| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 giugno 2004 n. 3822
Pres. Iannota – Est. Fera
Comune di Milano (Avv.ti Surano, Maffey, D’Auria e Izzo)
e Telesoccorso S.r.l. (Avv. Verrienti) c/ cooperativa sociale
Rieducazione motoria a r.l. (Avv.ti Monti e Cerami) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– criterio di aggiudicazione appalto concorso – valutazione
dell’elemento prezzo – attribuzione del punteggio massimo
all’eventuale offerta pari alla media aritmetica delle offerte
valide presentate e valutazione proporzionale di tutte le
offerte diverse dalla predetta media – illegittimità
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Il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa è caratterizzato dal fatto
che, pur godendo l'amministrazione appaltante di un'ampia
discrezionalità in ordine alla scelta del rapporto ponderale
ottimale tra i diversi elementi che compongono l'offerta,
non è consentito alterare la funzione tipica assegnata a
ciascuno degli elementi medesimi, poiché verrebbe altrimenti
inevitabilmente alterato il rapporto prezzo-qualità che
il sistema ha inteso garantire. Pertanto, la decisione della
commissione di gara di attribuire il punteggio massimo per
l’offerta economica all’eventuale offerta pari alla media
aritmetica delle offerte valide presentate, e di valutare
quindi proporzionalmente tutte le offerte diverse dalla
predetta media, persegue una finalità diversa (quella di
un’ulteriore verifica dell'attendibilità delle offerte)
rispetto a quella assegnata dalla norma (quella di spingere
la concorrenza verso l'abbattimento dei prezzi) ed altera
quindi il sistema, introducendo altresì un’incoerenza rappresentata
dalla circostanza che l'articolo 25 del D.L.vo n. 157/1995
prevede un apposito subprocedimento per dare modo all'amministrazione,
'qualora talune offerte presentino carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione', di escluderle, previa
acquisizione delle giustificazioni circa gli elementi costitutivi
dell'offerta e loro verifica
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.3822/04REG.DEC.
N. 7838 e 7866 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello riuniti n. 7838 e
7866 del 2003 proposti:
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dal Comune di Milano, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey, Elisabetta D’Auria
e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso quest'ultimo
in Roma, via Cicerone n. 28 ;
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da Telesoccorso S.r.l., in proprio
e quale capogruppo di RTI con Consorzio Piemonte Emergenza
e Medicasa S.p.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato
Luca Verrienti, con domicilio eletto presso la signora Antonia
De Angelis in Roma, via Portuense n. 104 ;
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CONTRO
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la cooperativa sociale Rieducazione motoria
a r.l. - C.R.M. Coop. Sociale a r.l., rappresentata
e difesa dagli Avvocati Giovanni Monti e Carlo Cerami ed
elettivamente domiciliata presso lo studio Grez ed associati,
in Roma lungotevere Flaminio n. 46;
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per l’annullamento
della sentenza del TAR della Lombardia, sezione terza, 11
giugno 2003 n. 3094;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il Consigliere
Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Izzo, Cerami, Monti e Verrienti
come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con deliberazione G.C. n. 21277/1998 il Comune
di Milano ha indetto una gara mediante appalto concorso
per l’affidamento del servizio di tele assistenza in favore
dei cittadini milanesi per il periodo 1.11.1998 – 31.10.2003,
con una previsione di spesa pari a 8 miliardi di lire.
La cooperativa sociale Rieducazione motoria, che aveva fino
ad allora gestito il servizio, ha partecipato alla gara,
classificandosi solo al terzo posto su quattro concorrenti
pur avendo proposto la migliore offerta economica. Il servizio
è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese
guidato dalla controinteressata.
La cooperativa, quindi, ha impugnato davanti al Tar della
Lombardia gli atti di gara, chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione
(deliberazione della giunta comunale 798 del 30 marzo 1999),
nonché di tutti gli atti connessi, ivi compresi i verbali
di gara e la lettera di invito e la deliberazione 4 agosto
1998, n. 2447.
Il tribunale regionale ha accolto il ricorso, ritenendo
fondate le censure prospettate dalla ricorrente, che ha
denunciato l’illogicità della decisione adottata dalla commissione
di gara, la quale nella seduta di gara del 30.10.1998 aveva
modulato i punteggi sulla base dei criteri indicati nella
lettera di invito decidendo in particolare, quanto all’offerta
economica, di attribuire il punteggio massimo di 34 punti
all’eventuale offerta pari alla media aritmetica delle offerte
valide presentate e di valutare quindi proporzionalmente
tutte le offerte diverse dalla predetta media. Il Tar ha
anche ritenuto fondato il motivo di ricorso concernente
l'illegittimità della deliberazione G.C. n. 2447/1998, con
cui veniva modificata una precedente deliberazione prevedendosi,
in particolare, che il prezzo delle diverse offerte economiche
dovesse essere valutato al netto di IVA. Il primo giudice
ha, infine, respinto il ricorso incidentale (proposto da
Telesoccorso), volto a far dichiarare l’illegittimità della
medesima procedura di gara sotto un diverso profilo, concernente
il mancato esperimento della fase di verifica delle offerte
inferiori alla soglia di anomalia e la conseguente mancata
esclusione della ricorrente (autrice, si afferma, di una
offerta anomala).
