| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Ordinanza 25 maggio 2004 n.
2396
Pres. Salvatore - Est. Cacace
GEPA S.R.L. (Avv.ti Valeri e Dore) contro Regione Lazio
(Avv. Ottolenghi). |
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Processo amministrativo – Motivi aggiunti
– Impugnazione di atto connesso – ex art. 21 l. n. 1034/71
– Inammissibilità – Violazione del doppio grado di giurisdizione
– sussiste
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L’impugnazione con motivi aggiunti di atti
connessi di cui al nuovo art. 21 legge TAR è inammissibile
in grado di appello, perché viola il principio del doppio
grado di giurisdizione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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GEPA S.R.L., rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Giovanni Valeri e Sebastiana Dore con domicilio
eletto in Roma Via Pasubio, 2 presso Giovanni Valeri
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contro
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REGIONE LAZIO rappresentato e difeso
dall’Avv. Enzo Ottolenghi con domicilio eletto in Roma Via
Angelo Secchi, 4 presso Enzo Ottolenghi per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
Lazio – Roma Sezione I ter 8588/2003, resa tra le parti,
concernente procedimento vendita di immobile regionale con
riserva del diritto di prelazione.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte
appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì,
per le parti gli Avv.ti G. Valeri, S. Dore ed E. Ottolenghi;
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Visto che:
- in sede di richiesta di sospensione dell’efficacia della
sentenza impugnata, l’appellante faceva in particolare riferimento
alla delibera n. 41/03, con cui la Regione aveva autorizzato
i competenti organi ad esperire una trattativa privata per
la locazione degli immobili oggetto del contendere;
- tale delibera risulta revocata con delibera della Giunta
Regionale n. 97/04, impugnata nel presente giudizio con
motivi aggiunti e contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione;
- ritenuto che lo strumento processuale dell’impugnazione,
nello stesso giudizio, di atti connessi, di cui al nuovo
art. 21 l. TAR, sia inammissibile in grado di appello, non
potendosi consentire l’utilizzo di tale strumento in violazione
del principio del doppio grado di giurisdizione nelle controversie
circa la legittimità di atti amministrativi, della cui legittimità
può conoscere in via diretta solo il TAR, con successiva
facoltà di appello a questo Consiglio;
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P.Q.M.
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Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero:
1757/2004).
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 25 Maggio 2004 Il Presidente Paolo
Salvatore
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L'estensore Salvatore Cacace
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FRANCESCO
SEMENTILLI
(Dottorando di ricerca Università degli Studi
di Roma – “La Sapienza”)
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| Una recente ordinanza del
Consiglio di Stato sui motivi aggiunti in appello
| Con
l’ordinanza n. 2396/04 il Consiglio di Stato affronta
una questione per molti aspetti interessante, che
trae origine dalla modifica dell’art. 21 della legge
6 dicembre 1971 n. 1034 operata con legge 21 luglio
2000 n. 205. Il problema è quello della proponibilità
in appello di motivi aggiunti, comportanti l’impugnazione
di un provvedimento sopravvenuto rispetto alla pubblicazione
della sentenza di primo grado.
Nella vicenda in esame, in particolare, la Società
appellante aveva chiesto al Consiglio di Stato di
pronunciarsi specificatamente in sede cautelare
sulla sospensione della delibera regionale, non
annullata in prime cure, che autorizzava la trattativa
privata per la conclusione di un contratto di locazione
relativo agli immobili oggetto del ricorso.
Nelle more del giudizio di secondo grado, detta
delibera veniva revocata e sostituita con altro
provvedimento regionale, avente parimenti ad oggetto
l’uso dei locali controversi. L’appellante impugnava
tale seconda delibera, proponendo motivi aggiunti
all’appello ai sensi dell’art. 21 legge TAR, e ne
chiedeva la sospensione in uno con la sentenza impugnata.
