| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 maggio 2004 n. 3466
Pres. Frascione – Est. Buonvino
ILAT -LAVANDERIE E TINTORIE INDUSTRIALI s.p.a. (Avv. SANTAMARIA)
c/ AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO (avv.ti
FERRARI e QUATTROCCHI) - SERVIZI ITALIA s.p.a. (avv.ti COFFRINI
e COLARIZI) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– cause di esclusione - requisiti di moralità professionale
– ex art. 12, comma 1, lett. b), d.lgs. 157/95 – applicabilità
nei confronti dei procuratori ad negotia – sussiste
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Essendo il venir meno della moralità professionale
collegato dall’art. 12, comma 1, lett. b), del d. lgs. n.
157 del 1995, alla commissione dei reati relativi all’esercizio
dell’impresa e di quelli finanziari e tenuto, altresì, presente
che la responsabilità penale è personale, tale requisito,
il cui possesso è dalla norma richiesto genericamente ai
“concorrenti”, deve intendersi riferito, in via immediata
e diretta, alla persona fisica titolare dell’impresa personale
e, nell’ipotesi di impresa in forma di persona giuridica,
alla persona fisica che di questa ha la rappresentanza legale;
ma che evidente finalità della disposizione è, però, quella
di evitare che soggetti i quali, per la commissione di determinati
reati, abbiano dato prova di scarsa affidabilità morale
e professionale, possano partecipare alle procedure di evidenza
pubblica e che, in tal modo, possano perseguire, o nella
fase di formazione del contratto o nel corso dell’eventuale
successivo rapporto con la pubblica Amministrazione, risultati
confliggenti con l’interesse pubblico. Per ciò stesso, non
occorre precisazione alcuna, in seno alla lex specialis,
volta a segnalare l’estensione della verifica, circa il
possesso dei requisiti nella specifica gara, anche a soggetti
diversi dal rappresentante legale; e ciò in quanto siffatta
estensione è insita nella norma primaria dianzi richiamata
(nella specie, la stazione appaltante aveva rilevato la
carenza del requisito in argomento in un soggetto che aveva
il potere di agire in rappresentanza della società appellata,
giusta un’ampia procura ad negotia, in virtù della quale
gli era consentito, tra l’altro, di rappresentare la società
mandante nei rapporti con l’Amministrazione dello Stato,
con enti pubblici e privati, concorrere alle gare indette
dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici e privati
per le forniture di beni e servizi in genere, presentare
le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi
contratti; in una figura societaria, quindi, che poteva
anche obbligarsi validamente in nome e per conto della società
mandante e, in ipotesi, stipulare il contratto di appalto,
pur trattandosi di soggetto diverso dall’amministratore
unico della società; donde la piena correttezza dell’estensione
dell’accertamento, secondo il Collegio, anche al predetto
procuratore ad negozia).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3466/04 REG.DEC.
N. 7396 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 7396/2003, proposto
da
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ILAT -LAVANDERIE E TINTORIE INDUSTRIALI
s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Bruno SANTAMARIA con domicilio eletto
in Roma via Dora 2, presso l’avv. GABRIELE LIUZZO,
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contro
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l’ AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE
DI LEGNANO, in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giuseppe Franco FERRARI e PAOLO QUATTROCCHI e presso il
loro studio elettivamente domiciliata in Roma, via S. Maria
in Via 12,
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e
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SERVIZI ITALIA s.p.a. in persona del
legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Ermes COFFRINI e Massimo COLARIZI
e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, via
Panama 12,
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interveniente ad opponendum
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per l'annullamento
della sentenza del TAR della Lombardia, sede di Milano,
Sezione III, 11 giugno 2003, n. 3086;
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visto l’appello con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda
e della società appellate;
viste le memorie proposte dalle parti appellate e l’atto
di intervento della SERVIZI ITALIA s.p.a.;
vista l’ordinanza della Sezione 23 settembre 2003, n. 3844;
relatore, alla pubblica udienza del 24 Febbraio 2004, il
Consigliere Paolo BUONVINO;
uditi gli avvocati Michele COSTA, per delega dell’avv. Bruno
SANTAMARIA, per l’appellante e gli avv.ti Giuseppe Franco
FERRARI e Massimo COLARIZI per le appellate;
visto il dispositivo n. 138 del 25 febbraio 2003.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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1) - Con la sentenza appellata (n. 3086/03)
il TAR ha respinto il ricorso proposto dalla ILAT s.p.a.
avverso la deliberazione n. 353 del 3 aprile 2002 del Direttore
dell’Azienda appellata con la quale ne è stata disposta
l’esclusione da una gara indetta per l’affidamento del servizio
di lavanolo biancheria e materasseria; l’impugnativa era
estesa anche al bando di gara.
Con l’appello viene dedotta l’erroneità della sentenza in
quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici,
l’impresa non avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara,
la condanna patita, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., da un
suo procuratore speciale non potendo legittimare un simile
effetto espulsivo.
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2) - Resiste l’Azienda appellata, che insiste
per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza
in esame.
Interviene ad opponendum la società aggiudicataria della
gara, che insiste per il rigetto del gravame e la conferma
della sentenza appellata.
Nelle proprie memorie le parti ribadiscono i rispettivi
assunti difensivi.
Con ordinanza n. 3844 del 23 settembre 2003 la Sezione ha
respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza
appellata.
