| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 giugno 2004 n. 3819
Pres. Iannotta – Est. Millemaggi Cogliani
GESETUR s.a.s. dell’ing. Salvatore Conti & C. (Avv.ti
Saladino e Colagrande) c/ Azienda Lombarda Edilizia Residenziale
di Milano (già I.A.C.P.M.) (Avv.ti Greco e Cappellini) |
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Competenza e giurisdizione – Contratti della
P.A. - Risarcimento del danno – Prospettazione di lesione
di interesse legittimo – Irrilevanza – Previo accertamento
di merito sulla natura della domanda – Necessità – Danno
riconducibile alla violazione di obblighi negoziali – Giurisdizione
dell’A.G.O. – Fattispecie
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Nel caso in cui, prima ancora della pronuncia
di annullamento degli atti che hanno annullato una aggiudicazione
definitiva regolarmente approvata in tema di pubblici servizi,
l’Amministrazione abbia riesaminato, le precedenti determinazioni,
ripristinando – in corso di giudizio - il rapporto, cosicché
le parti sono addivenute alla stipula del contratto formale
con efficacia retroattiva, la pretesa del risarcimento del
danno derivante dalla interruzione delle prestazioni forzatamente
determinata dal suddetto annullamento non è più riconducibile
alla lesione dell’interesse legittimo (ormai ricomposto
con la sostanziale restitutio in integrum attuata in forma
specifica dalla stessa Amministrazione), bensì alle obbligazioni
negoziali nascenti dal contratto, indipendentemente dalla
prospettazione del ricorrente, con la conseguenza che la
domanda di risarcimento appartiene alla giurisdizione ordinaria
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3819/04 REG.DEC.
N. 6470 REG.RIC.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 6470 del 2003,
proposto dalla
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A.T.I. tra GESETUR s.a.s. dell’ing.
Salvatore Conti & C. (capogruppo), con sede legale in
Reggio Calabria, via B. Camagna n. 3, in persona del legale
rappresentante Salvatore Conti ed EUROPA 2000 coop. a
r. l. (mandante), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Maurizio Saladino e Roberto Colagrande, con domicilio eletto
in Roma, via Giovanni Paisello n. 55 (c/o lo studio del
Prof. Avv.Franco Gaetano Scoca);
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contro
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l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale
di Milano (già I.A.C.P.M.), in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Giuseppe
Greco e Valeria Cappellini, con domicilio eletto presso
il primo, in Roma, Via S. Caterina da Siena, n. 46;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sez. III n. 3277 del 2002;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’azienda appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004, la
Consigliera Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì,
gli Avvocati Colagrande e Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.1. L’A.T.I. in epigrafe partecipò alla
gara a licitazione privata indetta dall’Istituto Autonomo
delle case popolari di Milano (ora Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale di Milano) per l’esecuzione delle prestazioni
e somministrazioni occorrenti per i servizi di derattizzazione
e disinfestazione, manutenzione ordinaria convogliatori,
condotti immondizie, porte immondezzai e canne di caduta,
rotazione e resa sacchi a perdere per immondizie domestiche,
compresa la fornitura di sacchi necessari per effettuare
il servizio, pulizia vetri, scale parti comuni e locali
IACP, da eseguirsi negli stabili di proprietà dell’Istituto,
aggiudicandosi, nell’esperimento tenuto il 27 marzo 1995,
l’appalto dei lotti I (ambito di servizio STADERA) e II
(ambito di servizio ROZZANO).
Il Consiglio di amministrazione approvò il verbale di gara
con deliberazione del 28 marzo 1995 e l’impresa iniziò ad
espletare il servizio in data 1 aprile 1995, in attesa della
stipulazione del contratto.
Sennonché, con deliberazioni del 17 ottobre 1995 (n. MI/686/95),
l’Ente annullò l’aggiudicazione per mancato adempimento
all’invito (e successiva sollecitazione) a produrre la documentazione
di rito e a provvedere ai depositi cauzionali definitivi.
Con successiva deliberazione 21 novembre 1995 (n. MI/818/95)
l’Ente, a fronte dell’istanza di riesame dell’interessata,
confermò la precedente decisione.
Le due deliberazioni vennero impugnate dall’interessato
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
con ricorso rubricato al n. 5369/95 R.R.
