| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3465
Pres. Frascione – Est. Corradino
Cofathec Servizi s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI
Cofathec Servizi s.p.a. Sircas s.p.a. (avv. Sticchi Damiani)
c/ Azienda Unità sanitaria locale BR/1 (Avv. Portaluri)
- Siram s.p.a. (avv.ti Bellini e Becchi) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– aggiudicazione – annullamento – conseguenze sul contratto
stipulato – inefficacia sopravvenuta – limiti – conseguenze
sulla giurisdizione
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L’annullamento dell’aggiudicazione in sede
giurisdizionale allorché sia stato stipulato il contratto
d’appalto implica che quest’ultimo diviene inefficace. Invero,
la categoria dell’inefficacia successiva ricorre allorché
il negozio pienamente efficace al momento della sua nascita
divenga inefficace per il sopravvenire di una ragione nuova
di inefficacia, quest’ultima da intendersi come inidoneità
funzionale in cui venga a trovarsi il programma negoziale
per l’incidenza ab externo di interessi giuridici di rango
poziore incompatibili con l’interesse interno negoziale;
in tal caso, l’ordinamento è chiamato a risolvere un problema
di contrasto fra situazioni effettuali: non viene in rilievo
l’atto sotto il profilo genetico (validità o invalidità),
bensì la efficacia di esso. Inoltre, in essa deve formare
oggetto di mera declaratoria da parte dello stesso giudice
che pronuncia la sentenza costitutiva di demolizione dell’atto
gravato, ed infine che essa non estende i suoi effetti sulle
prestazioni medio tempore eseguite. In punto di giurisdizione,
essa spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione
esclusiva. E’, infatti, evidente che non viene in rilievo
una vicenda propria del contratto (come potrebbe essere
un suo aspetto patologico), ma degli effetti automaticamente
prodottisi sulla fattispecie contrattuale per effetto dell’annullamento
della procedura amministrativa di gara (o di un suo segmento).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3465/04 REG.DEC.
N. 7315 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello nr. 7315/2003 R.G.,
proposto da
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Cofathec Servizi s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandataria dell’ATI Cofathec Servizi s.p.a. Sircas s.p.a.,
rappresentata e difesa dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani,
ed elettivamente domiciliata in Roma, via L. Mantegazza
n. 24, presso il cav. Luigi Gardin;
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CONTRO
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- l’ Azienda Unità sanitaria locale BR/1,
in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e
difesa anche quale Ente incorporante – l’Azienda ospedaliera
“A. Di Summa” di Brindisi dal prof. Avv. Pier Luigi Portaluri,
con domicilio eletto in Roma, viale Gorizia n. 25/D, presso
Giulio Micioni;
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e nei confronti
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della Siram s.p.a., in persona legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti prof. Vito Bellini e Bruno Becchi presso lo studio
di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio
n. 3,
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per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. della Puglia,-Lecce- n. 4476/2003
depositata in data 26 giugno 2003, notificata in data 27
giugno 2003.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 11 novembre 2003, relatore il
consigliere Michele Corradino;
Uditi gli avv.ti Sticchi Damiani, Portaluri e Becchi come
da verbale d’udienza; Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata il TAR della Puglia
ha respinto il ricorso con cui l’odierno appellante aveva
richiesto l'annullamento di tutti gli atti della gara pubblica,
indetta dall’Azienda ospedaliera “A. Di Summa” di Brindisi,
per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione
del patrimonio impiantistico della Azienda ospedaliera.
In particolare erano stati gravati:
- il bando di gara datato 8 agosto 2002;
- il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto,
nelle parti censurate;
- la deliberazione n. 821/G.C. del 20 settembre 2002 di
nomina della commissione di gara;
- tutti gli atti della commissione di gara (verbali del
4 novembre 2002; verbale del 23 novembre 2002; verbale del
6 dicembre 2002; verbale del 7 dicembre 2002);
- la deliberazione commissariale n. 1118/G.C. del 13 dicembre
2002, avente ad oggetto: "Esito pubblico incanto per l'affidamento
del servizio manutentivo del patrimonio impiantistico dell'Azienda
Ospedaliera A. Di Summa", con cui si approvano le risultanze
della gara disponendo l'aggiudicazione in favore della SIRAM
s.p.a..
Inoltre era stato richiesto in primo grado l'accertamento
e la declaratoria della nullità e/o inefficacia o, in subordine,
l'annullamento ex articolo 1441 del codice civile del contratto
per l'affidamento della gestione manutentiva del patrimonio
impiantistico dell'Azienda Ospedaliera A. Di Summa, ove
stipulato tra le parti, nonché l'accertamento e la declaratoria
del diritto della società ricorrente, ai sensi dell'articolo
35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come modificato
dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ad ottenere
il risarcimento del danno ingiusto conseguente all'illegittimo
operato da parte dell'Azienda Ospedaliera A. Di Summa di
Brindisi.
La sentenza è stata appellata dalla Cofathec Servizi s.p.a.,
in proprio e quale mandataria dell’ATI Cofathec Servizi
s.p.a. e Sircas s.p.a. che contrasta le argomentazioni del
TAR della Puglia.
L’Azienda Unità sanitaria locale BR/1 e la Siram s.p.a.
si sono costituite per resistere all’appello.
La Siram s.p.a ha, altresì, proposto appello incidentale.
L’Azienda ospedaliera “A. Di Summa” di Brindisi non si è
costituita in giudizio. Alla pubblica udienza del 11 novembre
2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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L’appello è fondato, e conseguentemente va
annullata la pronuncia gravata. 1. Deve essere innanzitutto
esaminata l’eccezione di tardività del ricorso di primo
grado avanzata, con appello incidentale, dalla Siram spa,
atteso che il suo accoglimento implicherebbe la declaratoria
di irricevibilità del gravame di primo grado.
L’eccezione non può essere accolta.
