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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3460
Pres. Frascione – Est. Branca
Costruzioni Pozzobon s.p.a. (avv. Aliquò) c/ Comune di Caulonia (n.c.) - a.t.i. D.M.C. s.a.s. di Aquilino Ignazio, Impresa Costruzioni ERICA s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni s-.r.l. (avv.ti Mancuso e Tirinnocchi)


Contratti della pubblica amministrazione – gara – dichiarazione attestante l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione – lex specialis – obbligo di sottoscrizione – anche in capo ai direttori tecnici – rinvio al d.P.R. 445/2000 – sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’impresa – ammissibilità

Allorché la lex specialis di gara prescriva che le dichiarazioni relative all’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, previste dall’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 debbano essere sottoscritte a pena di esclusione anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c), e quindi anche dai direttori tecnici, la circostanza che un’impresa produca dette dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante non ne inficia l’ammissione alla procedura, alla luce della previsione del bando che consente esplicitamente il ricorso a dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da intendersi come richiamo alla normativa complessivamente riguardante tali dichiarazioni, che obiettivamente ammette (art. 47) la possibilità di effettuare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà anche con riguardo a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.3460/04 Reg.Sent.
N.6017 Reg.Ric. Anno 2003

 

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6017 del 2003, proposto da

 

Costruzioni Pozzobon s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Aliquò, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giancarlo Navarra in Roma, Via delle Tre Cannelle 22

 

contro

 

il Comune di Caulonia, non costituito in giudizio e l’a.t.i. D.M.C. s.a.s. di Aquilino Ignazio, Impresa Costruzioni ERICA s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni s-.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Mancuso e Salvatore Tirinnocchi ed elettivamente domiciliata presso l’svv. Enrico Panfili in Roma, Via L. Luciani 1

