| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 giugno 2004 n.
4487
Pres. Trotta, Est. Leoni
Servizi stampa Liguria S.r.l. (Avv.ti A. Presutti, M.A.
Quaglia e R. Speciale) c. Condominio di via Cesarea n. 3-5
ed altri (Avv.ti G. Gerbi e G. Candido di Gioia), Comune
di Genova (Avv.ti Odone e E. Romanelli), Ministero dell’Interno
(Avv. Stato) |
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Processo amministrativo – Fissazione camera
di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare a
seguito di istanza di riduzione dei termini – Non si può
emettere sentenza in forma semplificata - Motivi
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Qualora sia fissata la camera di consiglio
per la trattazione dell’istanza cautelare a seguito di istanza
di riduzione dei termini ex art. 36, r.d. 642/1907, il Giudice
amministrativo non può procedere alla definizione del merito
della controversia con sentenza in forma semplificata ex
art.21, comma 10, l. 1034/71. I termini di cui al citato
art. 36, infatti, sono da intendersi minimi, fissati a garanzia
del diritto di difesa delle parti, e come tali non ulteriormente
comprimibili, se non in violazione degli artt. 24 e 111
Cost.
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