| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3451
Pres. Frascione – Est. Branca
Regione Lombardia (avv.ti Pujatti, Tedeschini e Colombo)
c/ Provincia di Mantova (avv.ti Romanelli e Arria) ed altri
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Ambiente – autorizzazione all’installazione
di impianti di smaltimento per rifiuti – valutazione di
impatto ambientale – d.P.R. 12 aprile 1996 – portata – interpretazione
– necessità
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Il d.P.R. 12 aprile 1996, in quanto inserito
nel procedimento di attuazione della Direttiva 85/337, che
contempla, all’Allegato II, gli impianti di smaltimento
di rifiuti speciali, non tossici e nocivi, é provvisto di
una efficacia precettiva particolare, generalmente estranea
agli atti della stessa specie, quantomeno con riguardo alla
scelta irreversibile di sottoporre a valutazione sotto il
profilo ambientale tutti gli atti di cui al medesimo Allegato
II. Ne consegue che la omissione della valutazione di impatto
ambientale, quanto meno nella limitata forma di cui all’art.
6 del d.P.R., dal procedimento autorizzativo dell’impianto
condotto dall’Autorità amministrativa competente, vizia
irrimediabilmente il provvedimento finale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.3451/04 Reg.Sent.
N.910-1001-7170-7953 Reg.Ric. Anno 2001
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 910 del 2001, proposto dalla
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Regione Lombardia, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Piera Pujatti, Federico Tedeschini e
Alberto Colombo, elettivamente domiciliata presso il terzo
in Roma, Largo Messico 7
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|
contro
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la Provincia di Mantova, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Gustavo Romanelli e Claudio Arria,
ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Cosseria
5,
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il Comune di Castiglione delle Stiviere,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Romanelli e Giacomo
Bonomi, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma,
Viale Giulio Cesare 14,
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il Comune di Castel Goffredo, il Comune
di Medole, il Comitato per la Difesa dell’Ambiente e la
Salvaguardia del Paesaggio e della Salute di Castiglione
delle Siviere, BERUFFI DAVID, BORSADOLI OSCAR, BELLUZZI
NUNZIO, RICCIARDI OTTAVIO, FERRARI RENATO, TIANA FRANCESCHINO,
DAEDER NAZARIO, SAVIOLA GIOVANNI, SPOLADORE FRANCO, MATTIOLI
GIOVANNI, TOSI GIOVANNI, BELLERI ROBERTO, NOVAZZI MASSIMO,
SERENI INNOCENTE, MERGONI MASSIMO, BESCHI SERGIO, PARONI
LUIGI, FACCHETTI ALFIO, RODELLA PANCRAZIO, ZANOTTI RENATO,
ROSATI, DELFINO, MOSCATELLO ANGELO, SCOGNAMIGLIO FRANCESCO,
TRECCANI GIACOMO, MORATI IGOR, LEALI NINO, LEALI LUCA, PAGHERA
FILIPPO, FEZZARDI BRUNO, BERTENI ARMANDO, CIMAROSTI RENATO,ZANI
MARIO, GATTI ANGELA, SALVADORI FERMO, BELLINI FERRUCCIO,
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti
e Alessio Petretti, eletivamente domiciliati presso il secondo
in Roma, via degli Scipioni 268/A, la Società Golden Lady
s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Modestino
Lieto e Gustavo Romanelli, elettivamente domiciliata nello
studio del secondo in Roma, via Cosseria 5,
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e nei confronti
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di Ambiental Geo s.r.l., non costituita;
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e sul ricorso n. 1001 del 2001, proposto dalla
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s.r.l. Ambientale Geo, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Dell’Anno,
selettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via
Cicerone 60
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|
contro
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la Provincia di Mantova, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Gustavo Romanelli e Claudio Arria,
ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Cosseria
5,
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il Comune di Castiglione delle Stiviere,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Romanelli e Giacomo
Bonomi, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma,
Viale Giulio Cesare 14,
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il Comune di Castel Goffredo, il Comune
di Medole, il Comitato per la Difesa dell’Ambiente e la
Salvaguardia del Paesaggio e della Salute di Castiglione
delle Siviere, BERUFFI DAVID, BORSADOLI OSCAR, BELLUZZI
NUNZIO, RICCIARDI OTTAVIO, FERRARI RENATO, TIANA FRANCESCHINO,
DAEDER NAZARIO, SAVIOLA GIOVANNI, SPOLADORE FRANCO, MATTIOLI
GIOVANNI, TOSI GIOVANNI, BELLERI ROBERTO, NOVAZZI MASSIMO,
SERENI INNOCENTE, MERGONI MASSIMO, BESCHI SERGIO, PARONI
