| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 giugno 2004 n. 3823
Pres. Iannotta – Est. Millemaggi Cogliani
Comune di Imperia (Avv. Alberti) c/ Italgas – Società Italiana
per il Gas – s.p.a. (Avv. Quaglia) |
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1. Compromesso e clausola compromissoria
– arbitrato – controversia sul riscatto anticipato della
concessione da parte dell’amministrazione concedente – clausola
compromissoria – stipulata prima dell’entrata in vigore
dell’art. 6, l. 205/2000 – invalidità
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2. Autorizzazioni concessioni – concessione
di pubblico servizio – servizio di distribuzione del gas
– D.Lgs. n. 164 del 2000 – riscatto anticipato della concessione
– onde favorire l’apertura del mercato alla concorrenza
– illegittimità
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3. Autorizzazioni concessioni – concessione
di pubblico servizio – servizio di distribuzione del gas
– art. 15 D.Lgs. n. 164 del 2000 – regime transitorio –
questione di legittimità costituzionale – manifesta infondatezza.
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1. L'art. 6, comma 2, della legge n. 205
del 2000, nel disporre che 'le controversie concernenti
diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato
rituale di diritto', non pone una norma sulla giurisdizione,
ma integra in positivo l’art. 806 c.p.c., estendendo la
possibilità (già prevista dall’art. 806 c.p.c.) di deferire
ad arbitri le controversie a quelle, aventi ad oggetto diritti
soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo,
investendo la validità ed efficacia del compromesso o della
clausola compromissoria dapprima esclusa, per le controversie
appartenenti alla giurisdizione esclusiva di tale giudice,
dal citato art. 806 del codice di rito; con la conseguenza
che alla norma racchiusa nell'art. 6, comma 2, della legge
n. 205 del 2000 non può essere riconosciuta efficacia sanante
dell'originaria invalidità del compromesso o della clausola
compromissoria stipulati in vigenza della legge n. 1034
del 1971, anteriormente all'entrata in vigore della nuova
normativa, in quanto quest’ultima non contiene alcuna previsione
di retroattività.
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2. Il riscatto anticipato della concessione
di pubblico servizio è istituto tipico del vecchio ordinamento,
strettamente collegato alla possibilità, per l’Ente, di
optare per una gestione diretta del servizio che, seppure
non esplicitamente abrogato dal decreto delegato n. 164
del 2000 (anche perché il regio decreto n. 2578 del 1924
riguardava tutti i servizi pubblici assunti dai Comuni e
non soltanto la distribuzione del gas), non può più avere
cittadinanza nel nuovo assetto normativo, non essendo fra
l’altro compatibile con un rapporto di durata limitato e
definito esplicitamente come “contrattuale”.
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3. Il riscatto anticipato degli affidamenti
e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
del D. Lgs. N. 164 del 2000, è illegittimo in quanto l’istituto
in questione è stato implicitamente abrogato, per incompatibilità
con il citato decreto delegato, rispetto al mercato del
gas, e comunque non praticabile nel regime transitorio,
perché in aperto contrasto con la norma di cui all’art.
15, commi 5 e segg., senza che la norma si presti a dubbi
di illegittimità costituzionale sotto il profilo del contrasto
con la normativa comunitaria (Direttiva 98/30/CEE), con
i principi di libera concorrenza delle merci, delle persone,
dei servizi, dei capitali, per violazione, ed altresì con
gli artt. 114, 117 e 118, e 97 della Costituzione, in quanto
è ragionevole la previsione di un regime transitorio che
consente di attuare con gradualità la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti, mentre appartiene alle
scelte discrezionali del legislatore statale di fissare
tempi e modalità di adeguamento allorché, come nella specie,
ciò sia consentito dalla stessa normativa comunitaria (che
ha riconosciuto l’esigenza di gradualità nell’instaurazione
del mercato interno del gas), senza con in ciò possa rinvenirsi
la lesione di potestà attribuite dalla Costituzione alle
autonomie locali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.3823/04REG.DEC.
N. 8404 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8404 del 2003,
proposto dal
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Comune di Imperia, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Piergiorgio
Alberti, con domicilio eletto in Roma, Via Cosseria, n.
