| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 15 giugno 2004 n.
4018
Pres. Venturini – Est. Anastasi
GIUSEPPE DE NEGRI E FIGLI s.r.l. (avv. Iannotta) c/ ENTE
NAZIONALE PER LE STRADE – A.N.A.S. (Avvocatura dello Stato)
- GIUSTINO COSTRUZIONI s.p.a. (Avv.ti Allodi e Storace)
|
|
Atto amministrativo – procedimento – comunicazione
di avvio – partecipazione effettiva dell’interessato – illegittimità
– non sussiste – obbligo dell’amministrazione di tenere
conto della partecipazione dell’interessato – fattispecie
– legittimità
|
|
Premesso che, secondo ormai consolidata giurisprudenza,
le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo
non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente,
nel senso che sia necessario annullare ogni procedimento
in cui sia mancata la fase partecipativa, ma vanno interpretate
nel senso che non sono annullabili i procedimenti che hanno
comunque raggiunto lo scopo cui la comunicazione di avvio
tende, è legittima la procedura, ancorché non preceduta
dalla comunicazione di avvio, nella quale l’interessato
abbia già portato a conoscenza dell’Amministrazione le problematiche
derivanti dall’incidenza del provvedimento finale sulla
propria sfera soggettiva e risulti che l’Amministrazione
abbia riconosciuto l'esigenza di predisporre misure concrete
in relazione ai contributi partecipativi dedotti dal privato
(fattispecie in cui una società che gestiva un’impresa di
tessitura aveva presentato all’ente espropriante memorie
attestanti problemi sul ciclo lavorativo dovuti al tracciato
viario di progetto e l’ANAS, in esito a tale lagnanze, ha
previsto la traslazione dell'asse di una galleria di circa
5 metri verso nord, in sede di variante, intervento che
il Consiglio di Stato ha ritenuto rispondente essenzialmente
all’esigenza di minimizzare gli effetti negativi paventati
dalla società).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N.4018/2004 Reg. Dec.
N. 6645 Reg. Ric. Anno 2002
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello proposto da
|
| |
|
GIUSEPPE DE NEGRI E FIGLI s.r.l.,
in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso
dall’avv. prof. Lucio Iannotta, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliato in Roma Via Cola di Rienzo n.
111;
|
| |
|
contro
|
| |
|
- ENTE NAZIONALE PER LE STRADE – A.N.A.S.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la
quale ex lege domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
della GIUSTINO COSTRUZIONI s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e
quale mandataria dell’A.T.I. costituita con le società I.CO.RI
s.p.a., BALDASSINI TOGNOZZI s.p.a. e CUBITT s.r.l., rappresentata
e difesa dagli Avv. ti Giovanni Allodi e Aldo Starace ed
elettivamente domiciliata in Roma Via C. Federici n.2 presso
lo studio dell’avv. Alessandrini;
|
| |
|
nonchè nei confronti
|
| |
|
- Ufficio Territoriale del Governo di
Caserta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
|
| |
|
- del Comune di Caserta, non costituito
in giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
la Campania – V Sezione di Napoli 18.9.2002 n. 5131;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’ Amministrazione e della
controinteressata;
Vista le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza del 24 febbraio 2004 il Consigliere
A. Anastasi;
uditi gli avvocati proff. Iannotta e Gherardo Marone per
delega dell’avv. Aldo Starace nonchè l’avvocato dello Stato
Varrone;
Visto il dispositivo n. 159 pubblicato l’1.4.04 ai sensi
dell’art. 4 comma 6 L. 21.7.2000 n. 205;
Ritenuto e considerato quanto segue in
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
La società ricorrente è titolare di uno storico
setificio ubicato in località Sala di Caserta.
I locali sotterranei dell'opificio sono stati assoggettati
a procedura espropriativa per lo svolgimento dei lavori
di costruzione della variante alle strade statali 7 e 265
tra Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all’abitato
di Caserta, II lotto, II e III stralcio, dallo svincolo
di Caserta est alla strada provinciale S. Maria Capua Vetere
- Sant’Angelo in Formis.
