| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 giugno 2004 n.
3865
Pres. Varrone, Est. Volpe
Motorola S.p.a. (Avv.ti M.R. Sammartano, S. Vinti e C. Fedeli)
c/ Autorità Garante delle concorrenza e del mercato (Avv.
Stato), Marconi Mobile S.p.a. (Avv.ti L. Acquarone, D. Anselmi
e G. Di Gioia), Nokia Italia S.p.a. (Avv.ti F.G. Scoca e
R. Colagrande), Consorzio Securcomm Marconi Nokia (Avv.ti
M. Merla, A. Sodano e D. Domenicucci) |
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1. Antitrust – Potere ex art. 4 L.287/90
– Natura – È discrezionale amministrativo – Conseguenze
– Legittimazione a ricorrere di terzi – Sussiste
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2. Autorità Garante per la concorrenza e
il mercato – Potere prescrittivo – Natura – È discrezionale
tecnico – Eccezioni - Conseguenze
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1. I poteri di autorizzazione ex art. 4 L.
287/90 del Garante per la concorrenza e il mercato hanno
natura discrezionale amministrativa, con la conseguenza
che sussiste la legittimazione a ricorrere di soggetti terzi
avverso un provvedimento che autorizza temporaneamente intese
vietate.
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2. Il potere prescrittivo dell’Autorità Garante
per la concorrenza e il mercato rientra nella discrezionalità
tecnica, eccetto che nelle ipotesi previste dall’art. 4
L. 287/90, e non può incidere direttamente sul contenuto
della regolamentazione negoziale.
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ALFONSO CELOTTO
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| Un rilevante chiarimento
sull’ambito dei poteri dell’Antitrust
| 1.
La sentenza in commento merita particolare segnalazione
poiché, al di là del decisum, comporta rilevanti
implicazioni teoriche e conseguenze pratiche, in
quanto affronta alcuni problemi centrali della normativa
antitrust – ed è questa la prima notazione di rilievo.
Innanzitutto, pone al centro della ricostruzione
del sistema il criterio ermeneutico secondo il quale
l’interprete deve focalizzare la normativa interna
alla stregua di quella comunitaria.
Nella sentenza si sottolinea la natura del potere
dell’Autorità e sulla base di tale pregiudiziale
qualificazione vengono delineate le posizioni soggettive
dei destinatari dei provvedimenti e dei soggetti
terzi legittimati a proporre ricorso giurisdizionale,
con espresso riferimento alle conclusioni già espresse
in proposito in sede comunitaria.
Tale potere è considerato espressione di una vera
e propria discrezionalità amministrativa solo nelle
ipotesi disciplinate dall’art. 4 L. n. 287/90, in
quanto solo in tal caso la valutazione di “illiceità”
dell’atto di autonomia privata sottoposto al suo
esame non si traduce, come in ogni altro caso, in
un divieto, ma in una autorizzazione temporanea,
in virtù della accertata sua rispondenza agli interessi
di rilevanza pubblicista prefigurati in contratto
dalla richiamata disposizione.
Al di fuori di queste ipotesi, riconducibili ad
un apprezzamento ponderato degli interessi in conflitto
e, quindi, per sua natura discrezionale, secondo
la citata sentenza, compito precipuo della Autorità
è di dare concretezza normativa agli astratti precetti
legislativi in tema di libertà di concorrenza, facendo
corretta applicazione delle nozioni di natura tecnica,
che concorrono a delineare, sul piano effettuale,
la natura e la portata dell’iniziativa imprenditoriale
posta in essere dai privati.
Tale valutazione non può non sfociare in un giudizio
conclusivo, di natura asseverativa, circa la “liceità”
o “l’illiceità” di tale operazione, da trasfondere
in un provvedimento di natura inibitoria, se essa
è ritenuta produttiva di effetti anticoncorrenziali;
tanto ciò è vero che in tutti gli altri casi il
placet espresso dall’Autorità circa la conformità
a legge dell’atto dei privati non impedisce a “chiunque
altro abbia interesse” di agire in sede civile per
far dichiarare la contrarietà alle norme imperative
e, quindi, la nullità di tale regolamento che è
e rimane di origine e natura squisitamente privatistica.
Questa ricostruzione trova conferma nella nuova
formulazione dell’art. 181 del Trattato, che, per
quanto riguarda le intese, nell’escludere la necessità
di una preventiva comunicazione, per ciò stesso
assimila la normativa comunitaria a quella interna
che, in ogni altra ipotesi di atto nullo per contrarietà
alle norme imperative, consente di agire in ogni
tempo e senza necessità di preventivi assensi di
pubbliche autorità. |
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| 2.
L’interrogativo che a questo punto si pone è di
capire se, in questo modo, si determini una netta
divaricazione tra intese e concentrazioni e se,
quindi, la diversità delle procedure non influisca
sulla natura del potere esercitato dall’Autorità.
Il fatto che permanga l’obbligo di comunicare preventivamente
le operazioni di concentrazione ha una sua razionale
spiegazione nel fatto che, in questi casi, è interesse
anche delle imprese conoscere il giudizio dell’Autorità
prima di modificare lo stesso assetto organizzativo-imprenditoriale
da essa prefigurato.
Una valutazione a posteriori sarebbe oltre modo
dannosa, se non sconvolgente.
Sul pianto normativo, l’attività della Autorità
non differisce tuttavia da quella posta in essere
in ogni altra ipotesi rimessa al suo esame.