5, presso l’Avv. Guido Francesco Romanelli;
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contro
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la Soc. Italgas – Società Italiana per
il Gas – s.p.a., con sede in Torino, in persona del
Vice Presidente ed Amministratore delegato in carica, Ing.
Giacomo Vitali, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Mario
Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso il suo studio,
in Roma, Via Carducci, n. 4
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per l'annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione seconda, n. 713 del 5 giugno 2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004, il
Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udit, altresì,
gli Avv.ti Alberti e Quaglia, come da verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1.1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria (r.r.n. 279/2003) l’attuale appellata
ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione
del Consiglio comunale di Imperia 17 dicembre 2002 n. 122,
avente ad oggetto il riscatto anticipato del servizio pubblico
di distribuzione del gas e dei relativi impianti, nel contempo
chiedendo l’accertamento del diritto di ritenzione degli
impianti medesimi, fino al pagamento da parte del Comune
di Imperia di tutte le somme asseritamene dovute a detta
società in dipendenza della cessazione del rapporto e la
condanna del Comune a risarcire integralmente i danni patrimoniali,
subiti e subendi, in conseguenza dell’atto impugnato.
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1.2. Con sentenza n. 713 del 5 giugno 2003,
la Seconda sezione di detto Tribunale Amministrativo Regionale
- disattesa l’eccezione pregiudiziale del Comune, secondo
cui la controversia doveva essere attivata davanti a collegio
arbitrale, ai sensi della convenzione tra Italgas e Comune
di Imperia, e dell’art. 6, comma secondo della L. n. 205
del 2000 – ha accolto la domanda costitutiva principale,
per l’effetto annullando la deliberazione impugnata, e compensando
fra le parti le spese del giudizio.
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2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello
il Comune di Imperia, denunciandone l’erroneità, innanzitutto
in relazione alla reiezione della eccezione pregiudiziale,
e, in via gradata, per erronea interpretazione ed applicazione
del sistema normativo derivante dal decreto legislativo
23 maggio 2000 n. 164 e dall’art. 35 della legge 28 dicembre
2001 n. 448.
Il giudice di primo grado non avrebbe correttamente considerato
la finalità per la quale il riscatto è stato esercitato,
la sostanziale sopravvivenza della possibilità di esercitare
il riscatto previsto dall’art. 24 T.U. n. 2578/1924 nella
fase transitoria di entrata in vigore del nuovo regime;
il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 15,
comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, ove la
norma dovesse essere interpretata nel senso di impedire
ai Comuni concedenti di esercitare il diritto di riscatto
al fine di anticipare l’apertura del settore alla concorrenza,
per contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva 98/30/CEE),
con i principi di libera concorrenza delle merci, delle
persone, dei servizi, dei capitali, e per violazione, altresì
degli artt. 114, 117 e 118, e 97 della Costituzione; l’irrilevanza
per quanto interessa, dell’art. 34 comma 12, lett. g) della
legge n. 448/2001, che ha abrogato l’art. 123, comma 3,
del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Conclude pertanto l’appellante per l’annullamento e/o la
riforma della sentenza appellata, nel senso della reiezione
del ricorso deciso e vittoria di spese del giudizio.
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3. Costituitasi l’appellata per resistere
all’appello, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza
del 3 febbraio 2004 e trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. L’appello è infondato.
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2. Quale che sia il significato da annettere
alla clausola con la quale, nel corpo della convenzione
allegata al contratto di concessione del servizio del 25
settembre 1987, il Comune di Imperia e la società Italgas
hanno convenuto di rimettere ad un collegio arbitrale tutte
le questioni che potessero insorgere durante la concessione
o successivamente sulla interpretazione ed esecuzione della
convenzione in ogni sua clausola e dato pure per ammesso
che si sia in presenza della previsione di un arbitrato
rituale, come sostenuto dal Comune appellante, prevalente
ed assorbente è la considerazione che la disposizione negoziale,
introdotta in vigenza della l. n. 1034 del 1971, e prima
della entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, è invalida
ed inefficace.