In particolare, il tracciato della variante passa in galleria
sotto il corpo centrale dell’edificio, il che comporta la
sostanziale eliminazione dei locali sotterranei dello stesso,
con conseguente lamentato nocumento – in particolare – per
il ciclo produttivo della tessitura: essendo questa infatti
tuttora espletata con metodi tradizionali, l'aerazione della
sala in cui asciugano i prodotti del setificio risulta prevalentemente
assicurata dalle correnti d’aria naturalmente provenienti
dalle cantine, opportunamente incanalate.
Con il ricorso di primo grado la Società ha quindi impugnato:
- il decreto prefettizio n. 516 del 27.11.2001, recante
l’autorizzazione in favore dell’intimata A.T.I. all’occupazione
temporanea e urgente dell’immobile di proprietà della ricorrente,
unitamente all'avviso di immissione in possesso; - la disposizione
dell’Amministratore dell’A.N.A.S. n. 5536 del 18.10.2001,
recante l’approvazione – anche ai sensi e per gli effetti
della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza
e di indifferibilità - della perizia di variante tecnica
e suppletiva del 29.12.2000, n. 52502 (parimenti impugnata);
- il verbale di consistenza redatto il 25.1.2002;
- ogni altro eventuale atto e provvedimento di coinvolgimento
dell’opificio di proprietà nei lavori di costruzione della
predetta arteria stradale.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto la violazione
del giusto procedimento e falsa applicazione delle relative
disposizioni di legge, con particolare riferimento alla
omessa comunicazione di avvio del procedimento stesso; la
omessa presa in considerazione degli interessi, della posizione
e dei diritti di cui essa è titolare; il difetto, carenza
e superficialità dell'istruttoria, soprattutto per quanto
concerne la effettiva valutazione dell'incidenza dell'opera
programmata sul regolare e corretto ciclo produttivo dell'opificio;la
omessa considerazione di percorsi alternativi alla realizzazione
dell'arteria meno pregiudizievoli per gli interessi della
ricorrente; violazione dei vigenti strumenti urbanistici
del Comune di Caserta; infine la violazione del piano territoriale
paesistico.
Si sono costituiti in giudizio l’Ente Nazionale delle Strade
– A.N.A.S. s.p.a., l’Ufficio territoriale del Governo di
Caserta e l’aggiudicataria s.p.a., deducendo l’inammissibilità
e l’infondatezza del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata (preceduta dal dispositivo
19.7.2002 n. 5) l’adito T.A.R., dopo aver accolto con ord.za
n. 2681/2002 l’istanza cautelare incidentalmente proposta
dalla ricorrente, ha respinto il ricorso nel merito.
Il dispositivo e le motivazioni della sentenza sono state
impugnate in appello dalla Società con ricorso e motivi
aggiunti ritualmente notificati.
A sostegno del gravame la appellante torna a dedurre in
via principale la manifesta illegittimità della procedura
seguita dall’A.N.A.S., con preminente riguardo alla omessa
comunicazione di avvio del procedimento, che di fatto ha
impedito alla Società di rappresentare adeguatamente la
propria posizione in sede procedimentale, al fine di evitare
gli effetti gravissimi che la costruzione della galleria
appare destinata ad indurre sul ciclo produttivo di una
storica manifattura.
La Società, dopo aver reiterato le ulteriori censure già
dedotte in primo grado e disattese dal Tribunale, domanda
il risarcimento per equivalente dei danni conseguenti alla
perdita del sistema di aerazione naturale, alla necessità
di dotarsi di un impianto di climatizzazione artificiale,
alla perdita di valore del fabbricato nonchè agli eventuali
pregiudizi per la statica dello stesso.
Si sono costituite nel giudizio di appello l’A.N.A.S. e
la Giustino Costruzioni spa, insistendo per il rigetto del
gravame.
La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza,
proposta in via incidentale dalla Società, è stata dapprima
accolta con Decreto Presidenziale n. 3389/2002 e quindi
respinta con ord.za collegiale 27.8.2002 n. 3532. Alla pubblica
Udienza del 24 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
L’appello non è fondato.
Con il motivo che conviene prioritariamente affrontare,
l’appellante torna a dedurre – in articolata rimodulazione
rispetto al decisum di primo grado – la violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, lamentando
la mancata comunicazione individuale dell’avvio del procedimento
che ha portato all’approvazione del progetto definitivo
della Variante con conseguente dichiarazione di p.u. dell’opera.