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DIRITTO
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1) - L’odierna appellante è stata esclusa
– con provvedimento n. 353/2002 dell’Azienda qui appellata
– da una gara per l’affidamento, per anni sei, del servizio
di noleggio e lavaggio di biancheria e materasseria, con
fornitura di biancheria sterile in T.N.T. da utilizzarsi
nei suoi presidi ospedalieri. Il ricorso proposto innanzi
al TAR per l’annullamento di tale provvedimento e di quelli
preordinati e connessi – e, in particolare, del bando di
gara – è stato respinto con la sentenza qui appellata, con
la quale i primi giudici hanno ritenuto corretta la disposta
esclusione.
In linea di fatto va osservato – come ricorda la sentenza
appellata - che, alla detta procedura concorsuale, partecipava,
tra le altre, la ILAT s.p.a., ma che, nel corso del procedimento,
l’Azienda Ospedaliera rilevava la sussistenza di elementi
che avrebbero potuto comportarne l’esclusione per violazione
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 157/95, sotto il profilo della
carenza del requisito della moralità professionale.
Con nota n. 347 dell’8 gennaio 2002 veniva data notizia,
all’interessata, dell’avvio di un procedimento teso ad accertare
la reale esistenza dei detti elementi.
In proposito, l’odierna appellante produceva memorie in
data 14 e 16 gennaio 2002.
Con nota n. 4139 del 20 febbraio 2002 veniva comunicato
all’impresa che sarebbe stata esclusa per carenza del requisito
della moralità professionale; le veniva, comunque, assegnato
un termine per eventuali osservazioni.
L’interessata produceva un’ulteriore memoria in data 14
marzo 2002; poiché le deduzioni di parte non venivano condivise,
l’Azienda Ospedaliera adottava la citata deliberazione n.
353/2002 di esclusione della ILAT s.p.a. dalla gara, in
applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs.
n. 157 del 17 marzo 1995, in considerazione dei precedenti
penali risultanti a carico di Massimo Nouhi Akbar, procuratore
ad negotia della società.
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2) - Il provvedimento di esclusione ora detto
è stato contestato, innanzi al TAR, anzitutto, in quanto
la disciplina normativa di settore (e, in particolare, l’art.
12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 157/1995, come modificato
dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 65/2000) riferirebbe
le cause di esclusione per inidoneità morale a quelle sole
figure istituzionali nelle quali si possa riconoscere un
rapporto di immedesimazione organica con la persona giuridica;
nei sensi ora detti convincerebbe anche il riferimento alla
disciplina, di carattere generale, relativa alle certificazioni
antimafia (art. 2 del d.p.r. n. 252/1998, che, con riguardo
alle società di capitali, si riferisce solo al legale rappresentante
ed ai componenti del C. d’A.) e a quella del d.p.r. n. 554/1999
e del d.p.r. n. 34/2000.
Pertanto, nella specie il potere rappresentativo avrebbe
potuto far capo solo all’Amministratore unico societario
(mai coinvolto in processi penali) e non ad un semplice
procuratore ad negotia della società stessa.
Assumeva, ancora, l’appellante, dinanzi ai primi giudici,
che non avrebbe potuto neppure convenirsi, con l’Amministrazione,
nel ritenere che il predetto procuratore ad negotia, attesa
l’ampiezza delle deleghe conferitegli, avrebbe rivestito
la figura dell’amministratore di fatto.
E ciò non senza considerare che, ogniqualvolta si intenda
far prevalere ad una determinata qualificazione giuridica
una differente realtà di fatto, occorrerebbe fornire, di
quest’ultima, prove concrete ed univoche; ciò che, nella
specie, sarebbe mancato.
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3) - Il TAR, con la sentenza qui in esame,
ha disatteso tali deduzioni. Ha osservato, in particolare,
che l’art, 12, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 157/95 stabilisce
che sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti
nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
loro moralità professionale o per delitti finanziari.
Dopo aver rilevato che il punto 13, lettera a), del bando
di gara richiama espressamente tale norma, i primi giudici
hanno anche osservato che, nella specie, l’Azienda Ospedaliera
ha disposto l’esclusione della ILAT s.p.a. dalla gara in
quanto a Nouhi Akbar, procuratore ad negotia della società,
è stata applicata la pena su richiesta di anni uno e mesi
7 di reclusione (ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per tredici
reati di natura fallimentare e societaria, con sentenza
del Tribunale di Milano in data 7 luglio 1997,divenuta irrevocabile
il 29 settembre 1997 (circostanze, queste, non contestate
dall’originaria ricorrente).
Ciò posto, il TAR ha ritenuto di dover verificare se la
pena applicata al procuratore ad negotia potesse costituire
valida causa di esclusione per la società concorrente.
Sotto questo profilo ha osservato che il citato art. 12
si presenta generico nella parte in cui non indica i soggetti
che devono essere in possesso dei requisiti di moralità
professionale richiesti per poter partecipare alle gare
pubbliche; genericità che caratterizzava anche la normativa
relativa all’iscrizione nell’albo nazionale costruttori
ed ora contraddistingue anche il sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro (art. 17, comma 1°, lett. c, del d.p.r. 25
gennaio 2000 n. 34).
Con la conseguenza, sempre secondo il TAR, che, nella fattispecie,
correva l’obbligo di dichiarare, in sede di ammissione alla
gara, anche i precedenti penali del procuratore ad negotia
(tra l’altro, piuttosto numerosi ed in ordine ai quali non
poteva a priori escludersi qualsiasi incidenza sulla affidabilità
morale e professionale, tenuto conto del tipo di reati commessi,
tra cui ipotesi delittuose di natura fallimentare e societaria).
