| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 17 maggio 2004 n.
3183
Dott. Giorgio Giovannini Pres. Dott. Francesco D’Ottavi
Est.
Università Cattolica del Sacro Cuore (Avv. Fabio Lorenzoni)
contro il Sig. Alberto Venuti (Avv. Roberto Righi) e nei
confronti del Sig. Patriarca Giampiero (non costituito)
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Medici e personale sanitario – Insegnamento
svolto da professori collocati fuori ruolo – Svolgimento
di attività pratica-assistenziale – Necessità
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L’intrinseca compenetrazione che sussiste
nell’ambito delle discipline mediche tra attività didattico-accademica
ed attività pratica-assistenziale, comporta che nell’ambito
dell’insegnamento svolto da professori collocati fuori ruolo
è necessariamente consentito anche l’esercizio della connessa
attività assistenziale. Tale conclusione, che trova un preciso
riscontro nella richiamata normativa, è la conseguenza logica
della tipologia della “docenza medica” che, come insegnato
dalla Corte Costituzionale, ha una specifica connotazione,
per cui l’insegnamento accademico-sanitario è da un lato
fisiologicamente agganciato all’esercizio dell’attività
pratica-assistenziale e, dall’altro, vi è il riconoscimento
di un prevalente interesse pubblico (appunto quello della
miglior tutela della salute) a che tutta la struttura sanitaria
(ivi compresa la qualificata componente universitaria),
sia svolta nelle condizioni ottimali, non potendosi, in
tale contesto, rinunciare all’ausilio e alla collaborazione
di quel personale docente che, pur in posizione di fuori
ruolo, continui comunque a svolgere la sua attività, attività
che altrimenti sarebbe “ghettizzata” in una sorta di insegnamento
puramente teorico-virtuale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.3183/04 Reg.Dec.
N. 7093 Reg.Ric.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello numero di registro
generale 7093/03, proposto
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dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore,
in persona del rettore p.t., rappresentato e difeso, giusta
procura speciale del 26 giugno 2003 dall’Avv. Fabio Lorenzoni
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,
Via del Viminale n. 43;
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contro
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il Sig. Alberto Venuti rappresentato
e difeso dall’Avv. Roberto Righi ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, Via G. Carducci n. 4;
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e nei confronti
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del Sig. Patriarca Giampiero, non
costituito;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione III, n.3666/03, del 29 aprile 2003,
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 17 febbraio
2004, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì,
gli avvocati intervenuti, come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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L’appellante Università Cattolica del Sacro
Cuore espone che il professore Alberto Venuti, - originario
ricorrente, attuale appellato - rivestiva, presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia, la qualifica di professore associato
per il settore scientifico disciplinare MED/09, medicina
interna, e che in relazione a tale qualifica gli venivano
attribuite dal 1° gennaio 1998 le funzioni assistenziali
di dirigente di secondo livello, ai sensi dell’art.102 del
D.P.R. n.382/1980, presso il Complesso Integrato Columbus
– Ambulatorio di allergologia, afferente all’Istituto di
Medicina interna e geriatrica della predetta Università.
Successivamente avendo compiuto il 67° anno di età nel corso
dell’anno 2001 e pertanto, avendo usufruito dell’ulteriore
permanenza in servizio ai sensi dell’art.16 D. lgs. n.503/92,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore comunicava all’interessato
con lettera del 31 ottobre del 2001, il suo collocamento
fuori ruolo con decorrenza 1° novembre 2001 e, contestualmente,
la cessazione dalle funzioni assistenziali.
Avverso tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, deducendone
l’illegittimità per: 1) Violazione dell’art.15 nonies del
D.Lgs. n.502/1992, come modificato dalla sentenza della
Corte Costituzione n.71 del 2001, e dell’art.5 del D.Lgs.
n.512/1999. 2) In via subordinata, deduceva poi l’illegittimità
costituzionale dell’art.15 nonies del D.Lgs. n.502/1992
e dell’art.13 del D.P.R. n.382/1980, per contrasto con gli
artt.3, 9, 32, 33 e 97 Cost.
Il Tribunale territoriale, con la sentenza n.3666/03, depositata
il 29 aprile 2003, accoglieva il ricorso.