Invero, anteriormente alla entrata in vigore della legge
anzidetta, non era data alle parti la facoltà di compromettere
in arbitri le materie sottratte all’area della giurisdizione
del giudice ordinario ed affidate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo (Cass, sez. un., 2 maggio 1979
n. 25229) e, di contro, l’introduzione, con l’art. 6, comma
2, della legge 205/00, della facoltà di avvalersi, in materia,
di un arbitrato rituale di diritto non fa salva la precedente
clausola compromissoria volta all’applicazione di un arbitrato
obbligatorio di diritto (Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio
2003 n. 472).
Alla verifica della validità del patto compromissorio vanno
applicati i principi in materia di successione delle norme
nel tempo proprie dei contratti e, pertanto, tale verifica
deve essere effettuata con riferimento alle norme vigenti
al momento della perfezione del patto, salvo che la norma
sopravvenuta non rechi espressa previsione circa la sua
applicazione retroattiva (Cass., sez. un., 10 dicembre 2001,
n. 15608).
L'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, nel disporre
che "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere
risolte mediante arbitrato rituale di diritto" – secondo
il condivisibile insegnamento della Corte Suprema – non
è norma sulla giurisdizione, ma integra in positivo l'art.
806 c.p.c., in quanto consente espressamente la deferibilità
ad arbitri di controversie concernenti diritti soggettivi
devolute alla giurisdizione (senza ulteriori specificazioni)
del giudice amministrativo, in tal modo superando la tradizionale
esclusione, da parte della giurisprudenza della stessa Corte
(per tutte, sez. un.. n. 7643 del 1995), dell'arbitrabilità
delle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
(superamento solo parziale, poiché l'esclusione permane
per le controversie aventi ad oggetto interessi legittimi),
dalla quale conseguiva l'invalidità del compromesso o della
clausola compromissoria che avessero diversamente previsto.
La novella legislativa, è stato chiarito, risolve dunque
un problema di merito, in quanto investe la validità del
compromesso o della clausola compromissoria e pertanto non
può riconoscersi alla norma racchiusa nell'art. 6, comma
2, della legge n. 205 del 2000 efficacia sanante dell'originaria
invalidità del compromesso o della clausola compromissoria
stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova
normativa, in quanto non contiene una clausola di retroattività.
Pertanto, deve essere respinto il primo motivo di appello.
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3.1. Nel merito appare opportuno premettere
che si verte in tema di riscatto delilberato dall’Ente in
vigenza del decreto legislativo 164 del 2000.
Il giudice di primo ha ritenuto che il diritto di riscatto,
come regolato dagli artt. 24 e 25 del R.D. 15 ottobre 1925
n. 2578, non é più compatibile con il nuovo quadro normativo,
delineato dal D.Lgs. 23 maggio 200 n. 164 e dell’art. 35
della legge 28 dicembre 2001 n. 448 in quanto strettamente
collegato alla possibiltà, per gli enti locali, di assumere
direttamente gli impianti e l’esercizio diretto dei pubblici
esercizi.
L’appellante obietta che il convincimento espresso nella
sentenza appellata sarebbe ispirato a precedenti giurisprudenziali
conformi (anche di questo giudice di appello) che tuttavia
non potrebbero trovare applicazione al caso in esame, differente
dalle situazioni cui si riferiscono, specificamente, i precedenti,
e cioè di Comuni che avevano provveduto ad esercitare il
diritto di riscatto al fine di assumere la gestione diretta
del servizio.
Nel caso in esame, infatti, obiettivo dell’Amministrazione,
espresso della deliberazione con la quale è stato deciso
di esercitare il riscatto, sarebbe quello di anticipare
il termine del rapporto concessorio, al fine di dare sollecita
attuazione alla disciplina a regime prevista dal decreto
legislativo n. 164/2000, e procedere quindi all’affidamento
mediante pubblica gara, con i conseguenti vantaggi economici
e gestionali.
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3.2. L’orientamento espresso dal giudice
di primo grado deve essere condiviso senza che le obiezioni
dell’appellante siano in grado di inficiarne la correttezza
logico giuridica, in senso favorevole alla tesi esposta.