In proposito, hanno osservato i primi giudici, la norma
fa riferimento ai “concorrenti”, sicché, qualora il concorrente
sia una persona giuridica, deve ritenersi che del citato
requisito debbano essere in possesso tutti i soggetti in
grado di impegnare la società verso terzi; e, tra tali soggetti,
rientrano anche coloro che, in occasione di gare pubbliche,
hanno i poteri per gestire i rapporti con la Stazione appaltante;
in questo ambito sono compresi, per il TAR, anche i procuratori
ad negotia nei casi in cui l’estensione dei loro poteri
induca a ritenere che si tratti di amministratori di fatto.
E, attesa l’ampiezza di poteri del citato procuratore, a
parere del Collegio non vi erano dubbi sul fatto che il
medesimo, pur non essendo formalmente un organo della società,
risultava in grado, in virtù dei poteri conferitigli, di
svolgere nella sostanza le funzioni di amministratore, in
quanto munito di poteri di rappresentanza; sicché, legittimamente
la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione della ricorrente
dalla gara a causa dei precedenti penali del suo procuratore
ad negotia, tenendo conto dell’ampiezza dei poteri conferiti
a Nouhi Akbar e del fatto che nell’esercizio di tali poteri
lo stesso avrebbe potuto intrattenere rapporti – in nome
e per conto della società – con l’Azienda Ospedaliera, sia
in sede di gara, che nell’eventuale successiva fase di esecuzione
del contratto.
Del resto, ha osservato, ancora, il TAR, la ratio del citato
art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 157/95, risiede
nell’esigenza di impedire che soggetti condannati per reati
incidenti sulla moralità professionale possano intrattenere
rapporti con la Stazione appaltante; e proprio tale esigenza
è stata garantita nella fattispecie attraverso l’esclusione
della ILAT s.p.a. dalla gara.
Ha notato, inoltre, il primo giudice che l’obbligo di dichiarare,
ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/1999, le condanne
penali influenti sull’affidabilità morale e professionale
non poteva escludersi per il semplice fatto che si trattava
di condanne subite dall’interessato prima di assumere la
qualifica di procuratore ad negotia, poiché, come già detto,
la ratio che sottintende la disposizione indicata è quella
di prevedere come contraente della pubblica amministrazione
una società i cui soggetti agenti siano persone affidabili
dal punto di vista della moralità professionale, al fine
di reprimere o prevenire fenomeni patologici di notevole
gravità destinati a pregiudicare il corretto svolgimento
dell’attività amministrativa nel delicato settore degli
appalti pubblici; e tale affidabilità può ragionevolmente
ritenersi compromessa se la società agisce attraverso soggetti
– ivi compresi i procuratori ad negotia muniti di particolari
poteri rappresentativi - che in precedenza dovevano considerarsi
inaffidabili, sia pure con riferimento ad attività non riconducibili
alla società stessa; in tal caso, infatti, la società subisce
le conseguenze negative di tale situazione, per non aver
effettuato con la dovuta oculatezza la scelta della persona
giusta cui affidare compiti.
Quanto chiarito ha indotto, infine, i primi giudici a ritenere
irrilevante sia il fatto che Nohui Akbar condividesse i
suoi poteri con altri soggetti – poiché il predetto avrebbe
potuto esercitare disgiuntamente i poteri indicati - sia
la circostanza che le fondamentali scelte di politica gestionale
fossero da ricondurre all’amministratore unico Otello Turetta
– in quanto ciò non avrebbe impedito al Nouhi di compiere
gli atti che era autorizzato a porre in essere .
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4) - Per l’appellante tali argomentazioni
non potrebbero essere condivise in quanto, qualora la concorrente
rivesta la forma societaria ed abbia personalità giuridica
distinta da quella dei soci partecipanti, i requisiti di
“moralità professionale” dovrebbero necessariamente essere
riferiti a coloro che rappresentano istituzionalmente la
società; sicché la pretesa di imputare anche al procuratore
ad negotia l’obbligo di dichiarare la sua situazione penale
potrebbe giustificarsi solo nella misura in cui fosse quest’ultimo
a presentare l’istanza di partecipazione alla gara ed a
provvedere ad ogni altro incombente relativo alle operazioni
concorsuali; ma, nella specie, è stato un differente soggetto
– il legittimo legale rappresentante - a rappresentare la
società negli atti ed operazioni di gara.
Non senza considerare, poi, che il certificato del Casellario
giudiziale rilasciato a soggetti privati non evidenziava
la condanna patita dal predetto procuratore, sicché la società
non ne era materialmente al corrente. Soggiunge l’appellante
che, se venissero riconosciute situazioni di inidoneità
morale in capo ad un mero funzionario della società concorrente
o, comunque, ad un suo procuratore, non rappresentando questi
organi societari ed avendo gli stessi un rapporto esterno
con la società, determinato da un rapporto di lavoro o,
più generale, di servizio, giammai potrebbero interferire
in modo ostativo con le scelte discrezionali dell'impresa,
sussistendo sempre un’ampia possibilità per quest'ultima
di risolvere il rapporto, senza necessità di coinvolgere,
mediante procedure interne alla società, l'organo assembleare
rappresentativo della proprietà (come nell'ipotesi di sostituzione,
di nomina dell'amministratore, di partecipazione di nuovi
soci, di approvazione del bilancio etc. ).
Peraltro, deduce, ancora l’appellante, in questi casi la
stazione appaltante dovrebbe ulteriormente verificare se
la concorrente abbia tenuto un comportamento di concreta
dissociazione dal soggetto responsabile di comportamenti
penalmente rilevanti e tali da dimostrare un'integrità morale
della società rispetto al soggetto medesimo.
