| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 giugno 2004 n. 4371
Pres. Elefante – Est. Zaccardi
F.LLI CATALANO S.A.S. (avv. Panuccio) c/ Comune di Reggio
Calabria (avv. De Tommasi) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – unica impresa validamente ammessa – invito da parte
dell’amministrazione di altre imprese al di fuori di una
nuova fase di pubblicità – illegittimità
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E’ illegittimo l’atto con il quale l’amministrazione
individua direttamente i soggetti da invitare al confronto
concorrenziale senza l’espletamento di una specifica fase
di preselezione dei partecipanti diretta ad accertare, in
un procedimento formale e trasparente, il possesso dei requisiti
di accesso alle gare pubbliche, in quanto viola i principi
fondamentali in materia di aggiudicazione di lavori pubblici,
che impongono di aprire le gare pubbliche al maggior numero
di concorrenti rendendosi così più agevole il conseguimento
dei migliori risultati per le Amministrazioni aggiudicatrici
e che, solo in alcuni casi eccezionali, di regola riferiti
ad ipotesi in cui è consentito il ricorso alla trattativa
privata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
consentono alle Amministrazioni stesse di derogare a tale
principio (nella specie, l’amministrazione, in presenza
di una sola impresa validamente ammessa, aveva invitato
altre imprese prive dei requisiti di capacità richiesti
dal bando e successivamente, re melius perpensa, aveva,
in autotutela, annullato tale invito e la conseguente aggiudicazione:
ilConsiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’atto di autotutela
anche sotto il profilo della ricorrenza dell’interesse pubblico,
ravvisato nella reintegrazione, attraverso l’atto di annullamento
dell’aggiudicazione che abbia inciso i valori di trasparenza
ed imparzialità, del libero esplicarsi del confronto concorrenziale).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4371/04 REG.DEC.
N. 8464 REG.RIC. ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso in appello n. 8464/2003 del 23/09/2003,
proposto da
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F.LLI CATALANO S.A.S. di Luigi Catalano,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Panuccio con domicilio eletto in Roma,
via Sistina 121, presso di lui;
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contro
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il Comune di Reggio Calabria, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Mario De Tommasi, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere
Flaminio 46-PAL.IV, presso Gian Marco Grez;
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per la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA n.839/2002,
resa tra le parti;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio
Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 154/2004, pubblicato
il 1° marzo 2004;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 27 Febbraio 2004, relatore il
Consigliere Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati
Panuccio e M. Viviani, quest’ultimo per delega dell’avv.to
De Tomassi;
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FATTO E DIRITTO
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1) La decisione indicata in epigrafe ha respinto
il ricorso proposto dalla Società attuale appellante per
l’annullamento della deliberazione della giunta Comunale
di Reggio Calabria con la quale era stata ritenuta nulla
la gara di appalto per l’aggiudicazione del servizio parcheggi
a pagamento e per il riconoscimento del diritto al risarcimento
del danno o al pagamento di un indennizzo per gli oneri
finanziari sostenuti per dare inizio ai lavori.
2) Si deve puntualizzare, rinviando per il resto alla ricostruzione
dei fatti effettuata nell’atto introduttivo della presente
fase di giudizio, che alla gara in questione aveva chiesto
di partecipare una sola ditta (la società attuale appellante)
e che l’Amministrazione con nota del 10 maggio n.1025 dell’Ufficio
Contratti e Appalti – nota come si evince dall’atto impugnato
non sottoscritta né dal Dirigente del Settore né dal Responsabile
del Servizio- aveva ritenuto di invitare altre quattro ditte,che
non avevano presentato richiesta di partecipazione, senza
procedere ad una formale procedura di preselezione per l’accertamento
dei requisiti di idoneità tecnica, finanziaria e morale
per la partecipazione alla gara in questione. Alla gara
partecipavano solo due ditte, la Società appellante e la
Ditta Park Service che,peraltro, veniva ammessa con riserva
(cfr. verbale della seduta della Commissione di gara del
3 luglio 2000) nonostante avesse presentato una sola referenza
bancaria rispetto alle due imposte espressamente dalla lettera
di invito (punto 2.2 della parte relativa alla Documentazione
amministrativa che i concorrenti dovevano presentare per
l’accesso alla gara) e la aggiudicazione veniva effettuata
nei confronti della F.lli Catalano s.a.s di Luigi Catalano
che aveva presentato l’offerta più conveniente.