LUIGI, FACCHETTI ALFIO, RODELLA PANCRAZIO, ZANOTTI RENATO,
ROSATI, DELFINO, MOSCATELLO ANGELO, SCOGNAMIGLIO FRANCESCO,
TRECCANI GIACOMO, MORATI IGOR, LEALI NINO, LEALI LUCA, PAGHERA
FILIPPO, FEZZARDI BRUNO, BERTENI ARMANDO, CIMAROSTI RENATO,ZANI
MARIO, GATTI ANGELA, SALVADORI FERMO, BELLINI FERRUCCIO,
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti
e Alessio Petretti, eletivamente domiciliati presso il secondo
in Roma, via degli Scipioni 268/A, la Società Golden Lady
s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Modestino
Lieto e Gustavo Romanelli, elettivamente domiciliata nello
studio del secondo in Roma, via Cosseria 5,
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e nei confronti
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della Regione Lombardia, non costituita
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Brescia, 19 settembre 2000, n. 696, resa tra
le parti;
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inoltre sul ricorso n. 7170 del 2001, proposto
dalla
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Regione Lombardia, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Piera Pujatti, Federico Tedeschini e
Alberto Colombo, elettivamente domiciliata presso il terzo
in Roma, Largo Messico 7
|
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|
contro
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il Comune di Castiglione delle Stiviere,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Romanelli e Giacomo
Bonomi, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma,
Viale Giulio Cesare 14,
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Amica Chips s.r.l. e Freddi Dolciaria
s.r.l., Starilgarda Alimentari s.p.a., rappresentate
e difese dagli avvocati Modestino Lieto e Gustavo Romanelli,
elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma,
via Cosseria 5, Barilla Alimentare s.p.a., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Antonio Cochetti, Giuseppe Onofri
e Tito Malaguti, selettivamente domiciliata presso il primo
in Roma, Via salaria, 400;
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la Provincia di Mantova, , l’Azienda Agricola
Santa Maria, Fattorie del Garda s.r.l., Spillers Food, s.p.a.,
Vincenzo e Guido Bassi s.p.a., Pata s.r.l., non costituite
in giudizio, e
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nei confronti
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di Ambiental Geo s.r.l. non costituita
in giudizio,
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e sul ricorso n. 7953 del 2001, proposto da
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Ambiental Geo s.r.l., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Dell’Anno,
selettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via
Cicerone 60
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|
contro
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il Comune di Castiglione delle Stiviere,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Romanelli e Giacomo
Bonomi, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma,
Viale Giulio Cesare 14,
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Amica Chips s.r.l. e Freddi Dolciaria
s.r.l., Starilgarda Alimentari s.p.a., rappresentate
e difese dagli avvocati Modestino Lieto e Gustavo Romanelli,
elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma,
via Cosseria 5, Barilla Alimentare s.p.a., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Antonio Cochetti, Giuseppe Onofri
e Tito Malaguti, selettivamente domiciliata presso il primo
in Roma, Via Salaria, 400;
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|
la Provincia di Mantova, l’Azienda Agricola
Santa Maria, Fattorie del Garda s.r.l., Spillers Food, s.p.a.,
Vincenzo e Guido Bassi s.p.a., Pata s.r.l., non costituite
in giudizio, e
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nei confronti
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della Regione Lombardia, non costituita
in giudizio,
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Brescia, 3 aprile 2001, n. 151, resa tra le
parti.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio come in epigrafe;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il consigliere
Marzio Branca, e uditi gli avvocati Ferrara, Dell’Anno,
Pafundi su delega di Ravanelli, Arria, Ceruti, Cogo per
delega di Tedeschini e Lieto;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Le due sentenze in epigrafe decidono, accogliendoli,
i ricorsi proposti da due gruppi di soggetti pubblici e
privati avverso la medesima deliberazione n. 33969 in data
19 dicembre 1997, con la quale la Giunta Regionale della
Lombardia ha autorizzato la realizzazione e la gestione,
da parte dell’Impresa Ambiental Geo s.r.l., di un impianto
di smaltimento di rifiuti speciali, non tossici e nocivi,
nel Comune di Castiglione delle Stiviere in Provincia di
Mantova.