Dalla disamina effettuata, anche sotto il profilo sistematico,
delle norme e dei principi applicabili nella presente controversia
conseguirebbe, complessivamente, sempre secondo l'appellante,
che il rilievo mosso da un concorrente verso un ex procuratore
ad negotia della società, non avrebbe potuto avere rilevanza
alcuna, poiché questi non potrebbe essere ritenuto una figura
istituzionale della società stessa, non rientrando tra i
soggetti individuati dalle norme nazionali e comunitarie
per i quali è imposta la verifica dei requisiti di idoneità
morale previsti per la partecipazione alle procedure concorsuali
indette dalla pubblica amministrazione.
E, del resto, osserva ancora la deducente, quando la società
ha appreso della condanna subita dal signor Nouhi (non menzionata
sul certificato penale rilasciabile a privati e, quindi,
precedentemente non conoscibile) ha provveduto a risolvere
ogni rapporto con detto procuratore, con ciò dimostrando
concretamente una condotta moralmente irreprensibile.
Da ultimo, andrebbe, subordinatamente, riaffermato, per
l’interessata, il principio secondo cui, in tale materia,
ove il legislatore abbia lasciato margini discrezionali
in ordine alla fattispecie disciplinata, spetterebbe, poi,
all'ente pubblico, nell'ambito dei poteri che gli sono propri,
dare contenuti puntuali alla norma.
In altre parole, non avendo precisato in modo tassativo,
il citato articolo 12 del decreto legislativo n. 157 del
1995, quali sono i soggetti nei confronti dei quali devono
essere verificati i requisiti morali, ben avrebbe potuto
e dovuto, l’Amministrazione committente, specificarli nei
propri atti di gara, ovviamente attenendosi ai principi
generali mutuabili da altre discipline similari e soprattutto,
nel caso che ne occupa, dalla normativa comunitaria. A tale
omissione l’Amministrazione avrebbe potuto facilmente ovviare
in applicazione dei principi generali desumibili anche dalla
normativa comunitaria, dai quali verrebbe escluso ogni riferimento
alla rettitudine morale del procuratore ad negotia della
società ai fini della possibilità di partecipazione della
società alle procedure concorsuali indette dalle amministrazioni
pubbliche.
Diversamente, l’amministrazione ospedaliera resistente avrebbe
dovuto autonomamente provvedere, in sede di redazione del
bando di gara, ad estendere la verifica dei requisiti morali
(motivandone la ragione di pubblico interesse) anche alla
figura del procuratore ad negotia (e non solo a quello delegato
alla partecipazione a quella gara) e ad altri eventuali
soggetti (salva la possibilità di verifica della legittimità
di una tale estensione).
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5) – Tali doglianze non possono essere condivise.
Si versa, infatti, in una fattispecie in cui il procuratore
ad negotia di cui si tratta era dotato - come posto correttamente
in rilievo dall’Azienda qui appellata e, quindi, dal TAR
nella sentenza in esame - di poteri di rappresentanza molto
vasti.
La procura conferiva, infatti, i seguenti poteri:
“ogni più ampio ed opportuno potere per compiere, in nome
per conto della società, i seguenti atti e categorie di
atti: rappresentare in Italia e all'estero la società mandante
nei rapporti con l'amministrazione dello Stato, con enti
pubblici e privati; stipulare con tutte le clausole opportune,
compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti
di locazione, contratti di leasing non immobiliare e non
superiori a nove anni; stipulare con tutte le clausole opportune,
compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti
di compravendita e permuta di beni mobili di merci in genere,
ivi compresi i mezzi di trasporto ed esclusi i titoli ed
i beni immateriali; stipulare contratti di cessione di crediti
della società; stipulare con tutte le clausole opportune,
compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti
e convenzioni di noleggio, trasporto, appalto, comodato,
somministrazione opera ed aventi per oggetto prestazioni
di servizi in genere, assicurazione, mediazione, commissione,
spedizione, agenzia e concessione di vendita e deposito
con l'amministrazione dello Stato, con enti pubblici con
privati e, in particolare, con l'amministrazione delle F.S.;
concorrere alle gare indette dalle amministrazioni dello
Stato, da enti pubblici e privati per le forniture di beni
e servizi in genere, esclusi beni immateriali, presentare
le offerte e, in caso di aggiudicazione firmare i relativi
contratti”; era, poi, conferito il potere di “compiere presso
gli uffici doganali, gli uffici UTIF, presso le F.S., presso
le imprese di trasporto in genere e le P.T., operazione
di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, plichi,
pacchi, effetti, lettere, anche raccomandata ed assicurate,
inoltrando reclami ricorsi per qualsiasi titolo causa, anche
un mezzo di persone a luogo delegate; stipulare accordi
sindacali con le rappresentanze sindacali, con le associazioni
dei lavoratori, effettuare transazioni di vertenze sindacali;
compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici
pubblici, tutti gli atti ad operazioni occorrenti per ottenere
concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere; stipulare
e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione
e qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti;
provvedere a tutti gli adempimenti relativi, compresi quelli
connessi con la disciplina delle imposte di fabbricazione,
di consumo, dei diritti erariali di monopolio; stipulare,
modificare o risolvere contratti di conto corrente, deposito
presso banche, istituti di credito e uffici postali, nonché
richiedere agli stessi la concessione di affidamenti, emettere
e richiedere l'emissione, nei limiti dei fidi concessi,
di assegni bancari circolari; girare, trasferire e incassare
i medesimi; effettuare depositi e prelievi presso qualunque
banca o istituto di credito; movimentare conti presso banche,
istituti di credito, anche con utilizzo di scoperto di cassa
nei limiti dei fidi concessi; quietanzare, girare per sconto,
cedere, incassare effetti cambiari; richiedere l'emissione,
accettare, girare per cessione di garanzia titoli rappresentativi
di merce; emettere tratte in relazione a contratti e ad
ordini di fornitura; firmare, ritirare i benestari bancari
relativi a operazioni di importazione ed esportazione; firmare
ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione,
sulle richieste e dichiarazioni necessari per le operazioni
summenzionate; esigere crediti, con facoltà di riscuotere
e transigere; riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro,
vaglia, assegni, titoli di credito di qualsiasi specie,
depositi cauzionali, dall'Istituto di emissione, dalla Cassa
DD.PP, dalle tesorerie della Repubblica italiana, delle
regioni, delle province e dei comuni, dagli uffici postali,
doganali, UTIF, F.S., da qualunque ufficio pubblico e privato
in genere, rilasciare ricevute quietanze, anche a mezzo
di persone all’uopo delegate, esonerando le parti paganti
da responsabilità; sottoscrivere in nome e per conto della
società le dichiarazioni ed i certificati previsti dagli
articoli 1, 3 e 7 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600;
proporre istanze, ricorsi, reclami davanti all'autorità
amministrativa; rappresentare la società avanti all'autorità
giudiziaria nelle controversie di lavoro in qualsiasi stato
e grado di giudizio; più precisamente, il procuratore costituirà
valida rappresentanza della società per le attività previste
dall'articolo 420 del codice di procedura civile; il procuratore
ha ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare
e transigere le controversie stesse; i poteri come sopra
conferiti potranno essere esercitati sia in Italia che all'estero”.