Con ordinanza n. 94 del 13 gennaio 1996, la Sezione III
del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (davanti
alla quale il ricorso era stato incardinato), sospese gli
atti impugnati.
Con deliberazione d’urgenza del 25 gennaio 1996 l’interessata
venne riammessa nell’espletamento del servizio, in entrambi
i lotti, con decorrenza 1 febbraio 1995 in ottemperanza
alla suddetta ordinanza.
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1.2. Successivamente, ancora pendente il
ricorso di cui sopra, con atti repertorio 95007 e 950019,
entrambi del 5 luglio 1996, le parti stipulavano distinti
contratti di appalto relativi alle prestazioni e somministrazioni
sopra in dettaglio descritte, rispettivamente per i suddetti
lotti I e II - senza condizione alcuna, sospensiva o risolutiva,
all’esito della causa pendente, convenendo che “conseguentemente
all’interruzione della prestazione dal 31 ottobre 1995 al
31 gennaio 1996, l’importo contrattuale viene proporzionalmente
ridotto” di Lit. 235.765.333= per il primo lotto e di Lit.
31.844.000= per il secondo lotto.
Tuttavia, non comparse le parti alla pubblica udienza del
24 giugno 1999, la causa venne trattenuta in decisione e
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con
sentenza n. 4071/99, depositata il successivo 19 novembre
1999 definì il giudizio annullando le deliberazioni delle
quali si tratta, e dichiarando inammissibile, per difetto
di giurisdizione, la domanda di risarcimento del danno proposta
dalla ATI soltanto con memoria non notificata del 7 giugno
1999.
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2.1. Con ricorso rubricato al n. 4274/2000
R.R., la ATI in epigrafe (attuale appellante) ha proposto
– allorché il rapporto contrattuale si era già concluso
- autonoma azione per il risarcimento del danno ingiusto
derivante dalla sospensione della esecuzione del contratto
per due mesi e nove giorni, dal 21 novembre 1995 al 25 gennaio
1995.
Con sentenza n. 3277 del 31 luglio 2002 il Tribunale ha
dichiarato inammissibile il ricorso sulla base della clausola
dei due contratti che avevano definito, senza riserve dell’attuale
appellante, la questione relativa alla riduzione dell’importo
dovuto per entrambi i lotti, in corrispondenza al periodo
di interruzione del servizio conseguente ai provvedimenti
del 1995.
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2.2. Avverso quest’ultima sentenza è proposto
l’appello in esame con il quale l’originaria ricorrente
denuncia l’erroneità del procedimento logico giuridico del
giudice di primo grado per non essere stata considerata
l’autonomia della pretesa risarcitoria, rispetto ai contratti
di appalto, il cui contenuto, quanto alla riduzione dell’importo
dei lavori per il periodo di sospensione, era “obbligato”,
sulla base del capitolato speciale che prevedeva il pagamento
delle prestazioni effettivamente rese, mentre il diritto
al risarcimento per equivalente doveva farsi dipendere direttamente
dalla pronuncia di annullamento – passata in giudicato –
che aveva accertato la lesione dell’interesse legittimo.
Parte ricorrente, che insiste per l’accoglimento della domanda
proposta in primo grado, ne specifica altresì gli elementi
di computo, anche, eventualmente, invocando la liquidazione
in via equitativa.
Costituitasi l’Azienda appellata per resistere all’impugnazione,
la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 3 febbraio
2004, ed è stata trattenuta in decisione.
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3.1. L’appello pone un delicato problema
di diritto sostanziale, non privo di riflessi per quanto
riguarda la giurisdizione, non affrontato dal giudice di
primo grado e rilevabile d’ufficio.
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3.2. Invero, il giudice di primo grado -
pur percependo la rilevanza dei contratti stipulati nel
corso del primo giudizio, ben tre anni prima della pubblicazione
della sentenza che aveva annullato gli atti di annullamento
dell’aggiudicazione definitiva - ha erroneamente ritenuto
che la domanda, prospettata alla stregua di risarcimento
per equivalente da lesione di interesse legittimo, fosse
riconducibile nell’ambito delle materie attribuite alla
giurisdizione del giudice amministrativo, sulla sola considerazione
di quanto affermato dallo stesso Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia con la precedente sentenza n.
