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n. 6-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 7 giugno 2004 n. 3598
Pres. G. Trotta, Est. N. Russo
Mistero della Salute (Avvocatura dello Stato) c/ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI) (avv. Aguglia)


Sanità e sanitario – dirigenza di secondo livello – odontoiatri – regolamento disciplinante i requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria – laurea e specializzazione – mancata deroga, quanto alla specializzazione, per i titolari di laurea in odontoiatria – legittimità

Il titolo abilitante all’esercizio della professionale di odontoiatria non è sufficiente a garantire la necessaria professionalità che si richiede a coloro che vogliono accedere al livello dirigenziale del S.S.N. poiché tutto il sistema di riordino della disciplina in materia sanitaria voluto dal legislatore con il D. Lgs. n. 502/92 si basa sui principi della managerìalità e dell’efficienza, che vogliono garantire un corretto svolgimento delle attività proprie delle varie figure professìonali che operano all’interno di enti e strutture del S.S.N. Pertanto, è legittima la norma regolamentare che, dando applicazione applicazione all’art. 15 del citato D. Lgs. 502/1992, mantiene, anche per i laureati in odontoiatria, la posizione della laurea e della specializzazione come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l’ammissione ai concorsi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.3598/2004
Reg. Dec.
N. 4814 Reg. Ric.
Anno 2001

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 4814 del 2001, proposto

 

dal MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

 

l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI), in persona del Presidente pro tempore e il dr. Ettore EPIFANIA, rappresentati e difesi dall’avv. Bruno Aguglia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Cicerone n. 44;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I bis, n. 1024/2001, depositata il 12 febbraio 2001 e notificata il 9 marzo 2001.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Vista l’ordinanza n. 3591/2001 del 26 giugno 2001;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 il consigliere Nicola Russo; Uditi gli Avv.ti B. Aguglia e l’Avvocato dello Stato Tortora.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), associazione nazionale di categoria degli odontoiatri e il dr. Ettore Epifania, laureato in odontoiatria e protesi dentaria, aspirante all’accesso al II livello dirigenziale per la categoria degli odontoiatri e a ricoprire il relativo posto nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), premesso che con D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 l’allora Ministero della Sanità (oggi della Salute) aveva emanato il regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN, il cui art. 5 prevede, tra l’altro, al primo comma lett. b), tra i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale odontoiatra, la “specializzazione nella disciplina”, con ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio impugnavano, in parte qua, il citato art. 5, sostenendo che sarebbe illegittimo nella parte in cui richiede anche ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria la specializzazione nella disciplina.
Deducevano i ricorrenti i seguenti motivi: “Violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 409. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”: in sintesi, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria istituito con legge n. 409/85, a differenza di quello in medicina e chirurgia, abiliterebbe direttamente (previo superamento dell’esame di Stato) all’esercizio della professione, senza necessità di specializzazione nella disciplina; nonostante ciò, il decreto impugnato ha previsto la specializzazione tra i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale non solo per i laureati in medicina, ma anche per i laureati in odontoiatria; l’illogicità di tale soluzione risulterebbe anche dal fatto che dopo l’istituzione del predetto corso di laurea sono state abolite le scuole di specializzazione in odontoiatria.
L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, atteso che secondo l’art. 15, comma 3, D. Lgs. n. 502/92, al concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possono partecipare coloro che, fra l’altro, abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale e abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina e non sarebbe, quindi, ipotizzabile che per l’accesso al secondo livello della dirigenza il legislatore abbia previsto requisiti inferiori a quelli previsti per l’accesso al primo livello.
Con sentenza n. 1024/2001, meglio indicata in epigrafe, il T.A.R. del Lazio, condividendo le tesi dei ricorrenti, accoglieva il ricorso, annullando l’art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, recante il regolamento della disciplina per l’accesso al secondo livello dirigenziale, nella parte in cui, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, richiede, tra l’altro, in aggiunta alla laurea, la specializzazione nella disciplina.
Con ricorso notificato il 2 maggio 2001 e depositato il 10 maggio successivo il Ministero della Sanità (oggi della Salute) ha proposto appello avverso la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
Si sono costituiti gli appellati, ANDI e dr. Epifania, eccependo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese del giudizio.
Con ordinanza n. 3591 del 26 giugno 2001 questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, avanzata dal Ministero appellante.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 la causa è stata spedita in decisione.