L’omissione delle garanzie procedimentali assume, secondo
la prospettazione della Società, un rilievo dichiaratamente
sostanziale, avendole in fatto impedito di rappresentare
ex ante le peculiarità della situazione dei luoghi, con
particolare riferimento ai pregiudizi che la realizzazione
della progettata galleria avrebbe comportato sia – e soprattutto
- per la continuità del tradizionale ciclo produttivo dello
stabilimento sia per la stessa stabilità dell'edificio.
Nè d’altra parte – e diversamente da come ritenuto dal Tribunale
– gli effetti legalmente discendenti dalla (omessa) comunicazione
di avvio possono ritenersi surrogati dalla attività che
la Società stessa ha tentato di espletare nel corso del
procedimento, in quanto la mancanza di una conoscenza specifica
del progetto ha impedito alla interessata di partecipare
all’istruttoria con piena cognizione di causa, svolgendo
e sviluppando tutte le sue ragioni.
In effetti, che la partecipazione fattuale della De Negri
al procedimento sia avvenuta in un contesto del tutto privo
di ogni garanzia legale sarebbe dimostrato dal fatto che
– oggettivamente – l’Amministrazione non risulta aver tenuto
nel minimo conto le osservazioni che la Ditta ha cercato
di evidenziare. Il mezzo non è fondato.
Al riguardo si premette che l’Amministrazione appellata
contesta in realtà in radice la fondatezza delle argomentazioni
giuridiche in base alle quali la Società appellante deduce
la omessa comunicazione di avvio del procedimento, osservando
che nella fattispecie – atteso il rilevante numero delle
Ditte interessate dalla procedura – la suddetta comunicazione
era non necessaria in quanto surrogata da forme alternative
di pubblicità, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241 del
1990.
In tale prospettiva, l’Amministrazione evidenzia come il
procedimento de quo sia stato preventivamente ed adeguatamente
pubblicizzato, mediante annunci su quotidiani, avviso nell’Albo
dei Comuni interessati e deposito presso gli stessi del
relativo progetto.
Al riguardo, osserva il Collegio che la questione qui devoluta
in via principale – per effetto dell’appello proposto avverso
il relativo capo di sentenza – riguarda altro profilo della
controversia, dovendosi in sostanza stabilire se, come ritenuto
dal primo Giudice, la partecipazione fattuale al procedimento
da parte della De Negri abbia, per così dire, sanato il
vizio potenzialmente derivante dall’omessa comunicazione
individuale.
Dal momento che, come sopra anticipato, il Collegio condivide
le conclusioni ermeneutiche alle quali è approdata la sentenza
gravata, preminenti ragioni di economia processuale consigliano
di non affrontare funditus la diversa – e concettualmente
autonoma – problematica sollevata dall’Amministrazione per
contrastare le doglianze della ricorrente.
Tanto premesso si ricorda che - secondo consolidati principi
- la dichiarazione di pubblica utilità ha come effetto quello
di sottoporre il bene al regime di espropriabilità, determinando
l'affievolimento del diritto di proprietà e ponendosi come
presupposto dell'espropriazione. Essa, pertanto, incidendo
direttamente sulla sfera giuridica del proprietario, è,
come ormai da tempo chiarito in giurisprudenza, immediatamente
lesiva e perciò autonomamente impugnabile.
In termini procedimentali, pertanto, la dichiarazione di
pubblica utilità – come opportunamente evidenziato dall’appellante
- non è il frutto di un subprocedimento interno al procedimento
espropriativo, ma è momento terminale di un procedimento
autonomo, che si conclude con un atto di natura provvedimentale,
appunto immediatamente impugnabile.
Di qui la conclusione – ormai stabilmente acquisita nella
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – che l'obbligo
della Pubblica amministrazione di dare comunicazione dell'avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990 n.
241 sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica
utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere
pubbliche, ai sensi dell’art. 1 L. 3 gennaio 1978 n. 1.
(cfr. Ap. 15.9.1999 n. 14) in quanto appunto l’opposta tesi
- quella secondo cui la norma sull'avviso di procedimento
non si applicherebbe alla dichiarazione di pubblica utilità
implicita – avrebbe la conseguenza di espungere dall'ambito
del giusto procedimento, fuori dai casi previsti dalla legge,
un procedimento amministrativo autonomo.