L'aggiudicazione provvisoria, in quanto atto preparatorio
e non conclusivo del procedimento, non obbliga all'immediata
impugnazione; questa può essere differita al momento in
cui si ricorre contro l'aggiudicazione definitiva. Il termine
per ricorrere contro l'aggiudicazione di un pubblico contratto,
pertanto, decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva,
con la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche
i vizi propri di quella provvisoria (cfr.: Cons. Stato,
Sez.V, 24/05/2002, n. 2863).
A conferma di tale orientamento può essere richiamato l’indirizzo
interpretativo secondo cui, allorchè l'impresa non aggiudicataria
impugni l'aggiudicazione provvisoria di un contratto della
pubblica aministrazione, ciò non l'esime dall'impugnazione
dell'aggiudicazione definitiva, a pena di improcedibilità
del primo ricorso giurisdizionale, in quanto quest'ultima
aggiudicazione è non già un atto meramente confermativo
della prima, bensì una autonoma valutazione della vicenda
contrattuale (Cons. Stato, Sez.V, 03/04/2001, n. 1913).
Il sistema delineato dalla giurisprudenza appare, dunque,
razionale: a fronte di aggiudicazione provvisoria, l'impresa
non aggiudicataria non ha l'onere ma la facoltà di impugnare
immediatamente tale aggiudicazione, che è autonomamente
lesiva in quanto le inibisce l'ulteriore partecipazione
al procedimento. Rispetto all'aggiudicazione provvisoria,
però, quella definitiva non costituisce atto meramente confermativo
o esecutivo, ma un atto che, anche quando recepisce pienamente
i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta, comunque,
un'autonoma valutazione; pertanto l'aggiudicazione definitiva
necessita sempre di autonoma impugnazione, anche se è già
stata impugnata quella provvisoria. In sostanza, qualora
l'aggiudicazione provvisoria venga impugnata immediatamente
ed autonomamente, la parte ha l'onere di impugnare anche,
in un secondo momento, quella definitiva, pena l'improcedibilità
del primo ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez.V, 03/04/2001,
n. 1998).
Va inoltre osservato che, secondo l’indirizzo consolidato,
la piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere
comprovata dalla parte che eccepisce l'irricevibilità del
ricorso (Cons. Stato, Sez.V, 14/05/1992, n. 396), e che
l’eccezione di irricevibilità del ricorso va disattesa ove
la parte processuale che l’ha eccepita non fornisca alcuna
prova idonea a dimostrare che il ricorrente fosse a conoscenza
degli atti impugnati prima di sessanta giorni dalla notifica
del ricorso.
Nel caso in esame la piena prova non è raggiunta.
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2. Con il primo motivo di ricorso l’appellante
deduce che dal chiaro tenore dell’art. 5 del disciplinare
di gara (a norma del quale “le imprese che partecipano ad
un raggruppamento temporaneo o ad un consorzio non sono
ammesse a presentare offerte distinte, né come imprese singole
né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio”),
risulta evidente il divieto assoluto ed incondizionato di
partecipazione plurima, senza eccezioni di sorta. Afferma,
altresì, l’appellante che, indipendentemente dalla lettura
dell’art. 13 L. 109/1994, la lex specialis della gara può
innalzare il livello di segretezza di fonte normativa e
rendere assoluto il divieto di partecipazione plurima. Sul
punto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la prescrizione
di cui al prefato art. 5 del disciplinare di gara è ripetitiva
del disposto legislativo (art. 13 comma 4 della L. 109/19944)
ed esclude solo la partecipazione dei consorziati indicati
come esecutori dell’appalto.
Ritiene invece il Collegio evidente la diversità del contenuto
dei dati normativi coinvolti, non solo in ordine al profilo
letterale ma considerando, altresì, il piano logico-sistematico.
Appare sufficiente, allo scopo, la lettura dei dati coinvolti,
da cui è possibile inferire l’assenza di ripetitività ed
identità fra prescrizione di legge e prescrizione del bando.
Orbene, il bando di gara pubblica, in quanto lex specialis,
vincola non solo i concorrenti ma la stessa amministrazione,
che non può pertanto esimersi dall'osservarlo una volta
che sia stato emanato, al fine di garantire la par condicio
di tutti i concorrenti. Nel caso che ci occupa dal bando
discendeva l’esclusione dell’offerta della Siram spa, per
la perentoria ed assoluta prescrizione del divieto di partecipazione
plurima.
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3. Deduce ulteriormente l’appellante l’erroneità
della gravata sentenza, per aver qualificato l’Ital.co.ser.,
di cui fa parte la Siram spa, consorzio di cooperative di
produzione e lavoro ai sensi della L. 422/1909 e del r.d.
278/1911.
Il motivo è fondato.
Risulta, infatti, che i requisiti richiesti per i consorzi
di cooperative previsti dalla l. 25 giugno 1909 n. 422 e
dal r.d. 12 febbraio 1911 n. 278, non sono riscontrabili
in capo alla Ital.co.ser..
Invero, la disciplina contenuta nella l. 25 giugno 1909
n. 422 e nel r.d. 12 febbraio 1911 n. 278 caratterizza dette
figure soggettive per la diuturna ed immanente presenza
pubblicistica, dalla nascita alla estinzione del soggetto.
Nel caso che ci occupa, non è dato riscontrare tale presenza
nella vita dell’Ital.co.ser..
Quanto alla qualificazione giuridica della Ital.co.ser.,
merita adesione la tesi dell’appellante, il quale sostiene
trattarsi di comune consorzio di concorrenti (costituito
in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter
c.c.) di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., che rinviene espresso
richiamo nell’art. 10 comma 1, lett. e della L. 109/1994.
