| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 7 giugno 2004 n. 3554
Pres. G. Trotta, Est. V. Poli
Mancini Costruzioni Generali s.a.s. (avv. Pellegrino) c/
A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade (Avvocatura dello
Stato) - Curatela fallimentare della Irti Lavori s.p.a.
(n.c.) |
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Contratti della p.a. – gara – offerte anomale
– verifica in contraddittorio – integrazione successiva
con nuove giustificazioni – ammissibilità – limiti – divieto
di stravolgimento dell’offerta
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L’integrazione delle giustificazioni originarie
a mezzo di ulteriore produzione documentale, costituendo
applicazione del principio comunitario del contraddittorio
successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi
dedotti in origine, senza che la stazione appaltante possa
dedurre il carattere nuovo ed ulteriore della documentazione
rispetto a quella esibita in sede di presentazione delle
offerte; con il limite, però, del divieto dello stravolgimento
dell’offerta originaria, che non può trasformarsi in un
quid di sostanzialmente nuovo o diverso per il tramite delle
seconde giustificazioni; tale giudizio spetta insindacabilmente
all’amministrazione appaltante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
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N.3554/2004
Reg. Dec.
N. 11822 Reg. Ric.
Anno 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso iscritto al NRG 11822\2003, proposto
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dalla società Mancini Costruzioni Generali
s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento
di imprese con la Opere Pubbliche s.p.a. in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’avvocato Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliati
presso quest'ultimo in Roma, via Giustiniani n. 18;
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contro
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A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso questa
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti di
Curatela fallimentare della Irti Lavori s.p.a. in
persona del curatore pro tempore, non costituito;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione terza, n. 5511 del 23 giugno 2003.
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Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 27 aprile 2004
la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avv.ti
G. Pellegrino e Volpe (Avv.Stato);
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ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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1. Con ricorso notificato il 4 dicembre
2003 all’A.N.A.S., e il successivo 5 dicembre alla curatela
fallimentare della Irti Lavori s.p.a., la società Mancini
Costruzioni Generali s.a.s. in proprio e quale mandataria
del costituendo raggruppamento di imprese con la Opere Pubbliche
s.p.a., proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R.
Lazio, sezione terza, n. 5511 del 23 giugno 2003 che aveva
respinto tutte le censure articolate nei confronti:
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a) della lettera di invito alla licitazione
privata per la costruzione della nuova SS n. 125 Tronco:
Tertenia – Tortolì lotto n. 3 stralcio n. 3;
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b) del giudizio di anomalia dell’offerta
presentata in relazione a tale gara;
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c) dell’aggiudicazione in favore della Irti
lavori s.p.a. impugnata per vizi di invalidità derivata.
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2. Si costituiva l’A.N.A.S. deducendo
l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
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3. La causa è passata in decisione
all’udienza pubblica del 27 aprile 2004.
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DIRITTO
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1. L’appello è infondato e deve essere
respinto.
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2. L’oggetto del presente giudizio
è costituito:
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a) dalla lettera di invito alla licitazione
privata per la costruzione della nuova SS n. 125 Tronco:
Tertenia – Tortolì lotto n. 3 stralcio n. 3;
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b) dal giudizio di anomalia dell’offerta
presentata dall’appellante in relazione a tale gara;
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c) dall’aggiudicazione dell’appalto in favore
della Irti Lavori s.p.a. impugnata per vizi di invalidità
derivata.
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3. In fatto giova precisare che l’A.N.A.S.,
dopo aver richiesto le giustificazioni in sede preventiva
– al momento cioè della presentazione della domanda – per
quanto qui interessa:
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a) ha individuato la soglia di anomalia e
sottoposto le offerte sospette a contraddittorio mirato,
indicando i singoli elementi di composizione dell’offerta
ritenuti inattendibili;
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b) ha chiesto alle imprese di giustificare
tali singole voci di costo;
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c) ha valutato le giustificazioni fornite
stilando una relazione finale contenente il giudizio di
anomalia dell’offerta (relazione dell’11 ottobre 2002 redatta
dall’apposita Commissione di verifica insediata presso l’A.N.A.S.).
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4. Prima di procedere allo scrutinio
dei singoli motivi di appello, sono da premettere, in diritto,
alcune brevi considerazioni sul giusto procedimento esigibile
in materia di valutazione delle offerte anomale, sulla natura
del giudizio di anomalia e non anomalia, sulla consistenza
della correlata motivazione, sul sindacato esercitabile
dal giudice amministrativo.
