| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 giugno 2004 n. 4365
Pres. Elefante – Est. Zaccardi
FATER S.P.A. (avv. De Nardis) c/ Azienda Unita' Sanitaria
Locale FG/2 (avv. D'Innella) - SILC S.P.A. (avv.ti Panariti
e Ferrari) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– appalti di fornmiture – procedura di gara – campioni –
termine per la presentazione dei campioni – invito dell’amministrazione
rivolto ad un concorrente a presentare un campione in sostituzione
di campione difettoso – illegittimità
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Ove, in una gara per l’appalto di forniture,
la lex specialis fissi un termine perentorio per la presentazione
dei campioni dal cui esame dipenda l’aggiudicazione definitiva,
la richiesta di un nuovo campione rivolta ad un solo concorrente
determina la riapertura di tale termine solo per detta impresa
in violazione del principio di parità di trattamento ed
in contrasto con le disposizioni speciali della gara in
questione sicché, in tale situazione, null’altro può fare
l’Amministrazione se non escludere la Società che non abbia
presentato un campione idoneo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 4365/04REG.DEC.
N. 6408 REG.RIC. ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 6408/2003 del 10/07/2003,
proposto dalla
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FATER S.P.A., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio
De Nardis, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Salvatore
in Lauro 10, presso Avilio Presutti;
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contro
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l’Azienda Unita' Sanitaria Locale FG/2,
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall’avv. Giovanni D'Innella, con domicilio eletto in Roma,
via L. Arbib Pascucci, 66, presso Vincenzo Del Pozzo;
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e nei confronti di
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SILC S.P.A., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benito
Panariti e Patrizia Ferrari, con domicilio eletto in Roma,
via Celimontana, 38, presso il primo;
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per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI: Sezione I n. 2542/2003,
resa tra le parti;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Unita'
Sanitaria Locale FG/2 e della SILC S.P.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo n. 153/2004 pubblicato il 1° marzo
2004;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 27 Febbraio 2004, relatore il
Consigliere Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati
De Nardis, V. Del Pozzo, per delega dell’avv. D’Innella
e Panariti;
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FATTO E DIRITTO
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La decisione appellata, emessa in forma semplificata
a tenore dell’art. 26, quarto e quinto comma, della legge
n.1034 del 6 dicembre 1971 nel testo risultante dalle modifiche
introdotte con l’art.9, primo comma, della legge n.205 del
21 luglio 2000, ha respinto il ricorso proposto in primo
grado dalla Società attuale appellante per l’annullamento
del verbale di gara del 24 febbraio 2003 e della deliberazione
del Direttore Generale della AUSL FG/2 n.197, dell’undici
marzo 2003, con i quali è stata aggiudicata alla Società
controinteressata SILC s . p . a . la gara per la fornitura
di ausili assorbenti indetta con bando del 17 febbraio 2002.
Il giudice di primo grado ha, essenzialmente,ritenuto che
a termini delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale
di gara l’Amministrazione appellata correttamente aveva
proceduto (con nota n.1012 del 23 dicembre 2002 del Dirigente
dell’Area Gestione Patrimonio) a richiedere alla Società
aggiudicataria in via provvisoria un secondo campione di
pannoloni assorbenti per bambini 14/25 Kg “Assorbello” dopo
che il primo campione, presentato nei termini previsti dall’art.10
del Capitolato speciale, vale a dire negli stessi termini
dell’offerta, era risultato inidoneo all’esame effettuato
dal Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio
di Roma,prescelto dalla AUSL FG 72 per l’effettuazione degli
esami di laboratorio,con riguardo alla velocità di assorbimento
che era risultata inferiore al limite minimo richiesto.
Sul punto si incentrano le censure svolte nell’atto di appello,
parte finale dell’unico motivo, censure già proposte in
primo grado e disattese nella sentenza appellata, secondo
cui la richiesta di integrazione del campione presentato
con l’offerta non poteva essere attivata perché l’art. 10
del Capitolato speciale fissava un termine perentorio per
la presentazione dei campioni dal cui esame positivo, a
tenore dell’art.8 dello stesso Capitolato speciale, sarebbe
dipesa l’aggiudicazione definitiva per il concorrente che
avendo formulato la migliore offerta tecnica ed economica
fosse risultato aggiudicatario provvisorio della fornitura.
