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| n. 6-2004 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 7 giugno 2004 n. 3598
Pres. G. Trotta, Est. N. Russo
Mistero della Salute (Avvocatura dello Stato) c/ ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI) (avv. Aguglia) |
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Sanità e sanitario – dirigenza di secondo
livello – odontoiatri – regolamento disciplinante i requisiti
per l’accesso alla direzione sanitaria – laurea e specializzazione
– mancata deroga, quanto alla specializzazione, per i titolari
di laurea in odontoiatria – legittimità
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Il titolo abilitante all’esercizio della
professionale di odontoiatria non è sufficiente a garantire
la necessaria professionalità che si richiede a coloro che
vogliono accedere al livello dirigenziale del S.S.N. poiché
tutto il sistema di riordino della disciplina in materia
sanitaria voluto dal legislatore con il D. Lgs. n. 502/92
si basa sui principi della managerìalità e dell’efficienza,
che vogliono garantire un corretto svolgimento delle attività
proprie delle varie figure professìonali che operano all’interno
di enti e strutture del S.S.N. Pertanto, è legittima la
norma regolamentare che, dando applicazione applicazione
all’art. 15 del citato D. Lgs. 502/1992, mantiene, anche
per i laureati in odontoiatria, la posizione della laurea
e della specializzazione come due requisiti distinti ed
entrambi essenziali per l’ammissione ai concorsi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.3598/2004
Reg. Dec.
N. 4814 Reg. Ric.
Anno 2001
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello iscritto al N.R.G.
4814 del 2001, proposto
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dal MINISTERO DELLA SALUTE, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia,
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
(ANDI), in persona del Presidente pro tempore e il dr.
Ettore EPIFANIA, rappresentati e difesi dall’avv. Bruno
Aguglia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,
in Roma, via Cicerone n. 44;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione I bis, n. 1024/2001, depositata il 12
febbraio 2001 e notificata il 9 marzo 2001.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Vista l’ordinanza n. 3591/2001 del 26 giugno 2001;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 il consigliere
Nicola Russo; Uditi gli Avv.ti B. Aguglia e l’Avvocato dello
Stato Tortora.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani
(ANDI), associazione nazionale di categoria degli odontoiatri
e il dr. Ettore Epifania, laureato in odontoiatria e protesi
dentaria, aspirante all’accesso al II livello dirigenziale
per la categoria degli odontoiatri e a ricoprire il relativo
posto nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), premesso che
con D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 l’allora Ministero della
Sanità (oggi della Salute) aveva emanato il regolamento
recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del SSN, il cui art. 5 prevede, tra
l’altro, al primo comma lett. b), tra i requisiti di accesso
al secondo livello dirigenziale odontoiatra, la “specializzazione
nella disciplina”, con ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio
impugnavano, in parte qua, il citato art. 5, sostenendo
che sarebbe illegittimo nella parte in cui richiede anche
ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria la specializzazione
nella disciplina.
Deducevano i ricorrenti i seguenti motivi: “Violazione e
falsa applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 409. Eccesso
di potere per illogicità e contraddittorietà”: in sintesi,
il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria istituito
con legge n. 409/85, a differenza di quello in medicina
e chirurgia, abiliterebbe direttamente (previo superamento
dell’esame di Stato) all’esercizio della professione, senza
necessità di specializzazione nella disciplina; nonostante
ciò, il decreto impugnato ha previsto la specializzazione
tra i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale
non solo per i laureati in medicina, ma anche per i laureati
in odontoiatria; l’illogicità di tale soluzione risulterebbe
anche dal fatto che dopo l’istituzione del predetto corso
di laurea sono state abolite le scuole di specializzazione
in odontoiatria.
L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio
per le Amministrazioni intimate, chiedeva il rigetto del
ricorso in quanto infondato, atteso che secondo l’art. 15,
comma 3, D. Lgs. n. 502/92, al concorso pubblico per l’accesso
al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possono
partecipare coloro che, fra l’altro, abbiano conseguito
la laurea nel corrispondente profilo professionale e abbiano
conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina
e non sarebbe, quindi, ipotizzabile che per l’accesso al
secondo livello della dirigenza il legislatore abbia previsto
requisiti inferiori a quelli previsti per l’accesso al primo
livello.
Con sentenza n. 1024/2001, meglio indicata in epigrafe,
il T.A.R. del Lazio, condividendo le tesi dei ricorrenti,
accoglieva il ricorso, annullando l’art. 5 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484, recante il regolamento della disciplina
per l’accesso al secondo livello dirigenziale, nella parte
in cui, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria,
richiede, tra l’altro, in aggiunta alla laurea, la specializzazione
nella disciplina.
Con ricorso notificato il 2 maggio 2001 e depositato il
10 maggio successivo il Ministero della Sanità (oggi della
Salute) ha proposto appello avverso la prefata sentenza,
deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone la
riforma, previa sospensione dell’efficacia.
Si sono costituiti gli appellati, ANDI e dr. Epifania, eccependo
l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, con
ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese
del giudizio.