4071 del 1999, che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione
sulla domanda risarcitoria (fra l’altro, irritualmente proposta,
con memoria non notificata, nel corso del giudizio di annullamento,
già pendente al 30 giugno 1998), aveva anche incidentalmente
affermato che la stessa domanda poteva essere proposta con
separato giudizio, davanti lo stesso giudice, a norma dell’art.
45 comma 18 del decreto n. 80 del 1998, al tempo in vigore.
E’ sfuggito però, a tale giudice che, per la parte che definisce
il giudizio di legittimità (correttamente instaurato davanti
al giudice amministrativo), il bene della vita, al quale
sostanzialmente era rivolta la domanda di tutela, era già
stato ricomposto nella sfera giuridica dell’interessata,
per iniziativa della stessa Amministrazione e sulla base
della volontà negoziale delle parti, e ciò si era verificato
ben prima che il giudice amministrativo si pronunciasse
sulla illegittimità degli atti dai quali era derivata l’interruzione
delle prestazioni della ATI appaltatrice, in forza della
stipulazione dei contratti formali, che avevano ripristinato,
con efficacia retroattiva, i rapporti negoziali già instaurati
con l’approvazione definitiva delle aggiudicazioni.
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3.3. E’ noto infatti che, in materia di licitazione
privata, l’aggiudicazione, una volta approvata, conclude,
nella generalità dei casi, l’accordo anche se poi il suo
contenuto è destinato ad essere riprodotto in un atto formale
ed indipendentemente dalla circostanza che l’accordo è soggetto
alla verifica delle condizioni di legittimazione ad essere
parte del contratto, per quanto riguarda l’aggiudicatario,
destinata ad essere compiuta non più in sede di gara, ma
nei soli confronti dell’aggiudicatario, a quale si richiede
di assolvere ad ulteriori oneri, quali la costituzione della
cauzione e la produzione di documenti.
Tale natura della aggiudicazione appare tanto più chiara,
ove – come nel caso in esame - alla aggiudicazione definitiva
consegua l’obbligo dell’appaltatore di dare avvio alle prestazioni
e di contro, quello della stazione appaltante, di immettere
l’aggiudicatario nella possibilità di prestare il servizio.
Impropriamente, dunque, è definita esecuzione anticipata
l’immissione nell’espletamento del servizio all’1 aprile
1994, come previsto nel capitolato, avvenuta successivamente
all’approvazione definitiva degli atti di gara (deliberazione
del 28 marzo 1995).
I successivi contratti formali del 5 luglio 1996 (rep. N.
950007 e 950019, rispettivamente per il I ed il II lotto,
oggetto dell’aggiudicazioni), che ribadiscono le decorrenze
1 aprile 1995 e 31 marzo 1997, riconducono l’attuale pretesa
risarcitoria nell’ambito dei diritti soggettivi nascenti
dal contratto, a nulla valendo sia la prospettazione della
parte sia anche la pronuncia giurisdizionale di annullamento,
che sebbene passata in cosa giudicata, era già originariamente
inidonea a spiegare effetti sulla vicenda contrattuale ormai
definita da circa tre anni, per autonomo esercizio di potestà
amministrative e per volontà negoziale delle parti.
In definitiva, come già precisato sub 1.2.), gli atti illegittimi
erano già stati rimossi dall’ordinamento implicitamente,
con la stipulazione dei contratti, ad opera della stessa
amministrazione, con la conseguenza che la sentenza di annullamento,
una volta emanata, non era già più in grado di spiegare
l’effetto costitutivo proprio.
D’altra parte è anche chiaro che la vicenda contrattuale
deve essere tenuta distinta dalla riammissione nel servizio,
avvenuta in esecuzione della ordinanza di sospensione del
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, anche
se ha costituito, con ogni probabilità, occasione del ripensamento
dell’Amministrazione.
