| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3457
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Contratti della pubblica amministrazione
– offerta – discordanza fra cifre indicate – indeterminatezza
dell’offerta – esclusione – art. 72, r.d. 827/1924 – applicabilità
– ratio – possibilità per l’amministrazione di scelta dell’offerta
più vantaggiosa
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Qualora, per errore materiale, in un’offerta,
accanto ad una cifra, risulti indicata anche un’altra cifra,
priva, però, di qualunque supporto matematico o di calcolo,
a differenza dell’altra, tale circostanza non toglie all’offerta
in esame la propria efficacia e capacità di essere valutata
dall’amministrazione come univoca e precisa. In tal senso,
può essere applicato il disposto dell’art. 72 del R.D. 23
maggio 1924 n. 827, che, nel riguardare il diverso caso
della discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello
espresso in cifre, risolvendolo nel senso della scelta del
prezzo più vantaggioso per l’amministrazione, ben si presta,
per identità di ratio, all’applicazione al caso in esame,
caratterizzato dalla discordanza tra due valori espressi
in cifre.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3457/04 REG.DEC.
N. 4097 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso n. 4097/2003 R.G. proposto da
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Termica Impianti s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Federico e Raffaele Titomanlio, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Via Gian
Giacomo Porro, n. 8;
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CONTRO
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- Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati”
di Avellino, in persona del Direttore Generale p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Enzo Maria Marenghi
e Giorgio Silvestri, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del primo, in Roma, Piazza di Pietra, n. 63;
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e nei confronti di
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- Ve.Ri.Co Impianti S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dal Prof. Avv. Angelo Saturno, ed elettivamente domiciliata
in Roma, Via Tuscolana, n. 771, presso il Sig. Michele Russillo
(Libreria Gulliver);
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PER L'ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Campania, prima sezione
di Salerno, n. 12/03, pubblicata in data 17 gennaio 2003.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera
“S. Giuseppe Moscati” di Avellino;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ve.Ri.Co
Impianti S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 9.1.2004 i difensori delle
parti avv.ti R. Titomanlio, Esposito su delega degli avv.ti
Marenghi e Saturno come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con sentenza n. 12 del 17 gennaio 2003, il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima
sezione di Salerno, rigettava il ricorso con il quale la
Termica Impianti s.r.l. chiedeva l’annullamento della delibera
del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe
Moscati” di Avellino n. 1273 dell’11.12.01 di approvazione
degli atti del procedimento di licitazione privata per l’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria e conservativa degli
impianti tecnologici, e di aggiudicazione della gara alla
Ve.Ri.Co Impianti S.r.l..
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello
la Termica Impianti s.r.l., deducendo l’erroneità della
sentenza.
Si sono costituite l’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati”
di Avellino e la Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. per resistere
all’appello.
Con memorie depositate in vista dell'udienza la parti hanno
insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 9.1.2004 la causa è stata chiamata
e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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1. Il Collegio può prescindere dall’esame
delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del
ricorso di primo grado proposte dall’Azienda Ospedaliera
“S. Giuseppe Moscati” di Avellino e dalla Ve.Ri.Co Impianti
S.r.l. in quanto l’appello è comunque infondato nel merito,
e va perciò rigettato. L’odierna ricorrente lamenta l’erroneità
della sentenza impugnata in quanto, nel valutare la questione
relativa all’offerta presentata dalla Ve.Ri.Co Impianti
S.r.l., ha sostenuto che “bene ha fatto la commissione a
…… ritenere che il contrasto tra il prezzo indicato in cifre
e quello indicato in maniera estensiva con la quantificazione
del ribasso, e cioè con riferimento alle prescrizioni di
cui all’art. 23” del bando di gara “potesse risolversi secondo
la regola dettata dall’art. 72 del R.D. 23/5/24 n. 827,
vale a dire con la scelta del prezzo più vantaggioso per
l’amministrazione, in caso di contrasto tra prezzo indicato
in cifre ed in lettere”. Sostiene, invece, la Termica Impianti
s.r.l. che l’offerta in questione, in quanto contenente
due proposte, sarebbe indeterminata, e comunque violerebbe
le prescrizioni di gara, che impongono la presentazione
di una sola offerta. L’Amministrazione avrebbe dovuto, perciò,
escludere dalla procedura l’impresa Ve.Ri.Co Impianti S.r.l..
La censura è infondata.
Come correttamente argomentato dal T.A.R., l’offerta formulata
dalla Ve.Ri.Co Impianti S.r.l. non può ritenersi contenente
due diverse proposte, visto che dalla specificità della
presentazione emerge che il computo della stessa sulla base
dei parametri indicati dal bando è avvenuto una sola volta,
ed in modo chiaro e conforme a quanto richiesto dalla lex
specialis di gara. Il fatto che, per errore materiale, risulti
indicata anche un’altra cifra, priva, però, di qualunque
supporto matematico o di calcolo, a differenza dell’altra,
non toglie all’offerta in esame la propria efficacia e capacità
di essere valutata dall’amministrazione come univoca e precisa.
In tal senso, tra l’altro, può essere richiamato il disposto
dell’art. 72 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che, nel riguardare
il diverso caso della discordanza tra il prezzo indicato
in lettere e quello espresso in cifre, risolvendolo nel
senso della scelta del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione,
ben si presta, per identità di ratio, all’applicazione al
caso in esame, caratterizzato dalla discordanza tra due
valori espressi in cifre.
Risulta chiara, quindi, la volontà della Ve.Ri.Co Impianti
S.r.l. di proporre solo l’offerta individuata dalla Commissione
di gara, alla quale, comunque, la stessa impresa sarebbe
stata tenuta in virtù del disposto del sopra citato art.
72 del R. D. 23 maggio 1924 n. 827.
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2. Alla luce delle suesposte considerazioni,
ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.
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3. Sussistono, comunque, giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 9.1.2004
con l'intervento dei sigg.ri:
Alfonso Quaranta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Michele Corradino Consigliere estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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