Non può, infatti, condividersi il ragionamento del giudice
di primo grado, non solo nella parte in cui ha omesso di
valutare attentamente la presenza delle caratterizzazioni
pubblicistiche proprie dei consorzi di cooperative previsti
dalla l. 25 giugno 1909 n. 422 e dal r.d. 12 febbraio 1911
n. 278, ma anche laddove ha sostenuto la assimilazione dei
consorzi in esame ed i comuni consorzi di cooperative ammessi
ai pubblici appalti.
Da tale impostazione discende l’applicazione dell’art. 13
comma 4 della L. 109/1994, nella parte in cui, riferendosi
alle A.T.I. ed ai consorzi di cui all’art. 10 comma 1 lett.
d) ed e), prescrive un divieto assoluto di partecipazione
plurima.
Ne discende che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto,
in forza di tale tassativo divieto, escludere l’offerta
della Siram s.p.a. trattandosi di soggetto che concorreva
in forma individuale ed in forma di consorziata della Ital.co.ser..
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4. Merita di essere condivisa, inoltre, l’ulteriore
censura con cui l’appellante denuncia l’erroneità della
gravata sentenza nella parte in cui non qualifica appalto
di lavori, sebbene appalto di servizi, l'appalto de quo
(per una applicazione: Cons. Stato, Sez.V, 11/06/1999, n.
630).
Invero, risulta evidente la prevalenza funzionale dell’attività
di manutenzione degli impianti rispetto alle forniture ed
alle attività qualificate in termini di servizi. Accanto
alla richiamata prevalenza funzionale è, altresì, possibile
riscontrare anche una prevalenza economica.
5. L’appellante chiede, altresì, l'accertamento e la declaratoria
della nullità e/o inefficacia o, in subordine, l'annullamento
ex articolo 1441 del codice civile del contratto per l'affidamento
della gestione manutentiva del patrimonio impiantistico
dell'Azienda Ospedaliera A. Di Summa, stipulato tra le parti.
La questione è complessa.
Si pone sulla linea di confine tra il diritto pubblico e
il diritto privato ed involge la vexata quaestio dei rapporti
fra provvedimenti amministrativi ed atti negoziali.
Nella materia in esame è possibile individuare quattro distinti
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Da un lato, si sostiene la sussumibilità della patologia
del contratto nello schema dell’annullabilità relativa ex
art. 1441 c.c.; dall’altro si propende per la nullità del
vincolo negoziale e per la conseguente soggezione dello
stesso al regime contemplato dagli artt. 1421 ss. c.c.;
secondo la terza opzione ermeneutica si verificherebbe un
effetto caducante automatico; infine, autorevole dottrina
e recenti arresti giurisprudenziali, affermano l’inefficacia
del vincolo negoziale.
A completare ulteriormente il quadro interpretativo in subiecta
materia è intervenuto l’articolo 14, comma 2 (Nuove norme
in materia processuale) del d.lg. 190 del 2002 (Attuazione
della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici
e di interesse nazionale), che esclude la “risoluzione del
contratto” per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione
di lavori relativi alle infrastrutture oggetto di quella
normativa speciale. Al riguardo si è rilevato, che il dato
testuale della norma, riferentesi all’istituto civilistico
della risoluzione che ha una struttura propria ben delineata
dal codice civile, non è di univoca lettura, atteso che
può essere interpretato come eccezione che conferma la regola
della nullità, ovvero che la caducazione del contratto medesimo,
a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, costituisca
evento normale; altri autori hanno tuttavia evidenziato
che l’espressione utilizzata risponde probabilmente all’esigenza,
avvertita dal legislatore, di non prendere posizione nell’ambito
del dibattito.
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5.1 La tesi che afferma l’annullabilità relativa
del contratto ex art. 1441 c.c. ha caratterizzato, in misura
univoca, la giurisprudenza del Giudice Ordinario, ma ha
trovato significativi riscontri anche nella giurisprudenza
amministrativa (Cfr. Cass. 17 novembre 2000, n. 14901; Cass.
8 maggio 1996, n. 4269, Cass. 28 marzo 1996, n. 2842; Cons.
Stato, sez. VI, 1° febbraio 2002, n. 570; T.A.R. Puglia,
Lecce, 28 febbraio 2001, n. 746; T.A.R. Lombardia, Brescia,
9 maggio 2002, n. 823; T.A.R. Lombardia, Milano, 29 novembre
1999, n. 4070; T.A.R. Lombardia, Milano, 23 dicembre 1999,
n. 5049; T.A.R. Lombardia, Milano, 11 dicembre 2000, n.
7702; T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre 2000, n. 3890).
Tale tesi muove dal rilievo secondo cui gli atti amministrativi
adottati nella procedura di evidenza pubblica, che precedono
la stipulazione dei contratti jure privatorum, “non sono
altro che mezzi di integrazione della capacità e della volontà
dell’ente pubblico, sicché i loro vizi, traducendosi in
vizi attinenti a tale capacità e a tale volontà, non possono
che comportare l’annullabilità del contratto, deducibile,
in via di azione o di eccezione, soltanto da detto ente”
(Cass. 8 maggio 1996, n. 4269). Detto diversamente, il procedimento
ad evidenza pubblica ha la funzione di salvaguardare la
corretta formazione del consenso da parte della pubblica
amministrazione, garantendo che essa scelga il contraente
migliore tra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale;
le relative norme sono, pertanto, dettate esclusivamente
a tutela dell’interesse dell’amministrazione. I sostenitori
della tesi dell'annullabilità, conforme all’interesse dell'Amministrazione,
ritengono che tale soluzione sia quella più idonea ad assicurare
la certezza dei rapporti giuridici, atteso che, diversamente,
aderendo all’orientamento della nullità assoluta, qualunque
terzo escluso dall'aggiudicazione potrebbe far valere, anche
a distanza di tempo l'invalidità radicale del contratto,
travolgendone gli effetti.