La stessa affermazione della ricorrente secondo cui sarebbe
stata “vincolata” la clausola che escludeva dal compenso
contrattuale le prestazioni non rese nel periodo di interruzione
determinato dagli atti illegittimi, perché corrispondente
ad una apposita previsione di capitolato, oltre che essere
irrilevante ai fini della qualificazione sostanziale della
pretesa, è anche inesatta, dal momento che, l’applicazione
del capitolato (espressamente richiamato nei contratti)
non avrebbe richiesto una espressa definizione delle obbligazioni
delle parti per il segmento temporale 31 ottobre 1995//31
gennaio 1996, come contenuto nel quattro capoverso delle
premesse contrattuali.
Se e quanto tale definizione incida sulla domanda risarcitoria
esercitata in questa sede è questione la cui cognizione
segue le sorti della azione proposta.
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3.4. Una particolare attenzione deve essere
rivolta alla prospettazione della domanda ed alla decisione
sulla giurisdizione compiuta dal giudice di primo grado.
Invero la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto
della domanda (art. 386 c.p.c.), che però deve essere identificato
non in base alla mera prospettazione compiutane dall’interessato,
bensì, alla stregua degli elementi oggettivi che caratterizzano
la sostanza del rapporto giuridico posto dalla domanda (teoria
del petitum sostanziale, la cui applicabilità alla specifica
materia del risarcimento del danno è stata da ultimo ribadita,
con sentenza n. 5992 del 15 aprile 2003, dalle Sezioni Unite
della Cassazione, che hanno anche precisato, come l’indagine
sulla giurisdizione non può identificarsi con la verifica
della sussistenza effettiva dei presupposti di fatto del
diritto azionato).
Nel caso in esame, in cui, come si é avuto modo di precisare,
gli intervenuti contratti, i quali hanno rimosso (prima
ancora della sentenza di legittimità) i provvedimenti dai
quali era derivata l’interruzione dei servizi costituenti
oggetto degli appalti del I e del II lotto, hanno ricondotto
nell’alveo dei diritti ed obblighi nascenti dalla aggiudicazione
definitiva, anche la pretesa del ricorrente relativa al
risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione
delle prestazioni (artt. 17 e 18 del capitolato speciale
d’oneri), quale che sia la prospettazione che ne fa la parte.
Tale differente qualificazione della pretesa, rilevabile
d’ufficio, rimette in gioco il problema della giurisdizione,
affermata dal giudice di primo grado con esclusivo riferimento
alla sentenza di annullamento (alla stregua, cioè, di una
domanda riconducibile, oggettivamente, alla lesione degli
interessi legittimi della parte).
Non si tratta, infatti, di indagare sulla portata ed efficacia
dell’art. 45, comma 18, del D.Lgs. n. 80 del 1998, il quale
- pur dopo la sostituzione dell'art. 34 operata dalla legge
del 2000 - continua a disporre che "le controversie di cui
agli art. 33 e 34 del presente decreto sono devolute al
giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998" (con
riferimento a quanto anche sottolineato dalla Corte costituzionale
con ordinanza 10 aprile 2002, n. 123), ma sul differente
problema della qualificazione della domanda risarcitoria
portata in giudizio, sulla quale il giudice di primo grado
non si è pronunciato ed in relazione alla quale occorre
pure accertare se appartiene a questo giudice la cognizione
sulla materia.
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4. Sulla base delle considerazioni che precedono,
con riferimento al caso di specie, ritiene la Sezione che
la pretesa dell’attore si fonda sulla esistenza e validità
dell’aggiudicazione (resa definitiva dall’atto di approvazione),
di cui la stipulazione dei contratti formali ha segnato
la reviviscenza, stante l’efficacia retroattiva dei suddetti
contratti, indipendentemente dalla sentenza di annullamento
degli atti che l’avevano annullata.
Tanto vale a radicare nel giudice ordinario la cognizione
sulla pretesa, e conseguentemente a negare che sussista
la giurisdizione del giudice amministrativo.
La sentenza di primo grado deve essere, pertanto, annullata
senza rinvio.
In considerazione nella novità e complessità della questione,
sono interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) definitivamente pronunciando, dichiara
il difetto di giurisdizione sul ricorso di primo grado e
per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. III n. 3277
del 2002;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 3 febbraio 2004,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
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Raffaele IANNOTTA, PRESIDENTE
Giuseppe FARINA, CONSIGLIERE
Corrado ALLEGRETTA, CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI, CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO, CONSIGLIERE
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