| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3460
Pres. Frascione – Est. Branca
Costruzioni Pozzobon s.p.a. (avv. Aliquò) c/ Comune di Caulonia
(n.c.) - a.t.i. D.M.C. s.a.s. di Aquilino Ignazio, Impresa
Costruzioni ERICA s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni s.r.l.,
Bruccoleri Giacomo Costruzioni s-.r.l. (avv.ti Mancuso e
Tirinnocchi) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara – dichiarazione attestante l’assenza di condizioni
ostative alla partecipazione – lex specialis – obbligo di
sottoscrizione – anche in capo ai direttori tecnici – rinvio
al d.P.R. 445/2000 – sottoscrizione da parte del legale
rappresentante dell’impresa – ammissibilità
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Allorché la lex specialis di gara prescriva
che le dichiarazioni relative all’assenza di condizioni
ostative alla partecipazione alle gare di appalto per l’esecuzione
di lavori pubblici, previste dall’art. 75 del d.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554 debbano essere sottoscritte a pena
di esclusione anche dai soggetti previsti dall’art. 75,
comma 1, lett. b) e c), e quindi anche dai direttori tecnici,
la circostanza che un’impresa produca dette dichiarazioni
sottoscritte dal legale rappresentante non ne inficia l’ammissione
alla procedura, alla luce della previsione del bando che
consente esplicitamente il ricorso a dichiarazioni sostitutive
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da intendersi
come richiamo alla normativa complessivamente riguardante
tali dichiarazioni, che obiettivamente ammette (art. 47)
la possibilità di effettuare la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà anche con riguardo a stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante
abbia diretta conoscenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.3460/04 Reg.Sent.
N.6017 Reg.Ric. Anno 2003
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6017 del 2003, proposto da
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Costruzioni Pozzobon s.p.a. , rappresentata
e difesa dall’avv. Giuseppe Aliquò, elettivamente domiciliata
presso l’avv. Giancarlo Navarra in Roma, Via delle Tre Cannelle
22
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contro
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il Comune di Caulonia, non costituito
in giudizio e l’a.t.i. D.M.C. s.a.s. di Aquilino Ignazio,
Impresa Costruzioni ERICA s.r.l., Bruccoleri Luigi Costruzioni
s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni s-.r.l., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Cristina Mancuso e Salvatore Tirinnocchi
ed elettivamente domiciliata presso l’svv. Enrico Panfili
in Roma, Via L. Luciani 1
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria 28 maggio
2003 n. 142, resa tra le parti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’a.t.i. D.M.C.,
Erica, Bruccoleri Luigi e Bruccoleri Giacomo ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il consigliere
Marzio Branca, e uditi gli avvocati Aliquò e Tirinnocchi.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la sentenza in epigrafe è stato accolto
il ricorso proposto dalla costituenda a.t.i. D.M.C. di Aquilino
Ignazio s.a.s., Impresa Costruzioni Erica s.r.l., Bruccoleri
Luigi Costruzioni s.r.l., Bruccoleri Giacomo Costruzioni
s.r.l., del verbale di gara 10 ottobre 2002 con cui il Comune
di Caulonia ha aggiudicato alla Impresa Costruzioni Pozzobon
s.p.a. i lavori di consolidamento del centro storico, IV
stralcio.
Il TAR, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
depositato presso la Sezione staccata di Reggio Calabria,
sebbene indirizzato al TAR per la Calabria, ha ritenuto
che erano state illegittimamente escluse dalla valutazione
due concorrenti, le cui offerte, una volta riammesse in
gara, hanno determinato una media favorevole all’offerta
della ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’impresa Pozzobon
aggiudicataria originaria, assumendone l’erroneità e chiedendone
la riforma. Si è costituita in giudizio, per resistere al
gravame l’a.t.i. D.M.C. vincitrice in primo grado.
Con ordinanza 8 luglio 2003 n. 2937 la Sezione ha sospeso
l’efficacia della decisione.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 la causa veniva
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Va esaminata in primo luogo l’eccezione di
inammissibilità del ricorso di primo grado, intestato al
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, senza
indicazione di sede, e depositato presso la Sezione staccata
di Reggio Calabria. L’appellante afferma che doveva intendersi
che il ricorso era stato proposto alla sede di Catanzaro,
e invoca in suo favore il precedente costituito dalla sentenza
della Sezione 20 maggio 2002 n. 2722, con la quale si è
giudicato inammissibile un ricorso proposto al TAR per la
Campania – Napoli - e depositato nella Sezione staccata
di Salerno.
L’eccezione va disattesa.
Appare evidente infatti che le due fattispecie non sono
sovrapponibili. Mentre nel precedente richiamato l’ufficio
giudiziario cui si intendeva ricorrere era specificamente
indicato, così vincolando le successive fasi della procedura,
nel caso ora in esame, la semplice indicazione del TAR per
la Calabria non è idonea, di per sé, a radicare la competenza
delle sezioni che compongono il Tribunale del capoluogo,
in quanto la Sezione staccata appartiene pur sempre al TAR
di quella Regione.
La Sezione staccata di Reggio Calabria, del resto, era la
sezione effettivamente competente per la controversia, considerata
l’ubicazione del Comune autore del provvedimento impugnato.