Rilevava, in proposito, l’Amministrazione (cfr. verbale
di gara del 9 luglio 2001 redatto dalla Commissione di concorso),
che dalla visura camerale acquisita, era possibile evincere
che il signor Nouhi (nominato procuratore ad negotia l’8
agosto 1986, per una durata in carica inizialmente illimitata,
quindi confermata e fissata fino all'eventuale revoca) appariva
essere titolare di una serie di poteri, sostanziali e processuali,
da esercitare in territorio nazionale e all’estero, che
lo designavano e lo legittimavano quale dominus incontrastato
della società; così che l’ampia attribuzione di poteri,
ora accennata, realizzava, in pari tempo e con tutta evidenza,
l’affidamento al medesimo della piena direzione dell’attività
sociale e di totale svuotamento dei poteri dell’amministratore
unico, privato, in concreto e pure formalmente, per palese
sovrapposizione assorbente, delle funzioni gestorie di competenza.
Ciò che, sempre ad avviso della stazione appaltante, permetteva
di individuare nel predetto procuratore il vero amministratore
della società ILAT e, dunque, la figura e la persona cui
risalire per la corretta imputazione degli effetti giuridici
dell’attività sociale e per la valutazione della ricorrenza
dei necessari requisiti soggettivi di legge nella materia
sottoposta al vaglio della Commissione.
In argomento rilevava inoltre, per completezza, che, sempre
in base alla richiamata visura camerale e per quanto riguardava
i procuratori ad negotia, diversi dal Nouhi, risultava che
al signor Riva erano stati conferiti poteri decisamente
limitati e, comunque, del tutto coincidenti con quelli,
estremamente più lati, assegnati al Nouhi e che i poteri
attribuiti ai signori Maghini e Plachi, non risultando documentalmente,
dovevano presumersi contenuti e relativi a particolari compiti
ed incombenze, per delega ristretta, il che non alterava
la conclusione alla quale si era pervenuti.
La stessa Commissione, poi, presa compiuta visione della
sentenza del tribunale di Milano del 7 luglio 1997, rilevava
che, in base ad essa, risultava la condanna del Nouhi, pronunziata
ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., alla pena complessiva
di anni uno e mesi sette di reclusione per una serie di
reati, unificati dal vincolo della continuazione (fatti
di bancarotta fraudolenta aggravata, attribuzione di attività
inesistenti, esposizione fraudolenta di fatti inveritieri
sulle condizioni societarie) peculiari per la tipologia
e per la loro gravità, stimata in sé e rapportata agli ingenti
importi, relativi alle somme sottratte; e che ne risultava,
ancora, come la condanna, recante il beneficio della sospensione
condizionale della pena, fosse diventata irrevocabile a
partire dal 29 settembre 1997 e come la sua operatività,
pertanto, sotto ogni profilo giuridico, rimanesse intatta
durante il quinquennio, previsto dalla legge penale.
In conclusione, secondo l’Amministrazione, i dati come sopra
riassunti inducevano a ritenere applicabile, al caso in
esame, la fattispecie di esclusione di cui all'articolo
12, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 157/1995, della quale
sussistevano entrambe le contemplate componenti: sentenza
di condanna, pronunziata a seguito di richiesta diretta
di pena, tuttora operante; incidenza sulla moralità professionale/imprenditoriale
del soggetto aspirante della serie di reati, dei quali era
stato riconosciuto colpevole, tali, per natura e gravità,
da rivelarsi particolarmente idonei a menomare, in maniera
irreversibile, la fiducia della stazione appaltante nell’imprenditore
interessato all’appalto.
Quanto rilevato dalla Commissione valutatrice era, poi,
ripreso e fatto proprio, dall’Amministrazione, nel provvedimento
impugnato.
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6) - Ebbene, in una situazione siffatta è
da ritenere corretta, da parte dell’Azienda, l’applicazione
della norma ora detta.