Con l’ordinanza in commento, la IV Sezione ha respinto
l’istanza di sospensione della delibera sopravvenuta,
sull’assunto che l’impugnazione di atti connessi
a quelli originariamente gravati, attraverso la
proposizione di motivi aggiunti (come previsto dalla
legge n. 205/00), non sia ammissibile in secondo
grado, per evitare la lesione del principio del
doppio grado di giurisdizione. La Società, pertanto,
avrebbe dovuto impugnare dinanzi il TAR il provvedimento
sopraggiunto, proponendo un autonomo ricorso.
Il provvedimento dei Giudici di Palazzo Spada merita
riflessione, perché sembra non valorizzare appieno
le novità normative introdotte con la legge di riforma
del processo amministrativo, supportate dalla consolidata
elaborazione giurisprudenziale.
Come è noto, dopo la novella del 2000, l’art. 21
primo comma della legge TAR prevede che siano impugnati
con motivi aggiunti tutti i provvedimenti adottati
in pendenza del ricorso tra le stesse parti e connessi
all’oggetto del ricorso stesso. Nel vigore del “vecchio
rito” amministrativo, l’istituto dei motivi aggiunti
era stato creato dalla giurisprudenza e dalla dottrina,
per consentire al ricorrente di far valere ulteriori
profili di illegittimità del medesimo provvedimento,
conosciuti solo in seguito alla proposizione del
ricorso e derivanti dall’acquisizione di nuovi atti.
Lo stesso Consiglio di Stato era quindi giunto ad
ammettere pacificamente la proponibilità di motivi
aggiunti per la prima volta in grado di appello,
tutte le volte che i nuovi vizi dell’atto risultassero
da acquisizioni documentali prodotte in secondo
grado (1).
Già in quelle pronunce, i giudici amministrativi
si erano premurati di chiarire come non fossero
di ostacolo ai motivi aggiunti in appello né il
divieto dello jus novorum, né il principio del doppio
grado di giudizio, poiché né l’uno né l’altro possiedono
un carattere assoluto e inderogabile e, soprattutto,
devono entrambi cedere di fronte all’esigenza di
tutela del cittadino contro l’illegittimità dell’atto
della pubblica amministrazione (2).
Era dunque stabilmente acquisito l’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale non sussiste
violazione dell’art. 24 Cost. quando il ricorso
viene accolto sulla base di una censura vagliata
in un solo grado di giudizio, perché temporalmente
proposta quando il processo era già in fase avanzata.
Con la successiva evoluzione della giurisprudenza,
si è altresì affermato il principio dell’utilizzabilità
di motivi aggiunti – in applicazione del generale
principio di economia processuale - come strumento
per l’impugnazione non solo degli atti interni al
procedimento, non conosciuti col provvedimento finale,
ma anche degli atti sopravvenuti, purché connessi
al provvedimento stesso (3). Ciò per favorire la
concentrazione dell’attività delle parti in un unico
giudizio, evitando la “frantumazione” delle difese
in più sedi processuali e tutti i rischi derivanti,
quanto a lungaggini, inconvenienti procedurali,
difformità di pronunce.
Tali principi sono stati recepiti, come detto, dal
legislatore della riforma, che ha introdotto l’istituto
dei motivi aggiunti nell’art. 21 della legge TAR
come specifico strumento di impugnazione di provvedimenti
connessi all’atto “principale” – già oggetto di
impugnazione – adottati successivamente alla proposizione
del ricorso. L’intenzione era, con tutta evidenza,
quella di configurare in modo nuovo il ricorso al
giudice amministrativo, non più cioè come semplice
impugnazione di atti, ma come giudizio complessivo
sul rapporto che lega il cittadino all’amministrazione;
con la logica conseguenza che sul ricorso originario
sono destinate a concentrarsi tutte le censure contro
gli atti idonei ad incidere, anche successivamente,
sull’interesse fatto valere in giudizio, “che aveva
subito una prima lesione con il provvedimento originariamente
impugnato” (4).