Ferma restando la tesi dell’annullabilità, dottrina e giurisprudenza
ne hanno individuato un diverso fondamento: si è parlato
ora di vizio del consenso per errore essenziale e riconoscibile
sulla qualità di legittimo aggiudicatario dell’altro contraente
(artt. 1428 e 1429, n. 3 c.c.), ora di annullabilità ex
articolo 1425, primo comma, c.c., per una sorta di incapacità
a contrattare dell’amministrazione ove sia caducata la delibera
di contrattare (Cass., sez. I, 28 marzo 1996 n. 2842), ora
ancora di annullabilità per difetto di legittimazione negoziale
della pubblica amministrazione intesa come ipotesi concreta
di incapacità rispetto allo specifico negozio, a fronte
di una generale capacità giuridica e di agire del soggetto
(Cass., sez. II, 21 febbraio 1995 n. 1885 e Cass., sez.
I, 13 ottobre 1985 n. 5712).
E’ stato, tuttavia, sottolineato da attenta dottrina che
non tutte le fattispecie decise dalla Cassazione riguardano
casi di precedente annullamento dell’aggiudicazione, sicché
si è per certi versi dubitato che l’effettivo decisum abbia
negato l’effetto di ravolgimento del contratto scaturente
dall’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione.
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5.2. La tesi della nullità viene argomentata,
in prevalenza, con riferimento al primo comma dell’art.
1418 c.c., che sanziona con la nullità il contratto contrario
a norme imperative (c.d. nullità virtuale o extratestuale).
Il percorso argomentativo seguito dalla corrente giurisprudenziale
in esame muove dalla constatazione che l’invalidità che
inficia il contratto stipulato con il privato contraente
deriva dalla violazione di norme di azione disciplinanti
il procedimento di gara ad evidenza pubblica. Le norme che
prescrivono le modalità da osservare nella scelta del contraente
esprimono un implicito divieto di stipulare con soggetti
non siano risultati legittimi vincitori dalla pubblica selezione
(Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281, che, però,
si è soffermata sul caso particolare della carenza di potere
della Pubblica Amministrazione in tema di rinegoziazione
delle condizioni economiche previste in sede di aggiudicazione;
T.A.R. Calabria, 26 novembre 2002, n. 2031; T.A.R. Campania,
Napoli, 29 maggio 2002, n. 3177 in cui viene valorizzato
il richiamo alla normativa sull’evidenza pubblica, diretta,
attraverso la salvaguardia della par condicio tra i concorrenti,
ad assicurare i fondamentali valori di imparzialità e di
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa - art.
97 Cost. - nonché di tutela dell'effettività della concorrenza
ex artt. 2, 3, par. 1, lett. g), e 4 Trattato CE). Come
è stato stabilito “tale qualificazione della patologia si
fonda sulla constatazione secondo cui la procedimentalizzazione
della scelta del contraente ed il suo coordinamento a profili
di interesse pubblico in ordine all’acquisizione della migliore
offerta contrattuale, configurano una fattispecie complessa,
nella quale convergono meri atti, operazioni materiali,
provvedimenti, dichiarazioni di volontà del privato, e del
quale la stipulazione del contratto rappresenta l’effetto
finale. Ne consegue che l’invalidità di atti della serie
procedimentale che incidano sulla legittimità dell’aggiudicazione
non consentono alla suddetta fattispecie di conseguire il
proprio perfezionamento giuridico, ed in primo luogo di
determinare l’idem consensus (ovvero l’accordo) che costituisce
elemento essenziale di ogni contratto. E’ noto che il vizio
radicale del consenso, nel senso del suo difetto genetico
originario, produce la nullità del contratto e non la semplice
annullabilità, ai sensi dell’art. 1418 comma 2 c.c.” (T.A.R.
Puglia, Bari, 23 ottobre 2002, n. 394). Viene, poi, riconosciuta
la nullità del contratto nel caso di incompetenza assoluta
dell’organo stipulante (Cass., 9 ottobre 1961, n. 2058;
Cass., 10 aprile 1978, n. 1668). Sulla base di tali premesse,
la nullità del contratto stipulato a seguito di procedura
concorsuale illegittima viene giustificata secondo tre diverse
prospettive.
Un primo orientamento ritiene che l’annullamento (giurisdizionale
o amministrativo) degli atti di gara per motivi di legittimità,
facendo venire meno ex tunc il provvedimento di aggiudicazione,
dà luogo ad una mancanza originaria del consenso dell’amministrazione
all’assunzione del vincolo negoziale: la nullità del contratto
si giustificherebbe alla stregua del combinato disposto
delle previsioni di cui agli artt. 1418, comma 2, e 1325,
n. 1, c.c.. Ne consegue l’applicabilità del regime normativo
di cui agli artt. 1421 ss. c.c. (cfr.: Cass. Civ. 9 gennaio
2002, n. 193, ove per i giudici di legittimità “il venir
meno della deliberazione attraverso cui si è espressa la
volontà dell’ente conduttore rende nullo il contratto per
assenza del requisito dell’accordo tra le parti (art.1325
n. 1 e art. 1418 comma 2 c.c.).
Una tesi minoritaria, relativamente alla ipotesi particolare
dell’originaria mancanza o dell’annullamento ex tunc della
deliberazione a contrarre, ritiene che l’inosservanza del
principio della necessità della copertura finanziaria determini
la nullità del contratto per mancanza della causa ex art.
1418, comma 2, e 1325, n. 2.
Altra parte della dottrina riconduce la nullità del contratto
alla generale previsione di cui all’art. 1418 , comma 1,
sotto il profilo della violazione di norme imperative nel
caso in cui i vizi della serie procedimentale ad evidenza
pubblica siano tali da determinare l’inidoneità del contratto
a perseguire il vincolo di scopo assegnato all’amministrazione.