Il TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia, respinte alcune
eccezioni pregiudiziali, ha ritenuto fondate le censure
afferenti alla mancata valutazione dell’impatto ambientale,
al regolare svolgimento della conferenza di servizi del
16 aprile 1997, al difetto di istruttoria.
Avverso le decisioni hanno proposto separati appelli la
Regione Lombardia e la s.r.l. Ambiental Geo, contestandone
le statuizioni e chiedendone la riforma. Si sono costituite
in appello le parti ricorrenti in primo grado, come in epigrafe.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, dopo ampia trattazione
orale, le cause venivano trattenute in decisione.
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DIRITTO
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1.I quattro appelli presentano evidenti elementi
di connessione soggettiva e oggettiva. Può pertanto disporsene
la riunione ai fini di un’unica decisione.
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2. La prima questione sollevata da entrambe
le appellanti concerne il mancato accoglimento dell’eccezione
di tardività dell’impugnazione, che era stata avanzata in
primo grado in base all’assunto che alla fattispecie avrebbe
dovuto applicarsi la riduzione dei termini processuali,
compreso quello per la proposizione del ricorso, a norma
dell’art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella
legge 23 maggio 1997 n. 135. Si sostiene che la norma era
certamente applicabile alla materia dell’autorizzazione
all’apertura e gestione di una discarica di rifiuti, avente
obiettivo carattere di opera di pubblica utilità, mentre
nella specie non ricorrerebbero i presupposti per la concessione
dell’errore scusabile, data la particolare qualificazione
di alcuni ricorrenti, enti pubblici sicuramente provvisti
di tutte le cognizioni tecnico-legali occorrenti, e tenuto
anche conto della mancata presentazione di apposita istanza.
In disparte la non contestata tempestività del ricorso proposto
dalla Provincia di Mantova, il Collegio osserva come non
occorra approfondire l’ambito di applicazione della norma
invocata, poiché il quesito va risolto in virtù della sicura
ammissibilità nella specie dell’errore scusabile. La giurisprudenza
amministrativa ha autorevolmente riconosciuto (Cons. St.,
Ad. Plen., ord. 19 aprile 1996, n. 2) che l’assenza della
domanda della parte interessata non è di ostacolo alla concessione
dell’errore scusabile, e ciò non in considerazione della
particolarità della materia che formava oggetto della fattispecie
all’esame (provvedimenti di diniego dello status di rifugiato,
di espulsione, e simili), ma alla stregua dei connotati
propri dell’istituto nel diritto processuale amministrativo.
Si è messo in evidenza che sia l’art. 34, comma primo, del
R.D. 24 giugno 1924 n. 1054, sia l’art. 34, comma 2, della
legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sono strutturate come norme
permissive indirizzate al giudice e silenti circa l’istanza
di parte, a differenza dall’art. 184 bis, c.p.c., secondo
cui in caso di decadenza per causa non imputabile la parte
“può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in
termini”.
