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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 17 maggio 2004 n. 3183
Dott. Giorgio Giovannini Pres. Dott. Francesco D’Ottavi Est.
Università Cattolica del Sacro Cuore (Avv. Fabio Lorenzoni) contro il Sig. Alberto Venuti (Avv. Roberto Righi) e nei confronti del Sig. Patriarca Giampiero (non costituito)


Medici e personale sanitario – Insegnamento svolto da professori collocati fuori ruolo – Svolgimento di attività pratica-assistenziale – Necessità

L’intrinseca compenetrazione che sussiste nell’ambito delle discipline mediche tra attività didattico-accademica ed attività pratica-assistenziale, comporta che nell’ambito dell’insegnamento svolto da professori collocati fuori ruolo è necessariamente consentito anche l’esercizio della connessa attività assistenziale. Tale conclusione, che trova un preciso riscontro nella richiamata normativa, è la conseguenza logica della tipologia della “docenza medica” che, come insegnato dalla Corte Costituzionale, ha una specifica connotazione, per cui l’insegnamento accademico-sanitario è da un lato fisiologicamente agganciato all’esercizio dell’attività pratica-assistenziale e, dall’altro, vi è il riconoscimento di un prevalente interesse pubblico (appunto quello della miglior tutela della salute) a che tutta la struttura sanitaria (ivi compresa la qualificata componente universitaria), sia svolta nelle condizioni ottimali, non potendosi, in tale contesto, rinunciare all’ausilio e alla collaborazione di quel personale docente che, pur in posizione di fuori ruolo, continui comunque a svolgere la sua attività, attività che altrimenti sarebbe “ghettizzata” in una sorta di insegnamento puramente teorico-virtuale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.3183/04 Reg.Dec.
N. 7093 Reg.Ric.
ANNO 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello numero di registro generale 7093/03, proposto

 

dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale del 26 giugno 2003 dall’Avv. Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via del Viminale n. 43;

 

contro

 

il Sig. Alberto Venuti rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Righi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via G. Carducci n. 4;

 

e nei confronti

 

del Sig. Patriarca Giampiero, non costituito;

 

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, n.3666/03, del 29 aprile 2003,

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati intervenuti, come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