La richiesta di un nuovo campione avrebbe determinato la
riapertura di tale termine solo per un concorrente in violazione
del principio di parità di trattamento ed in contrasto,
come detto, con le disposizioni speciali della gara in questione.
Ritiene il Collegio che le censure, qui riprodotte sinteticamente,
siano fondate in quanto con evidenza il trattamento riservato
all’aggiudicatario provvisorio dall’Amministrazione appellata
è stato oggettivamente non conforme alle disposizioni brevemente
richiamate del Capitolato speciale che sancivano l’obbligo
di presentare entro un certo termine il campione delle merci
offerte ancorando esplicitamente alla verifica, da effettuare
ai sensi del D.M. 332/1999, l’aggiudicazione definitiva
. Tale verifica nel caso di specie non è stata positiva
e null’altro poteva fare l’Amministrazione se non escludere
la Società che non aveva presentato un campione idoneo.
Diversamente avrebbe potuto l’Amministrazione procedere
con disposizioni del bando di gara o del Capitolato speciale
che la abilitassero a verificare in contraddittorio con
l’aggiudicatario provvisorio la piena corrispondenza dei
prodotti offerti alle esigenze della Amministrazione stessa
così come indicate nel Capitolato speciale, in mancanza
di tali disposizioni, lo si ribadisce, doveva procedere
alla esclusione applicando coerentemente, ed in una lettura
sistematica, le disposizioni dalla stessa Amministrazione
dettate per la gara in esame. E’ utile ancora precisare
che non è fuori luogo l’ulteriore osservazione svolta negli
atti difensivi della Società appellante secondo cui, ammettendo
una facoltà dell’Amministrazione di chiedere integrazioni
del campione offerto in gara anche successivamente all’aggiudicazione
provvisoria, non vi sarebbe poi ragione di escludere la
possibilità di più richieste in tal senso relative a prodotti
diversi ovvero anche a prodotti già presentati più di una
volta.
Del tutto inconsistente è, poi, la giustificazione resa
dalla stessa Amministrazione secondo cui il difetto riscontrato
sarebbe dovuto ad un difetto di costruzione che avrebbe
giustificato l’istruttoria di cui trattasi e la sostituzione
del campione .
Semmai, è vero il contrario, in quanto una volta accertato
il difetto di costruzione,non essendo dimostrato che tale
difetto era riscontrabile solo occasionalmente nei prodotti
esaminati e non costituiva invece un difetto proprio di
tutte le confezioni di tali prodotti, si doveva procedere
all’esclusione della concorrente che aveva presentato il
campione difettoso. Né, sul piano logico prima che giuridico,
si può ritenere che la presentazione di un altro campione
idoneo dello stesso prodotto sia garanzia sufficiente della
idoneità di tutte le confezioni di quel prodotto per il
quale la inidoneità sia sta già accertata almeno in un caso.
Il rapporto percentuale di idoneità delle merci cui il campione
si riferisce sarebbe comunque troppo basso il che giustifica,
a ben vedere, la regola, rigorosa ma eguale per tutti i
partecipanti, che ricollega l’ammissione alla gara alla
idoneità del campione presentato nei termini.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello
va accolto con riforma della sentenza appellata ed annullamento
degli atti impugnati in primo grado. La domanda diretta
a conseguire il risarcimento del danno subito non è stata
riprodotta in questo grado di giudizio, né è stata fornita
alcuna prova sulla entità del danno stesso.
Sussistono ragioni, tuttavia, per compensare le spese di
giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in appello di cui in epigrafe lo accoglie con riforma della
sentenza appellata ed accoglimento del ricorso di primo
grado. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 27 Febbraio 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere, est.
Claudio Marchitiello Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22 giugno 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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