Se, secondo il richiamato orientamento, che il Collegio
condivide, nessun ostacolo di principio è ravvisabile alla
concessione dell’errore scusabile, anche nella concretezza
della fattispecie si rinvengono fattori univoci che inducono
a confermare la decisione dei primi giudici. A parte la
novità della questione, che si poneva a circa sei mesi dall’adozione
della nuova disciplina processuale, quando ancora non poteva
ritenersi formato un indirizzo interpretativo consolidato,
rilievo decisivo assume la clausola con la quale nella stessa
delibera impugnata era indicato in sessanta giorni il termine
per proporre il ricorso giurisdizionale.
La censura va dunque disattesa.
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3. La sola appellante Ambiental Geo reitera,
come motivo di appello avverso la sentenza, l’eccezione
di inammissibilità del ricorso proposto dal Comitato per
la difesa dell’Ambiente, della salvaguardia del Paesaggio
e della salute di Castiglione delle Stiviere, in quanto
associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della
legge 8 luglio 1986 n. 349.
Osserva il Collegio che il motivo è inammissibile per difetto
di interesse, posto che detto ricorso è stato proposto dal
Comitato unitamente ad un gruppo di cittadini proprietari
di terreni siti nella zona circostante a quella di ubicazione
dell’impianto, la cui legittimazione, contestata in prime
cure, è stata riconosciuta dai primi giudici, senza dar
luogo a censura in appello. La stessa appellante ribadisce
anche il difetto di legittimazione della s.p.a. Golden Lady,
affermando che la stessa non poteva allegare alcun danno
dall’apertura dell’impianto di smaltimento, in quanto, considerando
il percorso della falda freatica, veniva a trovarsi ubicata
a monte rispetto all’impianto stesso.
A sostegno della censura l’appellante richiama la costante
giurisprudenza amministrativa che subordina l’ammissibilità
alla tutela giurisdizionale alla esistenza di una concreta
posizione di interesse, differenziata da quella della generalità,
e suscettibile di subire pregiudizio dall’efficacia di un
provvedimento amministrativo. Avrebbe dunque errato la sentenza,
posto che i primi giudici, secondo l’assunto, sarebbero
stati in grado di escludere, valutando la posizione della
ricorrente rispetto all’impianto, che alla medesima potesse
derivare un qualche danno, nell’emungimento di acqua, dal
funzionamento della discarica.
Osserva il Collegio che la tesi dell’appellante, astrattamente
ineccepibile, non possa essere seguita nella vicenda i esame,
che attiene ad un contenzioso nel quale la censura centrale,
dedotta anche dalla Golden Lady s.p.a., riguarda proprio
la mancata esecuzione della valutazione di impatto ambientale.
Nella specie, infatti, non è stato svolto quel procedimento
amministrativo tipicamente finalizzato a verificare la compatibilità
ambientale del nuovo impianto e quindi ad escludere che
l’esercizio del medesimo possa risolversi in danno dei valori
tutelati dalla procedura medesima. In tale situazione, il
giudice, indipendentemente dalla fondatezza della censura
circa l’obbligatorietà della v.i.a., non poteva negare pregiudizialmente
l’interesse all’impugnazione, fondato in linea di fatto
sulla vicinitas ed in linea di diritto sul mancato accertamento
della compatibilità ambientale dell’impianto, anche se nel
limitato profilo dell’attingimento di acqua per le esigenze
dell’industria ricorrente.
In caso contrario l’interesse all’impugnazione si sarebbe
negato assumendo come obiettivo elemento di valutazione
la perizia giurata prodotta dalla controinteressata, attuale
appellante, mentre il preteso difetto di interesse doveva
risultare dal procedimento autorizzatorio, così come la
ricorrente, con la propria censura, pretendeva che dovesse
essere svolto. La censura va dunque disattesa.