Contro la sentenza sono stati proposti due appelli: il primo
dal Comune di Milano ed il secondo dal raggruppamento temporaneo
di imprese guidato da Telesoccorso S.r.l. Gli appellanti
prospettano nella sostanza identiche doglianze:
1). Erroneità del capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione
preliminare di carenza di interesse. Erronea valutazione
dei fatti.
2). Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto
anche l'eccezione di inammissibilità delle censure, in quanto
afferenti al merito dell'azione amministrativa.
3). Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto
irragionevole quindi illegittima l'attribuzione del punteggio
da parte della commissione di gara.
4). Erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha
ritenuto illegittima la decisione di valutare le offerte
al netto dell'Iva.
La Telesoccorso S.r.l. ha inoltre proposto un ulteriore
motivo:
5). ammissibilità e fondatezza del ricorso incidentale.
Le appellanti concludono chiedendo, in riforma della sentenza
di cui all’epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello la cooperativa sociale rieducazione
motoria, che conclude per il rigetto dell’appello.
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DIRITTO
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Gli appelli di cui in epigrafe debbono essere
riuniti in quanto diretti contro la medesima sentenza di
primo grado.
Secondo gli appellanti, la sentenza dovrebbe essere annullata,
in primo luogo, perché il Tar avrebbe dovuto dichiarare
il difetto di interesse della cooperativa sociale rieducazione
motoria ad impugnare gli atti della gara per l’affidamento
del servizio di tele assistenza, con particolare riferimento
ai criteri adottati dalla commissione per valutare il prezzo
delle offerte.
L'assunto si basa sulla circostanza che, anche ove la commissione
avessi adottato i criteri seguiti nel precedente affidamento,
ciò non avrebbe, comunque, portato la ricorrente alla vittoria.
L'assunto non può essere condiviso, in quanto trascura di
considerare che l'interesse prospettato dalla ricorrente
ha carattere strumentale. È un pacifico tra le parti che
il riferimento a precedenti comportamenti delle commissioni
giudicatrici, non avendo valore normativo, non vincola l'azione
dei futuri organi di aggiudicazione. Ne consegue che, ove
il ricorso di primo grado fosse accolto definitivamente,
la rinnovazione della gara andrebbe effettuata sulla base
di nuove offerte e nuovi criteri di attribuzione del punteggio
che gli organi a ciò deputati dovranno introdurre ex novo,
nel rispetto del principio giuridico contenuto nella sentenza
di accoglimento del ricorso.
Pertanto allo stato, non essendo ipotizzabile la mera riviviscenza
dei criteri precedentemente utilizzati dal comune di Milano,
l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado
perde consistenza.
In secondo luogo, gli appellanti sostengono che comunque
i giudici di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibili
le censure prospettate contro i criteri di valutazione adottati
dalla commissione giudicatrice, perché diretti a contestare
il merito amministrativo. L'assunto non considera che, se
è vero che l'amministrazione nel predisporre le regole della
gara (concetto nel quale rientra anche l'attività "normativa"
della commissione giudicatrice) esercita un potere attinente
al merito amministrativo, specie laddove inserisce regole
ulteriori rispetto al contenuto minimo stabilito dalla legge,
è altrettanto vero queste regole " saranno censurabili in
sede giurisdizionale … allorché appaiano viziate da eccesso
di potere per illogicità o per incongruenza rispetto al
fine pubblico della gara." (Consiglio di Stato, sezione
quarta, 29 ottobre 2002, n. 5941). Ed è appunto questo il
caso che ricorre nella fattispecie, in quanto, i ricorrenti,
come d'altronde il giudice di primo grado, non hanno inteso
contestare il merito della scelta operata dall'amministrazione,
nel senso di indicare tra le possibili soluzioni alternative
quella che secondo loro la commissione avrebbe dovuto scegliere,
ma si sono limitati a contestare la coerenza di quella in
concreto adottata rispetto ai principi giuridici che governano
la materia.
In terzo luogo, gli appellanti contestano il giudizio di
incongruità pronunciato dal primo giudice ed affermano invece
che il criterio adottato dalla commissione "si configura,
insomma, come un sistema alternativo per verificare l'attendibilità
delle offerte, posto che, trattandosi di un appalto di servizi
sotto la soglia comunitaria, non vi sono meccanismi legali
prefissati per individuare le offerte da sottoporre a verifica
e che, comunque, lo stesso articolo 25 D.L.vo n. 157/1995
non si pone come unico sistema di individuazione delle offerte
sospetto, ma è suscettibile di essere integrato con criteri
diversi, discrezionalmente adottati... ".
