| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 giugno 2004 n.
4434
Pres. Riccio – Est. Deodato Comune di Trento (Avv. Stella
Richter) c/ Avi (n.c.) |
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Atto amministrativo – vizi di legittimità
– eccesso di potere – per disparità di trattamento – fattispecie
– aree contigue e caratterizzate dalle medesime connotazioni
oggettive – attribuzione di differenti destinazioni urbanistiche
in sede di scelte pianificatorie generali – illegittimità
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La circostanza che una particella di terreno
confinante con altro lotto del medesimo proprietario sia
stata, di fatto, utilizzata come area verde (ancorchè edificabile)
non vale a giustificare l’assegnazione alla stessa di un
regime urbanistico diverso da quello riservato ad aree ricadenti
nella medesima zona e connotate dalle medesime caratteristiche
oggettive. Qualora infatti nella particella in questione
non siano ravvisabili caratteri tipologici peculiari e difformi
da quelli presenti nelle omogenee aree circostanti l’ente
pianificatore deve attribuire ai diversi fondi, ancora non
edificati, presenti nella zona, la medesima destinazione
urbanistica o, comunque, giustificare, con adeguata motivazione,
il diverso assetto deliberato per una delle particelle,
dando luogo, in difetto, ad uno scorretto uso della discrezionalità
(per quanto ampia, nella materia in questione), sotto il
profilo di un’irragionevole disparità di trattamento di
posizioni.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4434/2004 Reg. Dec.
N. 1788 Reg. Ric. Anno 1995
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 1788/1995 proposto
dal
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Comune di Trento, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Stella
Richter ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
Roma, Viale G. Mazzini, n. 11;
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CONTRO
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il Sig. Luciano Avi, non costituito;
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E NEI CONFRONTI DI
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Provincia Autonoma di Trento, non
costituita;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento, n.249/94, in data 16.6.1994;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva del Comune appellante;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 marzo 2004, relatore il consigliere
Carlo Deodato, udito il procuratore dell’ente ricorrente,
Giorgio Stella Richter in sostituzione dell'avv. Paolo Stella
Richter;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata venivano annullate,
in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Luciano Avi,
le delibere di adozione e di approvazione del P.R.G. del
Comune di Trento, nella parte in cui avevano destinato la
particella 96/2 di proprietà del ricorrente (prima classificata
come edificabile) a verde privato, in quanto ritenute viziate,
nella parte giudicata illegittima, da una ingiustificata
ed immotivata disparità di trattamento dell’area del ricorrente,
rispetto a quelle contigue (connotate dai medesimi caratteri
tipologici, ma catalogate come edificabili).
Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Trento
che assumeva, in via preliminare, l’intervenuta cessazione
della materia del contendere, per essere stata medio tempore
mutata, con delibera rimasta inoppugnata, la destinazione
urbanistica della suddetta particella, e criticava, nel
merito, la correttezza della statuizione gravata, della
quale domandava l’annullamento, deducendo l’insussistenza
di un obbligo di motivazione sulla scelta pianificatoria
contestata e, comunque, l’inconfigurabilità, in concreto,
della disparità di trattamento riscontrata in prima istanza.
Non si costituivano in giudizio il Sig. Avi e la Provincia
di Trento. Alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il ricorso
veniva trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1.- L’appello è infondato, alla stregua delle
considerazioni che seguono, e va conseguentemente respinto.
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2.- Va preliminarmente disattesa la censura
con cui il Comune appellante deduce l’intervenuta cessazione
della materia del contendere, in conseguenza della sopravvenuta
modifica, con delibera non impugnata dall’interessato, della
destinazione urbanistica della particella in questione.
2.1- L’eccezione si rivela, anzitutto, inammissibile in
quanto formulata in termini talmente generici da impedirne
la necessaria comprensione e, quindi, la stessa delibazione;
dalla lettura degli scritti difensivi dedicati al motivo
in esame, e dall’analisi della pertinente documentazione
prodotta dall’appellante, non è dato, infatti, evincere:
se la delibera di adozione della variante di assestamento
sia stata approvata dalla Provincia, quale sia la nuova
classificazione della p.f. 96/2 ivi contenuta, se la stessa
sia satisfattiva degli interessi del Sig. Avi e, soprattutto,
in cosa si concreti l’invocata cessazione della materia
del contendere.
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2.2. In ogni caso, la censura dev’essere
disattesa nel merito, atteso che l’intervenuta modificazione
dell’assetto urbanistico dell’area, quand’anche integralmente
satisfattiva delle aspettative dell’originario ricorrente
(ciò che, peraltro, non consta), non priverebbe quest’ultimo
dell’interesse ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità
della destinazione urbanistica contestata con il presente
ricorso, quanto meno al fine di conseguire il titolo necessario
a formulare un’eventuale pretesa risarcitoria per il danno
derivante dal ritardo nella configurazione amministrativa
delle possibilità edificatorie successivamente riconosciute.
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3.- Nel merito il Comune contesta, innanzitutto,
la sussistenza di un obbligo motivazionale della scelta
pianificatoria controversa e richiama, a sostegno dell’assunto,
il consolidato e conforme indirizzo giurisprudenziale che
esclude il dovere di esplicitare le ragioni assunte a sostegno
degli atti di pianificazione generale.
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3.1- La doglianza, prima che infondata, si
rivela inconferente con l’ordito argomentativo che sorregge
la statuizione gravata.
