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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 9 luglio 2004 n. 5025
Pres. Varrone, Est. Chieppa
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e M. Gallavotti) c. COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. (Avv.ti E. Lubrano, F. Lubrano e G. Carratelli), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A E B, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO IL CONI, U.S. CATANZARO (n.c.), C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (Avv. A. Angeletti), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE C (Avv.ti B. Biscotto e L. Scognamiglio), LEGA NAZIONALE DILETTANTI, ACF FIORENTINA S.P.A. (n.c.), CODACONS, (Avv.ti C. Rienzi e M.C. Tabano), ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI (n.c.)


1. Legittimazione ad agire – amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro – fattispecie Società di calcio sottoposta a sequestro preventivo – configurabilità.

 

2. Competenza e giurisdizione – sport e turismo – diniego ammissione di società da campionato – impugnazione – giurisdizione amministrativa – configurabilità.

 

3. Competenza e giurisdizione – sport e turismo – impugnazione provvedimenti F.I.G.C. - obbligo esaurire gradi di giustizia sportiva (art. 3 legge n. 280/2003) – legittimità – obbligo avvenuto esperimento ricorso Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – configurabilità.

 

4. Competenza e giurisdizione – sport e turismo – decisione Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – natura lodo arbitrale – esclusione – natura provvedimento amministrativo – configurabilità – giurisdizione amministrativa piena – configurabilità.

 

5. Competenza e giurisdizione – sport e turismo – decadenza dall’affiliazione di società da federazione – impugnazione – giurisdizione amministrativa – configurabilità.

 

6. Competenza e giurisdizione – sport e turismo – impugnazione provvedimenti F.I.G.C. decadenza affiliazione – obbligo esperimento ricorso Corte Federale F.I.G.C. – esclusione – obbligo esperimento ricorso Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – esclusione.

 

7. Sport e turismo – provvedimento di decadenza dall’affiliazione a Federazione sportiva – natura provvedimentale – obbligo comunicazione avvio procedimento – configurabilità – ratio.

1. Il custode–amministratore giudiziario di una società di calcio sottoposta a sequestro preventivo giudiziario ha legittimazione processuale attiva e passiva in giudizio come rappresentante di ufficio di un patrimonio separato, qualora la proposizione di azioni giurisdizionali venga promossa al fine di evitare la cessazione dell’attività della società sequestrata, in quanto tali azioni sono finalizzate alla conservazione dei beni (società) sottoposti alla sua custodia.

 

2. L’atto con il quale la F.I.G.C. - in base alle proprie norme regolamentari predisposte per consentire l’espletamento del controllo da parte della Federazione sulla gestione delle Società sportive ai sensi dell’art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 - nega l’ammissione ad una società di calcio al campionato per il quale la stessa detiene il titolo sportivo, è un provvedimento avente rilevanza esterna all’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003, in quanto è adottato in esecuzione di un potere pubblicistico ed è potenzialmente lesivo di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi: ne consegue che esso rientra nella competenza del giudice amministrativo.

 

3. L’obbligo di esaurire i gradi di giustizia sportiva prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione statale avverso atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive nazionali (previsto dall’art. 3 della legge n. 280/2003) implica che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l’ulteriore ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., sia per il tentativo di conciliazione, sia per l’arbitrato, in quanto la stessa costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva.

 

4. L’atto con il quale la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport decide le questioni ad essa sottoposte con “arbitrato” non costituisce un atto qualificabile come lodo arbitrale (nonostante tale qualificazione giuridica venga indicata nel Regolamento della stessa), in quanto esso ha carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, impugnabile innanzi alla giurisdizione piena del giudice amministrativo.

 

5. L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione di una società sportiva, è un provvedimento avente rilevanza esterna all’ordinamento sportivo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003, in quanto è adottato in esecuzione di un potere pubblicistico ed è potenzialmente lesivo di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi: ne consegue che esso rientra nella competenza del giudice amministrativo.

 

6. L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione di una società sportiva può essere impugnato direttamente innanzi al giudice amministrativo, in quanto non sono configurabili, per un soggetto non facente più parte dell’ordinamento sportivo, i rimedi previsti dalla giustizia sportiva (ricorso a Corte Federale F.I.G.C. o ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport).

 

7. L’atto con il quale una Federazione sportiva dispone la decadenza dall’affiliazione per inattività di una società sportiva, proprio per la sua natura di provvedimento amministrativo, deve essere preceduto dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento alla società interessata ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la Federazione deve accertare l’effettiva volontà della società di continuare a partecipare o meno ai campionati di calcio, non essendo configurabile la semplice mancata partecipazione alle competizioni agonistiche per una stagione da parte di tale società come comportamento concludente di volontà di rinunciare definitivamente all’attività sportiva.


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