Assume rilievo, ad avviso del Collegio, la norma di cui
all’art. 32, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, secondo
cui “Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste
dall’art. 1” è prescritto che “il deposito … e le operazioni
successive vengono effettuate presso gli uffici delle sezioni
staccate”
L’espressione ”ricorsi da devolversi”, non può essere intesa,
come vorrebbe la parte resistente, “ricorsi indirizzati”,
sia perché è inserita in una disposizione che disciplina,
anche mediante il richiamo all’art. 1, la competenza territoriale
delle sezioni staccate, sia perché il l’espressione “da
devolversi” richiama piuttosto il concetto della competenza
oggettivamente stabilita che non quello della scelta effettuata
dal ricorrente. In conclusione la norma tende ad imporre,
prevenendo possibili dubbi interpretativi, che i ricorsi
di competenza di una sezione staccata vanno depositati presso
la sezione staccata
Ma, ove si volesse aderire alla tesi avversa all’esistenza
di una norma che nella specie non avrebbe consentito il
deposito del ricorso nella Sede di Catanzaro, neppure potrebbe
affermarsi con certezza l’esistenza di una norma di segno
opposto, e occorrerebbe procedere in base ai principi fondamentali
del processo, valutando il pregiudizio che la soluzione
prescelta può arrecare al diritto di difesa delle parti
contrapposte.
Nella specie la statuizione di inammissibilità del ricorso
priverebbe di ogni tutela l’interesse della parte ricorrente
in primo grado, mentre la decisione opposta non arreca un
pregiudizio della stessa gravità alla impresa resistente,
che può lamentare soltanto di non essere stata messa a conoscenza
del deposito del ricorso presso la Sezione staccata di Reggio
Calabria, ma è stata poi nelle condizioni di partecipare,
salva la prima e interlocutoria camera di consiglio, al
giudizio di primo grado, nel quale non si è costituita per
una propria scelta difensiva, per poi proporre dell’appello
in esame.
Appare dunque preferibile la soluzione favorevole all’ammissibilità
del ricorso di primo grado.
La diversa eccezione di inammissibilità è basata sul rilievo
che è stato impugnato il verbale di gara e non il provvedimento
di aggiudicazione, e l’atto impugnato, in quanto endoprocedimentale,
non sarebbe impugnabile. L’eccezione va disattesa perché
non risulta, né l’appellante è in grado di indicarlo, quale
altro provvedimento sia stato adottato per l’aggiudicazione
formale dell’appalto in questione.
Nel merito, il problema consiste nella controversa legittimità
delle offerte di due imprese concorrenti, che non avrebbero
osservato alcune disposizioni del bando, circa l’allegazione
delle dichiarazioni di cui al punto 3 del disciplinare di
gara.
Si tratta delle dichiarazioni sostitutive “ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 445” relativamente all’assenza di
condizioni ostative alla partecipazione alle gare di appalto
per l’esecuzione di lavori pubblici, previste dall’art.
75 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
A pagina 4 del disciplinare si disponeva che tali dichiarazioni
fossero sottoscritte a pena di esclusione anche dai soggetti
previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c), mentre le
imprese in questione avevano presentato dichiarazioni rese
dal legale rappresentante anche con riferimento alle persone
dei direttori tecnici.
Il TAR ha ritenuto che la richiesta, contenuta nel bando,
di dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, dovesse essere intesa come richiamo alla normativa
complessivamente riguardante tali dichiarazioni, che obiettivamente
ammette (art. 47) la possibilità di effettuare la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà anche con riguardo a
stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
La decisione è da condividere.
Va ricordato che la norma appena citata prescrive espressamente
ed in via generale che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
le situazioni personali possono essere comprovate mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La stessa
lex specialis si è uniformata a tale regola e non vi è motivo,
quindi, di ritenere che la prescrizione del disciplinare,
che richiedeva la dichiarazione effettuata anche dai direttori
tecnici, abbia inteso derogare alle disposizioni del t.u.
in materia di documentazione amministrativa. Né può ritenersi
peregrina l’ipotesi che l’amministratore non intenda effettuare
la dichiarazione anche per il direttore tecnico e la stazione
appaltante era pienamente legittimata ad acquisire la dichiarazione
personale anche da parte dei soggetti in questione.
In ogni caso, dovendo procedere all’interpretazione della
clausola del bando, occorre preferire la lettura che la
renda compatibile con la norma che ammette le dichiarazioni
sostitutive mediante rinvio generico al d.P.R. n. 445 del
2000. E ciò sia in ossequio al principio operante nella
materia delle pubbliche gare, che favorisce la partecipazione
di un numero per quanto possibile ampio di concorrenti.
In caso contrario, oltre all’inosservanza del principio
anzidetto, risulterebbe obliterato anche il divieto di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che fa
divieto all’Amministrazione di aggravare il procedimento,
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dall’istruttoria,
delle quali nella specie non vi è traccia (Cons. St., Sez.
VI, 6 agosto 2002 n. 4090).
E’ da aggiungere, in fine, che la soluzione qui accolta
non trova ostacolo nel principio della par condicio, posto
che la pretesa inosservanza del disciplinare non ha arrecato
alcun vantaggio alle concorrenti che l’avrebbero commessa.
Merita conferma anche il capo della sentenza che concerne
la dichiarazione sostitutiva per autenticazione di copie
di documenti amministrativi, a mente degli artt. 19, 47
e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000. L’art. 38 comma 3, richiede
che sia allegata la copia del documento di identità del
sottoscrittore, ossia dell’autore della dichiarazione sostitutiva.
L’appello va dunque rigettato.
La spese possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 24 febbraio 2004 con l'intervento dei magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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