Il riscatto anticipato è infatti istituto tipico del vecchio
ordinamento, strettamente collegato alla possibilità, per
l’Ente, di optare per una gestione diretta del servizio
che, seppure non esplicitamente abrogato dal decreto delegato
(anche perché il regio decreto n. 2578 del 1924 riguardava
tutti i servizi pubblici assunti dai Comuni e non soltanto
la distribuzione del gas), non può più avere cittadinanza
nel nuovo assetto normativo, non essendo fra l’altro compatibile
con un rapporto di durata limitato e definito esplicitamente
come “contrattuale” (per tutte, in termini, Sez. V, 11 giugno
2003 n. 3296; 25 giugno 2002 n. 3455; 15 febbraio 2002,
n. 902).
La Sezione ha fra l’altro avuto modo di chiarire che il
potere in argomento si correla ad un quadro legislativo
che assumeva come postulato la titolarità del servizio in
capo al Comune, mentre al contrario, nel nuovo assetto,
la gestione del servizio viene sempre ad essere esternalizzata,
e le possibilità di fare venire meno il rapporto si ricollegano
alle normali ipotesi di recesso (art. 14 del decreto legislativo
n. 154/2000).
Il quadro non cambia, per il fatto che il riscatto anticipato
venga esercitato all’esclusivo fine di anticipare l’affidamento
del servizio, mediante pubblica gara, con l’obiettivo di
precorrere i tempi di applicazione a regime delle nuove
norme.
Deve anzi evidenziarsi che un obiettivo di questo tipo viene
a porsi in aperto contrasto con la disciplina transitoria
stabilita dall’art. 15 del decreto 164 del 2000, che, da
un lato, riduce in maniera sensibile la durata delle concessioni
in corso, dall’altro, nel contempo, garantisce un ragionevole
periodo di permanenza, in via transitoria, dei regimi concessori
in atto. Si tratta di una scelta legislativa che l’esercizio
anticipato del riscatto è destinato a stravolgere e vanificare,
illegittimamente, quali che siano gli obiettivi che l’Ente
locale si sia proposto.
La ragionevolezza di un regime transitorio che consenta
di attuare con gradualità la transizione del settore italiano
del gas ai nuovi assetti europei ha superato il vaglio del
controllo di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale,
sent. 11- 31 luglio 2002 n. 413) sia pure con specifico
riguardo alla disposizione contenuta nel comma 10 del citato
art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000.
La Corte ha avuto modo di precisare che la stessa direttiva
98/30/CE presupponeva l'esistenza di differenze tra le varie
economie, con l'eventualità di deroghe a carattere temporaneo
e limitato, riconoscendo l'esigenza di gradualità nell'instaurazione
del mercato interno del gas.
Ai parametri di legittimità costituzionale sulla quale la
Corte si è espressa con la sentenza citata (in parte coincidenti
con quelli proposti dall’attuale appellante) deve aggiungersi
che le modifiche del titolo V della Costituzione non hanno
inciso sui poteri statali in tema di adeguamento dell’ordinamento
interno a quello comunitario.
Ne consegue che la scelta discrezionale di tempi e modalità
di adeguamento, ove ciò sia consentito, come nella fattispecie,
dalla normativa comunitaria, deve ritenersi insindacabile,
senza che in essa possano rinvenirsi lesioni delle autonomie
locali.
Deve essere, pertanto, dichiarato manifestamente infondato
il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dall’appellante.
Di contro è illegittimo, perché incompatibile con il regime
transitorio fissato dall’art. 15 del decreto legislativo
n. 164 del 2000, l’esercizio di un potere che, risolvendo
anticipatamente un affidamento o una concessione in atto,
è inteso – espressamente - a vanificare quella gradualità
di adeguamento del mercato che gas che il citato art. 15
si prefigge, in piena coerenza con il contenuto della legge
di delega e con quanto anche consentito dalla Comunità europea.
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4. Sulla base delle considerazioni che precedono
l’appello deve essere respinto. Tuttavia, possono essere
interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge
l’appello in epigrafe;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 3 febbraio 2004,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele IANNOTTA PRESIDENTE
Giuseppe FARINA CONSIGLIERE
Corrado ALLEGRETTA CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE
Claudio Marchitiello CONSIGLIERE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14 giugno 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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