Questa interpretazione dell’art. 21 è suggerita
d’altronde anche dalla formulazione testuale della
norma, che sembra non lasciare spazio a ricorsi
autonomi e richiedere obbligatoriamente l’impugnazione
con i motivi aggiunti dei provvedimenti ulteriori;
non si ignora, peraltro, che la giurisprudenza (5)
e la dottrina (6) su quest’ultimo punto si sono
attestate su posizioni di maggior garanzia per il
ricorrente.
E’ stato comunque messo in rilievo che i motivi
aggiunti sono “un mezzo per integrare le censure
prospettate non tanto nei confronti del primo provvedimento,
ma nei riguardi dell’intero esercizio del potere”
(7), con conseguente snellimento del processo amministrativo
(8).
Ora, non è dubbio che tra gli atti connessi e sopravvenuti
all’atto impugnato ve ne possano essere alcuni emanati
in pendenza del giudizio di secondo grado. In tal
caso, il problema della impugnabilità di tali atti
con motivi aggiunti in appello, deve risolversi,
a nostro avviso, in senso positivo. Come si è visto,
infatti, la recente introduzione nella legge TAR
dell’istituto coglie i frutti della lunga elaborazione
giurisprudenziale sopra riportata e dimostra, con
la previsione dell’impugnazione anche degli atti
nuovi, il favor del legislatore per questo strumento
processuale, unitariamente considerato pur nelle
sue varie forme.
L’ambito di applicabilità della norma pertanto non
può che essere quello precisato dalle numerose pronunce
dei giudici amministrativi - cui l’art. 21 novellato
inevitabilmente si salda - che ammettevano la proponibilità
di censure nuove in secondo grado. Diversamente
argomentando, come si è affermato nell’ordinanza
in commento, dovrebbe ritenersi l’art. 21 applicabile
unicamente nei giudizi innanzi al TAR, nonostante
la norma non ponga alcuna distinzione tra il primo
e il secondo grado.
Pare pertanto auspicabile, da parte dei Giudici
di Palazzo Spada, una soluzione della questione
diversa da quella scelta con l’ordinanza 2396/04,
per consentire alle parti di avere pieno accesso
ai nuovi strumenti di tutela offerti dalla legge.
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NOTE |
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| 1.
Cons. Stato V 17.06.77 n. 612, Cons. Stato V 15.12.78
n. 1543, Cons. Stato V 13.07.79 n. 531, Cons. Stato
V 30.09.80 n. 800, Ad. Plen. 28.10.80 n. 40, Cons.
Giust. Reg. Sic. 06.08.87 n. 200, Cons. Stato IV
07.05.91 n. 349, ecc. |
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| 2.
Cons. Stato IV 06.07.82 n. 454, Cons. Stato VI 05.10.84
n. 563. |
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| 3.
Cons. Stato V 23.03.93 n. 398, Cons. giust. amm.
Reg. Sic. 04.11.95 n. 343, Cons. Stato V 26.09.00
n. 5098. |
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| 4.
Patroni Griffi, Istituti di semplificazione nel
nuovo processo amministrativo (Relazione all’incontro
di studio “Giudici e amministrazione dopo la legge
205/2000”, organizzato dal Consiglio di Stato, Roma,
Palazzo Spada 6 aprile 2001), 3. |
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| 5.
Cons. Stato VI 07.10.03 n. 5917. |
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| 6.
Cossu, Osservazioni a prima lettura sulla l. 21
luglio 2000 n. 205, in Cons. Stato 2000, II, 1509
nt. 11. |
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| 7.
Cons. Stato V 06.07.02 n. 3717; nello stesso senso
anche TAR Sicilia – Catania III 12.04.01 n. 835.
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| 8.
Cons. Stato VI 29.03.02 n. 1777, Cons. Stato VI
06.06.03 n. 3187, Cons. Stato V 21.03.03 n. 7632.
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