport).
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7. L’atto con il quale una Federazione sportiva
dispone la decadenza dall’affiliazione per inattività di
una società sportiva, proprio per la sua natura di provvedimento
amministrativo, deve essere preceduto dalla previa comunicazione
dell’avvio del procedimento alla società interessata ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
quanto la Federazione deve accertare l’effettiva volontà
della società di continuare a partecipare o meno ai campionati
di calcio, non essendo configurabile la semplice mancata
partecipazione alle competizioni agonistiche per una stagione
da parte di tale società come comportamento concludente
di volontà di rinunciare definitivamente all’attività sportiva.
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