A ben vedere, infatti, il Tribunale di prima istanza ha
giudicato illegittima la destinazione urbanistica dell’area
del ricorrente in quanto difforme da (e deteriore rispetto
a) quella impressa a particelle contigue ed omogenee, valorizzando
il difetto di motivazione non quale vizio assoluto, ma come
omissione dell’onere di esplicitare le ragioni assunte a
fondamento della disparità di disciplina deliberata per
terreni tra loro uniformi (altrimenti viziata da eccesso
di potere).
Ne consegue che la questione della sussistenza dell’obbligo
di motivazione delle scelte pianificatorie generali non
riassume ed assorbe, in sé, come pretende l’ente ricorrente,
il giudizio di illegittimità nella specie gravato e che
la disamina della correttezza di quest’ultimo deve estendersi
alla verifica, in concreto, della riscontrata disparità
di trattamento, di cui l’omessa motivazione costituisce
semplice riscontro e non elemento costitutivo.
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3.2- Così descritto e circoscritto l’ambito
cognitivo del presente giudizio, si deve rilevare che il
Comune appellante difende la correttezza della propria scelta
sulla base del duplice rilievo che i fondi vicini classificati
come edificabili presentano le caratteristiche oggettive
di lotti autonomi (a differenza di quello dell’originario
ricorrente, asseritamente asservito, come giardino, alla
contigua particella edificata) e che, quindi, manca l’indefettibile
condizione, per la configurabilità del vizio di eccesso
di potere per disparità di trattamento, dell’identità delle
situazioni, di fatto e di diritto, diversamente disciplinate.
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3.3- La tesi è priva di fondamento, per le
ragioni di seguito esposte. E’ sufficiente, in proposito,
rilevare che le circostanze che la p.f. 96/2 fosse confinante
con altro lotto del medesimo proprietario e che la stessa
fosse stata, di fatto, utilizzata come area verde (ancorchè
edificabile) non valgono a giustificare l’assegnazione alla
stessa di un regime urbanistico diverso da quello riservato
ad aree ricadenti nella medesima zona e connotate dalle
medesime caratteristiche oggettive.
Anche prescindendo, infatti, dall’assorbente rilievo che
difetta ogni elemento significativo della sussistenza di
un vincolo pertinenziale tra le due aree di proprietà del
Sig. Avi, si deve rilevare che l’inconfigurabilità nella
particella in questione di caratteri tipologici peculiari
e difformi da quelli presenti nelle omogenee aree circostanti
imponeva all’ente pianificatore di attribuire ai diversi
fondi, ancora non edificati, presenti nella zona, la medesima
destinazione urbanistica o, comunque, di giustificare, con
adeguata motivazione (nella specie inesistente), il diverso
assetto deliberato per una delle particelle.
A fronte, quindi, della situazione, di fatto e di diritto,
appena descritta, l’ingiustificata ed immotivata disciplina
urbanistica deliberata per uno dei fondi (tra loro uniformi)
rivela uno scorretto uso della discrezionalità (per quanto
ampia, nella materia in questione), sotto il profilo di
un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni che,
per i loro identici caratteri oggettivi, imponevano una
disciplina omogenea.
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4.- Alle considerazioni che precedono conseguono,
in definitiva, la reiezione dell’appello e la conferma della
decisione impugnata.
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5.- L’omessa costituzione delle parti appellate
esime il Collegio dalla statuizione sulle spese.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sul ricorso
in appello, meglio indicato in epigrafe, respinge il ricorso
indicato in epigrafe; nulla per le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 30 marzo 2004, con l'intervento dei signori:
STENIO RICCIO - Presidente
DEDI RULLI - Consigliere
GIUSEPPE CARINCI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore
SERGIO DE FELICE - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06//2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
|
NINO PAOLANTONIO
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| Postilla a CONSIGLIO DI
STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 giugno 2004 n. 4434
| Importante
sentenza del Consiglio di Stato, che merita davvero
ampia segnalazione e vivo apprezzamento. Il vizio
di eccesso di potere per disparità di trattamento
non viene qui in luce sotto il profilo del mero
(e quasi formale) riscontro oggettivo di un ingiustificato
trattamento differenziato riservato a situazioni
identiche (nella specie, attribuzione di una diversa
destinazione urbanistica, l’una edificabile, l’altra
a verde, a due porzioni di terreno omogenee), ma
passa per un’analisi penetrante ed approfondita
del fatto storico alla base del processo: la Sezione,
riscontrato che le aree in proprietà dell’unico
proprietario, confinanti, erano “connotate dalle
medesime caratteristiche oggettive”, ha affermato
che costituisce uso scorretto del potere discrezionale
attribuire a dette superfici una destinazione urbanistica
differenziata.
Si vede bene come tale affermazione sia il frutto
di un sindacato particolarmente penetrante, ben
distante dai tradizionali schemi improntati ad una
salvaguardia forse eccessiva della riserva di funzione
amministrativa: senza impingere nel merito delle
scelte di opportunità, il Consiglio di Stato ci
dice che in presenza di una situazione di fatto
oggettiva dai tratti così delineati l’amministrazione
è, in realtà, titolare di una discrezionalità assai
meno ampia di quanto si possa ritenere, nel senso
che essa, in assenza della prospettazione di valide
e ragionevoli giustificazioni, “…deve attribuire
ai diversi fondi, ancora non edificati, presenti
nella zona, la medesima destinazione urbanistica
…”.
Registriamo quindi con soddisfazione un importante
passo in avanti della giurisprudenza verso forme
di tutela della sfera del cittadino davvero piene,
effettive, e nondimeno rispettose della c.d. riserva
di amministrazione. |
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