Ora, a parte che l'affermazione, circa l'appartenenza dell'appalto
a quelli non soggetti alle regole comunitarie in ragione
del valore, appare frutto di una frettolosa elaborazione
dell'argomentazione dato che l'ammontare presunto del servizio
ammonta a £. 8 miliardi, in punto di diritto, la tesi sostenuta
dimostra di per sé l'incoerenza della regola adottata dalla
commissione. Infatti, nella disciplina introdotta dalla
direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi (92/50/CEE), così come in quella contenuta nelle
norme interne di recepimento (D.L.vo n. 157/1995), il sistema
“dell'offerta economicamente più vantaggiosa" è caratterizzato
dal fatto che, pur godendo l'amministrazione appaltante
di un'ampia discrezionalità in ordine alla scelta del rapporto
ponderale ottimale tra i diversi elementi che compongono
l'offerta, non può alterare la funzione tipica assegnata
a ciascuno degli elementi medesimi. In tal modo, infatti,
verrebbe inevitabilmente alterato" il rapporto prezzo-qualità",
che il sistema ha inteso garantire. Per di più, anche ove
vi fosse tale possibilità, di certo questa non potrebbe
essere esercitata in sede diversa da quella del bando o
della lettera di invito (articolo 23, comma 6). Ciò perché
l'amministrazione appaltante, dopo aver indicato nel bando
le regole su cui fondare il giudizio circa "il rapporto
prezzo-qualità", non può poi decidere di assegnare ad un
elemento di una funzione diversa da quella tipica.
Ora, nel caso di specie, l'aver attribuito all'elemento
prezzo una finalità diversa (quella di un ulteriore verifica
dell'attendibilità delle offerte) rispetto a quella assegnata
dalla norma (quella di spingere la concorrenza verso l'abbattimento
dei prezzi) altera il sistema, introducendo quella incoerenza
che la ricorrente aveva denunciato nel giudizio di primo
grado. Incoerenza ancor più acuita dal fatto che l'articolo
25 del D.L.vo n. 157/1995, prevede un apposito subprocedimento
per dare modo all'amministrazione, "qualora talune offerte
presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione",
di escluderle, previa acquisizione delle informazioni circa
gli elementi costitutivi dell'offerta e loro verifica. Per
cui, l'assegnazione della medesima funzione all'elemento
di valutazione del prezzo introduce una ridondanza inutile.
In quarto luogo, gli appellanti contestano la parte della
sentenza che ha accolto il motivo di ricorso diretto a censurare
la deliberazione della giunta comunale n. 2447 del 1998,
laddove ha stabilito che il prezzo delle diverse offerte
dovesse essere valutato con esclusione dell'Iva. Sostengono
in particolare che tale introduzione, lungi dall’operare
distorsioni, sarebbe conforme ad un principio ricavabile
dall'articolo 1 del D.L.vo n. 157/1995. L’assunto non può
essere condiviso, in quanto l'indicazione "al netto dell'IVA"
del valore di stima dell'appalto, è dettata dalla norma
non come espressione di un principio generale ma al solo
fine di individuare la soglia quantitativa per l'applicazione
della disciplina comunitaria.
E’ quindi esatto quanto affermato dal primo giudice, secondo
il quale l'aver depurato dell'Iva i prezzi offerti dai vari
candidati determina, nel caso, come quello in esame, in
cui le cessioni di neni e servizi siano assoggettate, a
diverse aliquote d’imposta una distorsione che non trova
riscontro in un vantaggio per l'amministrazione, posto che
verrebbero preferite offerte più onerose per l'amministrazione
medesima, sulla quale grava comunque l’onere per l’imposta
suindicata, che è oggetto di rivalsa da parte del cedente
i beni e servizi.
Da ultimo, va esaminato il motivo di appello con il quale
Telesoccorso S.r.l. contesta la decisione del giudice di
primo grado di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale,
con cui è dedotta l'illegittimità della mancata verifica
di anomalia dell'offerta presentata dalla cooperativa sociale
Rieducazione motoria. Sennonché, una volta annullate le
operazioni di gara, a partire dalla determinazione dei criteri
di scelta, la questione posta dall’appellante incidentale
(mancata verifica dell'anomalia dell'offerta presentata
dal ricorrente) non è più rilevante sotto il profilo giuridico.
Per questi motivi i ricorsi in appello devono essere respinti.
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del
giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, previa riunione, respinge gli appelli. Spese
compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 2 marzo 2004, con l’intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Marzio Branca Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14 giugno 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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