 

D I R I T T O

 

L’appello è fondato.
Il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha impresso un nuovo assetto alla dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N.
In particolare, l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 cit. ha previsto che al concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possano partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. L’art. 18 del decreto legislativo suddetto ha riservato ad un atto regolamentare l’adeguamento della vigente disciplina concorsuale del personale del S.S.N.
In attuazione del predetto art. 18 si è provveduto a disciplinare la normativa concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N. con l’emanazione del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.
Per i vari concorsi delle categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario il Regolamento ha stabilito i requisiti così come previsti dall’art. 15 del citato D.Lgs. n. 502/92. Tra detti requisiti vi è compresa la specializzazione.
Ora, come fondatamente eccepito dalla difesa erariale sia in primo grado che in appello, non appare ipotizzabile che per l’accesso al secondo livello della dirigenza il legislatore abbia previsto requisiti inferiori a queli previsti per l’accesso al primo livello, per il quale è richiesta la specializzazione. L’assunto dei ricorrenti in primo grado ed attuali appellati, condiviso e fatto proprio dal giudice di prime cure, secondo cui la laurea in odontoiatria è di per sé abilitante all’esercizio della professione e che, quindi, non ha bisogno di specializzazione è irrilevante, posto che anche la laurea in medicina e chirurgia, in nesso inscindibile con l’abilitazione professionale, è un titolo abilitante alla professione medica, per cui il medico, prescindendo da specializzazioni, potrebbe, in teoria, compiere (non certo nel servizio pubblico) tutti gli atti medici derivanti dalla laurea.
Sta di fatto che l’ordinamento ha previsto che nel S.S.N., per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente occorre non solo la laurea ma anche la specializzazione.
Il principio contenuto nell’art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 502/92 è un principio non derogabile, né lo stesso vale a togliere valore alla laurea in odontoiatria.
Anche sotto il profilo dell’iter logico-giuridico la scelta del legislatore di richiedere il possesso della specializzazione non appare censurabile.
Infatti il titolo abilitante all’esercizio della professionale di odontoiatria non è sufficiente a garantire la necessaria professionalità che si richiede a coloro che vogliono accedere al livello dirigenziale del S.S.N.
Tutto il sistema di riordino della disciplina in materia sanitaria voluto dal legislatore con il D. Lgs. n. 502/92 si basa sui principi della managerìalità e dell’efficienza, che vogliono garantire un corretto svolgimento delle attività proprie delle varie figure professìonali che operano all’interno di enti e strutture del S.S.N.
La laurea in odontoiatria può essere abilitante per lo svolgimento della professione, ma non è un requisito sufficiente per far acquisire il secondo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto il rilievo di base su cui si fonda il ricorso di primo grado è del tutto infondato.
Si ribadisce che la norma regolamentare ha dato applicazione nella specifica fattispecie all’art. 15 del citato D. Lgs. 502/1992, mantenendo la posizione della laurea e della specializzazione come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l’ammissione ai concorsi.
E’, infine, impropria la tesi di violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria e del relativo corso di laurea.
Si tratta di una legge emanata prima del D. Lgs. 502/92 ed ha una sua finalità che non può incidere su quella perseguita dal D. Lgs. cit. che, in verità, è successivo alla suddetta legge, ha tenuto conto dei contenuti della stessa e, nonostante ciò, ha previsto, tra i requisiti, la specializzazione senza eccezioni.
L’ordinamento posto in essere con il predetto D. Lgs. 502/92 è imperniato su un organigramma che inserisce il personale del Servizio Sanitario Nazionale direttamente nella dirigenza e tale ruolo non può essere conseguito con il semplice diploma di laurea ma con una più approfondita conoscenza professionale che non può che essere ricondotta alla specializzazione.
In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4814/2001, in epigrafe meglio specificato, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna le parti appellate, in solido fra di loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dell’Amministrazione appellante, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), di cui euro 500,00 (cinquecento/00) per il primo ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2004 con l'intervento dei magistrati:

 

Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Barbagallo Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Carlo Deodato Consigliere
Nicola Russo Consigliere rel. est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 giugno 2004

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