Con ordinanza n. 3591 del 26 giugno 2001 questa Sezione
ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia
della sentenza impugnata, avanzata dal Ministero appellante.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 la causa è stata
spedita in decisione.
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D I R I T T O
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L’appello è fondato.
Il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha impresso un nuovo
assetto alla dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N.
In particolare, l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92
cit. ha previsto che al concorso pubblico per l’accesso
al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possano
partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel
corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo
dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di
specializzazione nella disciplina. L’art. 18 del decreto
legislativo suddetto ha riservato ad un atto regolamentare
l’adeguamento della vigente disciplina concorsuale del personale
del S.S.N.
In attuazione del predetto art. 18 si è provveduto a disciplinare
la normativa concorsuale del personale dirigenziale del
S.S.N. con l’emanazione del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre
1997.
Per i vari concorsi delle categorie professionali appartenenti
al ruolo sanitario il Regolamento ha stabilito i requisiti
così come previsti dall’art. 15 del citato D.Lgs. n. 502/92.
Tra detti requisiti vi è compresa la specializzazione.
Ora, come fondatamente eccepito dalla difesa erariale sia
in primo grado che in appello, non appare ipotizzabile che
per l’accesso al secondo livello della dirigenza il legislatore
abbia previsto requisiti inferiori a queli previsti per
l’accesso al primo livello, per il quale è richiesta la
specializzazione. L’assunto dei ricorrenti in primo grado
ed attuali appellati, condiviso e fatto proprio dal giudice
di prime cure, secondo cui la laurea in odontoiatria è di
per sé abilitante all’esercizio della professione e che,
quindi, non ha bisogno di specializzazione è irrilevante,
posto che anche la laurea in medicina e chirurgia, in nesso
inscindibile con l’abilitazione professionale, è un titolo
abilitante alla professione medica, per cui il medico, prescindendo
da specializzazioni, potrebbe, in teoria, compiere (non
certo nel servizio pubblico) tutti gli atti medici derivanti
dalla laurea.
Sta di fatto che l’ordinamento ha previsto che nel S.S.N.,
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente
occorre non solo la laurea ma anche la specializzazione.
Il principio contenuto nell’art. 15, comma 3, D.Lgs. n.
502/92 è un principio non derogabile, né lo stesso vale
a togliere valore alla laurea in odontoiatria.
Anche sotto il profilo dell’iter logico-giuridico la scelta
del legislatore di richiedere il possesso della specializzazione
non appare censurabile.
Infatti il titolo abilitante all’esercizio della professionale
di odontoiatria non è sufficiente a garantire la necessaria
professionalità che si richiede a coloro che vogliono accedere
al livello dirigenziale del S.S.N.
Tutto il sistema di riordino della disciplina in materia
sanitaria voluto dal legislatore con il D. Lgs. n. 502/92
si basa sui principi della managerìalità e dell’efficienza,
che vogliono garantire un corretto svolgimento delle attività
proprie delle varie figure professìonali che operano all’interno
di enti e strutture del S.S.N.
La laurea in odontoiatria può essere abilitante per lo svolgimento
della professione, ma non è un requisito sufficiente per
far acquisire il secondo livello dirigenziale nel sistema
concorsuale del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto il
rilievo di base su cui si fonda il ricorso di primo grado
è del tutto infondato.
Si ribadisce che la norma regolamentare ha dato applicazione
nella specifica fattispecie all’art. 15 del citato D. Lgs.
502/1992, mantenendo la posizione della laurea e della specializzazione
come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l’ammissione
ai concorsi.
E’, infine, impropria la tesi di violazione e falsa applicazione
della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione
sanitaria di odontoiatria e del relativo corso di laurea.
Si tratta di una legge emanata prima del D. Lgs. 502/92
ed ha una sua finalità che non può incidere su quella perseguita
dal D. Lgs. cit. che, in verità, è successivo alla suddetta
legge, ha tenuto conto dei contenuti della stessa e, nonostante
ciò, ha previsto, tra i requisiti, la specializzazione senza
eccezioni.
L’ordinamento posto in essere con il predetto D. Lgs. 502/92
è imperniato su un organigramma che inserisce il personale
del Servizio Sanitario Nazionale direttamente nella dirigenza
e tale ruolo non può essere conseguito con il semplice diploma
di laurea ma con una più approfondita conoscenza professionale
che non può che essere ricondotta alla specializzazione.
In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto,
in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto
il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado seguono,
come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso
n. 4814/2001, in epigrafe meglio specificato, accoglie l’appello
e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata,
respinge il ricorso di primo grado.
Condanna le parti appellate, in solido fra di loro, al pagamento
delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
in favore dell’Amministrazione appellante, che liquida complessivamente
in euro 2.000,00 (duemila/00), di cui euro 500,00 (cinquecento/00)
per il primo ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per
il secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio
2004 con l'intervento dei magistrati:
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Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Barbagallo Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Carlo Deodato Consigliere
Nicola Russo Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 giugno 2004
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