Come chiaramente si desume dal discorso di portata
generale svolto nella sentenza, al di fuori delle
ipotesi previste dal citato art. 4, la discrezionalità
cui fa ricorso l’Autorità è di natura squisitamente
tecnica.
Tale conclusione è da condividere, in quanto, anche
in materia di concentrazioni, la valutazione compiuta
dall’Autorità si traduce nella “concretizzazione”
del precetto normativo attraverso il ricorso a nozioni
di carattere tecnico-giuridico.
In altri termini, l’apprezzamento è sì di natura
discrezionale, ma non può essere espresso sulla
base di valutazioni di merito circa la convenienza
o meno dell’operazione ai fini dello sviluppo del
mercato di riferimento.
Il fatto stesso che l’art. 18, secondo comma, nei
casi di concentrazioni vietate ne consente la realizzazione,
se le parti espressamente rinviano a quella parte
di essa che è in grado di produrre effetti anticoncorrenziali,
è la riprova che si è in presenza di una fattispecie
a formazione successiva, nella quale il provvedimento
finale dell’Autorità non funge da conditio iuris,
ma da essenziale fatto impeditivo della produzione
degli effetti, allorché si traduce in una valutazione
di disvalore circa il contenuto intrinseco dell’assetto
di interessi programmato dai contraenti privati,
tanto è vero che tale giudizio deve essere trasfuso
nel provvedimento inibitorio, che preclude la realizzazione
dell’operazione posta in essere.
Il provvedimento dell’Autorità impedisce e non già
autorizza la produzione degli effetti.
La precisazione ha una sua peculiare valenza, poiché
permette di distinguere tra gli effetti anticoncorrenziali
derivanti direttamente dall’atto di autonomia privata,
da quelli collegati ai comportamenti successivi
dei loro autori.
Anche questa ulteriore problematica riceve un notevole
apporto, ai fini della sua corretta impostazione,
dalla sentenza in esame, lì dove viene precisata
la natura e la portata del potere conformativo riconosciuto
all’Autorità.
Recita la sentenza che tale potere è diretto a “conformare”
i comportamenti successivi dei destinatari del provvedimento
conclusivo della procedura posta in essere, che
concernono la fase attuativa dell’atto di autonomia
privata. |
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| 3.
Sulla base di quanto ora detto si può, quindi, ritenere
che anche le prescrizioni di cui all’art. 6, c.
2, secondo il giudice amministrativo, presuppongono
una valutazione complessiva di “liceità” dell’atto,
alla luce di quanto il legislatore ha statuito con
riferimento all’art. 18, c. 2. Infatti esse sono
finalizzate ad evitare comportamenti successivi
elusivi e ad indirizzare la futura attività dei
protagonisti della operazione di concentrazione
verso sbocchi di natura anticoncorrenziale.
Il delineato profilo, di natura strettamene teorica,
è in grado di dare una sua intrinseca ratio alla
distinzione, operata a livello comunitario, in applicazione
del Regolamento sulle concentrazioni, tra l’attuazione
di un’operazione contra legem e gli effetti anticoncorrenziali
determinatisi a seguito della violazione delle “prescrizioni”
dettate dall’Autorità.
Solo i comportamenti del primo tipo sono perciò
sanzionabili anche nell’ordinamento interno, sulla
base di quanto prescritto dall’art. 19 L. 287/90,
in quanto per i “comportamenti” posti in essere
in difformità alle prescrizioni impartite è necessario
fare applicazione della diversa disciplina dettata
dall’art. 15 L. n. 287/90.
Le prescrizioni hanno infatti un contenuto “anticipatorio”,
nel senso che prefigurano possibili “pericoli” di
natura anticoncorrenziale, ma necessitano, così
come in ogni altra ipotesi di violazione dell’abuso
di posizione dominante (art. 3) di una effettiva
verifica, da effettuare nel rispetto della procedura
dettata dal citato art. 15.
In questo modo, si ha la conferma che la normativa
interna non solo va interpretata alla luce dei principi
comunitari (art. 1, quarto comma), ma è essa stessa
perfettamente in linea con il Regolamento sulle
concentrazioni. Non a caso, infatti, il citato art.
19, non richiama il precedente art. 6, secondo comma,
così da rendere manifesto che la violazione delle
prescrizioni dettate in sede di “autorizzazione”
della concentrazione, vanno sanzionate alla stessa
stregua di qualsiasi altra ipotesi di “abuso di
posizione dominante (art. 3) e non sulla base di
quanto dettato per le ipotesi di concentrazioni
vietate (art. 19).
Altro è il comportamento anticoncorrenziale volto
a dare attuazione ad una concentrazione di per sé
anticoncorrenziale (art. 19), altro invece quello
posto in essere in fase attuativa di una concentrazione
assentita dall’Autorità (artt. 3 e 15 L. n. 287/90).
In questo caso l’Autorità al pari di ogni altra
ipotesi prevista dal precedente art. 2, non è dispensata
dalla necessità:
1) di verificare se tali comportamenti anticoncorrenziali
vi siano stati;
2) di dettare le necessarie misure inibitorie;
3) di sanzionare le eventuali inottemperanze, secondo
quanto prescritto dall’art. 15.
Le prescrizioni, infatti, per loro natura indirizzano
la futura attività delle imprese e dettano orientamenti
di massima che di per sé comportano la necessità
di verificare in concreto la misura della difformità
rispetto ad essa dei comportamenti successivamente
posti in essere e di accertare in che misura i patentati
effetti anticoncorrenziali si sono in realtà verificati.
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