L’Amministrazione comunale appellata, con comportamento
rigoroso e corretto a giudizio del Collegio, dopo aver affidato
al Segretario Generale del Comune l’incarico di accertare
la legittimità della procedura seguita ed avendo riscontrato
che la stessa non era stata regolare nella individuazione
delle altre ditte da invitare, che la nota dell’Ufficio
Contratti ed Appalti non era stata sottoscritta da un soggetto
responsabile dell’Ufficio e che non erano stati verificati
ritualmente i requisiti di qualificazione delle ditte invitate,
ha annullato la gara. Con la deliberazione impugnata si
è, altresì, deliberato che, in applicazione dell’art. 13
del Capitolato Speciale, veniva riconosciuta alla ditta
nei cui confronti veniva risolto il contratto per motivi
di pubblico interesse una somma corrispondente alle spese
sostenute per la realizzazione di impianti ed opere per
la gestione dei parcheggi a pagamento. Tali opere sono state
accertate in contraddittorio come risulta dal verbale n.409
del 20 marzo 2001.
3) Il giudice di primo grado ha considerato legittimo l’atto
impugnato in quanto erano stati violati i principi fondamentali
in materia di aggiudicazione di lavori pubblici, che impongono
di aprire le gare pubbliche al maggior numero di concorrenti
rendendosi così più agevole il conseguimento dei migliori
risultati per le Amministrazioni aggiudicatrici e che, solo
in alcuni casi eccezionali, di regola riferiti ad ipotesi
in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, consentono alle
Amministrazioni stesse di individuare direttamente i soggetti
da invitare al confronto concorrenziale senza l’espletamento
di una specifica fase di preselezione dei partecipanti diretta
ad accertare, in un procedimento formale e trasparente,
il possesso dei requisiti di accesso alle gare pubbliche.
Nel caso di specie è mancato il procedimento in questione
e la decisione appellata va condivisa.
Per quanto concerne la giustificazione dell’interesse pubblico
che deve sostenere l’adozione di atti di autotutela si deve
osservare che l’obbligo di esternare le ragioni che sono
a fondamento degli atti posti in essere in esito a procedimenti
di secondo grado trova, in materia di annullamento di atti
di aggiudicazione di gare pubbliche, un limite nella doverosa
considerazione dei principi costituzionali di imparzialità
e buon andamento dell’azione amministrativa in modo che,
quando si accerti la violazione di tali principi, che sono
a fondamento della tutela accordata alla libera concorrenza
nella partecipazione alle procedure contrattuali ad evidenza
pubblica, l’interesse pubblico perseguito è oggettivamente
riscontrabile nella reintegrazione,attraverso l’atto di
annullamento dell’aggiudicazione che abbia inciso i suddetti
valori, del libero esplicarsi del confronto concorrenziale.
Anche sul punto appare corretta, pertanto, la statuizione
del primo giudice. 4) Rispetto alle considerazioni sin qui
svolte rimangono prive di effetto le censure avanzate con
l’atto di appello in ordine alle quali, tuttavia, sono utili
le seguenti ulteriori osservazioni: a) non ha alcun pregio
sostenere che le ditte invitate d’ufficio sono state valutate
dagli uffici nella loro idoneità, quel che rileva è da un
lato che anziché effettuare una nuova fase di pubblicità
consentendo l’accesso a tutti i possibili interessati si
siano prescelte solo alcune ditte e, dall’altro, che la
preselezione di tali ditte doveva avvenire in un procedimento
formale, trasparente ed in cui fossero verificabili le attività
svolte e le scelte dell’Amministrazione; b) una volta che
la stessa Amministrazione ha ritenuto che la gara non potesse
procedere con un solo concorrente perché veniva a mancare
un reale confronto concorrenziale non ha rilievo che il
bando non precludesse tale possibilità : è la stessa Amministrazione
che in applicazione dei principi soprarichiamati, correttamente
ha escluso l’esercizio di tale facoltà in concreto; c)non
è esatto che il confronto vi sia stato almeno con una altra
ditta posto che, come si è accennato in premessa, la Park
Service doveva essere esclusa per non aver presentato la
documentazione richiesta ed il comportamento della Commissione
di gara che, invece, ha ammesso questa ditta con riserva,
conferma le perplessità sulla correttezza complessiva della
procedura in esame .
5) L’appello va, pertanto, respinto con l’unica ulteriore
precisazione che la legittimità dell’atto impugnato in primo
grado esclude ogni possibilità di configurare un diritto
al risarcimento del danno subito dalla Società appellante
danno che, quanto al lucro cessante, non è stato determinato
da un comportamento “non jure” mentre, per quel che concerne
le spese per le opere realizzate per l’inizio di esecuzione
del contratto poi annullato, appare al Collegio satisfattivo
delle pretese di parte appellante il riconoscimento effettuato
con la deliberazione n.670 del 21 novembre 2001 della Giunta
Comunale di Reggio Calabria degli oneri sostenuti per le
opere realizzate, opere che sono state dalle parti accertate
in contraddittorio. Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare
tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della
sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 27 Febbraio 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere, est.
Claudio Marchitiello Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 giugno 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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