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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3457


Contratti della pubblica amministrazione – offerta – discordanza fra cifre indicate – indeterminatezza dell’offerta – esclusione – art. 72, r.d. 827/1924 – applicabilità – ratio – possibilità per l’amministrazione di scelta dell’offerta più vantaggiosa

Qualora, per errore materiale, in un’offerta, accanto ad una cifra, risulti indicata anche un’altra cifra, priva, però, di qualunque supporto matematico o di calcolo, a differenza dell’altra, tale circostanza non toglie all’offerta in esame la propria efficacia e capacità di essere valutata dall’amministrazione come univoca e precisa. In tal senso, può essere applicato il disposto dell’art. 72 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che, nel riguardare il diverso caso della discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, risolvendolo nel senso della scelta del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione, ben si presta, per identità di ratio, all’applicazione al caso in esame, caratterizzato dalla discordanza tra due valori espressi in cifre.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3457/04 REG.DEC.
N. 4097 REG.RIC.
ANNO 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso n. 4097/2003 R.G. proposto da

 

Termica Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico e Raffaele Titomanlio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Via Gian Giacomo Porro, n. 8;

 

CONTRO

 

- Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Enzo Maria Marenghi e Giorgio Silvestri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Piazza di Pietra, n. 63;

 

e nei confronti di

 

- Ve.Ri.Co Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Angelo Saturno, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana, n. 771, presso il Sig. Michele Russillo (Libreria Gulliver);

 

PER L'ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Campania, prima sezione di Salerno, n. 12/03, pubblicata in data 17 gennaio 2003.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ve.Ri.Co Impianti S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 9.1.2004 i difensori delle parti avv.ti R. Titomanlio, Esposito su delega degli avv.ti Marenghi e Saturno come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con sentenza n. 12 del 17 gennaio 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Salerno, rigettava il ricorso con il quale la Termica Impianti s.r.l. chiedeva l’annullamento della delibera del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino n. 1273 dell’11.12.01 di approvazione degli atti del procedimento di licitazione privata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e conservativa degli impianti tecnologici, e di aggiudicazione della gara alla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l..
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello la Termica Impianti s.r.l., deducendo l’erroneità della sentenza.
Si sono costituite l’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino e la Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. per resistere all’appello.
Con memorie depositate in vista dell'udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 9.1.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

 

1. Il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso di primo grado proposte dall’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” di Avellino e dalla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. in quanto l’appello è comunque infondato nel merito, e va perciò rigettato. L’odierna ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata in quanto, nel valutare la questione relativa all’offerta presentata dalla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l., ha sostenuto che “bene ha fatto la commissione a …… ritenere che il contrasto tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in maniera estensiva con la quantificazione del ribasso, e cioè con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 23” del bando di gara “potesse risolversi secondo la regola dettata dall’art. 72 del R.D. 23/5/24 n. 827, vale a dire con la scelta del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione, in caso di contrasto tra prezzo indicato in cifre ed in lettere”. Sostiene, invece, la Termica Impianti s.r.l. che l’offerta in questione, in quanto contenente due proposte, sarebbe indeterminata, e comunque violerebbe le prescrizioni di gara, che impongono la presentazione di una sola offerta. L’Amministrazione avrebbe dovuto, perciò, escludere dalla procedura l’impresa Ve.Ri.Co Impianti S.r.l.. La censura è infondata.
Come correttamente argomentato dal T.A.R., l’offerta formulata dalla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. non può ritenersi contenente due diverse proposte, visto che dalla specificità della presentazione emerge che il computo della stessa sulla base dei parametri indicati dal bando è avvenuto una sola volta, ed in modo chiaro e conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. Il fatto che, per errore materiale, risulti indicata anche un’altra cifra, priva, però, di qualunque supporto matematico o di calcolo, a differenza dell’altra, non toglie all’offerta in esame la propria efficacia e capacità di essere valutata dall’amministrazione come univoca e precisa. In tal senso, tra l’altro, può essere richiamato il disposto dell’art. 72 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che, nel riguardare il diverso caso della discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, risolvendolo nel senso della scelta del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione, ben si presta, per identità di ratio, all’applicazione al caso in esame, caratterizzato dalla discordanza tra due valori espressi in cifre.
Risulta chiara, quindi, la volontà della Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. di proporre solo l’offerta individuata dalla Commissione di gara, alla quale, comunque, la stessa impresa sarebbe stata tenuta in virtù del disposto del sopra citato art. 72 del R. D. 23 maggio 1924 n. 827.

 

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.

 

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.1.2004 con l'intervento dei sigg.ri:
Alfonso Quaranta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Michele Corradino Consigliere estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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