Resta chiarito dunque che è nel giusto l’appellante allorchè
deduce come lo sviluppo procedimentale della dichiarazione
di pubblica utilità deve essere assistito da idonee garanzie
partecipative, atteso che una partecipazione differita –
successiva cioè alla dichiarazione ed all'occupazione d'urgenza
– non solo sarebbe destinata ad intervenire in una situazione
di fatto sostanzialmente irreversibile ma, sotto il profilo
formale, resterebbe comunque esterna all’evolversi di quella
specifica ed autonoma procedura.
Tanto premesso, deve però ricordarsi in diritto che – secondo
indirizzi del tutto consolidati e dai quali il Collegio
non ritiene di doversi discostare - le norme in materia
di partecipazione al procedimento amministrativo di cui
agli artt. 7, 8 e 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 non vanno applicate
meccanicamente e formalisticamente nel senso che sia necessario
annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa,
ma vanno interpretate nel senso che non sono annullabili
i procedimenti che hanno comunque raggiunto lo scopo cui
la comunicazione di avvio tende, in quanto, in caso contrario,
si farebbe luogo ad una inutile ripetizione del procedimento,
con aggravio sia per l'Amministrazione sia per l'interessato.
(ad es. IV Sez. 2.1.1996 n. 3).
In questa prospettiva va infatti considerato che il canone
fondamentale della conservazione degli atti giuridici, operante
in tutti i settori dell'ordinamento, assume, nel diritto
amministrativo, una valenza rafforzata in relazione alle
specifiche regole di economicità dell'azione amministrativa
e del divieto di aggravio del procedimento (cfr. V 3.2.2000
n. 661), il che comporta appunto – in termini formali -
la possibilità di una sanatoria dell’omissione quando lo
scopo partecipativo sia stato aliunde conseguito. Il caso
tipico nell’ambito del quale la omissione della comunicazione
d’avvio risulta non viziante o sanata ex post, è stato ben
presto individuato dalla giurisprudenza – oltre che con
riferimento ai procedimenti per i quali è normativamente
previsto un qualche atto attraverso il quale sia possibile
realizzare una partecipazione dell'interessato, uguale a
quella che gli consente la comunicazione di cui al citato
art. 7 (cfr ad es. V Sez. 9.8.1996 n. 999) – con specifico
riguardo alla fattispecie procedimentale che abbia registrato
un fattivo intervento del destinatario dell’atto finale,
ancorchè individualmente non notiziato (cfr. in termini
fra le risalenti V Sez. 26.9. 1995 n. 1364; V Sez. 2.2.
1996 n. 132; V Sez. 24.2.1996 n. 232 e per le recenti V
Sez. 22.5.2001 n. 2823).
Applicando le coordinate ermeneutiche ora tracciate al caso
in esame, deve osservarsi in punto di fatto che, come evidenziato
dal Tribunale, i locali sotterranei dello stabilimento De
Negri erano già interessati dal progetto originario dell'opera,
essendo peraltro incontestato che la successiva variante
in controversia comporta soltanto – per ciò che qui rileva
- una traslazione dell'asse stradale di circa cinque metri.
In questo contesto, si rileva come non soltanto la Società
avesse già portato a conoscenza dell’Amministrazione le
problematiche derivanti dall’incidenza del tracciato viario
sotterraneo sulle cantine del proprio edificio (con atti
del 28.11.1998 e del 26.2.1999) ma come – soprattutto –
la stessa, a mezzo di tecnico di propria fiducia, abbia
in data 3 marzo 2000 (nel corso di un sopralluogo da parte
dell’ingegnere dell’Impresa aggiudicataria dei lavori e
delegata al compimento delle procedure espropriative), rappresentato
tutte le questioni relative al problema dell’areazione e
dell’asciugatura dei tessuti nonché ai danni potenzialmente
derivanti dall'esecuzione dei lavori, con riferimento sia
ai processi produttivi sia alla stabilità strutturale dell’opificio.
Avuto riguardo a quanto sopra, non può intanto seguirsi
l’appellante laddove deduce che la sua partecipazione fattuale
al procedimento sia avvenuta, per così dire, “al buio”,
essendo invece evidente, a giudizio del Collegio, che la
Società – come dimostra la perizia giurata redatta appunto
dal tecnico di fiducia di questa – aveva invece conseguito
sufficiente contezza del progetto originario dell’opera
nonchè dei contenuti specifici della approvanda variante.
