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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 7 giugno 2004 n. 3623
Pres. Salvatore – Est. Cacace
Consiglio di Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna (Avvocatura dello Stato) c/ Collari Pietro (Avv. Piras)


Processo amministrativo – legittimazione attiva e passiva – Regione Sardegna – consiglio regionale e consiglio di presidenza – difetto di legittimazione attiva – titolarità – solo al presidente della giunta regionale

Il consiglio regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio stesso della Regione Sardegna sono privi (il primo in quanto mero organo della Regione Sardegna ex art. 15 L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 ed il secondo quale semplice articolazione interna del consiglio stesso) di capacità processuale e di legittimazione attiva e passiva, questa appartenendo unicamente al presidente della giunta regionale (oggi presidente della regione), a norma dell’art. 121 Cost. e dell’art. 35 dello statuto della Regione Sardegna, approvato con la citata legge costituzionale n. 3/48.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

N.3623/2004
Reg. Dec.
N. 9936 Reg. Ric.
Anno 1994

 

ha pronunciato la seguente

 

D E C I S I O N E

 

sul ricorso in appello n. 9936 del 1994, proposto da

 

- CONSIGLIO REGIONALE della SARDEGNA, in persona del Presidente p.t.;
- CONSIGLIO di PRESIDENZA del CONSIGLIO REGIONALE della SARDEGNA, in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

 

c o n t r o

 

COLLARI Pietro,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Giorgio Piras jr. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Isabella Lesti, in Roma, via Arenula, 21

 

e nei confronti di

 

PAUTASSO Giulia, non costituitasi in giudizio, per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 1639/94.

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Visto che non si è costituita in giudizio la controinteressata di primo grado; Vista l’Ordinanza n. 332/95, pronunciata nella Camera di consiglio del 7 marzo 1995, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Wally Ferrante dello Stato per la Regione Sardegna e l’avv. Isabella Lesti, in sostituzione dell’avv. Giorgio Piras jr., per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con sentenza n. 1639 del 27 settembre 1994 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto i ricorsi proposti dal sig. Pietro Collari, funzionario del Consiglio Regionale della Sardegna, avverso le deliberazioni n. 230 in data 29 luglio 1987 e n. 311 in data 8 febbraio 1989 ( nonché avverso gli atti dalle stesse presupposti ), con le quali il Consiglio di Presidenza del Consiglio Regionale ha disposto la nomina, prima provvisoria e poi definitiva, della sig.ra Giulia Pautasso a Capo del servizio assemblea. Il Tribunale ha ritenuto l’illegittimità delle nomine per difetto di istruttoria e motivazione, osservando che l’Amministrazione, ai fini della nomina contestata, avrebbe “dovuto procedere alla valutazione di tutti gli aspiranti, individuando in capo a ciascuno il possesso o meno delle doti e capacità richieste ( in relazione ai criteri già fissati ), attraverso l’esame di fatti concreti e specifici idonei a rendere oggettivo e documentato il giudizio e la conseguente comparazione”, mentre essa “si è invece limitata ad affermare che le diverse posizioni sono state valutate, senza fornire alcun elemento di specificità a supporto di tale affermazione, neppure nella persona del funzionario prescelto, del quale si danno giudizi del tutto disancorati da fatti adeguatamente documentati” ( pag. 8 sent. ).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Regione Sardegna, formulando un unico motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso il sig. Collari, il quale, premessa eccezione di inammissibilità dell’appello, ne deduce, comunque, l’infondatezza, riproponendo altresì tutte le censùre delle originarie impugnazioni di primo grado, che il T.A.R. ha ritenuto di assorbire.
Non si è costituita in giudizio la controinteressata di primo grado.; Con Ordinanza n. 332/95, pronunciata nella Camera di consiglio del 7 marzo 1995, è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione della sentenza appellata.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 22 aprile 2004.

 

DIRITTO

 