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4.1. Il sistema delle regole comunitarie
(come interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenza
27 novembre 2001, n. 285), non si oppone a che l’amministrazione
richieda a pena di esclusione che le offerte presentate
siano corredate da giustificazioni preventive anche in misura
inferiore al 100%, purchè sia garantita una effettiva fase
di valutazione in contraddittorio, successivamente all’apertura
delle buste (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2002,
n. 4268).
Risulterebbe affetto da illegittimità comunitaria il provvedimento
di esclusione fondato esclusivamente sull’esame dell’analisi
dei prezzi allegata in via preliminare (cfr. sez. IV, 15
dicembre 2003, n. 8219).
La stazione appaltante, infatti, per esigenze di semplificazione
e accelerazione del procedimento nonché di garanzia della
serietà dell’offerta, può richiedere a pena di esclusione
(nel bando o nella lettera di invito), la presentazione
di documenti giustificativi già a corredo dell’offerta medesima
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 613).
Il principio, per essere attuato in modo pienamente conforme
al sistema comunitario, và temperato con alcune precisazioni:
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I) La procedura di verifica “a valle” deve
essere attivata in ogni caso, non solo quando si abbiano
dubbi e perplessità sull’attendibilità dell’offerta, ma
anche quando i rilevi svolti dalla stazione appaltante riguardino
i contenuti sostanziali della proposta negoziale, essendosi
riscontrata la difformità della prestazione offerta rispetto
a quella richiesta dal bando o dalla lettera di invito che
avrebbe comportato l’inammissibilità dell’offerta medesima
e non il giudizio di anomalia (cfr. sez. IV, 21 agosto 2002,
n. 4268).
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II) L’acquisizione preliminare di giustificazioni
non può ovviamente concernere i chiarimenti e le precisazioni
in merito all’affidabilità ed alla remuneratività della
proposta contrattuale logicamente immaginabili solo in riscontro
a puntuale e circoscritta richiesta dell’amministrazione
(cfr. sez. V, 18 febbraio 2003, n. 863).
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III) La clausola sanzionatoria và intesa
nel senso che l’esclusione colpisce soltanto le offerte
sospette di anomalia risultate prive di giustificazioni
documentali nella misura richiesta, sicchè legittimamente
i bandi prescrivono che le giustificazioni vengano inserite
in una busta chiusa destinata ad essere aperta solo in caso
si ravvisi il carattere sospetto dell’offerta (dopo l’accertamento
della soglia di allarme), tenendo presente che in tal modo
non si viola la par condicio dei concorrenti e viene scongiurato
il pericolo che questi siano costretti a svelare i propri
segreti commerciali e industriali (cfr. sez. VI, n. 613
del 2004 cit.).
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IV) L’integrazione delle giustificazioni
originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale,
costituendo applicazione del principio comunitario del contraddittorio
successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi
dedotti in origine, senza che la stazione appaltante possa
dedurre il carattere nuovo ed ulteriore della documentazione
rispetto a quella esibita in origine, con il limite, però,
del divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria,
che non può trasformarsi, per il tramite delle seconde giustificazioni,
in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso (cfr. sez.
VI, 8 marzo 2004, n. 1072); tale giudizio spetta insindacabilmente
all’amministrazione appaltante.
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4.2. La verifica della congruità dell’offerta
và riferita a tutti gli elementi giustificativi forniti
dai concorrenti, analiticamente considerati (sez. IV, 25
luglio 2001, n. 4082), perché il subprocedimento in parola
deve riguardare tutta l’offerta nelle sue varie componenti
e non deve essere limitato alle singole componenti atomisticamente
considerate; tanto è vero questo che le giustificazioni
richieste devono riguardare le voci di prezzo maggiormente
significative (cfr. sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1787).
Ciò non significa però, che una volta che l’impresa sia
stata ammessa a giustificarsi in modo analitico e che l’amministrazione
abbia confutato in modo parimenti analitico le voci di prezzo,
occorra una ulteriore fase valutativa avente ad oggetto,
formalmente, l’insieme globale dell’offerta (cfr. sez. IV,
30 luglio 2003, n. 4409); si tratterebbe, infatti, di una
attività procedimentale inutile, contrastante con il dovere
di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa
sancito dalla l. n. 241 del 1990.