Come ritenuto in fattispecie per certi versi analoga, dalla
Sezione, con decisione dai cui contenuti non vi è ragione
di discostarsi, non vi è dubbio che, essendo il venir meno
della moralità professionale collegato dall’art. 12, comma
1, lett. b), del d. lgs. n. 157 del 1995, alla commissione
dei reati relativi all’esercizio dell’impresa e di quelli
finanziari e tenuto, altresì, presente che la responsabilità
penale è personale, tale requisito, il cui possesso è dalla
norma richiesto genericamente ai “concorrenti”, deve intendersi
riferito, in via immediata e diretta, alla persona fisica
titolare dell’impresa personale e, nell’ipotesi di impresa
in forma di persona giuridica, alla persona fisica che di
questa ha la rappresentanza legale; ma che evidente finalità
della disposizione è, però, quella di evitare che soggetti
i quali, per la commissione di determinati reati, abbiano
dato prova di scarsa affidabilità morale e professionale,
possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica
e che, in tal modo, possano perseguire, o nella fase di
formazione del contratto o nel corso dell’eventuale successivo
rapporto con la pubblica Amministrazione, risultati confliggenti
con l’interesse pubblico (cfr. la decisione di questa Sezione
9 giugno 2003, V, n. 3241). La causa di esclusione dalle
gare di cui si discute si configura, pertanto, quale misura
a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa,
volta ad impedire, in concreto, che l’Amministrazione entri
in rapporto con i soggetti in questione e, più in generale,
con tutti quelli che, per i poteri loro conferiti, siano,
oggettivamente, in grado, mediante l’adozione di atti giuridici
di rilevanza esterna, di vincolare la società verso i terzi
e, in particolare, con la pubblica Amministrazione; deve
convenirsi, allora, che una corretta lettura della norma
imponga di estendere l’accertamento del possesso del requisito
in capo a qualsiasi persona fisica che sia presente nel
procedimento in luogo del “concorrente” e sia dotata di
poteri che le consentano di obbligarsi validamente in nome
e per conto di questo, anche se diversa da quelle sopra
indicate (cfr. anche sul punto la citata decisione n. 3241/2003).
Per ciò stesso, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante,
neppure occorre precisazione alcuna, in seno alla lex specialis,
volta a segnalare l’estensione della verifica, circa il
possesso dei requisiti nella specifica gara, anche a soggetti
quale quello in esame, diversi dal rappresentante legale;
e ciò in quanto siffatta estensione è insita nella norma
primaria dianzi richiamata.
E, nell’operare tale verifica, l’Azienda ha potuto rilevare,
nel caso in esame, la carenza del requisito in argomento
in un soggetto che aveva il potere di agire in rappresentanza
della società appellata, giusta la predetta, ampia procura
ad negotia, in virtù della quale gli era consentito, tra
l’altro, come detto, di rappresentare la società mandante
nei rapporti con l’Amministrazione dello Stato, con enti
pubblici e privati, concorrere alle gare indette dalle amministrazioni
dello Stato o da enti pubblici e privati per le forniture
di beni e servizi in genere, presentare le offerte e, in
caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti; in
una figura societaria, quindi, che poteva anche obbligarsi
validamente in nome e per conto della società mandante e,
in ipotesi, stipulare il contratto di appalto, pur trattandosi
di soggetto diverso dall’amministratore unico della società;
donde la piena correttezza dell’estensione dell’accertamento
anche al predetto procuratore ad negotia.
Quanto al fatto, poi, che quest’ultimo fosse dotato di poteri
procuratori così come altri soggetti, vi è da notare che
l’ampia procura allo stesso conferita (certamente assai
più vasta, nei suoi contenuti, rispetto alle altre pure
conferite dalla società) gli consentiva di agire in sostanziale
autonomia, esercitando in modo disgiunto i poteri medesimi;
mentre non rileva il fatto che le primarie scelte gestionali
facessero pur sempre capo all’amministratore unico, dal
momento che il Nouhi, in posizione di sostanziale autonomia,
poteva comunque intervenire, in modo decisivo per la società,
nell’attività negoziale della stessa e, in particolare,
in quella contrattuale.
Nell’anzidetta decisione n. 3241/2003 la Sezione ha anche
osservato che a nulla poteva rilevare la circostanza che
il soggetto in questione avesse commesso i reati ascrittigli
e patteggiato la relativa pena quando operava per conto
di una società diversa dall’appellata, dovendosi aver riguardo,
piuttosto, all’attualità della rappresentanza; pena la facile
elusione delle finalità della norma come sopra evidenziate,
a discapito della correttezza dell’azione amministrativa
(cfr., negli stessi sensi, la decisione della sezione 8
agosto 2003, n. 4599).
Tale considerazione vale, a maggior ragione, nella presente
fattispecie, ove si consideri che il Nouhi fin dal 1986
(undici anni prima della sentenza di patteggiamento) era
dotato degli ampi poteri di cui si è detto e tali poteri
ha conservato fino al mese di luglio del 2001, dopo, quindi,
la presentazione dell’offerta per la gara di cui si tratta.
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7) - Né può assumere utile rilevanza, nella
specie, il fatto che il certificato del casellario giudiziario
relativo al Nouhi non evidenziasse la condanna in questione
e che la società, appena conosciuta la condanna stessa,
ha provveduto a risolvere ogni rapporto con l’ora detto
procuratore.