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4. Nel merito, con il primo mezzo si deduce
erroneità di giudizio con riguardo all’accoglimento della
censura, mossa a carico del provvedimento autorizzativo
regionale, di violazione degli artt. 2 e 4 della Direttiva
27 giugno 1985, 85/337/CEE, dell’art. 40, comma 1, della
legge 22 febbraio 1994 n. 146, che i primi giudici avrebbero
poi inteso, ultra petita, come violazione anche del d.P.R.
12 aprile 1996, l’atto di indirizzo e coordinamento previsto
dal ricordato art. 40 della legge n. 146 del 1994, testé
citata.
A tale riguardo gli appellanti sostengono: a) che la Direttiva
85/337 contempla gli impianti di smaltimento qui in discussione
nell’Allegato II, per il quali l’art. 4, comma 2, rimette
agli Stati membri di stabilire se il progetto debba essere
soggetto alla valutazione di impatto ambientale; b) che
la Direttiva è stata recepita in Italia con l’art 40 della
legge comunitaria n. 146 del 1994, il quale ne ha previsto
l’attuazione mediante un atto di indirizzo e coordinamento;
c) che l’atto di indirizzo e coordinamento, adottato con
il d.P.R. 12 aprile 1996, non è una fonte normativa e, pertanto,
non detta norme obbligatorie per le Regioni fino a che le
Regioni stesse non provvedano ad emanare la disciplina di
loro competenza; d) che la Regione Lombardia all’epoca dei
fatti non aveva provveduto a tale adempimento, e la circostanza
che sia trascorso inutilmente il termine dilatorio di nove
mesi concesso alle Regioni dall’art. 1 del detto d.P.R.
non muta la natura non vincolante dei principi di cui all’atto
di indirizzo e coordinamento.
Le parti appellate replicano che la Direttiva è stata giudicata
dalla Corte di Giustizia self executing (11 agosto 1995
in C-431/92), e che pertanto le norme in essa contenute
dovevano considerarsi direttamente obbligatorie, quanto
meno dopo la scadenza del termine triennale, abbondantemente
scaduto, assegnato agli Stati membri per il recepimento.
Circa il carattere vincolante delle disposizioni del d.P.R.
12 aprile 1996, si fa osservare, come notato dai primi giudici,
che la stessa Regione Lombardia, nella deliberazione della
Giunta Regionale 2 novembre 1998, applicativa dell’atto
di indirizzo e coordinamento, ebbe a ritenere la relativa
normativa “direttamente applicabile” decorso il termine
di nove mesi assegnato alle Regioni.
Il quesito, dunque, impone di stabilire se, all’epoca del
procedimento in contestazione, secondo l’ordinamento giuridico
italiano, l’autorità competente poteva legittimamente autorizzare
il progetto del tipo qui in questione, contemplato, come
non è contestato, nell’Allegato II alla Direttiva 85/337,
ignorando i principi posti dalla direttiva medesima.
Osserva il Collegio che il problema non può essere affrontato
contestando, secondo la prospettazione delle appellanti,
la forza vincolante delle singole fonti normative coinvolte,
individualmente considerate: la Direttiva citata, la legge
n. 149 del 1994, il d.P.R. recante l’atto di indirizzo e
coordinamento, poiché gli anzidetti atti si pongono tra
loro in rapporto di concatenazione sequenziale costituendo
una sorta di combinato disposto, e come tali debbono essere
valutati.
Tale impostazione è suffragata dall’insegnamento della Corte
costituzionale (17 luglio 1998 n. 273), che ha avuto occasione
di occuparsi proprio del valore precettivo da attribuire
alla Direttiva 85/337 con riguardo all’obbligo di sottoporre
a v.i.a. i progetti di impianti di smaltimento di rifiuti
speciali e non pericolosi.