L’appellante Università ritiene tale sentenza ingiusta ed
illegittima e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) In via preliminare l’appellante eccepisce l’inammissibilità
del ricorso di primo grado per difetto di notifica al controinteressato
prof. Giampiero Patriarca. Invero con decorrenza dall’anno
accademico 2001/2002, la titolarità dell’insegnamento di
Allergologia e Immunologia Clinica, di cui era titolare
nell’ano accademico 2000/2001 il prof. Alberto Venuti, è
stata attribuita unitamente all’attività assistenziale correlata,
al prof. Giampiero Patriarca che, ha pertanto interesse
al rigetto della pretesa del ricorrente a permanere nell’esercizio
delle funzioni di direzione della struttura assistenziale
esercitate persino in periodo fuori ruolo; viceversa il
ricorso del prof. Alberto Venuti è stato notificato in data
29 ottobre 001 solo all’Università Cattolica del Sacro Cuore
e non anche al controinteressato, e pertanto va dichiarato
inammissibile.
2) Nel merito l’Università rileva che l’interpretazione
fornita dal Tribunale della sentenza della Corte Costituzionale
n.71/2001 è errata in quanto tale decisione non sancisce
affatto il diritto del docente medico a mantenere le stesse
funzioni assistenziali svolte sino alla data del collocamento
fuori ruolo; ed infatti la posizione del docente collocato
fuori ruolo per limiti di età non è identica a quella del
docente di ruolo.
Secondo l’appellante la posizione di cui all’art.19 del
DPR n.382/1980, relativo al collocamento fuori ruolo dei
professori universitari, nello stabilire che i professori
fuori ruolo non debbano più presentare la relazione sul
lavoro scientifico svolto, è chiaro nel senso di conservare
ad essi solo compiti didattici e scientifici ma non compiti
assistenziali. Quanto alla compenetrazione tra l’attività
didattica e di ricerca e attività assistenziale, essa sussiste
certamente nella massima parte dei casi, ma non sempre e
necessariamente. Sul punto, l’appellante richiama il contenuto
del comma 6, dell’art.13, del DPR 11 luglio 1980, n.382,
che, giusta il rinvio ad esso fatto nel successivo comma
7, dispone che ai professori collocati fuori ruolo per limiti
di età è garantita la “possibilità di svolgere, nel quadro
dell’attività didattica programmata dal Consiglio del Corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione
e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di
lezioni e di attività seminariali anche nell’ambito dei
corsi ufficiali di insegnamento, d’intesa con il titolare
del corso, del quale è, comunque, loro preclusa la titolarità”.
Inoltre a norma dell’art.84 del RD 31 agosto 1933, n.1592,
ai soli professori di ruolo compete la “direzione dei gabinetti,
istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro
cattedre”. Pertanto i docenti fuori ruolo, conservano le
prerogative accademiche inerenti allo stato di professore
di ruolo, ma perdono la titolarità dell’insegnamento e i
loro compiti didattici vengono rideterminati annualmente,
come dispongono gli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990,
n.239, dalle “competenti autorità accademiche … in relazione
al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito”.
L’appellante conclude per l’annullamento, previa sospensione,
dell’impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione
di legge.
Si è costituito in questo grado del giudizio l’originario
ricorrente, attuale appellato, che, con analitica memoria
deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per
la reiezione dell’appello con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 il ricorso veniva
trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati
delle parti.
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DIRITTO
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Come riportato nella narrativa che precede
con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.3666/03,
del 29 aprile 2003, con cui il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Sezione III –, ha accolto il ricorso
proposto dall’attuale appellato prof. Alberto Venuti e per
l’effetto ha annullato il provvedimento originariamente
impugnato relativo al divieto della continuazione dell’attività
assistenziale anche nella qualità di docente fuori ruolo.
Come pure considerato in precedenza l’appellante Università
reitera in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il
contenuto motivazionale dell’impugnata decisione –, le argomentazioni
già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi puntualmente
disattese), secondo cui, dopo aver rilevato l’inammissibilità
dell’originario ricorso per mancata notifica dell’atto introduttivo
al controinteressato, deduce l’infondatezza delle censure
prospettate dall’appellato e l’erroneità della sentenza
in quanto una corretta interpretazione della normativa di
riferimento e della decisione n.71/2001 della Corte Costituzione,
fanno ritenere che i docenti fuori ruolo conservino le prerogative
accademiche inerenti allo status di professore di ruolo
ma perdano la titolarità dell’insegnamento e conseguentemente
cessino anche dall’esercizio delle funzioni assistenziali.
Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di
inammissibilità dell’originario ricorso, dedotta dalla difesa
dell’appellante Università, per mancata notifica dell’atto
introduttivo al controinteressato, prof. Giampiero Patriarca.
L’eccezione è infondata e va respinta.
Invero, a prescindere dalla circostanza per cui l’eccezione
risulta dedotta per la prima volta in questa fase del giudizio
ed in termini generici sulla prova dell’effettivo controinteresse
del prof. Patriarca, essa è intrinsecamente infondata in
quanto da un lato l’originario ricorrente ha impugnato il
contenuto negativo della nota dell’Università del 31 ottobre
2001, sulla cessazione delle funzioni assistenziali e dall’altro
e prevalentemente, perché l’originario ricorrente non postulava
di voler rimanere nel periodo di fuori ruolo previsto, nella
titolarità delle funzioni assistenziali di dirigente sanitario
di secondo livello (ex art. 102 del D.P.R. n.38271980),
presso l’ambulatorio di allergologia dell’Università appellante,
ma semplicemente di poter continuare a svolgere le generiche
e, successivamente individuabili, funzioni assistenziali
connesse con l’esercizio dell’attività didattica consentita.
E’ pertanto evidente che tale configurazione del petitum
postulato dal ricorrente esclude la configurabilità, anche
astratta, di posizioni direttamente controinteressate in
quanto la tutela richiesta (in sede di annullamento e di
accertamento) non comporta, nemmeno potenzialmente, la diretta
compromissione di opposti individuabili interessi.
Nel merito l’appello è infondato.
Come esattamente individuato dal Tribunale il contenzioso
in esame concerne la possibilità per il docente universitario
collocato in posizione di fuori ruolo per raggiunti limiti
di età di continuare a svolgere – nell’ambito dell’attività
accademica consentitagli – anche una qualche attività assistenziale.
Al contrario di quanto dedotto dall’appellante Università
con i menzionati motivi i gravame, ritiene il Collegio che
alla predetta problematica debba darsi positivo, pur se
limitato, riscontro. Il quadro normativo di riferimento
(artt. 13, 19 E 24 D.P.R. n.382/1980, art. 6 Dlgs n.417/1999,
art. 15 nonies del Dlgs n.502/1992, con particolare riguardo
al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale,
la n.71/2001), è ormai chiaro nel far ritenere che l’intrinseca
compenetrazione che sussiste nell’ambito delle discipline
mediche tra attività didattico-accademica ed attività pratica-assistenziale,
comporti che nell’ambito dell’insegnamento svolto da professori
collocati fuori ruolo, a cui come è pacifico è consentito
l’esercizio di ulteriore insegnamento (pur se diverso dal
corso ufficiale), è necessariamente consentito anche l’esercizio
della connessa attività assistenziale. Tale conclusione,
che trova un preciso riscontro nella richiamata normativa,
è la conseguenza logica della tipologia della “docenza medica”
che, come insegnato dalla Corte Costituzionale, ha una specifica
connotazione (la cui valenza va riconosciuta anche per l’interesse
pubblico di tutelare principi costituzionalmente rilevanti,
quali oltre alla qualificazione e alla libertà di insegnamento,
quello della (miglior possibile) tutela della salute), per
cui l’insegnamento accademico-sanitario è da un lato fisiologicamente
agganciato all’esercizio dell’attività pratica-assistenziale
e, dall’altro, vi è il riconoscimento di un prevalente interesse
pubblico (appunto quello della miglior tutela della salute)
a che tutta la struttura sanitaria (ivi compresa la qualificata
componente universitaria), sia svolta nelle condizioni ottimali,
non potendosi, in tale contesto, rinunciare all’ausilio
e alla collaborazione di quel personale docente che, pur
in posizione di fuori ruolo, continui comunque a svolgere
la sua attività, attività che nella diversa e non condivisa
interpretazione fornita dall’Università sarebbe “ghettizzata”
in una sorta di insegnamento puramente teorico-virtuale.
Ne consegue che nella fattispecie correttamente il Tribunale
ha riconosciuto, pur nei limiti e con le modalità indicati,
il diritto dell’originario ricorrente a continuare a svolgere
anche l’attività assistenziale connessa a quella di insegnamento.
Conclusivamente l’appello va respinto.
Sussistono tuttavia validi motivi per disporre tra le parti
l’interesse compensazione delle spese.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe indicato, respinge l’appello.
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004,
dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera
di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere Est.
Domenico CAFINI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
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