In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alla ammissibilità del ricorso in appello, che ha formato oggetto di espressa eccezione formulata dall’appellato, secondo il quale esso sarebbe inammissibile “per difetto di legittimazione mancando negli organi ricorrenti la capacità di stare in giudizio in proprio, trattandosi di organi della Regione”: “Solo il Presidente della Giunta Regionale”, si prosegue, “è il rappresentante della Regione Sarda ( articolo 35 dello Statuto Speciale per la Sardegna ) e quindi può stare in giudizio per essa e per tutti i suoi organi, tra i quali ultimi è compreso ilò Consiglio Regionale” ( pagg. 1 - 2 controric. ). L’eccezione è fondata. Invero, il consiglio regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio stesso, in rappresentanza dei quali l’Avvocatura dello Stato ha proposto l’appello in esame, sono privi ( il primo in quanto mero organo della Regione Sardegna ex art. 15 L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 ed il secondo quale semplice articolazione interna del consiglio stesso ) di capacità processuale e di legittimazione attiva e passiva, questa appartenendo unicamente al presidente della giunta regionale ( oggi presidente della regione ), a norma dell’art. 121 Cost. e dell’art. 35 dello statuto della Regione Sardegna, approvato con la citata legge costituzionale n. 3/48.
Ai sensi, infatti, dell’art. 121, ultimo comma, della Costituzione – sia nella formulazione anteriore alla legge costituzionale 22 febbraio 1999, n. 1, che in quella da questa legge introdotta -, è al Presidente della giunta regionale ( oggi Presidente della Regione ) che spetta la rappresentanza in giudizio dell’Ente, in tutte le sue possibili articolazioni ( ufficii ed organi regionali ); a differenza dalle amministrazioni statali, che hanno strutture articolate in ufficii a legittimazione separata, le regioni e le province autonome sono entità giuridicamente unitarie, la cui rappresentanza è normalmente attribuita ad un solo organo, a prescindere dalle divisioni interne di competenza per l'emanazione di singoli atti ( v. Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 1981, n. 417 ).
A sua volta, l’art. 35 dello Statuto della Regione Sardegna ha attribuito la rappresentanza dell’Ente al presidente della giunta (oggi Presidente della Regione); non vi è dubbio, quindi, che, se la regione stessa agisce o resiste in giudizio, essa deve essere rappresentata dal presidente della giunta, in quanto unico suo organo a ciò legittimato.
E’ inammissibile, pertanto, il giudizio promosso dal consiglio regionale in persona del presidente del consiglio stesso e dal consiglio di presidenza del consiglio regionale medesimo, non potendo allo scopo invocarsi – in mancanza di una disposizione dello statuto regionale o quanto meno delle sue norme di attuazione, che espressamente preveda una legittimazione processuale separata di detti organi – né gli artt. 16 e seguenti dello statuto stesso relativi al consiglio regionale, né l’autonomia organizzativa, funzionale e contabile, di cui il consiglio stesso gode secondo le modalità definite dal regolamento interno approvato con deliberazione consiliare del 22 luglio 1988, né, infine, l’autonomia costituzionalmente protetta riconosciuta nel nostro ordinamento alle assemblee parlamentari, che non può estendersi al di là delle situazioni specificamente regolate ( v. Corte cost., 4 febbraio 2003, n. 29 ).
In presenza di tale normativa, nemmeno la disposizione dell’art. 7, comma 1, del citato Regolamento interno del Consiglio regionale ( “il Presidente rappresenta il Consiglio …” ) consente di riconoscere la legittimazione processuale del presidente del consiglio a resistere od a promuovere impugnazione nell’àmbito di un giudizio avente ad oggetto i provvedimenti compresi nel nòvero di quelli riservati alla autonomia consiliare; e ciò perché non può dubitarsi che lo Statuto, anche secondo il testo originario dell’art. 123 Costituzione, è fonte materialmente costituzionale del diritto regionale, sì che le sue norme di attuazione, nonché le leggi e gli altri atti normativi regionali, devono uniformarsi ai principii organizzativi fondamentali contenuti nelle norme statutarie e l’interpretazione delle norme regionali, nel dubbio, deve privilegiare il significato, che non contrasti con le disposizioni dello Statuto ( v. Cass. civ., 15 luglio 2003, n. 11071 ).
Perciò, il precitato art. 7 del regolamento interno del consiglio regionale non può essere interpretato nel senso che la Regione Sardegna possa promuovere le liti, o resistervi, senza essere rappresentata in giudizio dal Presidente della giunta regionale (oggi Presidente della Regione), conformemente a detto Statuto (v. anche art. 11 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna”).
Non rileva, poi, ai fini della valutazione del veduto vizio che inficia il ricorso de quo, il fatto che la Avvocatura dello Stato abbia, rispetto alla Regione Sardegna ( e salvo il caso, che qui non ricorre, di conflitto fra la medesima e lo Stato ), la stessa posizione e gli stressi còmpiti che svolge per le Amministrazioni dello Stato ( v. Cass. civ., 14 marzo 2001, n. 3677 ), giacché la capacità processuale va tenuta distinta dalla rappresentanza processuale e dunque l'Avvocatura dello Stato, che ha proposto l’appello in parola in rappresentanza del Consiglio regionale e del suo Consiglio di Presidenza, non può indebitamente confondere la rappresentanza spettantele per la Regione Sardegna ( la cui rappresentanza in giudizio compete al solo presidente della giunta ) con la legittimazione processuale separata di organi ed articolazioni della regione stessa, che solo nello statuto, od eventualmente nella legge, può trovare espresso fondamento.
Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso in appello proposto dalla Regione Sardegna è inammissibile.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del presente grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 22 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

 

Costantino Salvatore - Presidente f.f.
Antonino Anastasi - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, rel. est.

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