La motivazione della sentenza, per la sua esaustiva chiarezza,
merita di essere in parte trascritta: “4. …Secondo l’ordinamento
italiano, pur potendo la materia della valutazione di impatto
ambientale articolarsi in una molteplicità di discipline
regionali, la individuazione dei casi in cui vi deve essere
un obbligo di compiere tale valutazione per i progetti inclusi
nell’allegato II della predetta direttiva CEE, resta disciplinata
dall’art. 40 della l. 22 febbraio 1994 n. 146 (disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993).
Detta norma di legge... costituisce la base normativa dell’esercizio
dell’atto di indirizzo e coordinamento impugnato, che provvede
a delimitare l’ambito delle << condizioni, criteri
e norme tecniche>> stabilite per l’applicazione della
procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell’allegato
II ..… . … Ed appunto l’art. 40 l. n. 146 del 1994 deve
essere interpretato in logico collegamento con la direttiva
85/337/CEE, di cui costituisce attuazione per la parte che
qui interessa (art. 4, par. 2 della stessa direttiva CEE).
Infatti, la qualificazione di importanza dell’impatto per
i progetti di cui all’allegato II della direttiva CEE, in
relazione a probabili ripercussioni sull’ambiente, è il
risultato di un apprezzamento tecnico-discrezionale necessariamente
unitario, nell’ambito del singolo Stato membro e, come tale,
impegna tutte le Regioni e Province autonome ad osservarlo,
rimanendo suscettibile, tuttavia, in base all’atto di indirizzo,
di variazioni, a seconda delle particolarità delle esigenze
del territorio, limitate a una banda di oscillazione delle
soglie del 30% in più o in meno (art. 1, comma 7, in riferimento
agli allegati D e B, dell’atto impugnato).”.
La Corte, in altri termini, chiarisce che l’art. 40 della
legge n. 146 del 1994, e il conseguente d.P.R. 12 aprile
1996, hanno rappresentato lo strumento con il quale lo Stato
italiano, anche al fine di sottrarsi ad una procedura di
infrazione avviata dalla Commissione, (v. G.U.C.E. 28 settembre
1992, C 250) e così ottemperando ai pressanti inviti della
Comunità (v. il parere della Commissione 7 luglio 1993,
citato nelle premesse dl d.P.R. 12 aprile 1996), ha inteso
dare attuazione alla direttiva 85/337, per la parte relativa
ai progetti cui all’allegato II.
Ne consegue che il combinato disposto di cui all’art. 40
della legge n. 146/1994 ed all’art. 1 del d.P.R. 12 aprile
1996, non poteva non contenere, ad un tempo, la scelta precettiva
essenziale, non modificabile, che offriva concretezza al
recepimento della direttiva, rappresentata dall’imposizione
dell’obbligo di procedere alla valutazione di impatto ambientale
per tutti i progetti relativi ad impianti di cui all’allegato
II, ed un insieme di disposizioni procedimentali applicative,
suscettibili di variazione ad opera della legislazione regionale
entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione dell’atto,
ma anche idonee a rendere concretamente operante il principio
di base, ove tale termine fosse inutilmente spirato.
Può infatti notarsi che, mentre l’art. 1, comma 2, del d.P.R.
demanda alle regioni la disciplina dei “contenuti” e delle
“procedure” di v.i.a., i commi 3, 4, 5 e 6, prescrivono
direttamente l’assoggettamento alla procedura di v.i.a.,
di tutti gli impianti già indicati nell’allegato II alla
Direttiva, secondo una più articolata tipologia. In particolare,
mentre i progetti di impianti di cui all’allegato A, come
quello qui in discussione, la procedura di v.i.a è tassativamente
prescritta, per i progetti di cui all’allegato B si distingue
a seconda che ricadano oppure no in area protetta, pervenendosi
a stabilire quanto meno l’obbligo di svolgere il procedimento
di cui all’art. 10 del d.P.R., per verificare se il progetto
richieda l’assoggettamento a procedura di v.i.a. (comma
6).