5.3. La tesi dell’inefficacia è stata recentemente sostenuta
dalla decisione Cons. Stato 6666/2003, secondo cui la caducazione,
in sede giurisdizionale o amministrativa, di atti della
fase della formazione, attraverso i quali si è formata in
concreto la volontà contrattuale dell’Amministrazione, dà
luogo alla conseguenza di privare l’Amministrazione stessa,
con efficacia ex tunc, della legittimazione a negoziare;
in sostanza, l’organo amministrativo che ha stipulato il
contratto, una volta che viene a cadere, con effetto ex
tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo della
volontà dell’Amministrazione, come la deliberazione di contrattare,
il bando o l’aggiudicazione, si trova nella condizione di
aver stipulato privo della legittimazione che gli è stata
conferita dai precedenti atti amministrativi (cfr. Cass.,
20 novembre 1985, n. 5712): “la categoria che viene in gioco
in tal caso non è l’annullabilità, ma l’inefficacia. E,
infatti, nei contratti ad evidenza pubblica gli atti della
serie pubblicistica e quelli della serie privatistica sono
indipendenti quanto alla validità; i primi condizionano,
però, l’efficacia dei secondi, di modo che il contratto
diviene ab origine inefficace se uno degli atti del procedimento
viene meno per una qualsiasi causa (cfr. Cass., 5 aprile
1976, n. 1197)”.
Secondo tale impostazione l’inefficacia sopravvenuta derivante
dall’annullamento degli atti di gara ovvero del provvedimento
di aggiudicazione (in sede giurisdizionale, amministrativa
o in via di autotutela) è relativa e può essere fatta valere
solo dalla parte che abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione.
Per il Collegio della decisione riportata “più problematica
appare, invece, la posizione dell’Amministrazione. Di regola
il contratto rimane vincolante inter partes, nonostante
l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale,
fino all’adozione di apposite iniziative da parte degli
interessati. Tuttavia, appare meritevole di protezione anche
l’interesse dell’Amministrazione a rimuovere gli effetti
di situazioni ormai riconosciute illegittime. In tale eventualità,
tuttavia, la P.A. può determinare l’inefficacia del contratto,
ma attraverso il procedimento di annullamento degli atti
di gara in via di autotutela, applicando i principi garantistici
in materia (avviso di avvio del procedimento; congrua motivazione;
adeguata valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento
del contraente). Per quanto, più in particolare, riguarda
la tutela dei soggetti che abbiano ottenuto ragione dinanzi
al giudice amministrativo tramite l’annullamento dell’atto
di aggiudicazione, nei casi in cui il contratto sia già
stato concluso, ritiene il Collegio preferibile la posizione
dottrinale orientata nel senso dell’applicazione della normativa
dettata dal codice civile a proposito delle associazioni
e fondazioni, in quanto esprimente principi generali, applicabili
anche alla Pubblica amministrazione, quale persona giuridica
ex art. 11 c.c., soggetta, quindi, oltre che alle norme
di diritto pubblico, anche alle norme civilistiche essenziali
che disciplinano le persone giuridiche (cfr., in tal senso,
anche se nell’ambito della teoria della inefficacia del
contratto per difetto di un presupposto o di una condizione
di efficacia del contratto, Cons. St., Sez. VI, n. 2992
del 2003 cit.). Secondo tali principi, l’annullamento della
deliberazione formativa della volontà contrattuale dell’ente
"non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona
fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima" (art. 23 e 25 c.c.). Questo criterio, invero,
consente di tutelare la posizione del contraente di buona
fede, ma allo stesso tempo consente di dare pieno riconoscimento
alle ragioni di colui che abbia ottenuto l’annullamento
di atti della fase di formazione (e segnatamente, dell’aggiudicazione)
laddove possa essere esclusa la buona fede del contraente,
travolgendo in tal caso detto annullamento la fattispecie
contrattuale nella sua interezza”.
Secondo la decisione in esame un argomento sistematico in
favore della tesi della inefficacia sopravvenuta può trarsi
dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive),
la quale, all’art. 1, comma 2, indica, tra gli altri, il
principio e criterio direttivo (lettera n): “previsione,
dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto,
concessione o affidamento a contraente generale, di forme
di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; …”.
La delega, com’è noto, è stata attuata con l’art. 14 del
D.Lgs. n. 190 del 2002, con cui, appunto, si esclude che
l’annullamento dell’aggiudicazione comporti la risoluzione
del contratto nelle more stipulato dalla P.A.. Ora, se il
legislatore, in applicazione di una facoltà riconosciuta
dalla direttiva 89/665 (art. 2, par. 5 e 6) - che postula
il principio in forza del quale, di regola, la stipulazione
del contratto non preclude affatto la reintegrazione in
forma specifica, anche se gli Stati membri potrebbero introdurre
norme interne con tale contenuto - ha avvertito la necessità
di stabilire una apposita norma derogatoria di tale principio
in un particolare settore, allora significa che, in linea
generale, la stipulazione del contratto non è di ostacolo
alla tutela in forma specifica della parte interessata,
assicurata attraverso la verificazione del contratto e la
conseguente possibilità di subentro.
D’altronde, il riferimento del legislatore delegato (anche
se per escluderla) alla risoluzione del contratto conseguente
all’annullamento della procedura sembra far propendere per
il rifiuto della categoria della invalidità e per l’adesione
a quella della perdita di efficacia del contratto.
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6. Si è poi fatto strada nella giurisprudenza
amministrativa l’orientamento della caducazione automatica
(Cons. St., Sez. V, 25 maggio 1998, n. 677, in un caso di
annullamento in autotutela dell’aggiudicazione; Cons. St.,
Sez. V, 30 marzo 1993, n. 435, che afferma il travolgimento
automatico del contratto per effetto dell’annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione; Cons. St., Sez. VI, 14 gennaio 2000,
n. 244, muovendo dal principio di conservazione degli atti,
per cui la graduatoria della gara conserva i suoi effetti
per il caso in cui venga meno la prima aggiudicazione, afferma
che l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del primo
graduato comporta l’aggiudicazione automatica in favore
del secondo graduato; di recente, Cons. St., Sez. V, 5 marzo
2003, n. 1218; Cons. St., Sez. VI, 14 marzo 2003, n. 1518).