Quindi – come esattamente rilevato dal Tribunale - la Società
ha in realtà partecipato al procedimento con cognizione
di causa; e lo ha fatto anteriormente alla definitiva approvazione
del progetto in variante con la connessa dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con ciò fruendo
- in buona sostanza - delle garanzie previste dalla legge
in materia, così come delineate dalla giurisprudenza sopra
richiamata.
D’altra parte, l’effetto di sanatoria procedimentale conseguente
al presupposto di fatto dell’avvenuta partecipazione spiega
efficacia con riferimento al complesso della procedura,
risultando in definitiva irrilevante – per quanto concerne
la posizione della Società – che l’avviso individuale non
sia stato inviato nemmeno successivamente alla sentenza
con la quale il TAR Campania (pronunciando nei confronti
di altro ricorrente) aveva stigmatizzato analoga omissione.
In sostanza, dal momento che la partecipazione procedimentale
si era di fatto già realizzata, il sopra richiamato principio
di conservazione degli atti induce a ritenere come non necessaria
la reiterazione di un avviso che avrebbe avuto l’unico scopo
di attivare un intervento già sostanzialmente verificatosi.
Sotto un diverso profilo l’appellante lamenta il mancato
riscontro alle proprie osservazioni ed osserva che la soluzione
progettuale finalmente prescelta è comunque censurabile,
essendo mancata un'effettiva considerazione della praticabilità
di un tracciato alternativo.
Anche questo mezzo appare infondato, innanzi tutto perchè
le risultanze degli atti non confortano l’assunto della
Società circa la mancata valutazione del suo apporto partecipativo.
Infatti, al riguardo osserva il Collegio che – al più tardi
dal momento dell’accesso in contraddittorio – l’Amministrazione
abbia riconosciuto l'esigenza di predisporre misure prima
per un concreto di monitoraggio dei rischi e poi per la
prevenzione dei danni statici.
Se a ciò si aggiunge che – come evidenziato nella Relazione
A.N.A.S. del 28.6.2002 - la traslazione dell'asse della
galleria di circa 5 metri verso nord, in sede di variante,
risponde essenzialmente all’esigenza di minimizzare gli
effetti negativi paventati dalla De Negri, risulta evidente
come la tesi dell’appellante non trovi, in definitiva, alcun
adeguato riscontro nel complesso probatorio qui apprezzabile.
Quanto alla mancata scelta di un percorso alternativo, trattasi
di censura che, con tutta evidenza, impinge in aspetti rientranti
nel merito amministrativo e risulta perciò inammissibile,
atteso che in sede di localizzazione di un’opera pubblica
la scelta di una area operata dall'amministrazione è concreta
espressione della sua piena discrezionalità, soggetta a
sindacato del giudice soltanto solo sotto profili di illogicità
e contraddittorietà (ad es. IV Sez. 5.7.2000 n. 3733) che
nella fattispecie l’appellante, a ben vedere e ove si tenga
conto delle pressanti esigenze pubbliche sottese all’intervento
in controversia, non è in realtà pervenuto a prospettare.
Si prescinde, infine, da ogni ulteriore disamina delle restanti
censure, dedotte in primo grado e qui riproposte dall’appellante
senza specifica contestazione dei diversi capi della sentenza
appellata.
Al riguardo, evidenzia infatti il Collegio che nel processo
amministrativo l'appello ha carattere impugnatorio, essendo
dunque onere dell'appellante investire puntualmente il decisum
di prime cure, e in particolare precisare i motivi per cui
quest'ultimo sarebbe erroneo e da riformare, in quanto il
giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato non ha
per oggetto il provvedimento impugnato in primo grado, bensì
la sentenza con la quale è stato deciso il ricorso.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello
va perciò nel suo complesso respinto.
Le spese di questa fase del giudizio seguono la soccombenza
e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, respinge l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di questo
grado del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 a favore
delle Amministrazioni ed Euro 3.000,00 a favore della controinteressata.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004 dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera
di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Lucio VENTURINI Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere
Antonino ANASTASI est. Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
15 giugno 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
|
|