L’appellante Università Cattolica del Sacro Cuore espone che il professore Alberto Venuti, - originario ricorrente, attuale appellato - rivestiva, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, la qualifica di professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/09, medicina interna, e che in relazione a tale qualifica gli venivano attribuite dal 1° gennaio 1998 le funzioni assistenziali di dirigente di secondo livello, ai sensi dell’art.102 del D.P.R. n.382/1980, presso il Complesso Integrato Columbus – Ambulatorio di allergologia, afferente all’Istituto di Medicina interna e geriatrica della predetta Università.
Successivamente avendo compiuto il 67° anno di età nel corso dell’anno 2001 e pertanto, avendo usufruito dell’ulteriore permanenza in servizio ai sensi dell’art.16 D. lgs. n.503/92, l’Università Cattolica del Sacro Cuore comunicava all’interessato con lettera del 31 ottobre del 2001, il suo collocamento fuori ruolo con decorrenza 1° novembre 2001 e, contestualmente, la cessazione dalle funzioni assistenziali.
Avverso tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, deducendone l’illegittimità per: 1) Violazione dell’art.15 nonies del D.Lgs. n.502/1992, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzione n.71 del 2001, e dell’art.5 del D.Lgs. n.512/1999. 2) In via subordinata, deduceva poi l’illegittimità costituzionale dell’art.15 nonies del D.Lgs. n.502/1992 e dell’art.13 del D.P.R. n.382/1980, per contrasto con gli artt.3, 9, 32, 33 e 97 Cost.
Il Tribunale territoriale, con la sentenza n.3666/03, depositata il 29 aprile 2003, accoglieva il ricorso.
L’appellante Università ritiene tale sentenza ingiusta ed illegittima e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) In via preliminare l’appellante eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di notifica al controinteressato prof. Giampiero Patriarca. Invero con decorrenza dall’anno accademico 2001/2002, la titolarità dell’insegnamento di Allergologia e Immunologia Clinica, di cui era titolare nell’ano accademico 2000/2001 il prof. Alberto Venuti, è stata attribuita unitamente all’attività assistenziale correlata, al prof. Giampiero Patriarca che, ha pertanto interesse al rigetto della pretesa del ricorrente a permanere nell’esercizio delle funzioni di direzione della struttura assistenziale esercitate persino in periodo fuori ruolo; viceversa il ricorso del prof. Alberto Venuti è stato notificato in data 29 ottobre 001 solo all’Università Cattolica del Sacro Cuore e non anche al controinteressato, e pertanto va dichiarato inammissibile.
2) Nel merito l’Università rileva che l’interpretazione fornita dal Tribunale della sentenza della Corte Costituzionale n.71/2001 è errata in quanto tale decisione non sancisce affatto il diritto del docente medico a mantenere le stesse funzioni assistenziali svolte sino alla data del collocamento fuori ruolo; ed infatti la posizione del docente collocato fuori ruolo per limiti di età non è identica a quella del docente di ruolo.
Secondo l’appellante la posizione di cui all’art.19 del DPR n.382/1980, relativo al collocamento fuori ruolo dei professori universitari, nello stabilire che i professori fuori ruolo non debbano più presentare la relazione sul lavoro scientifico svolto, è chiaro nel senso di conservare ad essi solo compiti didattici e scientifici ma non compiti assistenziali. Quanto alla compenetrazione tra l’attività didattica e di ricerca e attività assistenziale, essa sussiste certamente nella massima parte dei casi, ma non sempre e necessariamente. Sul punto, l’appellante richiama il contenuto del comma 6, dell’art.13, del DPR 11 luglio 1980, n.382, che, giusta il rinvio ad esso fatto nel successivo comma 7, dispone che ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età è garantita la “possibilità di svolgere, nel quadro dell’attività didattica programmata dal Consiglio del Corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni e di attività seminariali anche nell’ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d’intesa con il titolare del corso, del quale è, comunque, loro preclusa la titolarità”. Inoltre a norma dell’art.84 del RD 31 agosto 1933, n.1592, ai soli professori di ruolo compete la “direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre”. Pertanto i docenti fuori ruolo, conservano le prerogative accademiche inerenti allo stato di professore di ruolo, ma perdono la titolarità dell’insegnamento e i loro compiti didattici vengono rideterminati annualmente, come dispongono gli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.239, dalle “competenti autorità accademiche … in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito”.
L’appellante conclude per l’annullamento, previa sospensione, dell’impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione di legge.
Si è costituito in questo grado del giudizio l’originario ricorrente, attuale appellato, che, con analitica memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per la reiezione dell’appello con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

 

DIRITTO

 

Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.3666/03, del 29 aprile 2003, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III –, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato prof. Alberto Venuti e per l’effetto ha annullato il provvedimento originariamente impugnato relativo al divieto della continuazione dell’attività assistenziale anche nella qualità di docente fuori ruolo.
Come pure considerato in precedenza l’appellante Università reitera in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione –, le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi puntualmente disattese), secondo cui, dopo aver rilevato l’inammissibilità dell’originario ricorso per mancata notifica dell’atto introduttivo al controinteressato, deduce l’infondatezza delle censure prospettate dall’appellato e l’erroneità della sentenza in quanto una corretta interpretazione della normativa di riferimento e della decisione n.71/2001 della Corte Costituzione, fanno ritenere che i docenti fuori ruolo conservino le prerogative accademiche inerenti allo status di professore di ruolo ma perdano la titolarità dell’insegnamento e conseguentemente cessino anche dall’esercizio delle funzioni assistenziali.
Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso, dedotta dalla difesa dell’appellante Università, per mancata notifica dell’atto introduttivo al controinteressato, prof. Giampiero Patriarca.
L’eccezione è infondata e va respinta.
Invero, a prescindere dalla circostanza per cui l’eccezione risulta dedotta per la prima volta in questa fase del giudizio ed in termini generici sulla prova dell’effettivo controinteresse del prof. Patriarca, essa è intrinsecamente infondata in quanto da un lato l’originario ricorrente ha impugnato il contenuto negativo della nota dell’Università del 31 ottobre 2001, sulla cessazione delle funzioni assistenziali e dall’altro e prevalentemente, perché l’originario ricorrente non postulava di voler rimanere nel periodo di fuori ruolo previsto, nella titolarità delle funzioni assistenziali di dirigente sanitario di secondo livello (ex art. 102 del D.P.R. n.38271980), presso l’ambulatorio di allergologia dell’Università appellante, ma semplicemente di poter continuare a svolgere le generiche e, successivamente individuabili, funzioni assistenziali connesse con l’esercizio dell’attività didattica consentita. E’ pertanto evidente che tale configurazione del petitum postulato dal ricorrente esclude la configurabilità, anche astratta, di posizioni direttamente controinteressate in quanto la tutela richiesta (in sede di annullamento e di accertamento) non comporta, nemmeno potenzialmente, la diretta compromissione di opposti individuabili interessi.
Nel merito l’appello è infondato.
Come esattamente individuato dal Tribunale il contenzioso in esame concerne la possibilità per il docente universitario collocato in posizione di fuori ruolo per raggiunti limiti di età di continuare a svolgere – nell’ambito dell’attività accademica consentitagli – anche una qualche attività assistenziale.
Al contrario di quanto dedotto dall’appellante Università con i menzionati motivi i gravame, ritiene il Collegio che alla predetta problematica debba darsi positivo, pur se limitato, riscontro. Il quadro normativo di riferimento (artt. 13, 19 E 24 D.P.R. n.382/1980, art. 6 Dlgs n.417/1999, art. 15 nonies del Dlgs n.502/1992, con particolare riguardo al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale, la n.71/2001), è ormai chiaro nel far ritenere che l’intrinseca compenetrazione che sussiste nell’ambito delle discipline mediche tra attività didattico-accademica ed attività pratica-assistenziale, comporti che nell’ambito dell’insegnamento svolto da professori collocati fuori ruolo, a cui come è pacifico è consentito l’esercizio di ulteriore insegnamento (pur se diverso dal corso ufficiale), è necessariamente consentito anche l’esercizio della connessa attività assistenziale. Tale conclusione, che trova un preciso riscontro nella richiamata normativa, è la conseguenza logica della tipologia della “docenza medica” che, come insegnato dalla Corte Costituzionale, ha una specifica connotazione (la cui valenza va riconosciuta anche per l’interesse pubblico di tutelare principi costituzionalmente rilevanti, quali oltre alla qualificazione e alla libertà di insegnamento, quello della (miglior possibile) tutela della salute), per cui l’insegnamento accademico-sanitario è da un lato fisiologicamente agganciato all’esercizio dell’attività pratica-assistenziale e, dall’altro, vi è il riconoscimento di un prevalente interesse pubblico (appunto quello della miglior tutela della salute) a che tutta la struttura sanitaria (ivi compresa la qualificata componente universitaria), sia svolta nelle condizioni ottimali, non potendosi, in tale contesto, rinunciare all’ausilio e alla collaborazione di quel personale docente che, pur in posizione di fuori ruolo, continui comunque a svolgere la sua attività, attività che nella diversa e non condivisa interpretazione fornita dall’Università sarebbe “ghettizzata” in una sorta di insegnamento puramente teorico-virtuale.
Ne consegue che nella fattispecie correttamente il Tribunale ha riconosciuto, pur nei limiti e con le modalità indicati, il diritto dell’originario ricorrente a continuare a svolgere anche l’attività assistenziale connessa a quella di insegnamento.
Conclusivamente l’appello va respinto.
Sussistono tuttavia validi motivi per disporre tra le parti l’interesse compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge l’appello.
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004, dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere Est.
Domenico CAFINI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione



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