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria 28 maggio 2003 n. 142, resa tra le parti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’a.t.i. D.M.C., Erica, Bruccoleri Luigi e Bruccoleri Giacomo ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Aliquò e Tirinnocchi.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla costituenda a.t.i. D.M.C. di Aquilino Ignazio s.a.s., Impresa Costruzioni Erica s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni s.r.l., del verbale di gara 10 ottobre 2002 con cui il Comune di Caulonia ha aggiudicato alla Impresa Costruzioni Pozzobon s.p.a. i lavori di consolidamento del centro storico, IV stralcio.
Il TAR, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, depositato presso la Sezione staccata di Reggio Calabria, sebbene indirizzato al TAR per la Calabria, ha ritenuto che erano state illegittimamente escluse dalla valutazione due concorrenti, le cui offerte, una volta riammesse in gara, hanno determinato una media favorevole all’offerta della ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’impresa Pozzobon aggiudicataria originaria, assumendone l’erroneità e chiedendone la riforma. Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame l’a.t.i. D.M.C. vincitrice in primo grado.
Con ordinanza 8 luglio 2003 n. 2937 la Sezione ha sospeso l’efficacia della decisione.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Va esaminata in primo luogo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, intestato al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, senza indicazione di sede, e depositato presso la Sezione staccata di Reggio Calabria. L’appellante afferma che doveva intendersi che il ricorso era stato proposto alla sede di Catanzaro, e invoca in suo favore il precedente costituito dalla sentenza della Sezione 20 maggio 2002 n. 2722, con la quale si è giudicato inammissibile un ricorso proposto al TAR per la Campania – Napoli - e depositato nella Sezione staccata di Salerno.
L’eccezione va disattesa.
Appare evidente infatti che le due fattispecie non sono sovrapponibili. Mentre nel precedente richiamato l’ufficio giudiziario cui si intendeva ricorrere era specificamente indicato, così vincolando le successive fasi della procedura, nel caso ora in esame, la semplice indicazione del TAR per la Calabria non è idonea, di per sé, a radicare la competenza delle sezioni che compongono il Tribunale del capoluogo, in quanto la Sezione staccata appartiene pur sempre al TAR di quella Regione.
La Sezione staccata di Reggio Calabria, del resto, era la sezione effettivamente competente per la controversia, considerata l’ubicazione del Comune autore del provvedimento impugnato. Assume rilievo, ad avviso del Collegio, la norma di cui all’art. 32, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, secondo cui “Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall’art. 1” è prescritto che “il deposito … e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici delle sezioni staccate”
L’espressione ”ricorsi da devolversi”, non può essere intesa, come vorrebbe la parte resistente, “ricorsi indirizzati”, sia perché è inserita in una disposizione che disciplina, anche mediante il richiamo all’art. 1, la competenza territoriale delle sezioni staccate, sia perché il l’espressione “da devolversi” richiama piuttosto il concetto della competenza oggettivamente stabilita che non quello della scelta effettuata dal ricorrente. In conclusione la norma tende ad imporre, prevenendo possibili dubbi interpretativi, che i ricorsi di competenza di una sezione staccata vanno depositati presso la sezione staccata
Ma, ove si volesse aderire alla tesi avversa all’esistenza di una norma che nella specie non avrebbe consentito il deposito del ricorso nella Sede di Catanzaro, neppure potrebbe affermarsi con certezza l’esistenza di una norma di segno opposto, e occorrerebbe procedere in base ai principi fondamentali del processo, valutando il pregiudizio che la soluzione prescelta può arrecare al diritto di difesa delle parti contrapposte.
Nella specie la statuizione di inammissibilità del ricorso priverebbe di ogni tutela l’interesse della parte ricorrente in primo grado, mentre la decisione opposta non arreca un pregiudizio della stessa gravità alla impresa resistente, che può lamentare soltanto di non essere stata messa a conoscenza del deposito del ricorso presso la Sezione staccata di Reggio Calabria, ma è stata poi nelle condizioni di partecipare, salva la prima e interlocutoria camera di consiglio, al giudizio di primo grado, nel quale non si è costituita per una propria scelta difensiva, per poi proporre dell’appello in esame.
Appare dunque preferibile la soluzione favorevole all’ammissibilità del ricorso di primo grado.
La diversa eccezione di inammissibilità è basata sul rilievo che è stato impugnato il verbale di gara e non il provvedimento di aggiudicazione, e l’atto impugnato, in quanto endoprocedimentale, non sarebbe impugnabile. L’eccezione va disattesa perché non risulta, né l’appellante è in grado di indicarlo, quale altro provvedimento sia stato adottato per l’aggiudicazione formale dell’appalto in questione.
Nel merito, il problema consiste nella controversa legittimità delle offerte di due imprese concorrenti, che non avrebbero osservato alcune disposizioni del bando, circa l’allegazione delle dichiarazioni di cui al punto 3 del disciplinare di gara.
Si tratta delle dichiarazioni sostitutive “ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 445” relativamente all’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, previste dall’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
A pagina 4 del disciplinare si disponeva che tali dichiarazioni fossero sottoscritte a pena di esclusione anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c), mentre le imprese in questione avevano presentato dichiarazioni rese dal legale rappresentante anche con riferimento alle persone dei direttori tecnici.
Il TAR ha ritenuto che la richiesta, contenuta nel bando, di dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovesse essere intesa come richiamo alla normativa complessivamente riguardante tali dichiarazioni, che obiettivamente ammette (art. 47) la possibilità di effettuare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà anche con riguardo a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
La decisione è da condividere.
Va ricordato che la norma appena citata prescrive espressamente ed in via generale che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione le situazioni personali possono essere comprovate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La stessa lex specialis si è uniformata a tale regola e non vi è motivo, quindi, di ritenere che la prescrizione del disciplinare, che richiedeva la dichiarazione effettuata anche dai direttori tecnici, abbia inteso derogare alle disposizioni del t.u. in materia di documentazione amministrativa. Né può ritenersi peregrina l’ipotesi che l’amministratore non intenda effettuare la dichiarazione anche per il direttore tecnico e la stazione appaltante era pienamente legittimata ad acquisire la dichiarazione personale anche da parte dei soggetti in questione.
In ogni caso, dovendo procedere all’interpretazione della clausola del bando, occorre preferire la lettura che la renda compatibile con la norma che ammette le dichiarazioni sostitutive mediante rinvio generico al d.P.R. n. 445 del 2000. E ciò sia in ossequio al principio operante nella materia delle pubbliche gare, che favorisce la partecipazione di un numero per quanto possibile ampio di concorrenti. In caso contrario, oltre all’inosservanza del principio anzidetto, risulterebbe obliterato anche il divieto di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che fa divieto all’Amministrazione di aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dall’istruttoria, delle quali nella specie non vi è traccia (Cons. St., Sez. VI, 6 agosto 2002 n. 4090).
E’ da aggiungere, in fine, che la soluzione qui accolta non trova ostacolo nel principio della par condicio, posto che la pretesa inosservanza del disciplinare non ha arrecato alcun vantaggio alle concorrenti che l’avrebbero commessa.
Merita conferma anche il capo della sentenza che concerne la dichiarazione sostitutiva per autenticazione di copie di documenti amministrativi, a mente degli artt. 19, 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000. L’art. 38 comma 3, richiede che sia allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore, ossia dell’autore della dichiarazione sostitutiva.
L’appello va dunque rigettato.
La spese possono essere compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2004 con l'intervento dei magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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