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4.3. La giurisprudenza è unanime nel
ritenere che la stazione appaltante abbia il dovere di motivare
congruamente il giudizio di anomalia dell’offerta e la conseguente
esclusione della stessa.
Non è univoca, invece, per quanto riguarda la misura del
dovere di motivare il giudizio di non anomalia.
In linea di principio si afferma il dovere di motivare anche
gli atti favorevoli, quale è il giudizio di non anomalia.
Ma secondo un condivisibile orientamento non vi sarebbe
un dovere di motivazione puntuale ed analitica, essendo
sufficiente una motivazione espressa per relationem alle
giustificazioni rese dall’impresa vincitrice (cfr. sez.
VI, 8 marzo 2004, n. 1080; sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4094;
sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1853; sez. IV, 14 febbraio 2002,
n. 882).
Un diverso indirizzo esige, invece, una puntuale e rigorosa
motivazione anche del giudizio positivo di non anomalia
onde evitare argomentazioni apodittiche o apparenti a tutela
effettiva della par condicio (sez. VI, 11 dicembre 2001,
n. 6217).
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4.4. Le valutazioni dell'amministrazione
costituiscono espressione di un potere di natura tecnico
- discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale,
salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente
illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori
di fatto - circostanze queste che non ricorrono nel caso
di specie (cfr. da ultimo Cons. Stato., sez. IV, 30 luglio
2003, n. 4409; sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247; sez. V, 31
ottobre 2000, n. 5886).
Nel sistema normativo attuale, l’anomalia o la congruità
dell’offerta non sono direttamente riferite alla comparazione
con l’interesse pubblico, ma presuppongono un apprezzamento
orientato secondo valutazioni di carattere tecnico scientifico.
Il dato emerge con chiarezza dall’art. 27 della direttiva
93\36\CEE – recante la disciplina degli appalti di forniture
- che indica quali elementi valutabili ai fini della congruità
delle offerte: l’economicità del procedimento di fabbricazione,
le soluzioni tecniche adottate, l’originalità del prodotto
e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente (in termini analoghi dispongono le rispettive
norme in materia di appalti di servizi, lavori pubblici
e settori esclusi).
Si tratta di profili che pur contrassegnati da margini spesso
notevoli di opinabilità, non esprimono ex se momenti di
emersione della cura concreta dell’interesse pubblico.
Senza contare poi, che la normativa comunitaria in materia
di appalti, tutela in via primaria l’interesse degli imprenditori
a confrontarsi in un mercato competitivo e libero nella
concorrenza; e solo in via riflessa, l’interesse dell’amministrazione
ad ottenere le prestazioni programmate alle migliori condizioni.
L’esercizio della discrezionalità tecnica, quando si sostanzia
in un profilo di ricostruzione del fatto alla stregua di
regole scientifiche certe o altamente probabili si traduce,
in realtà, nel compimento di un vero e proprio accertamento
tecnico.
Se gli apprezzamenti dell’amministrazione, viceversa, non
sono assistiti dalla nota della certezza tipica delle scienze
causalistiche, l’amministrazione prima, ed il giudice poi,
sono chiamati a rendere concreto il contenuto di concetti
giuridici indeterminati.
Anche in questo caso, però, ferma restando per il giudice
amministrativo l’impossibilità di attingere direttamente
l’opportunità della scelta effettuata per la miglior cura
dell’interesse pubblico e di sostituirsi per tale via all’amministrazione
(cfr. sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4082), l’esercizio della
discrezionalità tecnica quando si sostanzia in un rilevante
profilo di ricostruzione del fatto può essere conosciuto
dal giudice amministrativo nell’esercizio dei poteri istruttori
disegnati dalla legge secondo il tipo di posizione soggettiva
coinvolta nel processo.
Rimane fermo, quindi, che l’apprezzamento degli elementi
di fatto del procedimento e del provvedimento conclusivo,
siano questi a struttura semplice o complessa, attiene sempre
al piano della legittimità, onde deve esserne sempre consentita
la sindacabilità in attuazione del principio di effettività
della tutela giurisdizionale esaltato dalla riforma dell’art.
111 della costituzione.
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5. Scendendo all’esame delle doglianze
sollevate con il gravame in trattazione, in primo luogo
la sezione dà atto che avverso il capo di sentenza che ha
implicitamente respinto le censure proposte nei confronti
della lettera di invito – nella parte in cui questa imponeva
a pena di esclusione giustificazioni preventive a corredo
dell’offerta – non è stato proposto specifico motivo di
appello.