La tesi della caducazione automatica è stato, poi, di recente
approfondita dalla VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr.
dec. 5 maggio 2003, n. 2332), che ha ripreso la tesi, di
matrice dottrinaria, della inefficacia del contratto per
mancanza legale del procedimento, vale a dire per carenza
del presupposto legale di efficacia del contratto costituito
dalla fase di evidenza pubblica mancanza legale del procedimento),
riconducendone l’effetto al principio generale, proprio
anche dei negozi giuridici privati collegati in via necessaria,
secondo cui simul stabunt, simul cadent. Altro orientamento
della VI Sezione del Consiglio di Stato ritiene accoglibile
l’impostazione tradizionale relativa alla normale efficacia
caducante dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto
conseguente, ma con il temperamento costituito dalla salvezza
dei diritti dei terzi in buona fede in applicazione analogica
degli artt. 23, comma 2 e 25, comma 2, del codice civile,
applicabili alla Pubblica amministrazione in quanto persona
giuridica ex art. 11 dello stesso codice (cfr. Cons. St.,
Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992).
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7. Il Collegio condivide la tesi dell’efficacia
caducante, nel caso di annullamento giurisdizionale, come
in quello dell’eliminazione a seguito di autotutela o di
ricorso giustiziale, degli atti della procedura amministrativa,
in forza del rapporto di consequenzialità necessaria tra
la procedura di gara ed il contratto successivamente stipulato.
Sul punto, stante la novità e la rilevante complessità della
tematica in esame, ritiene il Collegio di doversi soffermare
sulle ragioni che inducono a tale adesione e a specificare
il proprio orientamento sul punto.
Sul piano della ricostruzione fenomenica, è necessario prendere
le mosse dall’innegabile esistenza di un raccordo fra gli
atti della serie pubblicistica ed il contratto stipulato
all’esito dell’aggiudicazione. Tale raccordo induce l’interprete
ad interrogarsi in ordine alla applicabilità, al caso in
esame, della distinzione elaborata in sede giurisprudenziale,
in relazione agli atti amministrativi, tra invalidità ad
effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante. Tale
distinzione (criticata da autorevole dottrina) risale alla
pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 19 ottobre 1955
n. 17, e si fonda sulla diversa intensità che contraddistingue
il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente
fra atti (ed in particolare fra atto annullato e atto successivo).
La distinzione, in definitiva, consente di misurare il diverso
grado di incidenza pregiudiziale fra atto presupposto (annullato)
e atto consequenziale. Detto diversamente, i due termini
della distinzione sono accomunati dall’esistenza di un nesso
di derivazione o presupposizione fra c.d. “atto a monte”
e c.d. “atto a valle”; tuttavia, mentre nel caso di invalidità
ad effetto viziante l’atto a valle l’atto consequenziale
deve essere impugnato per essere eliminato dal mondo giuridico
(resistendo all’annullamento dell’atto presupposto”), nel
caso di invalidità ad effetto caducante, l’annullamento
dall’atto presupposto implica l’automatico travolgimento
dell’atto consequenziale senza bisogno di impugnativa ad
hoc.
Risulta a questo punto indispensabile chiarire se tale meccanismo
sia applicabile anche nei rapporti fra atti amministrativi
ed atti negoziali (non aderendo all’autorevole ricostruzione
dottrinale che configura gli atti di evidenza pubblica come
atti amministrativi negoziali), atti, questi, appartenenti
a seriazioni giuridiche ontologicamente eterogenee. Sul
punto, ritiene il Collegio che la diversa natura degli atti
in questione non escluda l’applicabilità della prefata distinzione,
essendo rilevante, in via esclusiva, l’obiettiva connesione
(presupposizione o derivazione) fra atto primario ed atto
consequenziale (nel nostro caso, di natura pubblicistica
il primo, privatistica il secondo). La validità di tale
ricostruzione è comprovata dal riconoscimento, in sede giurisprudenziale
e dottrinale, dell’esistenza del nesso di derivazione fra
atti di natura giuridica eterogenea: si pensi al rapporto
fra regolamento e provvedimento amministrativo (valorizzando
il profilo di fonte del diritto del regolamento); al legame
fra sentenza ed atto amministrativo adottato in esecuzione
della prima; si pensi, infine, al legame fra accordo endoprocedimentale
e provvedimento finale (aderendo alla tesi che ricostruisce
l’accordo in chiave privatistica). Orbene, dimostrata l’applicabilità
della richiamata distinzione anche ad atti di natura diversa,
deve essere precisato che il nesso di connessione fra atti
non sussite solo in caso di legame endoprocedimentale (è
il caso della connessione accordo – provvedimento ex art.
11 L. 241/1990) ma, altresì, nel caso di preordinazione
funzionale (id est: legame esterno) fra atti: ricorre tale
ipotesi proprio nel caso del legame fra aggiudicazione e
contratto, aderendo alla prevalente ricostruzione che li
configura, rispettivamente, come ultimo atto della serie
pubblicistica e primo atto della serie privatistica. Che
la intensa connessione (preordinazione funzionale) fra aggiudicazione
e contratto sussista è, non solo giuridicamente evidente
(appare necessaria, in tal senso la citazione di un passo
significativo di Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria
– Sentenza 29 gennaio 2003 n. 1 -”Pur senza affrontare la
questione generale del rapporto processuale tra l’azione
di annullamento degli atti amministrativi e quella del risarcimento
del danno dai medesimi eventualmente provocato, nell’ambito
della nuova disciplina del processo amministrativo, un rapporto
di pregiudizialità necessaria può, comunque, porsi, tutte
le volte che si sia di fronte alla necessità di stabilire
le conseguenze dell’annullamento degli atti di gara sul
contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione
appaltante e l’originario aggiudicatario; in tal caso, la
previa proposizione del ricorso giurisdizionale davanti
al giudice amministrativo, e la definizione del relativo
giudizio, appare, comunque, necessaria, posto che si tratta
di stabilire quali siano le conseguenze, sul contratto di
appalto nelle more stipulato tra Amministrazione ed aggiudicatario,
dell’avvenuto annullamento degli atti di gara a seguito
del ricorso del partecipante non aggiudicatario), ma anche
intuitivo: post hoc, propter hoc: è la fase dell’evidenza
pubblica che determina e genera, in via esclusiva e necessaria,
la controparte del rapporto contrattuale.