Sotto il primo profilo, in quanto la dichiarazione resa
dalla concorrente deve essere, a pena di esclusione, veritiera
e non sta certo alla stazione appaltante verificare se colui
che ha reso la dichiarazione fosse o meno in buona fede
nell’escludere l’esistenza di pregiudizi penali in capo
alla società o ai suoi amministratori (che, altrimenti,
potrebbero essere agevolmente eluse le disposizioni volte
ad assicurare la moralità professionale dei “concorrenti”);
e, inoltre, se un soggetto dotato di poteri di rappresentanza
tace, alla stessa società che tali poteri gli ha conferito,
l’esistenza di pregiudizi penali a suo carico, ciò appare,
a maggior ragione, indice di inaffidabilità di tale soggetto.
Sotto il secondo profilo, in quanto il requisito in questione
va riferito al momento della presentazione della domanda
di invito ché, altrimenti, all’emergere, in corso di gara,
dell’assenza del requisito in questione potrebbe sempre
supplirsi con la sostituzione, sempre in fase concorsuale,
dei soggetti privi del requisito stesso; con ovvie conseguenze
sul piano della par condicio tra i concorrenti e anche della
trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il fatto, poi, affermato nell’appello, secondo cui anche
l’amministratore unico della società è stato rimosso a far
data dal 1° agosto 2001, può apparire segno, in astratta
ipotesi, di scarsa fiducia della stessa società nell’operato
del predetto amministratore pure con riguardo alla vicenda
in esame; ma ciò, per le ragioni appena dette, non può sanare
una situazione ormai definitivamente pregiudicata con la
presentazione di una dichiarazione rivelatasi non veritiera.
In definitiva, nessun onere aveva l’Amministrazione, in
sede di esame della documentazione di gara prodotta dall’odierna
appellante, di assegnare rilievo alcuno alle predette rimozioni.
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8) – Lamenta l’appellante anche il fatto
che il TAR abbia disatteso la censura che si incentrava
sulla mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione,
dell’interesse pubblico attuale alla sua esclusione, tanto
più in una situazione in cui, ormai, era stato allontanato
dalla società il procuratore ad negotia interessato dai
predetti pregiudizi penali.
Anche tale doglianza è da disattendere, in quanto si è trattato,
nella specie, di dare applicazione, in base alla disciplina
di gara (che, per un verso, prevedeva la dichiarazione della
concorrente “di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.
12 del D.L. n. 157/95” e, per altro verso, che la non rispondenza
della documentazione ai requisiti richiesti sarebbe stato
motivo di esclusione dalla gara d’appalto) ad una norma
primaria volta ad escludere dalle gare d’appalto i soggetti
privi dei prescritti requisiti di moralità professionale;
sicché, una volta constatata la non rispondenza a verità
della dichiarazione resa dalla concorrente e apprezzata
puntualmente la gravità dei reati per i quali la condanna,
ancorché patteggiata, era stata comminata, non incombeva,
sull’Amministrazione, alcun altro onere motivo e, in particolare,
quello di apprezzare un fatto sopravvenuto solo in corso
di gara, da ritenersi del tutto irrilevante per le ragioni
già indicate al punto che precede. Come di recente ha avvertito,
del resto, la Sezione, in sede di procedura di gara d’appalto
di opere pubbliche costituisce dichiarazione non veritiera,
e quindi legittima causa di esclusione dalla gara e non
aggiudicazione dell’appalto, quella nella quale l’impresa
concorrente omette di indicare, in sede di dichiarazione
concernente le eventuali sentenze penali riportate, una
sentenza patteggiata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cfr.
25 gennaio 2003, n. 352; 6 giugno 2002, n. 3183).
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9) - Nel ribadire, poi, la censura di difetto
di sufficiente istruttoria, già svolta in primo grado e
disattesa dal TAR, l’appellante si richiama anche al precedente
della Sezione di cui alla decisione n. 2129/2003, con la
quale è stato definito un giudizio promosso da altra società
esclusa dalla stessa gara di cui qui si discute; in detta
decisione, in particolare, in accoglimento dell’originario
ricorso, è stata ravvisata l’illegittimità della disposta
esclusione, imputandosi all’Amministrazione committente
di non aver “dato in alcun modo conto della disamina di
alcuni pur rilevanti connotati concreti della fattispecie
penale chiamata in causa” e di non aver dato, inoltre, “adeguata
contezza di aver proceduto ad un prudente apprezzamento
delle ragioni che, nel concreto, precludevano l’eventuale
affidamento del servizio in ragione del precedente penale
stesso”.
Sennonché, la fattispecie ora detta non può essere ricondotta
a quella qui in esame, trattandosi di condanne per reati
nient’affatto coincidenti. Nel caso risolto con la ora cennata
decisione n. 2129 del 28 aprile 2003, infatti, l’amministratore
della società era stato condannato, sempre ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reato, meramente contravvenzionale, inerente
alla violazione delle norme per la tutela delle acque dall’inquinamento,
e, in proposito, la Sezione ha ritenuto che l’Amministrazione
avrebbe dovuto dar conto dei peculiari connotati di detta
fattispecie penale.
Nel caso qui all’esame si tratta, invece, di molteplici
reati (tredici ipotesi criminose, non contravvenzionali),
unificati dal vincolo della continuazione e di oggettiva
gravità (in particolare, come già osservato, di bancarotta
fraudolenta aggravata, attribuzione di attività inesistenti,
esposizione fraudolenta di fatti non veritieri sulle condizioni
societarie); reati, quindi, che lasciano trasparire, come
rilevato dalla P.A. all’esito di un’apprezzabile attività
istruttoria, e di una coerente valutazione discrezionale,
la sostanziale inaffidabilità professionale del procuratore
ad negotia di cui si tratta, proprio in relazione a specifiche
responsabilità societarie; donde la sufficienza degli apprezzamenti
in concreto operati.