In ogni caso, le censure avverso tale atto non sarebbero
sostenute da adeguato interesse ad agire perché l’impresa
ricorrente – come illustrato in precedenza - è stata esclusa
solo dopo che l’amministrazione ha proceduto all’apertura
delle buste e ad un congruo contraddittorio a valle.
Fermo restando, nel merito, che le stesse si appalesano
infondate per quanto esposto in precedenza.
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5.1. Con il primo motivo (pagina 6
del gravame, reiterato con la censura sollevata al punto
4.7. pagina 14, che si esamina congiuntamente), si contesta
il giudizio della commissione incaricata della verifica,
avuto riguardo: a) alle barriere metalliche tipo H2 e H3;
b) alla vibrofinitrice (gruppo di stesa). L’appellante si
duole del fatto che la commissione ha ritenuto inammissibili
le giustificazioni postume, senza scendere all’esame del
contenuto delle stesse, perché corredate da documentazione
nuova rispetto a quella esibita in sede di presentazione
dell’offerta, contravvenendo alle disposizioni normative
del procedimento concorsuale.
L’assunto dell’appellante è solo parzialmente fondato (limitatamente
alle barriere metalliche), alla luce di quanto evidenziato
in precedenza, ma comunque non in grado di incidere sulla
legittimità del giudizio di anomalia nel suo complesso.
Per quanto concerne la vibrofinitrice, infatti, il collegio
osserva che la valutazione di inattendibilità è stata suffragata
non solo dal giudizio di inammissibilità, ma da altre autonome
argomentazioni, ex se capaci di sostenerlo (cfr. pagina
3 relazione finale).
Circa le barriere metalliche, anche a voler ritenere pienamente
giustificate le voci di prezzo offerte, il vizio riscontrato
è irrilevante nell’economia complessiva del congruo giudizio
di anomalia; rimane ferma, pertanto, la complessiva inattendibilità
della proposta contrattuale dell’impresa appellante.
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5.2. Totalmente infondato è il secondo
motivo di appello.
Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe ritenuto che
le giustificazioni successive in ordine al costo delle casseforme
e dell’acciaio, avrebbero determinato addirittura una modifica
di quanto indicato e precisato nell’offerta (pagina 6 del
gravame).
In realtà dall’esame diretto della relazione finale (pagine
1 e 2), emerge, sia per quanto concerne il costo dell’acciaio
che delle casseforme, che la Commissione ha apprezzato la
sottostima di questi ultimi, il mancato computo dei costi
di posa in opera e degli oneri di lavorazione per sagomatura
e taglio. Tali giudizi, attingendo la sfera delle valutazioni
tecniche opinabili, non possono essere sindacati dal giudice
amministrativo.
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa
appellante (pagina 9), non è dato riscontrare alcun errore
tecnico e procedimentale commesso dall’A.N.A.S.
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5.3. Il terzo motivo si incentra sulla
ritenuta dimostrazione che alcune delle giustificazioni
successive erano state ritenute illegittimamente dall’amministrazione
inammissibili o inattendibili il chè delegittimerebbe l’assunto
del T.A.R. che avrebbe esonerato la P.A. dall’effettuare
un esame complessivo dell’offerta.
La doglianza è infondata in fatto, per le circostanze dedotte
nei precedenti nn. 5.1. - 5.2., in diritto per le argomentazioni
illustrate al punto n. 4.
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5.4. Miglior sorte non tocca alle
doglianze sollevate nei numeri da 4.0. a 4.6 del gravame.
Si tratta, infatti, di motivi tutti inammissibili perché
impingono il merito delle valutazioni effettuate dall’organo
tecnico.
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6. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni
l’appello deve essere respinto. Le spese di giudizio, regolamentate
secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate
in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione quarta), definitivamente pronunciando:
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- respinge l'appello proposto, e per l'effetto
conferma la sentenza indicata in epigrafe;
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- condanna la società Mancini Costruzioni
Generali s.a.s. in proprio e quale mandataria del costituendo
raggruppamento di imprese con la Opere Pubbliche s.p.a.,
a rifondere in favore dell’A.N.A.S., le spese, le competenze
e gli onorari del presente grado di giudizio, che liquida
in complessivi euro quattromila\00.
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Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 27 aprile 2004, con la partecipazione dei signori:
Gaetano Trotta - Presidente
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Carlo Saltelli - Consigliere
Sergio De Felice - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
7 giugno 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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