Preme rilevare, quindi, che alle richiamate disposizioni
del d.P.R. 12 aprile 1996, quale specificazione del disposto
di cui all’art. 40 della legge n. 146 del 1994, andava riconosciuta
forza vincolante, indipendentemente dall’intervento della
disciplina regionale, in quanto solo a tale condizione potevano
costituire adempimento di un obbligo derivante dall’appartenenza
alla Comunità, obbligo che incombeva solo allo Stato-soggetto,
in quanto “apprezzamento tecnico discrezionale necessariamente
unitario nel singolo Stato membro” (Corte cost. sentenza
citata), obbligo che sarebbe risultato ulteriormente violato
ove l’efficacia dei principi della direttiva fosse stata
rinviata al momento futuro ed incerto in cui le regioni
avessero adottato la loro autonoma normativa.
Occorre dunque affermare, in linea con l’avviso della Corte
costituzionale, che il d.P.R. 12 aprile 1996, in quanto
inserito nel procedimento di attuazione di una direttiva
comunitaria, era provvisto di una efficacia precettiva particolare,
generalmente estranea agli atti della stessa specie, quantomeno
con riguardo alla scelta irreversibile di sottoporre a valutazione
sotto il profilo ambientale tutti gli atti di cui all’allegato
II della Direttiva. Nella specie tale valutazione non è
stata compiuta dall’autorità competente, neppure nella limitata
forma di cui all’art. 6 del d.P.R., e pertanto il procedimento
autorizzativo risulta irrimediabilmente viziato.
Il rigetto della doglianza si risolve nella conferma della
statuizione adottata dai primi giudici circa l’accoglimento
del corrispondente motivo dedotto nei diversi ricorsi, con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Potrebbero
quindi considerarsi assorbite le questioni poste dagli altri
motivi di appello, ma il Collegio ne ritiene opportuno l’esame
ai fini di un più ampio indirizzo interpretativo.
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5. Si propone in secondo luogo una censura
di erroneità della sentenza con riguardo all’accoglimento
del vizio di violazione dell’art. 27 del d.lgs. 22 del 1997,
poiché alla conferenza di servizi, indetta dalla Regione
Lombardia ai sensi della norma predetta, sono stati convocati,
quali “enti locali interessati”, soltanto la Provincia di
Mantova e il Comune di Castiglione delle Stiviere, mentre
è stata omesso l’invito a Comuni limitrofi e confinanti
con il territorio del Comune sede della discarica.
Le appellanti ribadiscono la tesi favorevole all’interpretazione
restrittiva della locuzione sopra trascritta, negando che
possa immaginarsi a carico dell’Amministrazione un onere
di individuazione di enti locali diversi da quelli che sono
sede dell’impianto. Si ammette soltanto che un obbligo di
convocazione poteva sussistere solo in caso di apposita
domanda da parte del comune interessato, in base alla notizia
dell’apertura del procedimento, che doveva desumersi dalla
pubblicazione sul FAL di Mantova e sul BURL dell’avviso
della presentazione della domanda di realizzazione dell’impianto.
Le censure vanno disattese per le ragioni già adeguatamente
esposte nella sentenza di primo grado, che meritano conferma.
In particolare, in disparte l’ampiezza del dato testuale,
che non autorizza una lettura così restrittiva, la Regione
non ha neppure tenuto nel dovuto conto il parere del proprio
Servizio Giuridico Legislativo che aveva consigliato di
invitare gli enti che avessero presentato apposita istanza
“previa adeguata pubblicità dell’iniziativa oggetto di autorizzazione”.