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10) – Lamenta, poi, l’appellante, con ulteriore
motivo di gravame, che avrebbe errato il TAR nel disattendere
le censure di primo grado con le quali veniva dedotta la
violazione dell’art. 29 della Direttiva 18 giugno 1992,
n. 92/50/CEE, nel presupposto che:
- la norma comunitaria prevede la possibilità di escludere
dalla gara il prestatore condannato, mentre la norma nazionale
stabilisce l’obbligo di escluderlo;
- per la norma comunitaria sono rilevanti i reati commessi
nell’espletamento del servizio, mentre nella fattispecie
sarebbe mancata la valutazione dell’incidenza dei precedenti
penali del Nouhi sulla moralità della ILAT s.p.a. e, comunque,
i fatti contestati al medesimo in sede penale non sarebbero
stati commessi in qualità di prestatore di servizi;
- la norma comunitaria fa assurgere a causa di esclusione
la “condanna” riportata dal concorrente, mentre la sentenza
emessa ex art. 444 c.p.p. non costituirebbe sentenza di
condanna.
Sulla base di tali doglianze, qui ribadite, l’appellante
insiste per la disapplicazione dell’art. 12, comma 1, lett.
b), del d.lgs n. 157/95, ritenendolo contrastante con la
disciplina comunitaria (con la conseguente illegittimità,
sul punto, anche del bando di gara, che si richiama alla
citata norma nazionale).
Anche tali censure appaiono prive di consistenza.
In base all’art. 29, prg. 1, lett. c), della Direttiva 92/50/CEE,
può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque
prestatore di servizi che sia stato condannato per un reato
relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi,
con sentenza passata in giudicato.
Ebbene, il legislatore nazionale, nell’esercizio di una
legittima facoltà di scelta accordatagli dal legislatore
comunitario e frutto di valutazioni di lata discrezionalità
legislativa, ha ritenuto (non diversamente da quanto previsto,
per gli appalti di lavori pubblici, dall’art. 75 del d.p.r.
n. 554 del 1999) di comminare l’esclusione dalle gare nei
confronti dei concorrenti nei cui confronti sia stata emessa
“sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla loro moralità professionale o per
delitti finanziari”; si tratta di una potestà che, peraltro,
va sempre correlata ad una accurata indagine, da parte della
P.A. volta a verificare la sussistenza di una condanna per
reati oggettivamente incidenti sulla moralità professionale
e, in ultima analisi, sull’affidabilità stessa del concorrente.
E nella specie, come rilevato dai primi giudici, la decisione
di escludere la ILAT s.p.a. dalla gara non risulta essere
stata assunta in modo automatico sulla base dei precedenti
penali del predetto procuratore ad negotia, dal momento
che l’Azienda Ospedaliera risulta aver attentamente valutato
la situazione concreta, i precedenti del soggetto indicato,
le decisioni assunte, in via cautelare, dal TAR Lombardia
(ord. n. 2150/01) e dal Consiglio di Stato (ord. n. 5638/01)
in relazione ad un’identica e coeva fattispecie relativa
ad altra gara d’appalto di servizi (entrambe in termini
reiettivi dell’istanza cautelare avanzata dall’interessata),
gli atti di gara cui si riferivano le decisioni giurisdizionali
indicate, il parere legale espresso dall’avv. Rocco Mangia,
i poteri rappresentativi del Nouhi.
Quanto al fatto che i reati di cui si tratta non sarebbero
stati perpetrati nella qualità di prestatore di servizi
(laddove la norma comunitaria ammette l’esclusione per colui
che “sia stato condannato per un reato relativo alla condotta
professionale di prestatore di servizi”), va osservato che
non solo la stessa appellante non precisa in quali occasioni
sono state poste in essere le varie ipotesi delittuose,
ma anche che la norma va intesa nel senso che tutte le condanne
che, in considerazione della loro oggettiva portata, siano
indice di una condotta professionale in grado di incidere,
potenzialmente quanto negativamente, sulla prestazione di
servizi, possono costituire legittimo presupposto per l’esclusione;
e tali appaiono i reati di cui si tratta, dal momento che
i reati di bancarotta e gli altri reati societari sopra
evidenziati, rapportati anche agli “ingenti importi relativi
alle somme sottratte”, ben possono rappresentare indice
di inaffidabilità in relazione ad attività imprenditoriali
destinate alla prestazione di servizi.
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11) – Va ritenuta infondata, infine, anche
la censura che si appunta avverso il rigetto, da parte del
TAR, del motivo secondo cui la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. non costituirebbe sentenza di condanna
in base alla disciplina comunitaria.
Il legislatore comunitario si rimette, infatti, nella qualificazione
delle “sentenze di condanna”, a quella fatta propria dal
legislatore nazionale; e, nell’ordinamento italiano, le
sentenze patteggiate di condanna ai sensi dell’art. 444
c.p.p., assumono sicura rilevanza ai fini di cui si tratta
in base alla norma in concreto applicata (art. 12 del d.lgs.
n. 157/1995).
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12) – Per i suesposti motivi l’appello in
epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere
respinto. Le spese del grado seguono, come di norma, la
soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge
l’appello in epigrafe. Condanna l’appellante al pagamento
delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.000,00
(quattromila) da ripartire in parti uguali a favore delle
parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma il 24 febbraio 2004 dal
Collegio costituito dai Sigg.ri:
E M I D I O FRASCIONE - Presidente
CHIARENZA MILLEMAGGI-Consigliere
PAOLO BUONVINO - Consigliere est.
C E S A R E LAMBERTI - Consigliere
M A R Z I O B R A N C A - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 maggio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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