Chiarita la stretta ed intensa consequenzialità fra aggiudicazione
e contratto, occorre comprendere il meccanismo giuridico
in forza del quale l’annullamento giurisdizionale, ovvero
l’eliminazione a seguito di autotutela o di ricorso giustiziale,
degli atti della procedura amministrativa importa la caducazione
automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente
stipulato. In primo luogo occorre premettere che l’efficacia
caducante è cosa diversa dalla nullità del contratto successivamente
stipulato. Nonostante alcune somiglianze (come, ad esempio,
la declaratoria ex officio da parte dello stesso giudice
che pronuncia l’annullamento), non può dirsi che il contratto
successivamente stipulato sia invalido a causa della demolizione
giuridica del provvedimento di aggiudicazione. Al contrario,
al contratto in questione si attaglia la situazione negativa
di “mancanza di effetti”. L’inefficacia è una categoria
concettuale che non trova nel codice civile del 1942 una
considerazione unitaria e generale (a differenza della nullità
e della annullabilità); è, inoltre, una figura che presenta
una estensione maggiore rispetto alla invalidità, nonché
una diversa morfologia ed un diverso trattamento normativo.
L’in se di tale figura, come messo in rilievo dalla maggioritaria
dottrina civilistica, è l’idoneità a meglio realizzare il
trattamento corrispondente agli interessi in gioco (in contrasto
con la disciplina - rigida – dell’invalidità). Tale tesi
affonda le radici nel pensiero della pandettistica che ben
distinguerva fra inefficacia ed invalidità, approfondendo
con acume e rigorosa considerazione la autonomia dell’”atto”
rispetto al “rapporto”. L’inefficacia è pertanto una qualificazione
giuridica di contenuto negativo che l’ordinamento riserva
a tutti i casi di inidoneità dell’atto a produrre effetti
giuridici che ne realizzino la funzione. Sulla base di tale
impostazione, si ritiene di dover prendere le mosse dalla
tesi sostenute da questo Consesso nelle decisioni Cons.
Stato, Sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332 e Cons. Stato, Sez.
IV, 27 ottobre 2003, n. 6666. In particolare, mentre nella
prima decisione l’efficacia caducante viene ricondotta alla
carenza di uno dei presupposti di efficacia del contratto,
carenza determinata dall’annullamento dell’aggiudicazione,
nella seconda l’inefficacia sopravvenuta del contratto viene
ricondotta alla mancanza del requisito della legittimazione
a contrarre, derivante dall’annullamento degli atti di gara.
Al riguardo il Collegio, in parte diversamente argomentando
rispetto agli arresti or ora citati, ferma restando l’adesione
alla tesi della caducazione automatica, che i termini della
questione debbano essere ricostruiti alla luce della categoria
dell’inefficacia successiva, che ricorre allorché il negozio
pienamente efficace al momento della sua nascita divenga
inefficace per il sopravvenire di una ragione nuova di inefficacia,
quest’ultima da intendersi come inidoneità funzionale in
cui venga a trovarsi il programma negoziale per l’incidenza
ab externo di interessi giuridici di rango poziore incompatibili
con l’interesse interno negoziale. Tale interferenza non
implica alcuna alterazione strutturale della fattispecie
contrattuale, incidendo unicamente sulla funzione dell’atto
ovvero, per meglio dire, sul momento effettuale; in tali
casi l’ordinamento è chiamato a risolvere un problema di
contrasto fra situazioni effettuali: non viene in rilievo
l’atto sotto il profilo genetico (validità o invalidità),
bensì la sua efficacia.
L’inefficacia successiva, al pari della nullità successiva,
agisce retroattivamente ma differentemente dalla seconda
incontra il duplice limite delle situazioni soggettive che
si siano già consolidate in capo ai terzi fino alla domanda
volta a far dichiarare l’inefficacia (arg. Ex. Artt. 1452,
1458, comma 2, 1467 e 2901 c.c.) e delle prestazioni già
eseguite nei negozi di durata.
La fondatezza dell’assunto si coglie considerando che il
negozio giuridico, atto di autoregolamento di privati interessi,
vincolando le parti alla realizzazione nel tempo dell’obiettivo
programmato, rimane esposto al verificarsi di fatti e vicende,
inerenti ad altri tipi di interessi delle parti o di terzi,
che sopravvenendo interferiscono con il ciclo di efficacia
del contratto. Nel caso in esame, inoltre, l’interferenza
dell’interesse esterno è mediata da una pronuncia giurisdizionale
(di annullamento degli atti di gara) che dà la stura al
meccanismo di travolgimento automatico dell’atto della serie
privatistica. L’interesse superiore di cui si tratta è consacrato
dalle prescrizioni di evidenza pubblica, che una antica
ed ormai superata tesi riteneva volte esclusivamente al
soddisfacimento dell’interesse particolare della pubblica
amministrazione.
Invero, è di recente acquisizione che le prescrizioni in
tema di procedure di gara, interna o comunitaria, devono
essere lette nell’ottica della tutela dell’interesse generale.
I principi fondamentali della concorrenza e del mercato
- (articoli 2, 3, par. 1, lettera g, e 4 Trattato CE) -
(affermati con forza soprattutto in sede comunitaria) nonchè
del buon andamento e dell’imparzialità (come enunciati dall’art.