Che la ricordata pubblicazione sul FAL e sul BURL della
notizia della presentazione della domanda da parte dell’Impresa,
troppo nota alle parti per dover essere trascritta, non
rivestisse i caratteri della adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa
non richiede particolare dimostrazione. Nella logica fatta
propria, anche formalmente con la deliberazione 12 giugno
1997, dalla Regione di subordinare la convocazione alla
domanda dell’ente locale interessato, occorre avere cura
di diffondere la notizia, non tanto della presentazione
dell’istanza di realizzare un impianto, che potrebbe anche
restare lettera morta, quanto piuttosto dell’avvio del procedimento,
e precisamente della convocazione della conferenza di servizi
destinata ad assumere la decisione sostanziale di attuare
il progetto. E’ la convocazione delle conferenza che denota
la volontà dell’autorità competente di dar corso all’iniziativa
e conferisce attualità all’interesse ad interloquire, cosicché
in assenza di domande di partecipazione può procedersi l’intervento
dei soli soggetti indispensabili.
Non poteva essere ignorato, d’altra parte, almeno nell’ottica
di una interpretazione di buona fede della normativa di
settore, che l’art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990
offre un canone interpretativo generale, che impone di coinvolgere
nel procedimento, oltre i soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento produce effetti, anche quelli facilmente
individuabili che potrebbero riceverne pregiudizio.
Si veda infatti l’adesione a tale linea operativa in occasione
della conferenza di servizi del 16 novembre 1998.
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6. Il terzo mezzo di appello deduce l’inconsistenza
delle doglianze di difetto di istruttoria avanzate in primo
grado.
A tale riguardo occorre chiarire, preliminarmente, che il
thema decidendum non verte sulla idoneità, sicurezza e affidabilità
del progetto, qualità che, secondo le appellanti, non sarebbero
state sostanzialmente negate dagli esiti della consulenza
tecnica svolta dai periti del Tribunale di Mantova e versata
in atti. La censura accolta dai primi giudici assumeva che
la Regione ha approvato il progetto sebbene non fosse in
possesso di tutte le informazioni di carattere tecnico che
secondo la normativa in vigore erano destinate a garantire
la necessaria compatibilità dell’impianto con la salvaguardia
degli interessi pubblici fondamentali della salute e dell’ambiente.
E la sentenza ha ritenuto che fossero presenti negli atti
esaminati alcune discrasie, delle quali le appellanti sostenevano
l’irrilevanza, affermando anzi che la consulenza tecnica
svolta nel procedimento penale, poi archiviato, forniva
la prova che dalla realizzazione della discarica non potevano
derivare i pericoli paventati dai ricorrenti, sia perché
la falda si alimenta a monte dell’impianto, sia perché questo
è ben congegnato e, prevedibilmente, ben gestito.
La doglianza in esame merita accoglimento.
Si può rilevare infatti, che le lacune messe in evidenza
dalla consulenza tecnica si rivelano tali alla stregua di
una progettazione assolutamente esaustiva di tutti i profili
scientifici e previsionali dell’assetto del territorio considerato,
in relazione alla realizzazione dell’impianto, quale sarebbe
auspicabile che venisse svolta, ma non è stato adeguatamente
dimostrato che le stesse indagini fosse imposte dalle specifiche
disposizioni regolanti la predisposizione dei progetti del
tipo in esame.
In altri termini, la pretesa insufficienza dell’istruttoria,
per assumere rilevanza come vizio di legittimità, anche
sotto la forma dell’eccesso di potere, non poteva essere
ancorata all’opinione, pur autorevole, espressa nella consulenza
tecnica svolta a valle dell’autorizzazione impugnata, ma
alla violazione di parametri tecnici desumibili dalle disposizioni
vigenti, che non state indicate.
La circostanza, inoltre, che non sia stata riportata nella
cartografia presentata dall’Impresa una determinata frazione
del Comune, menzionata nella sentenza, non può costituire
sintomo di insufficienza dell’istruttoria se l’insediamento
dista a 1,5 km dalla discarica e la zona di rispetto fissata
dal regolamento regionale è di 200 metri.
La conclusione di accoglimento, cui si perviene in ordine
al motivo in esame, non muta come è evidente l’esito degli
appelli, che vanno complessivamente rigettati.
La spese possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, riuniti gli appelli in epigrafe, li rigetta;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 24 febbraio 2004 con l'intervento dei magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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