97 della Costituzione) sono valori in stretto collegamento
fra loro, elevati a canoni fondamentali dell’intera azione
amministrativa per la cura e la protezione di interessi
pubblici di primario rilievo (assurti, ormai, a veri e propri
principi del diritto pubblico dell’economia vivente). Tale
prospettiva è decisivamente valorizzata dal diritto comunitario
che, nella materia che ci occupa, è proteso alla salvaguardia
dei valori della concorrenza e, quindi, della libertà competitiva
delle singole imprese. L’interesse poziore esterno (alla
scelta del legittimo contraente), valorizzato e consacrato
dalla sentenza di annullamento dell’atto amministrativo,
espone il contratto già stipulato ad una vicenda effettuale
di carattere negativo, spiegabile come precarietà ex post
di carattere peculiare.
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7. In ordine alle conseguenze derivanti dall’inefficacia
successiva, va precisato che essa deve formare oggetto di
mera declaratoria da parte dello stesso giudice che pronuncia
la sentenza costitutiva di demolizione dell’atto gravato
(coerentemente alla pienezza di giurisdizione che il legislatore
del 1998 e del 2000 ha voluto riconoscere al plesso giurisdizionale
amministrativo), ed infine che essa non estende i suoi effetti
sulle prestazioni medio tempore eseguite. In punto di giurisdizione
la soluzione esposta esclude in radice il sorgere di dubbio
alcuno circa la spettanza della potestas decidendi (in ordine
alla declaratoria di inefficacia) in capo al giudice amministrativo,
in sede di giurisdizione esclusiva. E’, infatti, evidente
che non viene in rilievo una vicenda propria del contratto
(come potrebbe essere un suo aspetto patologico), ma degli
effetti automaticamente prodottisi sulla fattispecie contrattuale
per effetto dell’annullamento della procedura amministrativa
di gara (o di un suo segmento). Di qui il corollario, coerente
con le esigenze di concentrazione e pienezza della tutela,
che il giudice amministrativo, dotato di giurisdizione esclusiva
sulla procedura di affidamento, indaghi anche sugli effetti
prodotti dall’annullamento della procedura sul contratto
medio tempore stipulato. Diversamente opinando sarebbe reintrodotto,
in palese contrasto con le scelte del legislatore del 1998-2000,
il dispendioso sistema che costringeva il cittadino alla
moltiplicazione dei giudizi, con passaggio dall’una all’altra
giurisdizione, per poter conseguire il bene dell’effettività
della tutela.
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8. Non può essere accolta l’istanza avanzata
dalla Siram spa al fine di provocare la remissione degli
atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio.
La Siram spa sostiene che sarebbe costituzionalmente illegittimo,
ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost., ammettere alla gara cui
partecipi il consorzio, ex artt. 10 comma 1 e 13 comma 4
della L. 109/1994, i consorziati di cooperative di produzione
e lavoro puri non indicati come esecutori dell’appalto in
caso di aggiudicazione, e non ammettere ai consorzi di cooperative
misti ammessi ai pubblici appalti di cui all’art. 1 n. 3
del R.D. n. 278/1911. La questione difetta del requisito
della rilevanza, atteso che la qualificazione dell’Ital.co.ser.
quale consorzio ex art. 2602 c.c. esclude l’applicazione
dei dati normativi richiamati dalla Siram spa.
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9. In ordine alla richiesta di risarcimento
del danno, deve essere osservato che la domanda risarcitoria
non sostenuta dalle allegazioni necessarie all'accertamento
della responsabilità dell'amministrazione risulta proposta
in modo generico e, quindi, va respinta; grava, infatti,
sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento
del danno per fatto illecito (Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2002,
n. 416; Cons. Stato, Sez. V, 06/08/2001, n. 4239). Invero,
il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica
dell'annullamento giurisdizionale ma richiede la positiva
verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: oltre
alla lesione della situazione soggettiva d'interesse tutelata
dall'ordinamento, è indispensabile che sia accertata la
colpa dell'amministrazione, e l'esistenza di un danno al
patrimonio e che sussista un nesso causale tra l'illecito
ed il danno subito. Però più che accedere direttamente alla
colpa - intesa come profilo soggettivo di responsabilità
e ritenuta configurabile quando l'adozione dell'atto illegittimo
sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità,
di correttezza e di buona amministrazione, che si pongono
come limiti esterni alla discrezionalità - è indispensabile
accedere a una nozione di tipo oggettivo che tenga conto
dei vizi che inficiano il provvedimento ed in linea con
le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità
della violazione commessa dall'amministrazione, anche alla
luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse
all'organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni
concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel
procedimento; pertanto se la violazione è l'effetto di un
errore scusabile dell'autorità, non si potrà configurare
il requisito della colpa, se, invece, la violazione appare
grave e se essa matura in un contesto nel quale all'indirizzo
dell'amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli,
specie sul piano della diligenza e della perizia, il requisito
della colpa dovrà sussistere (Cons. Stato, Sez. IV, 14/06/2001,
n. 3169; Cons. Stato, Sez. VI, 18/12/2001, n. 6281). Nel
caso in esame non è dato ravvisare una manifesta e grave
violazione da parte dell’amministrazione; difetta, pertanto,
l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità di
un danno risarcibile. A ciò si aggiunge la mancanza della
necessaria dimostrazione del danno che rende comunque inaccoglibile
la domanda.
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10. Assorbito quant’altro il ricorso va pertanto
accolto nei termini di cui sopra, con conseguente annullamento
della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo
grado con annullamento degli atti impugnati.
Per le ragioni esposte l’appello va accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione V) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’11.11.03,
con l'intervento dei sigg.ri
Emidio Frascione presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Claudio Marchitiello consigliere,
Michele Corradino consigliere estensore,
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